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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 180/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa LA OC………………………………………………Presidente Rel.
Dott. Leonardo Scionti…………………………………………….Consigliere
D.ssa Chiara Ermini……………………………………………... Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 180/2025, promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN CC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
-PARTE APPELLANTE-
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NZ PA e dall'Avv. Matteo PA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura in atti
-PARTE APPELLATA-
con l'intervento ex lege del Procuratore Generale
La causa era trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: “RICORRE all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze affinché - previa fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione mediante decreto ex art. 473bis.31 c.p.c., assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto alla parte appellata- voglia, contrariis reiectis: - accertare ed indi dichiarare che la sentenza è erronea e mal motivata per il mancato espletamento dell'attività istruttoria richiesta dalla sig.r per tutti i motivi connessi esposti in premessa;
- preliminarmente, Pt_1
in via istruttoria, disporre l'interrogatorio formale del ricorrente e dare sfogo alla prova per testi ritualmente capitolata, oltreché ammettere tutti gli altri mezzi prova dedotti nel giudizio di primo grado;
nel merito, in totale riforma della sentenza n.
1489/2024, emessa dal Tribunale di Pisa -in composizione collegiale- in data
23.12.2024 all'esito del giudizio n. R.G. 3213/2023, pubblicata il giorno successivo e notificata dalla controparte in data 02.01.2025, accogliere la domanda avanzata in primo grado dalla sig.r ed indi: Pt_1
a) accertare ed indi dichiarare che il ricorrente non ha rappresentato adeguatamente la propria effettiva capacità reddituale ed ha distratto alcuni beni prima dell'introduzione del presente procedimento, quali in particolare l'usufrutto della casa dove egli stesso vive, a favore della propria compagna, continuando però ad accollarsi tutte le spese e, pertanto, di aver fittiziamente trasferito l'usufrutto al solo fine di veder diminuire il proprio reddito in vista del presente procedimento;
b) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, disponendo che il sig Controparte_1
versi a titolo di contributo al mantenimento della moglie, una somma mensile non inferiore ad €. 1.000,00, mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese - a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio- e venga condannato alla restituzione alla predetta di tutti gli effetti personali indicati in narrativa nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per i motivi ampiamente esposti in corso di giudizio. Con ogni altra consequenziale pronuncia di ragione e di legge”.
2 per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalla signor in quanto infondato in fatto Parte_1
ed in diritto per le ragioni indicate in premessa, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge, e conferma delle statuizioni contenute in punto di spese nel giudizio di primo grado”. per il P.G. interveniente: “Visto per intervento”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Il Tribunale di Pisa con sentenza n. 1489/2024, emessa in data 23.12.2024, decideva in via definitiva sul ricorso proposto da per la pronuncia della Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 26.06.1977, con e dalla cui unione nasceva il figlio maggiorenne ed Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, come di seguito:
“Il Tribunale, definitivamente decidendo … così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il
26.06.1977 tr e trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1
civile del Comune di Pisa al n. 171, Parte II, Serie A, anno 1977;
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta d Parte_1
3. Condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite fino alla Pt_1 CP_1
concorrenza di un terzo del totale, spese che liquida, per l'intero, in euro 2.547,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio”.
Il ricorrente esponeva che la separazione personale tra le parti era intervenuta con sentenza n. 71/2005 emessa dal Tribunale di Pisa con la quale era stata respinta la domanda di assegno di mantenimento in favore della Pertanto, stante il Pt_1
3 considerevole lasso di tempo, senza che fosse intervenuto alcun mutamento delle condizioni economiche delle parti, attesa l'autosufficienza di ciascun coniuge e del figlio maggiorenne, concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma integrale delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Di contro, la resistente esponeva che vi era stata, in sede di separazione personale dei coniugi, la mancata deduzione e allegazione di violenze perpetrate dal ricorrente verso la medesima e il figlio;
di non aver mai lavorato, per volere del marito, e di essersi interamente dedicata alla famiglia, godendo di un tenore di vita molto alto in costanza di convivenza matrimoniale, visti i guadagni di calciatore professionista del . CP_1
La suddetta, nelle proprie memorie difensive, ricostruiva altresì la situazione reddituale e patrimoniale delle parti: quanto al , la resistente riferiva di come CP_1
lo stesso fosse titolare di due pensioni, di un'abitazione, di alcuni terreni nonché di una palestra, dove lavorava attivamente;
quanto alla propria situazione reddituale,
esponeva di percepire una pensione di euro 750,00 mensili e di non aver al tempo maturato sufficienti contributi pensionistici - avendo iniziato a lavorare in seguito alla separazione - per poter raggiungere un tenore di vita sufficientemente adeguato.
Pertanto, concludeva per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la previsione dell'obbligo, a carico del ricorrente, di un assegno divorzile in favore di essa istante per la somma mensile non inferiore a 1.000,00 euro, in ragione della effettiva capacità reddituale del medesimo.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il primo giudice rigettava la domanda formulata dalla affermando che, dalla disamina della Pt_1
documentazione prodotta in atti, non era emersa la mancanza di mezzi adeguati dell'ex coniuge richiedente l'assegno, o comunque una effettiva disparità reddituale tra le parti, quali presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile
(alla luce della pronuncia di Cass., Sez. Un., Cass., n. 23138/2018).
Esponeva a riguardo che dalle risultanze documentali acquisite emergeva che il ricorrente aveva percepito un reddito complessivo per il 2021 pari a euro 12.911,00,
4 per il 2022 un reddito pari a euro 12.651,00 e per il 2023 un reddito pari a 12.974,00;
richiamava gli estratti del conto corrente dei mesi di ottobre, novembre, dicembre
2023 e gennaio 2024 da cui emergeva la percezione della pensione di circa 750,00 euro mensili oltre a un'entrata mensile pari a 350,00 euro derivante dal lavoro part- time in palestra. Con riguardo alla situazione economica della rilevava che la Pt_1
medesima aveva percepito un reddito complessivo per il 2021 pari a euro 10.163,00 e per il 2022 pari a 5.923,00 euro, mentre dalla CU del 2023 risultava un compenso per arretrati pari a euro 584,00, oltre alla pensione percepita da maggio 2023 pari a 750,00
euro mensili. Inoltre, dall'estratto del conto corrente veniva rilevato un saldo al
30.09.2023 pari a 96.915,16 euro.
Osservava pertanto che mentre il sig. ha un lavoro part-time che gli permette CP_1
di avere un'ulteriore entrata mensile, la sig.ra ha un'elevata disponibilità di Pt_1
denaro sul proprio conto corrente, tanto escludendo la sussistenza di alcuna significativa differenza economico-reddituale tra le parti, costituente presupposto imprescindibile per poter procedere alla valutazione degli ulteriori parametri, e pertanto emetteva la pronuncia come da dispositivo.
II. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1
trascritte in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
1) Erronea valutazione ad opera del Tribunale di Pisa in ordine alla sussistenza dei requisiti occorrenti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla signora nello specifico per quanto concerne l'affermata mancanza di disparità Pt_1
reddituale tra le parti in assenza dei richiesti approfondimenti istruttori: con tale motivo di appello, la rileva come sia errata la decisione del primo Pt_1
giudice per non aver preso in considerazione la funzione perequativo – compensativa dell'assegno divorzile nonché quanto puntualmente allegato e documentato in corso di causa dalla stessa appellante circa la reale consistenza patrimoniale delle parti;
osserva a riguardo che nessun accertamento sulla situazione reddituale del CP_1
era stato compiuto pur innanzi a gravi indizi quali la donazione alla compagna
5 dell'usufrutto della casa di sua proprietà ovvero la di lui effettiva titolarità delle attività
sportive, limitandosi il Tribunale, invece, a fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dallo stesso in udienza, circa la ridotta entrata derivantegli CP_1
dal lavoro part time in palestra, ritenute attendibili sulla base delle risultanze degli estratti conto prodotti in giudizio.
Sul punto la richiama una serie di “movimentazioni immobiliari” effettuate Pt_1
dal , risalenti al 2008 e al 2013, consistenti in operazioni di compravendita di CP_1
immobili assumendo che da esse deriverebbe, all'attualità, un attivo di almeno
375.000,00 euro in favore dello stesso;
a tale riguardo espone quanto segue :
“Giova, difatti, rammentare che il sig è attualmente titolare del 20% Controparte_1
delle quote della società sportiva dilettantistica World Fitness S.r.l. -corrente in Pisa, via Garibaldi, 69- del valore dichiarato di €. 2.000,00, società costituita nell'anno 2006, allorquando ha stipulato contratto di affitto/comodato d'azienda avente ad oggetto la gestione dell'attività sino ad allora gestita dalla società Ne
[...]
), attività che ha quindi rilevato Controparte_2 Per_2 CP_1
definitivamente alla fine dell'anno 2013 (v. visure camerali: doc. 9 e 9 bis in atti).
Si tenga presente altresì che sempre i nel 2004 aveva acquistato (cfr. doc. 31), CP_1
insieme al cognat (nella loro qualità di titolare e legali rappresentanti della CP_2
New World Gym Club s.n.c.) un altro immobile sempre in via Garibaldi che adibiva come seconda palestra per il prezzo di 129.620,00 euro, il che consente di ritenere del tutto incongruo che il sig sia adesso titolare solo del 20% delle quote della CP_1
palestra, dove lavora tutto il giorno dal 1996 e che percepisca solo le esigue entrate che emergono dagli estratti del conto corrente (non avendo prodotto alcun bilancio societario) e percepisca un'unica pensione, considerato che ha lavorato non solo come calciatore professionista, ma anche come dipendente della palestra.
Ciò senza considerare le -sin troppo eloquenti- 'movimentazioni immobiliari' che hanno riguardato il sig , visto che questi era dapprima proprietario esclusivo CP_1
dell'immobile posto in Pisa, via Flamini, che in data 11.06.2008 ha venduto al prezzo di €. 380.000,00 (cfr. doc. 32), per poi acquistare in data 12.06.2008 (cfr. doc. 33),
6 esattamente il giorno successivo rispetto alla suddetta compravendita, l'immobile sito anch'esso in Pisa, via degli Artigiani, al prezzo dichiarato di €. 165.000,00, attuale valore di almeno 350/400 mila euro, il cui usufrutto risulta essere stato donato alla sig.r nel mese di aprile 2023. Pt_2
A quanto sopra si sono venuti ad aggiungere sia la vendita della sua quota di un terzo dell'immobile che ospita la palestra di via Garibaldi, 177, Pisa, in data 26.07.2013 al prezzo di €. 70.000 (cfr. doc. 34), sia la metà dell'ulteriore immobile anch'esso posto in Pisa, via Spartaco Carlini, 23, piano 3, in data 30.07.2013 al prezzo di €. 90.000,00
(cfr. doc. 35), entrambi pervenutigli in successione dai genitori.”
Quanto alla propria situazione patrimoniale e personale, la insiste nel Pt_1
rappresentarla indubbiamente pregiudicata dalla mancata maturazione di contributi nei venti anni di matrimonio per essersi ella occupata della famiglia, percependo all'attualità una pensione di 750,00 euro;
di vivere nella casa popolare ricevuta in donazione dalla madre, con un tenore di vita molto vicino all'indigenza e di soffrire di alcune patologie mediche invalidanti, vedendosi pertanto costretta ad attingere al conto corrente cointestato con il figlio, che vive a Londra, per fronteggiare le spese ordinarie e straordinarie per il proprio sostentamento.
2) GIURISPRUDENZA IN MATERIA: ERRONEA INTERPRETAZIONE ED
APPLICAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI PISA
Sostiene l'appellante che il giudizio espresso dal Tribunale sarebbe fondato su una erronea interpretazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia, tanto prendendo le mosse da Cass. n. 23138/2018, nell'individuare nella 'comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi' una sorta di 'precondizione' ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole - e ciò anche nei casi in cui sia invece ravvisabile un
“dislivello reddituale conseguente alle decisioni prese di comune accordo dai coniugi in costanza di matrimonio”- senza però aver compiuto le dovute indagini circa i reali assetti patrimoniali delle parti così come evoluti nel corso del tempo.
7 Richiama a riguardo l'evoluzione giurisprudenziale registratasi a seguito di Cass.
SS.UU. n. 18287/2018, e segnatamente la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione
I, Ordinanza del 12 marzo 2024, n. 6455, a fondamento della valorizzazione dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa laddove il coniuge economicamente più debole abbia subito un pregiudizio per effetto delle scelte operate dalla coppia durante il matrimonio, avendo sacrificato la propria attività lavorativa - per dedicarsi alla cura della famiglia- consentendo all'altro coniuge di incrementare la propria attività professionale.
Sulla scorta di tali motivi, dato atto della sussistenza dei suddetti presupposti, tanto da essersi essa trovata, dopo la separazione, a svolgere lavori di qualsiasi tipo ed entità, considerati il dato anagrafico e la mancanza di precedenti esperienze, così da percepire allo stato, una modesta pensione, insiste per il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura non inferiore ad € 1000,00 mensili, previo espletamento di opportune indagini sulla effettiva consistenza reddituale e patrimoniale dell'ex coniuge.
III. si è ritualmente costituto in giudizio, contestando quanto dedotto Controparte_1
ex adverso ed eccependo l'infondatezza delle istanze istruttorie avanzate da controparte.
Nel merito, parte appellata ha rilevato che il Tribunale aveva effettuato una corretta ricostruzione, sulla base degli elementi acquisiti e puntualmente riportati in atti, in ordine alla posizione economico-patrimoniale di entrambe le parti nonché di aver fatto buon governo dei principi in materia in coerenza con quanto pronunciato dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, ha contestato quanto dedotto ex adverso in merito alle disponibilità
finanziarie della odierna appellante, osservando che dal conto corrente intestato alla medesima (con giacenza al 1 dicembre 2023 di euro 90.053,31) emergevano significativi prelievi in contanti, nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 2023, data di notifica del ricorso e il 1 dicembre 2023, per complessivi 7.200,00 euro,
8 risultando inoltre presenti su detto conto, alla data del 1 gennaio 2021, 154.772,82
euro.
Quanto alla propria situazione economico-reddituale rappresenta di non essere proprietario neanche pro quota della palestra cui viene fatto riferimento, presso la quale svolge esclusivamente prestazione lavorativa part-time percependo i redditi risultanti dagli estratti conto versati in atti (avendo ceduto nel 2013 le quote della propria partecipazione nella New World Gym Club sas di VA D'ZA e C. , con conseguente perdita della qualità di socio e risultando allo stato titolare di quota di società dilettantistica senza scopo di lucro).
Quanto alle disponibilità patrimoniali, ha evidenziato di essere proprietario di un immobile di tipo popolare (categoria A/4) avente consistenza di 4 vani, posto in Pisa,
via degli artigiani n.4 (del quale ha donato l'usufrutto alla compagna, nel contesto di una convivenza trentennale) e di essere proprietario per la quota di 1/5 di un terreno agricolo di mq 3600 di scarsissimo valore commerciale, nonché di una autovettura
Alfa Romeo Mito immatricolata nel 2013.
Ha infine contestato la rilevanza delle operazioni immobiliari richiamate da controparte, per la loro natura risalente, ai fini della richiesta di indagini tramite la polizia tributaria avanzata, anche in questa sede, dalla signora Pt_1
Infine, all'udienza di discussione, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene riservata in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1. Risulta opportuno l'esame unitario dei motivi come sopra articolati in quanto vertenti sulla spettanza dell'assegno divorzile.
Come è noto, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, la Suprema Corte, escluso il criterio della conservazione del tenore di vita familiare, ha individuato un criterio composito, ricavabile dal complesso dei parametri previsti dall'art. 5 comma
9 6 L. citata, rispetto al quale l'assegno divorzile svolge una duplice funzione
(assistenziale e compensativa), così da consentire il riequilibrio di situazioni connotate da sperequazione reddituale conseguenti alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della loro vita familiare, in relazione alla durata del matrimonio, alla potenzialità reddituale e all'età dell'avente diritto.
Ha pertanto affermato il principio secondo il quale: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La successiva elaborazione giurisprudenziale in materia ha ulteriormente individuato i parametri del giudizio affidato all'interprete stabilendo, in particolare, che
“L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale
10 aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare). (Cass., Sez. 1 , Ordinanza
n.26520 del 11/10/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, è indubbio che la disponga di risorse Pt_1
economiche tali da escludere il riconoscimento di un assegno sotto il profilo puramente assistenziale. Sul punto, infatti, il primo giudice – nell'operare una corretta disamina della situazione reddituale e patrimoniale delle parti – ha correttamente rilevato come la stessa richiedente possa contare su depositi bancari non esigui (cfr.
doc 27 fasc. primo grado di parte appellante), che al 30.09.2023 risultavano nella misura di 96.915,16 euro;
tra l'altro, quanto asserito dall'appellante, nelle more del giudizio di primo grado, relativamente al fatto che il c/c sul quale vi sono tali risparmi sarebbe cointestato con il figlio risulta smentito dalla documentazione dalla medesima prodotta, laddove risulta la sua esclusiva titolarità.
In coerenza con quanto sopra, deve inoltre rilevarsi che ad un'attenta analisi degli estratti conto depositati si rilevano operazioni bancarie effettuate solo dalla stessa così come gli accrediti sul medesimo derivano esclusivamente dalla di lei Pt_1
pensione e non anche, come sottolineato anche dal , “dalle ipotizzate rimesse CP_1
del figli . Inoltre, la può anche contare su una situazione abitativa Per_1 Pt_1
stabile, atteso che vive nella casa di proprietà ereditata dalla madre;
la documentazione acquisita smentisce quanto dedotto nell'atto di gravame in ordine alla disponibilità di una “casa popolare” risultando detto immobile, composto di sette vani con garage, classificato nella categoria A2; né risultano documentate spese per esigenze sanitarie incompatibili con le risorse per essa disponibili.
Si osserva peraltro che, quanto alle contestazioni mosse in ordine alla effettiva situazione reddituale dell'ex coniuge, l'odierna appellante richiama una serie di operazioni negoziali assai risalenti nel tempo (in quanto riconducibili all'arco temporale 2008/2013), pertanto prive di alcuna attualità ai fini dell'attivazione di accertamenti di polizia tributaria, fermo restando che costituisce dato sintomatico la
11 carenza di alcuna richiesta di modifica delle condizioni di separazione, da parte dell'appellante medesima, nonostante i fatti sopravvenuti, come sopra dedotti.
Quanto alla documentata donazione effettuata dal alla attuale compagna, CP_1
nel 2023, dell'usufrutto dell'immobile adibito a propria abitazione, non si tratta di atto di liberalità sintomatico di una significativa capacità patrimoniale venendo evidentemente in rilievo scelte di natura personale sostanzialmente non modificative dei cespiti concretamente disponibili per il medesimo.
Anche sotto il profilo perequativo – compensativo, l'assegno divorzile non può essere riconosciuto in favore della Pt_1
Deve a riguardo richiamarsi l'orientamento espresso a tale riguardo dalla Suprema
Corte laddove ha affermato che «L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.» (Cass. n. 35434/2023).
Ne consegue che difettando la prova di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non ricorrono i presupposti per condurre alcuna indagine circa la relativa riconducibilità alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, come già evidenziato dal primo Giudice.
12 In conclusione, la valutazione del primo giudice circa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla isulta pienamente Pt_1
condivisibile, difettandone i presupposti sia sotto il profilo compensativo-perequativo che sotto quello unicamente assistenziale, restando assorbita ogni altra relativa questione.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes articolata al punto b) delle conclusioni di parte appellante,
come riportate in epigrafe, non essendo stato impugnato il capo della sentenza del
Tribunale relativo alla pronuncia sullo status (vertendo l'odierno gravame esclusivamente sulla controversa spettanza dell'assegno divorzile in favore della odierna appellante).
I.
2. Le motivazioni che precedono rendono superflui ulteriori approfondimenti istruttori;
si osserva peraltro, fermo quanto sopra evidenziato in ordine alla necessità di indagini di P.T., che le prove richieste non paiono ammissibili e rilevanti risultando dedotti capitoli di prova testimoniale del tutto generici perché privi di circostanziati riferimenti temporali e/o valutativi o comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Alla luce di ciò, l'appello deve essere rigettato e ogni altra questione formulata si ritiene assorbita.
II. Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto della natura delle questioni dedotte nonché dei profili di controvertibilità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
RESPINGE l'appello proposto da e per l'effetto conferma il Parte_1
provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di Pisa in data 23.12.2024 nel procedimento R.G. 3213/2023;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
13 - dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002, se dovuto;
- dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano eliminati tutti i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. N. 196/2003.
Si comunichi.
Firenze, camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST.
LA OC
14
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa LA OC………………………………………………Presidente Rel.
Dott. Leonardo Scionti…………………………………………….Consigliere
D.ssa Chiara Ermini……………………………………………... Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 180/2025, promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EN CC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
-PARTE APPELLANTE-
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NZ PA e dall'Avv. Matteo PA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura in atti
-PARTE APPELLATA-
con l'intervento ex lege del Procuratore Generale
La causa era trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI: per parte appellante: “RICORRE all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze affinché - previa fissazione dell'udienza di comparizione e trattazione mediante decreto ex art. 473bis.31 c.p.c., assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto alla parte appellata- voglia, contrariis reiectis: - accertare ed indi dichiarare che la sentenza è erronea e mal motivata per il mancato espletamento dell'attività istruttoria richiesta dalla sig.r per tutti i motivi connessi esposti in premessa;
- preliminarmente, Pt_1
in via istruttoria, disporre l'interrogatorio formale del ricorrente e dare sfogo alla prova per testi ritualmente capitolata, oltreché ammettere tutti gli altri mezzi prova dedotti nel giudizio di primo grado;
nel merito, in totale riforma della sentenza n.
1489/2024, emessa dal Tribunale di Pisa -in composizione collegiale- in data
23.12.2024 all'esito del giudizio n. R.G. 3213/2023, pubblicata il giorno successivo e notificata dalla controparte in data 02.01.2025, accogliere la domanda avanzata in primo grado dalla sig.r ed indi: Pt_1
a) accertare ed indi dichiarare che il ricorrente non ha rappresentato adeguatamente la propria effettiva capacità reddituale ed ha distratto alcuni beni prima dell'introduzione del presente procedimento, quali in particolare l'usufrutto della casa dove egli stesso vive, a favore della propria compagna, continuando però ad accollarsi tutte le spese e, pertanto, di aver fittiziamente trasferito l'usufrutto al solo fine di veder diminuire il proprio reddito in vista del presente procedimento;
b) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, disponendo che il sig Controparte_1
versi a titolo di contributo al mantenimento della moglie, una somma mensile non inferiore ad €. 1.000,00, mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese - a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio- e venga condannato alla restituzione alla predetta di tutti gli effetti personali indicati in narrativa nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per i motivi ampiamente esposti in corso di giudizio. Con ogni altra consequenziale pronuncia di ragione e di legge”.
2 per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalla signor in quanto infondato in fatto Parte_1
ed in diritto per le ragioni indicate in premessa, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge, e conferma delle statuizioni contenute in punto di spese nel giudizio di primo grado”. per il P.G. interveniente: “Visto per intervento”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
I. Il Tribunale di Pisa con sentenza n. 1489/2024, emessa in data 23.12.2024, decideva in via definitiva sul ricorso proposto da per la pronuncia della Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 26.06.1977, con e dalla cui unione nasceva il figlio maggiorenne ed Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, come di seguito:
“Il Tribunale, definitivamente decidendo … così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pisa il
26.06.1977 tr e trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1
civile del Comune di Pisa al n. 171, Parte II, Serie A, anno 1977;
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta d Parte_1
3. Condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di lite fino alla Pt_1 CP_1
concorrenza di un terzo del totale, spese che liquida, per l'intero, in euro 2.547,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio”.
Il ricorrente esponeva che la separazione personale tra le parti era intervenuta con sentenza n. 71/2005 emessa dal Tribunale di Pisa con la quale era stata respinta la domanda di assegno di mantenimento in favore della Pertanto, stante il Pt_1
3 considerevole lasso di tempo, senza che fosse intervenuto alcun mutamento delle condizioni economiche delle parti, attesa l'autosufficienza di ciascun coniuge e del figlio maggiorenne, concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma integrale delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Di contro, la resistente esponeva che vi era stata, in sede di separazione personale dei coniugi, la mancata deduzione e allegazione di violenze perpetrate dal ricorrente verso la medesima e il figlio;
di non aver mai lavorato, per volere del marito, e di essersi interamente dedicata alla famiglia, godendo di un tenore di vita molto alto in costanza di convivenza matrimoniale, visti i guadagni di calciatore professionista del . CP_1
La suddetta, nelle proprie memorie difensive, ricostruiva altresì la situazione reddituale e patrimoniale delle parti: quanto al , la resistente riferiva di come CP_1
lo stesso fosse titolare di due pensioni, di un'abitazione, di alcuni terreni nonché di una palestra, dove lavorava attivamente;
quanto alla propria situazione reddituale,
esponeva di percepire una pensione di euro 750,00 mensili e di non aver al tempo maturato sufficienti contributi pensionistici - avendo iniziato a lavorare in seguito alla separazione - per poter raggiungere un tenore di vita sufficientemente adeguato.
Pertanto, concludeva per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con la previsione dell'obbligo, a carico del ricorrente, di un assegno divorzile in favore di essa istante per la somma mensile non inferiore a 1.000,00 euro, in ragione della effettiva capacità reddituale del medesimo.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il primo giudice rigettava la domanda formulata dalla affermando che, dalla disamina della Pt_1
documentazione prodotta in atti, non era emersa la mancanza di mezzi adeguati dell'ex coniuge richiedente l'assegno, o comunque una effettiva disparità reddituale tra le parti, quali presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno divorzile
(alla luce della pronuncia di Cass., Sez. Un., Cass., n. 23138/2018).
Esponeva a riguardo che dalle risultanze documentali acquisite emergeva che il ricorrente aveva percepito un reddito complessivo per il 2021 pari a euro 12.911,00,
4 per il 2022 un reddito pari a euro 12.651,00 e per il 2023 un reddito pari a 12.974,00;
richiamava gli estratti del conto corrente dei mesi di ottobre, novembre, dicembre
2023 e gennaio 2024 da cui emergeva la percezione della pensione di circa 750,00 euro mensili oltre a un'entrata mensile pari a 350,00 euro derivante dal lavoro part- time in palestra. Con riguardo alla situazione economica della rilevava che la Pt_1
medesima aveva percepito un reddito complessivo per il 2021 pari a euro 10.163,00 e per il 2022 pari a 5.923,00 euro, mentre dalla CU del 2023 risultava un compenso per arretrati pari a euro 584,00, oltre alla pensione percepita da maggio 2023 pari a 750,00
euro mensili. Inoltre, dall'estratto del conto corrente veniva rilevato un saldo al
30.09.2023 pari a 96.915,16 euro.
Osservava pertanto che mentre il sig. ha un lavoro part-time che gli permette CP_1
di avere un'ulteriore entrata mensile, la sig.ra ha un'elevata disponibilità di Pt_1
denaro sul proprio conto corrente, tanto escludendo la sussistenza di alcuna significativa differenza economico-reddituale tra le parti, costituente presupposto imprescindibile per poter procedere alla valutazione degli ulteriori parametri, e pertanto emetteva la pronuncia come da dispositivo.
II. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1
trascritte in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
1) Erronea valutazione ad opera del Tribunale di Pisa in ordine alla sussistenza dei requisiti occorrenti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla signora nello specifico per quanto concerne l'affermata mancanza di disparità Pt_1
reddituale tra le parti in assenza dei richiesti approfondimenti istruttori: con tale motivo di appello, la rileva come sia errata la decisione del primo Pt_1
giudice per non aver preso in considerazione la funzione perequativo – compensativa dell'assegno divorzile nonché quanto puntualmente allegato e documentato in corso di causa dalla stessa appellante circa la reale consistenza patrimoniale delle parti;
osserva a riguardo che nessun accertamento sulla situazione reddituale del CP_1
era stato compiuto pur innanzi a gravi indizi quali la donazione alla compagna
5 dell'usufrutto della casa di sua proprietà ovvero la di lui effettiva titolarità delle attività
sportive, limitandosi il Tribunale, invece, a fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dallo stesso in udienza, circa la ridotta entrata derivantegli CP_1
dal lavoro part time in palestra, ritenute attendibili sulla base delle risultanze degli estratti conto prodotti in giudizio.
Sul punto la richiama una serie di “movimentazioni immobiliari” effettuate Pt_1
dal , risalenti al 2008 e al 2013, consistenti in operazioni di compravendita di CP_1
immobili assumendo che da esse deriverebbe, all'attualità, un attivo di almeno
375.000,00 euro in favore dello stesso;
a tale riguardo espone quanto segue :
“Giova, difatti, rammentare che il sig è attualmente titolare del 20% Controparte_1
delle quote della società sportiva dilettantistica World Fitness S.r.l. -corrente in Pisa, via Garibaldi, 69- del valore dichiarato di €. 2.000,00, società costituita nell'anno 2006, allorquando ha stipulato contratto di affitto/comodato d'azienda avente ad oggetto la gestione dell'attività sino ad allora gestita dalla società Ne
[...]
), attività che ha quindi rilevato Controparte_2 Per_2 CP_1
definitivamente alla fine dell'anno 2013 (v. visure camerali: doc. 9 e 9 bis in atti).
Si tenga presente altresì che sempre i nel 2004 aveva acquistato (cfr. doc. 31), CP_1
insieme al cognat (nella loro qualità di titolare e legali rappresentanti della CP_2
New World Gym Club s.n.c.) un altro immobile sempre in via Garibaldi che adibiva come seconda palestra per il prezzo di 129.620,00 euro, il che consente di ritenere del tutto incongruo che il sig sia adesso titolare solo del 20% delle quote della CP_1
palestra, dove lavora tutto il giorno dal 1996 e che percepisca solo le esigue entrate che emergono dagli estratti del conto corrente (non avendo prodotto alcun bilancio societario) e percepisca un'unica pensione, considerato che ha lavorato non solo come calciatore professionista, ma anche come dipendente della palestra.
Ciò senza considerare le -sin troppo eloquenti- 'movimentazioni immobiliari' che hanno riguardato il sig , visto che questi era dapprima proprietario esclusivo CP_1
dell'immobile posto in Pisa, via Flamini, che in data 11.06.2008 ha venduto al prezzo di €. 380.000,00 (cfr. doc. 32), per poi acquistare in data 12.06.2008 (cfr. doc. 33),
6 esattamente il giorno successivo rispetto alla suddetta compravendita, l'immobile sito anch'esso in Pisa, via degli Artigiani, al prezzo dichiarato di €. 165.000,00, attuale valore di almeno 350/400 mila euro, il cui usufrutto risulta essere stato donato alla sig.r nel mese di aprile 2023. Pt_2
A quanto sopra si sono venuti ad aggiungere sia la vendita della sua quota di un terzo dell'immobile che ospita la palestra di via Garibaldi, 177, Pisa, in data 26.07.2013 al prezzo di €. 70.000 (cfr. doc. 34), sia la metà dell'ulteriore immobile anch'esso posto in Pisa, via Spartaco Carlini, 23, piano 3, in data 30.07.2013 al prezzo di €. 90.000,00
(cfr. doc. 35), entrambi pervenutigli in successione dai genitori.”
Quanto alla propria situazione patrimoniale e personale, la insiste nel Pt_1
rappresentarla indubbiamente pregiudicata dalla mancata maturazione di contributi nei venti anni di matrimonio per essersi ella occupata della famiglia, percependo all'attualità una pensione di 750,00 euro;
di vivere nella casa popolare ricevuta in donazione dalla madre, con un tenore di vita molto vicino all'indigenza e di soffrire di alcune patologie mediche invalidanti, vedendosi pertanto costretta ad attingere al conto corrente cointestato con il figlio, che vive a Londra, per fronteggiare le spese ordinarie e straordinarie per il proprio sostentamento.
2) GIURISPRUDENZA IN MATERIA: ERRONEA INTERPRETAZIONE ED
APPLICAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI PISA
Sostiene l'appellante che il giudizio espresso dal Tribunale sarebbe fondato su una erronea interpretazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia, tanto prendendo le mosse da Cass. n. 23138/2018, nell'individuare nella 'comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi' una sorta di 'precondizione' ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole - e ciò anche nei casi in cui sia invece ravvisabile un
“dislivello reddituale conseguente alle decisioni prese di comune accordo dai coniugi in costanza di matrimonio”- senza però aver compiuto le dovute indagini circa i reali assetti patrimoniali delle parti così come evoluti nel corso del tempo.
7 Richiama a riguardo l'evoluzione giurisprudenziale registratasi a seguito di Cass.
SS.UU. n. 18287/2018, e segnatamente la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione
I, Ordinanza del 12 marzo 2024, n. 6455, a fondamento della valorizzazione dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa laddove il coniuge economicamente più debole abbia subito un pregiudizio per effetto delle scelte operate dalla coppia durante il matrimonio, avendo sacrificato la propria attività lavorativa - per dedicarsi alla cura della famiglia- consentendo all'altro coniuge di incrementare la propria attività professionale.
Sulla scorta di tali motivi, dato atto della sussistenza dei suddetti presupposti, tanto da essersi essa trovata, dopo la separazione, a svolgere lavori di qualsiasi tipo ed entità, considerati il dato anagrafico e la mancanza di precedenti esperienze, così da percepire allo stato, una modesta pensione, insiste per il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura non inferiore ad € 1000,00 mensili, previo espletamento di opportune indagini sulla effettiva consistenza reddituale e patrimoniale dell'ex coniuge.
III. si è ritualmente costituto in giudizio, contestando quanto dedotto Controparte_1
ex adverso ed eccependo l'infondatezza delle istanze istruttorie avanzate da controparte.
Nel merito, parte appellata ha rilevato che il Tribunale aveva effettuato una corretta ricostruzione, sulla base degli elementi acquisiti e puntualmente riportati in atti, in ordine alla posizione economico-patrimoniale di entrambe le parti nonché di aver fatto buon governo dei principi in materia in coerenza con quanto pronunciato dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, ha contestato quanto dedotto ex adverso in merito alle disponibilità
finanziarie della odierna appellante, osservando che dal conto corrente intestato alla medesima (con giacenza al 1 dicembre 2023 di euro 90.053,31) emergevano significativi prelievi in contanti, nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 2023, data di notifica del ricorso e il 1 dicembre 2023, per complessivi 7.200,00 euro,
8 risultando inoltre presenti su detto conto, alla data del 1 gennaio 2021, 154.772,82
euro.
Quanto alla propria situazione economico-reddituale rappresenta di non essere proprietario neanche pro quota della palestra cui viene fatto riferimento, presso la quale svolge esclusivamente prestazione lavorativa part-time percependo i redditi risultanti dagli estratti conto versati in atti (avendo ceduto nel 2013 le quote della propria partecipazione nella New World Gym Club sas di VA D'ZA e C. , con conseguente perdita della qualità di socio e risultando allo stato titolare di quota di società dilettantistica senza scopo di lucro).
Quanto alle disponibilità patrimoniali, ha evidenziato di essere proprietario di un immobile di tipo popolare (categoria A/4) avente consistenza di 4 vani, posto in Pisa,
via degli artigiani n.4 (del quale ha donato l'usufrutto alla compagna, nel contesto di una convivenza trentennale) e di essere proprietario per la quota di 1/5 di un terreno agricolo di mq 3600 di scarsissimo valore commerciale, nonché di una autovettura
Alfa Romeo Mito immatricolata nel 2013.
Ha infine contestato la rilevanza delle operazioni immobiliari richiamate da controparte, per la loro natura risalente, ai fini della richiesta di indagini tramite la polizia tributaria avanzata, anche in questa sede, dalla signora Pt_1
Infine, all'udienza di discussione, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene riservata in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1. Risulta opportuno l'esame unitario dei motivi come sopra articolati in quanto vertenti sulla spettanza dell'assegno divorzile.
Come è noto, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, la Suprema Corte, escluso il criterio della conservazione del tenore di vita familiare, ha individuato un criterio composito, ricavabile dal complesso dei parametri previsti dall'art. 5 comma
9 6 L. citata, rispetto al quale l'assegno divorzile svolge una duplice funzione
(assistenziale e compensativa), così da consentire il riequilibrio di situazioni connotate da sperequazione reddituale conseguenti alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della loro vita familiare, in relazione alla durata del matrimonio, alla potenzialità reddituale e all'età dell'avente diritto.
Ha pertanto affermato il principio secondo il quale: “Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
La successiva elaborazione giurisprudenziale in materia ha ulteriormente individuato i parametri del giudizio affidato all'interprete stabilendo, in particolare, che
“L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato quale assegno di divorzio il medesimo importo stabilito in sede di separazione, sul rilievo che lo stesso trovasse causa nell'organizzazione familiare protrattasi per lungo tempo, la quale
10 aveva permesso al marito di dedicarsi con successo alla propria attività lavorativa, escludendo che in tal modo fosse stata reintrodotta una valutazione fondata sul parametro della conservazione del tenore di vita familiare). (Cass., Sez. 1 , Ordinanza
n.26520 del 11/10/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, è indubbio che la disponga di risorse Pt_1
economiche tali da escludere il riconoscimento di un assegno sotto il profilo puramente assistenziale. Sul punto, infatti, il primo giudice – nell'operare una corretta disamina della situazione reddituale e patrimoniale delle parti – ha correttamente rilevato come la stessa richiedente possa contare su depositi bancari non esigui (cfr.
doc 27 fasc. primo grado di parte appellante), che al 30.09.2023 risultavano nella misura di 96.915,16 euro;
tra l'altro, quanto asserito dall'appellante, nelle more del giudizio di primo grado, relativamente al fatto che il c/c sul quale vi sono tali risparmi sarebbe cointestato con il figlio risulta smentito dalla documentazione dalla medesima prodotta, laddove risulta la sua esclusiva titolarità.
In coerenza con quanto sopra, deve inoltre rilevarsi che ad un'attenta analisi degli estratti conto depositati si rilevano operazioni bancarie effettuate solo dalla stessa così come gli accrediti sul medesimo derivano esclusivamente dalla di lei Pt_1
pensione e non anche, come sottolineato anche dal , “dalle ipotizzate rimesse CP_1
del figli . Inoltre, la può anche contare su una situazione abitativa Per_1 Pt_1
stabile, atteso che vive nella casa di proprietà ereditata dalla madre;
la documentazione acquisita smentisce quanto dedotto nell'atto di gravame in ordine alla disponibilità di una “casa popolare” risultando detto immobile, composto di sette vani con garage, classificato nella categoria A2; né risultano documentate spese per esigenze sanitarie incompatibili con le risorse per essa disponibili.
Si osserva peraltro che, quanto alle contestazioni mosse in ordine alla effettiva situazione reddituale dell'ex coniuge, l'odierna appellante richiama una serie di operazioni negoziali assai risalenti nel tempo (in quanto riconducibili all'arco temporale 2008/2013), pertanto prive di alcuna attualità ai fini dell'attivazione di accertamenti di polizia tributaria, fermo restando che costituisce dato sintomatico la
11 carenza di alcuna richiesta di modifica delle condizioni di separazione, da parte dell'appellante medesima, nonostante i fatti sopravvenuti, come sopra dedotti.
Quanto alla documentata donazione effettuata dal alla attuale compagna, CP_1
nel 2023, dell'usufrutto dell'immobile adibito a propria abitazione, non si tratta di atto di liberalità sintomatico di una significativa capacità patrimoniale venendo evidentemente in rilievo scelte di natura personale sostanzialmente non modificative dei cespiti concretamente disponibili per il medesimo.
Anche sotto il profilo perequativo – compensativo, l'assegno divorzile non può essere riconosciuto in favore della Pt_1
Deve a riguardo richiamarsi l'orientamento espresso a tale riguardo dalla Suprema
Corte laddove ha affermato che «L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.» (Cass. n. 35434/2023).
Ne consegue che difettando la prova di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non ricorrono i presupposti per condurre alcuna indagine circa la relativa riconducibilità alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, come già evidenziato dal primo Giudice.
12 In conclusione, la valutazione del primo giudice circa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla isulta pienamente Pt_1
condivisibile, difettandone i presupposti sia sotto il profilo compensativo-perequativo che sotto quello unicamente assistenziale, restando assorbita ogni altra relativa questione.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes articolata al punto b) delle conclusioni di parte appellante,
come riportate in epigrafe, non essendo stato impugnato il capo della sentenza del
Tribunale relativo alla pronuncia sullo status (vertendo l'odierno gravame esclusivamente sulla controversa spettanza dell'assegno divorzile in favore della odierna appellante).
I.
2. Le motivazioni che precedono rendono superflui ulteriori approfondimenti istruttori;
si osserva peraltro, fermo quanto sopra evidenziato in ordine alla necessità di indagini di P.T., che le prove richieste non paiono ammissibili e rilevanti risultando dedotti capitoli di prova testimoniale del tutto generici perché privi di circostanziati riferimenti temporali e/o valutativi o comunque irrilevanti ai fini della decisione.
Alla luce di ciò, l'appello deve essere rigettato e ogni altra questione formulata si ritiene assorbita.
II. Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto della natura delle questioni dedotte nonché dei profili di controvertibilità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
RESPINGE l'appello proposto da e per l'effetto conferma il Parte_1
provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di Pisa in data 23.12.2024 nel procedimento R.G. 3213/2023;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
13 - dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002, se dovuto;
- dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano eliminati tutti i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. N. 196/2003.
Si comunichi.
Firenze, camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST.
LA OC
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