CASS
Ordinanza 22 ottobre 2021
Ordinanza 22 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/10/2021, n. 29559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29559 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 14081/2020 proposto da: TO AZ, rappresentata e difesa RETTURA;
contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, dall'avvocato Aldo
- ricorrente -
- intimato -
avverso la sentenza n. 75/2020 della CORTE dei CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, che ha chiesto che la Corte dichiari il ricorso inammissibile. Ric. 2020 n. 14081 sez. SU - ud. 14-09-2021 Civile Ord. Sez. U Num. 29559 Anno 2021 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 22/10/2021 FATTI DI CAUSA 1. NI TO, in qualità di coniuge superstite di AI Vincenzo, quest'ultimo erede di SO NA (o Rosanna), titolare di pensione reversibile di guerra, impugna la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 75 del 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n.368 del 2018, della medesima sezione del giudice contabile, che aveva dichiarato inammissibile la domanda svolta in quanto ripetitiva di altra identica, già rigettata con sentenza n.80 del 2015 dalla Sezione centrale di appello. 2.11 Ministero dell'Economia e Finanze non ha svolto attività difensiva. 3. L'Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il ricorso, affidato ad una censura per violazione di legge, si assume che il giudice contabile avrebbe dovuto rinviare la causa alla Corte di cassazione per una pronuncia sulla giurisdizione, e si richiede, alle Sezioni Unite della Corte, l'accoglimento della domanda azionata , con assegnazione, alla ricorrente, della pensione di guerra della predetta SO. 5 Il ricorso all'esame, con il quale è impugnata sentenza suscettibile di gravame innanzi al giudice contabile, esula dall'ambito delle previsioni degli articoli 207 c.g.c., 362 cod. proc. civ. e dall'alveo delle censure deducibili ex art.111, ottavo comma, Cost., richiedendo il sindacato sulla giurisdizione oltre il perimetro tracciato dalla costante giurisprudenza in linea con le indicazioni cogenti di Corte cost. n.6 del 2018 in ordine agli ambiti dei poteri Ric. 2020 n. 14081 sez. SU - ud. 14-09-2021 - 2- attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonche' ai presupposti e limiti del ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost. 6. In particolare, avverso le sentenze rese dalla Corte dei conti in sede di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione (art.206, comma 3, c.g.c.) e, nella specie, trattandosi di sentenza in materia pensionistica resa dal giudice monocratico, avverso la stessa l'attuale ricorrente avrebbe dovuto proporre appello secondo il paradigma fissato dall'art. 170, comma 1, c.g.c. 7. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 8. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva. 9. Ai sensi dell'art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2021
contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, dall'avvocato Aldo
- ricorrente -
- intimato -
avverso la sentenza n. 75/2020 della CORTE dei CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, che ha chiesto che la Corte dichiari il ricorso inammissibile. Ric. 2020 n. 14081 sez. SU - ud. 14-09-2021 Civile Ord. Sez. U Num. 29559 Anno 2021 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 22/10/2021 FATTI DI CAUSA 1. NI TO, in qualità di coniuge superstite di AI Vincenzo, quest'ultimo erede di SO NA (o Rosanna), titolare di pensione reversibile di guerra, impugna la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 75 del 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n.368 del 2018, della medesima sezione del giudice contabile, che aveva dichiarato inammissibile la domanda svolta in quanto ripetitiva di altra identica, già rigettata con sentenza n.80 del 2015 dalla Sezione centrale di appello. 2.11 Ministero dell'Economia e Finanze non ha svolto attività difensiva. 3. L'Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il ricorso, affidato ad una censura per violazione di legge, si assume che il giudice contabile avrebbe dovuto rinviare la causa alla Corte di cassazione per una pronuncia sulla giurisdizione, e si richiede, alle Sezioni Unite della Corte, l'accoglimento della domanda azionata , con assegnazione, alla ricorrente, della pensione di guerra della predetta SO. 5 Il ricorso all'esame, con il quale è impugnata sentenza suscettibile di gravame innanzi al giudice contabile, esula dall'ambito delle previsioni degli articoli 207 c.g.c., 362 cod. proc. civ. e dall'alveo delle censure deducibili ex art.111, ottavo comma, Cost., richiedendo il sindacato sulla giurisdizione oltre il perimetro tracciato dalla costante giurisprudenza in linea con le indicazioni cogenti di Corte cost. n.6 del 2018 in ordine agli ambiti dei poteri Ric. 2020 n. 14081 sez. SU - ud. 14-09-2021 - 2- attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonche' ai presupposti e limiti del ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost. 6. In particolare, avverso le sentenze rese dalla Corte dei conti in sede di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione (art.206, comma 3, c.g.c.) e, nella specie, trattandosi di sentenza in materia pensionistica resa dal giudice monocratico, avverso la stessa l'attuale ricorrente avrebbe dovuto proporre appello secondo il paradigma fissato dall'art. 170, comma 1, c.g.c. 7. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 8. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva. 9. Ai sensi dell'art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2021