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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/07/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3654/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3654/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE FIDONE, elettivamente C.F._2 domiciliati nel suo studio in Vittoria, via Garibaldi n. 10/a;
ATTORI-OPPONENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE NICASTRO
ROSSO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Chiaramonte Gulfi, via Nicastro n. 35;
CONVENUTA-OPPOSTA
e nei confronti di
(C.F. ), quale mandataria di (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
MASSIMILIANO DIPAOLA, elettivamente domiciliata nel suo studio in via Carducci n. CP_1
142;
INTERVENUTA
Oggetto
NCri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario). Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'1/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate da ed , nonché dalla quale mandataria della Parte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
mediante note scritte. CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 2/11/2020 ed Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1188/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14-15/9/2020, con cui era stato ingiunto a ed il Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore della della somma di euro Controparte_1
377.128,10 (oltre interessi e spese).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 18/1/2021 la
[...] chiedeva: Controparte_1
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 28/4/2021 si costituiva in giudizio la CP_2
quale mandataria della cessionaria del credito azionato.
[...] CP_3
Con ordinanza del 12/5/2021 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 7/4/2022 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 4/4/2023 veniva disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio.
Dopo il deposito della relazione integrativa del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 5/3/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'1/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate da ed , nonché dalla quale mandataria della Parte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. CP_3
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la p.a. (opposta) CP_1 Controparte_1 ha dedotto:
- di essere creditrice della (ammessa alla procedura di concordato preventivo) della Parte_3 somma di euro 11.450,00 in virtù della concessione di un fido di euro 400.000,00 sotto forma di apertura di credito nel conto corrente n. 1140685, della somma di euro 257.375,00 in virtù della concessione di un fido di euro 200.000,00 sotto forma di apertura di credito nel conto corrente n. 1140684 e della somma di euro 108.303,10 in virtù di n. 55 fatture anticipate e non pagate;
- che le obbligazioni della erano state garantite dai fideiussori ed Parte_3 Parte_1 [...]
(opponenti). Parte_2
In via preliminare, anzitutto, la quale mandataria della Controparte_2 CP_3
(intervenuta), ha chiesto di disporre l'estromissione della banca opposta (cfr. comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., p. 2).
Com'è noto, l'estromissione presuppone il consenso delle altre parti (cfr. art. 111 c.p.c.). Nel caso di specie, non risulta che gli opponenti e la banca opposta abbiano acconsentito all'estromissione della banca opposta, richiesta dalla società intervenuta. Per tale ragione, non è stata disposta (e non può disporsi) l'estromissione della banca opposta.
Sempre in via preliminare, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della società intervenuta quale cessionaria del credito azionato.
L'eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 17944/2023, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
In particolare, secondo Cass. 10200/2021, la dichiarazione del creditore cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo.
Nel caso di specie, secondo l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (all. 20 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società intervenuta), con contratto del 23/12/2020 la banca opposta “ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non performing misto “secured” e
“unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla NC NT (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla NC NT sulla base dei seguenti criteri generali: i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi”.
Dunque, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non sono di per sé sufficientemente specifiche, in quanto fanno riferimento a crediti derivanti da
“contratti di credito”, senza indicazione del periodo temporale di stipula dei contratti.
Conseguentemente, in base a quanto affermato da Cass. 17944/2023, la prova dell'inclusione, nell'ambito dell'operazione di cessione, del credito azionato doveva essere fornita in altro modo.
Nel caso di specie, la disponibilità, in capo alla società intervenuta, degli estratti conto, prodotti quali all. 18-19 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., costituisce (sulla base di quanto affermato da Cass. 10200/2021) un elemento documentale rilevante al fine di dimostrare la cessione, in favore della società intervenuta, del credito azionato.
Ed infatti, la società intervenuta non avrebbe potuto verosimilmente avere la disponibilità dei predetti estratti conto (redatti dalla banca opposta) se non in virtù della precedente cessione del credito da parte della banca opposta, in mancanza, peraltro, di una diversa plausibile giustificazione (e considerato che, in base all'art. 1262, comma 1, c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso).
Peraltro, il fatto che, a seguito della costituzione della società intervenuta, la banca opposta non abbia più depositato alcun atto e non abbia più partecipato alle udienze costituisce un ulteriore elemento indicativo dell'avvenuta cessione del credito.
Ciò premesso, con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la mancanza di prova scritta del credito, deducendo che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base di una parziale lista movimenti assimilabile ad un saldaconto.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e 31648/2019).
Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, non potendo sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass. 23313/2018, 9365/2018, 13258/2017, 7972/2016, 19696/2014, 1482/2011, 23974/2010 e 10692/2007).
Ed infatti, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass 10692/2007).
Nel caso di specie, in sede monitoria la banca opposta ha prodotto a sostegno della propria pretesa creditoria (oltre al contratto di fideiussione del 2/2/2015 e alle contabili relative alle n. 55 fatture anticipate sul conto corrente n. 1140685 e non pagate):
- il contratto del 6/12/2007 di apertura di credito relativa al conto corrente n. 1140684;
- il contratto del 2/2/2015 di apertura di credito relativa al conto corrente n. 1140685;
- gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB relativi ai predetti rapporti.
In base alla giurisprudenza sopra citata, tale produzione era sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, mentre, a seguito delle doglianze formulate dagli opponenti, la banca opposta aveva l'onere di produrre: - il contratto di conto corrente n. 1140684;
- tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 1140684, dall'apertura sino alla chiusura del conto;
- il contratto di conto corrente n. 1140685;
- tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 1140685, dall'apertura sino alla chiusura del conto.
Orbene, la banca opposta ha prodotto in allegato alla comparsa di risposta:
- il contratto del 10/5/2001 di apertura del conto corrente n. 1140684;
- il contratto del 27/1/2005 di apertura di credito in conto corrente n. 1140684;
- gli estratti conto del conto corrente n. 1140684 dalla data di apertura (10/5/2001), con saldo iniziale pari a zero, alla data di chiusura (5/5/2020), con passaggio a sofferenza, ad eccezione degli estratti conto per il periodo compreso fra il 2005 e il 2015, nonché per il periodo compreso fra dicembre 2016 e novembre 2018;
- il contratto del 10/5/2001 di apertura del conto corrente n. 1140685;
- il contratto del 27/1/2005 di apertura di credito in conto corrente n. 1140685;
- gli estratti conto del conto corrente n. 1140685 dalla data di apertura (10/5/2001), con saldo iniziale pari a zero, alla data di chiusura (5/5/2020), con passaggio a sofferenza, ad eccezione degli estratti conto per il periodo compreso fra ottobre 2016 e settembre 2018.
Inoltre, la società intervenuta ha prodotto:
- quale all. 18 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., gli estratti conto del conto corrente n. 1140684 per il periodo compreso fra dicembre 2016 e novembre 2018;
- quale all. 19 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., gli estratti conto del conto corrente n. 1140685 per il periodo compreso fra ottobre 2016 e settembre 2018;
- quale allegato alla nota di deposito del 2/1/2023, gli estratti conto del conto corrente n. 1140684 per il periodo compreso fra il 2005 e il 2015.
Va peraltro precisato che la produzione documentale effettuata dalla società intervenuta in data 2/1/2023 risulta ammissibile (sebbene eseguita oltre il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), in quanto:
- tale produzione documentale è stata effettuata nel corso delle operazioni peritali;
- secondo uno dei principi di diritto posti da Cass. Sez. Un. 6500/2022, condivisi da questo giudice,
“in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni” (principio ribadito da Cass. 15257/2022, 15256/2022, 14187/2022 e 14006/2022);
- pertanto, se è vero che il consulente tecnico d'ufficio poteva acquisire, anche a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, gli estratti conto, quali documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda monitoria, ben poteva la società intervenuta produrre tali estratti conto (come avvenuto), affinché gli stessi fossero utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio nelle operazioni peritali.
Alla luce di quanto sopra, può dunque ritenersi che la banca opposta e la società intervenuta abbiano adempiuto al proprio onere probatorio, avendo depositato, oltre ai contratti contenenti le condizioni economiche applicabili ai rapporti di conto corrente, tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura dei conti correnti.
Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la nullità della commissione di massimo scoperto, la mancata pattuizione dei c.d. giorni valuta e la violazione della l. 108/1996, con conseguente mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
Il motivo è parzialmente fondato, per le seguenti ragioni.
Quanto alla prima doglianza (nullità della commissione di massimo scoperto), va preliminarmente ricordato che (come rilevato da Cass. 12965/2016):
- se in dottrina la commissione di massimo scoperto è stata definita come il corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un periodo di tempo indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, nella pratica se ne sono registrate almeno due forme: a) una commissione di mancato utilizzo (CMU), rilevata e percepita trimestralmente, consistente in una somma espressione di una percentuale calcolata sull'accordato al netto dell'utilizzato, con la funzione di compensare la disponibilità del denaro che la banca si impegna a mantenere in favore del cliente, e quindi i costi industriali e finanziari di essa, non confondibile con gli interessi perché prescinde dall'effettivo utilizzo della somma;
b) una commissione di massimo scoperto (CMS), rilevata e percepita trimestralmente, sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel periodo, quando esso sia durato un minimo di tempo, per cui la commissione è calcolata sul picco più elevato della somma prelevata dal cliente in certo arco temporale, con la funzione di remunerare la banca non tanto per la disponibilità concessa al cliente (accordato), quanto piuttosto per quella dallo stesso effettivamente utilizzata;
- in questa seconda ipotesi, la CMS è venuta a rappresentare per il cliente un costo ulteriore rispetto agli interessi pattuiti, assimilabile a questi sotto il profilo economico, essendo calcolata sulla medesima somma (il c.d. utilizzato);
- in dottrina, alla ricerca di una causa giustificatrice di tale voce di costo, si è ritenuto che tale commissione andasse a remunerare il maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria nel cliente nel periodo o il costo sostenuto dalla banca per far fronte a richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento.
Quest'ultima considerazione è sufficiente per ritenere che la CMS, intesa come sopra e distinta dalla CMU, sia dotata di un fondamento causale, tale da escluderne la nullità, da identificarsi nella remunerazione del maggior rischio della banca di recupero del credito, derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria nel cliente nel periodo, o comunque del maggior costo sostenuto dalla banca per far fronte alle eventuali richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento. Peraltro, anche Cass. Sez. Un. 16303/2018 opina nel senso che la commissione di massimo scoperto calcolata sull'ammontare massimo dell'utilizzo (c.d. picco di utilizzo) abbia una causa legittima e distinta dalla mera previsione di interessi passivi, posto che tale sentenza, nella premessa iniziale di natura definitoria della commissione di massimo scoperto, così si esprime: “va premesso, per la precisione e la migliore comprensione di quanto si osserverà, che la nozione di commissione di massimo scoperto che viene qui in considerazione è quella indicata dalla NC d'Italia nelle già citate Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura, essendo queste richiamate sia nei ricorsi che nel decreto impugnato. In esse si legge che tale commissione "nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento". Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti, che espressamente prendono in considerazione la CMS calcolata sull'ammontare del massimo scoperto” (sottolineature aggiunte).
Va inoltre evidenziato che “l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico;
in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale” (cfr. App. Torino, sentenza n. 1977 del 19/11/2018).
Tali considerazioni valgono fino all'entrata in vigore del d.l. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 2/2009), atteso che con l'art. 2bis è stato disposto che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”. Con la stessa disposizione è stato previsto l'obbligo per le banche di adeguare i contratti in corso entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro centocinquanta giorni dal 29/1/2009). Come rilevato da Cass. 12965/2016:
- con tale disposizione è stato stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni;
- può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.
Nel caso di specie, nei contratti del 10/5/2001 di apertura dei conti correnti n. 1140684 e n. 1140685 non risultano indicati i criteri e la periodicità degli addebiti della commissione di massimo scoperto, con conseguente indeterminatezza della previsione contrattuale.
Per contro, i contratti del 27/1/2005 di apertura di credito nei conti correnti n. 1140684 e n. 1140685 fanno riferimento ad una CMS “trimestrale”, calcolata “sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre”, con indicazione della relativa percentuale.
Si tratta, dunque, di una CMS in senso stretto, in quanto rilevata e percepita trimestralmente, sull'ammontare massimo dell'utilizzo a debito nel periodo.
Essa è dotata di un autonomo fondamento causale (riconosciuto dalla giurisprudenza sopra citata), in quanto volta a remunerare il maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria nel cliente nel periodo o, comunque, il costo sostenuto dalla banca per far fronte a richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento.
Inoltre, la commissione di massimo scoperto pattuita con i predetti contratti del 27/1/2005 risulta sufficientemente determinata, essendo state puntualmente indicate nel contratto la percentuale e le modalità di calcolo, dovendo la commissione di massimo scoperto calcolarsi trimestralmente, sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre.
Dunque, per il periodo anteriore al 27/1/2005, in mancanza di determinatezza della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, tale commissione deve essere esclusa.
Per contro, per il periodo successivo al 27/1/2005 deve farsi applicazione della commissione di massimo scoperto, per come regolamentata nei contratti del 27/1/2005.
Deve poi notarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2bis d.l. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 2/2009), correttamente la banca opposta non ha più applicato la commissione di massimo scoperto a decorrere dal terzo trimestre 2009, come si evince dagli estratti conto prodotti. Ciò è legittimamente avvenuto sulla base della disciplina transitoria prevista dal d.l. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 2/2009), che prevedeva, per l'adeguamento dei rapporti contrattuali in essere, un termine di centocinquanta giorni dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 29/1/2009.
Ciò chiarito, con relazione integrativa depositata in data 15/1/2024 il consulente tecnico d'ufficio ha effettuato il ricalcolo del saldo dei conti correnti n. 1140684 e n. 1140685 tenendo conto di quanto finora rilevato. In particolare:
- per il periodo compreso tra il 10/5/2001 e il 26/1/2005 il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente escluso la commissione di massimo scoperto;
- per il periodo successivo il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente mantenuto la commissione di massimo scoperto finché la stessa è stata applicata.
Alla luce di quanto sopra, con relazione integrativa depositata in data 15/1/2024 il consulente tecnico d'ufficio ha determinato:
- quanto al conto corrente n. 1140684, il “saldo risultante dal riconteggio effettuato” in misura pari a euro 3.405,23 come “Commissioni di Massimo scoperto eliminate relative al periodo compreso fra il 10/5/2001 e il 26/1/2005” (cfr. p. 24);
- quanto al conto corrente n. 1140685, il “saldo risultante dal riconteggio effettuato” in misura pari a euro 7.192,25 come “Commissioni di Massimo scoperto eliminate relative al periodo compreso fra il 10/5/2001 e il 26/1/2005” (cfr. p. 24).
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (non contestate dalle parti, che non hanno presentato osservazioni) risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnico-giuridici ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Ne segue che il saldo (negativo) del conto corrente n. 1140684 deve essere rideterminato in euro 253.970,17 (euro 257.375,40 – euro 3.405,23), mentre il saldo (negativo) del conto corrente n. 1140685 deve essere rideterminato in euro 4.257,75 (euro 11.450,00 – euro 7.192,25).
Quanto alla seconda doglianza (mancata pattuizione dei c.d. giorni valuta), è sufficiente evidenziare che sia nei contratti del 10/5/2001, del 27/1/2005 e del 6/12/2007 relativi al conto corrente n.
1140684, sia nei contratti del 10/5/2001, del 27/1/2005 e del 2/2/2015 relativi al conto corrente n.
1140685, risultano determinate in modo chiaro le valute relative alle varie operazioni, con conseguente infondatezza della doglianza.
Quanto alla terza doglianza (violazione della l. 108/1996), deve notarsi che:
- come affermato da Cass. Sez. Un. 19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
- nel caso di specie, gli opponenti hanno genericamente lamentato l'applicazione di interessi usurari e non hanno indicato (contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza appena citata) né quali fossero i tassi soglia applicabili ai rapporti oggetto di causa, né quali fossero i tassi di interesse concretamente pattuiti, con conseguente infondatezza della doglianza.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'estinzione della fideiussione:
- per violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto “l'opposta tollerava ogni oltre limite l'inadempimento dell'obbligata principale così favorendo l'incremento dell'esposizione debitoria: infatti, in presenza di un constatabile peggioramento delle condizioni economiche, concedeva alla garantita ulteriori agevolazioni e dilazioni” (cfr. atto di citazione, p. 9); - per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto “solo a distanza di molto tempo dalla scadenza dell'obbligazione principale, la NC ha agito in giudizio per far valere i propri diritti senza avere mai prima avviato azioni nei confronti dell'obbligato principale” (cfr. atto di citazione, p. 9).
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Con riguardo all'eccepita estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c., va osservato che:
- “il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (cfr. Cass. 23422/2016, che richiama Cass. 2524/2006; principio ribadito da Cass. 8883/2020, 29364/2019 e 6251/2018);
- nel caso di specie, tenuto conto di tali principi, gli opponenti avevano l'onere di dimostrare che alla data di stipula dei contratti oggetto del presente giudizio si fosse già verificato un peggioramento delle condizioni economiche della e che di tale circostanza il creditore Parte_3
(cioè la banca opposta) fosse consapevole;
- tuttavia, tale prova non è stata fornita dagli opponenti, con conseguente infondatezza della doglianza.
Con riguardo, invece, all'eccepita estinzione della fideiussione per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., va anzitutto ricordato che:
- il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (art. 1944, comma 1, c.c.), salvo che le parti convengano che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale (art. 1944, comma 2, c.c.);
- il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (art. 1957, comma 1, c.c.).
Per come chiarito da Cass. 24296/2017:
- “se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali”;
- in quest'ultima ipotesi, “qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale”.
Nel caso di specie, con contratto di fideiussione del 2/2/2015 è stato previsto all'art. 2 (intitolato
“solidarietà e invisibilità degli obblighi anche per eredi, successori e aventi causa”) che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della si intendono assunte in via CP_1 solidale e indivisibile anche per gli eventuali eredi e aventi causa a qualsiasi titolo del Fideiussore stesso”.
Pertanto, venendo in rilievo una fideiussione solidale, il creditore ben poteva (al fine di evitare la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c.) agire tempestivamente nei confronti dei fideiussori, senza necessità di agire anche nei confronti del debitore principale.
Peraltro, nel caso di specie il termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. è stato elevato a 24 mesi con l'art. 10 del contratto di fideiussione del 2/2/2015, in base al quale “i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri, fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e - in deroga all'art. 1957 cod. civ. - il termine entro il quale proporre le istanze contro il debitore principale è fissato in ventiquattro (24) mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Ciò chiarito, va osservato che:
- il termine di cui all'art. 1957 c.c. (elevato a 24 mesi con il contratto di fideiussione del 2/2/2015) decorre dalla scadenza dell'obbligazione;
- nel caso di specie, la scadenza delle obbligazioni di cui alla domanda monitoria si è avuta alla data di chiusura dei conti correnti n. 1140684 e n. 1140685 indicata negli estratti conto prodotti (5/5/2020);
- in data 25-29/9/2020 la banca opposta ha notificato agli opponenti il decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, ha agito nei loro confronti entro 24 mesi dal 5/5/2020;
- in base alla giurisprudenza citata, venendo in rilievo una fideiussione solidale, non era necessario agire entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. anche nei confronti del debitore principale, cioè della
Parte_3
- pertanto, il fatto che (per come eccepito dagli opponenti) la banca opposta non abbia avviato azioni nei confronti dell'obbligato principale (cioè della non può comportare la Parte_3 liberazione degli opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Peraltro, è vero che le obbligazioni di cui alla domanda monitoria potrebbero ritenersi già scadute, quanto al conto corrente n. 1140684, in data 9/11/2017 e, quanto al conto corrente n. 1140685, in data 22/11/2017, cioè nelle date (indicate anche nel ricorso per decreto ingiuntivo) in cui sono state redatte dalla banca opposta le lettere (allegate al ricorso per decreto ingiuntivo) con le quali sono state revocate le aperture di credito concesse.
Tuttavia, anche a voler ritenere che la scadenza delle obbligazioni di cui alla domanda monitoria si sia avuta, quanto al conto corrente n. 1140684, in data 9/11/2017 e, quanto al conto corrente n. 1140685, in data 22/11/2017, deve notarsi che:
- la clausola con cui ci si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. 13078/2008, più recentemente richiamata da Cass. 22346/2017; nello stesso senso, Cass. 7345/1995).
- in altre parole, “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. 31509/2021, che richiama Cass. 22346/2017);
- “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (cfr. Cass. 660/2025);
- nel caso di specie, all'art. 5 del contratto di fideiussione del 2/2/2015 è stata inserita la c.d. clausola “a semplice richiesta”, essendo stato stabilito che “il Fideiussore deve pagare immediatamente alla NC, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio in relazione all'operazione garantita”;
- dunque, in base alla giurisprudenza citata, data la previsione della clausola “a semplice richiesta”, la banca opposta ha soddisfatto l'onere di cui all'art. 1957 c.c. con la lettera del 9/11/2017 quanto al conto corrente n. 1140684 e con la lettera del 22/11/2017 quanto al conto corrente n. 1140685, con le quali, contestualmente alla revoca delle relative aperture di credito, è stato richiesto, tanto alla debitrice principale quanto agli opponenti quali fideiussori, il pagamento della somma di Parte_3 euro 204.109,23 (oltre interessi) in relazione al conto corrente n. 1140684 e della somma di euro 50.191,24 (oltre interessi) in relazione al conto corrente n. 1140685;
- in altre parole, una volta revocate le aperture di credito, la banca opposta ha immediatamente e contestualmente richiesto il pagamento delle somme dovute con le predette lettere, con conseguente soddisfacimento dell'onere di attivazione nel termine di cui all'art. 1957 c.c. (peraltro prorogato con l'art. 10 del contratto di fideiussione del 2/2/2015), non essendo necessaria (in base alla giurisprudenza citata) la proposizione di un'azione giudiziaria.
Ed ancora, va rilevato che:
- con note scritte depositate in data 3/5/2021 gli opponenti hanno disconosciuto le firme apposte sulla fideiussione del 2/2/2015;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli opponenti hanno dedotto che il predetto disconoscimento aveva “generato l'impossibilità di considerare valido ed efficace il negozio giuridico di garanzia sul quale è stato presentato il ricorso per decreto ingiuntivo e di conseguenza l'impossibilità di avere una sentenza che condanni i sig.ri e al pagamento della somma Pt_1 Pt_2 acclarata in sede monitoria”, non potendo ricondursi il rapporto fra le parti nell'alveo della fideiussione del 10/5/2001, mai azionata e, inoltre, conforme al modello ABI e affetta da invalidità (cfr. p. 2).
Anche tali doglianze sono infondate, per le seguenti ragioni. In base all'art. 215 c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Dunque, secondo Cass. 22577/2020:
- in caso di disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento,
“per escluderne ogni valenza probatoria la parte contro cui essa è prodotta ha altresì l'onere di disconoscere, in modo formale e non equivoco, alla prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, sia la conformità all'originale, sia anche il contenuto e la sottoscrizione (Cass. n. 16998/2015)”;
- “conseguentemente la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte non la disconosce, in modo specifico e inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. n. 882/2018)”.
Per come precisato da Cass. 9690/2023, “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento a qualsiasi atto processualmente rilevante in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”.
In particolare, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la contestazione di conformità all'originale di copie fotografiche di una scrittura, come pure il disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, va effettuata nella prima risposta alla sua produzione, da individuare nell'atto di opposizione con cui il debitore articola le proprie difese (cfr. Cass. 7465/2018; nello stesso senso, Cass. 27233/2017).
Nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto la fideiussione del 2/2/2015 già in sede monitoria (quale allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, avendo la banca opposta prodotto la fideiussione del 2/2/2015 già in sede monitoria, gli opponenti avevano l'onere di effettuare il disconoscimento, in modo specifico, attraverso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 2/11/2020, quale prima risposta successiva.
Per contro, solo con le note scritte depositate in data 3/5/2021 gli opponenti hanno per la prima volta disconosciuto le firme apposte alla fideiussione del 2/2/2015.
Conseguentemente, in base alla giurisprudenza citata, il disconoscimento deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo.
Pertanto, ben potendo tenersi conto (ai fini della presente decisione) della fideiussione del 2/2/2015, non vi è ragione di esaminare le doglianze degli opponenti concernenti l'invalidità della (precedente) fideiussione del 10/5/2001, peraltro non posta alla base della domanda monitoria.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in relazione al conto corrente n. 1140684 risulta dovuta la somma di euro 253.970,17, oltre interessi al tasso del 9,50% con decorrenza dal 6/5/2020 (come da domanda monitoria, non oggetto di contestazione sotto il profilo degli interessi); in relazione al conto corrente n. 1140685 risulta dovuta la somma di euro 4.257,75, oltre interessi al tasso del 7,05% con decorrenza dal 6/5/2020 (come da domanda monitoria, non oggetto di contestazione sotto il profilo degli interessi); in relazione alle n. 55 fatture anticipate sul conto corrente n. 1140685 risulta dovuta la somma di euro 108.303,10, oltre interessi sulla sorte capitale di ciascuna fattura al tasso del 7,05% con decorrenza dal 12/3/2020 (come da domanda monitoria, non oggetto di contestazione sotto il profilo degli interessi).
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto (emesso per la maggior somma di euro 377.128,10, oltre interessi e spese), con conseguente condanna degli opponenti al pagamento in favore della banca opposta e per essa della cessionaria intervenuta:
- della somma di euro 253.970,17, oltre interessi al tasso del 9,50% con decorrenza dal 6/5/2020, in relazione al conto corrente n. 1140684;
- della somma di euro 4.257,75, oltre interessi al tasso del 7,05% con decorrenza dal 6/5/2020, in relazione al conto corrente n. 1140685;
- della somma di euro 108.303,10, oltre interessi sulla sorte capitale di ciascuna fattura al tasso del 7,05% con decorrenza dal 12/3/2020, in relazione alle n. 55 fatture anticipate sul conto corrente n. 1140685.
Quanto alle spese processuali, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura di poco ridotta (euro 366.531,02 anziché euro 377.128,10; oltre interessi e spese). Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza, gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore della banca opposta e per essa della cessionaria intervenuta, delle spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta).
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, va ricordato il principio affermato da Cass. 24645/2021, in base al quale “per quanto attiene alle spese di consulenza tecnica d'ufficio va rammentato che questa è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n. 17739 del 07/09/2016; Cass. n. 26849 del 21/10/2019), sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. n. 11068 del 10/06/2020)”.
Nel caso di specie, dato che dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è derivata una limitata riduzione del credito azionato, le relative spese devono essere definitivamente poste a carico degli opponenti per cinque sesti e della banca opposta (e per essa della cessionaria intervenuta) per un sesto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3654/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1188/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14-15/9/2020;
2) condanna ed al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa della quale mandataria della Controparte_4 Controparte_2 CP_3
[...]
- della somma di euro 253.970,17, oltre interessi al tasso del 9,50% con decorrenza dal 6/5/2020, in relazione al conto corrente n. 1140684;
- della somma di euro 4.257,75, oltre interessi al tasso del 7,05% con decorrenza dal 6/5/2020, in relazione al conto corrente n. 1140685;
- della somma di euro 108.303,10, oltre interessi sulla sorte capitale di ciascuna fattura al tasso del 7,05% con decorrenza dal 12/3/2020, in relazione alle n. 55 fatture anticipate sul conto corrente n. 1140685;
3) condanna ed al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa della quale mandataria della Controparte_4 Controparte_2 CP_3
delle spese processuali, che liquida in euro 17.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
[...] del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, per cinque sesti a carico di ed e per un sesto a carico della Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa della quale mandataria della Controparte_4 Controparte_2
CP_3
Così deciso in Ragusa, 1 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3654/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE FIDONE, elettivamente C.F._2 domiciliati nel suo studio in Vittoria, via Garibaldi n. 10/a;
ATTORI-OPPONENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE NICASTRO
ROSSO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Chiaramonte Gulfi, via Nicastro n. 35;
CONVENUTA-OPPOSTA
e nei confronti di
(C.F. ), quale mandataria di (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_3
MASSIMILIANO DIPAOLA, elettivamente domiciliata nel suo studio in via Carducci n. CP_1
142;
INTERVENUTA
Oggetto
NCri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario). Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'1/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate da ed , nonché dalla quale mandataria della Parte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
mediante note scritte. CP_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 2/11/2020 ed Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1188/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14-15/9/2020, con cui era stato ingiunto a ed il Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore della della somma di euro Controparte_1
377.128,10 (oltre interessi e spese).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 18/1/2021 la
[...] chiedeva: Controparte_1
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 28/4/2021 si costituiva in giudizio la CP_2
quale mandataria della cessionaria del credito azionato.
[...] CP_3
Con ordinanza del 12/5/2021 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 7/4/2022 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 4/4/2023 veniva disposto il richiamo del consulente tecnico d'ufficio.
Dopo il deposito della relazione integrativa del consulente tecnico d'ufficio, con ordinanza del 5/3/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza dell'1/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate da ed , nonché dalla quale mandataria della Parte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. CP_3
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la p.a. (opposta) CP_1 Controparte_1 ha dedotto:
- di essere creditrice della (ammessa alla procedura di concordato preventivo) della Parte_3 somma di euro 11.450,00 in virtù della concessione di un fido di euro 400.000,00 sotto forma di apertura di credito nel conto corrente n. 1140685, della somma di euro 257.375,00 in virtù della concessione di un fido di euro 200.000,00 sotto forma di apertura di credito nel conto corrente n. 1140684 e della somma di euro 108.303,10 in virtù di n. 55 fatture anticipate e non pagate;
- che le obbligazioni della erano state garantite dai fideiussori ed Parte_3 Parte_1 [...]
(opponenti). Parte_2
In via preliminare, anzitutto, la quale mandataria della Controparte_2 CP_3
(intervenuta), ha chiesto di disporre l'estromissione della banca opposta (cfr. comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., p. 2).
Com'è noto, l'estromissione presuppone il consenso delle altre parti (cfr. art. 111 c.p.c.). Nel caso di specie, non risulta che gli opponenti e la banca opposta abbiano acconsentito all'estromissione della banca opposta, richiesta dalla società intervenuta. Per tale ragione, non è stata disposta (e non può disporsi) l'estromissione della banca opposta.
Sempre in via preliminare, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della società intervenuta quale cessionaria del credito azionato.
L'eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 17944/2023, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
In particolare, secondo Cass. 10200/2021, la dichiarazione del creditore cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo.
Nel caso di specie, secondo l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (all. 20 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della società intervenuta), con contratto del 23/12/2020 la banca opposta “ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non performing misto “secured” e
“unsercured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla NC NT (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla NC NT sulla base dei seguenti criteri generali: i. crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Lire o Euro;
ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
iii. crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi”.
Dunque, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non sono di per sé sufficientemente specifiche, in quanto fanno riferimento a crediti derivanti da
“contratti di credito”, senza indicazione del periodo temporale di stipula dei contratti.
Conseguentemente, in base a quanto affermato da Cass. 17944/2023, la prova dell'inclusione, nell'ambito dell'operazione di cessione, del credito azionato doveva essere fornita in altro modo.
Nel caso di specie, la disponibilità, in capo alla società intervenuta, degli estratti conto, prodotti quali all. 18-19 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., costituisce (sulla base di quanto affermato da Cass. 10200/2021) un elemento documentale rilevante al fine di dimostrare la cessione, in favore della società intervenuta, del credito azionato.
Ed infatti, la società intervenuta non avrebbe potuto verosimilmente avere la disponibilità dei predetti estratti conto (redatti dalla banca opposta) se non in virtù della precedente cessione del credito da parte della banca opposta, in mancanza, peraltro, di una diversa plausibile giustificazione (e considerato che, in base all'art. 1262, comma 1, c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso).
Peraltro, il fatto che, a seguito della costituzione della società intervenuta, la banca opposta non abbia più depositato alcun atto e non abbia più partecipato alle udienze costituisce un ulteriore elemento indicativo dell'avvenuta cessione del credito.
Ciò premesso, con il primo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la mancanza di prova scritta del credito, deducendo che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base di una parziale lista movimenti assimilabile ad un saldaconto.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto ricordato che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e 31648/2019).
Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, non potendo sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass. 23313/2018, 9365/2018, 13258/2017, 7972/2016, 19696/2014, 1482/2011, 23974/2010 e 10692/2007).
Ed infatti, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass 10692/2007).
Nel caso di specie, in sede monitoria la banca opposta ha prodotto a sostegno della propria pretesa creditoria (oltre al contratto di fideiussione del 2/2/2015 e alle contabili relative alle n. 55 fatture anticipate sul conto corrente n. 1140685 e non pagate):
- il contratto del 6/12/2007 di apertura di credito relativa al conto corrente n. 1140684;
- il contratto del 2/2/2015 di apertura di credito relativa al conto corrente n. 1140685;
- gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB relativi ai predetti rapporti.
In base alla giurisprudenza sopra citata, tale produzione era sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, mentre, a seguito delle doglianze formulate dagli opponenti, la banca opposta aveva l'onere di produrre: - il contratto di conto corrente n. 1140684;
- tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 1140684, dall'apertura sino alla chiusura del conto;
- il contratto di conto corrente n. 1140685;
- tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 1140685, dall'apertura sino alla chiusura del conto.
Orbene, la banca opposta ha prodotto in allegato alla comparsa di risposta:
- il contratto del 10/5/2001 di apertura del conto corrente n. 1140684;
- il contratto del 27/1/2005 di apertura di credito in conto corrente n. 1140684;
- gli estratti conto del conto corrente n. 1140684 dalla data di apertura (10/5/2001), con saldo iniziale pari a zero, alla data di chiusura (5/5/2020), con passaggio a sofferenza, ad eccezione degli estratti conto per il periodo compreso fra il 2005 e il 2015, nonché per il periodo compreso fra dicembre 2016 e novembre 2018;
- il contratto del 10/5/2001 di apertura del conto corrente n. 1140685;
- il contratto del 27/1/2005 di apertura di credito in conto corrente n. 1140685;
- gli estratti conto del conto corrente n. 1140685 dalla data di apertura (10/5/2001), con saldo iniziale pari a zero, alla data di chiusura (5/5/2020), con passaggio a sofferenza, ad eccezione degli estratti conto per il periodo compreso fra ottobre 2016 e settembre 2018.
Inoltre, la società intervenuta ha prodotto:
- quale all. 18 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., gli estratti conto del conto corrente n. 1140684 per il periodo compreso fra dicembre 2016 e novembre 2018;
- quale all. 19 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., gli estratti conto del conto corrente n. 1140685 per il periodo compreso fra ottobre 2016 e settembre 2018;
- quale allegato alla nota di deposito del 2/1/2023, gli estratti conto del conto corrente n. 1140684 per il periodo compreso fra il 2005 e il 2015.
Va peraltro precisato che la produzione documentale effettuata dalla società intervenuta in data 2/1/2023 risulta ammissibile (sebbene eseguita oltre il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), in quanto:
- tale produzione documentale è stata effettuata nel corso delle operazioni peritali;
- secondo uno dei principi di diritto posti da Cass. Sez. Un. 6500/2022, condivisi da questo giudice,
“in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni” (principio ribadito da Cass. 15257/2022, 15256/2022, 14187/2022 e 14006/2022);
- pertanto, se è vero che il consulente tecnico d'ufficio poteva acquisire, anche a prescindere dall'attività di allegazione delle parti, gli estratti conto, quali documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda monitoria, ben poteva la società intervenuta produrre tali estratti conto (come avvenuto), affinché gli stessi fossero utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio nelle operazioni peritali.
Alla luce di quanto sopra, può dunque ritenersi che la banca opposta e la società intervenuta abbiano adempiuto al proprio onere probatorio, avendo depositato, oltre ai contratti contenenti le condizioni economiche applicabili ai rapporti di conto corrente, tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura dei conti correnti.
Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la nullità della commissione di massimo scoperto, la mancata pattuizione dei c.d. giorni valuta e la violazione della l. 108/1996, con conseguente mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato.
Il motivo è parzialmente fondato, per le seguenti ragioni.
Quanto alla prima doglianza (nullità della commissione di massimo scoperto), va preliminarmente ricordato che (come rilevato da Cass. 12965/2016):
- se in dottrina la commissione di massimo scoperto è stata definita come il corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un periodo di tempo indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, nella pratica se ne sono registrate almeno due forme: a) una commissione di mancato utilizzo (CMU), rilevata e percepita trimestralmente, consistente in una somma espressione di una percentuale calcolata sull'accordato al netto dell'utilizzato, con la funzione di compensare la disponibilità del denaro che la banca si impegna a mantenere in favore del cliente, e quindi i costi industriali e finanziari di essa, non confondibile con gli interessi perché prescinde dall'effettivo utilizzo della somma;
b) una commissione di massimo scoperto (CMS), rilevata e percepita trimestralmente, sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel periodo, quando esso sia durato un minimo di tempo, per cui la commissione è calcolata sul picco più elevato della somma prelevata dal cliente in certo arco temporale, con la funzione di remunerare la banca non tanto per la disponibilità concessa al cliente (accordato), quanto piuttosto per quella dallo stesso effettivamente utilizzata;
- in questa seconda ipotesi, la CMS è venuta a rappresentare per il cliente un costo ulteriore rispetto agli interessi pattuiti, assimilabile a questi sotto il profilo economico, essendo calcolata sulla medesima somma (il c.d. utilizzato);
- in dottrina, alla ricerca di una causa giustificatrice di tale voce di costo, si è ritenuto che tale commissione andasse a remunerare il maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria nel cliente nel periodo o il costo sostenuto dalla banca per far fronte a richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento.
Quest'ultima considerazione è sufficiente per ritenere che la CMS, intesa come sopra e distinta dalla CMU, sia dotata di un fondamento causale, tale da escluderne la nullità, da identificarsi nella remunerazione del maggior rischio della banca di recupero del credito, derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria nel cliente nel periodo, o comunque del maggior costo sostenuto dalla banca per far fronte alle eventuali richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento. Peraltro, anche Cass. Sez. Un. 16303/2018 opina nel senso che la commissione di massimo scoperto calcolata sull'ammontare massimo dell'utilizzo (c.d. picco di utilizzo) abbia una causa legittima e distinta dalla mera previsione di interessi passivi, posto che tale sentenza, nella premessa iniziale di natura definitoria della commissione di massimo scoperto, così si esprime: “va premesso, per la precisione e la migliore comprensione di quanto si osserverà, che la nozione di commissione di massimo scoperto che viene qui in considerazione è quella indicata dalla NC d'Italia nelle già citate Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura, essendo queste richiamate sia nei ricorsi che nel decreto impugnato. In esse si legge che tale commissione "nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento". Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti, che espressamente prendono in considerazione la CMS calcolata sull'ammontare del massimo scoperto” (sottolineature aggiunte).
Va inoltre evidenziato che “l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico;
in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale” (cfr. App. Torino, sentenza n. 1977 del 19/11/2018).
Tali considerazioni valgono fino all'entrata in vigore del d.l. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 2/2009), atteso che con l'art. 2bis è stato disposto che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”. Con la stessa disposizione è stato previsto l'obbligo per le banche di adeguare i contratti in corso entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro centocinquanta giorni dal 29/1/2009). Come rilevato da Cass. 12965/2016:
- con tale disposizione è stato stabilito che: 1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni;
- può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.
Nel caso di specie, nei contratti del 10/5/2001 di apertura dei conti correnti n. 1140684 e n. 1140685 non risultano indicati i criteri e la periodicità degli addebiti della commissione di massimo scoperto, con conseguente indeterminatezza della previsione contrattuale.
Per contro, i contratti del 27/1/2005 di apertura di credito nei conti correnti n. 1140684 e n. 1140685 fanno riferimento ad una CMS “trimestrale”, calcolata “sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre”, con indicazione della relativa percentuale.
Si tratta, dunque, di una CMS in senso stretto, in quanto rilevata e percepita trimestralmente, sull'ammontare massimo dell'utilizzo a debito nel periodo.
Essa è dotata di un autonomo fondamento causale (riconosciuto dalla giurisprudenza sopra citata), in quanto volta a remunerare il maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria nel cliente nel periodo o, comunque, il costo sostenuto dalla banca per far fronte a richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento.
Inoltre, la commissione di massimo scoperto pattuita con i predetti contratti del 27/1/2005 risulta sufficientemente determinata, essendo state puntualmente indicate nel contratto la percentuale e le modalità di calcolo, dovendo la commissione di massimo scoperto calcolarsi trimestralmente, sull'utilizzo massimo raggiunto nel trimestre.
Dunque, per il periodo anteriore al 27/1/2005, in mancanza di determinatezza della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, tale commissione deve essere esclusa.
Per contro, per il periodo successivo al 27/1/2005 deve farsi applicazione della commissione di massimo scoperto, per come regolamentata nei contratti del 27/1/2005.
Deve poi notarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2bis d.l. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 2/2009), correttamente la banca opposta non ha più applicato la commissione di massimo scoperto a decorrere dal terzo trimestre 2009, come si evince dagli estratti conto prodotti. Ciò è legittimamente avvenuto sulla base della disciplina transitoria prevista dal d.l. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 2/2009), che prevedeva, per l'adeguamento dei rapporti contrattuali in essere, un termine di centocinquanta giorni dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 29/1/2009.
Ciò chiarito, con relazione integrativa depositata in data 15/1/2024 il consulente tecnico d'ufficio ha effettuato il ricalcolo del saldo dei conti correnti n. 1140684 e n. 1140685 tenendo conto di quanto finora rilevato. In particolare:
- per il periodo compreso tra il 10/5/2001 e il 26/1/2005 il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente escluso la commissione di massimo scoperto;
- per il periodo successivo il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente mantenuto la commissione di massimo scoperto finché la stessa è stata applicata.
Alla luce di quanto sopra, con relazione integrativa depositata in data 15/1/2024 il consulente tecnico d'ufficio ha determinato:
- quanto al conto corrente n. 1140684, il “saldo risultante dal riconteggio effettuato” in misura pari a euro 3.405,23 come “Commissioni di Massimo scoperto eliminate relative al periodo compreso fra il 10/5/2001 e il 26/1/2005” (cfr. p. 24);
- quanto al conto corrente n. 1140685, il “saldo risultante dal riconteggio effettuato” in misura pari a euro 7.192,25 come “Commissioni di Massimo scoperto eliminate relative al periodo compreso fra il 10/5/2001 e il 26/1/2005” (cfr. p. 24).
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (non contestate dalle parti, che non hanno presentato osservazioni) risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnico-giuridici ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Ne segue che il saldo (negativo) del conto corrente n. 1140684 deve essere rideterminato in euro 253.970,17 (euro 257.375,40 – euro 3.405,23), mentre il saldo (negativo) del conto corrente n. 1140685 deve essere rideterminato in euro 4.257,75 (euro 11.450,00 – euro 7.192,25).
Quanto alla seconda doglianza (mancata pattuizione dei c.d. giorni valuta), è sufficiente evidenziare che sia nei contratti del 10/5/2001, del 27/1/2005 e del 6/12/2007 relativi al conto corrente n.
1140684, sia nei contratti del 10/5/2001, del 27/1/2005 e del 2/2/2015 relativi al conto corrente n.
1140685, risultano determinate in modo chiaro le valute relative alle varie operazioni, con conseguente infondatezza della doglianza.
Quanto alla terza doglianza (violazione della l. 108/1996), deve notarsi che:
- come affermato da Cass. Sez. Un. 19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
- nel caso di specie, gli opponenti hanno genericamente lamentato l'applicazione di interessi usurari e non hanno indicato (contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza appena citata) né quali fossero i tassi soglia applicabili ai rapporti oggetto di causa, né quali fossero i tassi di interesse concretamente pattuiti, con conseguente infondatezza della doglianza.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'estinzione della fideiussione:
- per violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto “l'opposta tollerava ogni oltre limite l'inadempimento dell'obbligata principale così favorendo l'incremento dell'esposizione debitoria: infatti, in presenza di un constatabile peggioramento delle condizioni economiche, concedeva alla garantita ulteriori agevolazioni e dilazioni” (cfr. atto di citazione, p. 9); - per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto “solo a distanza di molto tempo dalla scadenza dell'obbligazione principale, la NC ha agito in giudizio per far valere i propri diritti senza avere mai prima avviato azioni nei confronti dell'obbligato principale” (cfr. atto di citazione, p. 9).
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Con riguardo all'eccepita estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c., va osservato che:
- “il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (cfr. Cass. 23422/2016, che richiama Cass. 2524/2006; principio ribadito da Cass. 8883/2020, 29364/2019 e 6251/2018);
- nel caso di specie, tenuto conto di tali principi, gli opponenti avevano l'onere di dimostrare che alla data di stipula dei contratti oggetto del presente giudizio si fosse già verificato un peggioramento delle condizioni economiche della e che di tale circostanza il creditore Parte_3
(cioè la banca opposta) fosse consapevole;
- tuttavia, tale prova non è stata fornita dagli opponenti, con conseguente infondatezza della doglianza.
Con riguardo, invece, all'eccepita estinzione della fideiussione per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., va anzitutto ricordato che:
- il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (art. 1944, comma 1, c.c.), salvo che le parti convengano che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale (art. 1944, comma 2, c.c.);
- il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (art. 1957, comma 1, c.c.).
Per come chiarito da Cass. 24296/2017:
- “se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali”;
- in quest'ultima ipotesi, “qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale”.
Nel caso di specie, con contratto di fideiussione del 2/2/2015 è stato previsto all'art. 2 (intitolato
“solidarietà e invisibilità degli obblighi anche per eredi, successori e aventi causa”) che “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della si intendono assunte in via CP_1 solidale e indivisibile anche per gli eventuali eredi e aventi causa a qualsiasi titolo del Fideiussore stesso”.
Pertanto, venendo in rilievo una fideiussione solidale, il creditore ben poteva (al fine di evitare la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c.) agire tempestivamente nei confronti dei fideiussori, senza necessità di agire anche nei confronti del debitore principale.
Peraltro, nel caso di specie il termine di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. è stato elevato a 24 mesi con l'art. 10 del contratto di fideiussione del 2/2/2015, in base al quale “i diritti derivanti alla NC dalla fideiussione restano integri, fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e - in deroga all'art. 1957 cod. civ. - il termine entro il quale proporre le istanze contro il debitore principale è fissato in ventiquattro (24) mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Ciò chiarito, va osservato che:
- il termine di cui all'art. 1957 c.c. (elevato a 24 mesi con il contratto di fideiussione del 2/2/2015) decorre dalla scadenza dell'obbligazione;
- nel caso di specie, la scadenza delle obbligazioni di cui alla domanda monitoria si è avuta alla data di chiusura dei conti correnti n. 1140684 e n. 1140685 indicata negli estratti conto prodotti (5/5/2020);
- in data 25-29/9/2020 la banca opposta ha notificato agli opponenti il decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, ha agito nei loro confronti entro 24 mesi dal 5/5/2020;
- in base alla giurisprudenza citata, venendo in rilievo una fideiussione solidale, non era necessario agire entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. anche nei confronti del debitore principale, cioè della
Parte_3
- pertanto, il fatto che (per come eccepito dagli opponenti) la banca opposta non abbia avviato azioni nei confronti dell'obbligato principale (cioè della non può comportare la Parte_3 liberazione degli opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Peraltro, è vero che le obbligazioni di cui alla domanda monitoria potrebbero ritenersi già scadute, quanto al conto corrente n. 1140684, in data 9/11/2017 e, quanto al conto corrente n. 1140685, in data 22/11/2017, cioè nelle date (indicate anche nel ricorso per decreto ingiuntivo) in cui sono state redatte dalla banca opposta le lettere (allegate al ricorso per decreto ingiuntivo) con le quali sono state revocate le aperture di credito concesse.
Tuttavia, anche a voler ritenere che la scadenza delle obbligazioni di cui alla domanda monitoria si sia avuta, quanto al conto corrente n. 1140684, in data 9/11/2017 e, quanto al conto corrente n. 1140685, in data 22/11/2017, deve notarsi che:
- la clausola con cui ci si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. 13078/2008, più recentemente richiamata da Cass. 22346/2017; nello stesso senso, Cass. 7345/1995).
- in altre parole, “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. 31509/2021, che richiama Cass. 22346/2017);
- “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (cfr. Cass. 660/2025);
- nel caso di specie, all'art. 5 del contratto di fideiussione del 2/2/2015 è stata inserita la c.d. clausola “a semplice richiesta”, essendo stato stabilito che “il Fideiussore deve pagare immediatamente alla NC, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio in relazione all'operazione garantita”;
- dunque, in base alla giurisprudenza citata, data la previsione della clausola “a semplice richiesta”, la banca opposta ha soddisfatto l'onere di cui all'art. 1957 c.c. con la lettera del 9/11/2017 quanto al conto corrente n. 1140684 e con la lettera del 22/11/2017 quanto al conto corrente n. 1140685, con le quali, contestualmente alla revoca delle relative aperture di credito, è stato richiesto, tanto alla debitrice principale quanto agli opponenti quali fideiussori, il pagamento della somma di Parte_3 euro 204.109,23 (oltre interessi) in relazione al conto corrente n. 1140684 e della somma di euro 50.191,24 (oltre interessi) in relazione al conto corrente n. 1140685;
- in altre parole, una volta revocate le aperture di credito, la banca opposta ha immediatamente e contestualmente richiesto il pagamento delle somme dovute con le predette lettere, con conseguente soddisfacimento dell'onere di attivazione nel termine di cui all'art. 1957 c.c. (peraltro prorogato con l'art. 10 del contratto di fideiussione del 2/2/2015), non essendo necessaria (in base alla giurisprudenza citata) la proposizione di un'azione giudiziaria.
Ed ancora, va rilevato che:
- con note scritte depositate in data 3/5/2021 gli opponenti hanno disconosciuto le firme apposte sulla fideiussione del 2/2/2015;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. gli opponenti hanno dedotto che il predetto disconoscimento aveva “generato l'impossibilità di considerare valido ed efficace il negozio giuridico di garanzia sul quale è stato presentato il ricorso per decreto ingiuntivo e di conseguenza l'impossibilità di avere una sentenza che condanni i sig.ri e al pagamento della somma Pt_1 Pt_2 acclarata in sede monitoria”, non potendo ricondursi il rapporto fra le parti nell'alveo della fideiussione del 10/5/2001, mai azionata e, inoltre, conforme al modello ABI e affetta da invalidità (cfr. p. 2).
Anche tali doglianze sono infondate, per le seguenti ragioni. In base all'art. 215 c.p.c., la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Dunque, secondo Cass. 22577/2020:
- in caso di disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento,
“per escluderne ogni valenza probatoria la parte contro cui essa è prodotta ha altresì l'onere di disconoscere, in modo formale e non equivoco, alla prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, sia la conformità all'originale, sia anche il contenuto e la sottoscrizione (Cass. n. 16998/2015)”;
- “conseguentemente la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte non la disconosce, in modo specifico e inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. n. 882/2018)”.
Per come precisato da Cass. 9690/2023, “in tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., in base al quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento a qualsiasi atto processualmente rilevante in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”.
In particolare, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la contestazione di conformità all'originale di copie fotografiche di una scrittura, come pure il disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, va effettuata nella prima risposta alla sua produzione, da individuare nell'atto di opposizione con cui il debitore articola le proprie difese (cfr. Cass. 7465/2018; nello stesso senso, Cass. 27233/2017).
Nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto la fideiussione del 2/2/2015 già in sede monitoria (quale allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, avendo la banca opposta prodotto la fideiussione del 2/2/2015 già in sede monitoria, gli opponenti avevano l'onere di effettuare il disconoscimento, in modo specifico, attraverso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 2/11/2020, quale prima risposta successiva.
Per contro, solo con le note scritte depositate in data 3/5/2021 gli opponenti hanno per la prima volta disconosciuto le firme apposte alla fideiussione del 2/2/2015.
Conseguentemente, in base alla giurisprudenza citata, il disconoscimento deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo.
Pertanto, ben potendo tenersi conto (ai fini della presente decisione) della fideiussione del 2/2/2015, non vi è ragione di esaminare le doglianze degli opponenti concernenti l'invalidità della (precedente) fideiussione del 10/5/2001, peraltro non posta alla base della domanda monitoria.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in relazione al conto corrente n. 1140684 risulta dovuta la somma di euro 253.970,17, oltre interessi al tasso del 9,50% con decorrenza dal 6/5/2020 (come da domanda monitoria, non oggetto di contestazione sotto il profilo degli interessi); in relazione al conto corrente n. 1140685 risulta dovuta la somma di euro 4.257,75, oltre interessi al tasso del 7,05% con decorrenza dal 6/5/2020 (come da domanda monitoria, non oggetto di contestazione sotto il profilo degli interessi); in relazione alle n. 55 fatture anticipate sul conto corrente n. 1140685 risulta dovuta la somma di euro 108.303,10, oltre interessi sulla sorte capitale di ciascuna fattura al tasso del 7,05% con decorrenza dal 12/3/2020 (come da domanda monitoria, non oggetto di contestazione sotto il profilo degli interessi).
Va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto (emesso per la maggior somma di euro 377.128,10, oltre interessi e spese), con conseguente condanna degli opponenti al pagamento in favore della banca opposta e per essa della cessionaria intervenuta:
- della somma di euro 253.970,17, oltre interessi al tasso del 9,50% con decorrenza dal 6/5/2020, in relazione al conto corrente n. 1140684;
- della somma di euro 4.257,75, oltre interessi al tasso del 7,05% con decorrenza dal 6/5/2020, in relazione al conto corrente n. 1140685;
- della somma di euro 108.303,10, oltre interessi sulla sorte capitale di ciascuna fattura al tasso del 7,05% con decorrenza dal 12/3/2020, in relazione alle n. 55 fatture anticipate sul conto corrente n. 1140685.
Quanto alle spese processuali, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura di poco ridotta (euro 366.531,02 anziché euro 377.128,10; oltre interessi e spese). Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza, gli opponenti devono essere condannati al pagamento, in favore della banca opposta e per essa della cessionaria intervenuta, delle spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta).
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, va ricordato il principio affermato da Cass. 24645/2021, in base al quale “per quanto attiene alle spese di consulenza tecnica d'ufficio va rammentato che questa è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n. 17739 del 07/09/2016; Cass. n. 26849 del 21/10/2019), sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. n. 11068 del 10/06/2020)”.
Nel caso di specie, dato che dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è derivata una limitata riduzione del credito azionato, le relative spese devono essere definitivamente poste a carico degli opponenti per cinque sesti e della banca opposta (e per essa della cessionaria intervenuta) per un sesto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3654/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1188/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14-15/9/2020;
2) condanna ed al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa della quale mandataria della Controparte_4 Controparte_2 CP_3
[...]
- della somma di euro 253.970,17, oltre interessi al tasso del 9,50% con decorrenza dal 6/5/2020, in relazione al conto corrente n. 1140684;
- della somma di euro 4.257,75, oltre interessi al tasso del 7,05% con decorrenza dal 6/5/2020, in relazione al conto corrente n. 1140685;
- della somma di euro 108.303,10, oltre interessi sulla sorte capitale di ciascuna fattura al tasso del 7,05% con decorrenza dal 12/3/2020, in relazione alle n. 55 fatture anticipate sul conto corrente n. 1140685;
3) condanna ed al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa della quale mandataria della Controparte_4 Controparte_2 CP_3
delle spese processuali, che liquida in euro 17.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
[...] del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, per cinque sesti a carico di ed e per un sesto a carico della Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa della quale mandataria della Controparte_4 Controparte_2
CP_3
Così deciso in Ragusa, 1 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo