Sentenza 26 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/07/2018, n. 35814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35814 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2015 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore Il difensore presente insiste sull'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona - in parziale riforma della sentenza di condanna del predetto imputato emessa in data 15.10.2012 dal G.u.p. del Tribunale di Camerino per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. - ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. e, ritenuta la equivalenza tra attenuanti generiche e la contestata recidiva, ha rideterminato la pena e confermato, nel resto, la sentenza di condanna. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a ben quattro motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 624 bis cod. pen. e, comunque, vizio di motivazione sul medesimo punto.
1.1.1 Contesta la parte ricorrente la valutazione probatoria sottesa al giudizio di penale responsabilità a suo carico in ragione del fatto che tale giudizio si era formato sulle immagini estrapolate da un impianto di video registrazione e dal condizionamento subito dal giudice per la confessione resa dal ricorrente per altro fatto di reato commesso in data 15.4.2011. 1.1.2 Si evidenzia, altresì, che il verbale di perquisizione considerato dal giudice per affermare la penale responsabilità dell'imputato riguardava altro reato per cui si è proceduto separatamente.
1.1.3 Si osserva, inoltre, sempre in punto di ricostruzione fattuale della vicenda, che la circostanza che l'imputato fosse stato immortalato dall'impianto dì videoregistrazione vicino alle casse poteva essere spiegato dal rapporto di amicizia che legava il ricorrente con i gestori dell'albergo ove si erano verificati i furti notturni e dunque dall'abituale frequentazione dei relativi locali da parte dell'imputato. Si contesta, altresì, l'utilizzabilità dei filmati e loro intrinseca affidabilità.
1.2 Con un secondo motivo si articola vizio di violazione di legge in ordine al reato di cui all'art.624 bis cod. pen. e all'art. 624, medesimo codice, e, comunque, vizio di motivazione sul medesimo punto. Si contesta la qualificazione della condotta come integrante il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. per l'impossibilità di ricondurre i locali ove si erano consumati i furti al concetto di "privata dimora" e, comunque, l'integrazione del reato per la mancanza del dissenso espresso da parte del proprietario dell'immobile ad accedere ai predetti locali da parte dell'imputato che era solito frequentare anche in orari notturni gli stessi in virtù del rapporto di conoscenza con le presone offese dal reato.
1.3 Con un terzo motivo si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della prevalenza delle concesse attenuanti sulla recidiva e in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen.. 1.3.1 Si ritiene irragionevole la motivazione impugnata che, nonostante avesse eliminato l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., aveva comunque confermato il giudizio di equivalenza tra le predette circostanze.
1.3.2 Si evidenzia, inoltre, che, in relazione al valore intrinseco dei beni sottratti, occorreva riconoscere applicabile al caso di specie l'attenuante reclamata della particolare tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen.. 1.4 Con un quarto motivo si contesta - in punto di violazione di legge e di omessa motivazione - la decisione adottata in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
1.5 Con successiva memoria depositata in data 4.6.2018 la parte ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito precisate.
2.1 E' in realtà fondato il secondo motivo di doglianza il cui accoglimento assorbe l'esame delle ulteriori censure.
2.1.1 Sul punto occorre ricordare che la giurisprudenza di vertice di questa Corte ha statuito che - ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen. - rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale ( così, Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017 Ud. (dep. 22/06/2017 ) Rv. 270076 : nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura). Ciò posto, osserva la Corte come la motivazione resa sul punto da parte del giudice impugnato in relazione alla qualificazione giuridica della condotta come sussumibile nell'alveo applicativo dell'art. 624 bis cod. pen. non risponda ai principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, non avendo spiegato la Corte territoriale se nei locali ove è avvenuto il furto si svolgano non occasionalmente atti della vita privata delle persone offese ovvero se, come appare più plausibile dalla descrizione delle condotte (azioni furtive commesse all'interno di un esercizio commerciale presente in un Motel), si trattasse di luogo aperto al pubblico ed accessibile a terzi, nel qual caso, alle condizioni previste nell'arresto giurisprudenziale sopra ricordato, la condotta delittuosa andrebbe ricondotta alla diversa fattispecie di reato di cui all'art. 624 cod. pen.. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per un nuovo esame sul punto che tenga in considerazione i principi di diritto sopra ricordati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia