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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1026/2024 R.G.A.C.C., promossa da: Pa CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA (c.f. 397 470 873), in persona del
p.t. Avv. Enrico Trantino, rappresentata e difesa per procura Parte_1
in atti dall'Avv. Nicola Antonino Alleruzzo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), Parte_2 Controparte_1
con sede in Giarre (P.IVA 150 877), rappresentata e difesa per procura in atti P.IVA_2
dall'Avv. Guglielmo Carbone (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio. In esito all'udienza di discussione finale del 27.10.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 02.01.2021 la Parte_3
adiva il Tribunale di Catania premettendo:
- di essere proprietaria di vasto locale-deposito in Giarre, via Maccarrone nn. 11
- 13, piano sottostrada (nonché del sovrastante lastrico solare), confinante da un lato con l'edificio dell'I.T.I.S. “Enrico Fermi” di proprietà della
[...]
(già Provincia Regionale di Catania), Controparte_2
- che, poiché il muro perimetrale dell'edificio anzidetto a ridosso del confine con l'immobile di essa ricorrente accusava un serio pericolo di crollo, con ordinanza del 27.10.2011 (seguita a relazione della Polizia Municipale del
19.10.2011) il inibiva l'accesso a detto locale-deposito, Controparte_3
- che - adito con ricorso ex art. 688 c.p.c., ed all'esito del conseguente giudizio cautelare – con ordinanza ex art. 669octies c.p.c. del 12.4.2013 il Tribunale di
Catania (Sezione Distaccata di Giarre) ingiungeva alla Controparte_2
l'urgente esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza del muro pericolante,
- che l'Amministrazione ingiunta non ottemperava a quanto così ordinatole, neppure dopo che, con ordinanza del 13.6.2013, la statuizione del giudice monocratico era confermata dal Collegio già adito con reclamo ex art. 669terdecies c.p.c.,
- che essa ricorrente si vedeva pertanto costretta a ricorrere al locale che, CP_4
all'esito dell'instaurato giudizio di ottemperanza, nominava commissario ad acta grazie al quale le necessarie opere di messa in sicurezza erano, infine, eseguite tra il dicembre del 2015 e l'11 maggio del 2016.
Ciò premesso, allegava la di non aver dunque potuto fruire del Parte_2
proprio immobile, né direttamente né mediante godimento indiretto, per tutto il periodo intercorso tra le date del 27.10.2011 e dell'11.5.2016 anzidette. E dedotto che nei casi di specie fosse predicabile un danno in re ipsa - e che “il valore locativo del deposito di proprietà della ricorrente ammonta ad Euro 2.400,00 mensili, mentre il valore locativo del lastrico solare ammonta ad Euro 500,00 mensili” – pertanto concludeva chiedendo al Tribunale adito di “accertare la lesione al diritto di proprietà della società ricorrente da parte della dalla Controparte_2
data della inibizione dell'accesso agli immobili di proprietà alla data di messa in sicurezza del muro pericolante (55 mesi) e, per lo effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno figurativo per un ammontare di Euro 159.500,00, ovvero la somma maggiore o minore che stabilirà il Giudicante anche a seguito di CTU. In via subordinata, accertare la lesione al diritto di proprietà della società ricorrente da parte della dalla data della emissione del Controparte_2
provvedimento del Tribunale di Catania Sez. di Giarre (12.4.2013) alla data di messa in sicurezza del muro pericolante (37 mesi) e, per lo effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno figurativo subito per un ammontare di Euro 107.300,00 ovvero la somma maggiore o minore che stabilirà il Giudicante anche a seguito di
CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la eccepiva, Controparte_2
preliminarmente, la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dalla società ricorrente siccome “avanzata a distanza di ben dieci anni (19.10.2011) dall'inizio del presunto impedimento”. Nel merito, negava che nei casi di specie potesse disquisirsi di danno in re ipsa: chiedendo infine, e pertanto, che la domanda risarcitoria della se non prescritta, fosse comunque rigettata. Parte_2
§§§
Giusta ordinanza del 15.9.2021 veniva disposto il passaggio al rito ordinario. Indi, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa era istruita con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla società ricorrente ed a seguire, essendosene ritenuta la persistente conducenza, l'istituzione di c.t.u. rivolta a “descrivere – anche con adeguati rilievi fotografici e planimetrici – l'immobile e quantificarne la fruttificazione dal 19 ottobre 2011 all'11 maggio 2016 con apposite tabelle mensili e annuali”.
Raccolte infine le conclusioni delle parti – e posta la causa in decisione – il primo giudice considerava:
- che infondata fosse la sollevata eccezione di prescrizione “alla luce dell'attività stragiudiziale prodromica ad incoare il presente giudizio effettuata da parte attrice e versata in atti, ossia la formale diffida ad adempiere inviata via pec il 03.11.2017 ed il tentativo di mediazione avente esito negativo come da verbale del 13.09.2018”,
- che le risultanze testimoniali venissero a suffragare l'istanza risarcitoria della società ricorrente: avendo, infatti, “il teste , amico di Testimone_1
, legale rappresentante della società attrice, affermato di Controparte_1
essere stato colui che propose, nel 2014, al titolare di un'officina meccanica di locare il deposito oggetto del contendere, e che lo stesso deposito fu richiesto in locazione nel 2015 per la realizzazione di una palestra. Il teste ha Tes_1
altresì confermato che entrambe le trattative si arenarono per il pericolo di crollo del muro di proprietà della . Il teste Controparte_2
, anch'egli amico del legale rappresentante Testimone_2
dell'impresa attrice, ha confermato le stesse dichiarazioni rese dal teste
riferitegli nella medesima maniera dal;
deve, quindi, Tes_1 CP_1
ritenersi provato il danno da mancato godimento dell'immobile posto a fondamento della domanda giudiziale”,
- che nei casi di specie il danno “è costantemente stimato dalla giurisprudenza della Cassazione facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo", vale a dire al valore locativo dell'immobile oggetto di causa (Cass. n. 18494/2015; n.
9137/2013; n. 14222 del 07/08/2012; n. 5568 del 08/03/2010; n. 3251 del
11/02/2008; n. 10498 del 08/05/2006; n. 827 del 18/01/2006; n. 649 del
21/01/2000). Al fine di quantificarne l'entità è stato nominato come c.t.u. l'ing.
, il quale ha stimato (a pag. 12 dell'elaborato peritale) che Persona_1 il risarcimento spettante alla ditta attrice sia pari ad € 105.867,00 tenendo in considerazione i dati relativi al Comune desunti dalla Fonte OMI – Parte_3
Osservatorio del Mercato Immobiliare e moltiplicando l'oscillante valore locativo mensile del bene oggetto di contesa da ottobre 2011, ossia dal deposito dell'ordinanza interdittiva all'utilizzo del a Controparte_3
maggio 2016, quando è stato effettivamente messo in sicurezza il muro di confine ammalorato”,
- che la somma anzidetta di € 105.867,00, debitamente rivalutata e dietro riconoscimento altresì degli interessi compensativi a ristoro dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, conducesse ad un finale debito risarcitorio della resistente Amministrazione di € 113.124,64.
Al cui pagamento (oltre interessi corrispettivi dal dì della sentenza al soddisfo) in favore della società ricorrente la – con sentenza n. Controparte_2
3774/2024 del 19.6.2024 – veniva dunque condannata (con consecutiva condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.).
§§§
Avverso detta sentenza la interponeva appello con Controparte_2
citazione tempestivamente notificata il 24.7.2024.
Per lamentare, in ispecie, che il primo giudice avesse valorizzato le dichiarazioni rese
(su circostanze, peraltro, per la prima volta allegate solo nel capitolato di prova recato dalla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c.) dai due testimoni addotti da controparte senza tener conto della stessa inutilizzabilità – perché de relato actoris - di quelle rese dal teste , e poi dell'inattendibilità di quelle rese dal Testimone_2
teste smentite soprattutto da “quanto emerso in sede di CTU. Si fa Tes_1
riferimento, in particolare, a quella parte della relazione [doc. all. 5] dedicata alla
“descrizione dell'immobile e stato di conservazione” (cfr. paragrafo 2 pagg.5 e ss.), in cui il CTU ha dato atto che “il deposito si presenta al rustico”; “il deposito è lasciato al rustico e pertanto non sono presenti né massetti o pavimenti né finiture sulle pareti quali intonaci e tinteggiature”; “per quanto riguarda gli impianti tecnologici (elettrico, idrico – sanitario, condizionamento) gli stessi sono completamente assenti”; “è presente un vano adibito a wc non funzionante e comunque non regolare dal punto di vista urbanistico e catastale”; “rispetto alla planimetria catastale (ALL. 6) sono presenti delle difformità: in una parte del cortile esterno è stato realizzato un muro per ricavare un vano (1), uno dei due grandi portoni di ingresso (2) è stato trasformato in una finestra alta, la scala e la rampa interne sono state eliminate (3) e sono presenti delle tramezzature (4) non rappresentate così come il wc (5)”; “il deposito si presenta poco illuminato”. Da ciò discende, dunque, che lo stato “rustico” dell'immobile di che trattasi, con varie
“difformità” sul piano edilizio – urbanistico, privo dei necessari e obbligatori
“impianti” e, ovviamente, sprovvisto del certificato di agibilità (obbligatorio, ai sensi dell'artt.24 e ss. d.P.R. 380/2001, per la locazione dei locali commerciali, attestante le condizioni di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, oltre che la conformità dell'opera al progetto presentato), comprova che lo stesso negli anni 2014 e 2015 non possedeva le condizioni di legge per essere concesso in locazione né per essere venduto, essendo necessario rifinire la struttura, dotarla di tutti gli impianti e dei servizi essenziali, sanare le difformità riscontrate sotto l'aspetto edilizio – urbanistico e, in ultimo, ottenere il certificato di agibilità. I tempi e i costi di tali necessari ed ineludibili interventi hanno reso oggettivamente impossibile la locazione dell'immobile in questione nel periodo oggetto dell'odierna controversia, non incidendo, pertanto, sulla possibilità o meno della locazione dell'immobile lo stato del muro di confine. D'altra parte, la mancanza di volontà della società appellata di locare l'immobile si desume viepiù dal fatto che detto immobile alla data dell'1 dicembre 2022 (inizio delle operazioni peritali) risultava ancora sprovvisto dei requisiti di legge necessari per poter essere concesso a terzi in locazione;
conseguentemente, benché il teste (privo – si Tes_1
rammenta – di qualsiasi competenza nel settore immobiliare) abbia riferito di aver proposto negli anni 2014 e 2015 a terzi la locazione di un immobile che non poteva essere locato nello stato in cui si trovava, la società appellata non si è mai adoperata negli anni successivi (2016 – 2022) a rendere tali locali agibili e, quindi, suscettibili di essere locati”.
In diritto, aggiungeva parte appellante che la nozione di danno in re ipsa – brandita da controparte ed acriticamente recepita dal primo giudice – andasse rivisitata alla luce di quanto da ultimo sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sentenza n. 33645/2022) che “hanno chiarito che, nel caso di mancato godimento del bene da parte del proprietario per fatto e colpa del terzo, “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione mediante la tutela reale” (nel caso in esame, mediante la tutela cautelare apprestata dall'ordinamento per l'ipotesi di un pericolo di danno al proprio bene derivante dal bene di un terzo). Anche a seguito, pertanto, del recente intervento delle Sezioni
Unite e della giurisprudenza successiva, pur essendo stato alleggerito l'onere della prova incombente sul proprietario, può pacificamente escludersi qualsiasi risarcimento del danno – come richiesto dall'appellata in primo grado – in re ipsa, perché si addiverrebbe al risarcimento del c.d. danno – evento (che, per quanto si è detto, non è risarcibile), mentre deve essere ammesso il risarcimento del danno – conseguenza”.
E per quanto così riassunto la concludeva chiedendo Controparte_2
alla Corte adita che la domanda risarcitoria della già accolta Parte_2
dal Tribunale, fosse infine rigettata.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la – nel contestare in ogni sua Parte_2
parte l'appello della che chiedeva, pertanto, che fosse Controparte_2
rigettato - replicava, in particolare, che l'immobile de quo si presentasse ancora al rustico sol perché era stato acquistato (all'esito di asta giudiziaria, giusta decreto di trasferimento del 28.12.2009) poco tempo prima che intervenisse la suddetta ordinanza del 27.10.2011, imperocchè non si era fatto in tempo a renderlo agibile con le necessarie opera di completamento e rifinitura: ovvero, che “L'appellante ha voluto sostenere che l'immobile fosse non locabile a priori. L'appellante non ha tenuto in considerazione:
1. che la proprietaria, ove avesse avuto la possibilità di accedere ai locali, avrebbe potuto dare incarico ad una ditta edile per la ristrutturazione degli stessi;
2. che la proprietaria avrebbe potuto locare i locali con patto di ristrutturazione;
3. che la proprietaria avrebbe potuto locare i locali come depositi e quindi nello stato di fatto in cui gli stessi si trovavano;
4. che la proprietaria avrebbe potuto utilizzare i locali in proprio quale deposito e/o parcheggio. Tutte possibilità che la appellante ha precluso alla proprietaria dal
19.10.2011 all'11.5.2016. Nessuna valenza può darsi neanche alla contestazione dell'impossibilità di locare l'immobile in assenza di certificazione di agibilità. Si precisa che il CTU non ha richiesto alla proprietaria l'esistenza o meno del certificato di agibilità e che in ogni caso lo stesso certificato non è elemento essenziale per la locazione del locale ovvero per l'utilizzo dello stesso. Non esiste alcuna legge, infatti, che vieti di dare in locazione un immobile senza il certificato di agibilità. Anche in assenza del certificato di agibilità è possibile sottoscrivere un regolare contratto di locazione, i contraenti possono regolarmente registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate e non rischiano alcuna sanzione”.
E tutto ciò – si rimarcava – doveva dirsi tanto vero che “alla data dell'accesso del
CTU sui luoghi (1-12-2022) l'immobile oggetto del presente giudizio era regolarmente locato alla società OB SRL con sede in Acireale alla Via
Lazzaretto n. 22, P.IVA , giusto contratto di locazione sottoscritto in P.IVA_3
data 1.12.2021 con validità 6 anni e regolarmente registrato all'Agenzia delle
Entrate in data 2.12.2021 al n. 018726-serie 3T e con codice identificativo
. Nell'occasione del sopralluogo effettuato dal CTU, infatti, CodiceFiscale_1
l'accesso ai locali è stato possibile grazie all'intervento dell'amministratore della OB SRL il quale è intervenuto al fine di aprire il locale stesso e permetterne
l'accesso all'interno”.
D'altro canto – si aggiungeva infine – nell'espletamento del mandato conferitogli detto c.t.u. aveva bensì “preso in considerazione le condizioni dell'immobile e la mancanza degli impianti e, di conseguenza, stabilito un coefficiente demoltiplicatore del valore del canone di locazione media proprio in relazione alle condizioni in cui versava il deposito al momento della perizia”: e tuttavia, “non ha dichiarato
l'immobile, nelle condizioni in cui lo stesso si trovava, non locabile”.
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente, ex art. 349bis c.p.c., innanzi al collegio la
Corte, in esito alla trattazione della causa, rinviava le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Come già si rilevava con l'ordinanza in atti del 12.9.2024 – con cui veniva accolta la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata –
l'appello della – a mente, anzitutto, dell'insegnamento Controparte_2
delle Sezioni Unite, pertinentemente invocato da detta appellante nei propri atti, secondo cui nei casi di specie va ammesso a risarcimento quel danno che, in conseguenza del fatto altrui, faccia venir meno una “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto”
– deve dirsi fondato ove, con valenza troncante, si considerino le condizioni del locale-deposito de quo ancora all'epoca (dicembre del 2002) in cui il nominato c.t.u. vi faceva accesso: l'immobile, infatti, ancora a quel tempo si presentava “al rustico, e pertanto non sono presenti né massetti o pavimenti né finiture sulle pareti quali intonaci e tinteggiature. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario, condizionamento) gli stessi sono completamente assenti;
è presente un vano adibito a wc non funzionante e comunque non regolare dal punto di vista urbanistico e catastale”.
E' evidente – e lo riconosce anche parte appellata – che immobile in tali condizioni non si presti ad essere munito di certificato di agibilità ex art. 24 T.U. 380/2001.
Obietta, tuttavia, la stessa appellata che l'avere in dotazione certificato di agibilità non sia (come premesso in narrativa) “elemento essenziale per la locazione del locale ovvero per l'utilizzo dello stesso. Non esiste alcuna legge, infatti, che vieti di dare in locazione un immobile senza il certificato di agibilità. Anche in assenza del certificato di agibilità è possibile sottoscrivere un regolare contratto di locazione, i contraenti possono regolarmente registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate e non rischiano alcuna sanzione”: obiezione che – ritiene la Corte - vuol provare troppo.
Infatti, vero è che il contratto di locazione di immobile privo di certificazione di agibilità non può dirsi affetto da vizio (genetico) che lo renda nullo od annullabile: ma se si tratti di immobile che versi in condizioni tali che detta certificazione neppure possa conseguirla deve riconoscersi, tuttavia, che il contratto con cui lo si ceda in locazione sia affetto da vizio (funzionale) tale da potersene pronunciare la risoluzione
(conf. ex pluribus Cass. III 15378/2018, “L'immobile oggetto della locazione deve essere idoneo sotto il profilo urbanistico-edilizio al conseguimento dell'abitabilità: ove detta qualità di fatto manchi, la protezione del conduttore si realizza al livello del mancato rispetto della qualità che l'immobile oggetto di locazione deve possedere e, dunque, in termini di vizi della cosa locata ai sensi dell'articolo 1578 c.c. In caso di mancanza dell'idoneità dell'immobile non ricorrono dunque i presupposti dell'impugnativa per errore, ma il conduttore trova protezione nella disciplina della locazione mediante il rimedio risolutorio di cui all'articolo 1578 del codice civile”).
Donde deve già farsi discendere la conclusione che (al di là, peraltro, delle assai opinabili valutazioni del c.t.u., che non si comprende come abbia potuto individuare un coefficiente “k” soltanto pari a 0,90 a petto sia della totale mancanza di finiture sia della totale mancanza di impianti tecnologici) sia privo di un reale valore locativo quell'immobile che, successivamente alla stipula di contratto di locazione, si riveli affetto da vizio redibitorio ex art. 1578 c.c., ovvero da vizio (quale, per l'appunto, la sua inidoneità ad essere munito di certificato di agibilità ex art. 24 T.U. 380/2001) che giustifichi anche la risoluzione del contratto medesimo.
§§§
Ciò posto e ritenuto con valenza decisiva, un cenno va tuttavia fatto anche all'ulteriore obiezione a termini della quale parte appellata riteneva di poter far valere che “ove avesse avuto la possibilità di accedere ai locali, avrebbe potuto dare incarico ad una ditta edile per la ristrutturazione degli stessi, [………], possibilità che la appellante ha precluso alla proprietaria dal 19.10.2011 all'11.5.2016”: assunto – questo – bensì suggestivo ma che deve fare i conti con il divieto di doppia presunzione da prendere in debita considerazione ancorchè nei ridotti termini privilegiati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (conf. Cass. III 1278/2019) più recenti, che lo ravvisano nei soli casi in cui a comporre il quadro indiziario che si pretenda idoneo a dar prova, ex art. 2729 c.c., del fatto ignoto sia una presunzione semplice e non, invece, un anteriore quadro indiziario già composto da somma di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Tanto, applicato al caso che impegna, vale quanto dire che si può nutrire la ragionevole certezza, alla stregua del criterio probabilistico dell'id quod plerumque accidit, che l'immobile de quo, ove completo delle necessarie rifiniture, sarebbe stato
(a maggior ragione se si considera l'oggetto sociale della odierna appellata) messo a reddito: ma che simile presunzione poggia su presunzione anteriore soltanto semplice, potendosi esclusivamente presumere che, in mancanza della ridetta ordinanza del di Giarre del 27.10.2011, la avrebbe CP_3 Parte_2
tempestivamente messo mano al completamento del suo locale-deposito (ed il fatto che dal 2016 al 2022 la condizione dei luoghi sia rimasta immutata depone, semmai, in senso contrario).
§§§ Conclusivamente, per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto, in accoglimento dell'appello interposto dalla la domanda Controparte_2
di risarcimento del danno già formulata dalla con il ricorso Parte_2
introduttivo del giudizio di primo grado deve essere, in riforma della sentenza impugnata, infine rigettata.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza della appellata, e si liquidano – sulla base esclusivamente (cfr. Cass. 31884/2018,
Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022
(del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 va, in ragione del valore del decisum in primo grado, fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – negli importi complessivi (cui si perviene – una volta applicati i parametri medi tranne che per le fasi di trattazione ed istruzione, stante la limitata istruzione del processo di primo grado e l'assenza di alcuna istruttoria in seconde cure di giudizio - sommando: per il giudizio di primo grado, € 2.552,00 x fase di studio + € 1.628,00 x fase introduttiva +
€ 2.835,00 x fase di trattazione + € 2.126,50 x fase decisionale;
e per il giudizio di secondo grado, € 2.977,00 x fase di studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + €
2.163,00 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3774/2024 del 19.6.2024 proposto, con citazione del
24.7.2024, dalla nei confronti della Controparte_2 Parte_2
- così provvede:
[...]
- in accoglimento dell'appello rigetta, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del danno già formulata dalla Parte_2
con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
- condanna la al pagamento delle spese del doppio grado Parte_2
di giudizio, che si liquidano: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 9.141,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
b) quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi €
9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1026/2024 R.G.A.C.C., promossa da: Pa CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA (c.f. 397 470 873), in persona del
p.t. Avv. Enrico Trantino, rappresentata e difesa per procura Parte_1
in atti dall'Avv. Nicola Antonino Alleruzzo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), Parte_2 Controparte_1
con sede in Giarre (P.IVA 150 877), rappresentata e difesa per procura in atti P.IVA_2
dall'Avv. Guglielmo Carbone (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio. In esito all'udienza di discussione finale del 27.10.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 02.01.2021 la Parte_3
adiva il Tribunale di Catania premettendo:
- di essere proprietaria di vasto locale-deposito in Giarre, via Maccarrone nn. 11
- 13, piano sottostrada (nonché del sovrastante lastrico solare), confinante da un lato con l'edificio dell'I.T.I.S. “Enrico Fermi” di proprietà della
[...]
(già Provincia Regionale di Catania), Controparte_2
- che, poiché il muro perimetrale dell'edificio anzidetto a ridosso del confine con l'immobile di essa ricorrente accusava un serio pericolo di crollo, con ordinanza del 27.10.2011 (seguita a relazione della Polizia Municipale del
19.10.2011) il inibiva l'accesso a detto locale-deposito, Controparte_3
- che - adito con ricorso ex art. 688 c.p.c., ed all'esito del conseguente giudizio cautelare – con ordinanza ex art. 669octies c.p.c. del 12.4.2013 il Tribunale di
Catania (Sezione Distaccata di Giarre) ingiungeva alla Controparte_2
l'urgente esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza del muro pericolante,
- che l'Amministrazione ingiunta non ottemperava a quanto così ordinatole, neppure dopo che, con ordinanza del 13.6.2013, la statuizione del giudice monocratico era confermata dal Collegio già adito con reclamo ex art. 669terdecies c.p.c.,
- che essa ricorrente si vedeva pertanto costretta a ricorrere al locale che, CP_4
all'esito dell'instaurato giudizio di ottemperanza, nominava commissario ad acta grazie al quale le necessarie opere di messa in sicurezza erano, infine, eseguite tra il dicembre del 2015 e l'11 maggio del 2016.
Ciò premesso, allegava la di non aver dunque potuto fruire del Parte_2
proprio immobile, né direttamente né mediante godimento indiretto, per tutto il periodo intercorso tra le date del 27.10.2011 e dell'11.5.2016 anzidette. E dedotto che nei casi di specie fosse predicabile un danno in re ipsa - e che “il valore locativo del deposito di proprietà della ricorrente ammonta ad Euro 2.400,00 mensili, mentre il valore locativo del lastrico solare ammonta ad Euro 500,00 mensili” – pertanto concludeva chiedendo al Tribunale adito di “accertare la lesione al diritto di proprietà della società ricorrente da parte della dalla Controparte_2
data della inibizione dell'accesso agli immobili di proprietà alla data di messa in sicurezza del muro pericolante (55 mesi) e, per lo effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno figurativo per un ammontare di Euro 159.500,00, ovvero la somma maggiore o minore che stabilirà il Giudicante anche a seguito di CTU. In via subordinata, accertare la lesione al diritto di proprietà della società ricorrente da parte della dalla data della emissione del Controparte_2
provvedimento del Tribunale di Catania Sez. di Giarre (12.4.2013) alla data di messa in sicurezza del muro pericolante (37 mesi) e, per lo effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno figurativo subito per un ammontare di Euro 107.300,00 ovvero la somma maggiore o minore che stabilirà il Giudicante anche a seguito di
CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la eccepiva, Controparte_2
preliminarmente, la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dalla società ricorrente siccome “avanzata a distanza di ben dieci anni (19.10.2011) dall'inizio del presunto impedimento”. Nel merito, negava che nei casi di specie potesse disquisirsi di danno in re ipsa: chiedendo infine, e pertanto, che la domanda risarcitoria della se non prescritta, fosse comunque rigettata. Parte_2
§§§
Giusta ordinanza del 15.9.2021 veniva disposto il passaggio al rito ordinario. Indi, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa era istruita con l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla società ricorrente ed a seguire, essendosene ritenuta la persistente conducenza, l'istituzione di c.t.u. rivolta a “descrivere – anche con adeguati rilievi fotografici e planimetrici – l'immobile e quantificarne la fruttificazione dal 19 ottobre 2011 all'11 maggio 2016 con apposite tabelle mensili e annuali”.
Raccolte infine le conclusioni delle parti – e posta la causa in decisione – il primo giudice considerava:
- che infondata fosse la sollevata eccezione di prescrizione “alla luce dell'attività stragiudiziale prodromica ad incoare il presente giudizio effettuata da parte attrice e versata in atti, ossia la formale diffida ad adempiere inviata via pec il 03.11.2017 ed il tentativo di mediazione avente esito negativo come da verbale del 13.09.2018”,
- che le risultanze testimoniali venissero a suffragare l'istanza risarcitoria della società ricorrente: avendo, infatti, “il teste , amico di Testimone_1
, legale rappresentante della società attrice, affermato di Controparte_1
essere stato colui che propose, nel 2014, al titolare di un'officina meccanica di locare il deposito oggetto del contendere, e che lo stesso deposito fu richiesto in locazione nel 2015 per la realizzazione di una palestra. Il teste ha Tes_1
altresì confermato che entrambe le trattative si arenarono per il pericolo di crollo del muro di proprietà della . Il teste Controparte_2
, anch'egli amico del legale rappresentante Testimone_2
dell'impresa attrice, ha confermato le stesse dichiarazioni rese dal teste
riferitegli nella medesima maniera dal;
deve, quindi, Tes_1 CP_1
ritenersi provato il danno da mancato godimento dell'immobile posto a fondamento della domanda giudiziale”,
- che nei casi di specie il danno “è costantemente stimato dalla giurisprudenza della Cassazione facendo riferimento al cosiddetto danno "figurativo", vale a dire al valore locativo dell'immobile oggetto di causa (Cass. n. 18494/2015; n.
9137/2013; n. 14222 del 07/08/2012; n. 5568 del 08/03/2010; n. 3251 del
11/02/2008; n. 10498 del 08/05/2006; n. 827 del 18/01/2006; n. 649 del
21/01/2000). Al fine di quantificarne l'entità è stato nominato come c.t.u. l'ing.
, il quale ha stimato (a pag. 12 dell'elaborato peritale) che Persona_1 il risarcimento spettante alla ditta attrice sia pari ad € 105.867,00 tenendo in considerazione i dati relativi al Comune desunti dalla Fonte OMI – Parte_3
Osservatorio del Mercato Immobiliare e moltiplicando l'oscillante valore locativo mensile del bene oggetto di contesa da ottobre 2011, ossia dal deposito dell'ordinanza interdittiva all'utilizzo del a Controparte_3
maggio 2016, quando è stato effettivamente messo in sicurezza il muro di confine ammalorato”,
- che la somma anzidetta di € 105.867,00, debitamente rivalutata e dietro riconoscimento altresì degli interessi compensativi a ristoro dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, conducesse ad un finale debito risarcitorio della resistente Amministrazione di € 113.124,64.
Al cui pagamento (oltre interessi corrispettivi dal dì della sentenza al soddisfo) in favore della società ricorrente la – con sentenza n. Controparte_2
3774/2024 del 19.6.2024 – veniva dunque condannata (con consecutiva condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.).
§§§
Avverso detta sentenza la interponeva appello con Controparte_2
citazione tempestivamente notificata il 24.7.2024.
Per lamentare, in ispecie, che il primo giudice avesse valorizzato le dichiarazioni rese
(su circostanze, peraltro, per la prima volta allegate solo nel capitolato di prova recato dalla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2), c.p.c.) dai due testimoni addotti da controparte senza tener conto della stessa inutilizzabilità – perché de relato actoris - di quelle rese dal teste , e poi dell'inattendibilità di quelle rese dal Testimone_2
teste smentite soprattutto da “quanto emerso in sede di CTU. Si fa Tes_1
riferimento, in particolare, a quella parte della relazione [doc. all. 5] dedicata alla
“descrizione dell'immobile e stato di conservazione” (cfr. paragrafo 2 pagg.5 e ss.), in cui il CTU ha dato atto che “il deposito si presenta al rustico”; “il deposito è lasciato al rustico e pertanto non sono presenti né massetti o pavimenti né finiture sulle pareti quali intonaci e tinteggiature”; “per quanto riguarda gli impianti tecnologici (elettrico, idrico – sanitario, condizionamento) gli stessi sono completamente assenti”; “è presente un vano adibito a wc non funzionante e comunque non regolare dal punto di vista urbanistico e catastale”; “rispetto alla planimetria catastale (ALL. 6) sono presenti delle difformità: in una parte del cortile esterno è stato realizzato un muro per ricavare un vano (1), uno dei due grandi portoni di ingresso (2) è stato trasformato in una finestra alta, la scala e la rampa interne sono state eliminate (3) e sono presenti delle tramezzature (4) non rappresentate così come il wc (5)”; “il deposito si presenta poco illuminato”. Da ciò discende, dunque, che lo stato “rustico” dell'immobile di che trattasi, con varie
“difformità” sul piano edilizio – urbanistico, privo dei necessari e obbligatori
“impianti” e, ovviamente, sprovvisto del certificato di agibilità (obbligatorio, ai sensi dell'artt.24 e ss. d.P.R. 380/2001, per la locazione dei locali commerciali, attestante le condizioni di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, oltre che la conformità dell'opera al progetto presentato), comprova che lo stesso negli anni 2014 e 2015 non possedeva le condizioni di legge per essere concesso in locazione né per essere venduto, essendo necessario rifinire la struttura, dotarla di tutti gli impianti e dei servizi essenziali, sanare le difformità riscontrate sotto l'aspetto edilizio – urbanistico e, in ultimo, ottenere il certificato di agibilità. I tempi e i costi di tali necessari ed ineludibili interventi hanno reso oggettivamente impossibile la locazione dell'immobile in questione nel periodo oggetto dell'odierna controversia, non incidendo, pertanto, sulla possibilità o meno della locazione dell'immobile lo stato del muro di confine. D'altra parte, la mancanza di volontà della società appellata di locare l'immobile si desume viepiù dal fatto che detto immobile alla data dell'1 dicembre 2022 (inizio delle operazioni peritali) risultava ancora sprovvisto dei requisiti di legge necessari per poter essere concesso a terzi in locazione;
conseguentemente, benché il teste (privo – si Tes_1
rammenta – di qualsiasi competenza nel settore immobiliare) abbia riferito di aver proposto negli anni 2014 e 2015 a terzi la locazione di un immobile che non poteva essere locato nello stato in cui si trovava, la società appellata non si è mai adoperata negli anni successivi (2016 – 2022) a rendere tali locali agibili e, quindi, suscettibili di essere locati”.
In diritto, aggiungeva parte appellante che la nozione di danno in re ipsa – brandita da controparte ed acriticamente recepita dal primo giudice – andasse rivisitata alla luce di quanto da ultimo sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sentenza n. 33645/2022) che “hanno chiarito che, nel caso di mancato godimento del bene da parte del proprietario per fatto e colpa del terzo, “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione mediante la tutela reale” (nel caso in esame, mediante la tutela cautelare apprestata dall'ordinamento per l'ipotesi di un pericolo di danno al proprio bene derivante dal bene di un terzo). Anche a seguito, pertanto, del recente intervento delle Sezioni
Unite e della giurisprudenza successiva, pur essendo stato alleggerito l'onere della prova incombente sul proprietario, può pacificamente escludersi qualsiasi risarcimento del danno – come richiesto dall'appellata in primo grado – in re ipsa, perché si addiverrebbe al risarcimento del c.d. danno – evento (che, per quanto si è detto, non è risarcibile), mentre deve essere ammesso il risarcimento del danno – conseguenza”.
E per quanto così riassunto la concludeva chiedendo Controparte_2
alla Corte adita che la domanda risarcitoria della già accolta Parte_2
dal Tribunale, fosse infine rigettata.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la – nel contestare in ogni sua Parte_2
parte l'appello della che chiedeva, pertanto, che fosse Controparte_2
rigettato - replicava, in particolare, che l'immobile de quo si presentasse ancora al rustico sol perché era stato acquistato (all'esito di asta giudiziaria, giusta decreto di trasferimento del 28.12.2009) poco tempo prima che intervenisse la suddetta ordinanza del 27.10.2011, imperocchè non si era fatto in tempo a renderlo agibile con le necessarie opera di completamento e rifinitura: ovvero, che “L'appellante ha voluto sostenere che l'immobile fosse non locabile a priori. L'appellante non ha tenuto in considerazione:
1. che la proprietaria, ove avesse avuto la possibilità di accedere ai locali, avrebbe potuto dare incarico ad una ditta edile per la ristrutturazione degli stessi;
2. che la proprietaria avrebbe potuto locare i locali con patto di ristrutturazione;
3. che la proprietaria avrebbe potuto locare i locali come depositi e quindi nello stato di fatto in cui gli stessi si trovavano;
4. che la proprietaria avrebbe potuto utilizzare i locali in proprio quale deposito e/o parcheggio. Tutte possibilità che la appellante ha precluso alla proprietaria dal
19.10.2011 all'11.5.2016. Nessuna valenza può darsi neanche alla contestazione dell'impossibilità di locare l'immobile in assenza di certificazione di agibilità. Si precisa che il CTU non ha richiesto alla proprietaria l'esistenza o meno del certificato di agibilità e che in ogni caso lo stesso certificato non è elemento essenziale per la locazione del locale ovvero per l'utilizzo dello stesso. Non esiste alcuna legge, infatti, che vieti di dare in locazione un immobile senza il certificato di agibilità. Anche in assenza del certificato di agibilità è possibile sottoscrivere un regolare contratto di locazione, i contraenti possono regolarmente registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate e non rischiano alcuna sanzione”.
E tutto ciò – si rimarcava – doveva dirsi tanto vero che “alla data dell'accesso del
CTU sui luoghi (1-12-2022) l'immobile oggetto del presente giudizio era regolarmente locato alla società OB SRL con sede in Acireale alla Via
Lazzaretto n. 22, P.IVA , giusto contratto di locazione sottoscritto in P.IVA_3
data 1.12.2021 con validità 6 anni e regolarmente registrato all'Agenzia delle
Entrate in data 2.12.2021 al n. 018726-serie 3T e con codice identificativo
. Nell'occasione del sopralluogo effettuato dal CTU, infatti, CodiceFiscale_1
l'accesso ai locali è stato possibile grazie all'intervento dell'amministratore della OB SRL il quale è intervenuto al fine di aprire il locale stesso e permetterne
l'accesso all'interno”.
D'altro canto – si aggiungeva infine – nell'espletamento del mandato conferitogli detto c.t.u. aveva bensì “preso in considerazione le condizioni dell'immobile e la mancanza degli impianti e, di conseguenza, stabilito un coefficiente demoltiplicatore del valore del canone di locazione media proprio in relazione alle condizioni in cui versava il deposito al momento della perizia”: e tuttavia, “non ha dichiarato
l'immobile, nelle condizioni in cui lo stesso si trovava, non locabile”.
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente, ex art. 349bis c.p.c., innanzi al collegio la
Corte, in esito alla trattazione della causa, rinviava le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Come già si rilevava con l'ordinanza in atti del 12.9.2024 – con cui veniva accolta la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata –
l'appello della – a mente, anzitutto, dell'insegnamento Controparte_2
delle Sezioni Unite, pertinentemente invocato da detta appellante nei propri atti, secondo cui nei casi di specie va ammesso a risarcimento quel danno che, in conseguenza del fatto altrui, faccia venir meno una “concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto”
– deve dirsi fondato ove, con valenza troncante, si considerino le condizioni del locale-deposito de quo ancora all'epoca (dicembre del 2002) in cui il nominato c.t.u. vi faceva accesso: l'immobile, infatti, ancora a quel tempo si presentava “al rustico, e pertanto non sono presenti né massetti o pavimenti né finiture sulle pareti quali intonaci e tinteggiature. Per quanto riguarda gli impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario, condizionamento) gli stessi sono completamente assenti;
è presente un vano adibito a wc non funzionante e comunque non regolare dal punto di vista urbanistico e catastale”.
E' evidente – e lo riconosce anche parte appellata – che immobile in tali condizioni non si presti ad essere munito di certificato di agibilità ex art. 24 T.U. 380/2001.
Obietta, tuttavia, la stessa appellata che l'avere in dotazione certificato di agibilità non sia (come premesso in narrativa) “elemento essenziale per la locazione del locale ovvero per l'utilizzo dello stesso. Non esiste alcuna legge, infatti, che vieti di dare in locazione un immobile senza il certificato di agibilità. Anche in assenza del certificato di agibilità è possibile sottoscrivere un regolare contratto di locazione, i contraenti possono regolarmente registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate e non rischiano alcuna sanzione”: obiezione che – ritiene la Corte - vuol provare troppo.
Infatti, vero è che il contratto di locazione di immobile privo di certificazione di agibilità non può dirsi affetto da vizio (genetico) che lo renda nullo od annullabile: ma se si tratti di immobile che versi in condizioni tali che detta certificazione neppure possa conseguirla deve riconoscersi, tuttavia, che il contratto con cui lo si ceda in locazione sia affetto da vizio (funzionale) tale da potersene pronunciare la risoluzione
(conf. ex pluribus Cass. III 15378/2018, “L'immobile oggetto della locazione deve essere idoneo sotto il profilo urbanistico-edilizio al conseguimento dell'abitabilità: ove detta qualità di fatto manchi, la protezione del conduttore si realizza al livello del mancato rispetto della qualità che l'immobile oggetto di locazione deve possedere e, dunque, in termini di vizi della cosa locata ai sensi dell'articolo 1578 c.c. In caso di mancanza dell'idoneità dell'immobile non ricorrono dunque i presupposti dell'impugnativa per errore, ma il conduttore trova protezione nella disciplina della locazione mediante il rimedio risolutorio di cui all'articolo 1578 del codice civile”).
Donde deve già farsi discendere la conclusione che (al di là, peraltro, delle assai opinabili valutazioni del c.t.u., che non si comprende come abbia potuto individuare un coefficiente “k” soltanto pari a 0,90 a petto sia della totale mancanza di finiture sia della totale mancanza di impianti tecnologici) sia privo di un reale valore locativo quell'immobile che, successivamente alla stipula di contratto di locazione, si riveli affetto da vizio redibitorio ex art. 1578 c.c., ovvero da vizio (quale, per l'appunto, la sua inidoneità ad essere munito di certificato di agibilità ex art. 24 T.U. 380/2001) che giustifichi anche la risoluzione del contratto medesimo.
§§§
Ciò posto e ritenuto con valenza decisiva, un cenno va tuttavia fatto anche all'ulteriore obiezione a termini della quale parte appellata riteneva di poter far valere che “ove avesse avuto la possibilità di accedere ai locali, avrebbe potuto dare incarico ad una ditta edile per la ristrutturazione degli stessi, [………], possibilità che la appellante ha precluso alla proprietaria dal 19.10.2011 all'11.5.2016”: assunto – questo – bensì suggestivo ma che deve fare i conti con il divieto di doppia presunzione da prendere in debita considerazione ancorchè nei ridotti termini privilegiati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (conf. Cass. III 1278/2019) più recenti, che lo ravvisano nei soli casi in cui a comporre il quadro indiziario che si pretenda idoneo a dar prova, ex art. 2729 c.c., del fatto ignoto sia una presunzione semplice e non, invece, un anteriore quadro indiziario già composto da somma di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Tanto, applicato al caso che impegna, vale quanto dire che si può nutrire la ragionevole certezza, alla stregua del criterio probabilistico dell'id quod plerumque accidit, che l'immobile de quo, ove completo delle necessarie rifiniture, sarebbe stato
(a maggior ragione se si considera l'oggetto sociale della odierna appellata) messo a reddito: ma che simile presunzione poggia su presunzione anteriore soltanto semplice, potendosi esclusivamente presumere che, in mancanza della ridetta ordinanza del di Giarre del 27.10.2011, la avrebbe CP_3 Parte_2
tempestivamente messo mano al completamento del suo locale-deposito (ed il fatto che dal 2016 al 2022 la condizione dei luoghi sia rimasta immutata depone, semmai, in senso contrario).
§§§ Conclusivamente, per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto, in accoglimento dell'appello interposto dalla la domanda Controparte_2
di risarcimento del danno già formulata dalla con il ricorso Parte_2
introduttivo del giudizio di primo grado deve essere, in riforma della sentenza impugnata, infine rigettata.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza della appellata, e si liquidano – sulla base esclusivamente (cfr. Cass. 31884/2018,
Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022
(del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 va, in ragione del valore del decisum in primo grado, fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – negli importi complessivi (cui si perviene – una volta applicati i parametri medi tranne che per le fasi di trattazione ed istruzione, stante la limitata istruzione del processo di primo grado e l'assenza di alcuna istruttoria in seconde cure di giudizio - sommando: per il giudizio di primo grado, € 2.552,00 x fase di studio + € 1.628,00 x fase introduttiva +
€ 2.835,00 x fase di trattazione + € 2.126,50 x fase decisionale;
e per il giudizio di secondo grado, € 2.977,00 x fase di studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + €
2.163,00 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3774/2024 del 19.6.2024 proposto, con citazione del
24.7.2024, dalla nei confronti della Controparte_2 Parte_2
- così provvede:
[...]
- in accoglimento dell'appello rigetta, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del danno già formulata dalla Parte_2
con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
- condanna la al pagamento delle spese del doppio grado Parte_2
di giudizio, che si liquidano: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 9.141,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
b) quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi €
9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)