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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/09/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 562/2025
Verbale udienza del 16 settembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Angelica Borgese per delega dell'Avv.
Vincenzo Loprevite, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro per delega CP_1
dell'Avv. Ilaria Raffanti e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'accoglimento
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 562/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall'Avv. Vincenzo Loprevite (c.f. ), giusta C.F._2
procura in atti;
ricorrente
E
, C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti (c.f. – PEC: C.F._3
t) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato Email_1
(c.f. ), in forza di procura generale alle liti a rogito del C.F._4
Notaio n ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024, in Persona_1
atti resistente
Oggetto: indebito reddito di cittadinanza
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,42 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19.02.2025, parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità del provvedimento datato 7/10/2024, avente ad oggetto la restituzione della somma di € 9.664,86 sul reddito di cittadinanza per prestazioni non dovute nel periodo ricompreso tra dicembre 2020 e maggio 2022, per percezione indebita del reddito di cittadinanza per “false dichiarazioni rese nell'istanza di reddito di cittadinanza”. A sostegno della propria pretesa parte ricorrente di essere cittadina italiana maggiorenne residente e soggiornante in Italia, anche negli ultimi due anni (precedenti l'istanza) in modo continuativo;
che la stessa è stato civile nubile con nucleo familiare composto da due unità(ragazza madre), così come indicato nel certificato di stato di famiglia e di stato civile versato in atti.
Parte ricorrente, in data 11.01.2025, aveva proposto ricorso al Comitato
Provinciale rimasto infruttuoso. Pertanto, eccepiva l'illegittimità del CP_1
provvedimento di revoca adottato dall' ,in quanto l'odierna ricorrente era CP_1
in possesso al momento della domanda di tutti i requisiti previsti dalla norma.
Pertanto, concludeva chiedendo” Ritenere, riconoscere e dichiarare che parte ricorrente ha diritto al reddito di cittadinanza per il periodo in contestazione;
2) per
l'effetto annullare o dichiarare nullo il provvedimento d'indebito per € 9.664,86; 3)
Condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more, oltre interessi e rivalutazione;
4) Vittoria di spese e compensi difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, da attribuire al sottoscritto avvocato Vincenzo Loprevite, distrattario ex art. 93 c.p.c. che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio fra le parti, l' costituendosi nel CP_1
presente giudizio, nel merito deduceva che l' , legittimamente ed in CP_2
applicazione della normativa vigente, aveva revocato la prestazione di Reddito di Cittadinanza, in quanto la ricorrente, come emerge dal verbale della Guardia di ZA, versato in atti, avrebbe omesso di dichiarare nel proprio nucleo familiare la madre con conseguente incremento del Persona_2
reddito familiare con conseguente non spettanza del reddito di cittadinanza.
Eccepiva, inoltre che nella fattispecie in esame l'odierno ricorrente non forniva alcuna prova specifica e concreta idonea a sostenere la legittima percezione delle somme in questione ed a confutare quindi l'azione di recupero adottata dall' , limitandosi ad invocare principi di ordine generale e riferimenti CP_2
normativi inconferenti, senza provare i fatti idonei ad escludere l'esistenza dell'indebito in questione. Quindi, concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso avversario e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa”.
All'odierna udienza, sentite le parti la causa viene trattenuta in decisione .
Occorre anzitutto rammentare che ai fini dell'erogazione della provvidenza de qua l'art. 2 co. 1, della l. n. 26/2019 di conversione del d.l. 4/2019 specifica che:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
”
Premesso che, si controverte sulla sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di Rdc, circostanza che deve essere provata dal ricorrente.
La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c., come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, è determinata: “dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021). Tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass.,
Sez. I, 1/12/2011, n.25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent.
17294/2018). Seguendo una lettura dell'art. 2 della l. 26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto vainteso in senso sostanziale e non formale. Suffraga ulteriormente tale tesi ermeneutica quanto si legge nella nota del 14 aprile 2021, con la quale il Ministero del Lavoro ha precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa, "i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare –qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche –la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro"; a tal fine, "i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuativa prima della domanda), […] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico".
Nel caso di specie il resistente deduce che, a seguito di verbale della Guardia di ZA , l'odierna ricorrente avrebbe omesso di dichiarare nel proprio nucleo familiare la madre , con conseguente incremento Persona_2
del reddito familiare
Le risultanze documentali consentono senza dubbio di ritenere provato che la ricorrente, risieda continuativamente in Italia, ed abbia comunicato le variazioni di residenza, sicché la revoca della prestazione disposta dall' CP_1
per la mancanza del requisito della residenza o meglio dell'omessa comunicazione di residenza deve ritenersi illegittima, con conseguente insussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire l'importo di € 9.664,86 .
In merito agli ulteriori requisiti richiesti per il godimento della prestazione, deve rilevarsi come la ricorrente, era in possesso al momento della domanda di tutti i requisiti previsti dalla norma, precisamente, il modello ISEE per l'anno di riferimento riportava un reddito sotto il limite stabilito e, l' non ha CP_1
contestato nel presente giudizio il possesso in capo al ricorrente dei requisiti reddituali per beneficiare del reddito di cittadinanza.
D'altro canto, la concessione della prestazione e la sua successiva revoca solo per il venir meno del requisito della residenza, portano a ritenere che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 delD.L.
n. 4/2019.
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e l'inesistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire l'importo di € 9.664,86 e la conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento di eventuali somme residue non corrisposte.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata in base al D.M 55 e succ. modifiche, considerando il valore della causa e la mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 562/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
dichiara illegittimo i provvedimenti di revoca della prestazione reddito di cittadinanza, relativamente all'anno 2020- 2022 di € 9.664,86 e, conseguentemente, condanna l' al pagamento di eventuali somme CP_1
residue non corrisposte.
Condanna l' in persona del Presidente pro-tempore, parte resistente a CP_1
rifondere al ricorrente le spese di lite che, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente posta in essere, vengono liquidate in € 1.305,00, oltre IVA , CPA
e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell' avvocato antistatario.
Palmi 16 settembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 562/2025
Verbale udienza del 16 settembre 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Angelica Borgese per delega dell'Avv.
Vincenzo Loprevite, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Marco Gagliostro per delega CP_1
dell'Avv. Ilaria Raffanti e dell'Avv. Dario Cosimo Adornato, si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'accoglimento
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 562/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall'Avv. Vincenzo Loprevite (c.f. ), giusta C.F._2
procura in atti;
ricorrente
E
, C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ilaria Raffanti (c.f. – PEC: C.F._3
t) e dall'Avv.to Dario Cosimo Adornato Email_1
(c.f. ), in forza di procura generale alle liti a rogito del C.F._4
Notaio n ROMA rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024, in Persona_1
atti resistente
Oggetto: indebito reddito di cittadinanza
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,42 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 19.02.2025, parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità del provvedimento datato 7/10/2024, avente ad oggetto la restituzione della somma di € 9.664,86 sul reddito di cittadinanza per prestazioni non dovute nel periodo ricompreso tra dicembre 2020 e maggio 2022, per percezione indebita del reddito di cittadinanza per “false dichiarazioni rese nell'istanza di reddito di cittadinanza”. A sostegno della propria pretesa parte ricorrente di essere cittadina italiana maggiorenne residente e soggiornante in Italia, anche negli ultimi due anni (precedenti l'istanza) in modo continuativo;
che la stessa è stato civile nubile con nucleo familiare composto da due unità(ragazza madre), così come indicato nel certificato di stato di famiglia e di stato civile versato in atti.
Parte ricorrente, in data 11.01.2025, aveva proposto ricorso al Comitato
Provinciale rimasto infruttuoso. Pertanto, eccepiva l'illegittimità del CP_1
provvedimento di revoca adottato dall' ,in quanto l'odierna ricorrente era CP_1
in possesso al momento della domanda di tutti i requisiti previsti dalla norma.
Pertanto, concludeva chiedendo” Ritenere, riconoscere e dichiarare che parte ricorrente ha diritto al reddito di cittadinanza per il periodo in contestazione;
2) per
l'effetto annullare o dichiarare nullo il provvedimento d'indebito per € 9.664,86; 3)
Condanna dell'Ente alla restituzione di tutte le somme dallo stesso eventualmente trattenute nelle more, oltre interessi e rivalutazione;
4) Vittoria di spese e compensi difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, da attribuire al sottoscritto avvocato Vincenzo Loprevite, distrattario ex art. 93 c.p.c. che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio fra le parti, l' costituendosi nel CP_1
presente giudizio, nel merito deduceva che l' , legittimamente ed in CP_2
applicazione della normativa vigente, aveva revocato la prestazione di Reddito di Cittadinanza, in quanto la ricorrente, come emerge dal verbale della Guardia di ZA, versato in atti, avrebbe omesso di dichiarare nel proprio nucleo familiare la madre con conseguente incremento del Persona_2
reddito familiare con conseguente non spettanza del reddito di cittadinanza.
Eccepiva, inoltre che nella fattispecie in esame l'odierno ricorrente non forniva alcuna prova specifica e concreta idonea a sostenere la legittima percezione delle somme in questione ed a confutare quindi l'azione di recupero adottata dall' , limitandosi ad invocare principi di ordine generale e riferimenti CP_2
normativi inconferenti, senza provare i fatti idonei ad escludere l'esistenza dell'indebito in questione. Quindi, concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso avversario e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa”.
All'odierna udienza, sentite le parti la causa viene trattenuta in decisione .
Occorre anzitutto rammentare che ai fini dell'erogazione della provvidenza de qua l'art. 2 co. 1, della l. n. 26/2019 di conversione del d.l. 4/2019 specifica che:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
”
Premesso che, si controverte sulla sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di Rdc, circostanza che deve essere provata dal ricorrente.
La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c., come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, è determinata: “dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021). Tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass.,
Sez. I, 1/12/2011, n.25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent.
17294/2018). Seguendo una lettura dell'art. 2 della l. 26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto vainteso in senso sostanziale e non formale. Suffraga ulteriormente tale tesi ermeneutica quanto si legge nella nota del 14 aprile 2021, con la quale il Ministero del Lavoro ha precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa, "i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare –qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche –la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro"; a tal fine, "i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuativa prima della domanda), […] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico".
Nel caso di specie il resistente deduce che, a seguito di verbale della Guardia di ZA , l'odierna ricorrente avrebbe omesso di dichiarare nel proprio nucleo familiare la madre , con conseguente incremento Persona_2
del reddito familiare
Le risultanze documentali consentono senza dubbio di ritenere provato che la ricorrente, risieda continuativamente in Italia, ed abbia comunicato le variazioni di residenza, sicché la revoca della prestazione disposta dall' CP_1
per la mancanza del requisito della residenza o meglio dell'omessa comunicazione di residenza deve ritenersi illegittima, con conseguente insussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire l'importo di € 9.664,86 .
In merito agli ulteriori requisiti richiesti per il godimento della prestazione, deve rilevarsi come la ricorrente, era in possesso al momento della domanda di tutti i requisiti previsti dalla norma, precisamente, il modello ISEE per l'anno di riferimento riportava un reddito sotto il limite stabilito e, l' non ha CP_1
contestato nel presente giudizio il possesso in capo al ricorrente dei requisiti reddituali per beneficiare del reddito di cittadinanza.
D'altro canto, la concessione della prestazione e la sua successiva revoca solo per il venir meno del requisito della residenza, portano a ritenere che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 delD.L.
n. 4/2019.
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e l'inesistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire l'importo di € 9.664,86 e la conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento di eventuali somme residue non corrisposte.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata in base al D.M 55 e succ. modifiche, considerando il valore della causa e la mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 562/2025
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
dichiara illegittimo i provvedimenti di revoca della prestazione reddito di cittadinanza, relativamente all'anno 2020- 2022 di € 9.664,86 e, conseguentemente, condanna l' al pagamento di eventuali somme CP_1
residue non corrisposte.
Condanna l' in persona del Presidente pro-tempore, parte resistente a CP_1
rifondere al ricorrente le spese di lite che, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente posta in essere, vengono liquidate in € 1.305,00, oltre IVA , CPA
e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell' avvocato antistatario.
Palmi 16 settembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo