TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1735 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 24.10.2024, promossa
DA
(C.F.; ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Vichi, presso il cui studio sito a Pesaro, Via San Francesco 52, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attore -
CONTRO
pagina 1 di 15
) rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Paolini, presso il C.F._3
cui studio sito a Gabicce Mare (PU), via L. Da Vinci, n. 9, hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuti -
In punto a: divisione.
Conclusioni
Per l'attore:
“piaccia all'On Tribunale, previa modifica dell'ordinanza 10/05/2023 ed
ammissione (ed espletamento) delle richieste istruttorie (interrogatorio formale dei
convenuti prova per testi, ordine di esibizione e produzione documenti ex art. 210
cpc e CTU contabile), richieste formulate dall'attore nella memoria ex art. 183 VI
co n. 2 cpc, depositata in data 11/02/2022 (e la eventuale riprova richiesta nella
memoria ex art. 183 IV co n. 3 cpc, depositata il 28/02/2022), fare luogo allo
scioglimento della comunione tra , e Parte_1 CP_2 CP_1
avente ad oggetto i beni descritti in citazione e conseguentemente: - attribuire alle
parti le quote in natura dei beni medesimi, ovvero attribuire ai convenuti l'intero
pagina 2 di 15 con addebito agli stessi dell'eccedenza a favore dell'attore, ovvero attribuire alle
parti le quote ad esse spettanti del ricavato della vendita;
- distribuire tra i
condividenti, in base alle rispettive quote, il saldo dei depositi bancari, ivi
comprese le somme derivanti dalla ricostruzione dell'asse ereditario anche
mediante collazione delle donazioni e/o liberalità ed elargizioni sotto qualunque
forma ricevute dai convenuti e/o loro danti causa;
- condannare i convenuti a
corrispondere al concludente un congruo corrispettivo per il godimento esclusivo
del bene ereditario in base al valore locativo dello stesso;
- con vittoria di spese
(compresi CTU e CTP) ed onorario di lite (oltre spese generali, IVA e CAP); in
subordine porre gli stessi a carico della massa ereditaria pro quota spettante ai
condividenti”.
Per i convenuti:
“voglia l'ill.mo tribunale di Pesaro -previa ogni più utile declaratoria, respingere
ogni contraria istanza di attribuzione in natura delle quote dei beni oggetto di
causa, stante l'accertata non comoda divisibilità del Fabbricato urbano, sito in
Comune di Gabicce Mare Via Giovanni Battista Pergolesi n. 2, censito al catasto
fabbricati del Comune di Gabicce Mare al Foglio 5 Particella n.259, piani terra,
pagina 3 di 15 primo e secondo, categoria A/3 classe 4 consistenza 7,5 vani, superficie
catastale 173 m2. -respingere altresì la domanda avversa, di attribuzione, ai
comproprietari, delle quote del ricavato della vendita, stante la domanda di
attribuzione dell'intero ai convenuti e , in comune tra loro. CP_1 CP_2
-Respingere inoltre ogni ulteriore domanda, istanza, deduzione, eccezione e
difesa dell'attore, inclusa quella di collazione in quanto nulla perché generica, e/o
comunque infondata e non provata. -Accogliere la domanda dei convenuti di
scioglimento della comunione ereditaria, mediante attribuzione dell'intero
immobile agli stessi quali maggiori quotisti (2/3), con previsione di conguaglio a
favore dell'attore, ai sensi dell'art. 720 c.c. e liquidazione allo stesso della somma
infra riportata. Predisporre a tal riguardo riparto e/o ogni altro conseguenziale
provvedimento di legge. In particolare, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito attribuire ai
convenuti e la piena proprietà dell'intero fabbricato in CP_1 CP_2
quanto co-eredi per la quota maggioritaria (2/3), con conguaglio in danaro a
favore di di complessivi €58.766,66 (176.330,00:3), così come Parte_1
riconosciuto dal CTU nel proprio elaborato peritale, pari ad un terzo dell'intero
compendio. L'importo sopra indicato € 58.766,66 si dovrà ritenere ulteriormente
pagina 4 di 15 accresciuto per il corrispettivo di godimento dell'immobile da parte dei
condividenti, e , determinato dal CTU in € 10.495,02 CP_1 CP_2
(euro diecimilaquattrocentonovantacinque/02) oltre ad € 256,89 (euro
duecentocinquantasei/89) per mese per l'anno in corso. -Voglia inoltre l'Ill.mo
Tribunale, nel piano di riparto redigendo, detrarre dai suddetti importi da liquidarsi
a favore di (valore di conguaglio + corrispettivo di godimento), le Parte_1
spese di cui ai documenti prodotti in atti, relative alle spese funerarie per il de
cuius per € 3.396,50 oltre a quelle di assistenza al medesimo per un Per_1
totale complessivo di € 23.541,00 - fissare un congruo termine a e CP_1
per il pagamento affinché possano accedere al relativo mutuo;
- CP_2
Voglia infine compensare tra le parti le spese di Giustizia, comprensive di diritti,
onorari e spese legali e porre le spese per CTU, registro ed ogni altra occorrenda
a carico delle parti pro quota e in caso di persistenza di opposizione da parte
attrice alle conclusioni come sopra riportate, disporre che tutte le spese sopra
citate vengano disposte secondo i criteri della soccombenza”.
MOTIVAZIONE
pagina 5 di 15 1 - Con atto di citazione notificato il 15.7.2021 conveniva Parte_1
in giudizio e , esponendo che il 25.3.2020 era morto CP_2 CP_1 Per_1
[...
, il quale con testamento pubblico aveva istituito eredi, per due terzi, gli stessi nipoti convenuti e, per il restante terzo, la figlia , madre dell'attore che CP_3
ad essa era succeduto per rappresentazione;
che l'asse ereditario era costituito dall'immobile sito a Gabicce Mare via Pergolesi n. 2, nonché dalle somme in deposito bancario;
che i convenuti avevano ricevuto donazioni in danaro dal de
cuius, il quale si era anche obbligato a pagare a , le somme ricevute per CP_3
la morte di , fratello dell'attore, deceduto a seguito di sinistro Persona_2
stradale.
Tanto premesso, l'attore domandava che, dichiarato lo scioglimento della comunione, si procedesse alla divisione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, con condanna dei convenuti al pagamento di un congruo corrispettivo per il godimento esclusivo dell'immobile.
Si costituivano con unico atto di difesa i convenuti che non si opponevano alla divisione, contestando però le richieste di collazione dell'attore e di pagina 6 di 15 corrispettivo d'uso; domandavano l'attribuzione dell'immobile quali maggiori quotisti.
In istruttoria, aveva corso una consulenza tecnica.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 24.10.2024
2 – La collazione – che è l'atto con il quale determinati soggetti, che hanno accettato l'eredità, conferiscono alla massa ereditaria le liberalità ricevute in vita dal defunto - opera in presenza di donazioni (art. 737 c.p.c.), senza necessità di domanda, incombendo a colui che neghi l'operatività dell'istituto di fornire la prova del fatto impeditivo (cfr. Cass. 2005 n. 15131).
Ma, appunto, come chiarito dalla Suprema Corte, il principio della insorgenza automatica dell'obbligo di collazione implica che risulti l'esistenza di donazioni. Queste debbono essere provate da chi le deduce. Si presume,
dunque, l'obbligo del conferimento della donazione che risulti oggettivamente o sia stata provata, ma non si presume invece l'esistenza della donazione solo perché ne sia stato chiesto il conferimento (così in motivazione Cass. 2021 n.
27086).
pagina 7 di 15 Nella specie, parte attrice non ha dato prova delle liberalità che sarebbero state operate dal de cuius in favore dei convenuti, dandone peraltro una allegazione generica quanto all'individuazione dei relativi atti dispositivi e delle somme donate. Né di certo la prova può essere fornita mediante l'invocata consulenza tecnica, che notoriamente non è un mezzo di prova utilizzabile per supplire all'onere probatorio della parte, né parimenti la prova può essere acquisita con la richiesta esibizione, generica ed esplorativa. Privi di valenza probatoria sono gli estratti conto bancari (doc. 13), che non riportano i destinatari dei pagamenti, né tanto meno danno indicazioni sulla relativa causale.
Quanto alla scrittura 8.10.2009, il documento contiene la promessa del de
cuius di pagamento, in favore della madre dell'attore, delle somme da incassare
“all'esito della causa” di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del nipote. La scrittura è, dunque, titolo di obbligazione del promittente, ossia di debito ereditario che in quanto tale è privo di connessione con la domanda di collazione delle donazioni.
La domanda di collazione è, dunque, infondata.
pagina 8 di 15 Gli unici cespiti dell'asse ereditario restano, dunque, l'immobile ed il saldo del deposito di risparmio pari ad €.18,34 (doc. 5 convenuti).
3 – Le domanda di scioglimento della comunione e di divisione non sono oggetto di contestazione quanto al relativo diritto, avendo il coerede il diritto di chiedere in ogni momento la divisione dei beni ereditari (art. 713 c.c.).
La domanda di divisione va, dunque, accolta riguardo al bene immobile ed al saldo del conto corrente secondo le incontestate quote delle parti (un terzo l'attore, due terzi i convenuti) con la doverosa precisazione – trattandosi di questione da esaminarsi d'ufficio – che le difformità del fabbricato, non oltrepassando la soglia delle parziali difformità (anche per la diversa localizzazione del fabbricato in base all'art. 8, comma 1, lett. c, della legge regionale n. 17 del 2015), non ostano alla divisione.
Sul punto, la S.C. ha affermato che la nullità comminata dall'art. 46 del
D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale"; pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo pagina 9 di 15 urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (cfr. Cass. Sez. U. 2019 n. 8230). Tale principio si estende alla divisione non endoesecutiva, come affermato dalle S.U. con sentenza n. 250121
del 2019, secondo cui “quando sia proposta domanda di scioglimento di una
comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione
che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della
dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa
equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art.
40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità
edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto
maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della
loro autonomia negoziale”. (cfr. anche Cass. 2024 n. 27733, in materia di divisione giudiziale, secondo cui “l'irregolarità urbanistica che non oltrepassa la
soglia della parziale difformità dalla concessione non comporta alcuna
conseguenza sulla validità dell'atto”).
pagina 10 di 15 4 – In merito alle modalità di attuazione della divisione, secondo le quote indicate, riguardo al saldo del deposito di risparmio intestato al de cuius per la quota di un mezzo (v. doc. 5 convenuti), e dunque per €.9,17, lo stesso va ripartito per un terzo (€.3,05) in favore dell'attore e per i due terzi (€.6,11) ai convenuti.
5 – Quanto al fabbricato, si rileva che l'immobile non è comodamente divisibile, per le motivate e circostanziate ragioni espresse dal consulente d'ufficio che si richiamano.
I convenuti hanno proposto in comparsa di risposta domanda di attribuzione dell'intero immobile, quali maggiori quotisti.
Si tratta di istanza di assegnazione (art. 720 c.p.c.) che consente l'attribuzione degli immobili non divisibili nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, ovvero nelle porzioni di più coeredi se questi, come nella specie, ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.
Sull'istanza de qua l'attore ha espresso la propria adesione in conclusionale (subordinatamente alla domanda di divisione in natura).
pagina 11 di 15 La richiesta va, dunque, accolta con attribuzione dell'intero immobile ai convenuti ed addebito dell'eccedenza a carico degli stessi condividenti assegnatari.
Considerato dunque il valore complessivo dell'immobile, come stimato dal c.t.u., pari ad €.176.300,00 al netto dei costi di regolarizzazione del fabbricato,
spetta all'attore, a titolo di conguaglio, la somma di €.58.766,66 (€.176.300,00/3).
Il debito di conguaglio è obbligazione di valore, soggetta a rivalutazione in base al principio secondo il quale il valore dei beni da dividere va considerato con riferimento al momento della divisione, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio tra le quote. E' nondimeno da considerare che, secondo costante indirizzo della
Suprema Corte, “il giudice deve procedere d'ufficio alla relativa rivalutazione,
purché vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene,
tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del suddetto conguaglio,
gravando sulla parte interessata solo un onere di allegazione circa l'avvenuta
verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta” (Cass. 2017 n.
29733).
pagina 12 di 15 Nel caso di specie, non è allegato alcun elemento oggettivo atto ad evidenziare che nel periodo trascorso tra la valutazione del consulente tecnico d'ufficio e la pronuncia si siano registrati particolari effetti inflattivi o altri diversi fattori atti a mutare il mercato immobiliare e tali da giustificare una diversa valutazione del cespite.
5 – Parte attrice ha formulato anche domanda di pagamento di una somma per l'uso esclusivo dell'immobile da parte dei convenuti, i quali, dopo iniziale opposizione, nelle conclusioni finali hanno espresso acquiescenza alla pretesa nei limiti di quanto determinato dal consulente d'ufficio (con decorrenza dalla morte del de cuius), di modo che il conguaglio sia “accresciuto per il corrispettivo
di godimento dell'immobile da parte dei condividenti determinato dal c.t.u. in
€.10.495,02 oltre €.256,89 per mese per l'anno in corso”.
Spetta, dunque, all'attore la somma di €.13.577,70 (€.10.495,02 +
€.3.082,68).
Inammissibile è la domanda nuova proposta dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni di detrazione di spese, al pari di quella di fissazione di termine per il pagamento.
pagina 13 di 15 5 – La reciproca soccombenza è giusto motivo per compensare le spese processuali. Quelle di consulenza tecnica, d'interesse comune, restano definitivamente a carico delle parti in quote uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro e , così provvede: Parte_1 CP_2 CP_1
1) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra e Parte_1 CP_2
, ;
[...] CP_1
2) attribuisce, per l'effetto, in proprietà esclusiva di , nata a [...] CP_2
il 9.9.1998, e di , nato a [...] il [...] l'immobile CP_1
seguente:
- fabbricato urbano sito in Comune di Gabicce Mare via Giovanni Battista
Pergolesi n.2, censito al catasto fabbricati del comune di Gabicce Mare al Foglio
5 Particella n.259, piani terra, primo e secondo, categoria A/3 classe 4
consistenza 7,5 vani, superficie catastale 173 mq.;
pagina 14 di 15 3) condanna e , in solido tra loro, a pagare a CP_2 CP_1 Pt_1
titolo di conguaglio, la somma di €.58.766,66, nonché la somma di
[...]
€.13.577,70, quale indennizzo di godimento esclusivo;
4) assegna a la somma di €.3,05 pari alla quota di un terzo del Parte_1
saldo del deposito di risparmio n. 36-100001538 ed a e CP_2 CP_1
la somma di €.6,11 pari alla quota di due terzi del saldo predetto;
5) respinge le restanti domande delle parti;
6) compensa le spese processuali;
e pone le spese di consulenza tecnica,
liquidate con decreto 19.8.2024, definitivamente a carico delle parti in quote uguali;
7) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Così deciso a Pesaro il 28.3.2025
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 15 di 15