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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2535/2024, promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti LUIGI ANTONIO BRAMBILLA e ROBERTA NICOLI, entrambi del Foro di Pavia;
OPPONENTE contro
P.I: )), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA ORIOLI del Foro di Pavia;
OPPOSTO
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia il Sig. Giudice del Tribunale di Pavia Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, - in via preliminare, rigettare l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo
l'opposizione fondata su prova scritta ed essendo altresì manifestamente fondata;
- in via preliminare e principale, dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito in via monitoria e per l'effetto revocare o comunque dichiarare nullo e improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 670/2024 RG 1403/2024; - nel merito, in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, revocare il decreto ingiuntivo n. 670/2024 RG 1403/2024, dichiarando che nulla è dovuto dal Prof.
alla per i titoli dedotti in causa;
- in via Parte_1 Controparte_1 istruttoria (…) In ogni caso, con condanna della al pagamento dei Controparte_1 compensi ed esborsi di causa..” - parte opposta: “Questa difesa, con riferimento all'eccezione di incompetenza per valore sollevata in limine litis dalla controparte (incompetenza non rilevata dal Tribunale di Pavia in sede di accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo) aderisce alla predetta eccezione, rinuncia agli atti del presente procedimento e rinuncia altresì al decreto ingiuntivo n.
670/2024.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 26.06.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 670/2024, emesso dal Tribunale di Pavia il 19.04.2024 e notificato il successivo 31.05.2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 7.700,00, Iva inclusa, oltre interessi e spese della procedura monitoria, alla a saldo della Controparte_1 fattura n. 34 del 05.07.2021 per opere ed interventi di ristrutturazione dell'immobile sito in Pavia, via Villa Glori n. 12, in adempimento del contratto di appalto concluso tra le parti in data
13.10.2020.
Ha eccepito, in particolare: a) l'incompetenza per valore del Tribunale adito in luogo del locale
Giudice di Pace, competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad €
10.000,00, giusta la nuova formulazione dell'art. 7 c.p.c., ratione temporis applicabile;
b)
l'inadempimento dell'opposta, che avrebbe eseguito le opere di ristrutturazione in modo negligente, imprudente ed imperito, cagionando danni agli immobili di terzi proprietari confinanti, che l'opponente stesso era stato costretto a risarcire al fine di evitare futuri contenziosi.
Si è costituita l'opposta, con comparsa di risposta del 30.09.2024, contestando in fatto e in diritto l'opposizione e chiedendo il rigetto dell'eccezione di incompetenza, ritenendo la controversia scaturire dall'unico rapporto contrattuale di appalto dal valore di € 59.500,00 e comunque l'eccezione superata dalla stessa proposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento avanzata dall'opponente.
In sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. è stata sottoposta alle parti la questione - eccepita dall'opponente e rilevabile anche d'ufficio - della competenza per valore ai sensi degli artt.
7, 10, 34, 35 e 36 c.p.c., assegnando i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171- ter c.p.c.
Sciogliendo la riserva assunta in prima udienza, ritenuto di dover decidere con priorità la questione pregiudiziale sulla competenza, la causa è stata rinviata al 30.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. L'eccezione di incompetenza per valore è fondata. 1.1 Per l'ingiunzione di pagamento è competente il Giudice di Pace o, in composizione monocratica, il Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (art. 637, comma 1 c.p.c.).
1.2 Il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad €
10.000,000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (art. 7, comma
1, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28.02.2023).
1.3 Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione; né a diversa conclusione può indurre la norma dell'art. 643 c.p.c. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva (cfr. Cass., n. 8118/1999; Cass., n. 10236/2002; Cass., S.U., n. 20596/2007; Cass., n.
5511/2012; Cass., n. 18564/2015; Cass., n. 30752/2022; Cass. n. 14058/2024).
1.4 Nel caso di specie, il ricorso ex artt. 633 ss c.p.c. è stato depositato il 09.04.2024 ed iscritto al n.
R.G. 1403/2024 di questo Tribunale.
1.5 Con esso, la ha chiesto ingiungersi ad il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 7.700,00 (Iva al 10% inclusa), oltre interessi di mora e spese di procedura, a saldo della fattura n. 34 del 05.07.2021. Trattasi di un credito che la società vanta a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti in favore del committente, oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 13.10.2020.
1.6 Considerato che l'importo oggetto di domanda è inferiore ai diecimila euro, la competenza spetta per valore al Giudice di Pace.
1.7 Va infatti osservato che:
- il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale
(art. 10 c.p.c.);
- per interessi scaduti devono intendersi quelli maturati alla data della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 738/2002; Cass. n. 1080/2003), mentre non vanno computati gli interessi successivi (cfr. Cass. n. 4850/2000); - nelle cause di pagamento di somme di danaro, per determinare il valore della causa, deve aversi riguardo a quanto in concreto è richiesto dalle parti e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere, quale antecedente logico, per decidere del fondamento della domanda, con la conseguenza che la sola eccezione del convenuto in ordine all'esistenza o validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda medesima, non produce l'effetto di far attribuire alla causa il valore dell'intero rapporto (cfr.
Cass. n. 11203/2000);
- il creditore chiede al debitore l'adempimento della sua obbligazione, e quest'ultima sia divisibile (come nella specie, trattandosi del pagamento di una somma di danaro), il valore della causa è determinato dall'ammontare della parte richiesta, non da quello dell'intero suo credito, che rileva, ai sensi dell'art. 11 c.p.c., esclusivamente quando viene chiesto da più persone o contro più persone, nello stesso processo, l'adempimento, per le rispettive quote, di tutta la obbligazione (cfr. Cass. n. 11333/2003);
- il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione
(art. 12 c.p.c.), tranne quando il giudice sia chiamato a decidere le questioni della esistenza o validità del contratto con efficacia di giudicato (cfr. Cass. 2850/2018).
1.8 Posti tali principi, nel caso di specie il valore della causa va, dunque, determinato sulla base della domanda proposta nel ricorso monitorio ed è inferiore alla soglia di € 10.000,00.
Difatti, anche nell'ipotesi più favorevole, sommando il capitale (imponibile + IVA) e gli interessi moratori “maggiorati” sul totale della fattura dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (06.07.2021) fino alla data della domanda (09.04.2024), il valore complessivo del credito vantato dall'opposta (parte attrice in senso sostanziale) risulterebbe pari ad € 9.746,84.
1.9 Deve inoltre ricordarsi che:
- il cumulo di domande, stabilito agli effetti della competenza per valore ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande, anche riconvenzionali, proposte tra le stesse parti e non si riferisce alle eccezioni riconvenzionali, che non ampliano l'oggetto del giudizio e non provocano spostamenti di competenza (cfr. Cass. n. 16314/2007; Cass. n. 73/2010;
Cass. n. 9044/2010; Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 14852/2013);
- l'eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause, ai sensi dell'art. 36 c.p.c.;
- lo spostamento della competenza al Tribunale avviene qualora venga proposta domanda riconvenzionale eccedente la competenza, per valore o per materia, del primo giudice mentre la proposizione dell'eccezione riconvenzionale esclude la translatio iudicii. 1.10 Nel caso di specie l'opponente (parte convenuta in senso sostanziale) non ha avanzato una
“domanda riconvenzionale” di risarcimento del danno, bensì ha eccepito in compensazione l'esistenza di un controcredito parimenti inferiore al valore-soglia che, benché contestato, rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace, competente a conoscere della domanda principale.
§2. Conclusivamente, l'eccezione va accolta e dichiarata la competenza per valore del Giudice di
Pace di Pavia;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto emesso dal giudice incompetente è nullo e va revocato.
2.1 Giova infatti ribadire che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all' art. 279, comma 1, c.p.c. , come modificato dall' art. 46 della l. n. 69 del 2009 (cfr. Cass. n. 15579/2019; Cass. n. 21422/2016;
Cass. n. 16193/2006; Cass. n. 15022/2004; Cass. n. 8327/2002).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza che dichiara l'incompetenza (per materia, valore o territorio) non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. Cass. n. 1372/2016; Cass.
n. 15988/2023).
2.2 Alla luce delle superiori considerazioni la presente decisione va adottata con sentenza con la quale il decreto ingiuntivo va revocato, con l'assegnazione del termine per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice competente.
2.3 Ulteriore conseguenza di tale statuizione è quella per cui l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, secondo la combinazione dei criteri della causalità e della soccombenza (cfr.
Cass. n. 15988/2023; Cass. n. 1121/2022; Cass. n. 12137/2008; Cass. n. 22541/2006), a prescindere dal fatto che la causa non sia stata definita nel merito, essendo soccombente anche la parte che abbia proposto la domanda avanti ad un giudice incompetente (cfr. Cass. 23727/2015; Cass.
11764/2016; Cass. 17187/2019).
2.4 È infine irrilevante che l'opposto, in sede di discussione, ha aderito all'eccezione di incompetenza: l'art. 38 c.p.c., comma 2, può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (cfr. Cass.
11764/2016; Cass. 17187/2019; Cass. n. 18366/2022).
2.5 Le spese sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, tutte le fasi con i valori minimi, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e delle modalità semplificate di decisione sulla sola questione pregiudiziale decisiva).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa o contraria domanda ed eccezione assorbita, così decide:
• dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Pavia, essendo competente a decidere sulla domanda avanzata da in sede monitoria, il Giudice di Pace di Controparte_1
Pavia;
• per l'effetto, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 670/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 19.04.2024 (R.G. n. 1403/2024);
• visto l'art. 50 c.p.c., fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Giudice di Pace di Pavia;
• condanna l'opposta soccombente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente vittorioso, che si liquidano in € 145,50 per spese esenti, € 1.700,00 per compensi (così determinati: € 460,00 fase studio, € 389,00 fase intr.; € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 30 gennaio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2535/2024, promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti LUIGI ANTONIO BRAMBILLA e ROBERTA NICOLI, entrambi del Foro di Pavia;
OPPONENTE contro
P.I: )), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA ORIOLI del Foro di Pavia;
OPPOSTO
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Conclusioni:
- parte opponente: “Voglia il Sig. Giudice del Tribunale di Pavia Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, - in via preliminare, rigettare l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo
l'opposizione fondata su prova scritta ed essendo altresì manifestamente fondata;
- in via preliminare e principale, dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito in via monitoria e per l'effetto revocare o comunque dichiarare nullo e improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 670/2024 RG 1403/2024; - nel merito, in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, revocare il decreto ingiuntivo n. 670/2024 RG 1403/2024, dichiarando che nulla è dovuto dal Prof.
alla per i titoli dedotti in causa;
- in via Parte_1 Controparte_1 istruttoria (…) In ogni caso, con condanna della al pagamento dei Controparte_1 compensi ed esborsi di causa..” - parte opposta: “Questa difesa, con riferimento all'eccezione di incompetenza per valore sollevata in limine litis dalla controparte (incompetenza non rilevata dal Tribunale di Pavia in sede di accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo) aderisce alla predetta eccezione, rinuncia agli atti del presente procedimento e rinuncia altresì al decreto ingiuntivo n.
670/2024.”
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 26.06.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 670/2024, emesso dal Tribunale di Pavia il 19.04.2024 e notificato il successivo 31.05.2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 7.700,00, Iva inclusa, oltre interessi e spese della procedura monitoria, alla a saldo della Controparte_1 fattura n. 34 del 05.07.2021 per opere ed interventi di ristrutturazione dell'immobile sito in Pavia, via Villa Glori n. 12, in adempimento del contratto di appalto concluso tra le parti in data
13.10.2020.
Ha eccepito, in particolare: a) l'incompetenza per valore del Tribunale adito in luogo del locale
Giudice di Pace, competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad €
10.000,00, giusta la nuova formulazione dell'art. 7 c.p.c., ratione temporis applicabile;
b)
l'inadempimento dell'opposta, che avrebbe eseguito le opere di ristrutturazione in modo negligente, imprudente ed imperito, cagionando danni agli immobili di terzi proprietari confinanti, che l'opponente stesso era stato costretto a risarcire al fine di evitare futuri contenziosi.
Si è costituita l'opposta, con comparsa di risposta del 30.09.2024, contestando in fatto e in diritto l'opposizione e chiedendo il rigetto dell'eccezione di incompetenza, ritenendo la controversia scaturire dall'unico rapporto contrattuale di appalto dal valore di € 59.500,00 e comunque l'eccezione superata dalla stessa proposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento avanzata dall'opponente.
In sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. è stata sottoposta alle parti la questione - eccepita dall'opponente e rilevabile anche d'ufficio - della competenza per valore ai sensi degli artt.
7, 10, 34, 35 e 36 c.p.c., assegnando i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171- ter c.p.c.
Sciogliendo la riserva assunta in prima udienza, ritenuto di dover decidere con priorità la questione pregiudiziale sulla competenza, la causa è stata rinviata al 30.01.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. L'eccezione di incompetenza per valore è fondata. 1.1 Per l'ingiunzione di pagamento è competente il Giudice di Pace o, in composizione monocratica, il Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (art. 637, comma 1 c.p.c.).
1.2 Il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad €
10.000,000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (art. 7, comma
1, c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28.02.2023).
1.3 Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione; né a diversa conclusione può indurre la norma dell'art. 643 c.p.c. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva (cfr. Cass., n. 8118/1999; Cass., n. 10236/2002; Cass., S.U., n. 20596/2007; Cass., n.
5511/2012; Cass., n. 18564/2015; Cass., n. 30752/2022; Cass. n. 14058/2024).
1.4 Nel caso di specie, il ricorso ex artt. 633 ss c.p.c. è stato depositato il 09.04.2024 ed iscritto al n.
R.G. 1403/2024 di questo Tribunale.
1.5 Con esso, la ha chiesto ingiungersi ad il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di € 7.700,00 (Iva al 10% inclusa), oltre interessi di mora e spese di procedura, a saldo della fattura n. 34 del 05.07.2021. Trattasi di un credito che la società vanta a titolo di corrispettivo per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti in favore del committente, oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 13.10.2020.
1.6 Considerato che l'importo oggetto di domanda è inferiore ai diecimila euro, la competenza spetta per valore al Giudice di Pace.
1.7 Va infatti osservato che:
- il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale
(art. 10 c.p.c.);
- per interessi scaduti devono intendersi quelli maturati alla data della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 738/2002; Cass. n. 1080/2003), mentre non vanno computati gli interessi successivi (cfr. Cass. n. 4850/2000); - nelle cause di pagamento di somme di danaro, per determinare il valore della causa, deve aversi riguardo a quanto in concreto è richiesto dalle parti e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere, quale antecedente logico, per decidere del fondamento della domanda, con la conseguenza che la sola eccezione del convenuto in ordine all'esistenza o validità del rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda medesima, non produce l'effetto di far attribuire alla causa il valore dell'intero rapporto (cfr.
Cass. n. 11203/2000);
- il creditore chiede al debitore l'adempimento della sua obbligazione, e quest'ultima sia divisibile (come nella specie, trattandosi del pagamento di una somma di danaro), il valore della causa è determinato dall'ammontare della parte richiesta, non da quello dell'intero suo credito, che rileva, ai sensi dell'art. 11 c.p.c., esclusivamente quando viene chiesto da più persone o contro più persone, nello stesso processo, l'adempimento, per le rispettive quote, di tutta la obbligazione (cfr. Cass. n. 11333/2003);
- il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione
(art. 12 c.p.c.), tranne quando il giudice sia chiamato a decidere le questioni della esistenza o validità del contratto con efficacia di giudicato (cfr. Cass. 2850/2018).
1.8 Posti tali principi, nel caso di specie il valore della causa va, dunque, determinato sulla base della domanda proposta nel ricorso monitorio ed è inferiore alla soglia di € 10.000,00.
Difatti, anche nell'ipotesi più favorevole, sommando il capitale (imponibile + IVA) e gli interessi moratori “maggiorati” sul totale della fattura dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (06.07.2021) fino alla data della domanda (09.04.2024), il valore complessivo del credito vantato dall'opposta (parte attrice in senso sostanziale) risulterebbe pari ad € 9.746,84.
1.9 Deve inoltre ricordarsi che:
- il cumulo di domande, stabilito agli effetti della competenza per valore ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande, anche riconvenzionali, proposte tra le stesse parti e non si riferisce alle eccezioni riconvenzionali, che non ampliano l'oggetto del giudizio e non provocano spostamenti di competenza (cfr. Cass. n. 16314/2007; Cass. n. 73/2010;
Cass. n. 9044/2010; Cass. n. 4233/2012; Cass. n. 14852/2013);
- l'eccezione riconvenzionale, a differenza della domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento della competenza e la separazione delle cause, ai sensi dell'art. 36 c.p.c.;
- lo spostamento della competenza al Tribunale avviene qualora venga proposta domanda riconvenzionale eccedente la competenza, per valore o per materia, del primo giudice mentre la proposizione dell'eccezione riconvenzionale esclude la translatio iudicii. 1.10 Nel caso di specie l'opponente (parte convenuta in senso sostanziale) non ha avanzato una
“domanda riconvenzionale” di risarcimento del danno, bensì ha eccepito in compensazione l'esistenza di un controcredito parimenti inferiore al valore-soglia che, benché contestato, rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace, competente a conoscere della domanda principale.
§2. Conclusivamente, l'eccezione va accolta e dichiarata la competenza per valore del Giudice di
Pace di Pavia;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto emesso dal giudice incompetente è nullo e va revocato.
2.1 Giova infatti ribadire che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all' art. 279, comma 1, c.p.c. , come modificato dall' art. 46 della l. n. 69 del 2009 (cfr. Cass. n. 15579/2019; Cass. n. 21422/2016;
Cass. n. 16193/2006; Cass. n. 15022/2004; Cass. n. 8327/2002).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza che dichiara l'incompetenza (per materia, valore o territorio) non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. Cass. n. 1372/2016; Cass.
n. 15988/2023).
2.2 Alla luce delle superiori considerazioni la presente decisione va adottata con sentenza con la quale il decreto ingiuntivo va revocato, con l'assegnazione del termine per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice competente.
2.3 Ulteriore conseguenza di tale statuizione è quella per cui l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, secondo la combinazione dei criteri della causalità e della soccombenza (cfr.
Cass. n. 15988/2023; Cass. n. 1121/2022; Cass. n. 12137/2008; Cass. n. 22541/2006), a prescindere dal fatto che la causa non sia stata definita nel merito, essendo soccombente anche la parte che abbia proposto la domanda avanti ad un giudice incompetente (cfr. Cass. 23727/2015; Cass.
11764/2016; Cass. 17187/2019).
2.4 È infine irrilevante che l'opposto, in sede di discussione, ha aderito all'eccezione di incompetenza: l'art. 38 c.p.c., comma 2, può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (cfr. Cass.
11764/2016; Cass. 17187/2019; Cass. n. 18366/2022).
2.5 Le spese sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, tutte le fasi con i valori minimi, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e delle modalità semplificate di decisione sulla sola questione pregiudiziale decisiva).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa o contraria domanda ed eccezione assorbita, così decide:
• dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Pavia, essendo competente a decidere sulla domanda avanzata da in sede monitoria, il Giudice di Pace di Controparte_1
Pavia;
• per l'effetto, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 670/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 19.04.2024 (R.G. n. 1403/2024);
• visto l'art. 50 c.p.c., fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Giudice di Pace di Pavia;
• condanna l'opposta soccombente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente vittorioso, che si liquidano in € 145,50 per spese esenti, € 1.700,00 per compensi (così determinati: € 460,00 fase studio, € 389,00 fase intr.; € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 30 gennaio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti