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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 9/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GALEOTTI DIEGO,
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
SPROCATI EBE e MAURO GAVIOLI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
Accordo di separazione personale concluso ai sensi dell'art.12 della Legge n.
132/2014, innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Mirandola in data pagina 1 di 4 17/11/2018 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio al n.101 parte 2 serie C anno 2018;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà ove meglio ritiene la propria residenza o il proprio domicilio. Reciprocamente i ricorrenti assumo qui formale impegno a non interferire nella vita privata l'uno dell'altro.
2) Nessuna delle parti ha titolo per richiedere all'altra l'erogazione di un assegno divorzile essendo entrambi in grado di provvedere adeguatamente al rispettivo personale mantenimento e soddisfacimento delle esigenze di vita.
3) I ricorrenti dichiarano di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione oltre a quanto qui convenuto, dandosi atto che, ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva dello stesso.
4) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473 bis n.51 comma 2 c.p.c. ribadiscono di non volersi riconciliare e, rinunciando sin da ora a presenziare alla fissanda udienza di comparizione dei coniugi avanti l'Illustrissimo Presidente del
Tribunale di Modena, chiedono di sostituire la predetta udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
pagina 2 di 4 5) Ognuna delle parti assumerà a proprio carico le spese del legale da cui è assistita”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MIRANDOLA
(MO) il 18/12/2004 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra CP_1 trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2004 Atto n. 25 Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/4/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente pagina 3 di 4 Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 9/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GALEOTTI DIEGO,
(c.f. ) con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
SPROCATI EBE e MAURO GAVIOLI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
Accordo di separazione personale concluso ai sensi dell'art.12 della Legge n.
132/2014, innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Mirandola in data pagina 1 di 4 17/11/2018 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio al n.101 parte 2 serie C anno 2018;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà ove meglio ritiene la propria residenza o il proprio domicilio. Reciprocamente i ricorrenti assumo qui formale impegno a non interferire nella vita privata l'uno dell'altro.
2) Nessuna delle parti ha titolo per richiedere all'altra l'erogazione di un assegno divorzile essendo entrambi in grado di provvedere adeguatamente al rispettivo personale mantenimento e soddisfacimento delle esigenze di vita.
3) I ricorrenti dichiarano di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione oltre a quanto qui convenuto, dandosi atto che, ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva dello stesso.
4) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473 bis n.51 comma 2 c.p.c. ribadiscono di non volersi riconciliare e, rinunciando sin da ora a presenziare alla fissanda udienza di comparizione dei coniugi avanti l'Illustrissimo Presidente del
Tribunale di Modena, chiedono di sostituire la predetta udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
pagina 2 di 4 5) Ognuna delle parti assumerà a proprio carico le spese del legale da cui è assistita”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in MIRANDOLA
(MO) il 18/12/2004 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra CP_1 trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2004 Atto n. 25 Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/4/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente pagina 3 di 4 Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4