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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1457/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1457/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
) entrambi con l'Avv. Pasquale Giliberti (pec domiciliazione: C.F._2
Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta per la separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio in Sousse (Tunisia), in data 27.04.2024, (unione dalla quale non sono nati figli)
hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni concordemente rassegnate
“1) I coniugi vivranno separati impegnandosi ad un comportamento di reciproco rispetto.
2) Nessun assegno di mantenimento è previsto in favore della moglie la Parte_2
quale è economicamente indipendente.
3) L'appartamento adibito a casa coniugale, sito in Trapani, nella via Ardito n. 2, è di proprietà
del signor che continuerà ad abitarvi mentre la sig.ra si Parte_1 Parte_2
trasferirà a Roma ove ha trovato un nuovo lavoro. N. 1457/2024 R.G.V.G.
4) Entrambi i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi
passaporti turistici ed assumono l'obbligo di comunicarsi a vicenda ogni mutamento delle rispettive
residenze.
I coniugi dichiarano, inoltre, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico
– patrimoniale”.
I ricorrenti hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, confermando la propria volontà
di non riconciliarsi.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti,
tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge o all'ordine pubblico.
Le condizioni concordate possono, dunque, essere poste a fondamento della pronuncianda separazione personale.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione personale tra Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...] che hanno contratto C.F._2
matrimonio in data 27.04.2024 in Sousse (Tunisia) trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trapani dell'anno 2024, al n. 57, parte II Serie C Uff. 1 alle condizioni indicate in parte motiva;
spese compensate;
dispone che questa sentenza, una volta passata in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 10.04.2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1457/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
) entrambi con l'Avv. Pasquale Giliberti (pec domiciliazione: C.F._2
Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: domanda congiunta per la separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024, i ricorrenti, che hanno contratto matrimonio in Sousse (Tunisia), in data 27.04.2024, (unione dalla quale non sono nati figli)
hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni concordemente rassegnate
“1) I coniugi vivranno separati impegnandosi ad un comportamento di reciproco rispetto.
2) Nessun assegno di mantenimento è previsto in favore della moglie la Parte_2
quale è economicamente indipendente.
3) L'appartamento adibito a casa coniugale, sito in Trapani, nella via Ardito n. 2, è di proprietà
del signor che continuerà ad abitarvi mentre la sig.ra si Parte_1 Parte_2
trasferirà a Roma ove ha trovato un nuovo lavoro. N. 1457/2024 R.G.V.G.
4) Entrambi i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi
passaporti turistici ed assumono l'obbligo di comunicarsi a vicenda ogni mutamento delle rispettive
residenze.
I coniugi dichiarano, inoltre, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico
– patrimoniale”.
I ricorrenti hanno rinunciato alla presenza fisica in udienza, confermando la propria volontà
di non riconciliarsi.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti,
tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge o all'ordine pubblico.
Le condizioni concordate possono, dunque, essere poste a fondamento della pronuncianda separazione personale.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione personale tra Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...] che hanno contratto C.F._2
matrimonio in data 27.04.2024 in Sousse (Tunisia) trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Trapani dell'anno 2024, al n. 57, parte II Serie C Uff. 1 alle condizioni indicate in parte motiva;
spese compensate;
dispone che questa sentenza, una volta passata in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 10.04.2025
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo Il Presidente
Michele Ruvolo