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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 5741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5741 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10593/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA EL MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 4 settembre 2025
da
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Vito Salvatore Manfredi come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 15 ricorrente in opposizione contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato, in Via Rugabella 1, presso lo Studio degli Avv.ti Tommaso Catacchio e Luigi Panfili che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura allegata alla memoria convenuto in opposizione
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 4 settembre 2025, la società ha proposto, davanti Parte_1 all'intestato Tribunale, opposizione al decreto ingiuntivo n. 2034/25 emesso il 28 luglio 2025 da questo Ufficio per l'importo di € 8.100,03. A sostegno della propria opposizione, la società assumeva che l'unica somma dovuta al resistente fosse quella a titolo di mensilità di giugno 2025 per l'importo di € 3282,37 e che, comunque, il sig. si fosse reso responsabile di una serie di illeciti forieri CP_1 di danni per la sicchè la somma dovuta doveva tener conto del maggior Parte_1 credito per l'importo risarcitorio di € 15000.
Si è costituito il sig. rappresentando che le somme richieste a titolo di mensilità CP_1 di giugno e di 13ma risultavano dalle buste paga allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, mentre la pretesa a titolo di 14ma risultava dal contratto di lavoro e dal CCNL allegato.
All'udienza del 23 dicembre 2025, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, il legale rappresentante della società riferiva di aver pagato la 13ma, riservando la prova del pagamento, mentre in ordine alla mensilità di giugno e alla 14ma, eccepiva il maggior credito.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato alla discussione.
All'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va rigettata.
nulla contestando in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro Parte_1 con il sig. e non offrendo alcuna prova in merito al pagamento di Controparte_1 quanto preteso dall'ex dipendente, assume tuttavia di nulla dovere.
Le ragioni di tali conclusioni starebbero nella sussistenza di un debito che assume essere di gran lunga inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo e nella titolarità di un controcredito per presunti danni provocati dal resistente.
Quanto ai crediti oggetto del provvedimento monitorio, giova ricordare che la retribuzione relativa al mese di giugno e la 13ma sono oggetto delle buste paga emesse dalla stessa società e versate in atti.
I prospetti paga, in quanto provenienti dal soggetto debitore delle somme a titolo retributivo, hanno valore di confessione e quindi di piena prova.
A fronte della prova del debito, la società non ha provveduto a dimostrare di aver pagato le somme riportate. I documenti in atti non offrono a riguardo alcun supporto.
Peraltro, quanto alla mensilità di giugno, lo stesso sig. legale rappresentante CP_2 della società, ha riconosciuto di nulla aver dato.
Quanto alla 13ma, ha, invece, dedotto di aver provveduto al pagamento, senza però fornire alcuna prova.
Sebbene all'udienza del 23 dicembre abbia chiesto di poter allegare la documentazione, questo giudice ha ritenuto di non concedere ulteriore termine in quanto vi era stato già un rinvio proprio al fine di consentire la partecipazione della parte e la prova dei pagamenti;
inoltre, a specifica domanda della sottoscritta, il legale rappresentante non ha saputo indicare in che data il bonifico sia stato fatto. Informazioni che, ribadito lo scopo del rinvio della prima udienza ad oggi, ci si sarebbe aspettato la parte avesse raccolto e potuto offrire.
Quanto poi alla 14ma, l'an della pretesa è ricavabile dal contratto individuale che, incorporando in sé la tabella retributiva del CCNL, indica il numero delle mensilità corrispondenti a 14.
In punto quantum, non vi è alcuna contestazione specifica, sicchè la determinazione offerta dalla difesa resistente può dirsi corretta.
Alla luce di quanto sopra illustrato, l'opposizione in quanto infondata va rigettata.
Va altresì rigettata la domanda risarcitoria basata su circostanze assolutamente generiche e, come tali, non suscettibili di alcun approfondimento istruttorio che, se disposto, si sarebbe tradotto in un mezzo esplorativo con trasferimento dell'onere di specificazione delle circostanze sui testi.
Ed, invero, le circostanze dedotte nei capitoli di prova difettano di precise indicazioni temporali (quando il singolo fatto sarebbe capitato cap. 1), delle fonti delle informazioni assunte (cap. 2), delle direttive violate (cap. 3), del collega incolpato (cap. 5), dell'imputabilità al resistente e non ad altri (cap. 6 e 7, quest'ultimo è riferito alla fidanzata del sig. e non a lui). CP_1
Quanto poi all'aver fumato in azienda è condotta che risulta essere già sanzionata e che non si vede quale specifico danno possa aver cagionato se non il fumo passivo che, tuttavia, per essere foriero di danni avrebbe dovuto essere circostanziato con indicazioni specifiche anche in ordine al contesto spazio temporale ed ai possibili soggetti danneggiati.
Nulla di tutto ciò si legge nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza Oltre alle spese di lite, si ritiene di dover condannare la società anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come chiesto dalla difesa resistente.
Ed, invero, la società a fronte di crediti portati da documenti di provenienza datoriale e senza la prova di alcun pagamento, ha proposto opposizione contrapponendo un credito del tutto sfornito delle necessarie deduzioni e ciò al fine di poter operare una compensazione a tecnica o, comunque, giustificare il mancato pagamento.
L'iniziativa difensiva, tuttavia, proprio per l'assoluta inconsistenza dei danni lamentati e a fronte di debiti dimostrati e non onorari si appalesa contraria ai principi basilari della buona fede e della correttezza giustificando la condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c. alla somma che appare equa di € 5000.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 la società va condannata anche al versamento della somma di € 500 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2034/25 del 28 luglio 2025;
-condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2500 oltre accessori di legge;
-condanna la società ex art. 96 c.p.c. alla somma risarcitoria di € 5000;
-condanna la società al versamento, a favore della Cassa delle Ammende della somma di € 500.
Milano, 23 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
RA EL OG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA EL MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 4 settembre 2025
da
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Vito Salvatore Manfredi come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 15 ricorrente in opposizione contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato, in Via Rugabella 1, presso lo Studio degli Avv.ti Tommaso Catacchio e Luigi Panfili che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura allegata alla memoria convenuto in opposizione
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 4 settembre 2025, la società ha proposto, davanti Parte_1 all'intestato Tribunale, opposizione al decreto ingiuntivo n. 2034/25 emesso il 28 luglio 2025 da questo Ufficio per l'importo di € 8.100,03. A sostegno della propria opposizione, la società assumeva che l'unica somma dovuta al resistente fosse quella a titolo di mensilità di giugno 2025 per l'importo di € 3282,37 e che, comunque, il sig. si fosse reso responsabile di una serie di illeciti forieri CP_1 di danni per la sicchè la somma dovuta doveva tener conto del maggior Parte_1 credito per l'importo risarcitorio di € 15000.
Si è costituito il sig. rappresentando che le somme richieste a titolo di mensilità CP_1 di giugno e di 13ma risultavano dalle buste paga allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, mentre la pretesa a titolo di 14ma risultava dal contratto di lavoro e dal CCNL allegato.
All'udienza del 23 dicembre 2025, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, il legale rappresentante della società riferiva di aver pagato la 13ma, riservando la prova del pagamento, mentre in ordine alla mensilità di giugno e alla 14ma, eccepiva il maggior credito.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato alla discussione.
All'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va rigettata.
nulla contestando in merito alla sussistenza di un rapporto di lavoro Parte_1 con il sig. e non offrendo alcuna prova in merito al pagamento di Controparte_1 quanto preteso dall'ex dipendente, assume tuttavia di nulla dovere.
Le ragioni di tali conclusioni starebbero nella sussistenza di un debito che assume essere di gran lunga inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo e nella titolarità di un controcredito per presunti danni provocati dal resistente.
Quanto ai crediti oggetto del provvedimento monitorio, giova ricordare che la retribuzione relativa al mese di giugno e la 13ma sono oggetto delle buste paga emesse dalla stessa società e versate in atti.
I prospetti paga, in quanto provenienti dal soggetto debitore delle somme a titolo retributivo, hanno valore di confessione e quindi di piena prova.
A fronte della prova del debito, la società non ha provveduto a dimostrare di aver pagato le somme riportate. I documenti in atti non offrono a riguardo alcun supporto.
Peraltro, quanto alla mensilità di giugno, lo stesso sig. legale rappresentante CP_2 della società, ha riconosciuto di nulla aver dato.
Quanto alla 13ma, ha, invece, dedotto di aver provveduto al pagamento, senza però fornire alcuna prova.
Sebbene all'udienza del 23 dicembre abbia chiesto di poter allegare la documentazione, questo giudice ha ritenuto di non concedere ulteriore termine in quanto vi era stato già un rinvio proprio al fine di consentire la partecipazione della parte e la prova dei pagamenti;
inoltre, a specifica domanda della sottoscritta, il legale rappresentante non ha saputo indicare in che data il bonifico sia stato fatto. Informazioni che, ribadito lo scopo del rinvio della prima udienza ad oggi, ci si sarebbe aspettato la parte avesse raccolto e potuto offrire.
Quanto poi alla 14ma, l'an della pretesa è ricavabile dal contratto individuale che, incorporando in sé la tabella retributiva del CCNL, indica il numero delle mensilità corrispondenti a 14.
In punto quantum, non vi è alcuna contestazione specifica, sicchè la determinazione offerta dalla difesa resistente può dirsi corretta.
Alla luce di quanto sopra illustrato, l'opposizione in quanto infondata va rigettata.
Va altresì rigettata la domanda risarcitoria basata su circostanze assolutamente generiche e, come tali, non suscettibili di alcun approfondimento istruttorio che, se disposto, si sarebbe tradotto in un mezzo esplorativo con trasferimento dell'onere di specificazione delle circostanze sui testi.
Ed, invero, le circostanze dedotte nei capitoli di prova difettano di precise indicazioni temporali (quando il singolo fatto sarebbe capitato cap. 1), delle fonti delle informazioni assunte (cap. 2), delle direttive violate (cap. 3), del collega incolpato (cap. 5), dell'imputabilità al resistente e non ad altri (cap. 6 e 7, quest'ultimo è riferito alla fidanzata del sig. e non a lui). CP_1
Quanto poi all'aver fumato in azienda è condotta che risulta essere già sanzionata e che non si vede quale specifico danno possa aver cagionato se non il fumo passivo che, tuttavia, per essere foriero di danni avrebbe dovuto essere circostanziato con indicazioni specifiche anche in ordine al contesto spazio temporale ed ai possibili soggetti danneggiati.
Nulla di tutto ciò si legge nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza Oltre alle spese di lite, si ritiene di dover condannare la società anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come chiesto dalla difesa resistente.
Ed, invero, la società a fronte di crediti portati da documenti di provenienza datoriale e senza la prova di alcun pagamento, ha proposto opposizione contrapponendo un credito del tutto sfornito delle necessarie deduzioni e ciò al fine di poter operare una compensazione a tecnica o, comunque, giustificare il mancato pagamento.
L'iniziativa difensiva, tuttavia, proprio per l'assoluta inconsistenza dei danni lamentati e a fronte di debiti dimostrati e non onorari si appalesa contraria ai principi basilari della buona fede e della correttezza giustificando la condanna ex art. 96, primo comma, c.p.c. alla somma che appare equa di € 5000.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 la società va condannata anche al versamento della somma di € 500 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2034/25 del 28 luglio 2025;
-condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2500 oltre accessori di legge;
-condanna la società ex art. 96 c.p.c. alla somma risarcitoria di € 5000;
-condanna la società al versamento, a favore della Cassa delle Ammende della somma di € 500.
Milano, 23 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
RA EL OG