Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1949/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA e con gli avv. Parte_1
MEZZASALMA VERONICA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._2
contro:
on l'avv. e gli avv. e Controparte_1
OGGETTO: impugnazione del licenziamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 17 Febbraio 2025, ha esposto di essere stato Parte_1
assunto dalla a far data dal 02 novembre 2023 Controparte_1
con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, con inquadramento nel livello II della classificazione del personale del CCNL
Metalmeccanica Piccola Industria Confimi per il disbrigo delle mansioni di assemblatore.
Tuttavia, il motivo sarebbe insussistente e non sarebbe stato nemmeno osservato l'obbligo di repechage.
Per questo, ha svolto le seguenti conclusioni Parte_1
chiedendo di
“in via principale e nel merito:
a. per tutto quanto esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto dalla società a responsabilità limitata
[...] in data 19 dicembre 2024; Controparte_1
b. per l'effetto delle statuizioni della precedente lettera, condannare la società a responsabilità limitata al pagamento, a favore del signor ai Controparte_1 Parte_1 sensi del Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2025 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione per il massimo di 12 mensilità assumendo a parametro l'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.880,09 (diconsi euro milleottocentottanta/09) o il diverso parametro che verrà accertato in corso di causa, anche secondo giustizia;
”. Con accessori e vittoria di spese di lite.
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace dopo la verifica della regolarità della notificazione.
All'udienza di discussione, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice relativa all'illegittimità del licenziamento è risultata fondata.
Occorre premettere come la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti risulti da prova documentale, essendo stato prodotto il modello Unilav di assunzione di dalla Parte_1 [...]
a far data dal 02 novembre 2023, con un contratto di Controparte_1
lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, con inquadramento nel livello II della classificazione del personale del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi per il disbrigo delle mansioni di assemblatore. Sono prodotte anche le buste paga (doc. 2 ,4 e 7 ric.).
Inoltre, è stato prodotto il modello unilav per cui si evince un licenziamento DS OR da parte della Controparte_1
per giustificato motivo oggettivo in data 19 dicembre 2024 (doc. 2 - 4 ric.).
Tuttavia, il motivo sarebbe insussistente e non sarebbe stato nemmeno osservato l'obbligo di repechage.
Ciò posto, si deve notare che la parte ricorrente ha contestato i presupposti fondanti il licenziamento.
Occorre, allora, ricordare come l'art. 5 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 abbia stabilito che l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento “spetta al datore di lavoro”.
Pertanto, essendo la convenuta restata contumace e non avendo, così, offerto la prova della fondatezza dei motivi dichiarati nella lettera di risoluzione del rapporto, il recesso deve essere reputato illegittimo.
Poi, risulta applicabile la tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300/70, avendo prodotto la Visura camerale, dalla quale risulta un Parte_1
numero di 44 dipendenti (cfr. doc. 1 ric.), avendo, comunque, chiarito la Corte di cassazione che “in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività
e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con
l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario.
L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa” (cfr. Cass. SU, Sentenza
n. 141 del 10/01/2006), dovendosi, quindi, in ossequio a tale orientamento, anche osservare come la convenuta, non costituita, non abbia neppure assolto ai propri oneri probatori relativi al requisito dimensionale.
Considerata, poi, la data della lettera di assunzione, si deve convenire con la parte attorea circa l'applicabilità alla fattispecie della tutela in materia di licenziamento di cui al dlgs. n. 23 del 2015.
Sicché, nel caso in questione, visto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, considerata la sua infondatezza, deve essere applicato all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 23/15, con diritto al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione pari a 6 mensilità della retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, determinate ex articolo 8 della legge n. 604/66, tenendo conto della durata del rapporto e del numero dei dipendenti della convenuta e del comportamento delle parti e assumendo a parametro l'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.757,96 lordi.
La retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto di riferimento è desunta dalle buste paga prodotte (cfr. doc. 7 ric.: pari a euro 9,38
X 173 X 13: 12 ).
La liquidazione delle spese di lite è effettuata a carico della convenuta, secondo il principio della soccombenza e tenendo conto del valore, della durata e della natura della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta la illegittimità del licenziamento intimato a con la Parte_1
lettera del 19 dicembre 2024 e condanna la ai sensi Controparte_1 dell'art. 3, comma I, del D.Lgs. 23/2015 al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione pari a 6 mensilità della retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 1.757,96 lordi mensili), oltre rivalutazione e interessi della sentenza al saldo.
Condanna la convenuta a versare le spese di lite a parte ricorrente per euro 2500, oltre il
15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto. Motivazione a 60 giorni.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 03/06/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo