Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/03/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20.03.2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1840/2023 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Parte_1
Carnevale e dall'avv. Antonio Carnevale, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in
Pozzuoli alla via Oberdan, n. 19;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_1
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) Previa disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce la utilizzabilità della “Carta Elettronica del docente” da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, accerti e dichiari il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 (euro cinquecento/00) annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente prevista dalla L. 107/2015; 2)
Condannare, per l'effetto, le Amministrazioni resistenti, o chi per legge, all'attribuzione, in favore della ricorrente, del beneficio economico di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati
(2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) e, dunque, per un totale complessivo di € 1.500,00 a titolo di
“Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”; 3)
Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.03.2023, il ricorrente in epigrafe - premesso di essere docente ruolo dal 01.09.2022, in servizio presso l'Istituto Scolastico I.C. De Luca Picione –
Caravita di Cercola (NA), riferiva di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...]
, in qualità di docente di scuola secondaria di I e di II grado, in virtù di una serie di Controparte_1 contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Sosteneva che, nonostante avesse svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, non aveva, tuttavia, usufruito del bonus cd. carta docenti, pari ad € 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, in combinato disposto con i DPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Lamentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto il contrasto dell'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale
Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del Ccnl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
Tanto premesso, conveniva il (d'ora in poi e Controparte_1 CP_2
l' innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento CP_3 delle suesposte conclusioni.
Nonostante la rituale istaurazione del contraddittorio, nessuno si costituiva per l'Amministrazione convenuta che va, pertanto, dichiarata contumace. Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'udienza del 20.03.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Si osserva, preliminarmente, come la domanda debba essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
2.1. Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., promosso con ordinanza del
Tribunale di Taranto (Cass. civ., 27.10.2023 n. 29961).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché
è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per CP_1 esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente
DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale
(si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
3. Dalla lettura delle suesposte coordinate ermeneutiche emerge che nella citata pronuncia il Giudice di Legittimità non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando «che, secondo la
Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe».
Il riconoscimento del beneficio alle supplenze annuali e a quelle fino al termine delle attività didattiche trova il fondamento nella piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale: «In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento».
Quanto agli “spezzoni di orari”, c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part- time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono viceversa ritenersi “equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra.
In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
4. Ciò posto e venendo al caso di specie, si osserva che la parte ha documentato di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il;
nel Controparte_1 dettaglio si rinvengono:
1) per l'a.s. 2018/2019, un primo contratto dal 07.01.2019 al 30.01.2019 di n. 11 ore settimanali in qualità di docente di Scuola Secondaria di I grado, un secondo contratto dal 31.01.2019 al
14.02.2019 di n. 11 ore settimanali in qualità di docente di Scuola Secondaria di I grado, un terzo contratto dal 16.02.2019 al 23.02.2019 di n. 12 ore settimanali in qualità di docente di Scuola
Secondaria di I grado, un quarto contratto dal 24.02.2019 al 02.03.2019 di n. 12 ore settimanali in qualità di docente di Scuola Secondaria di I grado, un quinto contratto dal 03.03.2019 al 06.03.2019 di n. 12 ore settimanali in qualità di docente di Scuola Secondaria di I grado, un sesto contratto dal
27.03.2019 al 14.04.2019 di n. 12 ore settimanali in qualità di docente di Scuola Secondaria di I grado, un settimo contratto dal 27.03.2019 al 14.04.2019 di n. 12 ore settimanali in qualità di docente di Scuola Secondaria di I grado, un ottavo contratto dal 29.04.2019 al 08.06.2019 di n. 12 ore settimanali in qualità di docente di Scuola Secondaria di II grado, un ultimo contratto dal 15.06.2019 al 15.06.2019 in qualità di docente di Scuola Secondaria di II grado;
è evidente, dunque, che trattasi di supplenze temporanee, non continuative, talvolta con orario inferiore al part-time;
2) per l'a.s. 2019/2020, un contratto dal 21.10.2019 al 08.11.2019 di n. 18 ore settimanali in qualità di docente di Scuola Secondaria di I grado, un secondo contratto dal 09.11.2019 al
22.11.20192019 di n.18 ore settimanali in qualità di docente di Scuola Secondaria di I grado, un terzo contratto dal 28.11.2019 al 21.12.2019 di n. 6 ore settimanali in qualità di docente di Scuola secondaria di I grado su sostegno psicofisico, un quarto contratto dal 22.12.2019 al 20.01.2020 di n.
6 ore settimanali in qualità di docente di Scuola secondaria di I grado, un quinto contratto dal
21.01.2020 al 20.02.2020 di n. 18 ore settimanali in qualità di docente di Scuola secondaria di I grado, un sesto contratto dal 21.02.2020 al 21.03.2020 di n. 18 ore settimanali in qualità di docente di Scuola secondaria di I grado, un settimo contratto dal 22.03.2020 al 20.04.2020 2020 di n. 18 ore settimanali in qualità di docente di Scuola secondaria di I grado, un ottavo contratto dal 21.04.2020 al 07.06.2020 di n. 18 ore settimanali in qualità di docente di Scuola secondaria di I grado;
anche rispetto a questa annualità deve constatarsi che trattasi di supplenze temporanee, non continuative, talvolta con orario inferiore al part-time;
3) per l'a.s. 2020/2021 un primo contratto dal 05.10.2020 al 15.10.2020 di n. 18 ore settimanali in qualità di docente di Scuola secondaria di II grado, un secondo contratto dal 27.10.2020 al
08.11.2020 di n. 10 ore settimanali in qualità di docente di Scuola secondaria di I grado, un terzo contratto dal 03.11.2020 al 30.06.2021 di n. 18 ore settimanali in qualità di docente di Scuola secondaria di I grado.
È evidente che solo per l'a.s. 2020/2021 sono integrati i requisiti enucleati dalla Suprema Corte per l'equiparazione dei docenti a termine a quelli a tempo indeterminato.
Si rileva, inoltre, che la parte è interna al sistema educativo scolastico essendo stata assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 01.09.2022; sicché risulta integrato il requisito della permanenza del docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica per l'a.s. 2020/2021.
5. In ragione del parziale accoglimento della domanda, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento del ricorso, condanna il all'attribuzione della Carta CP_1
Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per l'anno scolastico 2021/2022, con interessi o rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, L. n. 724.1994, dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione;
2. Rigetta per il resto;
3. Compensa le spese. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 20.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno