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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 452/2023 RGC promossa
DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Civitanova Marche Parte_1
(MC) alla via Enzo Ferrari n. 34/A;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Torresi e Pierfrancesco Torresi del Foro
di Macerata ed elettivamente domiciliata presso il loro rispettivo indirizzo pec;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Petriolo (MC) alla CP_1
via Fiastra n. 57/59;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Pollio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di quest'ultimo in Roma alla via
Fabio Massimo n. 88;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 318/2023 del Tribunale di Macerata del giorno
17.04.2023, resa in procedimento n. 1083/2020 RGC.
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno .
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la ha impugnato Pt_1
la sentenza in epigrafe con la quale era stata solo parzialmente accolta la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti della . CP_1
Si è costituita nel presente giudizio parte appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
pag. 2/13 La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 13.02.2025.
La impugna la sentenza in epigrafe muovendo alla medesima le Pt_1
censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Innanzitutto, quanto all'eccepito difetto di colorazione di alcune delle suole fornite, l'appellante evidenzia che – con riferimento a n. 14 paia di suole nei confronti delle quali la stessa aveva riconosciuto il vizio e CP_1
accettato il relativo reso – la decisione impugnata, invece che procedere alla riduzione del prezzo del 50% (così come fatto per altre forniture viziate),
avrebbe dovuto scomputare l'intero prezzo pagato perché non dovuto.
L'appellante critica poi la decisione impugnata anche per aver accolto la contestazione solo riguardo ad ulteriori n. 71 paia di suole, mentre in realtà la merce viziata sarebbe molta di più e pari circa a n.
4.000 paia, ovvero quelle consegnate dalla nel periodo Novembre – Dicembre 2019. Sul punto, CP_1
prosegue l'appellante, il Tribunale di Macerata ingiustamente non avrebbe
Parte ammesso la prova per testi articolata dalla , utile appunto a dimostrare la quantificazione della merce difettata, per la cui ammissione in appello,
pertanto, l'appellante insiste.
Con un secondo motivo di impugnazione, invece, l'appellante critica la decisione gravata nella parte in cui essa non le ha riconosciuto il diritto al
Parte risarcimento del danno derivante dall'annullamento da parte del cliente –
a causa dei ritardi imputabili alla – dell'ordine di n. 436 paia di CP_1
pag. 3/13 calzature, il cui corrispettivo ammontava ad € 35.076,56=. Sul punto l'appellante insiste sul fatto che il danno conseguente a tale annullamento dell'ordine andrebbe, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale di Macerata,
quantificato sulla base dell'indicato mancato incasso del corrispettivo;
esso, in ogni caso, potrebbe essere valutato equitativamente e quantomeno parametrato al danno emergente costituito dal prezzo (di € 5,50= al paio) pagato alla per le suole pervenute poi in ritardo. L'appellante reitera poi la CP_1
richiesta di risarcimento di una serie di ulteriori danni che a suo dire il ritardo della avrebbe provocato, tra cui: il costo del deposito delle n. 436 paia CP_1
invendute; i maggiori costi aziendali derivanti dalla gestione dell'inadempimento della;
il danno da perdita del rapporto di CP_1
Parte esclusiva con la cliente;
il danno da riduzione di ordini da parte del cliente
Parte ; il danno da maggiori costi aziendali derivante dalle attività ulteriori sostenute per recuperare la fiducia del cliente a ultimo, con un ulteriore Pt_2
motivo, l'appellante contesta ulteriormente la decisione laddove la stessa ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda di manleva
Parte originariamente proposta da essa , alla quale però la stessa aveva successivamente rinunciato.
Costituendosi in appello, la ha contestato l'avversa CP_1
impugnazione, evidenziando diffusamente le ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
pag. 4/13 Sostanzialmente infondato, salva la precisazione che segue, si presenta il primo
Parte motivo di appello. Occorre sul punto muovere dalla mail / del CP_1
20.12.2019, in cui, dopo aver dettagliatamente contestato il ritardo nella
Parte consegna della merce ordinata, la passa – con una espressione non solo ampiamente generica, ma anche chiaramente volta solo a completare e rafforzare la principale e centrale contestazione contenuta nella comunicazione,
ovvero quella relativa ai ritardi – a criticare “la pessima qualità delle suole che stiamo lavorando”. Ebbene, a parte la questione delle n. 14 paia di suole dell'art. 5180 “Vintage Paper” di cui appresso si dirà, la contestazione in argomento, oltre a presentarsi, come s'è detto, volutamente generica e marginale, non contiene radicalmente alcun riferimento né ai quantitativi né
alle tipologie specifiche della merce cui la censura si addebitava. A prescindere dunque dalla correttezza o meno dell'interpretazione del Giudice di primo grado circa il riferimento di tale contestazione a ulteriori n. 71 paia di scarpe –
interpretazione che qui si deve dare ormai per acquisita posto che la CP_1
non ha sollevato appello incidentale sul punto – il punto è che manca assolutamente un qualsiasi possibile riferimento ai quantitativi effettivi della merce viziata, riferimento che, come è ovvio, sarebbe stato onere dell'attrice appellante fornire. Si tratta, come correttamente sottolinea il Tribunale di
Macerata, di un difetto allegatorio ancor prima che probatorio, il quale non può
che restare a carico della parte interessata e titolare del relativo onere, e che si è
pag. 5/13 Parte propagato finanche alle richieste probatorie della , posto che neppure nei capitoli di prova testimoniale per la cui ammissione essa insiste ancora in appello, sono presenti indicazioni di sorta sul quantitativo delle paia di suole viziate;
di modo che detta prova orale deve confermarsi inammissibile anche per tale specifico aspetto. Solo per completezza di analisi sul punto, inoltre, si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni. Parallelamente alla estrema, già
sottolineata, genericità della prospettazione della domanda risarcitoria / di riduzione del prezzo derivante dai difetti delle suole, si nota comunque anche una evidente, ed assai significativa, carenza documentale di questi ultimi. A
fronte difatti di una serie estremamente ricca di comunicazioni tra le parti – in
Parte particolare relativa alle numerose, ripetute e dettagliate contestazioni della circa i ritardi di consegna da parte della – non sussiste invero, oltre alla CP_1
richiamata mail del 20.12.2019, nessuna contestazione scritta da parte della prima nei confronti della seconda relativamente alla pretesa viziosità delle suole. Lo scambio di mail del Febbraio 2019 tra le parti – relativo a vizi di colorazione di alcune paia di suole – si riferisce chiaramente, difatti, ad ordini di merce assolutamente precedenti rispetto a quelli di cui si tratta.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, il motivo in esame deve senz'altro essere respinto, con la sola precisazione che segue, relativa alla contestazione (questa sì precisa e circostanziata) della viziosità di n. 14 paia di suole dell'art. 5180 “Vintage Paper”, contestazione peraltro pacificamente pag. 6/13 riconosciuta dalla che accettava il relativo reso con la mail del CP_1
31.01.2020. Con riferimento a detta merce, effettivamente, il Tribunale di
Macerata, anziché procedere alla riduzione del prezzo (come per le restanti n.
71 paia riconosciute viziate) in ragione del 50%, avrebbe dovuto espungere
Parte completamente dal dovuto il prezzo pagato dalla , che non risulta esserle stato restituito dalla . Posto così che il prezzo complessivo delle 14 paia CP_1
era di 77,00=, e che la sentenza gravata ha già riconosciuto una riduzione del
50% dello stesso pari ad € 38,50=, va qui riconosciuto e dichiarato che anche i residui € 38,50= non risultano dovuti dalla SND e debbono essere restituiti dalla
. CP_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato, come appresso chiarito. In
primo luogo, deve essere confermata l'impossibilità, già evidenziata dal
Parte Tribunale di Macerata, di quantificare il danno derivante alla dall'annullamento dell'ordine di n. 436 paia di calzature già lavorate, da parte
Parte del cliente finale , sulla base del corrispettivo che la stessa avrebbe incassato laddove l'ordine non fosse stato annullato. Come già correttamente spiegato dalla sentenza gravata, pur se indubbiamente – come deduce l'appellante – l'importo del mancato incasso di € 35.076,50= sarebbe comprensivo sia dei costi sostenuti per la produzione delle calzature che
Parte dell'utile non conseguito, il punto è che il danno (in astratto) subito dalla non può per definizione contenere anche i costi di produzione per il solo fatto pag. 7/13 che gli stessi sarebbero stati comunque presenti anche se l'inadempimento della
Parte
non vi fosse stato e la non avesse disdettato gli acquisti. Il danno, CP_1
dunque, dovrebbe effettivamente essere individuato nel solo utile mancato per effetto dell'annullamento dell'operazione. Al fine di individuare quest'ultimo,
però – come ancora giustamente evidenziato dal Tribunale di Macerata –
l'attrice appellante non ha né dedotto né fornito alcun elemento utile, con ciò
anche impedendo una eventuale valutazione equitativa dello stesso. A tale risultato, si badi, non può pervenirsi neppure – come invece deduce ulteriormente l'appellante nel motivo in esame – utilizzando il bilancio SND
depositato agli atti dalla (operando cioè un rapporto proporzionale tra CP_1
la differenza tra il valore ed i costi della produzione, ivi riportati, e le n. 436 paia di scarpe), e ciò per l'ovvia considerazione per cui non si è comunque a conoscenza dell'ammontare complessivo (quante paia di scarpe prodotte) della nell'anno di riferimento. Allo stesso modo, e per le considerazioni CP_1
dianzi già svolte, non è possibile riconoscere all'appellante, a titolo di risarcimento del danno emergente, il costo delle suole acquistate presso la e dalla stessa inviate in ritardo: la voce in argomento, difatti, non può CP_1
essere considerata un danno emergente per il fatto che la stessa rientra tra i costi necessari ed inevitabili di produzione, che come s'è detto, non possono essere addossati al danneggiante. Ed invero, per ottenere la restituzione del
Parte corrispettivo pagato alla per la merce pervenuta in ritardo, la non CP_1
pag. 8/13 avrebbe dovuto svolgere una domanda risarcitoria bensì una domanda restitutoria, la quale però presuppone la risoluzione per inadempimento del contratto, che nella specie non è stata richiesta.
Ciò chiarito, neppure può essere accolto l'appello proposto con riguardo alla ulteriori voci di danno reclamate e non riconosciute dalla sentenza impugnata.
Va innanzitutto confermata, difatti, l'inammissibilità per tardività della domanda di risarcimento del costo per il deposito delle n. 436 paia di calzature il cui ordine è stato annullato dalla FOG. Non solo, difatti una domanda del genere non è stata introdotta in citazione, ma non risulta neppure incardinata nelle successive memorie ex art. 183, VI co., n. 1) cpc, mentre il fatto che nelle
Parte deduzioni allegate al verbale di prima udienza la difesa della abbia fatto
Contro riferimento alla giacenza di detto materiale presso i magazzini della di
Civitanova Marche certo non costituisce valida e tempestiva formulazione di
Parte domanda risarcitoria dei relativi costi. In realtà, gli unici danni che la ha chiaramente richiesto, sin dalla citazione in giudizio, sono costituiti dal danno
Parte da riduzione degli ordini da parte della cliente e dal danno da perdita del
Parte rapporto di esclusiva con la medesima. Gli ulteriori danni su cui la insiste ancora in appello, sono comunque stati introdotti tardivamente, e dunque in maniera inammissibile, nel corso del giudizio di primo grado. E difatti, il
“danno da gestione dell'inadempimento di ” (consistente nelle CP_1
maggiori spese di lavorazione e/o per i propri dipendenti impegnati pag. 9/13 maggiormente a causa dei ritardi di consegna) non è stato richiesto neppure nel termine delle prime memorie ex art. 183, VI, co., n. 1) cpc, mentre il danno da
“riorganizzazione delle commesse” (ovvero le maggiori spese di lavorazione
Parte e/o per i dipendenti per riguadagnare la fiducia da parte della ) è stato sì
richiesto nella richiamata memoria, e tuttavia sempre tardivamente, dal momento che esso non può che ritenersi una ulteriore voce di danno,
assolutamente distinta e nuova rispetto alle altre originariamente richieste, e non invece una mera “precisazione” di queste ultime. Quanto invece alle voci di danno legittimamente introdotte nel processo, esse si confermano comunque palesemente infondate, come già dedotto dalla sentenza gravata. Premesso,
difatti, che un “danno da perdita del rapporto di esclusiva” non può essere neppure ipotizzato a livello ontologico, perché è evidente che una impresa
Parte (nella specie la ) – in applicazione del resto dei principi costituzionali e comunitari di libertà di impresa e stabilimento – è e resta libera di modificare le proprie scelte operative e commerciali in qualsiasi momento, e ciò non può per principio integrare un danno per l'eventuale fornitore esclusivo (a meno che non vi fosse, ovviamente, un impegno contrattuale tra le due imprese, il che però non solo non è provato ma neppure lontanamente dedotto), quello che manca radicalmente è la prova (non raggiungibile neppure mediante la prova per testi articolata dall'attrice appellante) che la riduzione degli ordini sia
Parte avvenuta per effetto della dedotta ritardata consegna alla , da parte della pag. 10/13 Parte
, della partita di calzature in questione. In altri termini, non si può affatto
Parte Parte presumere che la riduzione degli ordini della alla , come pure la decisione della prima di non servirsi più in via esclusiva della seconda –
quand'anche in ipotesi date per dimostrate – siano l'effetto di una perdita di
Parte fiducia nei confronti della capacità professionali e commerciali della .
D'altro canto, e in termini di valutazioni di mero buon senso, è piuttosto da escludere che tale fiducia sia venuta meno per effetto dell'annullamento (a causa dei ritardi in questione) solo di un ordine di n. 436 paia di scarpe (a fronte di ben altri numeri caratterizzanti il rapporto tra dette parti), dacchè peraltro non è neppure chiaro (perché non è stato né dedotto né provato) di quale entità
sia stato il ritardo che ha condotto all'annullamento di tale ordine. La
sussistenza stessa dei danni in esame è peraltro più che incerta sol che si
Parte Parte consideri che – come è pacifico – i rapporti commerciali tra e sono continuati nel tempo ed anzi la prima, per sua stessa ammissione nel processo,
ha recuperato poi la piena fiducia della seconda.
Ferme le considerazioni che precedono, di per sé stesse dirimenti, restano poi
Parte ulteriormente, ad escludere la fondatezza delle pretese della , le deduzioni
– pienamente condivisibili – formulate sul punto dal Tribunale di Macerata, e relative al fatto che, in assenza di precise e puntuali deduzioni (così come di
Parte prove) sugli utili che la avrebbe conseguito dai maggiori ordini mancanti
(e/o dalla sua posizione di esclusiva), la domanda risarcitoria non avrebbe mai pag. 11/13 potuto essere accolta neppure laddove l'evento di danno come tale fosse stato puntualmente provato.
Parte Da ultimo, appare corretta la deduzione della relativa al fatto che la domanda di manleva originariamente dalla stessa formulata era stata poi rinunciata (sebbene implicitamente) in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
Non è possibile in questa sede, infine, accogliere la domanda restitutoria della
Parte
con riferimento all'importo di € 38,50= riconosciuto dalla presente decisione in diminuzione di quanto dalla stessa dovuto, perché non è stato dimostrato agli atti l'avvenuto integrale pagamento da parte della medesima di quanto disposto dalla sentenza impugnata.
Venendo alle spese di lite del grado, esse seguono la soccombenza,
assolutamente preponderante, della e sono liquidate in dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata, così provvede:
Parte
• Riduce di € 195,25= il prezzo dovuto dalla alla per la CP_1
fornitura della merce risultante dalla fattura n. 1070 del 20.12.2019;
pag. 12/13 Parte
• Dichiara non dovuto il prezzo di € 77,00= dovuto dalla alla CP_1
per la fornitura della merce, meglio descritta in narrativa, di cui alla fattura n. 62 del 31.01.2020;
• Dichiara rinunciata nel corso del giudizio di primo grado la domanda di manleva proposta dall'attrice odierna appellante;
• Condanna la a pagare alla la somma di € Pt_1 CP_1
45.467,50= oltre ad interessi come nella sentenza di primo grado;
• Conferma nel resto;
• Condanna la a rifondere alla le spese di lite del Pt_1 CP_1
grado che liquida in € 7.500,00= di cui € 2.000,00= per fase di studio, €
1.500,00= per fase introduttiva, € 4.000,00= per fase decisoria, oltre al
15% LP, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 452/2023 RGC promossa
DA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Civitanova Marche Parte_1
(MC) alla via Enzo Ferrari n. 34/A;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Torresi e Pierfrancesco Torresi del Foro
di Macerata ed elettivamente domiciliata presso il loro rispettivo indirizzo pec;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Petriolo (MC) alla CP_1
via Fiastra n. 57/59;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Pollio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di quest'ultimo in Roma alla via
Fabio Massimo n. 88;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 318/2023 del Tribunale di Macerata del giorno
17.04.2023, resa in procedimento n. 1083/2020 RGC.
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno .
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la ha impugnato Pt_1
la sentenza in epigrafe con la quale era stata solo parzialmente accolta la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti della . CP_1
Si è costituita nel presente giudizio parte appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
pag. 2/13 La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 13.02.2025.
La impugna la sentenza in epigrafe muovendo alla medesima le Pt_1
censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Innanzitutto, quanto all'eccepito difetto di colorazione di alcune delle suole fornite, l'appellante evidenzia che – con riferimento a n. 14 paia di suole nei confronti delle quali la stessa aveva riconosciuto il vizio e CP_1
accettato il relativo reso – la decisione impugnata, invece che procedere alla riduzione del prezzo del 50% (così come fatto per altre forniture viziate),
avrebbe dovuto scomputare l'intero prezzo pagato perché non dovuto.
L'appellante critica poi la decisione impugnata anche per aver accolto la contestazione solo riguardo ad ulteriori n. 71 paia di suole, mentre in realtà la merce viziata sarebbe molta di più e pari circa a n.
4.000 paia, ovvero quelle consegnate dalla nel periodo Novembre – Dicembre 2019. Sul punto, CP_1
prosegue l'appellante, il Tribunale di Macerata ingiustamente non avrebbe
Parte ammesso la prova per testi articolata dalla , utile appunto a dimostrare la quantificazione della merce difettata, per la cui ammissione in appello,
pertanto, l'appellante insiste.
Con un secondo motivo di impugnazione, invece, l'appellante critica la decisione gravata nella parte in cui essa non le ha riconosciuto il diritto al
Parte risarcimento del danno derivante dall'annullamento da parte del cliente –
a causa dei ritardi imputabili alla – dell'ordine di n. 436 paia di CP_1
pag. 3/13 calzature, il cui corrispettivo ammontava ad € 35.076,56=. Sul punto l'appellante insiste sul fatto che il danno conseguente a tale annullamento dell'ordine andrebbe, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale di Macerata,
quantificato sulla base dell'indicato mancato incasso del corrispettivo;
esso, in ogni caso, potrebbe essere valutato equitativamente e quantomeno parametrato al danno emergente costituito dal prezzo (di € 5,50= al paio) pagato alla per le suole pervenute poi in ritardo. L'appellante reitera poi la CP_1
richiesta di risarcimento di una serie di ulteriori danni che a suo dire il ritardo della avrebbe provocato, tra cui: il costo del deposito delle n. 436 paia CP_1
invendute; i maggiori costi aziendali derivanti dalla gestione dell'inadempimento della;
il danno da perdita del rapporto di CP_1
Parte esclusiva con la cliente;
il danno da riduzione di ordini da parte del cliente
Parte ; il danno da maggiori costi aziendali derivante dalle attività ulteriori sostenute per recuperare la fiducia del cliente a ultimo, con un ulteriore Pt_2
motivo, l'appellante contesta ulteriormente la decisione laddove la stessa ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda di manleva
Parte originariamente proposta da essa , alla quale però la stessa aveva successivamente rinunciato.
Costituendosi in appello, la ha contestato l'avversa CP_1
impugnazione, evidenziando diffusamente le ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
pag. 4/13 Sostanzialmente infondato, salva la precisazione che segue, si presenta il primo
Parte motivo di appello. Occorre sul punto muovere dalla mail / del CP_1
20.12.2019, in cui, dopo aver dettagliatamente contestato il ritardo nella
Parte consegna della merce ordinata, la passa – con una espressione non solo ampiamente generica, ma anche chiaramente volta solo a completare e rafforzare la principale e centrale contestazione contenuta nella comunicazione,
ovvero quella relativa ai ritardi – a criticare “la pessima qualità delle suole che stiamo lavorando”. Ebbene, a parte la questione delle n. 14 paia di suole dell'art. 5180 “Vintage Paper” di cui appresso si dirà, la contestazione in argomento, oltre a presentarsi, come s'è detto, volutamente generica e marginale, non contiene radicalmente alcun riferimento né ai quantitativi né
alle tipologie specifiche della merce cui la censura si addebitava. A prescindere dunque dalla correttezza o meno dell'interpretazione del Giudice di primo grado circa il riferimento di tale contestazione a ulteriori n. 71 paia di scarpe –
interpretazione che qui si deve dare ormai per acquisita posto che la CP_1
non ha sollevato appello incidentale sul punto – il punto è che manca assolutamente un qualsiasi possibile riferimento ai quantitativi effettivi della merce viziata, riferimento che, come è ovvio, sarebbe stato onere dell'attrice appellante fornire. Si tratta, come correttamente sottolinea il Tribunale di
Macerata, di un difetto allegatorio ancor prima che probatorio, il quale non può
che restare a carico della parte interessata e titolare del relativo onere, e che si è
pag. 5/13 Parte propagato finanche alle richieste probatorie della , posto che neppure nei capitoli di prova testimoniale per la cui ammissione essa insiste ancora in appello, sono presenti indicazioni di sorta sul quantitativo delle paia di suole viziate;
di modo che detta prova orale deve confermarsi inammissibile anche per tale specifico aspetto. Solo per completezza di analisi sul punto, inoltre, si svolgono le seguenti ulteriori considerazioni. Parallelamente alla estrema, già
sottolineata, genericità della prospettazione della domanda risarcitoria / di riduzione del prezzo derivante dai difetti delle suole, si nota comunque anche una evidente, ed assai significativa, carenza documentale di questi ultimi. A
fronte difatti di una serie estremamente ricca di comunicazioni tra le parti – in
Parte particolare relativa alle numerose, ripetute e dettagliate contestazioni della circa i ritardi di consegna da parte della – non sussiste invero, oltre alla CP_1
richiamata mail del 20.12.2019, nessuna contestazione scritta da parte della prima nei confronti della seconda relativamente alla pretesa viziosità delle suole. Lo scambio di mail del Febbraio 2019 tra le parti – relativo a vizi di colorazione di alcune paia di suole – si riferisce chiaramente, difatti, ad ordini di merce assolutamente precedenti rispetto a quelli di cui si tratta.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, il motivo in esame deve senz'altro essere respinto, con la sola precisazione che segue, relativa alla contestazione (questa sì precisa e circostanziata) della viziosità di n. 14 paia di suole dell'art. 5180 “Vintage Paper”, contestazione peraltro pacificamente pag. 6/13 riconosciuta dalla che accettava il relativo reso con la mail del CP_1
31.01.2020. Con riferimento a detta merce, effettivamente, il Tribunale di
Macerata, anziché procedere alla riduzione del prezzo (come per le restanti n.
71 paia riconosciute viziate) in ragione del 50%, avrebbe dovuto espungere
Parte completamente dal dovuto il prezzo pagato dalla , che non risulta esserle stato restituito dalla . Posto così che il prezzo complessivo delle 14 paia CP_1
era di 77,00=, e che la sentenza gravata ha già riconosciuto una riduzione del
50% dello stesso pari ad € 38,50=, va qui riconosciuto e dichiarato che anche i residui € 38,50= non risultano dovuti dalla SND e debbono essere restituiti dalla
. CP_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato, come appresso chiarito. In
primo luogo, deve essere confermata l'impossibilità, già evidenziata dal
Parte Tribunale di Macerata, di quantificare il danno derivante alla dall'annullamento dell'ordine di n. 436 paia di calzature già lavorate, da parte
Parte del cliente finale , sulla base del corrispettivo che la stessa avrebbe incassato laddove l'ordine non fosse stato annullato. Come già correttamente spiegato dalla sentenza gravata, pur se indubbiamente – come deduce l'appellante – l'importo del mancato incasso di € 35.076,50= sarebbe comprensivo sia dei costi sostenuti per la produzione delle calzature che
Parte dell'utile non conseguito, il punto è che il danno (in astratto) subito dalla non può per definizione contenere anche i costi di produzione per il solo fatto pag. 7/13 che gli stessi sarebbero stati comunque presenti anche se l'inadempimento della
Parte
non vi fosse stato e la non avesse disdettato gli acquisti. Il danno, CP_1
dunque, dovrebbe effettivamente essere individuato nel solo utile mancato per effetto dell'annullamento dell'operazione. Al fine di individuare quest'ultimo,
però – come ancora giustamente evidenziato dal Tribunale di Macerata –
l'attrice appellante non ha né dedotto né fornito alcun elemento utile, con ciò
anche impedendo una eventuale valutazione equitativa dello stesso. A tale risultato, si badi, non può pervenirsi neppure – come invece deduce ulteriormente l'appellante nel motivo in esame – utilizzando il bilancio SND
depositato agli atti dalla (operando cioè un rapporto proporzionale tra CP_1
la differenza tra il valore ed i costi della produzione, ivi riportati, e le n. 436 paia di scarpe), e ciò per l'ovvia considerazione per cui non si è comunque a conoscenza dell'ammontare complessivo (quante paia di scarpe prodotte) della nell'anno di riferimento. Allo stesso modo, e per le considerazioni CP_1
dianzi già svolte, non è possibile riconoscere all'appellante, a titolo di risarcimento del danno emergente, il costo delle suole acquistate presso la e dalla stessa inviate in ritardo: la voce in argomento, difatti, non può CP_1
essere considerata un danno emergente per il fatto che la stessa rientra tra i costi necessari ed inevitabili di produzione, che come s'è detto, non possono essere addossati al danneggiante. Ed invero, per ottenere la restituzione del
Parte corrispettivo pagato alla per la merce pervenuta in ritardo, la non CP_1
pag. 8/13 avrebbe dovuto svolgere una domanda risarcitoria bensì una domanda restitutoria, la quale però presuppone la risoluzione per inadempimento del contratto, che nella specie non è stata richiesta.
Ciò chiarito, neppure può essere accolto l'appello proposto con riguardo alla ulteriori voci di danno reclamate e non riconosciute dalla sentenza impugnata.
Va innanzitutto confermata, difatti, l'inammissibilità per tardività della domanda di risarcimento del costo per il deposito delle n. 436 paia di calzature il cui ordine è stato annullato dalla FOG. Non solo, difatti una domanda del genere non è stata introdotta in citazione, ma non risulta neppure incardinata nelle successive memorie ex art. 183, VI co., n. 1) cpc, mentre il fatto che nelle
Parte deduzioni allegate al verbale di prima udienza la difesa della abbia fatto
Contro riferimento alla giacenza di detto materiale presso i magazzini della di
Civitanova Marche certo non costituisce valida e tempestiva formulazione di
Parte domanda risarcitoria dei relativi costi. In realtà, gli unici danni che la ha chiaramente richiesto, sin dalla citazione in giudizio, sono costituiti dal danno
Parte da riduzione degli ordini da parte della cliente e dal danno da perdita del
Parte rapporto di esclusiva con la medesima. Gli ulteriori danni su cui la insiste ancora in appello, sono comunque stati introdotti tardivamente, e dunque in maniera inammissibile, nel corso del giudizio di primo grado. E difatti, il
“danno da gestione dell'inadempimento di ” (consistente nelle CP_1
maggiori spese di lavorazione e/o per i propri dipendenti impegnati pag. 9/13 maggiormente a causa dei ritardi di consegna) non è stato richiesto neppure nel termine delle prime memorie ex art. 183, VI, co., n. 1) cpc, mentre il danno da
“riorganizzazione delle commesse” (ovvero le maggiori spese di lavorazione
Parte e/o per i dipendenti per riguadagnare la fiducia da parte della ) è stato sì
richiesto nella richiamata memoria, e tuttavia sempre tardivamente, dal momento che esso non può che ritenersi una ulteriore voce di danno,
assolutamente distinta e nuova rispetto alle altre originariamente richieste, e non invece una mera “precisazione” di queste ultime. Quanto invece alle voci di danno legittimamente introdotte nel processo, esse si confermano comunque palesemente infondate, come già dedotto dalla sentenza gravata. Premesso,
difatti, che un “danno da perdita del rapporto di esclusiva” non può essere neppure ipotizzato a livello ontologico, perché è evidente che una impresa
Parte (nella specie la ) – in applicazione del resto dei principi costituzionali e comunitari di libertà di impresa e stabilimento – è e resta libera di modificare le proprie scelte operative e commerciali in qualsiasi momento, e ciò non può per principio integrare un danno per l'eventuale fornitore esclusivo (a meno che non vi fosse, ovviamente, un impegno contrattuale tra le due imprese, il che però non solo non è provato ma neppure lontanamente dedotto), quello che manca radicalmente è la prova (non raggiungibile neppure mediante la prova per testi articolata dall'attrice appellante) che la riduzione degli ordini sia
Parte avvenuta per effetto della dedotta ritardata consegna alla , da parte della pag. 10/13 Parte
, della partita di calzature in questione. In altri termini, non si può affatto
Parte Parte presumere che la riduzione degli ordini della alla , come pure la decisione della prima di non servirsi più in via esclusiva della seconda –
quand'anche in ipotesi date per dimostrate – siano l'effetto di una perdita di
Parte fiducia nei confronti della capacità professionali e commerciali della .
D'altro canto, e in termini di valutazioni di mero buon senso, è piuttosto da escludere che tale fiducia sia venuta meno per effetto dell'annullamento (a causa dei ritardi in questione) solo di un ordine di n. 436 paia di scarpe (a fronte di ben altri numeri caratterizzanti il rapporto tra dette parti), dacchè peraltro non è neppure chiaro (perché non è stato né dedotto né provato) di quale entità
sia stato il ritardo che ha condotto all'annullamento di tale ordine. La
sussistenza stessa dei danni in esame è peraltro più che incerta sol che si
Parte Parte consideri che – come è pacifico – i rapporti commerciali tra e sono continuati nel tempo ed anzi la prima, per sua stessa ammissione nel processo,
ha recuperato poi la piena fiducia della seconda.
Ferme le considerazioni che precedono, di per sé stesse dirimenti, restano poi
Parte ulteriormente, ad escludere la fondatezza delle pretese della , le deduzioni
– pienamente condivisibili – formulate sul punto dal Tribunale di Macerata, e relative al fatto che, in assenza di precise e puntuali deduzioni (così come di
Parte prove) sugli utili che la avrebbe conseguito dai maggiori ordini mancanti
(e/o dalla sua posizione di esclusiva), la domanda risarcitoria non avrebbe mai pag. 11/13 potuto essere accolta neppure laddove l'evento di danno come tale fosse stato puntualmente provato.
Parte Da ultimo, appare corretta la deduzione della relativa al fatto che la domanda di manleva originariamente dalla stessa formulata era stata poi rinunciata (sebbene implicitamente) in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
Non è possibile in questa sede, infine, accogliere la domanda restitutoria della
Parte
con riferimento all'importo di € 38,50= riconosciuto dalla presente decisione in diminuzione di quanto dalla stessa dovuto, perché non è stato dimostrato agli atti l'avvenuto integrale pagamento da parte della medesima di quanto disposto dalla sentenza impugnata.
Venendo alle spese di lite del grado, esse seguono la soccombenza,
assolutamente preponderante, della e sono liquidate in dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata, così provvede:
Parte
• Riduce di € 195,25= il prezzo dovuto dalla alla per la CP_1
fornitura della merce risultante dalla fattura n. 1070 del 20.12.2019;
pag. 12/13 Parte
• Dichiara non dovuto il prezzo di € 77,00= dovuto dalla alla CP_1
per la fornitura della merce, meglio descritta in narrativa, di cui alla fattura n. 62 del 31.01.2020;
• Dichiara rinunciata nel corso del giudizio di primo grado la domanda di manleva proposta dall'attrice odierna appellante;
• Condanna la a pagare alla la somma di € Pt_1 CP_1
45.467,50= oltre ad interessi come nella sentenza di primo grado;
• Conferma nel resto;
• Condanna la a rifondere alla le spese di lite del Pt_1 CP_1
grado che liquida in € 7.500,00= di cui € 2.000,00= per fase di studio, €
1.500,00= per fase introduttiva, € 4.000,00= per fase decisoria, oltre al
15% LP, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
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