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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 924/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Sirone (LC), Via G. Mazzini n. 40, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA GIOVARI
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Sirone (LC), Via G. Mazzini n. 40, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA GIOVARI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“ - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 19.10.2002 in Molteno (Lc), trascritto nel Registro Atti Matrimoni del predetto Comune (anno 2002, n.16, Parte II, Ufficio 1);
- ordinare al Comune di Molteno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
a) la casa coniugale sita in Sirone via G. Mazzini n.40, di esclusiva proprietà del Sig. , CP_1 rimarrà assegnata, nell'interesse delle figlie, in uso e godimento esclusivo alla Sig.ra Parte_1 con i mobili che la arredano;
b) la figlia verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre nella casa coniugale, con facoltà per il padre di vederla quando desideri, previa comunicazione telefonica, nonché di tenerla con sé:
- il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.30;
- il sabato dalle ore 13 sino alle 20.30 della domenica, a fine settimana alternato;
- 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, da concordarsi con la madre;
- nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie la figlia trascorreranno con il padre una settimana, che comprenda ad anni alterni il giorno di Natale o di capodanno, mentre nel periodo delle vacanze pasquali la figlia trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- per le altre festività o ponti di festa ad anni alternati;
c) il Sig. , rilevato che le necessità economiche delle figlie ormai cresciute sono CP_1 divenute più gravose, si impegna a versare alla madre, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 600,00 (seicento), con riserva di ricalibrare la somma in base al mutamento delle esigenze delle figlie ed al reddito dei genitori, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat – costo della vita per famiglie di operai ed impiegati. Il signor verserà mensilmente, inoltre, la somma di € 50,00 direttamente CP_1
a ciascuna delle figlie e . Per_2 Per_1
d) il signor sosterrà in ragione del 50% le spese per il trasporto in treno, le spese sanitarie non CP_1 coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche regolarmente documentate e le spese per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative che si rendessero necessarie. Per quanto non specificato troverà applicazione quanto indicato nel Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco, che le parti dichiarano di conoscere;
e) i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano vicendevolmente alla corresponsione di qualsiasi somma a titolo di mantenimento;
f) i coniugi, infine, dichiarano che ogni altra questione di carattere patrimoniale e non patrimoniale è stata definita tra gli stessi e rinunciano pertanto ad ogni ulteriore e/o diversa pretesa”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in data 19.10.2002 a Molteno (LC), atto trascritto nel Registro Atti Matrimoni del predetto Comune (anno 2002, n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1), adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie in data 25.5.2005 a Lecco, oggi maggiorenne non Per_2 autosufficiente e , in data 29.4.2009 a Lecco, ancora minorenne. Per_1
Il giorno 5.7.2017 le parti sono comparse davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale consensuale (proc. R.G. n. 748/2017), conclusosi in data 13.7.2017 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente dai coniugi (decreto omologazione n. cronol. 5899/2017 del 14.7.2017). Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20.6.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51, terzo comma, c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine minimo iniziale per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b), l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 19.10.2002 a Molteno (LC) tra atto trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
Atti Matrimoni del predetto Comune anno 2002, n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOLTENO (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 26.7.25
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 924/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Sirone (LC), Via G. Mazzini n. 40, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA GIOVARI
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Sirone (LC), Via G. Mazzini n. 40, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA GIOVARI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“ - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 19.10.2002 in Molteno (Lc), trascritto nel Registro Atti Matrimoni del predetto Comune (anno 2002, n.16, Parte II, Ufficio 1);
- ordinare al Comune di Molteno di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
a) la casa coniugale sita in Sirone via G. Mazzini n.40, di esclusiva proprietà del Sig. , CP_1 rimarrà assegnata, nell'interesse delle figlie, in uso e godimento esclusivo alla Sig.ra Parte_1 con i mobili che la arredano;
b) la figlia verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre nella casa coniugale, con facoltà per il padre di vederla quando desideri, previa comunicazione telefonica, nonché di tenerla con sé:
- il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.30;
- il sabato dalle ore 13 sino alle 20.30 della domenica, a fine settimana alternato;
- 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, da concordarsi con la madre;
- nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie la figlia trascorreranno con il padre una settimana, che comprenda ad anni alterni il giorno di Natale o di capodanno, mentre nel periodo delle vacanze pasquali la figlia trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- per le altre festività o ponti di festa ad anni alternati;
c) il Sig. , rilevato che le necessità economiche delle figlie ormai cresciute sono CP_1 divenute più gravose, si impegna a versare alla madre, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di € 600,00 (seicento), con riserva di ricalibrare la somma in base al mutamento delle esigenze delle figlie ed al reddito dei genitori, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat – costo della vita per famiglie di operai ed impiegati. Il signor verserà mensilmente, inoltre, la somma di € 50,00 direttamente CP_1
a ciascuna delle figlie e . Per_2 Per_1
d) il signor sosterrà in ragione del 50% le spese per il trasporto in treno, le spese sanitarie non CP_1 coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche regolarmente documentate e le spese per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative che si rendessero necessarie. Per quanto non specificato troverà applicazione quanto indicato nel Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco, che le parti dichiarano di conoscere;
e) i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano vicendevolmente alla corresponsione di qualsiasi somma a titolo di mantenimento;
f) i coniugi, infine, dichiarano che ogni altra questione di carattere patrimoniale e non patrimoniale è stata definita tra gli stessi e rinunciano pertanto ad ogni ulteriore e/o diversa pretesa”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in data 19.10.2002 a Molteno (LC), atto trascritto nel Registro Atti Matrimoni del predetto Comune (anno 2002, n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1), adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie in data 25.5.2005 a Lecco, oggi maggiorenne non Per_2 autosufficiente e , in data 29.4.2009 a Lecco, ancora minorenne. Per_1
Il giorno 5.7.2017 le parti sono comparse davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale consensuale (proc. R.G. n. 748/2017), conclusosi in data 13.7.2017 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente dai coniugi (decreto omologazione n. cronol. 5899/2017 del 14.7.2017). Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20.6.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51, terzo comma, c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine minimo iniziale per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b), l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 19.10.2002 a Molteno (LC) tra atto trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
Atti Matrimoni del predetto Comune anno 2002, n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOLTENO (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 26.7.25
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada