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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/09/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2023 e vertente
TRA
c.f. P.IVA 1 elettivamente domiciliata in Marina Parte_1 di Gioiosa Jonica, corso Carlo Maria, 141, nello studio dell'avv. MACRI'
FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE
E nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
,
Siderno, via Amendola, 76, nello studio dell'avv.AUDINO GIOVANNI che lo
,
rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO
OGGETTO: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 16/2018, pubblicata il 9.1.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava ritualmente davanti al Tribunale di Locri, sezione distaccata di Controparte_1
Siderno, l' CP_2 e premettendo di essere proprietario di un terreno, riportato nel catasto terreni del Comune di Siderno al foglio 20, particelle 61 e 62 e che la società convenuta vi aveva arbitrariamente installato un elettrodotto, chiedeva di accertare e dichiarare l'occupazione illegittima del fondo, l'illegittimità delle opere realizzate sullo stesso e di condannare l' CP al risarcimento del danno causato dall'occupazione che quantificava tra euro 1.100,00 e 5.200,00. La convenuta si costituiva contestando la pretesa avversaria e proponendo domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto sul fondo dell'attore risultando che quella linea elettrica, oltre ai numerosi residenti nella zona, serviva dal 1986 il ripetitore Vodafon Omnitel
Il giudizio, istruito con prova orale e c.t.u., si concludeva con la sentenza n.16/2018 con cui il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall' CP , dichiarava che l'occupazione del terreno era avvenuta senza titolo e condannava l' CP al pagamento della somma 14.175,81 a titolo di risarcimento del danno, nonché al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione, notificato con PEC dell'1.3.2018, Parte_1 società incorporante CP grava la decisione e rileva :
,
1)la nullità della sentenza per avere il giudicante ritenuto corretto e legittimo il sub- procedimento formativo dell'elaborato peritale che, per come ridisegnato dalla novella del 2009, ha riscritto l'art. 195 c.p.c. prescrivendo che il CTU ha il dovere di inviare alle parti una bozza della consulenza in modo da consentire loro di formulare le proprie annotazioni critiche. Il CTU trasmetteva la consulenza direttamente al giudice il 3.11.2014 e quest'ultimo , esaminando l'eccezione della scrivente, invece di concludere per l'inesistenza e la nullità dell'atto data la devianza rispetto al modello legale fissato per lo svolgimento degli accertamenti tecnici, la rigettava affermando che sulla base di costante giurisprudenza tale vizio non comporta nullità in quanto non lede il contraddittorio tra le parti;
2) che la sentenza al punto 4) tratta la domanda riconvenzionale proposta da CP di acquisto per usucapione della servitù d'elettrodotto . Dopo breve illustrazione dell'istituto giuridico di riferimento, il giudicante conclude ritenendo non raggiunta la prova del possesso nella sua duplice componente, ovvero corpus ed animus. Perviene
a tale conclusione prima omettendo di considerare che l'installazione della linea elettrica da oltre vent'anni era dimostrata dall'utenza n. 807 484 842, intestata al ripetitore telefonico Vodafon Omnitel, installato in epoca anteriore al 31.8.1986 per poi sollevare dubbi sull'attendibilità dei testi in quanto dipendenti CP e, infine, passare all'accertamento del CTU relativo alla presenza di un cancello che chiude il fondo. Da ciò presume che gli addetti CP accedere al terreno abbiano dovuto necessariamente chiedere il permesso al proprietario.
Così circoscritto il ragionamento del primo giudice è affetto da errori logici e giuridici perché fondato su mere ipotesi, immaginate e liberamente elaborate in quanto non c'è un solo elemento probatorio da cui ritenere che i tecnici CP abbiano richiesto il permesso per entrare nel fondo. Ma anche nel caso in cui lo avessero fatto, dal punto di vista giuridico la situazione non muterebbe posto che chiedere il permesso d'entrare in un fondo chiuso nulla c'entra con l'esistenza o meno del diritto di esercitare un legittimo possesso sull'impianto elettrico ivi collocato. A proposito poi degli atti di cortesia e di tolleranza del proprietario, non è possibile riferirli ad installazioni come quelle oggetto di causa in quanto la giurisprudenza relativa all'art. 1144 c.c. stabilisce che sono connotati dagli elementi di transitorietà e di saltuarietà che non incidono se non molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo possessore.
La sentenza trascura le massime di comune esperienza che dicono che è ben difficile tollerare per lunghi anni situazioni come quella in esame. Infine, il giudicante non ha correttamente valutato le risultanze della prova orale con riguardo alle deposizioni dei testi Testimone_1 i quali e Testimone_2 riferiscono dell'esistenza dell'elettrodotto sul fondo dell'appellato da molto più che vent'anni e non possono essere ritenuti inattendibili per il solo fatto di d'essere dipendenti CP
3) la sentenza è nulla per avere riconosciuto all'attore il risarcimento del danno in totale assenza di allegazione e prova in ordine allo stesso. 66Infatti, il danno da occupazione abusiva non è in re ipsa "ma va dimostrato ai sensi dell'art. 2697 c.c. Rientra nel vasto campo della responsabilità extracontrattuale per cui il danno risarcibile è quello che consegue all'evento ma non si identifica automaticamente con lo stesso. Quindi chi assume di essere stato danneggiato è tenuto a provare di avere subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio come, ad esempio, per non aver potuto utilizzare direttamente il bene, o di locarlo, o di aver perso l'occasione di venderlo a causa della situazione pregiudizievole creata dall'occupazione senza titolo.
Nella fattispecie parte attrice non ha dimostrato l'esistenza di alcun danno causato dalla presenza dell'elettrodotto.
In ogni caso il primo giudice non ha effettuato alcun controllo sull'esorbitante entità del danno operata dal CTU che lo stima in euro 14.175,81, stima assolutamente sproporzionata rispetto agli standards valutativi in materia atteso che il fondo, esteso 15.480 mq., è agricolo. Nella zona interessata dall'elettrodotto sono sparsi 8 ulivi e 2 mandorli. Nella regione agraria relativa ( la settima) il valore oscilla tra 0.52 e 0.72 euro a metro quadrato. Al fine di evidenziare il clamoroso errore in cui è caduto prima il CTU e poi il giudice è sufficiente considerare che se si fosse proceduto ad espropriare la superficie interessata dall'impianto, ossia mq. 195, l'indennità non avrebbe superato i 1.000,00 euro e anche in caso d'esproprio dell'intero fondo l'indennità sarebbe stata inferiore alla somma riconosciuta a titolo di danno per la sola occupazione senza titolo.
Date le criticità della Consulenza è necessario ammetterne una nuova al fine di determinare l'esatto ammontare del danno.
Conclude chiedendo in relazione al motivo n.1 di dichiarare nulla la CTU per non avere il consulente trasmesso la bozza;
in relazione al motivo n.2 di dichiarare che e- distribuzione s.p.a. ha acquistato per usucapione ultraventennale il diritto di servitù di elettrodotto con riferimento agli impianti elettrici oggetto di causa;
in relazione al motivo n.3 di dichiarare la nullità della sentenza per avere accolto la domanda di risarcimento del danno pur in assenza di allegazione e prova;
la vittoria delle spese. In via istruttoria, nel caso in cui la Corte ritenesse di superare l'eccezione di cui al motivo n.3, chiede l'ammissione di nuova CTU per determinare l'esatto ammontare dei danni arrecati dalla presenza dell'impianto elettrico al fondo attoreo.
Controparte_1 nella comparsa di costituzione sull'installazione del ripetitore telefonico Vodafon Omnitel nell'anno 1986 (pag.2, rigo 18 atto d'appello) e la relativa fornitura di energia elettrica deduce che la circostanza era smentita dal contratto di locazione del terreno per la costruzione del citato ripetitore, sottoscritto il 24.7.1997, allegato direttamente in udienza per come risultante dal verbale di causa. Sui motivi d'appello risponde che : A) il primo è infondato in quanto il CTU, ing. Per_1 inviava le bozze preliminari della consulenza in data 9.12.2014 con posta elettronica per come rilevabile dalla ricevuta telematica allegata al fascicolo Pt_2 mentre il deposito formale della
,
consulenza in cancelleria è avvenuto in data 3.3.2015 per come rilevabile dal Pt_3
Inoltre in primo grado la difesa di CP_2 ignorava totalmente il tentativo preliminare di conciliazione compiuto dal CTU non prendendo parte alla riunione del 18.7.2014 e di ciò il consulente redigeva verbale di mancata conciliazione. Quindi le mancate controdeduzioni sono conseguenza dell'indolenza della controparte che ignorava lo svolgimento della consulenza sino al momento del deposito delle memorie conclusionali allorquando ha equivocamente tentato di screditarne la validità.
Comunque chi vuol far valere la nullità della CTU la deve rilevare alla prima udienza successiva al deposito o nella prima successiva per evitare che ogni possibile ed eventuale nullità venga sanata.
Pertanto la CTU è valida sia sotto l'aspetto giuridico che quello tecnico avendo l'ing.
Per 1 timato con precisi calcoli matematici il danno arrecato dagli 8 pali in cemento a basamento delle 4 linee elettriche che segnano il terreno CP_1 La stima tiene anche conto delle limitazioni alla coltivazione del terreno dovuto al pericolo di crollo dei sostegni in cemento dato il loro evidente stato di usura e disgregazione. B) il secondo, relativo alla domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù d'elettrodotto, è infondato per quanto già detto relativamente alla fornitura di elettricità al ripetitore Controparte_3 avvenuta certamente successivamente alla stipula del contratto di locazione del terreno per la costruzione dello stesso. Nei fatti risulta inverosimile che la linea elettrica sia stata innalzata da CP molti anni prima della costruzione del traliccio al quale doveva essere fornita elettricità. Da ciò si deduce che le dichiarazioni di Tes_1 e Tes 2 (che ricordano l'esistenza del traliccio da più di 30 anni) sono inattendibili anche se, forse, la loro inattendibilità è in buona fede, ossia dovuta al fatto che come dipendenti CP frequentano costantemente la zona ed è possibile abbiano potuto fare confusione tra le varie linee elettriche esistenti nel circondario e questa oggetto di giudizio;
B1) la domanda è altresì infondata, non solo perché la posa dei sostegni non è assistita dalle autorizzazioni di legge, ma perché l' CP on ha mai esercitato sui terreni CP_1 quel possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, completo di animus, necessario ad usucapire.
In particolare, essendo il fondo completamente recintato e avendo come unico accesso il cancello rilevato da CTU, i dipendenti CP nelle rare occasioni in cui si sono recati sul fondo per le necessarie manutenzioni delle linee elettriche, hanno sempre dovuto chiedere il permesso al proprietario che consentiva il momentaneo transito semplicemente per tolleranza.
Nella fattispecie trova rilievo il disposto dell'art. 1144 c.c. e la conseguente giurisprudenza della Cassazione secondo cui nell'ipotesi di tolleranza il conseguimento della disponibilità del godimento di una cosa è caratterizzato oltre che dalla durata, soprattutto dall'animus di chi lo concede che consiste in mera permissio, cioè in una intenzione, espressa o tacita, ma inequivocabilmente desumibile dalla stessa modalità di concessione, di conservare tutte le facoltà connesse alla qualità di proprietario nonché nell'animus di chi la consegue che si concreta nella consapevolezza dell'inidoneità della permissio a far sorgere a favore di esso utente un potere incompatibile con quello del permittente;
B2) per addivenire all'usucapione il legislatore richiede una formale opposizione avverso il titolare del diritto reale, compiendo quella che viene definita comunemente interversione del possesso" ex art.1164 c.c. 66
Questa sarebbe dovuta essere per CP l'azione da intraprendere appena scaduto il ventennio e non attendere l'azione di tutela del proprietario agendo in riconvenzionale;
B3) concludendo,è pacifico in giurisprudenza che l'apprensione senza titolo di un fondo privato per realizzare un elettrodotto non può determinare la costituzione della corrispondente servitù secondo il principio dell'occupazione acquisitiva estranea alla materia dei diritti reali s beni altrui, in quanto detta azione si configura come illecito permanente che continua a perdurare sino a quando non venga rimosso l'impianto, o se ne interrompa l'esercizio, con la conseguenza che non può esistere usucapione su un manufatto abusivo anche se siano decorsi i 20 anni previsti dalla legge. C) Infine, sul terzo motivo relativo al dritto di Controparte_1 ad essere risarcito, è dato incontestabile che questi non ha mai prestato il consenso all'installazione dell'elettrodotto, nonché che la stessa è priva di autorizzazioni e, quindi, abusiva. Di talchè, il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno è evidente venendo altresì individuato, documentato e quantificato dalle risultanze della CTU. Tanto dedotto era onere di CP dimostrare l'esistenza delle autorizzazioni di legge legittimanti l'apprensione e la compromissione del diritto dominicale altrui.
E' perciò evidente che la società appellante ha omesso di riconoscere alla legittimità proprietà un corrispettivo per il peso imposto al fondo, con ciò arrecando un danno corrispondente al mancato ristoro per la diminuzione subita dalla pienezza ed esclusività del sul diritto che merita di essere ristorato.
Ancora, rileva che la convenuta/appellante non ha prodotto alcun contratto di somministrazione di energia elettrica all' CP_1 fatto questo che avrebbe potuto
,
legittimare, attraverso il consenso, la posa e il mantenimento dell'impianto. Conclude chiedendo: di rigettare l'appello; di confermare la sentenza impugnata anche in relazione alla quantificazione del danno;
di condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali d'appello.
All'udienza di prima comparizione seguivano più rinvii. Da ultimo, stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 4.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.12.2023, la causa veniva posta in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di gravame Parte_1 assume la nullità della sentenza per avere il primo giudice ritenuto legittimo il sub-procedimento formativo della CTU che, invece, avrebbe dovuto essere annullata non avendo il Consulente inviato alle parti la bozza della relazione al fine di consentire di formulare le loro annotazioni critiche.
Il rilievo è infondato in quanto dal fascicolo informatico di primo grado e dagli atti allegati alla Consulenza risulta che il CTU, fallita la conciliazione delle parti tentata su espresso incarico del giudice , proseguiva le operazioni peritali iniziate con sopralluogo del 13.5.2014 in presenza di Controparte_1 e del suo difensore, nonché di
Controparte_4 , geometra tecnico presente per conto dell' CP Eseguiti i rilievi planimetrici riportati nella relazione datata 3.11.2014, il CTU la inviava ai procuratori delle parti con PEC del 9.12.2014 (allegata alla stessa). In assenza di osservazione provvedeva al deposito telematico in data 3.3.2015.
Il procedimento è corretto e, comunque, sostenendo l'appellante che la CTU è da "annullare" per vizio del procedimento formativo, tale vizio avrebbe dovuto essere rilevato nella prima udienza utile successiva al deposito, ossia quella del 18.3.2015 e non, per come avvenuto, per la prima volta con la comparsa conclusionale.
2.- Con il secondo motivo, relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, l'appellante lamenta che il rigetto è basato su mere ipotesi del giudicante in quanto prima ritiene non credibili i testi indicati da CP_2 perché dipendenti della stessa e poi esclude l'esistenza dell'animus possidendi affermando che, avendo il fondo come unico accesso il cancello rilevato dal CTU, l'ingresso agli addetti CP era stato consentito dal proprietario come atto di tolleranza e, quindi, il possesso se esistente non era utile all'usucapione.
I rilievi sono infondati atteso che, nonostante le dichiarazioni dei testi Testimone_1 e
CP_1 da che affermano l'esistenza dell'elettrodotto sul fondo e Testimone_2 trent'anni con riferimento al tempo della loro assunzione in CP_2 e al tipo di materiale utilizzato per le linee aeree, non più in uso sin dai primi anni '90, per tre delle dichiarazione quest'ultima confermata dal CTU, ing. Persona_2 quattro linee elettriche ivi collocate, è lo stesso consulente che accerta che il fondo è recintato e che l'accesso di mezzi e uomini può avvenire solo dal cancello di proprietà posto sulla strada provinciale "Flavia ".CP_1 Ne consegue che per chiedere l'acquisto per usucapione della servitù d'elettrodotto CP_2 avrebbe dovuto provare che l'accesso al fondo è sempre stato libero, o che, anche se presente un cancello costituente unica via d'acceso al fondo, lo stesso era stato sempre aperto e, quindi, l'accesso era avvenuto senza richiesta di permesso al proprietario.
Non risultando provata nessuna di dette circostanze, non è provato il possesso uti domini e ciò determina l'infondatezza della domanda.
3.- Al contrario sono fondati i rilievi mossi dall'appellante all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellato. Controparte_1 non ha chiesto la Su tale punto giova in primo luogo rilevare che rimozione dei pali su cui poggia la linea elettrica.
Consegue che, rigettata la domanda di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, non contestata l'illegittimità dell'installazione perchè non assistita dalle autorizzazioni di legge o dal consenso del proprietario, egli può ancora ottenere con altro successivo giudizio la rimozione dei pali e dei cavi . Pertanto ad Controparte_1 non può essere riconosciuto il risarcimento di un danno permanente e definitivo connesso all'installazione dei pali, ma soltanto un danno temporaneo, eventualmente risentito a causa del comportamento di Parte_1 derivato dall'impedimento o dalla limitazione all'utilizzo del fondo. In particolare, non può essere riconosciuto un danno relativo alla perdita di valore venale del fondo trattandosi di danno definitivo, non ravvisabile nelcome detto
- -
caso in esame in ragione della possibilità ancora sussistente di ottenere la rimozione dell'elettrodotto.
Dunque, l'unico danno astrattamente ravvisabile è un danno temporaneo connesso all'impedimento o alla limitazione dell'uso del fondo a causa dell'installazione dei pali e della necessità di osservare la zona di rispetto.
Tale danno va adeguatamente allegato e provato e non può essere ravvisato in re ipsa.
Tale allegazione non risulta dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado.
Comunque non risulta la prova di un danno-conseguenza temporaneo derivato dall'evento lesivo costituito dall'impedimento dell'utilizzo del fondo.
Sotto questo profilo non è utile la CTU che fa riferimento al danno da perdita del valore venale del fondo, ossia ad un danno definitivo, nonché ad un danno qualificato come " indennità di occupazione/servitù “ estraneo alla domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima di suolo privato proposta dal Controparte_1
Per quanto attiene il regolamento delle spese processuali, tenuto conto della soccombenza reciproca, data dal rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto proposta da Parte_1 e dal rigetto della domanda risarcitoria di Controparte_1 si compensano interamente tra le parti per
,
entrambi i gradi del giudizio incluse le spese di CTU liquidate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato con PEC dell'1.3.2018 nei confronti di
[...]
Controparte_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così
,
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, nonché le spese di C.T.U. liquidate in primo grado. Reggio Calabria, 21/07/2025.
La Giud.Aus. est
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2023 e vertente
TRA
c.f. P.IVA 1 elettivamente domiciliata in Marina Parte_1 di Gioiosa Jonica, corso Carlo Maria, 141, nello studio dell'avv. MACRI'
FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE
E nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
,
Siderno, via Amendola, 76, nello studio dell'avv.AUDINO GIOVANNI che lo
,
rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO
OGGETTO: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 16/2018, pubblicata il 9.1.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava ritualmente davanti al Tribunale di Locri, sezione distaccata di Controparte_1
Siderno, l' CP_2 e premettendo di essere proprietario di un terreno, riportato nel catasto terreni del Comune di Siderno al foglio 20, particelle 61 e 62 e che la società convenuta vi aveva arbitrariamente installato un elettrodotto, chiedeva di accertare e dichiarare l'occupazione illegittima del fondo, l'illegittimità delle opere realizzate sullo stesso e di condannare l' CP al risarcimento del danno causato dall'occupazione che quantificava tra euro 1.100,00 e 5.200,00. La convenuta si costituiva contestando la pretesa avversaria e proponendo domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto sul fondo dell'attore risultando che quella linea elettrica, oltre ai numerosi residenti nella zona, serviva dal 1986 il ripetitore Vodafon Omnitel
Il giudizio, istruito con prova orale e c.t.u., si concludeva con la sentenza n.16/2018 con cui il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall' CP , dichiarava che l'occupazione del terreno era avvenuta senza titolo e condannava l' CP al pagamento della somma 14.175,81 a titolo di risarcimento del danno, nonché al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione, notificato con PEC dell'1.3.2018, Parte_1 società incorporante CP grava la decisione e rileva :
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1)la nullità della sentenza per avere il giudicante ritenuto corretto e legittimo il sub- procedimento formativo dell'elaborato peritale che, per come ridisegnato dalla novella del 2009, ha riscritto l'art. 195 c.p.c. prescrivendo che il CTU ha il dovere di inviare alle parti una bozza della consulenza in modo da consentire loro di formulare le proprie annotazioni critiche. Il CTU trasmetteva la consulenza direttamente al giudice il 3.11.2014 e quest'ultimo , esaminando l'eccezione della scrivente, invece di concludere per l'inesistenza e la nullità dell'atto data la devianza rispetto al modello legale fissato per lo svolgimento degli accertamenti tecnici, la rigettava affermando che sulla base di costante giurisprudenza tale vizio non comporta nullità in quanto non lede il contraddittorio tra le parti;
2) che la sentenza al punto 4) tratta la domanda riconvenzionale proposta da CP di acquisto per usucapione della servitù d'elettrodotto . Dopo breve illustrazione dell'istituto giuridico di riferimento, il giudicante conclude ritenendo non raggiunta la prova del possesso nella sua duplice componente, ovvero corpus ed animus. Perviene
a tale conclusione prima omettendo di considerare che l'installazione della linea elettrica da oltre vent'anni era dimostrata dall'utenza n. 807 484 842, intestata al ripetitore telefonico Vodafon Omnitel, installato in epoca anteriore al 31.8.1986 per poi sollevare dubbi sull'attendibilità dei testi in quanto dipendenti CP e, infine, passare all'accertamento del CTU relativo alla presenza di un cancello che chiude il fondo. Da ciò presume che gli addetti CP accedere al terreno abbiano dovuto necessariamente chiedere il permesso al proprietario.
Così circoscritto il ragionamento del primo giudice è affetto da errori logici e giuridici perché fondato su mere ipotesi, immaginate e liberamente elaborate in quanto non c'è un solo elemento probatorio da cui ritenere che i tecnici CP abbiano richiesto il permesso per entrare nel fondo. Ma anche nel caso in cui lo avessero fatto, dal punto di vista giuridico la situazione non muterebbe posto che chiedere il permesso d'entrare in un fondo chiuso nulla c'entra con l'esistenza o meno del diritto di esercitare un legittimo possesso sull'impianto elettrico ivi collocato. A proposito poi degli atti di cortesia e di tolleranza del proprietario, non è possibile riferirli ad installazioni come quelle oggetto di causa in quanto la giurisprudenza relativa all'art. 1144 c.c. stabilisce che sono connotati dagli elementi di transitorietà e di saltuarietà che non incidono se non molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo possessore.
La sentenza trascura le massime di comune esperienza che dicono che è ben difficile tollerare per lunghi anni situazioni come quella in esame. Infine, il giudicante non ha correttamente valutato le risultanze della prova orale con riguardo alle deposizioni dei testi Testimone_1 i quali e Testimone_2 riferiscono dell'esistenza dell'elettrodotto sul fondo dell'appellato da molto più che vent'anni e non possono essere ritenuti inattendibili per il solo fatto di d'essere dipendenti CP
3) la sentenza è nulla per avere riconosciuto all'attore il risarcimento del danno in totale assenza di allegazione e prova in ordine allo stesso. 66Infatti, il danno da occupazione abusiva non è in re ipsa "ma va dimostrato ai sensi dell'art. 2697 c.c. Rientra nel vasto campo della responsabilità extracontrattuale per cui il danno risarcibile è quello che consegue all'evento ma non si identifica automaticamente con lo stesso. Quindi chi assume di essere stato danneggiato è tenuto a provare di avere subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio come, ad esempio, per non aver potuto utilizzare direttamente il bene, o di locarlo, o di aver perso l'occasione di venderlo a causa della situazione pregiudizievole creata dall'occupazione senza titolo.
Nella fattispecie parte attrice non ha dimostrato l'esistenza di alcun danno causato dalla presenza dell'elettrodotto.
In ogni caso il primo giudice non ha effettuato alcun controllo sull'esorbitante entità del danno operata dal CTU che lo stima in euro 14.175,81, stima assolutamente sproporzionata rispetto agli standards valutativi in materia atteso che il fondo, esteso 15.480 mq., è agricolo. Nella zona interessata dall'elettrodotto sono sparsi 8 ulivi e 2 mandorli. Nella regione agraria relativa ( la settima) il valore oscilla tra 0.52 e 0.72 euro a metro quadrato. Al fine di evidenziare il clamoroso errore in cui è caduto prima il CTU e poi il giudice è sufficiente considerare che se si fosse proceduto ad espropriare la superficie interessata dall'impianto, ossia mq. 195, l'indennità non avrebbe superato i 1.000,00 euro e anche in caso d'esproprio dell'intero fondo l'indennità sarebbe stata inferiore alla somma riconosciuta a titolo di danno per la sola occupazione senza titolo.
Date le criticità della Consulenza è necessario ammetterne una nuova al fine di determinare l'esatto ammontare del danno.
Conclude chiedendo in relazione al motivo n.1 di dichiarare nulla la CTU per non avere il consulente trasmesso la bozza;
in relazione al motivo n.2 di dichiarare che e- distribuzione s.p.a. ha acquistato per usucapione ultraventennale il diritto di servitù di elettrodotto con riferimento agli impianti elettrici oggetto di causa;
in relazione al motivo n.3 di dichiarare la nullità della sentenza per avere accolto la domanda di risarcimento del danno pur in assenza di allegazione e prova;
la vittoria delle spese. In via istruttoria, nel caso in cui la Corte ritenesse di superare l'eccezione di cui al motivo n.3, chiede l'ammissione di nuova CTU per determinare l'esatto ammontare dei danni arrecati dalla presenza dell'impianto elettrico al fondo attoreo.
Controparte_1 nella comparsa di costituzione sull'installazione del ripetitore telefonico Vodafon Omnitel nell'anno 1986 (pag.2, rigo 18 atto d'appello) e la relativa fornitura di energia elettrica deduce che la circostanza era smentita dal contratto di locazione del terreno per la costruzione del citato ripetitore, sottoscritto il 24.7.1997, allegato direttamente in udienza per come risultante dal verbale di causa. Sui motivi d'appello risponde che : A) il primo è infondato in quanto il CTU, ing. Per_1 inviava le bozze preliminari della consulenza in data 9.12.2014 con posta elettronica per come rilevabile dalla ricevuta telematica allegata al fascicolo Pt_2 mentre il deposito formale della
,
consulenza in cancelleria è avvenuto in data 3.3.2015 per come rilevabile dal Pt_3
Inoltre in primo grado la difesa di CP_2 ignorava totalmente il tentativo preliminare di conciliazione compiuto dal CTU non prendendo parte alla riunione del 18.7.2014 e di ciò il consulente redigeva verbale di mancata conciliazione. Quindi le mancate controdeduzioni sono conseguenza dell'indolenza della controparte che ignorava lo svolgimento della consulenza sino al momento del deposito delle memorie conclusionali allorquando ha equivocamente tentato di screditarne la validità.
Comunque chi vuol far valere la nullità della CTU la deve rilevare alla prima udienza successiva al deposito o nella prima successiva per evitare che ogni possibile ed eventuale nullità venga sanata.
Pertanto la CTU è valida sia sotto l'aspetto giuridico che quello tecnico avendo l'ing.
Per 1 timato con precisi calcoli matematici il danno arrecato dagli 8 pali in cemento a basamento delle 4 linee elettriche che segnano il terreno CP_1 La stima tiene anche conto delle limitazioni alla coltivazione del terreno dovuto al pericolo di crollo dei sostegni in cemento dato il loro evidente stato di usura e disgregazione. B) il secondo, relativo alla domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù d'elettrodotto, è infondato per quanto già detto relativamente alla fornitura di elettricità al ripetitore Controparte_3 avvenuta certamente successivamente alla stipula del contratto di locazione del terreno per la costruzione dello stesso. Nei fatti risulta inverosimile che la linea elettrica sia stata innalzata da CP molti anni prima della costruzione del traliccio al quale doveva essere fornita elettricità. Da ciò si deduce che le dichiarazioni di Tes_1 e Tes 2 (che ricordano l'esistenza del traliccio da più di 30 anni) sono inattendibili anche se, forse, la loro inattendibilità è in buona fede, ossia dovuta al fatto che come dipendenti CP frequentano costantemente la zona ed è possibile abbiano potuto fare confusione tra le varie linee elettriche esistenti nel circondario e questa oggetto di giudizio;
B1) la domanda è altresì infondata, non solo perché la posa dei sostegni non è assistita dalle autorizzazioni di legge, ma perché l' CP on ha mai esercitato sui terreni CP_1 quel possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, completo di animus, necessario ad usucapire.
In particolare, essendo il fondo completamente recintato e avendo come unico accesso il cancello rilevato da CTU, i dipendenti CP nelle rare occasioni in cui si sono recati sul fondo per le necessarie manutenzioni delle linee elettriche, hanno sempre dovuto chiedere il permesso al proprietario che consentiva il momentaneo transito semplicemente per tolleranza.
Nella fattispecie trova rilievo il disposto dell'art. 1144 c.c. e la conseguente giurisprudenza della Cassazione secondo cui nell'ipotesi di tolleranza il conseguimento della disponibilità del godimento di una cosa è caratterizzato oltre che dalla durata, soprattutto dall'animus di chi lo concede che consiste in mera permissio, cioè in una intenzione, espressa o tacita, ma inequivocabilmente desumibile dalla stessa modalità di concessione, di conservare tutte le facoltà connesse alla qualità di proprietario nonché nell'animus di chi la consegue che si concreta nella consapevolezza dell'inidoneità della permissio a far sorgere a favore di esso utente un potere incompatibile con quello del permittente;
B2) per addivenire all'usucapione il legislatore richiede una formale opposizione avverso il titolare del diritto reale, compiendo quella che viene definita comunemente interversione del possesso" ex art.1164 c.c. 66
Questa sarebbe dovuta essere per CP l'azione da intraprendere appena scaduto il ventennio e non attendere l'azione di tutela del proprietario agendo in riconvenzionale;
B3) concludendo,è pacifico in giurisprudenza che l'apprensione senza titolo di un fondo privato per realizzare un elettrodotto non può determinare la costituzione della corrispondente servitù secondo il principio dell'occupazione acquisitiva estranea alla materia dei diritti reali s beni altrui, in quanto detta azione si configura come illecito permanente che continua a perdurare sino a quando non venga rimosso l'impianto, o se ne interrompa l'esercizio, con la conseguenza che non può esistere usucapione su un manufatto abusivo anche se siano decorsi i 20 anni previsti dalla legge. C) Infine, sul terzo motivo relativo al dritto di Controparte_1 ad essere risarcito, è dato incontestabile che questi non ha mai prestato il consenso all'installazione dell'elettrodotto, nonché che la stessa è priva di autorizzazioni e, quindi, abusiva. Di talchè, il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno è evidente venendo altresì individuato, documentato e quantificato dalle risultanze della CTU. Tanto dedotto era onere di CP dimostrare l'esistenza delle autorizzazioni di legge legittimanti l'apprensione e la compromissione del diritto dominicale altrui.
E' perciò evidente che la società appellante ha omesso di riconoscere alla legittimità proprietà un corrispettivo per il peso imposto al fondo, con ciò arrecando un danno corrispondente al mancato ristoro per la diminuzione subita dalla pienezza ed esclusività del sul diritto che merita di essere ristorato.
Ancora, rileva che la convenuta/appellante non ha prodotto alcun contratto di somministrazione di energia elettrica all' CP_1 fatto questo che avrebbe potuto
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legittimare, attraverso il consenso, la posa e il mantenimento dell'impianto. Conclude chiedendo: di rigettare l'appello; di confermare la sentenza impugnata anche in relazione alla quantificazione del danno;
di condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali d'appello.
All'udienza di prima comparizione seguivano più rinvii. Da ultimo, stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 4.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.12.2023, la causa veniva posta in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di gravame Parte_1 assume la nullità della sentenza per avere il primo giudice ritenuto legittimo il sub-procedimento formativo della CTU che, invece, avrebbe dovuto essere annullata non avendo il Consulente inviato alle parti la bozza della relazione al fine di consentire di formulare le loro annotazioni critiche.
Il rilievo è infondato in quanto dal fascicolo informatico di primo grado e dagli atti allegati alla Consulenza risulta che il CTU, fallita la conciliazione delle parti tentata su espresso incarico del giudice , proseguiva le operazioni peritali iniziate con sopralluogo del 13.5.2014 in presenza di Controparte_1 e del suo difensore, nonché di
Controparte_4 , geometra tecnico presente per conto dell' CP Eseguiti i rilievi planimetrici riportati nella relazione datata 3.11.2014, il CTU la inviava ai procuratori delle parti con PEC del 9.12.2014 (allegata alla stessa). In assenza di osservazione provvedeva al deposito telematico in data 3.3.2015.
Il procedimento è corretto e, comunque, sostenendo l'appellante che la CTU è da "annullare" per vizio del procedimento formativo, tale vizio avrebbe dovuto essere rilevato nella prima udienza utile successiva al deposito, ossia quella del 18.3.2015 e non, per come avvenuto, per la prima volta con la comparsa conclusionale.
2.- Con il secondo motivo, relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, l'appellante lamenta che il rigetto è basato su mere ipotesi del giudicante in quanto prima ritiene non credibili i testi indicati da CP_2 perché dipendenti della stessa e poi esclude l'esistenza dell'animus possidendi affermando che, avendo il fondo come unico accesso il cancello rilevato dal CTU, l'ingresso agli addetti CP era stato consentito dal proprietario come atto di tolleranza e, quindi, il possesso se esistente non era utile all'usucapione.
I rilievi sono infondati atteso che, nonostante le dichiarazioni dei testi Testimone_1 e
CP_1 da che affermano l'esistenza dell'elettrodotto sul fondo e Testimone_2 trent'anni con riferimento al tempo della loro assunzione in CP_2 e al tipo di materiale utilizzato per le linee aeree, non più in uso sin dai primi anni '90, per tre delle dichiarazione quest'ultima confermata dal CTU, ing. Persona_2 quattro linee elettriche ivi collocate, è lo stesso consulente che accerta che il fondo è recintato e che l'accesso di mezzi e uomini può avvenire solo dal cancello di proprietà posto sulla strada provinciale "Flavia ".CP_1 Ne consegue che per chiedere l'acquisto per usucapione della servitù d'elettrodotto CP_2 avrebbe dovuto provare che l'accesso al fondo è sempre stato libero, o che, anche se presente un cancello costituente unica via d'acceso al fondo, lo stesso era stato sempre aperto e, quindi, l'accesso era avvenuto senza richiesta di permesso al proprietario.
Non risultando provata nessuna di dette circostanze, non è provato il possesso uti domini e ciò determina l'infondatezza della domanda.
3.- Al contrario sono fondati i rilievi mossi dall'appellante all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellato. Controparte_1 non ha chiesto la Su tale punto giova in primo luogo rilevare che rimozione dei pali su cui poggia la linea elettrica.
Consegue che, rigettata la domanda di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto, non contestata l'illegittimità dell'installazione perchè non assistita dalle autorizzazioni di legge o dal consenso del proprietario, egli può ancora ottenere con altro successivo giudizio la rimozione dei pali e dei cavi . Pertanto ad Controparte_1 non può essere riconosciuto il risarcimento di un danno permanente e definitivo connesso all'installazione dei pali, ma soltanto un danno temporaneo, eventualmente risentito a causa del comportamento di Parte_1 derivato dall'impedimento o dalla limitazione all'utilizzo del fondo. In particolare, non può essere riconosciuto un danno relativo alla perdita di valore venale del fondo trattandosi di danno definitivo, non ravvisabile nelcome detto
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caso in esame in ragione della possibilità ancora sussistente di ottenere la rimozione dell'elettrodotto.
Dunque, l'unico danno astrattamente ravvisabile è un danno temporaneo connesso all'impedimento o alla limitazione dell'uso del fondo a causa dell'installazione dei pali e della necessità di osservare la zona di rispetto.
Tale danno va adeguatamente allegato e provato e non può essere ravvisato in re ipsa.
Tale allegazione non risulta dal contenuto dell'atto di citazione di primo grado.
Comunque non risulta la prova di un danno-conseguenza temporaneo derivato dall'evento lesivo costituito dall'impedimento dell'utilizzo del fondo.
Sotto questo profilo non è utile la CTU che fa riferimento al danno da perdita del valore venale del fondo, ossia ad un danno definitivo, nonché ad un danno qualificato come " indennità di occupazione/servitù “ estraneo alla domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima di suolo privato proposta dal Controparte_1
Per quanto attiene il regolamento delle spese processuali, tenuto conto della soccombenza reciproca, data dal rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto proposta da Parte_1 e dal rigetto della domanda risarcitoria di Controparte_1 si compensano interamente tra le parti per
,
entrambi i gradi del giudizio incluse le spese di CTU liquidate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato con PEC dell'1.3.2018 nei confronti di
[...]
Controparte_1 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così
,
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, nonché le spese di C.T.U. liquidate in primo grado. Reggio Calabria, 21/07/2025.
La Giud.Aus. est
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)