Articolo 740 del Codice civile
Articolo 773Articolo 741
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 740.

(( Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. )) ((Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire cio' che e' stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredita' di questo))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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