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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2631/2024 V.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto –
scioglimento del matrimonio tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Russo Pasqualina Daniela, giusta procura in atti e
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Russo Pasqualina Daniela, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in PO (NA) il 22.05.2006, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune di RR (NA) (n.20, parte II, serie C, anno 2006) dalla cui unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...] e , nato Parte_3 Parte_4
a PO (NA) il 02.05.2013, entrambi minorenni, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n.1759/2021 reso nel procedimento R.G. n.3714/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre presso la casa coniugale sita in RR (Na) alla via Solferino n. 46, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n.1759/2021, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal
Presidente del Tribunale di Nola in data 03.11.2021, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l. n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1) la casa coniugale sita in RR alla Via Solferino n. 46 è affidata alla SI.ra , dove i figli vivranno con Parte_2 la madre avendo residenza privilegiata;
2) della somma disposta per il mantenimento dei soli figli sarà pari ad €.400,00 mensili, da aggiornare annualmente in
base agli indici ISTAT, e che il SI. verserà alla SI.ra sul conto corrente col il seguente Iban, entro Parte_1 Pt_2 il giorno 05 di ogni mese. Saranno suddivise tra i genitori al 50%, le spese straordinarie, ovvero quelle che per definizione devono considerarsi effettivamente imprevedibili e non, come ad esempio Spese mediche (da documentare) non coperte dal SSN e/o specialistiche previo accordo dei coniugi;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, b) libri di testo c); corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e); alloggio presso la sede universitaria;
f) viaggi e vacanze;
h) corsi di recupero e lezioni private relativamente per il minore qualora ne avesse bisogno, i) attività sportive;
l) patente;
3) disporre inoltre l'affidamento ad entrambi i genitori dei figli, i quali dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti SInificativi, entrambi i genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
i genitori eserciteranno poi la potestà separatamente limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
4) L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare sarà interamente trattenuto dalla SI.ra , all'uopo il SI. Parte_2 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto ne rilascia autorizzazione;
Parte_1
5) Il SI. potrà tenere con sé i figli due fine settimana al mese, nonché vederli durante la settimana almeno Parte_1 una volta o ogni qualvolta lo stesso lo desidera, ovviamente nel rispetto degli impegni scolastici. Il SI. Parte_1 comunque comunicherà alla SI.ra con congruo anticipo quando terrà con sè in settimana i minori, ancora per Pt_2 la Festa del Papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, da concordare preventivamente con la madre almeno 24 ore prima. I giorni del compleanno e dell'onomastico dei figli, possibilmente, saranno trascorsi con entrambi
i genitori, in mancanza in modo alternato.
6) Nel periodo estivo il SI. avrà diritto di tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi comunicando Parte_1 alla SI.ra entro il 1° Giugno di ogni anno il periodo preciso. Resta inteso che durante il periodo estivo, a Parte_2 scuole chiuse il padre se vorrà potrà trascorrere, previo accordo, anche periodi più lunghi insieme ai figli prima delle
vacanze concordate da passare con loro. Nel periodo di vacanza scolastica i minori trascorreranno le vacanze natalizie
e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, il padre potrà tenerli con sé ad anni alternati o il periodo di Natale 24/29 o quello dell'ultimo dell'anno 30/6 gennaio e il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, salvo diversi accordi tra i genitori. I medesimi dichiarano, altresì di non avere altro da disciplinare tra loro sotto il profilo patrimoniale.”
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene opportuno Pt_3 Parte_4
confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999;
Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così
provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nata ad RR (NA) il 30.04.1974, in [...] il [...], C.F._2 con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di RR (NA) (atto n.20, parte II, serie C, anno 2006);
b) assegna la casa coniugale sita in RR (NA) alla Via Solferino n. 46 alla SI.ra Parte_2
che vi vivrà con i figli minori;
c) affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento stabile Pt_3 Parte_4
e residenza presso la madre SI.ra con diritto di visita paterno conformemente alla Parte_2
parte motiva;
d) dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra la complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e mediche sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal Protocollo del CNF;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022; f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 22.01.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2631/2024 V.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto –
scioglimento del matrimonio tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Russo Pasqualina Daniela, giusta procura in atti e
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Russo Pasqualina Daniela, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento dellaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in PO (NA) il 22.05.2006, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune di RR (NA) (n.20, parte II, serie C, anno 2006) dalla cui unione nascevano due figli: , nato a [...] il [...] e , nato Parte_3 Parte_4
a PO (NA) il 02.05.2013, entrambi minorenni, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n.1759/2021 reso nel procedimento R.G. n.3714/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre presso la casa coniugale sita in RR (Na) alla via Solferino n. 46, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n.1759/2021, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal
Presidente del Tribunale di Nola in data 03.11.2021, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l. n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1) la casa coniugale sita in RR alla Via Solferino n. 46 è affidata alla SI.ra , dove i figli vivranno con Parte_2 la madre avendo residenza privilegiata;
2) della somma disposta per il mantenimento dei soli figli sarà pari ad €.400,00 mensili, da aggiornare annualmente in
base agli indici ISTAT, e che il SI. verserà alla SI.ra sul conto corrente col il seguente Iban, entro Parte_1 Pt_2 il giorno 05 di ogni mese. Saranno suddivise tra i genitori al 50%, le spese straordinarie, ovvero quelle che per definizione devono considerarsi effettivamente imprevedibili e non, come ad esempio Spese mediche (da documentare) non coperte dal SSN e/o specialistiche previo accordo dei coniugi;
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, b) libri di testo c); corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e); alloggio presso la sede universitaria;
f) viaggi e vacanze;
h) corsi di recupero e lezioni private relativamente per il minore qualora ne avesse bisogno, i) attività sportive;
l) patente;
3) disporre inoltre l'affidamento ad entrambi i genitori dei figli, i quali dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti SInificativi, entrambi i genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
i genitori eserciteranno poi la potestà separatamente limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
4) L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare sarà interamente trattenuto dalla SI.ra , all'uopo il SI. Parte_2 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto ne rilascia autorizzazione;
Parte_1
5) Il SI. potrà tenere con sé i figli due fine settimana al mese, nonché vederli durante la settimana almeno Parte_1 una volta o ogni qualvolta lo stesso lo desidera, ovviamente nel rispetto degli impegni scolastici. Il SI. Parte_1 comunque comunicherà alla SI.ra con congruo anticipo quando terrà con sè in settimana i minori, ancora per Pt_2 la Festa del Papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso, da concordare preventivamente con la madre almeno 24 ore prima. I giorni del compleanno e dell'onomastico dei figli, possibilmente, saranno trascorsi con entrambi
i genitori, in mancanza in modo alternato.
6) Nel periodo estivo il SI. avrà diritto di tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi comunicando Parte_1 alla SI.ra entro il 1° Giugno di ogni anno il periodo preciso. Resta inteso che durante il periodo estivo, a Parte_2 scuole chiuse il padre se vorrà potrà trascorrere, previo accordo, anche periodi più lunghi insieme ai figli prima delle
vacanze concordate da passare con loro. Nel periodo di vacanza scolastica i minori trascorreranno le vacanze natalizie
e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, il padre potrà tenerli con sé ad anni alternati o il periodo di Natale 24/29 o quello dell'ultimo dell'anno 30/6 gennaio e il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, salvo diversi accordi tra i genitori. I medesimi dichiarano, altresì di non avere altro da disciplinare tra loro sotto il profilo patrimoniale.”
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene opportuno Pt_3 Parte_4
confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999;
Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così
provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
) nata ad RR (NA) il 30.04.1974, in [...] il [...], C.F._2 con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di RR (NA) (atto n.20, parte II, serie C, anno 2006);
b) assegna la casa coniugale sita in RR (NA) alla Via Solferino n. 46 alla SI.ra Parte_2
che vi vivrà con i figli minori;
c) affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento stabile Pt_3 Parte_4
e residenza presso la madre SI.ra con diritto di visita paterno conformemente alla Parte_2
parte motiva;
d) dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra la complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e mediche sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal Protocollo del CNF;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022; f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 22.01.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca