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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12375 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice Relatore
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R. G. A. C.C. N. 26776/2022, cui è riunita per ragioni di connessione quella annotata al R.G.A.C.C. n° 29350 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 13.05.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]n. Parte_1 CF: Codice Fiscale_1
15, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Paris (CF: Codice Fiscale_2 , giusta procura in calce all'atto presso il suo studio, in Avezzano, Via San Francesco n. 260 di citazione, elettivamente domiciliata fax: 086336191) successivamente, a seguito
)
PEC: Email_1 e,
nel presente giudizio, dall' Avv. Laura Chillondi deposito di memoria di costituzione
(CF: C.F. 3 del Foro di Latina (PEC: Email_2
ATTRICE E
'CF: Codice Fiscale_4 nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
di Creta n. 83, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della Controparte_2 CF:
P.IVA_1 con sede in Roma, Via Federico Cesi n. 30, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana
,
n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Marco Leoni (CF: Codice Fiscale_5 ; PEC:
Email_3 ) ed Alessandra Dipatrizi (CF: C.F._6 PEC: Email_4 ), che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare All'udienza del 13.05.2025, compariva per la parte attrice l'Avv. Angela Buttarazzi,
in sostituzione dell'Avv. Laura Chillon, la quale insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla memoria 183 n. 2 cpc e, nell'ipotesi di mancata ammissione a quelle integrate e specificate conclusioni riportandosidegli stessi, precisava le nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc.
Per parte convenuta era presente l'Avv. Marco Leoni il quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle indicate nella memoria ex art. 183 cpc n. 2..
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra Parte_1 evocava in giudizio dinanzi all'intestato ufficio il Sig. Controparte_1 e la Controparte_3 in persona
del l.r.p.t., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, per tutto quanto sopra esposto e ritenuto:
e dichiarare la nullità e/o 1) accertare annullabilità dell'estromissione
Parte_1 della società Controparte_2 della Sig. ra
2) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad essere reintegrata nelle quote della società che, all'epoca della sua estromissione, risultavano nella misura del 5 %, nonché nelle quote, pari al 50%, del defunto Persona_1 quale erede universale dello stesso (essendo l'altro erede Controparte_1 ),
con tutti gli annessi e connessi.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali".
A fondamento delle suesposte domande e conclusioni l'attrice deduceva che:
1) l'odierno convenuto, tramite una serie di fraudolente operazioni societarie, aveva privato illegittimamente il padre, Sig. delle proprie quote Persona_1
societarie, pregiudicando anche gli interessi di essa attrice, quale erede del de cuius;
in particolare gli atti di cessione delle quote non erano stati iscritti e resi conoscibili presso la locale camera di commercio in violazione della disciplina vigente in materia di pubblicità della cessione delle partecipazioni;
al momento della delibera assembleare del 29.03.2004, segnatamente,
risultava titolare della quota societaria pari al 95 % il Sig. Persona_1
della residua quotadel capitale sociale, mentre il Sig. Controparte_1
del 5% del capitale sociale;
alla data della successiva delibera assembleare del 24.10.2006 la quota risultava ridotta al 70% del capitale sociale, mentredel Sig. Persona_1
Controparte_1 era aumentata sino al 30% del capitale sociale;
quella del Sig.
Controparte_4tra il 2006 e il 2014, attraverso la cessione della Controparte_2 alla
[...] che aveva ripianato il capitale sociale con circa € 15.000,00, le quote del Sig.
Persona_1 rano state azzerate;
al momento dell'atto di reintestazione al fiduciante, in data 29.05.2014,
il Sig. Controparte_1 aveva ottenuto senza alcuna giustificazione la restituzione della quota di sua proprietà pari al 100% del capitale sociale:
2) i bilanci presentati dalla società erano stati regolari sino al 2007, anno in cui il Sig. Persona_1 aveva ceduto il ruolo di Amministratore
alla Sig.ra 'moglie del Sig. Controparte_1 la quale Persona_2
aveva amministrato sino al 30.05.2008 e che, a sua volta, aveva ceduto il ruolo
Persona_3 di amministratrice alla Sig.ra
,figlia del Sig. Controparte_1
e della Sig.ra Persona_2 rimasta in carica sino al 5.07.2016; a tale data il ruolo gestorio era stato assunto dal Sig. Controparte_5
amministratore fino al 26.09.2017, quando la gestione della società era stata trasferita detentore del 100% delle quote del capitale sociale;
al Sig. Controparte_1
dopo il 2007 i bilanci non erano stati regolarmente presentati;
in particolare soltanto nel 2016/2017 era stato depositato il bilancio dell'anno 2015,
con omissione del deposito dei bilanci relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015.
3) irregolarità inoltre erano emerse in ordine al contratto di locazione dell'immobile di Roma, Via dell'Olgiata n. 15, sottoscritto dalla Sig.ra Persona_3 in data
15.09.2013 con l'Ambasciata del Sudan ed in virtù del quale la Controparte_2 aveva percepito, per i primi cinque anni, € 84.000,00 annui e, successivamente,
€ 96.000,00 annui, oltre ad € 17.500,00, relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2013, nonché deposito cauzionale di € 14.000,00, a garanzia di due mensilità di canone;
a ciò si aggiungeva l'importo di € 10.000,00 annui, a titolo di oneri condominiali del cosiddetto Consorzio dell'Olgiata, somma che non era stata versata al Consorzio dalla CP_2 con conseguente procedimento monitorio, azionato dal '
Consorzio, nell'anno 2009, per il mancato pagamento delle somme ricevute annualmente dall'Ambasciata del Sudan;
era seguito, inoltre, un pignoramento immobiliare sull'immobile di Roma,
Via dell'Olgiata 15, da parte dell'allora CP_6
4) quanto all'illegittima estromissione dalla compagine societaria di essa istante veniva evidenziato che la presunta dichiarazione di recesso, contenuta nel verbale di assemblea del 29.03.2004, era, in realtà, inefficace, non avendo la medesima apposto la propria sottoscrizione all'atto pubblico in parola.
Costituitosi ritualmente il Sig. Controparte_1 in proprio e quale legale rappresentante della [...]
CP 2 rassegnava le seguenti conclusioni:
" voglia l'Adito Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, gradatamente:
in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per assenza di legittimatio ad processum, per irrituale costituzione dell'attrice e, comunque, per mancanza dei prescritti requisiti essenziali dello stesso. Con condanna della Sig.ra Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio nonché con vittoria di competenze ed onorari;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'impugnazione delle delibere assembleari del 29.03.2004 e del 24.10.2006 per i motivi di cui in premessa. Con condanna della al pagamento delle spese di giudizio nonché con vittoria di competenze edsig. ra Parte_1
onorari.
Nel merito:
in fatto e in diritto, la domanda proposta 1) rigettare, perché infondata
dalla Sig.ra Parte_1 per i motivi di cui sopra;
2) condannare la Sig.ra Parte_1 al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 срс cagionati al Sig. Controparte_1 ed alla Controparte_2
dalla medesima attrice, da liquidarsi in via equitativa. Con le conseguenze di legge in ordine alle spese di giudizio nonché con vittoria di competenze ed onorari".
A sostegno delle suesposte conclusioni, il Sig. Controparte_1 nella duplice veste, esponeva che:
1) preliminarmente l'atto introduttivo del giudizio era nullo per difetto di rappresentanza e per difetto di costituzione dell'attrice (iscrizione della causa prima della consegna all'UNEP della Corte d'Appello di Roma per la notifica), nonché per difetto dello ius postulandi, per genericità ed indeterminatezza del petitum e dell'edictio actionis;
la procura depositata dall'attrice nel presente procedimento, in data 3 Maggio 2022,
infatti era quella apposta e rilasciata il 20 ottobre 2021 dalla Sig. ra [...] Parte_1 in calce ad un altro atto, ossia al ricorso introduttivo del giudizio contraddistinto con il N. 69285/,2021, ( Tribunale di Roma, XVI Sezione,
G.I. Dott.ssa Flora Mazzaro) e sottoscritta tra i documenti del predetto giudizio,
dalla medesima intentato nei confronti degli stessi convenuti nel presente procedimento, giudizio attualmente estinto, a seguito del provvedimento del Giudice,
Dott.ssa Flora Mazzaro del 19.09.22, (successivo alla rinuncia dell'attrice).
inoltre l'atto introduttivo del presente processo era stato consegnato all' Pt 2 della
Corte d'Appello di Roma, per la notifica ai convenuti, in data 5 Maggio 2022, ovvero successivamente all'iscrizione a ruolo dello stesso, avvenuta il 3 Maggio 2022; da ultimo l'attrice aveva inserito nel fascicolo telematico l'atto di citazione notificato solo il 19.09.2022, ben oltre i dieci giorni dall'ultima notifica, previsti dall'art. 165 cpc;
in relazione ad ulteriore ma connesso profilo l'atto di citazione de quo era connotato da estrema genericità e indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi dello stesso, con conseguente nullità della domanda, rilevabile d'ufficio dal Giudice e non sanabile dalla costituzione del convenuto, per mancato raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla edictio actionis, ex art. 156 cpc,
secondo comma c.p.c.;
in particolare, dal tenore dell'atto e dalle rassegnate conclusioni non era intendere a quale istituto, fattispecie, o azione giudiziaria operasse riferimento l'attrice onde ottenere la reintegrazione nella compagine societaria;
ad un esame dell'atto di citazione pareva desumersi che parte attrice intendesse impugnare le delibere assembleari del 29.03.2004 e del 24.10.2006 (entrambe approvate dai soci quando era ancora legale rappresentante pro-tempore il Sig. Persona_4
,al fine di essere reintegrata nelle quote societarie;
non aveva mosso obiezioni in ordine alla irregolarità tuttavia l'istante delle predette assemblee con la conseguenza che le era precluso, a seguito del decorso di un rilevante arco temporale, richiedere ed ottenere alcunchè;
2) era inammissibile ed infondata un'eventuale impugnazione e/o richiesta di declaratoria di nullità delle delibere assembleari del 29.03.2004 e del 24.10.2006, ai sensi della disposizione di cui all'art. 2479 ter, III Comma cpc, stante l'inesistenza di qualsivoglia profilo di impossibilità e/o illiceità, ovvero di previsione di modifica dell'oggetto delle stesse;
3) era inammissibile ed infondata un'eventuale impugnazione e/o richiesta di declaratoria di annullabilità delle predette delibere assembleari, attesa la conoscenza di entrambe e la consapevolezza di quanto approvato con le stesse avendo l'attrice partecipato all'assemblea del 29.03.2004, come risulta dal foglio delle presenze, allegato sub lettera A al verbale di assemblea redatto per atto pubblico dal
Notaio dott. Persona_5 di Roma, rep. 1573 racc. 1076 ( prodotto da parte attrice) ed avendo la medesima espressamente ivi rinunciato al diritto di
opzione; 4) era intervenuta decadenza dell'attrice da qualsiasi azione, per inutile decorso dei termini prescritti dall'art. 2479 ter c.c. e dall'art. 2377, VI comma, c.c.;
infatti, alla data dell'instaurazione del presente giudizio, erano trascorsi sia i 3 anni che i 90 giorni dalla data delle deliberazioni presumibilmente impugnate ma, anche,
dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta, rispettivamente, il 23.04.2004 (prot. 62330/2004) ed il 10.11.2006 (prot. 248646/2006),
come da visura storica della CP_2 versata in atti;
4) erano sussistenti i presupposti per la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc, commi 1 e 3 cpc, con liquidazione, anche d'ufficio, di una somma equitativamente determinata dal giudice, per aver la Sig. ra gito con mala fede o colpa grave.Parte_1
Costituitasi ritualmente le parti l'attrice provvedeva ad instaurare, in data 16 Maggio
2022, un altro giudizio, rubricato con il n.r.g. 29350/2022 ed assegnato al G.I. Dott. Ruggiero, mediante deposito di un altro atto di citazione e di n. 19 allegati,
gli stessi depositati il 3 Maggio 2022, per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento (26776/22), già pendente tra le medesime parti.
In data 17.11.2022, il GI Dott. Ruggiero disponeva l'archiviazione dell'istanza di cancellazione dal ruolo della causa recante NRG: 29350/2022, proposta da parte attrice ed il 15.12.2022, all'esito dell'udienza svolta mediante trattazione scritta,
in data 12.12.2022, disponeva la trasmissione della causa al Presidente di Sezione per le opportune valutazioni.
In pari data, il Presidente designava, ex art. 273 cpc, per la trattazione del processo, il Dott. Maurizio Manzi, il quale, con provvedimento del 18.12.2022,
fissava per la trattazione l'udienza del 15.05.2023, in esito alla quale disponeva la riunione del procedimento contraddistinto con il N. 29350/2022 e di quello annotato al n. 26776/22. Successivamente al deposito delle memorie istruttorie delle parti,
con provvedimento del 16.10. 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
13.05.2025. Precisate, in tale data, le conclusioni, ad opera delle parti, il G.I tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
In rito deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto dello ius postulandi, per carenza di rappresentanza e per omessa costituzione dell'attrice.
Segnatamente, in ordine all'eccepito difetto di rappresentanza, motivato sul presupposto per cui la procura depositata nel presente giudizio sarebbe identica a quella apposta e rilasciata dall'attrice, il 20 ottobre 2021, in calce ad altro atto processuale, si rileva che la disposizione di cui all'art. 182 cpc, a seguito della riforma attuata con il d. lgs n. 149/2022, estende la sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza della procura.
In tal senso si è espressa giurisprudenza di legittimità, affermando che, in caso
procura nulla 0 inesistente, deve essere assegnato un termine alla parte di regolarizzarla, a fronte di qualsiasi vizio, compresa sua totale mancanza per
(cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23958/2020).
Nel caso de quo, tuttavia, non è ravvisabile un vizio di nullità o inesistenza dell'atto, tale da giustificare l'esercizio, da parte del giudicante, dei poteri di cui al citato articolo 182 c.p.c.
Ed infatti trattasi di procura valida ed efficace, recante la sottoscrizione del procuratore, ancorchè rilasciata in altro giudizio, contraddistinto con il NRG: 69285/2021.
Con la sentenza n. 2075/2024 del 19 Gennaio 2024 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
hanno composto il contrasto giurisprudenziale esistente in tema di validità della procura non rilasciata contestualmente al ricorso.
orientamento, ( cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 11240 Secondo un primo
06.04.2022), la procura alle liti sarebbe invalida a fronte di sottoscrizione del non contestuale all'atto processuale introduttivo del giudizio, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 83 comma 3 cpc e 2703 comma 2 c.c.
Un difforme orientamento (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 36827 del 15/12/2022) interpreta diversamente l'art. 83
comma 3 cpc, rilevando che la norma non presuppone la contestualità del conferimento della procura alla redazione dell'atto cui si riferisce in quanto la specialità della stessa si desume dalla congiunzione materiale o telematica al ricorso, nonché dalla sua susseguente notifica unitamente a quest'ultimo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno aderito a quest'ultimo orientamento, riconoscendo validità alla procura speciale che, rilasciata in data successiva alla decisione da sindacare ed anteriore alla notificazione del ricorso, "dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia, per l'appunto, il ricorso per cassazione". Sul punto, peraltro, si è recentemente pronunciato anche il Consiglio di Stato
(Sez. V, del 22.11.24, n. 9391), affermando che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica che agisca in giudizio, in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato in qualsiasi stato e grado del procedimento.
Applicando i principi di diritto sottesi alla statuizione delle Sezioni Unite dell'Organo di Nomofilachia al presente giudizio, se ne inferisce che, essendo la procura in contestazione stata rilasciata e depositata unitamente all'atto introduttivo dello stesso, vi è certezza in ordine all'afferenza della prima al secondo, con conseguente validità dell'atto di conferimento dell'incarico,
anche in osservanza del principio di conservazione degli atti processuali, cui si ispira il codice di rito.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di nullità della citazione per difetto di costituzione dell'attrice,
(iscrizione della causa prima della consegna all' unep della Corte d'Appello di Roma per la notifica),
trattandosi di vizio del procedimento inidoneo ad invalidare la costituzione della parte (cfr. Cass. Civ. VI Sez.
ordinanza del 15.09.2020 n. 19118). Segnatamente, secondo il Supremo Collegio, deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento.
D'altra parte si deve rilevare sia che l'art 165 срс, comma 2, in caso di pluralità
di convenuti, consente la notificazione a taluno di essi quando la causa sia già stata iscritta a ruolo, sia che l'eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l'iscrizione è prevista dalla L. 20 novembre 1982 n. 890, art. 5, comma 3.
Deve pertanto ritenersi che la costituzione dell'attrice, nel presente giudizio, sia valida, essendo le due attività state espletate ( iscrizione e notifica), ancorchè con inversione dell'ordine temporale previsto dal codice di rito, riconducibili al medesimo procedimento. Quanto, infine, all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto dello ius postulandi, genericità ed indeterminatezza del petitum e dell'edictio actionis, si rileva che la costituzione in giudizio del convenuto, avvenuta, nel caso de quo,
regolarmente ed entro i termini di legge, ha sanato i vizi della citazione e fatto salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale della quale peraltro avrebbe potuto essere ordinata la rinnovazione del procedimento notificatorio.
Ed infatti la sanatoria della nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto (petitum e causa petendi), è prevista dall'art. 164, comma 3 cpc., secondo il cui tenore il giudice può fissare un termine perentorio all'attore per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è già costituito, per integrare la domanda. Deve però essere dichiarata la Inammissibilità della domanda attorea volta
Parte_1alla declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'estromissione della Sig.ra dalla Controparte 2 per l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
ed invero la domanda attorea sottende l'impugnazione delle delibere assembleari 23.04.2004 e del 10.11.2006, in relazione alle quali, alla data di instaurazione del del presente giudizio, risultavano ampiamente decorsi sia il termine di 90 giorni di cui all'art. 2377 5°
comma c.c. che quello di tre anni, contemplato dalla disposizione di cui all'art. 2479 ter c.c. e decorrenti dalla inserzione delle pertinenti delibere nel libro dei soci. Come si evince dalla visura storica della prodotta dai convenuti, infatti, le suddette delibere sono state tempestivamente iscritte nel CP_2
registro delle imprese in data 23.04.2004 (prot. 62330/2004) e 10.11.2006 (prot. 248646/2006).
In particolare, i termini decadenziali per l'impugnativa delle delibere assembleari risultano ampiamente decorsi alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio in relazione a ciascuna tipologia di vizi.
La prima categoria di vizi enunciati dal legislatore, invero, ricomprende quelli comportanti l'annullabilità
delle delibere, quali: non conformità della decisione a norme di fonte legale o statutaria e decisione assunta con la partecipazione un socio in conflitto d'interessi, purchè pregiudizievole per la società.
Con riferimento a tali ipotesi, fermo il disposto di cui all'art. 2377, comma 5, c.c., la decisione può essere impugnata dagli amministratori, dai sindaci e dai soci dissenzienti che non abbiano concorso all'approvazione entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla inserzione nel libro delle decisioni dei soci. ΑΙ fine di evitare l'annullamento, peraltro, è consentito al Tribunale adito in sede di impugnazione assegnare alla società un termine massimo di 180 giorni per sostituzione della decisione ritenuta invalida. La seconda categoria di vizi, contemplati dalla disposizione in commento, comprende quelli determinanti la nullità delle delibere assembleari, ovvero: oggetto impossibile o illecito e mancanza di qualsiasi preventiva informazione del socio (assoluta mancanza di convocazione dell'assemblea).
In questi casi la legittimazione attiva è estesa a chiunque ne abbia interesse e l'impugnazione deve essere esercitata entro il termine di tre anni dalla inserzione della decisione nel libro dei soci.
Un' ulteriore categoria di vizi invalidanti investe le ipotesi in cui le decisioni abbiano ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, mediante l'introduzione di attività impossibili o illecite.
Soltanto in tali casi, non verificatisi nella fattispecie per cui è controversia, l'impugnazione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e senza alcun limite temporale. Quand'anche, con riferimento al presente giudizio, si assumesse che la parte attrice non sia stata regolarmente convocata alle assemblee del
23.04.2004 e del 10.11.2006 e/o che non abbia ricevuto adeguata informativa in ordine alle stesse, il termine d'impugnativa di tre anni ( decorrente dalla relativa inserzione nel libro delle decisioni dei soci),
risulta insanabilmente decorso.
Peraltro entrambe le delibere assembleari in contestazione risultano essere state assunte in presenza e con il consenso dell'attrice, ossia con il voto unanime dei soci, quando era ancora legale rappresentante della società convenuta il Sig. Persona 1
Parte_1La conoscenza, da parte della Sig.ra di quanto deliberato ed approvato in esito alle predette assemblee è quindi manifesta, considerato, peraltro, che la sua presenza all' assemblea del
29.03.2004 risulta dal foglio delle presenze, allegato sub lettera A) al verbale d'assemblea, redatto per atto pubblico dal Notaio Dott. di Roma, rep. 1573 racc 1076 ed avendo l'istante, inPersona_5
quella sede, espressamente rinunciato al diritto di opzione, come comprovato dalla documentazione versata in atti dalla stessa (doc 3 allegato all'atto di citazione e doc. 1, pag. 9 punto 4 allegato alle note autorizzate del 15.11.2022).
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo deve escludersi che l'oggetto delle delibere in esame sia impossibile e/o illecito, o che abbia determinato una modifica dell'oggetto sociale, mediante l'introduzione di attività impossibili e/o illecite, con esclusione della facoltà per l'esponente di beneficiare del diritto all'impugnativa senza limiti di tempo. La delibera del 29.03.2004, invero, ha ad oggetto la riduzione e l'azzeramento del capitale per perdite e la ricostituzione dello stesso con l'apporto dei soli soci
Persona_1 ai sensi dell'articolo 2482 ter c.c.. ed Controparte_1
del 24.10.2006, invece, è stato deliberato, sempre ai sensi dell'assemblea Nel corso dell'art. 2482 ter c.c., l'azzeramento del capitale per perdite, nonché la ricostituzione dello stesso con il solo apporto della società finanziaria, La CP_4 Le delibere in esame non si riferiscono ad atti di cessione delle quote societarie, bensì ad attività poste in essere dai soci, durante l'amministrazione del Sig. in aderenza con il dettato dellaPersona_1
disposizione di cui all'art. 2482 ter c.c., in corrispondenza dell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Né è a ritenere che risulti integrata la fattispecie della ricapitalizzazione "forzata"
della società, in caso di perdite di capitale, in corrispondenza della quale, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di merito, la relativa delibera sarebbe affetta da nullità per illiceità dell'oggetto.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano, con sentenza del 15.05. 2017, affermando il principio per cui i soci di una s.r.l. non possono essere mai obbligati ad effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio, in aggiunta al conferimento inizialmente stabilito nell'atto costitutivo.
In particolare, secondo la richiamata pronuncia, è nulla per illiceità dell'oggetto la delibera che, nell'ipotesi di perdite determinanti l'azzeramento del capitale sociale, si discosti dall'iter procedimentale previsto dall'art. 2482 ter c.c. e disponga, a carico di tutti i soci, un obbligo di versare pro-quota valori patrimoniali per un ammontare sufficiente ad elidere le perdite registrate.
La ratio sottesa alla sentenza de qua è la tutela del diritto di opzione del socio il quale sia non sia interessato all'investimento di nuove risorse nella società, quand'anche l'esercizio dello stesso possa comportare lo scioglimento della società, in caso di insuccesso dell'operazione di ricapitalizzazione.
Diritto, quest'ultimo, in alcun modo compresso nel caso oggetto di indagine avendo la parte attrice espressamente rinunciato allo stesso, come risulta dal verbale della delibera del 23.04.2004.
Pertanto, non versandosi in alcuna delle ipotesi previste ex lege per impugnare le delibere assembleari disenza tempo, parte attrice risulta incorsa nella decadenzalimiti di cui all'articolo 2479 ter C.C., non avendo mai impugnato le delibere del 29.03.2004 e
del 24.10.2006.
Deve del pari essere dichiarata la inammissibilità della domanda di revoca dell'amministratore, svolta dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 cpc comma 6, n.1):
tanto per difetto di legittimazione attiva ed in quanto la istanza suppletiva integra un'ipotesi di mutatio libelli priva di connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Come noto l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata,
preordinata alla richiesta di revoca degli stessi, compete ai singoli soci, i quali agiscono in qualità di sostituti processuali della società e alla società stessa. Alcune pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Tribunale di Roma del 21.05.2007 e Tribunale di Bologna del 10.11.2023) hanno chiarito che si tratta di legittimazione concorrente e disgiuntiva della società e dei soci, in ordine alla medesima azione.
Ne deriva che l'esercizio della predetta azione è precluso a soggetti terzi, estranei
ai rapporti derivanti dal vicolo societario.
In applicazione di tali principi di diritto e delle relative disposizioni del codice civile risulta meritevole l'eccezione di di accoglimento di legittimazione attiva difetto in саро
alla Sig.ra in quanto, al momento della pendenza Parte_1
del presente giudizio, l'attrice non rivestiva la qualifica di socia da oltre vent'anni.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la domanda de qua risulta inammissibile in quanto proposta, per la prima volta, con la memoria di cui al n. 1), comma 6 dell'art. 183 cpc ed essendo idonea a configurare una mutatio libelli, priva di connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Al riguardo giova precisare che la Suprema Corte ha di recente confermato l'orientamento inaugurato dalle
Sezioni Unite nel 2018, in tema di modifica della domanda giudiziale inizialmente proposta e di differenza tra l'istituto dell'emendatio libelli e della mutatio libelli. Segnatamente, con la sentenza n. 18546 del 7
settembre 2020, l'Organo di Parte_3 ha chiarito che la modifica della domanda iniziale, riguardante uno o entrambi gli elementi identificativi oggetto della stessa ( petitum e causa petendi), operata con la memoria all'uopo previsto dall'art. 183 cpc, è sempre ammissibile, purchè connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al presente giudizio appare evidente
che la domanda di revoca dell'amministratore spiegata dall'attrice con la prima memoria istruttoria non appare connessa oggettivamente ( per alternatività o incompatibilità, secondo quanto precisato dalle
Sezioni Unite nel 2018) a quella principale inizialmente proposta, volta alla declaratoria della nullità e/o annullabilità dell'estromissione della stessa dalla società, non essendo il convenuto amministratore della CP_2 , alla data dell'assunzione delle delibere implicitamente impugnate .
Del resto la parte attrice non ha reso in atti la prova della sussistenza della responsabilità
del Sig. derivante dalla violazione di obblighi imposti dalla Legge o dallo Statuto, Controparte_1 ovvero dalla commissione di gravi irregolarità nella gestione della società, né del nesso di causalità tra i danni cagionati alla società e la condotta attiva od omissiva dell'organo amministrativo.
Le doglianze mosse dall'istante si riferiscono, invero, ad attività poste in essere da soggetti terzi al presente giudizio, alcune delle quali compiute dal Sig. Persona_1 quando ancora rivestiva la carica di legale
CP_2 con la conseguenza che, in relazione alle stesse, sussisterebbe il difetto rappresentante della di legittimazione passiva dell'odierno convenuto. Inoltre le attività oggetto delle delibere impugnate risultano legittime in quanto l'operazione di ricapitalizzazione della società, mediante sottoscrizione del capitale con intestazione a soggetto terzo ( la finanziaria CP_4 occorsa nell'ottobre del 2006, è avvenuta con atto pubblico, alla presenza del
,
padre dell'esponente, al tempo amministratore unico e quando l'attrice non era più socia da oltre due anni. di proprietà Quanto, inoltre, alla contestata concessione in locazione dell'immobile contratto sottoscritto in data 15.09.2013 della Controparte_2 mediante il
Pe Carolina CP_1 quale legale rappresentante pro tempore della società, il Sig. CP_1 dalla Sig.
risulta estraneo all'operazione.
[...]
La domanda di revoca svolta da parte attrice, pertanto, oltre ad essere inammissibile per difetto di legittimazione attiva della stessa, risulta infondata nel merito.
L'infondatezza della predetta domanda è suffragata dai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09.11.2020 n. 25056 ), secondo la quale la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che la società
attrice abbia soltanto l'onere di provare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra tali comportamenti ed il danno verificatosi, incombendo, invece, sugli amministratori, il dovere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva,
con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (principi espressi anche da Cass. Civ. n. 2975/2020; Cass. Civ. n. 17441/2016 e Cass. Civ. n.
3409/2013). La sentenza n. 25056 del 9.11.2020 della Suprema Corte ha il pregio di precisare il contenuto dell'onere della prova dell'attore, laddove statuisce che, qualora i comportamenti degli amministratori, che si assumono illeciti, non siano vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella dimostrazione dell'atto compiuto dall'amministratore, investendo anche quegli elementi di contesto da cui è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza. Onere, quest'ultimo, non assolto dall'odierna attrice.
Compete, di contro, all'amministratore, l'onere di allegare e provare gli ulteriori fatti idonei ad escludere o attenuare la sua responsabilità.
esegetiche al presente giudizio appare evidente che Applicando tali coordinate
la Sig. ra Parte_1 non ha assolto l'onus probandi degli addebiti contestati al convenuto, con la conseguenza che la domanda di revoca dell'amministratore risulta non soltanto inammissibile, ma anche destituita di fondamento. Da ultimo risulta infondata ed inammissibile la domanda, proposta in via gradata, tesa alla reintegrazione nelle quote della società, in quanto ancorata all'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c., non esercitato dall'attrice, per sua stessa ammissione e, in ogni caso,
non comunicato dalla medesima nei termini di cui alla citata disposizione codicistica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Non si ravvisa la ricorrenza dei profili di addebito di responsabilità aggravata
ex art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara inammissibile la domanda volta alla declaratoria della nullità e/o annullabilità dell'estromissione della Signora dalla Controparte_2 Parte_1
dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice con la memoria di cui al n.1), comma 6 dell'art. 183
'per difetto di cpc, di revoca dell'amministratore pro tempore, Sig. Controparte_1
legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
dichiara, altresì, inammissibile e infondata, la domanda gradata di reintegra dell'attrice nelle quote societarie.
Condanna la Sig.ra Parte_1 a rifondere, in favore del Sig. Controparte_1 in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della Controparte 7 le spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 21.387,00 oltre rimborso forfettario, spese generali 15 % compenso, cpa ed iva come per legge.
Così deciso il 09 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. ri Magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice Relatore
Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R. G. A. C.C. N. 26776/2022, cui è riunita per ragioni di connessione quella annotata al R.G.A.C.C. n° 29350 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 13.05.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]n. Parte_1 CF: Codice Fiscale_1
15, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Paris (CF: Codice Fiscale_2 , giusta procura in calce all'atto presso il suo studio, in Avezzano, Via San Francesco n. 260 di citazione, elettivamente domiciliata fax: 086336191) successivamente, a seguito
)
PEC: Email_1 e,
nel presente giudizio, dall' Avv. Laura Chillondi deposito di memoria di costituzione
(CF: C.F. 3 del Foro di Latina (PEC: Email_2
ATTRICE E
'CF: Codice Fiscale_4 nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
di Creta n. 83, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della Controparte_2 CF:
P.IVA_1 con sede in Roma, Via Federico Cesi n. 30, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana
,
n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Marco Leoni (CF: Codice Fiscale_5 ; PEC:
Email_3 ) ed Alessandra Dipatrizi (CF: C.F._6 PEC: Email_4 ), che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI
OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare All'udienza del 13.05.2025, compariva per la parte attrice l'Avv. Angela Buttarazzi,
in sostituzione dell'Avv. Laura Chillon, la quale insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla memoria 183 n. 2 cpc e, nell'ipotesi di mancata ammissione a quelle integrate e specificate conclusioni riportandosidegli stessi, precisava le nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc.
Per parte convenuta era presente l'Avv. Marco Leoni il quale precisava le conclusioni riportandosi a quelle indicate nella memoria ex art. 183 cpc n. 2..
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra Parte_1 evocava in giudizio dinanzi all'intestato ufficio il Sig. Controparte_1 e la Controparte_3 in persona
del l.r.p.t., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo Giudice Adito, contrariis reiectis, per tutto quanto sopra esposto e ritenuto:
e dichiarare la nullità e/o 1) accertare annullabilità dell'estromissione
Parte_1 della società Controparte_2 della Sig. ra
2) accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad essere reintegrata nelle quote della società che, all'epoca della sua estromissione, risultavano nella misura del 5 %, nonché nelle quote, pari al 50%, del defunto Persona_1 quale erede universale dello stesso (essendo l'altro erede Controparte_1 ),
con tutti gli annessi e connessi.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali".
A fondamento delle suesposte domande e conclusioni l'attrice deduceva che:
1) l'odierno convenuto, tramite una serie di fraudolente operazioni societarie, aveva privato illegittimamente il padre, Sig. delle proprie quote Persona_1
societarie, pregiudicando anche gli interessi di essa attrice, quale erede del de cuius;
in particolare gli atti di cessione delle quote non erano stati iscritti e resi conoscibili presso la locale camera di commercio in violazione della disciplina vigente in materia di pubblicità della cessione delle partecipazioni;
al momento della delibera assembleare del 29.03.2004, segnatamente,
risultava titolare della quota societaria pari al 95 % il Sig. Persona_1
della residua quotadel capitale sociale, mentre il Sig. Controparte_1
del 5% del capitale sociale;
alla data della successiva delibera assembleare del 24.10.2006 la quota risultava ridotta al 70% del capitale sociale, mentredel Sig. Persona_1
Controparte_1 era aumentata sino al 30% del capitale sociale;
quella del Sig.
Controparte_4tra il 2006 e il 2014, attraverso la cessione della Controparte_2 alla
[...] che aveva ripianato il capitale sociale con circa € 15.000,00, le quote del Sig.
Persona_1 rano state azzerate;
al momento dell'atto di reintestazione al fiduciante, in data 29.05.2014,
il Sig. Controparte_1 aveva ottenuto senza alcuna giustificazione la restituzione della quota di sua proprietà pari al 100% del capitale sociale:
2) i bilanci presentati dalla società erano stati regolari sino al 2007, anno in cui il Sig. Persona_1 aveva ceduto il ruolo di Amministratore
alla Sig.ra 'moglie del Sig. Controparte_1 la quale Persona_2
aveva amministrato sino al 30.05.2008 e che, a sua volta, aveva ceduto il ruolo
Persona_3 di amministratrice alla Sig.ra
,figlia del Sig. Controparte_1
e della Sig.ra Persona_2 rimasta in carica sino al 5.07.2016; a tale data il ruolo gestorio era stato assunto dal Sig. Controparte_5
amministratore fino al 26.09.2017, quando la gestione della società era stata trasferita detentore del 100% delle quote del capitale sociale;
al Sig. Controparte_1
dopo il 2007 i bilanci non erano stati regolarmente presentati;
in particolare soltanto nel 2016/2017 era stato depositato il bilancio dell'anno 2015,
con omissione del deposito dei bilanci relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015.
3) irregolarità inoltre erano emerse in ordine al contratto di locazione dell'immobile di Roma, Via dell'Olgiata n. 15, sottoscritto dalla Sig.ra Persona_3 in data
15.09.2013 con l'Ambasciata del Sudan ed in virtù del quale la Controparte_2 aveva percepito, per i primi cinque anni, € 84.000,00 annui e, successivamente,
€ 96.000,00 annui, oltre ad € 17.500,00, relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2013, nonché deposito cauzionale di € 14.000,00, a garanzia di due mensilità di canone;
a ciò si aggiungeva l'importo di € 10.000,00 annui, a titolo di oneri condominiali del cosiddetto Consorzio dell'Olgiata, somma che non era stata versata al Consorzio dalla CP_2 con conseguente procedimento monitorio, azionato dal '
Consorzio, nell'anno 2009, per il mancato pagamento delle somme ricevute annualmente dall'Ambasciata del Sudan;
era seguito, inoltre, un pignoramento immobiliare sull'immobile di Roma,
Via dell'Olgiata 15, da parte dell'allora CP_6
4) quanto all'illegittima estromissione dalla compagine societaria di essa istante veniva evidenziato che la presunta dichiarazione di recesso, contenuta nel verbale di assemblea del 29.03.2004, era, in realtà, inefficace, non avendo la medesima apposto la propria sottoscrizione all'atto pubblico in parola.
Costituitosi ritualmente il Sig. Controparte_1 in proprio e quale legale rappresentante della [...]
CP 2 rassegnava le seguenti conclusioni:
" voglia l'Adito Giudice, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, gradatamente:
in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per assenza di legittimatio ad processum, per irrituale costituzione dell'attrice e, comunque, per mancanza dei prescritti requisiti essenziali dello stesso. Con condanna della Sig.ra Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio nonché con vittoria di competenze ed onorari;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'impugnazione delle delibere assembleari del 29.03.2004 e del 24.10.2006 per i motivi di cui in premessa. Con condanna della al pagamento delle spese di giudizio nonché con vittoria di competenze edsig. ra Parte_1
onorari.
Nel merito:
in fatto e in diritto, la domanda proposta 1) rigettare, perché infondata
dalla Sig.ra Parte_1 per i motivi di cui sopra;
2) condannare la Sig.ra Parte_1 al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 срс cagionati al Sig. Controparte_1 ed alla Controparte_2
dalla medesima attrice, da liquidarsi in via equitativa. Con le conseguenze di legge in ordine alle spese di giudizio nonché con vittoria di competenze ed onorari".
A sostegno delle suesposte conclusioni, il Sig. Controparte_1 nella duplice veste, esponeva che:
1) preliminarmente l'atto introduttivo del giudizio era nullo per difetto di rappresentanza e per difetto di costituzione dell'attrice (iscrizione della causa prima della consegna all'UNEP della Corte d'Appello di Roma per la notifica), nonché per difetto dello ius postulandi, per genericità ed indeterminatezza del petitum e dell'edictio actionis;
la procura depositata dall'attrice nel presente procedimento, in data 3 Maggio 2022,
infatti era quella apposta e rilasciata il 20 ottobre 2021 dalla Sig. ra [...] Parte_1 in calce ad un altro atto, ossia al ricorso introduttivo del giudizio contraddistinto con il N. 69285/,2021, ( Tribunale di Roma, XVI Sezione,
G.I. Dott.ssa Flora Mazzaro) e sottoscritta tra i documenti del predetto giudizio,
dalla medesima intentato nei confronti degli stessi convenuti nel presente procedimento, giudizio attualmente estinto, a seguito del provvedimento del Giudice,
Dott.ssa Flora Mazzaro del 19.09.22, (successivo alla rinuncia dell'attrice).
inoltre l'atto introduttivo del presente processo era stato consegnato all' Pt 2 della
Corte d'Appello di Roma, per la notifica ai convenuti, in data 5 Maggio 2022, ovvero successivamente all'iscrizione a ruolo dello stesso, avvenuta il 3 Maggio 2022; da ultimo l'attrice aveva inserito nel fascicolo telematico l'atto di citazione notificato solo il 19.09.2022, ben oltre i dieci giorni dall'ultima notifica, previsti dall'art. 165 cpc;
in relazione ad ulteriore ma connesso profilo l'atto di citazione de quo era connotato da estrema genericità e indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi dello stesso, con conseguente nullità della domanda, rilevabile d'ufficio dal Giudice e non sanabile dalla costituzione del convenuto, per mancato raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla edictio actionis, ex art. 156 cpc,
secondo comma c.p.c.;
in particolare, dal tenore dell'atto e dalle rassegnate conclusioni non era intendere a quale istituto, fattispecie, o azione giudiziaria operasse riferimento l'attrice onde ottenere la reintegrazione nella compagine societaria;
ad un esame dell'atto di citazione pareva desumersi che parte attrice intendesse impugnare le delibere assembleari del 29.03.2004 e del 24.10.2006 (entrambe approvate dai soci quando era ancora legale rappresentante pro-tempore il Sig. Persona_4
,al fine di essere reintegrata nelle quote societarie;
non aveva mosso obiezioni in ordine alla irregolarità tuttavia l'istante delle predette assemblee con la conseguenza che le era precluso, a seguito del decorso di un rilevante arco temporale, richiedere ed ottenere alcunchè;
2) era inammissibile ed infondata un'eventuale impugnazione e/o richiesta di declaratoria di nullità delle delibere assembleari del 29.03.2004 e del 24.10.2006, ai sensi della disposizione di cui all'art. 2479 ter, III Comma cpc, stante l'inesistenza di qualsivoglia profilo di impossibilità e/o illiceità, ovvero di previsione di modifica dell'oggetto delle stesse;
3) era inammissibile ed infondata un'eventuale impugnazione e/o richiesta di declaratoria di annullabilità delle predette delibere assembleari, attesa la conoscenza di entrambe e la consapevolezza di quanto approvato con le stesse avendo l'attrice partecipato all'assemblea del 29.03.2004, come risulta dal foglio delle presenze, allegato sub lettera A al verbale di assemblea redatto per atto pubblico dal
Notaio dott. Persona_5 di Roma, rep. 1573 racc. 1076 ( prodotto da parte attrice) ed avendo la medesima espressamente ivi rinunciato al diritto di
opzione; 4) era intervenuta decadenza dell'attrice da qualsiasi azione, per inutile decorso dei termini prescritti dall'art. 2479 ter c.c. e dall'art. 2377, VI comma, c.c.;
infatti, alla data dell'instaurazione del presente giudizio, erano trascorsi sia i 3 anni che i 90 giorni dalla data delle deliberazioni presumibilmente impugnate ma, anche,
dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta, rispettivamente, il 23.04.2004 (prot. 62330/2004) ed il 10.11.2006 (prot. 248646/2006),
come da visura storica della CP_2 versata in atti;
4) erano sussistenti i presupposti per la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc, commi 1 e 3 cpc, con liquidazione, anche d'ufficio, di una somma equitativamente determinata dal giudice, per aver la Sig. ra gito con mala fede o colpa grave.Parte_1
Costituitasi ritualmente le parti l'attrice provvedeva ad instaurare, in data 16 Maggio
2022, un altro giudizio, rubricato con il n.r.g. 29350/2022 ed assegnato al G.I. Dott. Ruggiero, mediante deposito di un altro atto di citazione e di n. 19 allegati,
gli stessi depositati il 3 Maggio 2022, per l'iscrizione a ruolo del presente procedimento (26776/22), già pendente tra le medesime parti.
In data 17.11.2022, il GI Dott. Ruggiero disponeva l'archiviazione dell'istanza di cancellazione dal ruolo della causa recante NRG: 29350/2022, proposta da parte attrice ed il 15.12.2022, all'esito dell'udienza svolta mediante trattazione scritta,
in data 12.12.2022, disponeva la trasmissione della causa al Presidente di Sezione per le opportune valutazioni.
In pari data, il Presidente designava, ex art. 273 cpc, per la trattazione del processo, il Dott. Maurizio Manzi, il quale, con provvedimento del 18.12.2022,
fissava per la trattazione l'udienza del 15.05.2023, in esito alla quale disponeva la riunione del procedimento contraddistinto con il N. 29350/2022 e di quello annotato al n. 26776/22. Successivamente al deposito delle memorie istruttorie delle parti,
con provvedimento del 16.10. 2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
13.05.2025. Precisate, in tale data, le conclusioni, ad opera delle parti, il G.I tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
In rito deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto dello ius postulandi, per carenza di rappresentanza e per omessa costituzione dell'attrice.
Segnatamente, in ordine all'eccepito difetto di rappresentanza, motivato sul presupposto per cui la procura depositata nel presente giudizio sarebbe identica a quella apposta e rilasciata dall'attrice, il 20 ottobre 2021, in calce ad altro atto processuale, si rileva che la disposizione di cui all'art. 182 cpc, a seguito della riforma attuata con il d. lgs n. 149/2022, estende la sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza della procura.
In tal senso si è espressa giurisprudenza di legittimità, affermando che, in caso
procura nulla 0 inesistente, deve essere assegnato un termine alla parte di regolarizzarla, a fronte di qualsiasi vizio, compresa sua totale mancanza per
(cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23958/2020).
Nel caso de quo, tuttavia, non è ravvisabile un vizio di nullità o inesistenza dell'atto, tale da giustificare l'esercizio, da parte del giudicante, dei poteri di cui al citato articolo 182 c.p.c.
Ed infatti trattasi di procura valida ed efficace, recante la sottoscrizione del procuratore, ancorchè rilasciata in altro giudizio, contraddistinto con il NRG: 69285/2021.
Con la sentenza n. 2075/2024 del 19 Gennaio 2024 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
hanno composto il contrasto giurisprudenziale esistente in tema di validità della procura non rilasciata contestualmente al ricorso.
orientamento, ( cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 11240 Secondo un primo
06.04.2022), la procura alle liti sarebbe invalida a fronte di sottoscrizione del non contestuale all'atto processuale introduttivo del giudizio, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 83 comma 3 cpc e 2703 comma 2 c.c.
Un difforme orientamento (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 36827 del 15/12/2022) interpreta diversamente l'art. 83
comma 3 cpc, rilevando che la norma non presuppone la contestualità del conferimento della procura alla redazione dell'atto cui si riferisce in quanto la specialità della stessa si desume dalla congiunzione materiale o telematica al ricorso, nonché dalla sua susseguente notifica unitamente a quest'ultimo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno aderito a quest'ultimo orientamento, riconoscendo validità alla procura speciale che, rilasciata in data successiva alla decisione da sindacare ed anteriore alla notificazione del ricorso, "dia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia, per l'appunto, il ricorso per cassazione". Sul punto, peraltro, si è recentemente pronunciato anche il Consiglio di Stato
(Sez. V, del 22.11.24, n. 9391), affermando che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica che agisca in giudizio, in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato in qualsiasi stato e grado del procedimento.
Applicando i principi di diritto sottesi alla statuizione delle Sezioni Unite dell'Organo di Nomofilachia al presente giudizio, se ne inferisce che, essendo la procura in contestazione stata rilasciata e depositata unitamente all'atto introduttivo dello stesso, vi è certezza in ordine all'afferenza della prima al secondo, con conseguente validità dell'atto di conferimento dell'incarico,
anche in osservanza del principio di conservazione degli atti processuali, cui si ispira il codice di rito.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di nullità della citazione per difetto di costituzione dell'attrice,
(iscrizione della causa prima della consegna all' unep della Corte d'Appello di Roma per la notifica),
trattandosi di vizio del procedimento inidoneo ad invalidare la costituzione della parte (cfr. Cass. Civ. VI Sez.
ordinanza del 15.09.2020 n. 19118). Segnatamente, secondo il Supremo Collegio, deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento.
D'altra parte si deve rilevare sia che l'art 165 срс, comma 2, in caso di pluralità
di convenuti, consente la notificazione a taluno di essi quando la causa sia già stata iscritta a ruolo, sia che l'eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l'iscrizione è prevista dalla L. 20 novembre 1982 n. 890, art. 5, comma 3.
Deve pertanto ritenersi che la costituzione dell'attrice, nel presente giudizio, sia valida, essendo le due attività state espletate ( iscrizione e notifica), ancorchè con inversione dell'ordine temporale previsto dal codice di rito, riconducibili al medesimo procedimento. Quanto, infine, all'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto dello ius postulandi, genericità ed indeterminatezza del petitum e dell'edictio actionis, si rileva che la costituzione in giudizio del convenuto, avvenuta, nel caso de quo,
regolarmente ed entro i termini di legge, ha sanato i vizi della citazione e fatto salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale della quale peraltro avrebbe potuto essere ordinata la rinnovazione del procedimento notificatorio.
Ed infatti la sanatoria della nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto (petitum e causa petendi), è prevista dall'art. 164, comma 3 cpc., secondo il cui tenore il giudice può fissare un termine perentorio all'attore per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è già costituito, per integrare la domanda. Deve però essere dichiarata la Inammissibilità della domanda attorea volta
Parte_1alla declaratoria di nullità e/o annullabilità dell'estromissione della Sig.ra dalla Controparte 2 per l'ordine di ragioni di seguito compendiate:
ed invero la domanda attorea sottende l'impugnazione delle delibere assembleari 23.04.2004 e del 10.11.2006, in relazione alle quali, alla data di instaurazione del del presente giudizio, risultavano ampiamente decorsi sia il termine di 90 giorni di cui all'art. 2377 5°
comma c.c. che quello di tre anni, contemplato dalla disposizione di cui all'art. 2479 ter c.c. e decorrenti dalla inserzione delle pertinenti delibere nel libro dei soci. Come si evince dalla visura storica della prodotta dai convenuti, infatti, le suddette delibere sono state tempestivamente iscritte nel CP_2
registro delle imprese in data 23.04.2004 (prot. 62330/2004) e 10.11.2006 (prot. 248646/2006).
In particolare, i termini decadenziali per l'impugnativa delle delibere assembleari risultano ampiamente decorsi alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio in relazione a ciascuna tipologia di vizi.
La prima categoria di vizi enunciati dal legislatore, invero, ricomprende quelli comportanti l'annullabilità
delle delibere, quali: non conformità della decisione a norme di fonte legale o statutaria e decisione assunta con la partecipazione un socio in conflitto d'interessi, purchè pregiudizievole per la società.
Con riferimento a tali ipotesi, fermo il disposto di cui all'art. 2377, comma 5, c.c., la decisione può essere impugnata dagli amministratori, dai sindaci e dai soci dissenzienti che non abbiano concorso all'approvazione entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla inserzione nel libro delle decisioni dei soci. ΑΙ fine di evitare l'annullamento, peraltro, è consentito al Tribunale adito in sede di impugnazione assegnare alla società un termine massimo di 180 giorni per sostituzione della decisione ritenuta invalida. La seconda categoria di vizi, contemplati dalla disposizione in commento, comprende quelli determinanti la nullità delle delibere assembleari, ovvero: oggetto impossibile o illecito e mancanza di qualsiasi preventiva informazione del socio (assoluta mancanza di convocazione dell'assemblea).
In questi casi la legittimazione attiva è estesa a chiunque ne abbia interesse e l'impugnazione deve essere esercitata entro il termine di tre anni dalla inserzione della decisione nel libro dei soci.
Un' ulteriore categoria di vizi invalidanti investe le ipotesi in cui le decisioni abbiano ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, mediante l'introduzione di attività impossibili o illecite.
Soltanto in tali casi, non verificatisi nella fattispecie per cui è controversia, l'impugnazione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e senza alcun limite temporale. Quand'anche, con riferimento al presente giudizio, si assumesse che la parte attrice non sia stata regolarmente convocata alle assemblee del
23.04.2004 e del 10.11.2006 e/o che non abbia ricevuto adeguata informativa in ordine alle stesse, il termine d'impugnativa di tre anni ( decorrente dalla relativa inserzione nel libro delle decisioni dei soci),
risulta insanabilmente decorso.
Peraltro entrambe le delibere assembleari in contestazione risultano essere state assunte in presenza e con il consenso dell'attrice, ossia con il voto unanime dei soci, quando era ancora legale rappresentante della società convenuta il Sig. Persona 1
Parte_1La conoscenza, da parte della Sig.ra di quanto deliberato ed approvato in esito alle predette assemblee è quindi manifesta, considerato, peraltro, che la sua presenza all' assemblea del
29.03.2004 risulta dal foglio delle presenze, allegato sub lettera A) al verbale d'assemblea, redatto per atto pubblico dal Notaio Dott. di Roma, rep. 1573 racc 1076 ed avendo l'istante, inPersona_5
quella sede, espressamente rinunciato al diritto di opzione, come comprovato dalla documentazione versata in atti dalla stessa (doc 3 allegato all'atto di citazione e doc. 1, pag. 9 punto 4 allegato alle note autorizzate del 15.11.2022).
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo deve escludersi che l'oggetto delle delibere in esame sia impossibile e/o illecito, o che abbia determinato una modifica dell'oggetto sociale, mediante l'introduzione di attività impossibili e/o illecite, con esclusione della facoltà per l'esponente di beneficiare del diritto all'impugnativa senza limiti di tempo. La delibera del 29.03.2004, invero, ha ad oggetto la riduzione e l'azzeramento del capitale per perdite e la ricostituzione dello stesso con l'apporto dei soli soci
Persona_1 ai sensi dell'articolo 2482 ter c.c.. ed Controparte_1
del 24.10.2006, invece, è stato deliberato, sempre ai sensi dell'assemblea Nel corso dell'art. 2482 ter c.c., l'azzeramento del capitale per perdite, nonché la ricostituzione dello stesso con il solo apporto della società finanziaria, La CP_4 Le delibere in esame non si riferiscono ad atti di cessione delle quote societarie, bensì ad attività poste in essere dai soci, durante l'amministrazione del Sig. in aderenza con il dettato dellaPersona_1
disposizione di cui all'art. 2482 ter c.c., in corrispondenza dell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Né è a ritenere che risulti integrata la fattispecie della ricapitalizzazione "forzata"
della società, in caso di perdite di capitale, in corrispondenza della quale, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di merito, la relativa delibera sarebbe affetta da nullità per illiceità dell'oggetto.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano, con sentenza del 15.05. 2017, affermando il principio per cui i soci di una s.r.l. non possono essere mai obbligati ad effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio, in aggiunta al conferimento inizialmente stabilito nell'atto costitutivo.
In particolare, secondo la richiamata pronuncia, è nulla per illiceità dell'oggetto la delibera che, nell'ipotesi di perdite determinanti l'azzeramento del capitale sociale, si discosti dall'iter procedimentale previsto dall'art. 2482 ter c.c. e disponga, a carico di tutti i soci, un obbligo di versare pro-quota valori patrimoniali per un ammontare sufficiente ad elidere le perdite registrate.
La ratio sottesa alla sentenza de qua è la tutela del diritto di opzione del socio il quale sia non sia interessato all'investimento di nuove risorse nella società, quand'anche l'esercizio dello stesso possa comportare lo scioglimento della società, in caso di insuccesso dell'operazione di ricapitalizzazione.
Diritto, quest'ultimo, in alcun modo compresso nel caso oggetto di indagine avendo la parte attrice espressamente rinunciato allo stesso, come risulta dal verbale della delibera del 23.04.2004.
Pertanto, non versandosi in alcuna delle ipotesi previste ex lege per impugnare le delibere assembleari disenza tempo, parte attrice risulta incorsa nella decadenzalimiti di cui all'articolo 2479 ter C.C., non avendo mai impugnato le delibere del 29.03.2004 e
del 24.10.2006.
Deve del pari essere dichiarata la inammissibilità della domanda di revoca dell'amministratore, svolta dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 cpc comma 6, n.1):
tanto per difetto di legittimazione attiva ed in quanto la istanza suppletiva integra un'ipotesi di mutatio libelli priva di connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Come noto l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata,
preordinata alla richiesta di revoca degli stessi, compete ai singoli soci, i quali agiscono in qualità di sostituti processuali della società e alla società stessa. Alcune pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Tribunale di Roma del 21.05.2007 e Tribunale di Bologna del 10.11.2023) hanno chiarito che si tratta di legittimazione concorrente e disgiuntiva della società e dei soci, in ordine alla medesima azione.
Ne deriva che l'esercizio della predetta azione è precluso a soggetti terzi, estranei
ai rapporti derivanti dal vicolo societario.
In applicazione di tali principi di diritto e delle relative disposizioni del codice civile risulta meritevole l'eccezione di di accoglimento di legittimazione attiva difetto in саро
alla Sig.ra in quanto, al momento della pendenza Parte_1
del presente giudizio, l'attrice non rivestiva la qualifica di socia da oltre vent'anni.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la domanda de qua risulta inammissibile in quanto proposta, per la prima volta, con la memoria di cui al n. 1), comma 6 dell'art. 183 cpc ed essendo idonea a configurare una mutatio libelli, priva di connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Al riguardo giova precisare che la Suprema Corte ha di recente confermato l'orientamento inaugurato dalle
Sezioni Unite nel 2018, in tema di modifica della domanda giudiziale inizialmente proposta e di differenza tra l'istituto dell'emendatio libelli e della mutatio libelli. Segnatamente, con la sentenza n. 18546 del 7
settembre 2020, l'Organo di Parte_3 ha chiarito che la modifica della domanda iniziale, riguardante uno o entrambi gli elementi identificativi oggetto della stessa ( petitum e causa petendi), operata con la memoria all'uopo previsto dall'art. 183 cpc, è sempre ammissibile, purchè connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al presente giudizio appare evidente
che la domanda di revoca dell'amministratore spiegata dall'attrice con la prima memoria istruttoria non appare connessa oggettivamente ( per alternatività o incompatibilità, secondo quanto precisato dalle
Sezioni Unite nel 2018) a quella principale inizialmente proposta, volta alla declaratoria della nullità e/o annullabilità dell'estromissione della stessa dalla società, non essendo il convenuto amministratore della CP_2 , alla data dell'assunzione delle delibere implicitamente impugnate .
Del resto la parte attrice non ha reso in atti la prova della sussistenza della responsabilità
del Sig. derivante dalla violazione di obblighi imposti dalla Legge o dallo Statuto, Controparte_1 ovvero dalla commissione di gravi irregolarità nella gestione della società, né del nesso di causalità tra i danni cagionati alla società e la condotta attiva od omissiva dell'organo amministrativo.
Le doglianze mosse dall'istante si riferiscono, invero, ad attività poste in essere da soggetti terzi al presente giudizio, alcune delle quali compiute dal Sig. Persona_1 quando ancora rivestiva la carica di legale
CP_2 con la conseguenza che, in relazione alle stesse, sussisterebbe il difetto rappresentante della di legittimazione passiva dell'odierno convenuto. Inoltre le attività oggetto delle delibere impugnate risultano legittime in quanto l'operazione di ricapitalizzazione della società, mediante sottoscrizione del capitale con intestazione a soggetto terzo ( la finanziaria CP_4 occorsa nell'ottobre del 2006, è avvenuta con atto pubblico, alla presenza del
,
padre dell'esponente, al tempo amministratore unico e quando l'attrice non era più socia da oltre due anni. di proprietà Quanto, inoltre, alla contestata concessione in locazione dell'immobile contratto sottoscritto in data 15.09.2013 della Controparte_2 mediante il
Pe Carolina CP_1 quale legale rappresentante pro tempore della società, il Sig. CP_1 dalla Sig.
risulta estraneo all'operazione.
[...]
La domanda di revoca svolta da parte attrice, pertanto, oltre ad essere inammissibile per difetto di legittimazione attiva della stessa, risulta infondata nel merito.
L'infondatezza della predetta domanda è suffragata dai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09.11.2020 n. 25056 ), secondo la quale la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che la società
attrice abbia soltanto l'onere di provare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra tali comportamenti ed il danno verificatosi, incombendo, invece, sugli amministratori, il dovere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva,
con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (principi espressi anche da Cass. Civ. n. 2975/2020; Cass. Civ. n. 17441/2016 e Cass. Civ. n.
3409/2013). La sentenza n. 25056 del 9.11.2020 della Suprema Corte ha il pregio di precisare il contenuto dell'onere della prova dell'attore, laddove statuisce che, qualora i comportamenti degli amministratori, che si assumono illeciti, non siano vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella dimostrazione dell'atto compiuto dall'amministratore, investendo anche quegli elementi di contesto da cui è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza. Onere, quest'ultimo, non assolto dall'odierna attrice.
Compete, di contro, all'amministratore, l'onere di allegare e provare gli ulteriori fatti idonei ad escludere o attenuare la sua responsabilità.
esegetiche al presente giudizio appare evidente che Applicando tali coordinate
la Sig. ra Parte_1 non ha assolto l'onus probandi degli addebiti contestati al convenuto, con la conseguenza che la domanda di revoca dell'amministratore risulta non soltanto inammissibile, ma anche destituita di fondamento. Da ultimo risulta infondata ed inammissibile la domanda, proposta in via gradata, tesa alla reintegrazione nelle quote della società, in quanto ancorata all'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c., non esercitato dall'attrice, per sua stessa ammissione e, in ogni caso,
non comunicato dalla medesima nei termini di cui alla citata disposizione codicistica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Non si ravvisa la ricorrenza dei profili di addebito di responsabilità aggravata
ex art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara inammissibile la domanda volta alla declaratoria della nullità e/o annullabilità dell'estromissione della Signora dalla Controparte_2 Parte_1
dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice con la memoria di cui al n.1), comma 6 dell'art. 183
'per difetto di cpc, di revoca dell'amministratore pro tempore, Sig. Controparte_1
legittimazione attiva della Sig.ra Parte_1
dichiara, altresì, inammissibile e infondata, la domanda gradata di reintegra dell'attrice nelle quote societarie.
Condanna la Sig.ra Parte_1 a rifondere, in favore del Sig. Controparte_1 in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della Controparte 7 le spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 21.387,00 oltre rimborso forfettario, spese generali 15 % compenso, cpa ed iva come per legge.
Così deciso il 09 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo