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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione minorenni composta dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere est. dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Annamaria Nazzaro Consigliere onor. dott. Roberto Callegari Consigliere onor.
riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 1841 del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto il reclamo depositato in data 2.4.2025 avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Roma emesso in data 9.3.2025 nel procedimento RG n. 970-1/25 e proposto
DA
n. a Napoli il 7.4.1969, elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Mosca 12, presso lo studio dell'Avv. Mara Pompei che, unitamente agli Avvti Ausilia
Sanseverino e Mara Pompei, lo rappresenta e difende per procura in atti
RECLAMANTE
1 NEI CONFRONTI DI
n. a Salerno il 7.10.1974, (C.F ), con il CP_1 C.F._1
patrocinio degli Avv.ti Alessandra Puglielli e Enrico Ronchini per il cui studio è elettivamente domiciliata,
RECLAMATA
E
[...]
nq di curatore speciale del minore, in proprio ex art 86 Controparte_2
cpc ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio,
RECLAMATA
E DI
SINDACO pro tempore della N.Q. di TUTORE di Controparte_3 [...]
, n. a Roma il 19.9.20212 Per_1
PM presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
RECLAMATI NON COSTITUITI
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto del 9.3.2025, il TMM di Roma, decidendo ex art 473 bis.15, cpc, ha
. disposto il collocamento temporaneo di (Roma il 19/9/2012) presso Persona_1
il padre in CP_3
. disposto, “in limitazione della responsabilità genitoriale di , che le CP_1
principali decisioni in tema di istruzione, salute, educazione del minore siano affidate al padre , Parte_1
. nominato il curatore speciale del minore,
2 . sospeso gli incontri tra minore e madre, riservando all'esito dell'imminente udienza di convalida ogni diversa valutazione,
. incaricato i SS di e Roma di far pervenire relazione urgente rispettivamente CP_3
sulle condizioni lavorative, abitative e di vita di e sulle condizioni Parte_1
lavorative, abitative e di vita di oltre che di acquisire informazioni sul CP_1
precedente andamento scolastico del minore, sul comportamento in classe, sulla frequenza scolastica, sullo stato di benessere di questo,
. incaricato i detti SS di Roma e di effettuare indagine sul nucleo familiare, CP_3
valutando il profilo di personalità e la capacità genitoriale di entrambi i genitori, di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari,
. disposto l'acquisizione presso i CC della stazione Ponte Milvio della relazione inerente l'intervento presso l'abitazione di via Farnesina 117 in data 12 febbraio 2025,
. rinviato al 21 marzo 2025.
Il TMM segnalava che
. il procedimento si instaurava su ricorso in data 4 marzo 2025 del che Pt_1
rappresentava di essere divorziato dalla che il minore era stato CP_1 Per_1
collocato prevalentemente presso la madre in Roma, che dal 2024 il minore aveva iniziato a manifestare la volontà di essere collocato dal padre in anche a causa CP_3
di presunte condotte trascuranti e negligenti della madre, che la appresa la CP_1
volontà del figliolo, aveva assunto condotte denigratorie nei confronti del bambino - fino a privarlo di un lascito ereditario del defunto nonno materno-, che in occasione del week end del 8.2.2025 il bambino gli aveva riferito di agiti violenti della ai suoi CP_1
danni, che in data 12/2/2025 era stato contattato dal bambino per un nuovo episodio di violenza da parte della madre, che nel corso della telefonata tra esso ed il figlio, Pt_1
interveniva la urlando e accusando il minore di essere un bugiardo, ingiuriandolo CP_1
3 con diversi improperi, mentre in uno stato di evidente terrore dichiarava “ho Per_1
paura, voglio farla finita”, che i CC, contattati prontamente, gli avevano comunicato di recarsi a Roma per prelevare il minore, che, pertanto, dal 12/2/2025 il bambino dimorava a dal padre senza obiezione della madre, che aveva denunciato CP_3
l' il 13/2/2025, che aveva constatato che le chat con il padre su Skype contenenti CP_1
le immagini ritraenti i segni dell'aggressione del gennaio 2025 erano state cancellate dalla chat skype,
. l'esistenza di una situazione preoccupante per il benessere psicofisico del minore che mostrava malessere per le condotte poste in essere dalla figura materna o quanto meno per la fortissima conflittualità familiare imponevano di disporre, ai sensi dell'art 473 bis 15 cpc, la conferma del collocamento del minore a con limitazione della CP_3
madre in riferimento alle scelte principali in tema di educazione, istruzione e salute del minore, “il tutto nelle more di più approfonditi accertamenti sulle competenze genitoriali e dell'avvio di una presa in carico psicologica del minore”.
In data 25.3.2025, il TMM Roma, facendo leva sull'elevata conflittualità della coppia genitoriale, ha emesso il decreto impugnato, col quale, pronunciando in via provvisoria ed urgente, ha, tra l'altro e per quel che qui interessa, sospeso la responsabilità genitoriale del padre e della madre, nominato il tutore provvisorio del minore, incaricato il Servizio sociale di di attivare un servizio di educativa domiciliare CP_3
presso il domicilio paterno, revocato il divieto di frequentazione madre/minore - disponendo per la preparazione di un calendario di videochiamate alla presenza di operatore terzo in grado di valutare la qualità dell'interazione e riservando all'esito dell'istruttoria l'ampliamento della modalità di frequentazione-, confermato gli incarichi già conferiti ai Servizi sociali ad eccezione di quelli afferenti l'accertamento
4 delle competenze genitoriali, demandato alla CTU che ha contestualmente disposto anche per indagare le ragioni del malessere di rispetto alla figura materna e Per_1
se e in che modo debba preservarsi il vincolo con la madre, disposto la chiusura del subprocedimento.
In data 2.4.2025, ha proposto reclamo il rilevando che Pt_1
. non vi è partecipazione paritaria dei genitori alla conflittualità laddove, come nel caso di specie, emerga la doverosa e corretta reazione di uno dei due coniugi alla condotta inaccettabile dell'altro,
. lo stesso decreto segnala come, da parte del padre, non vi sia stata né alcuna manipolazione del minore, né alcun atto espressamente “aggressivo” nei confronti della madre, essendo evidente che i suoi comportamenti sono stati unicamente diretti a garantire protezione al figlio: così la reazione del deducente agli eventi del 12 febbraio
è stata pertanto doverosa ed adeguata tant'è che lo stesso Tribunale ha emesso un provvedimento di urgenza collocando il ragazzo presso il padre,
. del resto, il deducente i) è padre di oltre che di , la quale ha oggi 25 Per_2 Per_1
anni ed è cresciuta in regime di affidamento condiviso paritario tra padre e madre senza che si sia mai stata sollevata alcuna contestazione sulla sua condotta genitoriale, ii) ha sempre ottemperato ai propri doveri familiari, morali e materiali, ha frequentato il figlio in modo continuativo e costante e da tempo, come richiesto dal figlio, trascorre con lui più tempo di quello riconosciutogli dagli accordi divorzili, iii) ha offerto ascolto e protezione al figlio in un momento critico della sua vita e del rapporto madre/figlio, iv) ha riconosciuto la straordinarietà della situazione e, proprio perché preoccupato delle resistenze del figlio nei confronti della madre, ha ritenuto opportuno rivolgersi ad una professionista (pedagogista) per farsi aiutare a coordinare, in forma indiretta, i propri
5 interventi genitoriali, rinforzando soprattutto l'ascolto attivo al fine di potenziare non solo la funzione protettiva ma anche quella significante, necessaria anche per prevenire l'acuirsi del rifiuto genitoriale nei confronti della madre,
. la sospensione della responsabilità genitoriale del reclamante appare dunque immotivata e non si rinvengono nel provvedimento le ragioni di tale decisione, non potendo “il richiamo la mera conflittualità genitoriale […] essere considerato aprioristicamente alla stregua di un serio pregiudizio dovendo valutarsi e motivarsi caso per caso le condotte all'esito di una approfondita istruttoria che non è stata ancora svolta nel caso di specie”.
Ha chiesto alla Corte di disporre la sua reintegrazione nella responsabilità genitoriale sul figlio minore e, per l'effetto, revocare la nomina del tutore disposta dal Tribunale per i Minorenni di Roma nella persona del sindaco pro tempore della città di CP_3
confermando nel resto le altre statuizioni del provvedimento reclamato.
Nel costituirsi, il curatore speciale ha rappresentato che
. anche un solo comportamento potenzialmente pregiudizievole per il minore può determinare la sospensione della responsabilità genitoriale (cfr Cass Ord. 23 novembre
2023, n. 32537) e certamente pregiudizievole in tal senso è l'elevata conflittualità genitoriale, che rende impossibile la gestione serena della vita dei figli che vanno pertanto fatti uscire dall'eterno conflitto fatto di recriminazioni reciproche: milita a favore della decisione il fatto che il minore si sia sentito sollevato dalla notizia della disposta sospensione della responsabilità genitoriale e della consequenziale nomina, oltre che di un curatore speciale (che il minore aveva già avuto modo di conoscere) anche di un tutore, che avrebbe preso decisioni per suo conto,
6 . controparte dimentica quella che il Tribunale ha definito come “l'anomalia di un cambio di scuola nel pieno del mese di marzo (da Roma a ” e soprattutto “le CP_3
modalità in cui questo è avvenuto”, visto che iii) dal verbale dei Carabinieri emerge che “in data 12.02.2025 alle ore 21:45 circa, telefonava al nostro comando il signor il quale riferiva che era stato a sua volta contattato dal figlio minore il quale Pt_1
aveva comunicato di essere in lite con la madre e di aver subito delle violenze da parte della stessa, il Sig. chiamava da Napoli….la situazione in casa appariva Pt_1
tranquilla e non allarmante, la madre riferiva che aveva tolto il Wi-Fi al figlio poiché nella mattina aveva ricevuto un voto basso e di conseguenza il Per_1
bambino aveva contattato il padre dicendo di essere stanco di stare con la madre, che avevano litigato pesantemente e che lo madre lo avrebbe picchiato. Si contattava il 118
[…] e giunta sul posto l'ambulanza 833 alle successive ore 23:00, dopo aver visitato il bambino, il personale sanitario riferiva che non aveva nessuna escoriazione, livido o segni di percosse ma che avesse un leggero stato di agitazione. Venivamo informati dalla madre inoltre che sarebbe venuto da il padre a prendere con sé il bambino CP_3
in quanto in affido condiviso”, iv) contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso ex art 473 bis.15, cpc, dal padre, il minore non gli era stato “consegnato” dagli agenti del Comando dei Carabinieri dallo stesso chiamati, non risultando il bambino in uno stato di pregiudizio tale da giustificare la reazione del come dallo stesso Pt_1
definita, doverosa ed adeguata, di portare via con sé il figlio a la sera stessa, v) CP_3
la ha rappresentato che aveva consegnato al lo zaino per poter condurre CP_1 Pt_1
il giorno dopo a scuola a Roma, convinta che padre e figlio passassero la Per_1
notte nel residence dove erano soliti andare nei fine settimana di permanenza del reclamante a Roma quando stava con il figlio,
7 . non considera controparte che il TMM ha nell'occasione anche revocato il divieto di frequentazione madre/minore e disposto l'espletamento di CTU, ponendo l'accento sull'indagine del malessere minore, del suo rapporto con entrambe le figure genitoriali e se fosse sottoposto a pressioni o condizionamenti che ne possano minare la genuinità del pensiero e lo sviluppo psicoemotivo, il che dà conto di come il primo Giudice non abbia, diversamente da quanto asserito dal escluso manipolazioni da parte del Pt_1
padre, così come non ha escluso le asserite violenze da parte della madre, volendo approfondire nel superiore interesse del minore,
. le operazioni peritali sono iniziate il 6.5.2025 con fissazione dell'udienza al
17.11.2025 per l'acquisizione dell'elaborato peritale,
. l'odierno reclamante continua a manifestare proprio con l'avvio del gravame mancanza di consapevolezza circa la gravità dei fatti oggetto del giudizio, rammentandosi che il minore, attualmente presso il padre, ha sentito l'impatto dell'assenza della figura materna, con la quale è vissuto fino al 12.2.25 e con la quale attualmente svolge solo delle videochiamate,
. la scrivente curatrice, che ha avuto non poche difficoltà per vedere il minore, ha dovuto, nel corso del primo incontro, rassicurare il ragazzo sul fatto che i contatti con la figura materna si erano interrotti solo ed esclusivamente per disposizioni del
Tribunale e non per volontà della madre stessa, come credeva il ragazzo,
. il ragazzo ha instaurato un buon rapporto di fiducia con tutta l'equipe psico-giuridica.
Ha chiesto il rigetto del reclamo.
Nel costituirsi, l' ha segnalato che CP_1
. controparte vi) invece di mostrare comportamenti collaborativi e distensivi, avallando la decisione di affidare la gestione del minore ad una persona terza fino
8 all'auspicabile raffreddamento del conflitto genitoriale, ha avviato l'improvvida iniziativa giudiziaria, volendo ignorare anche il gradimento espresso da Per_1
per la nomina del tutore, vii) tiene condotte ostative nei confronti del curatore e escludenti la figura materna e la rete amicale romana, alimentando la conflittualità genitoriale, viii) si mostra inconsapevole dei limiti delle sue condotte e dei riflessi dannosi sulla salute del figlio, non riuscendo a mettere al centro l'interesse di che ha manifestato al SS soddisfazione nell'apprendere che il padre non Per_1
avrebbe presenziato ai suoi colloqui con la madre, ix) persiste nell'attività di sabotaggio della figura materna, approvazione, attività già denunciata dalla deducente con le mail 1/10/2024 e 3/12/2024, cui ha fatto seguire il trasferimento del minore a anteponendo i suoi interessi a quelli scolastici, sociali ed affettivi CP_3
del bambino che ha sradicato dal suo ambiente di vita, x) tiene una condotta ostativa alla ripresa di contatti fra il bambino e il suo ambiente romano, bambino che solo dai
SS ha appreso dei festeggiamenti organizzati dai suoi compagni -ai quali Per_1
ha voluto fortemente partecipare- non consentendogli il padre di avere un cellulare, xi) nonostante sia sospeso, travalica il tutore nei contatti con i medici di riferimento del minore, xii) ha indotto in errore il TMM, allorquando, nel sollecitare l'emissione del decreto inaudita altera parte, ha dichiarato falsamente che erano stati i CC a consegnargli il figlio, visto egli era giunto a Roma verso l'una di notte e che l'intervento dei militi era cessato alle 23, xiii) non ha consentito alla deducente di ristabilire il contatto con il figlio, contatto richiesto con mail del 15/2/2025,
20/2/2025, 24/2/2025, inducendo essa a sporgere denuncia il 4/3/2025, xiv) ha CP_1
ostacolato le richieste di essa esponente di avviare un percorso psicologico per il figlio, xv) ha obbligato il minore ad un trasferimento a due mesi dalla fine della scuola, creando una situazione d'urgenza per difendersi dalla denuncia di sottrazione
9 di minore, e lo ha privato della madre con la quale ha vissuto, essendosi il Per_1
padre allontanato quando egli aveva pochi mesi,
. essa deducente ha intrapreso un percorso psicologico settimanale, mentre controparte effettua qualche colloquio online con una pedagogista giuridica, percorsi imparagonabili fra loro.
Ha chiesto il rigetto dell'avverso reclamo.
È pervenuto il parere della Procura Generale.
Il reclamo va respinto
. risultando adeguatamente motivata la decisione di sospendere anche il padre, decisione che ha fatto leva sull'elevatissima conflittualità della coppia genitoriale e sulla correlata esigenza di preservare il minore, ingiustamente coinvolto nella ricerca di soluzioni al conflitto, da danni da rischi evolutivi,
. risultando la nomina del Tutore approvata dallo stesso minore, che si sente sollevato all'idea che una persona terza assuma le decisioni che lo riguardano,
. risultando in corso l'attività istruttoria volta alla verifica delle capacità genitoriali di entrambi madre e padre e della qualità psicologica della relazione fra loro e il minore, oltre che volta ad individuare interventi di sostegno, sicchè non v'ha luogo, in difetto di ragioni che la giustifichino, all'adozione della sollecitata misura Parte_ nell'attesa che la CTU, una volta espletata e depositata, venga esaminata dalla .
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
10 Rigetta il reclamo, pone a carico del le spese della procedura che liquida in favore dell' in Pt_1 CP_1
euro 4.400 per compensi, oltre oneri di legge.
Si comunichi.
Roma, 10.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Romana Salvadori Sofia Rotunno
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