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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 13953/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 3292/2024
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Roberta Girone, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia,
Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
invalida nella misura del 100%, senza riconoscere i requisiti per la prestazione assistenziale suddetta.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, riconoscendo la periziata totalmente inabile, ma escludendo la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 08.11.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 20.05.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 3292/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini
2 tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta le conclusioni del c.t.u., in quanto ritenute incongrue rispetto alla gravità delle patologie sofferte dalla periziata. Il consulente avrebbe, infatti, ingiustamente escluso la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento anche per i periodi di trattamento chemioterapico e radioterapico, con ciò evidentemente sottovalutando l'incidenza di tali invasive terapie. Del pari sottovalutata sarebbe stata, poi, la sindrome ansioso depressiva. La corretta valutazione del grave quadro patologico suddetto, comprovato dalla documentazione già depositata in a.t.p. e da quella depositata nel presente giudizio, avrebbe senz'altro condotto, ad avviso di parte opponente, al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 13.08.2024).
3 Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Esiti di quadrantectomia QSE mammella destra + BLS cavo ascellare omolaterale per carcinoma mammario invasivo (Ottobre 2023), in attuale
CT adiuvante e RT. cod. 9325 100% S. depressiva endoreattiva media cod. 2205 25%”.
Nel merito, ha osservato: “L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla gravità raggiunta dalle infermità obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. Operata di quadrantectomia mammella dx con svuotamento del cavo ascellare omolaterale ad Ottobre 2023. Stadio patologico T1N0.
Ha effettuato CT e RT. È in attuale follow-up oncologico. Tale condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del 100% cod. 9325. Affetto da sindrome depressiva endoreattiva media. L'intervento chirurgico ha determinato uno stato depressivo che gestisce con terapia medica. Tale condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al
D.M. 05.02.92 - nella misura del 25% cod. 2205. Nella fattispecie in esame – sulla scorta della documentazione sanitaria ostensibile ed in particolare dell'esame obiettivo eseguito – il quadro clinico dell'istante sulla base della documentazione in atti, della visita medica effettuata, risulta non essere bisognevole di assistenza continua, in quanto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: è risultata in grado di mangiare da sola, lavarsi e vestirsi da sola, deambula in modo autonomo. Il quadro clinico dell'istante consente il normale svolgimento degli atti quotidiani della vita. Pertanto, alla luce delle predette considerazioni è possibile affermare che
è da ritenersi “INVALIDA con totale e permanente inabilità Parte_1
lavorativa: 100%, con decorrenza dalla data della domanda e con revisione a due anni dalla data della visita medica effettuata in data 05/02/2024: (05/02/2026)”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
4 Deve, in particolare, evidenziarsi come il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i periodi di trattamento chemioterapico e radioterapico non sia automatico, dovendosi indagare, caso per caso, se la terapia effettuata, per la tipologia, il dosaggio o gli effetti sul paziente, abbia effettivamente comportato l'impossibilità di deambulare o di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. Nel caso di specie, parte opponente si è limitata a rappresentare genericamente l'invasività delle terapie effettuate, senza offrire alcuna specifica indicazione o documentazione al riguardo. Inoltre, la documentazione attestante i trattamenti in parola non risulta presente nella fase di accertamento tecnico preventivo, ma è stata depositata solo nel presente giudizio di opposizione, con la conseguenza che, trattandosi di documentazione di data antecedente al deposito della relazione peritale, la stessa dece considerarsi tardivamente prodotta.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
5 b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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