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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1152/22
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice est./rel. pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. 1152/2022 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 09.09.2022 da:
(C.F. ), nata ad [...], il 01 Parte_1 C.F._1
marzo 1963, residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Daniela Bianchi, (C.F. ) del C.F._2
Foro di Avezzano, sito ivi alla Via XX Settembre, 426/E, che la rappresenta, assiste e difende giusta procura alle liti su foglio separato ex art. 83 III comma cpc;
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], giusta procura alle liti trasmessa in atti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Caneva,
(C.F. presso il proprio studio sito in 37123 - Verona, Vicolo San C.F._4
Bernardino n. 6/b;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 09.09.2022, , deducendo il venir meno Parte_1 della c.d. affectio coniugalis, necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione dal coniuge , con cui si era unita in matrimonio in CP_1
data 18 giugno 1988 a Tagliacozzo (AQ), trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Avezzano: Anno 1988 n° 38 parte II serie B, Ufficio 1; che parte ricorrente ha attribuito la causa della rottura del rapporto alla relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. dal 2020 e, ritenendo la situazione ormai CP_1
insanabile, ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito al marito, disponendo a suo carico un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 mensili;
che, con l'ordinanza presidenziale emessa in data 03.03.2023 è stato disposto un assegno di mantenimento a carico dello a favore della di euro 1.000,00 mensili;
CP_1 Parte_1 che si è costituita parte resistente nel termine per il deposito della memoria integrativa concesso dall'Ordinanza presidenziale sostenendo di non aver mai tradito la moglie e chiedendo revocarsi l'ordinanza suddetta emessa in data 03.03.2023, nonché il rigetto dell'avversa domanda di porre a suo carico il pagamento di un assegno di mantenimento a favore della Parte_1 che, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza cartolare del 03.04.2025, rilevato che parte resistente ha insistito per la pronuncia di sentenza parziale sullo status senza che la ricorrente si opponesse, il Giudice ha rimesso al Collegio la decisione;
che, ai fini della pronuncia, il Collegio rileva, come dichiarato dagli stessi coniugi, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta;
che, alla luce delle domande svolte dalle parti, appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di svolgere la necessaria istruttoria;
visto l'art 4 comma 12 L.890/1970
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1 , in epigrafe generalizzati, autorizzandoli a vivere separati nell'obbligo del
[...]
reciproco rispetto;
b) DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge per l'annotazione sull'atto di matrimonio trascritto al n°38 parte II, serie B, Ufficio 1, Anno
1988;
c) DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
a) RISERVA alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Avezzano il 09.04.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice est./rel. pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. 1152/2022 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 09.09.2022 da:
(C.F. ), nata ad [...], il 01 Parte_1 C.F._1
marzo 1963, residente in [...], elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Daniela Bianchi, (C.F. ) del C.F._2
Foro di Avezzano, sito ivi alla Via XX Settembre, 426/E, che la rappresenta, assiste e difende giusta procura alle liti su foglio separato ex art. 83 III comma cpc;
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], giusta procura alle liti trasmessa in atti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Caneva,
(C.F. presso il proprio studio sito in 37123 - Verona, Vicolo San C.F._4
Bernardino n. 6/b;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 09.09.2022, , deducendo il venir meno Parte_1 della c.d. affectio coniugalis, necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione dal coniuge , con cui si era unita in matrimonio in CP_1
data 18 giugno 1988 a Tagliacozzo (AQ), trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Avezzano: Anno 1988 n° 38 parte II serie B, Ufficio 1; che parte ricorrente ha attribuito la causa della rottura del rapporto alla relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. dal 2020 e, ritenendo la situazione ormai CP_1
insanabile, ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito al marito, disponendo a suo carico un assegno di mantenimento di euro 1.500,00 mensili;
che, con l'ordinanza presidenziale emessa in data 03.03.2023 è stato disposto un assegno di mantenimento a carico dello a favore della di euro 1.000,00 mensili;
CP_1 Parte_1 che si è costituita parte resistente nel termine per il deposito della memoria integrativa concesso dall'Ordinanza presidenziale sostenendo di non aver mai tradito la moglie e chiedendo revocarsi l'ordinanza suddetta emessa in data 03.03.2023, nonché il rigetto dell'avversa domanda di porre a suo carico il pagamento di un assegno di mantenimento a favore della Parte_1 che, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza cartolare del 03.04.2025, rilevato che parte resistente ha insistito per la pronuncia di sentenza parziale sullo status senza che la ricorrente si opponesse, il Giudice ha rimesso al Collegio la decisione;
che, ai fini della pronuncia, il Collegio rileva, come dichiarato dagli stessi coniugi, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta;
che, alla luce delle domande svolte dalle parti, appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di svolgere la necessaria istruttoria;
visto l'art 4 comma 12 L.890/1970
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1 , in epigrafe generalizzati, autorizzandoli a vivere separati nell'obbligo del
[...]
reciproco rispetto;
b) DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge per l'annotazione sull'atto di matrimonio trascritto al n°38 parte II, serie B, Ufficio 1, Anno
1988;
c) DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
a) RISERVA alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Avezzano il 09.04.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott.ssa Martina Di Fonzo