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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/08/2025, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 27.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2473/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Enrico, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Benevento al viale A. Mellusi n. 59;
APPELLANTE
E
(già RO
), in persona del Direttore p.t. RO Controparte_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del D. Lgs. 14.09.2015 n. 149, dai dottori e;
Controparte_3 CP_4
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2023, la parte appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2525 del 2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 172/2020 emessa nei suoi confronti dall' RO
, che aveva irrogato la sanzione amministrativa di € 7200,00 per la violazione dell'art.
[...]
3 comma 3, commi 3 e 3 ter D.L. 22.02.2002 n. 12, convertito con modificazione nella legge
73/2002, per aver occupato in nero il giorno 24.10.2019 senza copertura assicurativa e senza comunicazione di assunzione i lavoratori e . CP_5 Controparte_6
In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava: -in sede amministrativa, l'omessa valutazione degli scritti difensivi prodotti e l'omessa audizione, pur avendone fatto richiesta;
-la tardività del provvedimento impugnato, emesso dopo 230 giorni dall'accertamento, quando era già scaduto il termine di legge;
-l'illegittimità della contestazione, posto che il destinatario dell'ispezione e dell'accertamento era stato un soggetto diverso, (ritenuto proprietario del fondo su cui erano Controparte_7 stati trovati a lavorare i due cittadini stranieri), ma la sanzione era stata applicata nei suoi confronti, in violazione del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva la reiezione del gravame, con condanna alle CP_1 spese.
La causa era assegnata alla Ia sezione civile di questa Corte e, poi, in virtù del decreto del
Presidente della Corte n. 402/2024, a questa sezione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, è stata decisa.
I motivi di gravame non sono fondati, condividendosi le argomentazioni già espresse dal primo giudice.
In relazione all'esame degli scritti difensivi, è consolidato il principio per cui “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” (Cfr. Cass. n. 12503 del 2018).
Sull'altro aspetto sempre della fase procedimentale, poi, è stato precisato che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità … ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (così, ex multis, Cass. 21146/19).” (Cfr. 24901 del 2022).
Dunque, certamente il provvedimento impugnato non poteva essere annullato solo per la carenza di audizione o di esame/richiamo nello stesso dei motivi di parte, potendo l'istante rappresentare in sede giudiziale ogni rilievo ritenuto idoneo a contrastare la sanzione irrogata. È, parimenti, infondato il motivo sulla tardività della contestazione degli illeciti amministrativi per violazione dell'art. 14 l. 689/81.
E' noto il principio, affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione, in virtù del quale in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica all'interessato - non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia ricevuto e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (Cfr., tra l'altro,
Cass. n. 27702 del 2019, n. 3712 del 2024, n. 24401 del 2024), sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Nel caso di specie, pertanto, risulta congrua la motivazione del primo giudice, che non faceva decorrere il termine perentorio di giorni 90, dalla data dell'accesso.
Invero:
-il controllo avveniva in data 24.10.2019 da parte dei C.C. di;
Per_1
-a seguito di delega di indagini della procura di Benevento, datata 9.12.2019, i C.C. del Nucleo
Territoriale Ispettorato del lavoro eseguivano un primo accesso ispettivo in data 18.02.2020, con richiesta al , quale amministratore unico della di esibire la Pt_1 Controparte_7 documentazione di lavoro relativa ai dipendenti e , con scadenza il Parte_2 Controparte_6
2.03.2020;
-erano, poi, nuovamente sentiti i due lavoratori e, non avendo il , nella qualità, presentato Pt_1 quanto richiesto e preso atto che i lavoratori avevano dichiarato di aver lavorato alle sue dipendenze, era richiesta allo stesso, quale persona fisica, l'esibizione della documentazione di lavoro, con nuova scadenza del termine il 6.04.2020;
alla predetta data dichiarava di non essere in possesso di quanto richiesto e che CP_8 intendeva opporsi all'esito dell'accertamento ispettivo;
-i termini poi erano sospesi per l'emergenza covid dapprima dal 9.03.2020 al 15.04.2020 e in data
10.06.2020 era, infine, emesso il verbale unico di accertamento con notificazione.
Tale essendo la sequenza degli accadimenti, la contestazione dell'illecito risultava effettuata nei termini di legge.
Del resto, se compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento (Cfr. Cass. n. 26734 del 2011), è evidente che spetta all'autorità competente stabilire il momento di avvio dell'istruttoria; ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità accertatrice.
Con riferimento all'ultimo motivo di gravame, poi, occorre evidenziare che, pacificamente,
l'accesso ispettivo era effettuato nei confronti della ma che, nel corso delle Controparte_7 indagini, dalle dichiarazioni dei lavoratori, emergeva il ruolo datoriale in capo a Parte_1
, quale persona fisica;
pertanto, già in quella sede, lo stesso era ritualmente invitato a
[...] presentare presso gli organi competenti la documentazione di lavoro e a regolarizzare la posizione dei dipendenti.
A seguito del mancato assolvimento di tale incombente, riceveva, poi, il verbale unico di accertamento e notificazione.
Dunque, non vi era alcuna violazione del diritto di difesa o carenza di legittimazione passiva rispetto alla sua posizione.
L'appello, pertanto, non può essere accolto.
Per le questioni affrontate e il richiamo a giurisprudenza anche successiva al deposito del ricorso di primo grado, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 27.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 27.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2473/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Enrico, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Benevento al viale A. Mellusi n. 59;
APPELLANTE
E
(già RO
), in persona del Direttore p.t. RO Controparte_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 9, 2° comma, del D. Lgs. 14.09.2015 n. 149, dai dottori e;
Controparte_3 CP_4
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2023, la parte appellante impugnava la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2525 del 2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 172/2020 emessa nei suoi confronti dall' RO
, che aveva irrogato la sanzione amministrativa di € 7200,00 per la violazione dell'art.
[...]
3 comma 3, commi 3 e 3 ter D.L. 22.02.2002 n. 12, convertito con modificazione nella legge
73/2002, per aver occupato in nero il giorno 24.10.2019 senza copertura assicurativa e senza comunicazione di assunzione i lavoratori e . CP_5 Controparte_6
In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava: -in sede amministrativa, l'omessa valutazione degli scritti difensivi prodotti e l'omessa audizione, pur avendone fatto richiesta;
-la tardività del provvedimento impugnato, emesso dopo 230 giorni dall'accertamento, quando era già scaduto il termine di legge;
-l'illegittimità della contestazione, posto che il destinatario dell'ispezione e dell'accertamento era stato un soggetto diverso, (ritenuto proprietario del fondo su cui erano Controparte_7 stati trovati a lavorare i due cittadini stranieri), ma la sanzione era stata applicata nei suoi confronti, in violazione del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva la reiezione del gravame, con condanna alle CP_1 spese.
La causa era assegnata alla Ia sezione civile di questa Corte e, poi, in virtù del decreto del
Presidente della Corte n. 402/2024, a questa sezione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, è stata decisa.
I motivi di gravame non sono fondati, condividendosi le argomentazioni già espresse dal primo giudice.
In relazione all'esame degli scritti difensivi, è consolidato il principio per cui “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” (Cfr. Cass. n. 12503 del 2018).
Sull'altro aspetto sempre della fase procedimentale, poi, è stato precisato che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non
l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità … ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (così, ex multis, Cass. 21146/19).” (Cfr. 24901 del 2022).
Dunque, certamente il provvedimento impugnato non poteva essere annullato solo per la carenza di audizione o di esame/richiamo nello stesso dei motivi di parte, potendo l'istante rappresentare in sede giudiziale ogni rilievo ritenuto idoneo a contrastare la sanzione irrogata. È, parimenti, infondato il motivo sulla tardività della contestazione degli illeciti amministrativi per violazione dell'art. 14 l. 689/81.
E' noto il principio, affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione, in virtù del quale in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica all'interessato - non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia ricevuto e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (Cfr., tra l'altro,
Cass. n. 27702 del 2019, n. 3712 del 2024, n. 24401 del 2024), sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Nel caso di specie, pertanto, risulta congrua la motivazione del primo giudice, che non faceva decorrere il termine perentorio di giorni 90, dalla data dell'accesso.
Invero:
-il controllo avveniva in data 24.10.2019 da parte dei C.C. di;
Per_1
-a seguito di delega di indagini della procura di Benevento, datata 9.12.2019, i C.C. del Nucleo
Territoriale Ispettorato del lavoro eseguivano un primo accesso ispettivo in data 18.02.2020, con richiesta al , quale amministratore unico della di esibire la Pt_1 Controparte_7 documentazione di lavoro relativa ai dipendenti e , con scadenza il Parte_2 Controparte_6
2.03.2020;
-erano, poi, nuovamente sentiti i due lavoratori e, non avendo il , nella qualità, presentato Pt_1 quanto richiesto e preso atto che i lavoratori avevano dichiarato di aver lavorato alle sue dipendenze, era richiesta allo stesso, quale persona fisica, l'esibizione della documentazione di lavoro, con nuova scadenza del termine il 6.04.2020;
alla predetta data dichiarava di non essere in possesso di quanto richiesto e che CP_8 intendeva opporsi all'esito dell'accertamento ispettivo;
-i termini poi erano sospesi per l'emergenza covid dapprima dal 9.03.2020 al 15.04.2020 e in data
10.06.2020 era, infine, emesso il verbale unico di accertamento con notificazione.
Tale essendo la sequenza degli accadimenti, la contestazione dell'illecito risultava effettuata nei termini di legge.
Del resto, se compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento (Cfr. Cass. n. 26734 del 2011), è evidente che spetta all'autorità competente stabilire il momento di avvio dell'istruttoria; ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità accertatrice.
Con riferimento all'ultimo motivo di gravame, poi, occorre evidenziare che, pacificamente,
l'accesso ispettivo era effettuato nei confronti della ma che, nel corso delle Controparte_7 indagini, dalle dichiarazioni dei lavoratori, emergeva il ruolo datoriale in capo a Parte_1
, quale persona fisica;
pertanto, già in quella sede, lo stesso era ritualmente invitato a
[...] presentare presso gli organi competenti la documentazione di lavoro e a regolarizzare la posizione dei dipendenti.
A seguito del mancato assolvimento di tale incombente, riceveva, poi, il verbale unico di accertamento e notificazione.
Dunque, non vi era alcuna violazione del diritto di difesa o carenza di legittimazione passiva rispetto alla sua posizione.
L'appello, pertanto, non può essere accolto.
Per le questioni affrontate e il richiamo a giurisprudenza anche successiva al deposito del ricorso di primo grado, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 27.05.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro