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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5553/2024
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte opposta ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 5553/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con l'Avv. BELLINO GUALTIERO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. PANTALEO CRISTINA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE OGGETTO: vendita di beni mobili – risoluzione del contratto – restituzione somme – risarcimento danni rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, previe le declaratorie del caso tutte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,…Nel merito, in via principale: –revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 598/2024 del 02.02.2024 emesso dal Tribunale di
Torino, nella persona del Giudice dott.ssa Pittaluga, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 22154/2023 in favore della società e Controparte_1
contro la società per tutte le ragioni esposte sia in fatto, sia in Parte_1
diritto;–in ogni caso, mandare assolta l'odierna attrice in opposizione da qualsivoglia richiesta di parte avversaria;
in via subordinata: –nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice Adito non dovesse accogliere le domande formulate in via principale, condannare l'odierna attrice in opposizione al pagamento della minor somma che dovesse risultare in corso di causa…”;
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, …Nel merito: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita 23.01.2023 per sopravvenuto inadempimento contrattuale della controparte in ragione delle causali di cui in atti, ascrivibile unicamente all'opponente;
- accertare la violazione da parte dell'opponente degli obblighi di lealtà e buona fede contrattuali in ragione delle causali di cui in atti e per l'effetto;
- respingere, previo accertamento circa l'intervenuta decadenza di controparte dalla facoltà di formulare censure, ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta, anche risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi
e le causali di cui in atti e per l'effetto;
- confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare, comunque, tenuta e condannare l'attrice in opposizione, a pagare alla convenuta la somma capitale di €. 39.040,00, oltre interessi legali a far data dal 04.12.2023 (data della risoluzione) sino al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 1.370,00 per compensi, €. 286,00 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condannare l'opponente a rifondere all'opposta i danni patiti per effetto dell'inadempimento avverso, da liquidarsi in via equitativa, salvo veriore accertamento da effettuarsi in corso di causa anche eventualmente a mezzo di CTU;
In subordine: nella denegata ipotesi in cui il credito vantato dall'esponente venisse accertato in misura minore condannare l'opponente alla somma accertata, oltre interessi nel veriore importo accertando e con la liquidazione in favore della convenuta delle spese dell'azione monitoria e di quelle di lite
- nell'ipotesi in cui l'opposta venisse condannata a versare qualsivoglia somma in favore dell'opponente disporsi la compensazione di tali importi con il credito vantato da come recato dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
598/2024 del Tribunale Ordinario di Torino;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre successive occorrende, IVA e CPA come per legge…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato la Parte_1
(di seguito, per brevità, AF) ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 598/2024, emesso dal
Tribunale di Torino il 02.02.2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della (di seguito anche solo ), della somma Controparte_1 CP_1 di € 39.040,00, oltre interessi legali a far data dal 4.12.2023 (data della risoluzione) sino al saldo, a titolo di restituzione degli acconti versati per l'acquisto dell'auto-negozio oggetto del contratto di vendita intercorso fra le parti.
Ha contestato la pretesa creditoria esponendo che:
Par
- la si rivolgeva alla società per acquistare un auto-negozio usato CP_1
modello Nissan Cabstar anno 10/2020, modello Linea Spagna 35ql alimentare;
- l'auto-negozio oggetto del contratto era al momento dell'acquisto da parte di CP_1 nella disponibilità della TA LE ”,
[...] Controparte_2
in forza di un contratto di comodato a titolo gratuito;
il contratto di comodato era Par stato concluso tra la TA LE e la società in quanto la CP_2
società AF avrebbe venduto alla TA LE un auto-negozio di CP_2
nuova fabbricazione;
il comodato era stato, dunque, concesso nelle more che il Par nuovo auto-negozio fosse allestito e consegnato dalla alla TA LE
; CP_2
- la era a conoscenza del fatto che il mezzo che stava acquistando era in CP_1
comodato d'uso gratuito ad un terzo soggetto e nulla opponeva, sapendo che il mezzo sarebbe stato consegnato solo allorquando la TA avesse avuto CP_2
a propria disposizione il nuovo mezzo acquistato;
ha eccepito, pertanto, la non imputabilità del ritardo della consegna alla del CP_1
mezzo, ancora oggetto di comodato, stante il ritardo di fornitura delle motrici che dovranno essere allestite sul nuovo mezzo che la TA LE sta CP_2
attendendo. Ha dedotto che, una volta completato il mezzo della TA LE CP_2
Par
la società potrà riprendere il possesso del bene oggetto di comodato (acquistato
[...]
dalla società , svincolarsi dal contratto di comodato e consegnare il bene alla CP_1
CP_1
La c. si è costituita in giudizio deducendo che: CP_3
- l'auto-negozio avrebbe dovuto essere consegnato in data 31.05.2023;
- il corrispettivo pattuito per l'acquisto era di € 75.640,00 e avrebbe dovuto essere corrisposto tramite acconto di € 15.000,00 al momento della firma del contratto ed
€ 60.640,00 da versarsi al momento della consegna del bene;
- versava all'atto della sottoscrizione del contratto di vendita, in data CP_1
23.01.2023, la somma di €. 15.000.00, a mezzo assegno n. 3803088760-03 tratto sulla Unicredit CA, a titolo di acconto sul maggior prezzo dovuto, così come pattuito e la a fronte dell'acconto versato, emetteva la Parte_1
fattura n. 2 del 24.01.2023;
- dopo le numerose rassicurazioni ricevute dalla sulla Parte_1 consegna tempestiva dell'auto-negozio, versava in data 28.07.2023, a CP_1
mezzo bonifico bancario, un ulteriore acconto di €. 24.040,00;
- nel contratto i n t e r c o r s o t r a l e p a r t i non vi è traccia, né clausola alcuna che alluda al presunto comodato e non avrebbe mai accettato ed CP_1 acquistato l'auto-negozio se avesse saputo che il mezzo era nella disponibilità materiale di un terzo soggetto e che la scadenza prevista per il 31.05.2023 sarebbe slittata oltre ad un anno da quella programmata;
- la ha, pertanto, illegittimamente trattenuto gli acconti Parte_1 versati da e ha omesso di consegnare l'auto-negozio entro la data del CP_1
31.05.2023;
- la condotta assunta da oltre a costituire inadempimento Parte_1
contrattuale, è in contrasto con gli obblighi di buona fede e lealtà imposti dalla normativa in materia di rapporti contrattuali e ha cagionato, pertanto, un rilevante danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c.
, pertanto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la risoluzione del CP_1
contratto di compravendita 23.01.2023 per inadempimento contrattuale, nonché la condanna dell'opponente a rifondere i danni patiti per effetto dell'inadempimento da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 04.10.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Non è oggetto di contestazione tra le parti e risulta provato in via documentale che tra le stesse sia intercorso un contratto avente ad oggetto la compravendita di un auto-negozio usato modello Nissan Cabstar anno 10/2020, modello linea Spagna 35 ql alimentare e che questo non sia mai stato consegnato entro la data contrattualmente stabilita del 31.05.2023, né successivamente (doc. n. 1).
La ha espressamente ammesso nell'atto di citazione in Parte_1
opposizione di non aver provveduto alla consegna del veicolo, né risulta che la consegna sia avvenuta nelle more del giudizio. ha agito in sede monitoria allegando l'inadempimento di CP_1 Parte_1 rispetto all'obbligazione assunta ossia quella di consegnare l'auto-negozio entro la data del
31.05.2023, chiedendo la restituzione degli acconti versati per un totale di € 39.040,00
(cfr. fatture doc. 4 fascicolo monitorio). pur non contestando di aver ricevuto le somme oggetto di Parte_1 ingiunzione e di non aver mai consegnato l'auto-negozio, ha eccepito la non imputabilità per il “ritardo” nell'esecuzione della propria prestazione (consegna del bene venduto).
Sul punto ha allegato che la avesse piena conoscenza e consapevolezza, sin dal CP_1 momento dell'acquisto, che l'automezzo fosse nella disponibilità materiale e giuridica di un soggetto terzo, in forza di un contratto di comodato gratuito e che la consegna sarebbe avvenuta solo allorquando il terzo (tale TA avesse riconsegnato il mezzo, a CP_2
Par seguito della consegna da parte della alla suddetta TA di un nuovo auto-negozio dalla medesima acquistato. Secondo la prospettazione attorea, pertanto, il ritardo nella consegna
Par del mezzo non sarebbe imputabile, né per colpa, né per dolo, alla società ma ai soggetti terzi che forniscono le parti meccaniche degli auto-negozi e che, tardando nella consegna di alcune parti necessarie all'allestimento del nuovo automezzo acquistato dalla Par TA , avrebbero determinato l'impossibilità per la di procedere alla consegna CP_2
dovuta.
Tale assunto è rimasto, tuttavia, totalmente sfornito di prova.
Nel contratto stipulato tra le parti non vi è traccia di alcuna clausola contenente una condizione sospensiva rispetto alla consegna del bene, né si fa riferimento alla detenzione del bene da parte di terzi e della necessità del venditore di procurarsi la disponibilità dello stesso, men che mai a un contratto di comodato in corso con un soggetto terzo. Né risulta prodotta in atti alcuna scrittura integrativa contestuale o successiva alla vendita che rimandi al contratto di comodato intercorso tra e la società Parte_1
; né, infine, è stata fornita alcuna prova che la società fosse CP_2 CP_1
effettivamente a conoscenza del fatto che il mezzo acquistato fosse nella disponibilità di un terzo e che la consegna sarebbe avvenuta solo allorquando la venditrice fosse rientrata in possesso del bene al verificarsi di determinate condizioni.
Anzi, nel contratto intercorso tra le parti il termine di consegna veniva fissato al
31.5.2023, senza alcun riferimento alla cessazione del contratto di comodato intercorso tra
Par e Anche a seguito della proroga di fatto concessa dalla per la CP_2 CP_1
consegna del mezzo – quale si desume dal pagamento del secondo acconto il 28.7.2023 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine per la consegna (doc. n. 5) – le parti non hanno pattuito alcunchè in ordine al fatto che la consegna sarebbe avvenuta solo all'esito della cessazione del contratto di comodato di cui il bene era oggetto al momento della vendita.
In assenza di prova della pattuizione di tale condizione, la consegna avrebbe dovuto essere eseguita dopo il versamento del secondo acconto in un termine congruo, mentre in realtà non è mai avvenuta.
Va precisato a riguardo che, nella fattispecie in esame, non si verte in ipotesi di mero ritardo bensì di vero e proprio inadempimento, consolidato e definitivo, atteso che il bene non è mai stato consegnato e il termine di consegna è ampiamente scaduto, anche considerata la proroga di fatto concessa dalla parte acquirente. Peraltro, neanche con l'introduzione del presente giudizio è stata offerta la consegna del bene.
L'opponente, dunque, non ha provato di aver adempiuto all'obbligazione principale posta a suo carico di consegnare l'auto-negozio oggetto di contratto, avendo anzi espressamente ammesso di non avervi provveduto;
né ha provato, per le ragioni già esposte, la non imputabilità della mancata consegna.
A fronte della pec di sollecito inoltrata da il 2.11.2023 (doc. n. 6), con la CP_1
quale veniva contestata l'omessa consegna dell'auto-negozio entro il termine contrattualmente pattuito e successiva formale diffida (doc. n. 7), non perveniva dal convenuto alcun cenno di riscontro.
Ne consegue che parte opponente non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
In base ai principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto degli oneri di allegazione e probatori, il creditore (odierno opposto) è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame non ha provato di aver assolto al proprio Parte_1
obbligo di consegna per cui va considerata inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
Va, pertanto, accolta la domanda di avvenuta risoluzione del contratto proposta da parte opposta. Sul punto occorre preliminarmente precisare che la domanda va inquadrata nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1454 c.c. atteso che la ha chiesto, in CP_1
via principale, la dichiarazione di avvenuta risoluzione di diritto del contratto in forza della diffida ad adempiere trasmessa a mezzo pec il 4.12.2023 rimasta senza esito.
Deve essere, dunque, verificato il legittimo esercizio della facoltà prevista dall'art. 1454
c.c. e la conseguente sussistenza dei presupposti per la pronuncia di avvenuta risoluzione di diritto del contratto per cui è causa.
La diffida ad adempiere costituisce un'ipotesi di risoluzione del contratto ope legis ogni qual volta, indicato al debitore inadempiente un termine perentorio entro il quale adempiere e manifestata espressamente e chiaramente la volontà di risolvere il contratto nell'eventualità in cui l'adempimento non abbia luogo nel termine previsto, lo stesso non vi provveda (cfr. Cass. n. 3566/1996; 590/1982)
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'intimazione, da parte del creditore, della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'utile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (cfr. Cass. 16/11/2018, n.
29654) e secondo un criterio che tenga conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un'indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto adempimento (v. Cass. 4.5.1994, n.4275).
La diffida ad adempiere è, dunque, uno degli strumenti per avvalersi della risoluzione di diritto, in quanto produce la risoluzione del contratto senza necessità di ricorrere ad una pronuncia costitutiva del giudice, il cui intervento è necessario solo in caso di contestazione tra le parti in merito all'avverarsi dei presupposti richiesti dalla legge per la risoluzione automatica.
L'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, con l'avvertimento espresso che nell'eventualità in cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione di diritto del contratto;
la diffida, in sostanza, è un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. (cfr. Cass. n. 22542/2019; n. 27530/2016; n.
3477/2012).
Nella fattispecie in esame, la parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio in quanto la diffida ad adempiere comunicata a mezzo pec alla società opponente il 4.12.2021 è stata ritualmente e correttamente formulata contenendo la chiara e inequivoca volontà della parte di avvalersi della risoluzione di diritto (di cui all'art. 1454 c.c., benchè la norma non sia stata espressamente menzionata) in caso di mancata consegna dell'auto – negozio entro il termine 5 giorni dalla comunicazione stessa.
Vertendosi in ipotesi di risoluzione di diritto, spettava alla parte che ha subito la risoluzione contestare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del rapporto contrattuale, allegando e provando, a mero titolo esemplificativo, la mancanza dei requisiti essenziali dell'atto di diffida, la mancanza di un inadempimento solutoriamente rilevante, perchè non imputabile o perchè non grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c. (cfr. già cit. Cass. n.
22542/2019).
La parte opposta, invece, come già esposto, non ha dimostrato l'esistenza della invocata clausola sospensiva, né di aver provveduto alla consegna del bene (neanche offerta), né la sussistenza di una causa di non imputabilità del perpetrato inadempimento.
L'inadempimento posto in essere dal venditore va, altresì, qualificato grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., applicabile anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c. (Cass. 40325/2021).
L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (cfr. Cass. n. 25703/2023; n.
18696/2024).
Nella fattispecie in esame, il ritardo maturato dalla AF rispetto all'originario termine di consegna del 31.5.2023 pattuito tra le parti si è prolungato fino al luglio 2023, allorquando l'opposta ha versato il secondo consistente acconto sul prezzo, ed è proseguito dopo il sollecito ad adempiere del 2.11.2023 che fissata quale termine ultimo il 13.11.2023, per poi cristallizzarsi definitivamente all'esito della diffida ad adempiere del 4.12.2023, configurando un totale e definitivo inadempimento, tale da integrare i requisiti di gravità di cui all'art. 1455 c.c. essendo rimasta inadempiuta la prestazione principale che grava sul venditore ai sensi dell'art. 1476 c.c., ossia la consegna della cosa al compratore.
L'opposizione, pertanto, deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La risoluzione contrattuale comporta, difatti, come conseguenza la restituzione degli importi ricevuti dalla parte inadempiente in esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1458
c.c.
Nel caso di specie, come si è detto, la parte convenuta opposta ha provato e documentato di aver corrisposto a parte attrice opponente i seguenti importi: - € 15.000,00 mediante assegno bancario n. 3803088760 del 23.01.2023 emesso dall'Unicredit CA (doc. 2);
- € 24.040,00 mediante bonifico bancario del 27.07.2023 (doc. 4).
La corresponsione di tali somme è altresì provata dall'emissione da parte di
[...]
delle fatture n. 2 del 24.01.2023 e n.59 del 28.07.2023. (cfr. doc. 3 e Parte_1
5).
La domanda di risarcimento del danno proposta da parte convenuta opposta, invece, non può essere accolta. ha allegato sul punto, in maniera del tutto generica, che l'omessa consegna CP_1
dell'auto – negozio le avrebbe cagionato “dapprima notevoli disagi e poi veri e propri danni”, non avendo potuto “in alcuni giorni effettuare la propria attività lavorativa” poiché il proprio mezzo era in riparazione con conseguente “privazione degli introiti economici che sarebbero senz'altro derivati dallo svolgimento dell'attività commerciale”; ha chiesto, pertanto, la liquidazione in via equitativo del suddetto danno da “mancato guadagno”.
La domanda, oltre a essere del tutto generica in quanto non è stata fornita alcuna indicazione e descrizione dei danni asseritamente subiti – ad esempio con la precisazione quantomeno del periodo in cui l'attività commerciale avrebbe subito una sospensione - è rimasta del tutto sfornita di prova in relazione alla sussistenza, natura ed entità dei danni lamentati.
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso. (cfr.
Cass. n. 127/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014
n. 55 per le fasi introduttiva e di studio e minimi per la fase istruttoria e decisionale stante la ridottissima attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 598/2024
• Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
• Condanna l pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.261,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Torino, 17 marzo 2025
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n. 37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate da parte opposta ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato nella causa civile iscritta al n. r.g. 5553/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con l'Avv. BELLINO GUALTIERO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. PANTALEO CRISTINA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE OGGETTO: vendita di beni mobili – risoluzione del contratto – restituzione somme – risarcimento danni rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, previe le declaratorie del caso tutte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,…Nel merito, in via principale: –revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 598/2024 del 02.02.2024 emesso dal Tribunale di
Torino, nella persona del Giudice dott.ssa Pittaluga, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 22154/2023 in favore della società e Controparte_1
contro la società per tutte le ragioni esposte sia in fatto, sia in Parte_1
diritto;–in ogni caso, mandare assolta l'odierna attrice in opposizione da qualsivoglia richiesta di parte avversaria;
in via subordinata: –nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice Adito non dovesse accogliere le domande formulate in via principale, condannare l'odierna attrice in opposizione al pagamento della minor somma che dovesse risultare in corso di causa…”;
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, …Nel merito: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita 23.01.2023 per sopravvenuto inadempimento contrattuale della controparte in ragione delle causali di cui in atti, ascrivibile unicamente all'opponente;
- accertare la violazione da parte dell'opponente degli obblighi di lealtà e buona fede contrattuali in ragione delle causali di cui in atti e per l'effetto;
- respingere, previo accertamento circa l'intervenuta decadenza di controparte dalla facoltà di formulare censure, ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta, anche risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi
e le causali di cui in atti e per l'effetto;
- confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare, comunque, tenuta e condannare l'attrice in opposizione, a pagare alla convenuta la somma capitale di €. 39.040,00, oltre interessi legali a far data dal 04.12.2023 (data della risoluzione) sino al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 1.370,00 per compensi, €. 286,00 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condannare l'opponente a rifondere all'opposta i danni patiti per effetto dell'inadempimento avverso, da liquidarsi in via equitativa, salvo veriore accertamento da effettuarsi in corso di causa anche eventualmente a mezzo di CTU;
In subordine: nella denegata ipotesi in cui il credito vantato dall'esponente venisse accertato in misura minore condannare l'opponente alla somma accertata, oltre interessi nel veriore importo accertando e con la liquidazione in favore della convenuta delle spese dell'azione monitoria e di quelle di lite
- nell'ipotesi in cui l'opposta venisse condannata a versare qualsivoglia somma in favore dell'opponente disporsi la compensazione di tali importi con il credito vantato da come recato dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
598/2024 del Tribunale Ordinario di Torino;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre successive occorrende, IVA e CPA come per legge…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato la Parte_1
(di seguito, per brevità, AF) ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 598/2024, emesso dal
Tribunale di Torino il 02.02.2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della (di seguito anche solo ), della somma Controparte_1 CP_1 di € 39.040,00, oltre interessi legali a far data dal 4.12.2023 (data della risoluzione) sino al saldo, a titolo di restituzione degli acconti versati per l'acquisto dell'auto-negozio oggetto del contratto di vendita intercorso fra le parti.
Ha contestato la pretesa creditoria esponendo che:
Par
- la si rivolgeva alla società per acquistare un auto-negozio usato CP_1
modello Nissan Cabstar anno 10/2020, modello Linea Spagna 35ql alimentare;
- l'auto-negozio oggetto del contratto era al momento dell'acquisto da parte di CP_1 nella disponibilità della TA LE ”,
[...] Controparte_2
in forza di un contratto di comodato a titolo gratuito;
il contratto di comodato era Par stato concluso tra la TA LE e la società in quanto la CP_2
società AF avrebbe venduto alla TA LE un auto-negozio di CP_2
nuova fabbricazione;
il comodato era stato, dunque, concesso nelle more che il Par nuovo auto-negozio fosse allestito e consegnato dalla alla TA LE
; CP_2
- la era a conoscenza del fatto che il mezzo che stava acquistando era in CP_1
comodato d'uso gratuito ad un terzo soggetto e nulla opponeva, sapendo che il mezzo sarebbe stato consegnato solo allorquando la TA avesse avuto CP_2
a propria disposizione il nuovo mezzo acquistato;
ha eccepito, pertanto, la non imputabilità del ritardo della consegna alla del CP_1
mezzo, ancora oggetto di comodato, stante il ritardo di fornitura delle motrici che dovranno essere allestite sul nuovo mezzo che la TA LE sta CP_2
attendendo. Ha dedotto che, una volta completato il mezzo della TA LE CP_2
Par
la società potrà riprendere il possesso del bene oggetto di comodato (acquistato
[...]
dalla società , svincolarsi dal contratto di comodato e consegnare il bene alla CP_1
CP_1
La c. si è costituita in giudizio deducendo che: CP_3
- l'auto-negozio avrebbe dovuto essere consegnato in data 31.05.2023;
- il corrispettivo pattuito per l'acquisto era di € 75.640,00 e avrebbe dovuto essere corrisposto tramite acconto di € 15.000,00 al momento della firma del contratto ed
€ 60.640,00 da versarsi al momento della consegna del bene;
- versava all'atto della sottoscrizione del contratto di vendita, in data CP_1
23.01.2023, la somma di €. 15.000.00, a mezzo assegno n. 3803088760-03 tratto sulla Unicredit CA, a titolo di acconto sul maggior prezzo dovuto, così come pattuito e la a fronte dell'acconto versato, emetteva la Parte_1
fattura n. 2 del 24.01.2023;
- dopo le numerose rassicurazioni ricevute dalla sulla Parte_1 consegna tempestiva dell'auto-negozio, versava in data 28.07.2023, a CP_1
mezzo bonifico bancario, un ulteriore acconto di €. 24.040,00;
- nel contratto i n t e r c o r s o t r a l e p a r t i non vi è traccia, né clausola alcuna che alluda al presunto comodato e non avrebbe mai accettato ed CP_1 acquistato l'auto-negozio se avesse saputo che il mezzo era nella disponibilità materiale di un terzo soggetto e che la scadenza prevista per il 31.05.2023 sarebbe slittata oltre ad un anno da quella programmata;
- la ha, pertanto, illegittimamente trattenuto gli acconti Parte_1 versati da e ha omesso di consegnare l'auto-negozio entro la data del CP_1
31.05.2023;
- la condotta assunta da oltre a costituire inadempimento Parte_1
contrattuale, è in contrasto con gli obblighi di buona fede e lealtà imposti dalla normativa in materia di rapporti contrattuali e ha cagionato, pertanto, un rilevante danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c.
, pertanto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la risoluzione del CP_1
contratto di compravendita 23.01.2023 per inadempimento contrattuale, nonché la condanna dell'opponente a rifondere i danni patiti per effetto dell'inadempimento da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 04.10.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Non è oggetto di contestazione tra le parti e risulta provato in via documentale che tra le stesse sia intercorso un contratto avente ad oggetto la compravendita di un auto-negozio usato modello Nissan Cabstar anno 10/2020, modello linea Spagna 35 ql alimentare e che questo non sia mai stato consegnato entro la data contrattualmente stabilita del 31.05.2023, né successivamente (doc. n. 1).
La ha espressamente ammesso nell'atto di citazione in Parte_1
opposizione di non aver provveduto alla consegna del veicolo, né risulta che la consegna sia avvenuta nelle more del giudizio. ha agito in sede monitoria allegando l'inadempimento di CP_1 Parte_1 rispetto all'obbligazione assunta ossia quella di consegnare l'auto-negozio entro la data del
31.05.2023, chiedendo la restituzione degli acconti versati per un totale di € 39.040,00
(cfr. fatture doc. 4 fascicolo monitorio). pur non contestando di aver ricevuto le somme oggetto di Parte_1 ingiunzione e di non aver mai consegnato l'auto-negozio, ha eccepito la non imputabilità per il “ritardo” nell'esecuzione della propria prestazione (consegna del bene venduto).
Sul punto ha allegato che la avesse piena conoscenza e consapevolezza, sin dal CP_1 momento dell'acquisto, che l'automezzo fosse nella disponibilità materiale e giuridica di un soggetto terzo, in forza di un contratto di comodato gratuito e che la consegna sarebbe avvenuta solo allorquando il terzo (tale TA avesse riconsegnato il mezzo, a CP_2
Par seguito della consegna da parte della alla suddetta TA di un nuovo auto-negozio dalla medesima acquistato. Secondo la prospettazione attorea, pertanto, il ritardo nella consegna
Par del mezzo non sarebbe imputabile, né per colpa, né per dolo, alla società ma ai soggetti terzi che forniscono le parti meccaniche degli auto-negozi e che, tardando nella consegna di alcune parti necessarie all'allestimento del nuovo automezzo acquistato dalla Par TA , avrebbero determinato l'impossibilità per la di procedere alla consegna CP_2
dovuta.
Tale assunto è rimasto, tuttavia, totalmente sfornito di prova.
Nel contratto stipulato tra le parti non vi è traccia di alcuna clausola contenente una condizione sospensiva rispetto alla consegna del bene, né si fa riferimento alla detenzione del bene da parte di terzi e della necessità del venditore di procurarsi la disponibilità dello stesso, men che mai a un contratto di comodato in corso con un soggetto terzo. Né risulta prodotta in atti alcuna scrittura integrativa contestuale o successiva alla vendita che rimandi al contratto di comodato intercorso tra e la società Parte_1
; né, infine, è stata fornita alcuna prova che la società fosse CP_2 CP_1
effettivamente a conoscenza del fatto che il mezzo acquistato fosse nella disponibilità di un terzo e che la consegna sarebbe avvenuta solo allorquando la venditrice fosse rientrata in possesso del bene al verificarsi di determinate condizioni.
Anzi, nel contratto intercorso tra le parti il termine di consegna veniva fissato al
31.5.2023, senza alcun riferimento alla cessazione del contratto di comodato intercorso tra
Par e Anche a seguito della proroga di fatto concessa dalla per la CP_2 CP_1
consegna del mezzo – quale si desume dal pagamento del secondo acconto il 28.7.2023 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine per la consegna (doc. n. 5) – le parti non hanno pattuito alcunchè in ordine al fatto che la consegna sarebbe avvenuta solo all'esito della cessazione del contratto di comodato di cui il bene era oggetto al momento della vendita.
In assenza di prova della pattuizione di tale condizione, la consegna avrebbe dovuto essere eseguita dopo il versamento del secondo acconto in un termine congruo, mentre in realtà non è mai avvenuta.
Va precisato a riguardo che, nella fattispecie in esame, non si verte in ipotesi di mero ritardo bensì di vero e proprio inadempimento, consolidato e definitivo, atteso che il bene non è mai stato consegnato e il termine di consegna è ampiamente scaduto, anche considerata la proroga di fatto concessa dalla parte acquirente. Peraltro, neanche con l'introduzione del presente giudizio è stata offerta la consegna del bene.
L'opponente, dunque, non ha provato di aver adempiuto all'obbligazione principale posta a suo carico di consegnare l'auto-negozio oggetto di contratto, avendo anzi espressamente ammesso di non avervi provveduto;
né ha provato, per le ragioni già esposte, la non imputabilità della mancata consegna.
A fronte della pec di sollecito inoltrata da il 2.11.2023 (doc. n. 6), con la CP_1
quale veniva contestata l'omessa consegna dell'auto-negozio entro il termine contrattualmente pattuito e successiva formale diffida (doc. n. 7), non perveniva dal convenuto alcun cenno di riscontro.
Ne consegue che parte opponente non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
In base ai principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto degli oneri di allegazione e probatori, il creditore (odierno opposto) è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame non ha provato di aver assolto al proprio Parte_1
obbligo di consegna per cui va considerata inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
Va, pertanto, accolta la domanda di avvenuta risoluzione del contratto proposta da parte opposta. Sul punto occorre preliminarmente precisare che la domanda va inquadrata nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1454 c.c. atteso che la ha chiesto, in CP_1
via principale, la dichiarazione di avvenuta risoluzione di diritto del contratto in forza della diffida ad adempiere trasmessa a mezzo pec il 4.12.2023 rimasta senza esito.
Deve essere, dunque, verificato il legittimo esercizio della facoltà prevista dall'art. 1454
c.c. e la conseguente sussistenza dei presupposti per la pronuncia di avvenuta risoluzione di diritto del contratto per cui è causa.
La diffida ad adempiere costituisce un'ipotesi di risoluzione del contratto ope legis ogni qual volta, indicato al debitore inadempiente un termine perentorio entro il quale adempiere e manifestata espressamente e chiaramente la volontà di risolvere il contratto nell'eventualità in cui l'adempimento non abbia luogo nel termine previsto, lo stesso non vi provveda (cfr. Cass. n. 3566/1996; 590/1982)
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'intimazione, da parte del creditore, della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'utile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (cfr. Cass. 16/11/2018, n.
29654) e secondo un criterio che tenga conto sia dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite un'indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull'interesse del creditore all'esatto adempimento (v. Cass. 4.5.1994, n.4275).
La diffida ad adempiere è, dunque, uno degli strumenti per avvalersi della risoluzione di diritto, in quanto produce la risoluzione del contratto senza necessità di ricorrere ad una pronuncia costitutiva del giudice, il cui intervento è necessario solo in caso di contestazione tra le parti in merito all'avverarsi dei presupposti richiesti dalla legge per la risoluzione automatica.
L'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare per iscritto un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, con l'avvertimento espresso che nell'eventualità in cui l'adempimento non avvenga nel termine previsto seguirà la risoluzione di diritto del contratto;
la diffida, in sostanza, è un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento. (cfr. Cass. n. 22542/2019; n. 27530/2016; n.
3477/2012).
Nella fattispecie in esame, la parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio in quanto la diffida ad adempiere comunicata a mezzo pec alla società opponente il 4.12.2021 è stata ritualmente e correttamente formulata contenendo la chiara e inequivoca volontà della parte di avvalersi della risoluzione di diritto (di cui all'art. 1454 c.c., benchè la norma non sia stata espressamente menzionata) in caso di mancata consegna dell'auto – negozio entro il termine 5 giorni dalla comunicazione stessa.
Vertendosi in ipotesi di risoluzione di diritto, spettava alla parte che ha subito la risoluzione contestare la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del rapporto contrattuale, allegando e provando, a mero titolo esemplificativo, la mancanza dei requisiti essenziali dell'atto di diffida, la mancanza di un inadempimento solutoriamente rilevante, perchè non imputabile o perchè non grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c. (cfr. già cit. Cass. n.
22542/2019).
La parte opposta, invece, come già esposto, non ha dimostrato l'esistenza della invocata clausola sospensiva, né di aver provveduto alla consegna del bene (neanche offerta), né la sussistenza di una causa di non imputabilità del perpetrato inadempimento.
L'inadempimento posto in essere dal venditore va, altresì, qualificato grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., applicabile anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c. (Cass. 40325/2021).
L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (cfr. Cass. n. 25703/2023; n.
18696/2024).
Nella fattispecie in esame, il ritardo maturato dalla AF rispetto all'originario termine di consegna del 31.5.2023 pattuito tra le parti si è prolungato fino al luglio 2023, allorquando l'opposta ha versato il secondo consistente acconto sul prezzo, ed è proseguito dopo il sollecito ad adempiere del 2.11.2023 che fissata quale termine ultimo il 13.11.2023, per poi cristallizzarsi definitivamente all'esito della diffida ad adempiere del 4.12.2023, configurando un totale e definitivo inadempimento, tale da integrare i requisiti di gravità di cui all'art. 1455 c.c. essendo rimasta inadempiuta la prestazione principale che grava sul venditore ai sensi dell'art. 1476 c.c., ossia la consegna della cosa al compratore.
L'opposizione, pertanto, deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La risoluzione contrattuale comporta, difatti, come conseguenza la restituzione degli importi ricevuti dalla parte inadempiente in esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1458
c.c.
Nel caso di specie, come si è detto, la parte convenuta opposta ha provato e documentato di aver corrisposto a parte attrice opponente i seguenti importi: - € 15.000,00 mediante assegno bancario n. 3803088760 del 23.01.2023 emesso dall'Unicredit CA (doc. 2);
- € 24.040,00 mediante bonifico bancario del 27.07.2023 (doc. 4).
La corresponsione di tali somme è altresì provata dall'emissione da parte di
[...]
delle fatture n. 2 del 24.01.2023 e n.59 del 28.07.2023. (cfr. doc. 3 e Parte_1
5).
La domanda di risarcimento del danno proposta da parte convenuta opposta, invece, non può essere accolta. ha allegato sul punto, in maniera del tutto generica, che l'omessa consegna CP_1
dell'auto – negozio le avrebbe cagionato “dapprima notevoli disagi e poi veri e propri danni”, non avendo potuto “in alcuni giorni effettuare la propria attività lavorativa” poiché il proprio mezzo era in riparazione con conseguente “privazione degli introiti economici che sarebbero senz'altro derivati dallo svolgimento dell'attività commerciale”; ha chiesto, pertanto, la liquidazione in via equitativo del suddetto danno da “mancato guadagno”.
La domanda, oltre a essere del tutto generica in quanto non è stata fornita alcuna indicazione e descrizione dei danni asseritamente subiti – ad esempio con la precisazione quantomeno del periodo in cui l'attività commerciale avrebbe subito una sospensione - è rimasta del tutto sfornita di prova in relazione alla sussistenza, natura ed entità dei danni lamentati.
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso. (cfr.
Cass. n. 127/2016).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014
n. 55 per le fasi introduttiva e di studio e minimi per la fase istruttoria e decisionale stante la ridottissima attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 598/2024
• Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
• Condanna l pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.261,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Torino, 17 marzo 2025
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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