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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/11/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1859/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1859/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1 MAMBELLI, elettivamente domiciliato in PIAZZA A. SAFFI, N. 32, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. MASSIMO MAMBELLI
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 patrocinio dell'avv. MARCO GIACOMUCCI, elettivamente domiciliato in V. G. REGNOLI, N. 78, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. MARCO GIACOMUCCI
(C.F. ) con Parte_2 CodiceFiscale_4 Controparte_3 il patrocinio dell'avv. MARCO GIACOMUCCI, elettivamente domiciliato in V. G. REGNOLI, N. 78, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. MARCO GIACOMUCCI
(C.F. ) con il Parte_3 C.F._5 Controparte_3 patrocinio dell'avv. MARCO GIACOMUCCI, elettivamente domiciliato in V. G. REGNOLI, N. 78, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. MARCO GIACOMUCCI QUALE AMMINISTRATORE Controparte_4 Parte_4
(C.F. ) con il patrocinio
[...] C.F._6 Controparte_3 dell'avv. MARCO GIACOMUCCI, elettivamente domiciliato in V. G. REGNOLI, N. 78, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. MARCO GIACOMUCCI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 18 giugno 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 29.03.2025 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.06.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del Sig. relativamente al contratto di deposito a titolo Controparte_3 gratuito stipulato con l'odierno attore e quindi condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e pagina 1 di 15 non patrimoniale quantificato in non meno di € 9.460,00, o nella diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con ricorso occorrendo alla liquidazione equitativa;
- condannare il convenuto a rifondere all'attore le spese relative alla procedura di mediazione n. 69/2021 presso l'Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Forlì – inclusi gli onorari dovuti al c.t.u. nominato ed al consulente tecnico di parte - come da nota dell'Avv. Mambelli che si allega (doc. 13).; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa relativamente al presente giudizio, vinte altresì le spese di consulenza, oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. In via subordinata istruttoria, previa parziale revoca dell'ordinanza di rigetto, per scrupolo difensivo si insiste per il favorevole accoglimento di tutte le richieste di prova formulate con le memorie ex art. 183 c.p.c. e non accolte;
segnatamente, che abbiano ingresso i seguenti capitoli di prova dedotti con la seconda memoria istruttoria n. 1), 6), 9), da 10) a 13), 14), 15), 16), 19), 20), 21), da 22) a 25), 26), 27), 28), 29) con i testi residui ivi indicati anche a prova contraria”;
- parte convenuta in riassunzione ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 31.03.2025, ovvero: “Voglia l'ill. mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta: in via preliminare e in rito: - accertare e dichiarare l'improcedibilità ex 3, 1°comma D. L. n. 132/2014, convertito con modifiche nella L. 162/2014, delle domande giudiziali avanzate dall'attore nella presente causa, per omesso previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita e, per l'effetto, assegnare alle parti il termine di giorni 15 (quindici) per promuovere detto procedimento e disporre il rinvio della causa oltre il termine di cui all'art. 3, 2° comma D. L. 132/2014, convertito con modifiche nella L. 162/2014, al fine di consentire alle parti di espletare tale negoziazione assistita;
in via principale: - respingere e disattendere in toto le domande avanzate dall'attore, Sig. nei confronti dei convenuti, Sigg. ri , Parte_1 Controparte_2
, e , nella loro qualità di eredi testamentari del Parte_3 Parte_2 Parte_4 defunto Sig. , poiché del tutto infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e Controparte_3 compensi di lite relativi al presente giudizio, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. modifiche e integrazioni, oltre rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge;
in subordine: - comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate da parte attrice, escludere, in ogni caso, a norma dell'art. 92, 1° comma c.p.c., il diritto dell'attore di ripetere, in tutto o in parte, nei confronti dei convenuti le spese di lite e di C.T.U. relative al procedimento di mediazione inter partes prodromico al presente giudizio n. 68/2021, svoltosi dinanzi all'Organismo di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che i Sigg. , , e , nella loro qualità Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4 di eredi testamentari del defunto Sig. , risultano tenuti a rispondere di tutte somme Controparte_3 che dovessero risultare dovute all'attore, Sig. , all'esito del presente giudizio, anche Parte_1 titolo di rimborso delle spese di lite, di interessi, rivalutazione monetaria e quant'altro, ma norma dell'art. 754 c.c., esclusivamente in ragione di 1/4 (un quarto) ciascuno e con esclusione di qualsivoglia solidarietà fra di loro”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo depositante) Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, (di seguito anche solo depositario) Controparte_3 al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 18.06.2025. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva i fatti oggetto di causa, dando atto che: a) in data 20.07.2016, acquistava da un deposito agricolo con corte di proprietà esclusiva Parte_1 Controparte_3 sito in Bertinoro, meglio descritto in atti, con l'intento di utilizzare il fabbricato quale deposito per una pagina 2 di 15 serie di mobili antichi ricevuti in eredità; b) avendo reputato l'immobile inadatto alla
Controparte_3 corretta conservazione del mobilio, aveva accettato la proposta di parte convenuta di Parte_1 depositare i propri mobili antichi in un capannone di proprietà dello stesso distante
Controparte_3 poche decine di metri;
c) a distanza di qualche mese dalla vendita immobiliare che aveva interessato le medesime parti contraenti, dietro ripetute richieste dell'odierna parte convenuta, parte attrice acconsentiva a ritrasferire in capo a la particella n. 319, pur ivi mantenendo il diritto
Controparte_3 di transito;
d) in data 5.02.2021 apprendeva che, da un lato, aveva Parte_1 Controparte_3 eretto un muretto in cemento armato fra le particelle n. 318 e n. 319, senza rispettare il confine tra le due proprietà e, d'altro lato, che i predetti mobili antichi custoditi da nel proprio
Controparte_3 capannone erano stati accatastati fuori e danneggiati a causa di improprie movimentazioni e intemperie. Dato atto di aver intrapreso procedimento di mediazione, all'esito del quale
Controparte_3 provvedeva a rimuovere la recinzione indebitamente collocata tra le due proprietà, con ripristino dello status quo ante, parte attrice agiva in giudizio domandando il risarcimento del danno, stimato in euro 9.460,00, arrecato al mobilio antico di sua proprietà, depositato presso l'odierna parte convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.10.2022, si costituiva
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso. CP_3 In particolare, dava atto di non aver mai assunto l'obbligazione di custodire il mobilio Controparte_3 di nel proprio capannone sito in Bertinoro e che le parti non avevano mai concluso Parte_1 alcun contratto di deposito gratuito. Sul punto, parte convenuta dava atto di aver unicamente concesso in uso gratuito tale magazzino all'odierno attore, il quale aveva provveduto a collocare a proprie spese e a propria cura, in assenza dello stesso il proprio mobilio nel capannone, che Controparte_3 all'epoca dei fatti e per tutto il corso del giudizio è sempre stato lasciato aperto e accessibile a chiunque, essendo sprovvisto di chiusura con chiavi. Pertanto, eccepiva l'assenza di alcun proprio inadempimento negoziale, contestando Controparte_3 in ogni caso il quantum dei pretesi danni patiti dall'odierna parte attrice.
Con ordinanza del 1.12.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2022, verificata la regolare integrazione del contraddittorio fra le parti e l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda risarcitoria, il giudice assegnava su richiesta delle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 8.06.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali formulate dalle parti e fissava la relativa udienza istruttoria, riservando all'esito la decisione in merito alla CTU.
Con comparsa per la prosecuzione del processo ex artt. 302 e 305 c.p.c. depositata in data 20.10.2023, l'avv. Francesca Versari si costituiva in giudizio nella sua qualità di amministratrice di sostegno di parte convenuta Controparte_3
All'udienza del 9.11.2023, il giudice, preliminarmente, dietro rinuncia di parte attrice e vista la documentazione medica di revocava l'interrogatorio formale dell'amministrato di Controparte_3 sostegno e venivano escussi i testimoni , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e in aggiunta rendeva interrogatorio formale. Testimone_4 Testimone_5 Parte_1
Con decreto del 25.01.2024, letta l'istanza depositata dall'avv. Giacomucci in data 24.01.2024 con cui dava atto dell'intervenuto decesso di parte convenuta in data 20.01.2024, il Controparte_3 giudice dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 9.02.2024, parte attrice Parte_1 domandava al giudice di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio, con termine per la notifica dell'atto di riassunzione agli eredi di Controparte_3
Con decreto depositato in data 9.02.2024, letto il ricorso depositato da parte attrice ex art. 303 c.p.c., il giudice fissava udienza per la comparizione delle parti e la prosecuzione del giudizio.
pagina 3 di 15 Con comparsa di costituzione e risposta ex artt. 302 e 303 c.p.c. depositata in data 8.03.2024, si costituivano nel presente giudizio e nella loro Controparte_2 Parte_3 Parte_2 qualità di eredi testamentari di riproponendo tutte le difese già avanzate dal de cuius. Controparte_3
All'udienza del 21.03.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti in riassunzione e, verificata la regolarità della riassunzione del giudizio e rilevata la necessità di proseguire con l'espletamento dell'attività istruttoria già ammessa, il giudice fissava udienza per l'escussione del residuo testimone di parte attrice.
All'udienza del 18.07.2024, veniva escusso il testimone Testimone_6
Con ordinanza del 12.08.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, esaurita l'istruttoria orale ammessa e rilevato che si rendesse necessario ai fini del decidere l'introduzione di una consulenza tecnica d'ufficio volta a stimare il congruo valore dei mobili antichi per cui è causa, il giudice nominava consulente tecnico d'ufficio e fissava udienza per il relativo Testimone_7 giuramento di rito e conferimento dell'incarico.
All'udienza del 17.09.2024, il consulente tecnico d'ufficio nominato prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico.
In data 3.03.2025, il consulente tecnico d'ufficio depositava la relazione peritale definitiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata ai sensi degli artt. 302 e 303 c.p.c. in data 15.03.2025, si costituiva nel presente giudizio l'avv. quale amministratore di sostegno Controparte_4 di in qualità di erede testamentaria di riproponendo tutte le difese Parte_4 Controparte_3 già svolte dal de cuius.
Con ordinanza del 29.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2025, ritenuto che l'accertamento tecnico condotto nell'ambito del presente giudizio dal consulente tecnico d'ufficio risultasse sufficientemente completo in relazione ai quesiti affidati ed esaustivo ai fini del decidere la presente controversia e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.06.2025.
All'udienza del 18.06.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 29.03.2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 20.06.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
Le domande proposte dal depositante nei confronti degli eredi del depositario Parte_1 in termini di inadempimento contrattuale del secondo e di conseguente risarcimento Controparte_3 dei danni subiti derivanti dall'altrui inadempimento sono risultate fondate all'esito dell'istruttoria condotta e vengono, quindi, accolte, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame. 1.1 Innanzitutto in via preliminare ed in rito, si ritiene opportuno evidenziare che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve considerarsi ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione da parte attrice in relazione al preventivo esperimento del procedimento di mediazione n. 69/2021, ai sensi dell'art. 5, d. lgs. n. 28/2010, tra le medesime parti ed in relazione ai fatti per cui è causa – compresa la pretesa attorea di risarcimento dei danni subiti a causa dell'ammaloramento dei beni mobili depositati presso parte convenuta, conclusosi con la relazione peritale condotta dal geometra per quanto riguarda la parallela controversia avente ad Controparte_5 oggetto regolamento di confini e la materia dei diritti reali (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 parte attrice).
pagina 4 di 15 Non risultano condivisibili le eccezioni di improcedibilità delle domande attoree sollevate sul punto ad opera di parte convenuta, che stigmatizza il mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche con legge n. 162/2014. Pur dovendosi concordare sul fatto che la presente causa, avendo ad oggetto, come meglio si dirà, un contratto di deposito di beni mobili e la pretesa risarcitoria – per somma non eccedente il limite di valore previsto dalla legge in euro 50.000,00 - vantata dal depositante nei confronti del depositario in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultimo, non rientra nel novero di applicazione dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010, in un'ottica sostanzialistica e di sistema, le domande attoree, nello specifico caso di specie, devono comunque ritenersi procedibili. Per un verso e sotto un profilo generale di analisi, si deve osservare come tanto il procedimento di mediazione, quanto quello di negoziazione assistita sono metodi di risoluzione alternativa delle controversie, previste dall'ordinamento nazionale e di derivazione eurounitaria, sussumibili nell'ambito della cd. giustizia complementare e sorrette dalla comune ratio di deflazione del contenzioso giudiziale, in favore di soluzioni concordate e stragiudiziali delle controversie, in materia di diritti disponibili. Inoltre, sempre da un punto di vista astratto e più generale, si deve rilevare la maggior articolazione e completezza del procedimento di mediazione, che viene diretto da un soggetto terzo ed imparziale, rispetto alla procedura di negoziazione assistita, nonché la scelta, già compiuta dal legislatore nazionale in caso di potenziale cumulo tra le due procedure stragiudiziali di prevalenza del procedimento di mediazione obbligatoria. Per altro verso e sotto un profilo di analisi concreto, nel caso di specie, la scelta di parte attrice di instaurare un unico procedimento di mediazione avente ad oggetto plurime domande nei confronti della medesima controparte, in forza di distinti titoli, ma pur sempre nell'ambito dei medesimi fatti storici e di reciproci rapporti obbligatori – circostanze pacifiche tra le parti -, non integra una scelta arbitraria e di convenienza della sola parte onerata, bensì risponde certamente ai generali principi di economia processuale e del simultaneus processus, anche nella sostanziale ottica di favorire una conciliazione complessiva delle reciproche e diverse controversie in essere tra le medesime parti. In aggiunta, si deve altresì valorizzare nel caso concreto, il fatto che la fattispecie contrattuale del deposito di beni mobili, pur non rientrando nell'elenco tassativo delle materie soggette a mediazione obbligatoria, integri un contratto reale, ad effetti obbligatori e ad esecuzione continuata e, ancora, la circostanza sostanzialmente rinveniente dagli atti per cui l'instaurazione e l'espletamento di una tale procedura stragiudiziale abbia comunque assolto allo scopo previsto a monte dall'ordinamento giuridico, ovvero favorire la rapida risoluzione, ove possibile, delle controversie in essere, evitando di dover ricorrere all'autorità giurisdizionale. Alla luce del contesto emergente dagli atti, risulta nella sostanza implausibile che le stesse parti in lite, che non hanno raggiunto un compiuto accordo conciliativo nel corso del procedimento di mediazione, instaurato per la controversia in materia di diritti reali ed esteso anche alla controversia risarcitoria per cui è causa, avrebbero bonariamente definito la sola lite in merito alla pretesa risarcitoria azionata da nei confronti del vicino Parte_1 Controparte_3 1.2 Ancora in via preliminare, per completezza espositiva, si deve ribadire come nelle more del presente giudizio parte convenuta sia deceduta e, a seguito dell'interruzione del Controparte_3 processo, la causa sia stata ritualmente riassunta nei confronti degli eredi di quest'ultimo, i quali si sono costituiti nel presente giudizio proseguendo ed insistendo per l'accoglimento delle difese già svolte. Pertanto, in caso di accertamento dell'inadempimento imputabile e colpevole del depositario
[...] in relazione ai fatti per cui è causa, l'eventuale responsabilità risarcitoria e la conseguente CP_3 condanna al pagamento di somme a favore del depositante dovranno essere Parte_1 pronunciate nei confronti degli eredi , , e Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4
, nei limiti di cui all'art. 752 c.c. ovvero essendo gli stessi tenuti al pagamento dei debiti
[...] ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie. 1.3 In aggiunta e sempre ai fini della decisione della presente controversia, si rende necessario preliminarmente accertare in fatto, quanto emerso con chiarezza nell'ambito della complessiva pagina 5 di 15 istruttoria condotta nel corso del presente giudizio, in relazione al contestato e controverso rapporto intercorrente tra le originarie parti processuali in relazione ai beni mobili – meglio raffigurati e descritti da parte attrice nelle proprie produzioni documentali sub nn. 2 e 3 allegate all'atto di citazione. Sotto il profilo strettamente probatorio, ci si limita a ricordare, che come noto, salvo la necessità di conclusione di un contratto in forma scritta ad substantiam e/o ad probationem, previsto per alcune specifiche ipotesi tassative, la conclusione del contratto può avvenire anche mediante accettazione della proposta verbalmente e/o per facta concludentia ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte della controparte negoziale, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto e disciplinato dall'art. 1327 c.c.. Per quanto di specifico interesse alla luce delle allegazioni e delle domande attoree, il contratto tipico di deposito di beni mobili ai sensi degli artt. 1676 e ss. c.c. è certamente un accordo contrattuale a forma libera e che non è soggetto a puntuali obblighi di forma scritta, potendo essere la prova dell'effettivo accordo tra le parti fornita anche per testimoni o per presunzioni. Sempre in tema di prova del contratto, nell'ottica del generale principio di autonomia negoziale che regola la materia delle obbligazioni contrattuali, però si deve anche richiamare la norma di cui all'art. 2721 c.c. che prevede limitati casi in cui è ammissibile la prova testimoniale della fonte negoziale e testualmente dispone che “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Pertanto, salvo rientrare nella minima soglia di valore prevista, la possibilità di ammettere i testimoni per dimostrare l'esistenza di un contratto, in assenza quantomeno di idonei principi di prova scritta, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice caso per caso sulla base delle circostanze concrete quali, a titolo esemplificativo ed anche in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, rapporti di amicizia o di parentela tra le parti, la non particolare rilevanza dell'importo corrisposto e degli interessi in gioco, nonché la natura stessa del contratto in oggetto. In particolare, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si devono evidenziare i principi espressi a tal proposito dalla Corte di Cassazione per cui, da un lato, occorre contemperare la concreta valutazione delle predette ragioni comunque all'esigenza di prudenza e di cautela, principi che parimenti caratterizzano il sistema dei traffici economici e commerciali, che normalmente richiedono alle parti la predisposizione di documentazione scritta, soprattutto in caso di impegni relativi a notevoli esborsi di denaro (cfr. Cass. n. 7940 del 20.04.2020) e, dall'altro, però, oltre alla natura del contratto e al valore economico contenuto dello stesso, elemento centrale di valutazione è, senza dubbio, la qualità dei soggetti del rapporto contrattuale, per cui se gli stessi risultano tra loro legati da vincolo familiare ed affettivo, maggiormente giustificata risulta l'assenza di una prova documentale del contratto e del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 14457 del 7.06.2013).
1.4 Facendo applicazione dei predetti principi giuridici, nel caso di specie, in considerazione delle plurime e convergenti circostanze fattuali emerse univocamente nel corso dell'istruttoria orale espletata, non vi è dubbio che e nel mese di luglio 2016 abbiano Parte_1 Controparte_3 concluso verbalmente un contratto di deposito avente ad oggetto i mobili (cfr. doc. nn. 2, 3 e 11 parte attrice) di proprietà del primo ed in buono stato di conservazione, a titolo gratuito e per la durata necessaria a portare a termine i lavori di ristrutturazione del vicino immobile di proprietà sempre del primo (cfr. doc. n. 1 parte attrice), e che un tale contratto reale, con effetti obbligatori, si sia effettivamente perfezionato in data 2.07.2016 con la consegna degli stessi mobili, a cura e spese del depositante presso il capannone di proprietà del depositario sito in Parte_1 Controparte_3 Bertinoro, via Colombarone. Da un lato, in tal senso si devono valorizzare le dichiarazioni rese dai testimoni escussi
[...]
, e i quali sotto il vincolo del Tes_2 Testimone_6 Testimone_1 Testimone_3 giuramento prestato, hanno confermato di aver assistito alla conclusione dell'accordo orale tra le parti contraenti e di aver partecipato e/o di aver avuto conoscenza diretta dell'attività di trasporto e di sistemazione dei mobili in questione presso il capannone di proprietà del depositario Controparte_3
pagina 6 di 15 In particolare, con riferimento alla conclusione dell'accordo contrattuale, il testimone
[...]
in qualità di cognato dell'odierna parte attrice, ha precisato “sono stato presente presso Tes_1 l'immobile in questione ad un incontro fra e e ricordo che il primo disse al secondo Pt_1 CP_3 che avrebbe voluto depositare lì i mobili antichi ricevuti in eredità. Riconosco i mobili che mi vengono rammostrati e che corrispondono con quanto oggetto del capitolo. ADR: preciso che, per quanto di mia conoscenza ed in mia presenza, le parti non hanno mai concordato né prezzi, né specifiche tempistiche relative al deposito dei mobili antichi presso il capannone” e ancora confermando la circostanza di cui al capitolo 3, ha affermato che in quell'occasione “si offrì di tenerli Controparte_3 nel proprio capannone lì vicino, vista l'inidoneità dell'immobile. Visto il tempo trascorso, non ricordo le parole esatte di ”. Lo stesso testimone ha poi chiarito: “Non sono stato presente Controparte_3 allo scarico. Preciso che è stato ad occuparsi del trasporto e che, al carico, eravamo Tes_2 presenti io, mia moglie, e suo figlio ”. Parte_1 Tes_6 Tali circostanze fattuali hanno poi trovato compiuto riscontro anche nelle dichiarazioni rese dalla sorella di parte attrice, nonché moglie del predetto testimone, sentita nel corso Testimone_3 della medesima udienza istruttoria (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2023). Quanto poi all'effettivo perfezionamento del contratto di deposito dei beni mobili e all'attività di trasporto e di sistemazione degli stessi presso il vicino capannone di proprietà del depositario
[...]
oltre a richiamare le dichiarazioni testimoniali sempre rese dai già richiamati testimoni CP_3 e si devono riportare le testuali dichiarazioni rese dal Testimone_1 Testimone_3 mobiliere e dal figlio di parte attrice, Testimone_2 Testimone_6 Il primo, certamente soggetto dotato di piena attendibilità in ragione della propria assoluta terzietà rispetto alle vicende per cui è causa ed in considerazione dei contenuti documentali risalenti all'epoca dei fatti allo stesso riconducibili (cfr. doc. n. 11 parte attrice), ha dichiarato di essersi “occupato personalmente del trasporto ed anche dello scarico dei mobili antichi in questione nel luglio 2016. Ricordo che ero insieme a ed al figlio ed era presente altresì Parte_1 Controparte_3 Qualcuno, non ricordo più chi, aprì il cancello della proprietà e ci avvicinammo al CP_3 capannone, dove scaricammo i mobili nella porzione indicata da . Ricordo, altresì, Controparte_3 che ci fu aperto il capannone che era chiuso”; inoltre, ha anche precisato “ricordo che abbiamo posizionato i mobili nella specifica porzione indicata, gli uni vicini agli altri e ponendo tra gli stessi idoneo materiale per essere conservati. Li abbiamo altresì ricoperti e preciso che erano posizionati in un angolino del capannone. Posso dire che gli stessi occupavano una minima parte del capannone, all'interno del quale ricordo altresì la presenza di altri mezzi ed attrezzature agricole” (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2023). Il secondo, parimenti, ha dichiarato su tali specifiche vicende: “Preciso di essere stato presente personalmente sia al carico dei mobili, sia al relativo scarico presso Via Colombarone 1260 a Bertinoro. Erano presenti anche mio padre, , e . Ricordo che tali Controparte_3 Testimone_2 mobili furono collocati in una porzione del capannone di all'incirca 10-15 mq. (…) ricordo la presenza di mezzi agricoli nella restante area del capannone” (cfr. verbale d'udienza del 18.07.2024). Dall'altro lato, tali univoche e precise dichiarazioni non hanno trovato puntuale ed idonea smentita nel corso dell'istruttoria orale attraverso le dichiarazioni dei testimoni ammessi di parte convenuta. I testimoni, e in qualità di nipoti di infatti, pur Testimone_5 Testimone_4 Controparte_3 essendo da considerare parimenti attendibili, hanno dichiarato di non aver assistito personalmente ai fatti per cui è causa e/o di nulla sapere a tal proposito. Inoltre, non può essere certamente utilizzata sul piano dell'efficacia probatoria la dichiarazione resa da de relato actoris, avendo Testimone_4 precisato come le circostanze oggetto dei capitoli “mi sono state riferite da mio zio Controparte_3 all'incirca un anno fa” (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2023). In sintesi, il presente giudizio trae origine dal contratto di deposito dei beni mobili sopra meglio identificati, concluso in forma orale tra le parti contraenti e con assunzione in capo al depositario dell'obbligazione di custodia, con la diligenza del buon padre di famiglia, dei mobili Controparte_3
pagina 7 di 15 consegnati in buono stato di conservazione e sistemati nel proprio vicino capannone, e di restituzione in natura degli stessi al depositante che ne ha sostenuto i costi di trasporto, a richiesta Parte_1 dello stesso ovvero una volta terminati i lavori di ristrutturazione del proprio adiacente immobile (cfr. Cass. n. 15490 del 11.06.2008). In aggiunta, tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali in precedenza già richiamate e della natura non professionale del depositario (persona fisica, vicino di casa e venditore dell'immobile e del terreno confinante acquistato dall'odierno attore), non vi è dubbio in merito alla natura gratuita della prestazione di deposito, che peraltro va presunta ai sensi dell'art. 1677 c.c.. Queste, in sostanza, sono le principali obbligazioni assunte dalle parti contraenti e non vi è dubbio, che il predetto contratto abbia forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e produca i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di stipulazione.
2. Tutto ciò doverosamente premesso in fatto ed in diritto, in primo luogo, non vi è dubbio che sempre alla luce delle complessive risultanze emerse nel corso dell'istruttoria espletata, il depositario si sia reso gravemente inadempiente, nel corso del predetto rapporto di deposito, a Controparte_3 titolo gratuito, rispetto all'obbligazione assunta di diligente custodia e di restituzione in natura dei mobili depositati presso il proprio capannone da parte del depositante in data 2.07.2016, fatta salva unicamente l'usura ordinaria del bene dovuta al tempo, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, conseguenza immediata e diretta del proprio inesatto adempimento. 2.1 In via generale, innanzitutto ci si limita a ricordare in linea generale che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Inoltre e per quanto di specifico interesse nella specie, si deve altresì richiamare il canone codicistico previsto dall'art. 1678 c.c. in materia di responsabilità del depositario in base al quale “Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia”, parametrata sulla condotta esigibile dall'uomo medio, secondo i canoni di cui alla disciplina generale in materia di obbligazioni di cui all'art. 1176, comma 1, c.c., e come avvenuto nell'ipotesi in esame in base al criterio per cui “Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore” sancito dal secondo comma. A tale specifico proposito, ci si limita poi a riportare le seguenti e condivisibili massime giurisprudenziali applicabili al caso di specie, per cui, da un lato, “Il depositante (nella specie, di un natante per l'esecuzione di alcune riparazioni) il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha il solo onere di provare l'avvenuta consegna e i danni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene oppure che la consegna si inscrive in un rapporto cui è estranea la responsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione di spazi” (cfr. Cass. n. 7529 del 27.03.2009 e più in generale Cass. n. 15490 del 11.06.2008) e, dall'altro lato, “Affinché sorga la responsabilità del depositario per i danni alla cosa depositata (nella specie, natante da riparare) non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla, ma è sufficiente la mera consegna di essa (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo), non accompagnata da manifestazioni di volontà vòlte a limitare ad escludere la responsabilità "ex recepto".” (cfr. sempre Cass. n. 15490 del 11.06.2008).
2.2 Ciò posto, nel caso di specie, da un lato, non vi è dubbio che parte attrice abbia provato la fonte della propria pretesa risarcitoria e abbia specificamente allegato l'inadempimento della controparte. pagina 8 di 15 Nello specifico, oltre alle già accertate circostanze fattuali in ordine all'effettiva consegna dei beni mobili depositati al depositario in data 2.07.2016 e alla collocazione degli stessi, in Controparte_3 buono stato di conservazione, presso il capannone di quest'ultimo sito in Bertinoro, via Colombarone, si deve evidenziare la circostanza altrettanto pacifica e documentata in atti per cui i medesimi beni, oggetto del contratto di deposito a titolo gratuito, siano stati rinvenuti nell'anno 2021 del tutto ammalorati e collocati all'esterno dell'immobile in cui erano stati collocati in precedenza per volontà delle parti interessate. Nello specifico la ricostruzione fattuale di parte attrice ha trovato riscontro documentale, in ragione delle fotografie offerte in comunicazione che ritraggono i mobili per cui è causa accatastati all'aperto e gravemente ammalorati (cfr. doc. n. 5 parte attrice), nonché delle risultanze degli accertamenti – seppur di parte – dal consulente di fiducia nominato da (cfr. doc. n. 12 parte attrice). Inoltre, Parte_1 tali circostanze fattuali verificatesi nell'anno 2021 sono state oggetto di percezione diretta ad opera dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria orale condotta. ha, infatti, dichiarato: “riconosco i luoghi raffigurati nelle fotografie che mi Testimone_1 vengono esibite ed in particolare le prime rammostrano i resti dei mobili antichi che ho in precedenza riconosciuto e che furono posti all'esterno dell'immobile acquistato da . La seconda Parte_1 parte, mostra l'interno dell'immobile medesimo. Non so riferire in ordine alla collocazione temporale dello stato dei luoghi rappresentato dalle fotografie. Posso solo dire che sicuramente le fotografie sono successive rispetto al trasloco dei mobili presso il capannone di ADR: preciso che quando CP_3 mi disse che i mobili erano stati posti fuori dall'immobile mi recai anche Testimone_6 personalmente per vedere dal vivo la situazione” e analogamente anche ha Testimone_3 confermato sul punto: “è vero, riconosco le immagini che ritraggono i pezzi dei mobili antichi tutti accatastati fuori dall'immobile. Ricordo che era l'inverno del 2021 e fui chiamata da mio nipote
, il quale si era accorto della presenza dei mobili all'esterno. Mi sono recata, altresì, Tes_6 personalmente a vedere la situazione e, come si vede dalle fotografie, alcuni suppellettili non totalmente danneggiati sono stati poi riposti all'interno dell'immobile” (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2023). In aggiunta, lo stato di ammaloramento dei beni mobili depositati nell'anno 2021 è stato avallato anche dal mobiliere , già occupatosi del trasporto e della collocazione originaria dei beni Testimone_2 mobili nell'anno 2016, con propria comunicazione mail allegati in atti (cfr. doc. n. 11 parte attrice). 2.3 Dall'altro lato, la tipica obbligazione di facere ovvero di custodia con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia assunta dal depositario non è stata dallo stesso adempiuta Controparte_3 esattamente, non avendo lo stesso assolto sufficientemente al proprio onere probatorio in tal senso. Innanzitutto, anche considerata l'assenza di idonea prova circa il fatto specifico che i mobili custoditi sin dall'estate del 2016 presso il capannone sito in Bertinoro, via Colombarone, siano stati materialmente e volontariamente collocati all'esterno ed esposti agli eventi meteorologici dalla parte convenuta in giudizio – allegata da parte attrice in forza del progressivo peggioramento dei rapporti tra le parti a seguito dell'evoluzione della parallela controversia tra le medesime in materia di confini -, in tal senso assorbente è comunque la mancata adozione da parte del depositario di Controparte_3 adeguati presidi e di idonee misure idonee ad evitare il rischio di ammaloramento e di sostanziale deperimento dei mobili in custodia. Per un verso, è sì emerso nel corso dell'istruttoria che il capannone in cui erano stati collocati i beni mobili depositati fosse sito in un terreno delimitato da un cancello chiuso;
mentre, per altro verso, è anche chiaramente emerso come il predetto capannone di proprietà di presentasse vari accessi che “non sono mai stati chiusi con una serratura o sprangati Controparte_3 in altro modo” (cfr. dichiarazioni testimoniali di il quale ha altresì chiarito come “io Testimone_4 mi recavo a trovare lo zio all'incirca una volta al mese e che a volte passavo proprio davanti al capannone e non ho mai visto né serrature, né lucchetti. Non ho nemmeno mai visto chiavi relative al capannone”) e sia sempre stato “sostanzialmente aperto su più lati, in quanto sono presenti delle lamiere appoggiate” (cfr. dichiarazioni testimoniali di . Testimone_5
pagina 9 di 15 In aggiunta, poi, la sostanziale inadeguatezza del capannone in esame, a conservare con l'ordinaria diligenza i beni mobili ivi depositati, è stata compiutamente riscontrata anche in sede di operazioni peritali, dal consulente tecnico d'ufficio, dott. il quale ha evidenziato in ogni Testimone_7 caso che “un più che probabile avvenuto deperimento del mobilio ricoverato presso il capannone, infatti il medesimo risulta essere un ambiente al piano terra, con il fronte aperto, risultando quindi esposto alle variazioni climatiche, all'umidità, al caldo estivo, ai parassiti (insetti e roditori) per tutti gli anni di permanenza all'interno di esso. (All. foto pag.1/8)” (cfr. relazione peritale pag. 6). In ultima analisi, per le ragioni già in precedenza evidenziate sul piano dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni de relato actoris rese dai testimoni di parte convenuta, e Testimone_4 Tes_5
si deve osservare come la parte in tal senso onerata non abbia nemmeno compiutamente
[...] dimostrato una chiara ad univoca manifestazione di volontà del depositante tesa a Parte_1 limitare e/o ad escludere la responsabilità del depositario Controparte_3 Pertanto e per tutte le predette ragioni, risultando in atti sufficiente prova dell'inadempimento posto in essere dalla parte contraente in relazione al valido ed efficace contratto Controparte_3 verbale di deposito di beni mobili stipulato con il depositante e con effettiva consegna Parte_1 dei mobili in data 2.07.2016, la domanda attorea di accertamento e declaratoria della responsabilità da inadempimento dell'obbligazione di diligente custodia e di restituzione in natura degli stessi, proposta da parte attrice è senza dubbio fondata. Parte_1 3. In secondo luogo, parimenti fondata è l'ulteriore domanda attorea di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della controparte contrattuale, che però deve essere limitata a quanto in concreto provato dalla parte danneggiata e risultante dagli atti del presente giudizio di merito. 3.1 Innanzitutto e al fine di far chiarezza in merito alle contrapposte ricostruzioni giuridiche proposte dalle parti in merito alla sussistenza o meno di un danno risarcibile nella specie, occorre brevemente tratteggiare in linea generale i contorni del danno risarcibile al fine di procedere all'analisi ed alla valutazione delle domande risarcitorie formulate da parte attrice. A tale specifico proposito, si osserva che, anche in forza dell'orientamento giurisprudenziale già in precedenza richiamato in tema di contratto tipico di deposito di beni mobili, l'esistenza e l'entità del danno risarcibile sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate da colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017) ovvero, nella specie, dal depositante danneggiato, che ha subito l'ammaloramento e la perdita dei mobili di proprietà. Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito e/o all'Inadempimento colposo. In particolare, pertanto, ci si limita a ricordare che la sola declaratoria di responsabilità del debitore per grave e colposo inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Occorre, altresì, precisare a tal proposito, che il giudice dispone tra i propri poteri senza dubbio di quello di valutare in via equitativa (ad esempio con riferimento all'art. 1226 c.c.) e che in materia contrattuale, la valutazione equitativa del giudice non può riguardare ovviamente la prova dell'esistenza dell'an della fonte della pretesa economica, il cui onere permane a carico della parte in tal senso onerata, ma solo la relativa quantificazione, in ragione dell'impossibilità di dimostrarne in concreto l'entità. 3.2 Nel caso di specie, pertanto, si rileva sin d'ora la congruità e la sostanziale equità dell'importo ricostruito dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della propria relazione depositata telematicamente in data 3.03.2025, che, in forza delle proprie competente specializzate nella materia di mobili antichi e degli accertamenti tecnici compiuti, ha coadiuvato il giudice nella propria valutazione, limitata entro le allegazioni assertive e probatorie di parte e comunque consentendo di rendere pagina 10 di 15 oggettivo e ragionevole l'esercizio, in via residuale, del proprio potere equitativo. Viste le reiterate eccezioni formulate tempestivamente da parte attrice nei propri scritti difensivi e la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata, si rendono poi necessarie le seguenti precisazioni in ordine alla piena validità, da un punto di vista formale, dell'accertamento tecnico condotto dal CTU nominato, dott. Testimone_7 Sul punto, oltre a ribadire l'assoluta necessità dell'indagine tecnica in oggetto, si ritiene indispensabile precisare che non si rinvengono profili atti a determinare la pretesa nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata e, anche in considerazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, occorre senza dubbio confermare la legittimità dell'operato del consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni peritali espletate e documentate in atti. In particolare, si ricorda che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio depositata può derivare tanto da cause formali (quali, ad esempio, l'utilizzo di lingua diversa da quella italiana piuttosto che dalla mancata sottoscrizione dell'elaborato stesso da parte consulente) tanto da cause sostanziali, che consistono nella violazione in concreto dei generali principi tesi a garantire in ogni forma il contradditorio tra le parti e il diritto alla difesa delle stesse in condizione di parità. Inoltre, anche alla luce degli più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, occorre, per un verso, richiamare l'imprescindibile onere di specifica allegazione dei fatti principali, costitutivi della domanda, nonché il conseguente onere probatorio incombenti sulle parti, che agiscono in sede giudiziale per far valere i rispettivi diritti, non avendo il consulente tecnico alcun potere di supplenza delle parti (cfr. già Cass. n. 12921 del 23.06.2015) e, per altro verso, evidenziare che, nelle ipotesi di consulenza percipiente – ovvero volta all'accertamento dei fatti materiali dedotti dalle parti -, è possibile comunque che il consulente tecnico d'ufficio possa accertare di propria iniziativa fatti materiali quando si tratti di “fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza” e conseguentemente possa acquisire dai terzi la prova di fatti tecnici accessori e secondari oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti, assumendo altresì informazioni e chiarimenti dalle parti (cfr. Cass. n. 31886 del 06.12.2019 e Cass. n. 15774 del 15.06.2018). Con riferimento a quest'ultimo specifico profilo, ci si limita, inoltre, a ricordare in via generale che i poteri del consulente tecnico d'ufficio sono, infatti, fissati dall'art. 194 c.p.c., norma che consente al CTU, in qualità di ausiliario del giudice, di a) assistere alle udienze, se vi è invitato dal giudice;
b) “compie le indagini” che gli sono commesse dal giudice;
c) se autorizzato dal giudice, può domandare chiarimenti alle parti, “assumere informazioni” da terzi, eseguire piante, calchi e rilievi;
tutto ciò ovviamente nei limiti dei principi generali sopra richiamati. L'art. 194 c.p.c. va, dunque, interpretato in stretta connessione con le norme che disciplinano i poteri delle parti ed il principio dispositivo di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché con le norme codicistiche che disciplinano la fase istruttoria e l'assunzione dei mezzi di prova da parte del giudice di cui agli artt. 202 e ss. c.p.c.. Pertanto, i due limiti invalicabili che caratterizzano l'indagine tecnica del consulente d'ufficio sono il divieto di indagare questioni ultronee rispetto al thema decidendum e che non siano state prospettate e provate dalle parti, nonché il divieto di compiere atti istruttori preclusi alle parti ed in particolare di acquisire documenti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie. Una tale impostazione, peraltro, ha trovato recente avallo nell'ambito della pronuncia emessa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione proprio in tema di consulenza tecnica d'ufficio, che hanno affermato che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.” ed ancora che “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può sia accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario, sia acquisire, anche pagina 11 di 15 prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire, al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. S.U. n. 3086 del 1.02.2022). Dunque, quanto contestato da parte attrice, non può ritenersi integrato nel caso di specie, dove dall'analisi della consulenza tecnica definitiva depositata telematicamente, unitamente ai relativi allegati, emerge, in primo luogo, il rispetto della garanzia del contraddittorio tecnico tra le parti, avendo il CTU condotto le operazioni peritali tenendo informate entrambe le parti, che hanno partecipato alle operazioni peritali per il tramite dei propri consulenti tecnici di parte, instaurando tra le stesse il contraddittorio sulle principali questioni tecniche emerse ed, in secondo luogo, il rispetto dei limiti di indagine tecnica affidata allo stesso consulente tecnico d'ufficio. Il CTU, infatti, ha risposto attenendosi entro i limiti del quesito affidatogli nell'ambito del presente giudizio di merito, utilizzando la documentazione presente in atti, nonché quella tecnica debitamente acquisita e sottoposta al contraddittorio tecnico tra le parti, effettuando le proprie valutazioni e considerazioni tecniche, sulla base di parametri razionali, oggettivamente individuati e motivati, nonché tenendo conto, nella formulazione delle proprie conclusioni finali, delle osservazioni e delle contrapposte opinioni tecniche di entrambi i CTP. L'accertamento tecnico condotto, come emerge dalla complessiva lettura della relazione peritale definitiva, comprensiva degli allegati, è stato posto in essere nel pieno contraddittorio tra le parti e si deve precisare che i criteri valutativi e specialistici utilizzati dal CTU risultano ragionevoli e non contraddittori alla luce delle concrete possibilità di analisi in capo al consulente tecnico d'ufficio medesimo, il quale in ogni caso motiva congruamente le proprie scelte operative e valutazioni propriamente tecniche. Per tutte queste ragioni, non si rinvengono profili di nullità né relativa, ritualmente eccepita, né assoluta, in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. Tes_7
che quindi sono pienamente ed integralmente utilizzabili ai fini della decisione del
[...] presente giudizio. 3.3 Tutto ciò doverosamente premesso e dovendo integralmente richiamare da un punto di vista tecnico le motivate risultanze della CTU espletata nel pieno contraddittorio tecnico tra le parti, nella specie, l'onere di specifica allegazione e soprattutto della prova dell'aver subito danni – che abbiano comportato un evento lesivo della sfera patrimoniale del depositante derivate in via Parte_1 esclusiva dalla condotta gravemente inadempiente tenuta dal depositario - è stato Controparte_3 senza dubbio assolto integralmente da parte attrice nell'ambito del presente giudizio con riferimento all'an debeatur, ma solo parzialmente con riferimento al quantum risarcitorio richiesto. Sul punto, infatti, si deve rilevare come l'allegazione attorea circa il complessivo valore dei mobili antichi depositati presso il capannone sito in Bertinoro, via Colombarone, di proprietà di
[...]
per euro 9.460,00, in sede istruttoria, sia rimasta di fatto basata solo sulle risultanze della CP_3 consulenza tecnica di parte condotta in data 26.02.2022 dall'ing. , sempre sulla base Persona_1 della stessa documentazione fotografica sottoposta all'accertamento tecnico in contraddittorio svolto dal CTU, dott. Valutazione anch'essa non effettuata mediante materiale analisi Testimone_7 e verifica dei beni mobili oggetto del contratto di deposito, a titolo gratuito, perfezionatosi in data 2.07.2016, ma soprattutto condotta per sua stessa natura unilateralmente nell'interesse da parte attrice e senza coinvolgere la controparte;
pertanto, la stessa è priva di per sé sola di idonea efficacia probatoria nell'ambito del presente giudizio di merito. Nel corso delle operazioni peritali, poi, il CTU, previa doverosa e richiesta analisi della natura ed effettiva consistenza dei mobili depositati, come allegati documentalmente da parte attrice (cfr. doc. nn. 2, 3 e 11 parte attrice), ha concluso evidenziando che i beni mobili periziandi, da un punto di vista tecnico, non sono sussumibili nella categoria dei beni antichi in senso stretto, bensì vadano ricondotti pagina 12 di 15 per qualità alle tipologie di mobile vecchio ovvero “mobile prodotto da fine XIX secolo a metà XX secolo, ancora realizzati con tecniche artigianali, restando esclusi i mobili di produzione industriale (c.d. design) i quali hanno un mercato distinto ed economicamente rilevante”, nonché di mobile in stile ovvero “mobili realizzati in anni recenti ma con tecniche, materiali o almeno estetica riconducibile ai mobili antichi propriamente detti” e conseguentemente ne ha stimato, analizzando ogni singolo bene mobile e compiendo valutazioni specialistiche ancorate anche ai pezzi medi del peculiare settore di riferimento, il relativo valore degli stessi alla data di perfezionamento del deposito in complessivi euro 3.730,00 (cfr. pagg. 4, 5 e 6 relazione tecnica). Sul punto, oltre a richiamare quanto agli aspetti tecnici le conclusioni esplicitate dal CTU, si deve nella presente sede, per quanto attiene alla liquidazione del danno, porre in evidenza come una tale valorizzazione effettuata tenendo conto della data di effettivo deposito presso il depositario dei mobili per cui è causa (2.07.2016), sia stata sostanzialmente ritenuta invariata anche rispetto alla data dell'avvenuto danneggiamento, dedotta e provata da parte attrice, ovvero nell'anno 2021. Inoltre, costituiscono altresì circostanze fattuali emerse dagli atti (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2023) e quindi da considerarsi nel quantum debeatur, quelle relative all'attività di trasporto e di collocazione presso il capannone di proprietà di dei mobili, a cura e spese dello stesso Controparte_3 depositario parimenti connotate sul piano causale da un depauperamento della stessa Parte_1 parte attrice sempre derivante dall'inadempimento contrattuale posto in essere dal depositante. Un tale costo è stato quantificato e ritenuto congruo dal CTU, dott. in Testimone_7 complessivi euro 500,00 (cfr. pag. 22 relazione peritale). In sintesi e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal depositante viene accolta con riferimento alla somma, come Parte_1 meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente stimata dal CTU al momento della verificazione del danno e successivamente rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022). Di un tale importo risarcitorio dovranno farsi carico pro quota, dunque, , Controparte_2 Parte_3
, e , nella loro qualità di eredi del defunto depositario
[...] Parte_2 Parte_4 inadempiente e nei limi delle rispettive quote ereditarie. Controparte_3
4. Parimenti fondata è, poi, l'ulteriore domanda risarcitoria relativa alle spese legali a carico del depositante danneggiato nell'ambito dell'instaurato procedimento stragiudiziale di mediazione obbligatoria n. 69/2021, ritenuto comunque idoneo ai fini della procedibilità della relativa domanda giudiziale nella presente sede proposta (cfr. doc. n. 13 parte attrice). Una tale attività stragiudiziale, pertanto, si è senza dubbio resa necessaria al fine di tentare una definizione bonaria della presente vertenza e soprattutto al fine di assolvere alla condizione di procedibilità relativa alle future ed eventuali domande giudiziali tese a far accertare il denunciato grave inadempimento della controparte sia con riferimento alla liti esistente in materia di confini, sia con riferimento a quella Controparte_3 relativa alle obbligazioni risarcitorie conseguenti all'inadempimento del depositario. Come noto, sul punto, ci si limita a ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è orientata nell'affermare che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. S.U. n. 16990 del 10.07.2017 e successive conformi Cass. n. 2644 del 02.02.2018 e Cass. n. 24481 del 04.11.2020). Per tutte le ragioni di precedenza accertate, anche le spese stragiudiziali di assistenza legale sopportate dall'odierna parte attrice prima della necessaria introduzione del presente procedimento giudiziale con riferimento alla specifica azione risarcitoria sono certamente conseguenziali e caratterizzate da uno stringente nesso di causalità con la condotta gravemente inadempiente imputabile all'originaria parte convenuta tenuto conto del tentativo dell'odierna parte attrice di Controparte_3
pagina 13 di 15 evitare in tal maniera il presente giudizio contenzioso, reso poi necessario in ragione del mancato raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti. In particolare, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia fornito sufficiente prova di tutti gli elementi costitutivi di una tale domanda risarcitoria, avendo prodotto gli atti del procedimento di mediazione instaurato ed espletato (cfr. doc. nn. 8, 9, 10 e 13 parte attrice). Inoltre, si deve precisare come la nota proforma emessa dal difensore di parte attrice ed offerta in comunicazione in relazione alla predetta attività di assistenza stragiudiziale vada ricondotta alle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014, applicabili al caso di specie e all'effettiva attività di assistenza stragiudiziale prestata in relazione al thema decidendum qui in esame. In ogni caso, anche una tale specifica posta di danno patrimoniale viene riconosciuta a favore di parte attrice, nel rispetto dei principi generali della domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c.. 5. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia (decisum) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 5.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte convenuta in relazione alle complessive domande di accertamento della responsabilità contrattuale e di risarcimento dei danni subiti proposte da parte attrice, come meglio descritta in motivazione. 5.2 Occorre, altresì, dare atto che il difensore di parte attrice si è dichiarato antistatario nell'ambito delle conclusioni e, pertanto, le spese di lite vengono liquidate a favore dello stesso. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa. 5.3 Per quanto riguarda, infine, i costi della consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del presente giudizio, sono definitivamente posti a carico di entrambe le parti processuali in solido tra loro, in ragione del fatto che sostanzialmente entrambe vi hanno dato causa, nonché tenuto conto delle risultanze degli accertamenti condotti e dell'utilità della stessa consulenza tecnica d'ufficio in relazione ad entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1859/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice nei confronti dell'originaria parte Parte_1 convenuta nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_3
2. ACCERTA E DICHIARA il grave inadempimento colposo ed imputabile al depositario
[...] in relazione ai fatti per cui è causa e al contratto di deposito di beni mobili, a titolo gratuito, CP_3 concluso con il depositante in data 2.07.2016. Parte_1
3. ON, per l'effetto, , , e , Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4 pro quota e in qualità di eredi dell'originaria parte convenuta deceduta al pagamento Controparte_3 in favore di parte attrice della somma di euro 5.509,90 - somma già rivalutata Parte_1 all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, conseguenza immediata e diretta del grave e colposo inadempimento del depositario oltre interessi Controparte_3 di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
pagina 14 di 15 4. ON, sempre per l'effetto, , , e Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4
, pro quota e in qualità di eredi dell'originaria parte convenuta deceduta al
[...] Controparte_3 pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 1.323,00, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese legali stragiudiziali di assistenza nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria, in assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo.
5. ON , , e , pro quota e Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4 in qualità di eredi dell'originaria parte convenuta deceduta al pagamento in favore di Controparte_3 parte attrice delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 Parte_1 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 278,33 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria, nonché spese di notifica;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Massimo Mambelli.
6. DISPONE che il costo di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio di merito sia posto definitivamente a carico di entrambe le parti processuali, in solido tra loro.
Forlì, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1859/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1 MAMBELLI, elettivamente domiciliato in PIAZZA A. SAFFI, N. 32, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. MASSIMO MAMBELLI
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 patrocinio dell'avv. MARCO GIACOMUCCI, elettivamente domiciliato in V. G. REGNOLI, N. 78, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. MARCO GIACOMUCCI
(C.F. ) con Parte_2 CodiceFiscale_4 Controparte_3 il patrocinio dell'avv. MARCO GIACOMUCCI, elettivamente domiciliato in V. G. REGNOLI, N. 78, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. MARCO GIACOMUCCI
(C.F. ) con il Parte_3 C.F._5 Controparte_3 patrocinio dell'avv. MARCO GIACOMUCCI, elettivamente domiciliato in V. G. REGNOLI, N. 78, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. MARCO GIACOMUCCI QUALE AMMINISTRATORE Controparte_4 Parte_4
(C.F. ) con il patrocinio
[...] C.F._6 Controparte_3 dell'avv. MARCO GIACOMUCCI, elettivamente domiciliato in V. G. REGNOLI, N. 78, 47121 FORLÌ, presso il difensore avv. MARCO GIACOMUCCI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 18 giugno 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 29.03.2025 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17.06.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del Sig. relativamente al contratto di deposito a titolo Controparte_3 gratuito stipulato con l'odierno attore e quindi condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e pagina 1 di 15 non patrimoniale quantificato in non meno di € 9.460,00, o nella diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, con ricorso occorrendo alla liquidazione equitativa;
- condannare il convenuto a rifondere all'attore le spese relative alla procedura di mediazione n. 69/2021 presso l'Organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Forlì – inclusi gli onorari dovuti al c.t.u. nominato ed al consulente tecnico di parte - come da nota dell'Avv. Mambelli che si allega (doc. 13).; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa relativamente al presente giudizio, vinte altresì le spese di consulenza, oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. In via subordinata istruttoria, previa parziale revoca dell'ordinanza di rigetto, per scrupolo difensivo si insiste per il favorevole accoglimento di tutte le richieste di prova formulate con le memorie ex art. 183 c.p.c. e non accolte;
segnatamente, che abbiano ingresso i seguenti capitoli di prova dedotti con la seconda memoria istruttoria n. 1), 6), 9), da 10) a 13), 14), 15), 16), 19), 20), 21), da 22) a 25), 26), 27), 28), 29) con i testi residui ivi indicati anche a prova contraria”;
- parte convenuta in riassunzione ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 31.03.2025, ovvero: “Voglia l'ill. mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta: in via preliminare e in rito: - accertare e dichiarare l'improcedibilità ex 3, 1°comma D. L. n. 132/2014, convertito con modifiche nella L. 162/2014, delle domande giudiziali avanzate dall'attore nella presente causa, per omesso previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita e, per l'effetto, assegnare alle parti il termine di giorni 15 (quindici) per promuovere detto procedimento e disporre il rinvio della causa oltre il termine di cui all'art. 3, 2° comma D. L. 132/2014, convertito con modifiche nella L. 162/2014, al fine di consentire alle parti di espletare tale negoziazione assistita;
in via principale: - respingere e disattendere in toto le domande avanzate dall'attore, Sig. nei confronti dei convenuti, Sigg. ri , Parte_1 Controparte_2
, e , nella loro qualità di eredi testamentari del Parte_3 Parte_2 Parte_4 defunto Sig. , poiché del tutto infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e Controparte_3 compensi di lite relativi al presente giudizio, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. modifiche e integrazioni, oltre rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge;
in subordine: - comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate da parte attrice, escludere, in ogni caso, a norma dell'art. 92, 1° comma c.p.c., il diritto dell'attore di ripetere, in tutto o in parte, nei confronti dei convenuti le spese di lite e di C.T.U. relative al procedimento di mediazione inter partes prodromico al presente giudizio n. 68/2021, svoltosi dinanzi all'Organismo di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Forlì – Cesena;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che i Sigg. , , e , nella loro qualità Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4 di eredi testamentari del defunto Sig. , risultano tenuti a rispondere di tutte somme Controparte_3 che dovessero risultare dovute all'attore, Sig. , all'esito del presente giudizio, anche Parte_1 titolo di rimborso delle spese di lite, di interessi, rivalutazione monetaria e quant'altro, ma norma dell'art. 754 c.c., esclusivamente in ragione di 1/4 (un quarto) ciascuno e con esclusione di qualsivoglia solidarietà fra di loro”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo depositante) Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, (di seguito anche solo depositario) Controparte_3 al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 18.06.2025. Preliminarmente, parte attrice ricostruiva i fatti oggetto di causa, dando atto che: a) in data 20.07.2016, acquistava da un deposito agricolo con corte di proprietà esclusiva Parte_1 Controparte_3 sito in Bertinoro, meglio descritto in atti, con l'intento di utilizzare il fabbricato quale deposito per una pagina 2 di 15 serie di mobili antichi ricevuti in eredità; b) avendo reputato l'immobile inadatto alla
Controparte_3 corretta conservazione del mobilio, aveva accettato la proposta di parte convenuta di Parte_1 depositare i propri mobili antichi in un capannone di proprietà dello stesso distante
Controparte_3 poche decine di metri;
c) a distanza di qualche mese dalla vendita immobiliare che aveva interessato le medesime parti contraenti, dietro ripetute richieste dell'odierna parte convenuta, parte attrice acconsentiva a ritrasferire in capo a la particella n. 319, pur ivi mantenendo il diritto
Controparte_3 di transito;
d) in data 5.02.2021 apprendeva che, da un lato, aveva Parte_1 Controparte_3 eretto un muretto in cemento armato fra le particelle n. 318 e n. 319, senza rispettare il confine tra le due proprietà e, d'altro lato, che i predetti mobili antichi custoditi da nel proprio
Controparte_3 capannone erano stati accatastati fuori e danneggiati a causa di improprie movimentazioni e intemperie. Dato atto di aver intrapreso procedimento di mediazione, all'esito del quale
Controparte_3 provvedeva a rimuovere la recinzione indebitamente collocata tra le due proprietà, con ripristino dello status quo ante, parte attrice agiva in giudizio domandando il risarcimento del danno, stimato in euro 9.460,00, arrecato al mobilio antico di sua proprietà, depositato presso l'odierna parte convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.10.2022, si costituiva
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito e concluso. CP_3 In particolare, dava atto di non aver mai assunto l'obbligazione di custodire il mobilio Controparte_3 di nel proprio capannone sito in Bertinoro e che le parti non avevano mai concluso Parte_1 alcun contratto di deposito gratuito. Sul punto, parte convenuta dava atto di aver unicamente concesso in uso gratuito tale magazzino all'odierno attore, il quale aveva provveduto a collocare a proprie spese e a propria cura, in assenza dello stesso il proprio mobilio nel capannone, che Controparte_3 all'epoca dei fatti e per tutto il corso del giudizio è sempre stato lasciato aperto e accessibile a chiunque, essendo sprovvisto di chiusura con chiavi. Pertanto, eccepiva l'assenza di alcun proprio inadempimento negoziale, contestando Controparte_3 in ogni caso il quantum dei pretesi danni patiti dall'odierna parte attrice.
Con ordinanza del 1.12.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2022, verificata la regolare integrazione del contraddittorio fra le parti e l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda risarcitoria, il giudice assegnava su richiesta delle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
All'udienza del 8.06.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali formulate dalle parti e fissava la relativa udienza istruttoria, riservando all'esito la decisione in merito alla CTU.
Con comparsa per la prosecuzione del processo ex artt. 302 e 305 c.p.c. depositata in data 20.10.2023, l'avv. Francesca Versari si costituiva in giudizio nella sua qualità di amministratrice di sostegno di parte convenuta Controparte_3
All'udienza del 9.11.2023, il giudice, preliminarmente, dietro rinuncia di parte attrice e vista la documentazione medica di revocava l'interrogatorio formale dell'amministrato di Controparte_3 sostegno e venivano escussi i testimoni , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e in aggiunta rendeva interrogatorio formale. Testimone_4 Testimone_5 Parte_1
Con decreto del 25.01.2024, letta l'istanza depositata dall'avv. Giacomucci in data 24.01.2024 con cui dava atto dell'intervenuto decesso di parte convenuta in data 20.01.2024, il Controparte_3 giudice dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 9.02.2024, parte attrice Parte_1 domandava al giudice di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio, con termine per la notifica dell'atto di riassunzione agli eredi di Controparte_3
Con decreto depositato in data 9.02.2024, letto il ricorso depositato da parte attrice ex art. 303 c.p.c., il giudice fissava udienza per la comparizione delle parti e la prosecuzione del giudizio.
pagina 3 di 15 Con comparsa di costituzione e risposta ex artt. 302 e 303 c.p.c. depositata in data 8.03.2024, si costituivano nel presente giudizio e nella loro Controparte_2 Parte_3 Parte_2 qualità di eredi testamentari di riproponendo tutte le difese già avanzate dal de cuius. Controparte_3
All'udienza del 21.03.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai propri atti in riassunzione e, verificata la regolarità della riassunzione del giudizio e rilevata la necessità di proseguire con l'espletamento dell'attività istruttoria già ammessa, il giudice fissava udienza per l'escussione del residuo testimone di parte attrice.
All'udienza del 18.07.2024, veniva escusso il testimone Testimone_6
Con ordinanza del 12.08.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, esaurita l'istruttoria orale ammessa e rilevato che si rendesse necessario ai fini del decidere l'introduzione di una consulenza tecnica d'ufficio volta a stimare il congruo valore dei mobili antichi per cui è causa, il giudice nominava consulente tecnico d'ufficio e fissava udienza per il relativo Testimone_7 giuramento di rito e conferimento dell'incarico.
All'udienza del 17.09.2024, il consulente tecnico d'ufficio nominato prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico.
In data 3.03.2025, il consulente tecnico d'ufficio depositava la relazione peritale definitiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata ai sensi degli artt. 302 e 303 c.p.c. in data 15.03.2025, si costituiva nel presente giudizio l'avv. quale amministratore di sostegno Controparte_4 di in qualità di erede testamentaria di riproponendo tutte le difese Parte_4 Controparte_3 già svolte dal de cuius.
Con ordinanza del 29.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2025, ritenuto che l'accertamento tecnico condotto nell'ambito del presente giudizio dal consulente tecnico d'ufficio risultasse sufficientemente completo in relazione ai quesiti affidati ed esaustivo ai fini del decidere la presente controversia e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.06.2025.
All'udienza del 18.06.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 29.03.2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 20.06.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
Le domande proposte dal depositante nei confronti degli eredi del depositario Parte_1 in termini di inadempimento contrattuale del secondo e di conseguente risarcimento Controparte_3 dei danni subiti derivanti dall'altrui inadempimento sono risultate fondate all'esito dell'istruttoria condotta e vengono, quindi, accolte, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame. 1.1 Innanzitutto in via preliminare ed in rito, si ritiene opportuno evidenziare che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve considerarsi ritualmente avverata, come da documentazione offerta in comunicazione da parte attrice in relazione al preventivo esperimento del procedimento di mediazione n. 69/2021, ai sensi dell'art. 5, d. lgs. n. 28/2010, tra le medesime parti ed in relazione ai fatti per cui è causa – compresa la pretesa attorea di risarcimento dei danni subiti a causa dell'ammaloramento dei beni mobili depositati presso parte convenuta, conclusosi con la relazione peritale condotta dal geometra per quanto riguarda la parallela controversia avente ad Controparte_5 oggetto regolamento di confini e la materia dei diritti reali (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 parte attrice).
pagina 4 di 15 Non risultano condivisibili le eccezioni di improcedibilità delle domande attoree sollevate sul punto ad opera di parte convenuta, che stigmatizza il mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche con legge n. 162/2014. Pur dovendosi concordare sul fatto che la presente causa, avendo ad oggetto, come meglio si dirà, un contratto di deposito di beni mobili e la pretesa risarcitoria – per somma non eccedente il limite di valore previsto dalla legge in euro 50.000,00 - vantata dal depositante nei confronti del depositario in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultimo, non rientra nel novero di applicazione dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010, in un'ottica sostanzialistica e di sistema, le domande attoree, nello specifico caso di specie, devono comunque ritenersi procedibili. Per un verso e sotto un profilo generale di analisi, si deve osservare come tanto il procedimento di mediazione, quanto quello di negoziazione assistita sono metodi di risoluzione alternativa delle controversie, previste dall'ordinamento nazionale e di derivazione eurounitaria, sussumibili nell'ambito della cd. giustizia complementare e sorrette dalla comune ratio di deflazione del contenzioso giudiziale, in favore di soluzioni concordate e stragiudiziali delle controversie, in materia di diritti disponibili. Inoltre, sempre da un punto di vista astratto e più generale, si deve rilevare la maggior articolazione e completezza del procedimento di mediazione, che viene diretto da un soggetto terzo ed imparziale, rispetto alla procedura di negoziazione assistita, nonché la scelta, già compiuta dal legislatore nazionale in caso di potenziale cumulo tra le due procedure stragiudiziali di prevalenza del procedimento di mediazione obbligatoria. Per altro verso e sotto un profilo di analisi concreto, nel caso di specie, la scelta di parte attrice di instaurare un unico procedimento di mediazione avente ad oggetto plurime domande nei confronti della medesima controparte, in forza di distinti titoli, ma pur sempre nell'ambito dei medesimi fatti storici e di reciproci rapporti obbligatori – circostanze pacifiche tra le parti -, non integra una scelta arbitraria e di convenienza della sola parte onerata, bensì risponde certamente ai generali principi di economia processuale e del simultaneus processus, anche nella sostanziale ottica di favorire una conciliazione complessiva delle reciproche e diverse controversie in essere tra le medesime parti. In aggiunta, si deve altresì valorizzare nel caso concreto, il fatto che la fattispecie contrattuale del deposito di beni mobili, pur non rientrando nell'elenco tassativo delle materie soggette a mediazione obbligatoria, integri un contratto reale, ad effetti obbligatori e ad esecuzione continuata e, ancora, la circostanza sostanzialmente rinveniente dagli atti per cui l'instaurazione e l'espletamento di una tale procedura stragiudiziale abbia comunque assolto allo scopo previsto a monte dall'ordinamento giuridico, ovvero favorire la rapida risoluzione, ove possibile, delle controversie in essere, evitando di dover ricorrere all'autorità giurisdizionale. Alla luce del contesto emergente dagli atti, risulta nella sostanza implausibile che le stesse parti in lite, che non hanno raggiunto un compiuto accordo conciliativo nel corso del procedimento di mediazione, instaurato per la controversia in materia di diritti reali ed esteso anche alla controversia risarcitoria per cui è causa, avrebbero bonariamente definito la sola lite in merito alla pretesa risarcitoria azionata da nei confronti del vicino Parte_1 Controparte_3 1.2 Ancora in via preliminare, per completezza espositiva, si deve ribadire come nelle more del presente giudizio parte convenuta sia deceduta e, a seguito dell'interruzione del Controparte_3 processo, la causa sia stata ritualmente riassunta nei confronti degli eredi di quest'ultimo, i quali si sono costituiti nel presente giudizio proseguendo ed insistendo per l'accoglimento delle difese già svolte. Pertanto, in caso di accertamento dell'inadempimento imputabile e colpevole del depositario
[...] in relazione ai fatti per cui è causa, l'eventuale responsabilità risarcitoria e la conseguente CP_3 condanna al pagamento di somme a favore del depositante dovranno essere Parte_1 pronunciate nei confronti degli eredi , , e Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4
, nei limiti di cui all'art. 752 c.c. ovvero essendo gli stessi tenuti al pagamento dei debiti
[...] ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie. 1.3 In aggiunta e sempre ai fini della decisione della presente controversia, si rende necessario preliminarmente accertare in fatto, quanto emerso con chiarezza nell'ambito della complessiva pagina 5 di 15 istruttoria condotta nel corso del presente giudizio, in relazione al contestato e controverso rapporto intercorrente tra le originarie parti processuali in relazione ai beni mobili – meglio raffigurati e descritti da parte attrice nelle proprie produzioni documentali sub nn. 2 e 3 allegate all'atto di citazione. Sotto il profilo strettamente probatorio, ci si limita a ricordare, che come noto, salvo la necessità di conclusione di un contratto in forma scritta ad substantiam e/o ad probationem, previsto per alcune specifiche ipotesi tassative, la conclusione del contratto può avvenire anche mediante accettazione della proposta verbalmente e/o per facta concludentia ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte della controparte negoziale, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto e disciplinato dall'art. 1327 c.c.. Per quanto di specifico interesse alla luce delle allegazioni e delle domande attoree, il contratto tipico di deposito di beni mobili ai sensi degli artt. 1676 e ss. c.c. è certamente un accordo contrattuale a forma libera e che non è soggetto a puntuali obblighi di forma scritta, potendo essere la prova dell'effettivo accordo tra le parti fornita anche per testimoni o per presunzioni. Sempre in tema di prova del contratto, nell'ottica del generale principio di autonomia negoziale che regola la materia delle obbligazioni contrattuali, però si deve anche richiamare la norma di cui all'art. 2721 c.c. che prevede limitati casi in cui è ammissibile la prova testimoniale della fonte negoziale e testualmente dispone che “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”. Pertanto, salvo rientrare nella minima soglia di valore prevista, la possibilità di ammettere i testimoni per dimostrare l'esistenza di un contratto, in assenza quantomeno di idonei principi di prova scritta, è lasciata alla valutazione discrezionale del giudice caso per caso sulla base delle circostanze concrete quali, a titolo esemplificativo ed anche in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, rapporti di amicizia o di parentela tra le parti, la non particolare rilevanza dell'importo corrisposto e degli interessi in gioco, nonché la natura stessa del contratto in oggetto. In particolare, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si devono evidenziare i principi espressi a tal proposito dalla Corte di Cassazione per cui, da un lato, occorre contemperare la concreta valutazione delle predette ragioni comunque all'esigenza di prudenza e di cautela, principi che parimenti caratterizzano il sistema dei traffici economici e commerciali, che normalmente richiedono alle parti la predisposizione di documentazione scritta, soprattutto in caso di impegni relativi a notevoli esborsi di denaro (cfr. Cass. n. 7940 del 20.04.2020) e, dall'altro, però, oltre alla natura del contratto e al valore economico contenuto dello stesso, elemento centrale di valutazione è, senza dubbio, la qualità dei soggetti del rapporto contrattuale, per cui se gli stessi risultano tra loro legati da vincolo familiare ed affettivo, maggiormente giustificata risulta l'assenza di una prova documentale del contratto e del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 14457 del 7.06.2013).
1.4 Facendo applicazione dei predetti principi giuridici, nel caso di specie, in considerazione delle plurime e convergenti circostanze fattuali emerse univocamente nel corso dell'istruttoria orale espletata, non vi è dubbio che e nel mese di luglio 2016 abbiano Parte_1 Controparte_3 concluso verbalmente un contratto di deposito avente ad oggetto i mobili (cfr. doc. nn. 2, 3 e 11 parte attrice) di proprietà del primo ed in buono stato di conservazione, a titolo gratuito e per la durata necessaria a portare a termine i lavori di ristrutturazione del vicino immobile di proprietà sempre del primo (cfr. doc. n. 1 parte attrice), e che un tale contratto reale, con effetti obbligatori, si sia effettivamente perfezionato in data 2.07.2016 con la consegna degli stessi mobili, a cura e spese del depositante presso il capannone di proprietà del depositario sito in Parte_1 Controparte_3 Bertinoro, via Colombarone. Da un lato, in tal senso si devono valorizzare le dichiarazioni rese dai testimoni escussi
[...]
, e i quali sotto il vincolo del Tes_2 Testimone_6 Testimone_1 Testimone_3 giuramento prestato, hanno confermato di aver assistito alla conclusione dell'accordo orale tra le parti contraenti e di aver partecipato e/o di aver avuto conoscenza diretta dell'attività di trasporto e di sistemazione dei mobili in questione presso il capannone di proprietà del depositario Controparte_3
pagina 6 di 15 In particolare, con riferimento alla conclusione dell'accordo contrattuale, il testimone
[...]
in qualità di cognato dell'odierna parte attrice, ha precisato “sono stato presente presso Tes_1 l'immobile in questione ad un incontro fra e e ricordo che il primo disse al secondo Pt_1 CP_3 che avrebbe voluto depositare lì i mobili antichi ricevuti in eredità. Riconosco i mobili che mi vengono rammostrati e che corrispondono con quanto oggetto del capitolo. ADR: preciso che, per quanto di mia conoscenza ed in mia presenza, le parti non hanno mai concordato né prezzi, né specifiche tempistiche relative al deposito dei mobili antichi presso il capannone” e ancora confermando la circostanza di cui al capitolo 3, ha affermato che in quell'occasione “si offrì di tenerli Controparte_3 nel proprio capannone lì vicino, vista l'inidoneità dell'immobile. Visto il tempo trascorso, non ricordo le parole esatte di ”. Lo stesso testimone ha poi chiarito: “Non sono stato presente Controparte_3 allo scarico. Preciso che è stato ad occuparsi del trasporto e che, al carico, eravamo Tes_2 presenti io, mia moglie, e suo figlio ”. Parte_1 Tes_6 Tali circostanze fattuali hanno poi trovato compiuto riscontro anche nelle dichiarazioni rese dalla sorella di parte attrice, nonché moglie del predetto testimone, sentita nel corso Testimone_3 della medesima udienza istruttoria (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2023). Quanto poi all'effettivo perfezionamento del contratto di deposito dei beni mobili e all'attività di trasporto e di sistemazione degli stessi presso il vicino capannone di proprietà del depositario
[...]
oltre a richiamare le dichiarazioni testimoniali sempre rese dai già richiamati testimoni CP_3 e si devono riportare le testuali dichiarazioni rese dal Testimone_1 Testimone_3 mobiliere e dal figlio di parte attrice, Testimone_2 Testimone_6 Il primo, certamente soggetto dotato di piena attendibilità in ragione della propria assoluta terzietà rispetto alle vicende per cui è causa ed in considerazione dei contenuti documentali risalenti all'epoca dei fatti allo stesso riconducibili (cfr. doc. n. 11 parte attrice), ha dichiarato di essersi “occupato personalmente del trasporto ed anche dello scarico dei mobili antichi in questione nel luglio 2016. Ricordo che ero insieme a ed al figlio ed era presente altresì Parte_1 Controparte_3 Qualcuno, non ricordo più chi, aprì il cancello della proprietà e ci avvicinammo al CP_3 capannone, dove scaricammo i mobili nella porzione indicata da . Ricordo, altresì, Controparte_3 che ci fu aperto il capannone che era chiuso”; inoltre, ha anche precisato “ricordo che abbiamo posizionato i mobili nella specifica porzione indicata, gli uni vicini agli altri e ponendo tra gli stessi idoneo materiale per essere conservati. Li abbiamo altresì ricoperti e preciso che erano posizionati in un angolino del capannone. Posso dire che gli stessi occupavano una minima parte del capannone, all'interno del quale ricordo altresì la presenza di altri mezzi ed attrezzature agricole” (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2023). Il secondo, parimenti, ha dichiarato su tali specifiche vicende: “Preciso di essere stato presente personalmente sia al carico dei mobili, sia al relativo scarico presso Via Colombarone 1260 a Bertinoro. Erano presenti anche mio padre, , e . Ricordo che tali Controparte_3 Testimone_2 mobili furono collocati in una porzione del capannone di all'incirca 10-15 mq. (…) ricordo la presenza di mezzi agricoli nella restante area del capannone” (cfr. verbale d'udienza del 18.07.2024). Dall'altro lato, tali univoche e precise dichiarazioni non hanno trovato puntuale ed idonea smentita nel corso dell'istruttoria orale attraverso le dichiarazioni dei testimoni ammessi di parte convenuta. I testimoni, e in qualità di nipoti di infatti, pur Testimone_5 Testimone_4 Controparte_3 essendo da considerare parimenti attendibili, hanno dichiarato di non aver assistito personalmente ai fatti per cui è causa e/o di nulla sapere a tal proposito. Inoltre, non può essere certamente utilizzata sul piano dell'efficacia probatoria la dichiarazione resa da de relato actoris, avendo Testimone_4 precisato come le circostanze oggetto dei capitoli “mi sono state riferite da mio zio Controparte_3 all'incirca un anno fa” (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2023). In sintesi, il presente giudizio trae origine dal contratto di deposito dei beni mobili sopra meglio identificati, concluso in forma orale tra le parti contraenti e con assunzione in capo al depositario dell'obbligazione di custodia, con la diligenza del buon padre di famiglia, dei mobili Controparte_3
pagina 7 di 15 consegnati in buono stato di conservazione e sistemati nel proprio vicino capannone, e di restituzione in natura degli stessi al depositante che ne ha sostenuto i costi di trasporto, a richiesta Parte_1 dello stesso ovvero una volta terminati i lavori di ristrutturazione del proprio adiacente immobile (cfr. Cass. n. 15490 del 11.06.2008). In aggiunta, tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali in precedenza già richiamate e della natura non professionale del depositario (persona fisica, vicino di casa e venditore dell'immobile e del terreno confinante acquistato dall'odierno attore), non vi è dubbio in merito alla natura gratuita della prestazione di deposito, che peraltro va presunta ai sensi dell'art. 1677 c.c.. Queste, in sostanza, sono le principali obbligazioni assunte dalle parti contraenti e non vi è dubbio, che il predetto contratto abbia forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e produca i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di stipulazione.
2. Tutto ciò doverosamente premesso in fatto ed in diritto, in primo luogo, non vi è dubbio che sempre alla luce delle complessive risultanze emerse nel corso dell'istruttoria espletata, il depositario si sia reso gravemente inadempiente, nel corso del predetto rapporto di deposito, a Controparte_3 titolo gratuito, rispetto all'obbligazione assunta di diligente custodia e di restituzione in natura dei mobili depositati presso il proprio capannone da parte del depositante in data 2.07.2016, fatta salva unicamente l'usura ordinaria del bene dovuta al tempo, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, conseguenza immediata e diretta del proprio inesatto adempimento. 2.1 In via generale, innanzitutto ci si limita a ricordare in linea generale che, come noto e per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Inoltre e per quanto di specifico interesse nella specie, si deve altresì richiamare il canone codicistico previsto dall'art. 1678 c.c. in materia di responsabilità del depositario in base al quale “Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia”, parametrata sulla condotta esigibile dall'uomo medio, secondo i canoni di cui alla disciplina generale in materia di obbligazioni di cui all'art. 1176, comma 1, c.c., e come avvenuto nell'ipotesi in esame in base al criterio per cui “Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore” sancito dal secondo comma. A tale specifico proposito, ci si limita poi a riportare le seguenti e condivisibili massime giurisprudenziali applicabili al caso di specie, per cui, da un lato, “Il depositante (nella specie, di un natante per l'esecuzione di alcune riparazioni) il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha il solo onere di provare l'avvenuta consegna e i danni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene oppure che la consegna si inscrive in un rapporto cui è estranea la responsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione di spazi” (cfr. Cass. n. 7529 del 27.03.2009 e più in generale Cass. n. 15490 del 11.06.2008) e, dall'altro lato, “Affinché sorga la responsabilità del depositario per i danni alla cosa depositata (nella specie, natante da riparare) non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla, ma è sufficiente la mera consegna di essa (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo), non accompagnata da manifestazioni di volontà vòlte a limitare ad escludere la responsabilità "ex recepto".” (cfr. sempre Cass. n. 15490 del 11.06.2008).
2.2 Ciò posto, nel caso di specie, da un lato, non vi è dubbio che parte attrice abbia provato la fonte della propria pretesa risarcitoria e abbia specificamente allegato l'inadempimento della controparte. pagina 8 di 15 Nello specifico, oltre alle già accertate circostanze fattuali in ordine all'effettiva consegna dei beni mobili depositati al depositario in data 2.07.2016 e alla collocazione degli stessi, in Controparte_3 buono stato di conservazione, presso il capannone di quest'ultimo sito in Bertinoro, via Colombarone, si deve evidenziare la circostanza altrettanto pacifica e documentata in atti per cui i medesimi beni, oggetto del contratto di deposito a titolo gratuito, siano stati rinvenuti nell'anno 2021 del tutto ammalorati e collocati all'esterno dell'immobile in cui erano stati collocati in precedenza per volontà delle parti interessate. Nello specifico la ricostruzione fattuale di parte attrice ha trovato riscontro documentale, in ragione delle fotografie offerte in comunicazione che ritraggono i mobili per cui è causa accatastati all'aperto e gravemente ammalorati (cfr. doc. n. 5 parte attrice), nonché delle risultanze degli accertamenti – seppur di parte – dal consulente di fiducia nominato da (cfr. doc. n. 12 parte attrice). Inoltre, Parte_1 tali circostanze fattuali verificatesi nell'anno 2021 sono state oggetto di percezione diretta ad opera dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria orale condotta. ha, infatti, dichiarato: “riconosco i luoghi raffigurati nelle fotografie che mi Testimone_1 vengono esibite ed in particolare le prime rammostrano i resti dei mobili antichi che ho in precedenza riconosciuto e che furono posti all'esterno dell'immobile acquistato da . La seconda Parte_1 parte, mostra l'interno dell'immobile medesimo. Non so riferire in ordine alla collocazione temporale dello stato dei luoghi rappresentato dalle fotografie. Posso solo dire che sicuramente le fotografie sono successive rispetto al trasloco dei mobili presso il capannone di ADR: preciso che quando CP_3 mi disse che i mobili erano stati posti fuori dall'immobile mi recai anche Testimone_6 personalmente per vedere dal vivo la situazione” e analogamente anche ha Testimone_3 confermato sul punto: “è vero, riconosco le immagini che ritraggono i pezzi dei mobili antichi tutti accatastati fuori dall'immobile. Ricordo che era l'inverno del 2021 e fui chiamata da mio nipote
, il quale si era accorto della presenza dei mobili all'esterno. Mi sono recata, altresì, Tes_6 personalmente a vedere la situazione e, come si vede dalle fotografie, alcuni suppellettili non totalmente danneggiati sono stati poi riposti all'interno dell'immobile” (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2023). In aggiunta, lo stato di ammaloramento dei beni mobili depositati nell'anno 2021 è stato avallato anche dal mobiliere , già occupatosi del trasporto e della collocazione originaria dei beni Testimone_2 mobili nell'anno 2016, con propria comunicazione mail allegati in atti (cfr. doc. n. 11 parte attrice). 2.3 Dall'altro lato, la tipica obbligazione di facere ovvero di custodia con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia assunta dal depositario non è stata dallo stesso adempiuta Controparte_3 esattamente, non avendo lo stesso assolto sufficientemente al proprio onere probatorio in tal senso. Innanzitutto, anche considerata l'assenza di idonea prova circa il fatto specifico che i mobili custoditi sin dall'estate del 2016 presso il capannone sito in Bertinoro, via Colombarone, siano stati materialmente e volontariamente collocati all'esterno ed esposti agli eventi meteorologici dalla parte convenuta in giudizio – allegata da parte attrice in forza del progressivo peggioramento dei rapporti tra le parti a seguito dell'evoluzione della parallela controversia tra le medesime in materia di confini -, in tal senso assorbente è comunque la mancata adozione da parte del depositario di Controparte_3 adeguati presidi e di idonee misure idonee ad evitare il rischio di ammaloramento e di sostanziale deperimento dei mobili in custodia. Per un verso, è sì emerso nel corso dell'istruttoria che il capannone in cui erano stati collocati i beni mobili depositati fosse sito in un terreno delimitato da un cancello chiuso;
mentre, per altro verso, è anche chiaramente emerso come il predetto capannone di proprietà di presentasse vari accessi che “non sono mai stati chiusi con una serratura o sprangati Controparte_3 in altro modo” (cfr. dichiarazioni testimoniali di il quale ha altresì chiarito come “io Testimone_4 mi recavo a trovare lo zio all'incirca una volta al mese e che a volte passavo proprio davanti al capannone e non ho mai visto né serrature, né lucchetti. Non ho nemmeno mai visto chiavi relative al capannone”) e sia sempre stato “sostanzialmente aperto su più lati, in quanto sono presenti delle lamiere appoggiate” (cfr. dichiarazioni testimoniali di . Testimone_5
pagina 9 di 15 In aggiunta, poi, la sostanziale inadeguatezza del capannone in esame, a conservare con l'ordinaria diligenza i beni mobili ivi depositati, è stata compiutamente riscontrata anche in sede di operazioni peritali, dal consulente tecnico d'ufficio, dott. il quale ha evidenziato in ogni Testimone_7 caso che “un più che probabile avvenuto deperimento del mobilio ricoverato presso il capannone, infatti il medesimo risulta essere un ambiente al piano terra, con il fronte aperto, risultando quindi esposto alle variazioni climatiche, all'umidità, al caldo estivo, ai parassiti (insetti e roditori) per tutti gli anni di permanenza all'interno di esso. (All. foto pag.1/8)” (cfr. relazione peritale pag. 6). In ultima analisi, per le ragioni già in precedenza evidenziate sul piano dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni de relato actoris rese dai testimoni di parte convenuta, e Testimone_4 Tes_5
si deve osservare come la parte in tal senso onerata non abbia nemmeno compiutamente
[...] dimostrato una chiara ad univoca manifestazione di volontà del depositante tesa a Parte_1 limitare e/o ad escludere la responsabilità del depositario Controparte_3 Pertanto e per tutte le predette ragioni, risultando in atti sufficiente prova dell'inadempimento posto in essere dalla parte contraente in relazione al valido ed efficace contratto Controparte_3 verbale di deposito di beni mobili stipulato con il depositante e con effettiva consegna Parte_1 dei mobili in data 2.07.2016, la domanda attorea di accertamento e declaratoria della responsabilità da inadempimento dell'obbligazione di diligente custodia e di restituzione in natura degli stessi, proposta da parte attrice è senza dubbio fondata. Parte_1 3. In secondo luogo, parimenti fondata è l'ulteriore domanda attorea di risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento della controparte contrattuale, che però deve essere limitata a quanto in concreto provato dalla parte danneggiata e risultante dagli atti del presente giudizio di merito. 3.1 Innanzitutto e al fine di far chiarezza in merito alle contrapposte ricostruzioni giuridiche proposte dalle parti in merito alla sussistenza o meno di un danno risarcibile nella specie, occorre brevemente tratteggiare in linea generale i contorni del danno risarcibile al fine di procedere all'analisi ed alla valutazione delle domande risarcitorie formulate da parte attrice. A tale specifico proposito, si osserva che, anche in forza dell'orientamento giurisprudenziale già in precedenza richiamato in tema di contratto tipico di deposito di beni mobili, l'esistenza e l'entità del danno risarcibile sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate da colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017) ovvero, nella specie, dal depositante danneggiato, che ha subito l'ammaloramento e la perdita dei mobili di proprietà. Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito e/o all'Inadempimento colposo. In particolare, pertanto, ci si limita a ricordare che la sola declaratoria di responsabilità del debitore per grave e colposo inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Occorre, altresì, precisare a tal proposito, che il giudice dispone tra i propri poteri senza dubbio di quello di valutare in via equitativa (ad esempio con riferimento all'art. 1226 c.c.) e che in materia contrattuale, la valutazione equitativa del giudice non può riguardare ovviamente la prova dell'esistenza dell'an della fonte della pretesa economica, il cui onere permane a carico della parte in tal senso onerata, ma solo la relativa quantificazione, in ragione dell'impossibilità di dimostrarne in concreto l'entità. 3.2 Nel caso di specie, pertanto, si rileva sin d'ora la congruità e la sostanziale equità dell'importo ricostruito dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della propria relazione depositata telematicamente in data 3.03.2025, che, in forza delle proprie competente specializzate nella materia di mobili antichi e degli accertamenti tecnici compiuti, ha coadiuvato il giudice nella propria valutazione, limitata entro le allegazioni assertive e probatorie di parte e comunque consentendo di rendere pagina 10 di 15 oggettivo e ragionevole l'esercizio, in via residuale, del proprio potere equitativo. Viste le reiterate eccezioni formulate tempestivamente da parte attrice nei propri scritti difensivi e la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata, si rendono poi necessarie le seguenti precisazioni in ordine alla piena validità, da un punto di vista formale, dell'accertamento tecnico condotto dal CTU nominato, dott. Testimone_7 Sul punto, oltre a ribadire l'assoluta necessità dell'indagine tecnica in oggetto, si ritiene indispensabile precisare che non si rinvengono profili atti a determinare la pretesa nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata e, anche in considerazione dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, occorre senza dubbio confermare la legittimità dell'operato del consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni peritali espletate e documentate in atti. In particolare, si ricorda che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio depositata può derivare tanto da cause formali (quali, ad esempio, l'utilizzo di lingua diversa da quella italiana piuttosto che dalla mancata sottoscrizione dell'elaborato stesso da parte consulente) tanto da cause sostanziali, che consistono nella violazione in concreto dei generali principi tesi a garantire in ogni forma il contradditorio tra le parti e il diritto alla difesa delle stesse in condizione di parità. Inoltre, anche alla luce degli più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, occorre, per un verso, richiamare l'imprescindibile onere di specifica allegazione dei fatti principali, costitutivi della domanda, nonché il conseguente onere probatorio incombenti sulle parti, che agiscono in sede giudiziale per far valere i rispettivi diritti, non avendo il consulente tecnico alcun potere di supplenza delle parti (cfr. già Cass. n. 12921 del 23.06.2015) e, per altro verso, evidenziare che, nelle ipotesi di consulenza percipiente – ovvero volta all'accertamento dei fatti materiali dedotti dalle parti -, è possibile comunque che il consulente tecnico d'ufficio possa accertare di propria iniziativa fatti materiali quando si tratti di “fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza” e conseguentemente possa acquisire dai terzi la prova di fatti tecnici accessori e secondari oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti, assumendo altresì informazioni e chiarimenti dalle parti (cfr. Cass. n. 31886 del 06.12.2019 e Cass. n. 15774 del 15.06.2018). Con riferimento a quest'ultimo specifico profilo, ci si limita, inoltre, a ricordare in via generale che i poteri del consulente tecnico d'ufficio sono, infatti, fissati dall'art. 194 c.p.c., norma che consente al CTU, in qualità di ausiliario del giudice, di a) assistere alle udienze, se vi è invitato dal giudice;
b) “compie le indagini” che gli sono commesse dal giudice;
c) se autorizzato dal giudice, può domandare chiarimenti alle parti, “assumere informazioni” da terzi, eseguire piante, calchi e rilievi;
tutto ciò ovviamente nei limiti dei principi generali sopra richiamati. L'art. 194 c.p.c. va, dunque, interpretato in stretta connessione con le norme che disciplinano i poteri delle parti ed il principio dispositivo di cui agli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché con le norme codicistiche che disciplinano la fase istruttoria e l'assunzione dei mezzi di prova da parte del giudice di cui agli artt. 202 e ss. c.p.c.. Pertanto, i due limiti invalicabili che caratterizzano l'indagine tecnica del consulente d'ufficio sono il divieto di indagare questioni ultronee rispetto al thema decidendum e che non siano state prospettate e provate dalle parti, nonché il divieto di compiere atti istruttori preclusi alle parti ed in particolare di acquisire documenti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie. Una tale impostazione, peraltro, ha trovato recente avallo nell'ambito della pronuncia emessa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione proprio in tema di consulenza tecnica d'ufficio, che hanno affermato che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.” ed ancora che “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può sia accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario, sia acquisire, anche pagina 11 di 15 prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire, al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio” (cfr. Cass. S.U. n. 3086 del 1.02.2022). Dunque, quanto contestato da parte attrice, non può ritenersi integrato nel caso di specie, dove dall'analisi della consulenza tecnica definitiva depositata telematicamente, unitamente ai relativi allegati, emerge, in primo luogo, il rispetto della garanzia del contraddittorio tecnico tra le parti, avendo il CTU condotto le operazioni peritali tenendo informate entrambe le parti, che hanno partecipato alle operazioni peritali per il tramite dei propri consulenti tecnici di parte, instaurando tra le stesse il contraddittorio sulle principali questioni tecniche emerse ed, in secondo luogo, il rispetto dei limiti di indagine tecnica affidata allo stesso consulente tecnico d'ufficio. Il CTU, infatti, ha risposto attenendosi entro i limiti del quesito affidatogli nell'ambito del presente giudizio di merito, utilizzando la documentazione presente in atti, nonché quella tecnica debitamente acquisita e sottoposta al contraddittorio tecnico tra le parti, effettuando le proprie valutazioni e considerazioni tecniche, sulla base di parametri razionali, oggettivamente individuati e motivati, nonché tenendo conto, nella formulazione delle proprie conclusioni finali, delle osservazioni e delle contrapposte opinioni tecniche di entrambi i CTP. L'accertamento tecnico condotto, come emerge dalla complessiva lettura della relazione peritale definitiva, comprensiva degli allegati, è stato posto in essere nel pieno contraddittorio tra le parti e si deve precisare che i criteri valutativi e specialistici utilizzati dal CTU risultano ragionevoli e non contraddittori alla luce delle concrete possibilità di analisi in capo al consulente tecnico d'ufficio medesimo, il quale in ogni caso motiva congruamente le proprie scelte operative e valutazioni propriamente tecniche. Per tutte queste ragioni, non si rinvengono profili di nullità né relativa, ritualmente eccepita, né assoluta, in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. Tes_7
che quindi sono pienamente ed integralmente utilizzabili ai fini della decisione del
[...] presente giudizio. 3.3 Tutto ciò doverosamente premesso e dovendo integralmente richiamare da un punto di vista tecnico le motivate risultanze della CTU espletata nel pieno contraddittorio tecnico tra le parti, nella specie, l'onere di specifica allegazione e soprattutto della prova dell'aver subito danni – che abbiano comportato un evento lesivo della sfera patrimoniale del depositante derivate in via Parte_1 esclusiva dalla condotta gravemente inadempiente tenuta dal depositario - è stato Controparte_3 senza dubbio assolto integralmente da parte attrice nell'ambito del presente giudizio con riferimento all'an debeatur, ma solo parzialmente con riferimento al quantum risarcitorio richiesto. Sul punto, infatti, si deve rilevare come l'allegazione attorea circa il complessivo valore dei mobili antichi depositati presso il capannone sito in Bertinoro, via Colombarone, di proprietà di
[...]
per euro 9.460,00, in sede istruttoria, sia rimasta di fatto basata solo sulle risultanze della CP_3 consulenza tecnica di parte condotta in data 26.02.2022 dall'ing. , sempre sulla base Persona_1 della stessa documentazione fotografica sottoposta all'accertamento tecnico in contraddittorio svolto dal CTU, dott. Valutazione anch'essa non effettuata mediante materiale analisi Testimone_7 e verifica dei beni mobili oggetto del contratto di deposito, a titolo gratuito, perfezionatosi in data 2.07.2016, ma soprattutto condotta per sua stessa natura unilateralmente nell'interesse da parte attrice e senza coinvolgere la controparte;
pertanto, la stessa è priva di per sé sola di idonea efficacia probatoria nell'ambito del presente giudizio di merito. Nel corso delle operazioni peritali, poi, il CTU, previa doverosa e richiesta analisi della natura ed effettiva consistenza dei mobili depositati, come allegati documentalmente da parte attrice (cfr. doc. nn. 2, 3 e 11 parte attrice), ha concluso evidenziando che i beni mobili periziandi, da un punto di vista tecnico, non sono sussumibili nella categoria dei beni antichi in senso stretto, bensì vadano ricondotti pagina 12 di 15 per qualità alle tipologie di mobile vecchio ovvero “mobile prodotto da fine XIX secolo a metà XX secolo, ancora realizzati con tecniche artigianali, restando esclusi i mobili di produzione industriale (c.d. design) i quali hanno un mercato distinto ed economicamente rilevante”, nonché di mobile in stile ovvero “mobili realizzati in anni recenti ma con tecniche, materiali o almeno estetica riconducibile ai mobili antichi propriamente detti” e conseguentemente ne ha stimato, analizzando ogni singolo bene mobile e compiendo valutazioni specialistiche ancorate anche ai pezzi medi del peculiare settore di riferimento, il relativo valore degli stessi alla data di perfezionamento del deposito in complessivi euro 3.730,00 (cfr. pagg. 4, 5 e 6 relazione tecnica). Sul punto, oltre a richiamare quanto agli aspetti tecnici le conclusioni esplicitate dal CTU, si deve nella presente sede, per quanto attiene alla liquidazione del danno, porre in evidenza come una tale valorizzazione effettuata tenendo conto della data di effettivo deposito presso il depositario dei mobili per cui è causa (2.07.2016), sia stata sostanzialmente ritenuta invariata anche rispetto alla data dell'avvenuto danneggiamento, dedotta e provata da parte attrice, ovvero nell'anno 2021. Inoltre, costituiscono altresì circostanze fattuali emerse dagli atti (cfr. verbale d'udienza del 9.11.2023) e quindi da considerarsi nel quantum debeatur, quelle relative all'attività di trasporto e di collocazione presso il capannone di proprietà di dei mobili, a cura e spese dello stesso Controparte_3 depositario parimenti connotate sul piano causale da un depauperamento della stessa Parte_1 parte attrice sempre derivante dall'inadempimento contrattuale posto in essere dal depositante. Un tale costo è stato quantificato e ritenuto congruo dal CTU, dott. in Testimone_7 complessivi euro 500,00 (cfr. pag. 22 relazione peritale). In sintesi e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dal depositante viene accolta con riferimento alla somma, come Parte_1 meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente stimata dal CTU al momento della verificazione del danno e successivamente rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022). Di un tale importo risarcitorio dovranno farsi carico pro quota, dunque, , Controparte_2 Parte_3
, e , nella loro qualità di eredi del defunto depositario
[...] Parte_2 Parte_4 inadempiente e nei limi delle rispettive quote ereditarie. Controparte_3
4. Parimenti fondata è, poi, l'ulteriore domanda risarcitoria relativa alle spese legali a carico del depositante danneggiato nell'ambito dell'instaurato procedimento stragiudiziale di mediazione obbligatoria n. 69/2021, ritenuto comunque idoneo ai fini della procedibilità della relativa domanda giudiziale nella presente sede proposta (cfr. doc. n. 13 parte attrice). Una tale attività stragiudiziale, pertanto, si è senza dubbio resa necessaria al fine di tentare una definizione bonaria della presente vertenza e soprattutto al fine di assolvere alla condizione di procedibilità relativa alle future ed eventuali domande giudiziali tese a far accertare il denunciato grave inadempimento della controparte sia con riferimento alla liti esistente in materia di confini, sia con riferimento a quella Controparte_3 relativa alle obbligazioni risarcitorie conseguenti all'inadempimento del depositario. Come noto, sul punto, ci si limita a ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è orientata nell'affermare che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Cass. S.U. n. 16990 del 10.07.2017 e successive conformi Cass. n. 2644 del 02.02.2018 e Cass. n. 24481 del 04.11.2020). Per tutte le ragioni di precedenza accertate, anche le spese stragiudiziali di assistenza legale sopportate dall'odierna parte attrice prima della necessaria introduzione del presente procedimento giudiziale con riferimento alla specifica azione risarcitoria sono certamente conseguenziali e caratterizzate da uno stringente nesso di causalità con la condotta gravemente inadempiente imputabile all'originaria parte convenuta tenuto conto del tentativo dell'odierna parte attrice di Controparte_3
pagina 13 di 15 evitare in tal maniera il presente giudizio contenzioso, reso poi necessario in ragione del mancato raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti. In particolare, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia fornito sufficiente prova di tutti gli elementi costitutivi di una tale domanda risarcitoria, avendo prodotto gli atti del procedimento di mediazione instaurato ed espletato (cfr. doc. nn. 8, 9, 10 e 13 parte attrice). Inoltre, si deve precisare come la nota proforma emessa dal difensore di parte attrice ed offerta in comunicazione in relazione alla predetta attività di assistenza stragiudiziale vada ricondotta alle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014, applicabili al caso di specie e all'effettiva attività di assistenza stragiudiziale prestata in relazione al thema decidendum qui in esame. In ogni caso, anche una tale specifica posta di danno patrimoniale viene riconosciuta a favore di parte attrice, nel rispetto dei principi generali della domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 99 e 112 c.p.c.. 5. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia (decisum) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 5.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte convenuta in relazione alle complessive domande di accertamento della responsabilità contrattuale e di risarcimento dei danni subiti proposte da parte attrice, come meglio descritta in motivazione. 5.2 Occorre, altresì, dare atto che il difensore di parte attrice si è dichiarato antistatario nell'ambito delle conclusioni e, pertanto, le spese di lite vengono liquidate a favore dello stesso. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa. 5.3 Per quanto riguarda, infine, i costi della consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del presente giudizio, sono definitivamente posti a carico di entrambe le parti processuali in solido tra loro, in ragione del fatto che sostanzialmente entrambe vi hanno dato causa, nonché tenuto conto delle risultanze degli accertamenti condotti e dell'utilità della stessa consulenza tecnica d'ufficio in relazione ad entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1859/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice nei confronti dell'originaria parte Parte_1 convenuta nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_3
2. ACCERTA E DICHIARA il grave inadempimento colposo ed imputabile al depositario
[...] in relazione ai fatti per cui è causa e al contratto di deposito di beni mobili, a titolo gratuito, CP_3 concluso con il depositante in data 2.07.2016. Parte_1
3. ON, per l'effetto, , , e , Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4 pro quota e in qualità di eredi dell'originaria parte convenuta deceduta al pagamento Controparte_3 in favore di parte attrice della somma di euro 5.509,90 - somma già rivalutata Parte_1 all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, conseguenza immediata e diretta del grave e colposo inadempimento del depositario oltre interessi Controparte_3 di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
pagina 14 di 15 4. ON, sempre per l'effetto, , , e Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4
, pro quota e in qualità di eredi dell'originaria parte convenuta deceduta al
[...] Controparte_3 pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 1.323,00, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese legali stragiudiziali di assistenza nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria, in assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo.
5. ON , , e , pro quota e Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4 in qualità di eredi dell'originaria parte convenuta deceduta al pagamento in favore di Controparte_3 parte attrice delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 Parte_1 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 278,33 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria, nonché spese di notifica;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, avv. Massimo Mambelli.
6. DISPONE che il costo di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio di merito sia posto definitivamente a carico di entrambe le parti processuali, in solido tra loro.
Forlì, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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