CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Fancesco S. MO Presidente
Dott. VI RI AB Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 832/2023 R.G.
TRA di PESCARA Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. AS MA del Foro di Pescara, come da procura unita all'atto di citazione in appello conferita in esecuzione della delibera di incari- co adottata dal Direttore Generale in data 19.7.2023 n. 1168, esecutiva ai sen- si di legge;
APPELLANTE-APPELLATA
E
(C.F.: ), nato il 15 luglio Controparte_1 CodiceFiscale_1
1973 a Chieti, residente in [...], rappre- sentato e difeso dall'Avv. AS MA (C.F.: C.F._2
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni
[...] degli atti processuali al numero di telefax 085/4554209 e/o all'indirizzo di po- sta certificata in virtù di mandato unito Email_1 all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
Controparte_2
(di seguito RE o la CO), con sede legale nel Regno
[...]
Unito, the Minister Building, 21 Mincing AN LO , iscritta al C.F._3 numero 1445992 nel Registro delle Società d'Inghilterra e Galles, in persona del procuratore , giusta procura del 22 giugno 2021 (doc. n. Controparte_3
1), rappresentata e difesa dall'Avv. David Morganti del Foro di Roma, codice fiscale , n. fax 06-8548443, indirizzo pec C.F._4 [...]
, presso il quale il procuratore chiede di rice- Email_2 vere comunicazioni e notificazioni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Paisiello, n. 40, giusta procura notarile generale alle liti per atto Notaio in LO (Regno Unito) del 20 ago- Persona_1 sto 2021 con apostille del 26 agosto 2021 (doc. n. 2)
APPELLANTE-APPELLATA
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_4
, in proprio ed in qualità di genitore esercente la po- C.F._5 testà genitoriale sulla minore , nata a [...] il Persona_2
10.08.2006 (C.F. , nata a [...] C.F._6 CP_5
(PE) il 22.08.2002 (C.F. ) tutti residenti in [...]C.F._7
(PE) alla C.da Cupoli n. 8, , nata a [...] Controparte_6
(PE) il 31/10/1954 (C.F. , residente in [...] C.F._8 alla C.da Cupoli n. 74, , nata a [...] il Controparte_7
26/02/1980 (C.F. , residente in [...] alla C.F._9
C.da Cupoli n. 59, tutti quanti in proprio ed altresì quali eredi del defunto
[...]
, nato a [...] il Persona_3
20/07/1954 (C.F. ) e deceduto in Chieti il 27.11.2017, C.F._10 elettivamente domiciliati in Pescara (PE) alla via Isonzo 40, presso e nello studio dell'avv. Cesare Borgia (C.F. che li rappresenta C.F._11
2 e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Nicola Di Bernardo
(C.F. ) in virtù di procura resa in calce al presente at- C.F._12 to;
APPELLATI
OGGETTO: azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale sanitaria, appello avverso la sentenza n. 625/2023 del 03/05/2023 del Tribuna- le di Pescara
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte L'appellante così conclude: “Giudizio n. 832/2023 R.G.: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello degli Abruzzi adita, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, pronunziare l'annullamento e/o la riforma, per quanto di interesse dell' appellante, come in epigrafe dichia- Parte_1 rato, dell'impugnata sentenza emessa inter partes dal Tribunale Ordinario di
Pescara, in composizione monocratica, pubblicata mediante deposito in Can- celleria in data in data 3 maggio 2023, recante il n. 625/2023, notificata il 27 giugno 2023, con la quale il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 3197/2019 R.G., ha condannato l' Parte_3
appellante, in solido con il Dott. , a risarcire a '
[...] Controparte_1 CP_4 la somma di € 634.119,22; - (nelle more divenuta
[...] Persona_2 maggiorenne) la somma di € 452.846,32; - , in qualità di eser- CP_4 cente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , la somma CP_5 di € 452.846,32; - la somma di € 910.059,89; - Controparte_6 [...] la somma di € 851.434,93”, oltre “gli interessi legali sugli Controparte_7 importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le va- riazioni ISTAT FOI relative al costo della vita sino all'8-8- 2015, nonché su- gli importi risultanti dalla detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ul-
3 tima data fino al soddisfo', condannando altresì la sempre in solido Pt_2 con il Dott. , ' a rifondere agli attori le spese del giudizio', liquidate, CP_1
'quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui €
106,10 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi €
47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”, ponendo “in via definiti- va a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate, nonché nella parte in cui ha condannato 'la terza chiamata in causa a tenere indenni i con- venuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i ti- toli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di €
2.500.000,00', e, per l'effetto, respingere integralmente le domande attoree o, in subordine, pronunciare la condanna della Controparte_2
al netto della sola franchigia “frontale” pari ad €
[...]
20.000,00, già corrisposti. In via incidentale, si chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita voglia sospendere gli effetti della sentenza impugnata o, in via meramente subordinata, sospendere tali effetti quanto meno nella parte in cui la condanna della terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori è disposta al netto della franchigia di € 2.500.000,00, anziché al netto della sola franchigia “frontale” di € 20.000,00, già corrisposti, in modo da consentire alla appellante il recupero nei confronti della Pt_2
CO di quanto sarà costretta a pagare in favore degli attori in conse- guenza dell'azione esecutiva di costoro. Con la condanna delle controparti in solido alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e gli ulteriori ac- cessori di legge e, nel caso di accoglimento del solo quarto motivo di grava- me, con la condanna per l'intero a carico della Controparte_2
. In ogni caso con distrazione in favore del sotto-
[...]
4 scritto procuratore e difensore Avv. AS MA, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Giudizio n. 878/2023 R.G.: “Ribadendo l'adesione alle doglianze di cui ai motivi contrassegnati dai nn. 2, 3, 4 e 5, proposti dalla Parte_4
con l'atto d'appello notificato in data 27
[...] Controparte_2 luglio 2023, si insiste per il rigetto del primo motivo di tale gravame (v. pagi- ne da 10 a 16 dell'impugnazione), perché del tutto infondato, in fatto ed in di- ritto. Con la condanna della controparte alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge, e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. Prof. AS MA, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
L'appellante così conclude: “Giudizio n. 834/2023 R.G.: “Voglia CP_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello degli Abruzzi adita, in accoglimento dell'atto di ci- tazione notificato il 25 luglio 2023, pronunziare l'annullamento e/o la riforma, per quanto di interesse del Dott. , dell'impugnata sentenza Controparte_1 emessa inter partes dal Tribunale Ordinario di Pescara, in composizione mo- nocratica, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 3 maggio 2023, recante il n. 625/2023, notificata il 27 giugno 2023, con la quale il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n.
3197/2019 R.G., ha condannato il Dott. , in solido con la Controparte_1
a risarcire a ' la somma di € Controparte_8 CP_4
634.119,22; - (nelle more divenuta maggiorenne) la somma Persona_2 di € 452.846,32; , in qualità di esercente la responsabilità ge- CP_4 nitoriale sulla figlia minore la somma di € 452.846,32; - CP_5 la somma di € 910.059,89; - la Controparte_6 Controparte_7 somma di € 851.434,93”, oltre “gli interessi legali sugli importi suddetti deva- lutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le variazioni ISTAT FOI re- lative al costo della vita sino all'8-8- 2015, nonché sugli importi risultanti dal-
5 la detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ultima data fino al soddisfo', condannando altresì il Dott. , sempre in solido con la 'a ri- CP_1 Pt_2 fondere agli attori le spese del giudizio', liquidate, 'quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed €
1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf.,
I.V.A. e C.A.P.”, ponendo “in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate', nonché nella parte in cui ha condannato 'la terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di € 2.500.000,00', e, per l'effetto, respingere integral- mente le domande attoree o, in subordine, pronunciare la condanna della
[...]
a tenere indenne il Controparte_9
Dott. da quanto dovuto (in solido con la Controparte_1 Controparte_10
) alle controparti al netto della sola franchigia 'frontale' pari ad €
[...]
20.000,00, già corrisposta. Con la condanna delle controparti in solido alla re- fusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, ol- tre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge e, nel caso di accoglimento del solo quarto motivo di gravame, con la condanna per l'intero a carico della Controparte_2
. In ogni caso con distrazione in favore del sottoscritto pro-
[...] curatore e difensore Avv. AS MA, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Giudizio n. 878/2023 R.G.: “il Dott. , ribadendo l'adesione Controparte_1 alle doglianze di cui ai motivi contrassegnati dai nn. 2, 3, 4 e 5, proposti dalla con l'atto d'appello Controparte_2
6 notificato in data 27 luglio 2023, chiede comunque il rigetto del primo motivo di tale gravame (v. pagine da 10 a 16 dell'impugnazione), perché del tutto in- fondato, in fatto ed in diritto. Con la condanna della controparte alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. Prof.
AS MA, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
L'appellante così conclude: Giudizi riuniti n. 832/2023: Piaccia CP_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 625/2023 del Tribunale di Pescara emessa il 22 aprile 2023, pubblicata il 3 maggio 2023 e notificata il 27 giugno 2023, 1 in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana in rela- zione alla domanda di manleva formulata nei confronti di , in conse- CP_2 guenza della definitiva convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria dell'Inghilterra e del Galles della procedura di Scheme of Arrangement relati- va all'esponente CO;
2 in via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia CU invocata e, conseguentemente, riget- Parte tare la domanda di manleva proposta dagli originari convenuti e Dottor
, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
3 CP_1 in via subordinata, per l'ipotesi non creduta in cui codesta Corte d'Appello dovesse ritenere operativa la garanzia CU azionata ed anche solo par- zialmente fondata la domanda di manleva ex adverso formulata: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande risarcitorie avanzate da
[...]
CP_ per conto della figlia divenuta maggiorenne nel corso del primo CP_4 grado di giudizio;
b) accertarsi con rigore l'entità dei danni risarcibili real- mente subìti dagli originari attori e strettamente riconducibili alla prestazione sanitaria censurata, riducendo drasticamente gli importi liquidati dal primo
Giudice; c) accertare e dichiarare la manleva in base ai limiti di garanzia tutti
7 previsti dalla polizza di riferimento, ivi inclusi, (i) nel caso di riconduzione del sinistro alla polizza n. 007414012010 e senza che ciò implichi accettazio- ne del contraddittorio sul punto, avendo gli originari convenuti azionato esclusivamente la polizza n. 007414012009, il sotto limite di € 250.000,00 per
“Sinistri mortali”; (ii) nel caso di riconduzione del sinistro alla polizza n.
007414012009 la franchigia aggregata di € 2.500.000,00 in conferma della sentenza di primo grado in parte qua, previa declarazione di integrale inam- missibilità e comunque rigetto del quarto motivo di appello formulato dalla Parte e dal Dottor . 4 in via istruttoria: si contesta l'inammissibilità e CP_1
l'irrilevanza dei documenti nn. 4 e 5 prodotti dall' e dei documenti Pt_1 nn. 3 e 4 prodotti dal Dott. nel secondo grado di giudizio. Con vitto- CP_1 ria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Gli appellati così concludono (note 23/1/2025): “Per Controparte_11 gli appellati , , CP_4 Persona_2 CP_5 CP_6
e tutti quanti in proprio ed altresì quali ere-
[...] Controparte_7 di del defunto , gli Avv.ti Cesare Borgia e Nicola Di Persona_3
Bernardo, così precisano le proprie conclusioni: Voglia l'On.le Corte Di Ap- pello di L'Aquila adita rigettare tutte le impugnazioni spiegate poiché inam- missibili, improponibili ed infondate nel merito, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di lite della presente fase processuale. Si ripropongono ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite, come indicate negli atti processuali ed in questa sede da intendersi ritrascritte, ai quali si fa espresso rinvio. In via istruttoria: si impugna e si contesta la CTU resa nel corso del presente giudi- zio chiedendone la rinnovazione ed, in particolare, si contesta la parte relativa alla posizione e quantificazione del danno riguardante i sig.ri CP_4
e per le motivazioni espresse nelle note critiche e/o os- Controparte_7
8 servazioni a firma dei ct di parte dott. e Persona_4 Persona_5 dro che qui abbiansi integralmente trascritte e riportate. Si depositano Per_6 le ricevute di spesa dei ct di parte dott. e Persona_4 Persona_5 dro . Per_6
Note del 23/9/2025“Per gli appellati , , CP_4 Persona_2 [...]
, e tutti quanti in CP_12 Controparte_6 Controparte_7 proprio ed altresì quali eredi del defunto , gli Avv.ti Ce- Persona_3 sare Borgia e Nicola Di Bernardo si riportano a tutti i propri scritti difensivi, alle deduzioni, eccezioni e richieste ivi formulate, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate, così come precisate nelle note rese in data 23/01/2025. Inoltre chiedono che ai fini della liquidazione delle spese vengano poste a carico degli appellanti anche quelle sostenute per i ct di parte come da ricevute depositate e quelle relative alla CTU espletata. Impu- gnano e contestano, per quanto sfavorevole ai propri Assistiti, tutto quanto dagli appellanti de dotto, eccepito e richiesto nei rispettivi scritti difensivi e, ad ultimo, nelle memorie di replica depositate rispettivamente in data
18/09/2025 ( e Dott. ) e 19/09/2025 CP_8 Controparte_1
( ), nonché nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24/09/2025 CP_13
e chiedono, pertanto, che la causa venga trattenuta a decisione”. Con osser- vanza. Pescara/L'Aquila lì Avv. Nicola Di Bernardo Avv. Ce
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e CP_4 quale esercente la responsabilità genitoriale sulle minori e CP_5
e , tutti in Persona_2 Controparte_6 Controparte_7 proprio e in qualità di eredi di , evocavano in giudizio Persona_3 dinanzi al Tribunale di Pescara la e il Dott. , CP_8 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la morte della loro
9 congiunta, , intervenuta dopo un intervento di coleli- Persona_7 tiasi programmato presso l'Ospedale di Penne, eseguito il 24 luglio 2009, a seguito del quale avrebbe riportato uno shock emorragico con conseguente necessità di un secondo intervento d'urgenza, nel corso del quale sarebbe an- data in arresto cardiaco e avrebbe riportato un secondo shock emorragico.
Trasferita nel reparto di Rianimazione, la paziente decedeva il successivo 27 luglio 2009.
1.2. Veniva altresì allegato che la responsabilità del Dott. per il de- CP_1 cesso della , in conseguenza dell'omessa diagnosi della compli- CP_7 canza emorragica verificatasi a seguito del primo intervento, era stata definiti- vamente accertata in sede penale, sia pure ai soli fini civilistici, essendo stato dichiarato estinto il reato ascritto di omicidio colposo per intervenuta prescri- zione.
1.3 Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda attorea e Parte_5 chiedendo e ottenendo di essere autorizzata a integrare il contraddittorio ai fi- ni della manleva in caso di accoglimento della domanda nei confronti della
, quale successore a titolo particolare di QB RA (PE) Li- CP_2 mited, con la quale aveva stipulato la polizza n. 007414012009 a garanzia del- la responsabilità civile.
1.4 Anche il Dott. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda CP_1 attorea e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2 ai fini della manleva in forza della suddetta polizza.
1.5 Si costituiva in giudizio allegando e documentando la sua qualità CP_2 di successore di QB RA (PE) IT e resistendo alla domanda.
1.6 Nello specifico, relativamente alla domanda di manleva, la CO eccepiva l'inoperatività temporale della garanzia CU in forza della clausola claims made di cui all'art.
2.1 delle condizioni di assicurazione della polizza ex adverso azionata n. 007414012009, con decorrenza dal 19 giugno
2009 al 19 giugno 2010, essendo la prima richiesta risarcitoria intervenuta so-
10 lo in data 31 ottobre 2013, ferma l'esistenza di una franchigia aggregata di €
2.500.000,00 (art. 2.13). In via gradata, per il caso in cui fosse ritenuta ope- rante la successiva polizza n. 007414012010, con decorrenza dal 19 giugno
2010 al 30 marzo 2013, comunque non azionata dalle controparti, la Pt_6
, oltre all'inefficacia sotto il profilo temporale anche di questa polizza,
[...] eccepiva altresì l'esistenza di un limite di indennizzo per i sinistri mortali di €
250.000,00 (art. 2.10). La CO resisteva altresì alla domanda attorea, per il caso non creduto in cui fosse ritenuta operativa la garanzia CU, contestando le richieste avversarie sia in punto di an debeatur che di quantum.
1.7 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli assicurati eccepivano la nullità della clausola claims made di cui alla polizza azionata.
1.8 Con ordinanza resa in corso di causa, il Tribunale rilevava che ogni con- testazione della responsabilità del era ormai inammissibile, essendo CP_1 stata accertata definitivamente la sua responsabilità in sede penale e dispone- va una CTU medico-legale ai fini dell'accertamento delle menomazioni ana- tomo funzionali eventualmente riportate dagli attori. Veniva incaricata quale
CTU la psicologa coadiuvata dal dott. Persona_8 Per_9
1.9 Con sentenza n. 625/2023 pubblicata il 3 maggio 2023 e notificata il 27 giugno 2023 (doc. n. 3) il Tribunale di Pescara così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da ( , in proprio e nella qualità di CP_4 C.F._5 esercente la responsabilità genitoriale sulle minori CP_5
( ), nelle more divenuta maggiorenne e C.F._7 Persona_10 sia ( , C.F._6 Controparte_6
( ) e ( , C.F._8 Controparte_7 C.F._9 tutti in proprio ed in qualità di eredi di , attori,
contro
Persona_3
l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara ( , in persona del Di- P.IVA_1 rettore Generale f.f. pro tempore dott. e Controparte_14 Controparte_1
( ), convenuti, con la chiamata in causa della C.F._13 [...]
[...] , quale successore a titolo parti- Controparte_15 colare nel rapporto controverso di QB RA (PE) IT, in per- sona della legale rappresentante pro tempore , ogni con- Controparte_16 traria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna i convenuti in solido a pagare, per i titoli di cui in motivazione, in favore di: la somma di € 634.119,22; (nelle CP_4 Persona_2 more divenuta maggiorenne) la somma di € 452.846,32; , in CP_4 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore CP_5
, la somma di € 452.846,32; la somma di €
[...] Controparte_6
910.059,89; la somma di € 851.434,93; gli interessi le- Controparte_7 gali sugli importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati se- condo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita sino all'8-8-2015, nonché sugli importi risultanti dalla detrazione degli acconti di cui in moti- vazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ultima data fino al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido
a rifondere agli attori le spese del giudizio, che liquida, quanto al procedi- mento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed
€ 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf.,
I.V.A. e C.A.P.; - pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spe- se di c.t.u. già liquidate;
- condanna la terza chiamata in causa a tenere in- denni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono
e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di €
2.500.000,00; - condanna la terza chiamata in causa a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, compensate per la metà e che liquida per l'intero, per ciascuno di loro, in complessivi € 34.212,95, di cui € 1.686,00 per esborsi ed
€ 32.526,95 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.,
12 con distrazione in favore del procuratore antistatario. Sentenza provvisoria- mente esecutiva per legge.”.
1.10 A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure ha così moti- vato:
a) Il Tribunale ha accertato la responsabilità solidale dell' e del sani- Pt_1 tario, in considerazione dell'esito del procedimento penale.
b) Sulla base delle valutazioni della CTU: 1) a ( coniuge del- CP_4 la vittima) sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea assoluta di 60 gior- ni, temporanea parziale al 75% di ulteriori 60 giorni e temporanea parziale al
50% di altri 60 giorni nonché postumi permanenti al 40% per “Disturbo dell'adattamento con umore depresso”; (2) a (sorella) Controparte_7 sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui quattro mesi per inabilità temporanea assoluta, quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi permanenti al 55% da “Disturbo da lutto persistente compli- cato”; 3) a (madre) sono stati riconosciuti Controparte_6 un'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui quattro mesi per inabilità tem- poranea assoluta, quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi perma- nenti al 55% da “Disturbo ansioso-depressivo di grave entità”; (4) a
[...]
(padre deceduto per arresto cardiaco il 27 novembre 2017), sul- Persona_3 la base della documentazione agli atti e delle informazioni fornite dai familiari al CTU, sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di ventiquattro mesi, di cui otto mesi per inabilità temporanea assoluta, otto mesi per inabilità tem- poranea parziale al 75% e altri otto mesi per inabilità temporanea parziale al
50% nonché postumi permanenti al 55% per “Depressione maggiore cronica”.
c) Il corrispettivo monetario dell'inabilità temporanea e invalidità permanente
è stato accertato con l'applicazione delle Tabelle del 2021 del Tribunale di
13 Milano, con riconoscimento della “componente morale” ed esclusione, inve- ce, della personalizzazione.
d) È stato anche riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, quan- tificato, sulla base delle Tabelle milanesi del 2022, in € 336.500,00 ciascuno per l'ex coniuge e per le due figlie;
in € 113.973,60 per la so- CP_4 rella e in € 282.660,00 per ciascuno dei due genitori. Controparte_7
e) A titolo di ristoro del danno patrimoniale per la perdita del contributo della congiunta al menage familiare è stato riconosciuto a e a cia- CP_4 scuna delle due figlie l'importo di € 58.410,22 (importo pari a un quarto della capitalizzazione dell'ultimo reddito annuo percepito dalla de cuius sulla base delle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922).
f) Infine, è stato riconosciuto il rimborso delle spese funerarie per € 3.700,00
e delle spese mediche documentate per € 510,60 in favore di
[...]
; € 115,13 in favore di e € 27,61 in favore di CP_6 Controparte_7
. Persona_3
g) Dalle somme liquidate sono state detratte le somme già corrisposte in ese- cuzione delle provvisionali liquidate in sede penale, pari a € 40.000,00 per
[...]
, € 40.000,00 in favore di € 60.000,00 Parte_7 CP_4 ciascuna in favore di e € 50.000,00 in favore Persona_2 CP_5 di e € 10.000,00 in favore di . Controparte_6 Controparte_7
h) Le somme liquidate in favore di (padre della de Persona_3 cuius) sono state ripartite per un terzo ciascuno in favore delle due eredi, ri- spettivamente figlia e coniuge, e Controparte_7 CP_6
e per un sesto ciascuna in favore delle due nipoti e
[...] Per_2 [...]
per rappresentazione della madre deceduta. CP_5
j) Quanto alla domanda di manleva formulata nei confronti di , il Tri- CP_2 bunale, dopo aver richiamato le condizioni e le definizioni della polizza azio- nata n. 007414012009, ha accertato che già in data 29 luglio 2009 veniva in- viata dalla una denuncia cautelativa di sinistro, comunicazio- CP_8
14 ne ritenuta idonea a determinare l'efficacia della copertura CU, in quanto manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità, tenuto conto anche della significativa circostanza che la compa- gnia non aveva opposto il decreto ingiuntivo ottenuto ai suoi danni dal dott.
per il pagamento delle provvisionali disposte in sede penale in favo- CP_1 re dei congiunti della Stante l'operatività della polizza n. CP_7
007414012009, il giudicante ha ritenuto che non potesse essere applicato il sotto limite di € 250.000,00 per i sinistri mortali previsto dalla polizza succes- siva n. 007414012010, ma ha ritenuto applicabile alla fattispecie la franchigia aggregata annua di € 2,5 milioni, non avendo l' dimostrato la sua ero- Pt_1 sione. Part
2.Avverso la sentenza, ha proposto appello l' articolando motivi attinenti al solo quantum debeatur, che saranno delibati partitamente ed ha concluso come in epigrafe.
2.1. Appello di identico contenuto ha proposto il dott. (proc. Controparte_1
n. 834/2023).
2.2. Un terzo appello (proc. n. 878/2023) è stato proposto da , i cui CP_2 motivi, del pari, saranno delibati nel prosieguo.
2.3 Ciascuno degli appellanti, che si sono costituiti nei procedimenti originati Part dagli altri appelli (tranne la in quello dell'appello del CA, n.
834/23), ha concluso come in epigrafe.
2.4. Si sono costituiti in tutti e tre i procedimenti gli originari attori ed hanno concluso come in epigrafe. Part
2.5. I procedimenti di inibitoria nelle more promossi dagli appellanti e venivano rubricati ai nn. R.G. 832-1/2023 ed 834-2/2023 e, all'esito CP_1 dell'udienza del 31/08/2023, con ordinanze di accoglimento parziale n. cro- nol. 3798/2023 e 3799/2023 del 01/09/2023, questa Corte così disponeva: “1)
Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento alla condanna degli appellanti, in solido, al pagamento di somme superiori ad €
15 180.000,00 in favore di ed € 300.000,00 in favore di Controparte_7 ciascuno degli altri appellati CP_4 CP_5 Persona_2
e , con interessi al saldo legale decorrenti dal Controparte_6
03/05/2023 e sino al saldo;
2) Dichiara inammissibile l'istanza proposta dagli appellanti nei confronti della Controparte_15
”;
[...]
2.6. Con ordinanza del 18.1.2024 è stata disposta la riunione al presente pro- cedimento di quelli recanti i nn. 834/2023 (appello CA) e n. 878/2023
( ) ed è stata disposta CTU medico legale (collegio costituito Controparte_17 dal Prof. , medico legale e dott. , psichiatra) Persona_11 Persona_12 per l'accertamento del danno biologico fatto valere dai congiunti della vittima primaria e ritenuto spropositato dagli appellanti per come determinato in pri- me cure.
2.7. All'esito del deposito della CTU, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza dell'11/07/2025 per sottoporre alle parti la questione relativa agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante dott. Pt_8
nei confronti della e da questa non opposto con riferimento
[...] CP_2 all'operatività della polizza, aspetto non delibato in prime cure né eccepito dalle parti interessate.
All'udienza del 24/09/2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione. Part
3.Il primo motivo d'appello proposto dalla e dal dott. Controparte_1
(totalmente sovrapponibili e quindi da trattarsi congiuntamente tra loro) va trattato congiuntamente al terzo motivo d'appello proposto da (che CP_2 lo ha subordinato alla ritenuta efficacia della copertura, della quale si dirà nel prosieguo) e avente ad oggetto la liquidazione del danno. Part Questo il primo motivo di CA
3.1. Omessa pronuncia in ordine ai rilievi sollevati dalla scrivente difesa con riferimento alla “sintetica valutazione delle osservazioni delle parti”,
16 riportata alle pagine da 65 a 74 della C.T.U. a firma della Dott.ssa
[...]
. Per_8
3. 1.1. Gli appellanti hanno censurato la sentenza per non aver risposto alle osservazioni mosse dalla propria difesa in corso di causa e in sede di conclu- sionale, apoditticamente rilevando che il CTU aveva risposto alle osservazioni dei CTTPP avverso la bozza dell'elaborato peritale.
3.1.2. Segnatamente, con riferimento al coniuge della vittima, CP_18
[.
pur dando atto della positiva elaborazione del lutto (p. 49),i CCTTUU ave- vano riscontrato (p. 62) un “Disturbo dell'adattamento con umore depresso”
(v. pagina 62) benché avesse recuperato una regolare vita di relazione, anche sotto il profilo sentimentale, senza affrontare terapie mediche sicché appariva inspiegabile la valutazione del danno da invalidità permanente nella misura del 40%, peraltro effettuata in base alle Tabelle NA (voce 184: “sindrome dissociativa di media entità”), che fungono notoriamente da riferimento per la valutazione del nocumento derivante da infortunio o da malattia professiona- le, in luogo delle pertinenti Tabelle adottate dal Tribunale di Milano, le prime utilizzate dal coadiuvante del CTU dott. per “eccesso di zelo” in Per_9 quanto più dettagliate, con giustificazione definita “grottesca”. Eccessiva, inoltre, l'inabilità temporanea assoluta, indicata addirittura in mesi otto ben- ché il non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa, non es- CP_4 sendosi in alcun modo assentato dal luogo di lavoro per ragioni di malattia, configurandosi siffatti errori di gravità tale da giustificare anche in prime cure il rinnovo della CTU.
3.1.3. Anche riguardo alla posizione di (sorella della vit- Controparte_7 tima, ), la CTU era erronea e contraddittoria, posto Persona_7 che, pur dando atto dell'assenza di note patologiche sia sul versante psicotico che su quello nevrotico, a fronte di un malessere soggettivo senza implicazio- ni sul funzionamento sociale e lavorativo, aveva accertato un danno biologico pari al 55%, con riferimento alla voce n. 185 delle (inconferenti) Tabelle
17 I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”: v. pa- gina 63 della C.T.U.), in assenza di sintomi in tal senso.
3.1.4. Quanto a , madre della vittima, la C.T.U. ha af- Controparte_6 fermato quanto segue: “presenta un disturbo narcisistico di personalità con la compresenza di tratti schizoidi e ossessivi” (v. pagina 42 della C.T.U.) e “ri- sulta presente una sintomatologia ansioso-depressiva di grave entità” (v. pagi- na 64), per poi contraddirsi asserendo (p. 67) che: “appare oggi sufficiente- mente compensata grazie non solo alla cura farmacologica che riferisce di as- sumere ma anche perché nella vita della donna negli ultimi anni si sono azze- rate le responsabilità familiari, le nipoti stanno crescendo, la figlia è CP_7 andata a vivere altrove” e, nonostante questo, il Dott. dopo aver Per_9 confermato che la Sig.ra presentava un disturbo ansioso- CP_6 depressivo di grave entità, ha inteso riferirsi (ancora una volta) alla voce 185 delle tabelle I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”), con quantificazione nella misura del 55% (v. pagina 64), del tutto estranea alla diagnosi, peraltro senza tener conto del disturbo narcisistico preesistente, che non è certamente in correlazione causale con l'evento ogget- to di causa.
3.1.5. Riguardo, infine, al padre della vittima, , deceduto Persona_3 nel 2017, per cause evidentemente estranee all'evento oggetto di causa, solo in base al racconto dei familiari era stata riconosciuta un'invalidità permanen- te del 55% sempre in base alla voce n. 185 delle Tabelle I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”: v. pagina 64 della C.T.U.) nonostante l'assenza di psicosi e di documentazione sanitaria circa le patolo- gie in questione.
4. Analoghe censure sono state mosse dalla nel suo appello (terzo CP_2 motivo) con riferimento all'accertamento e alla liquidazione del danno non patrimoniale (sempre in via subordinata alla ritenuta operatività della poliz- za).
18 4.1.In proposito, la CO ha rilevato come il giudice abbia liquidato un importo complessivo pari ad oltre € 3.500.000,00, pari quasi al doppio delle pretese degli originari attori in ragione delle spropositate percentuali di inva- lidità riconosciute, perdipiù applicando arbitrariamente le Tabelle NA;
ha contestato la mancata nomina di un Collegio arbitrale con un medico specia- lizzato in medicina legale, evidenziando le numerosi contraddizioni in cui era incorso il primo giudice aderendo alla erronea CTU, laddove, ad esempio, aveva riconosciuto al coniuge della vittima, un'invalidità permanen- CP_4 te addirittura del 40% e alla sorella, , nella misura del Controparte_7
55%, in assenza di patologie psichiche e di documentazione medica di sorta, così come aveva riconosciuto al padre, un'invalidità Persona_3 permanente del 55% basandosi sul racconto dei familiari e senza tener conto della sua sopravvivenza limitata, in violazione dei criteri di accertamento me- dico-legale delle lesioni all'integrità psico-fisica e in assenza di documenta- zione clinica, insistendo per il rinnovo della CTU, da affidarsi ad un collegio medico specializzato in medicina legale.
4.2. Il motivo (primo della AS e CA e terzo di ) è fondato in CP_2 tutte le sue articolazioni, contenendo la CTU gravi errori di valutazione e di applicazione dei parametri di valutazione del danno biologico, essendo le
[...]
NA del tutto inappropriate alla fattispecie, visto che fungono da riferi- Pt_9 mento per la valutazione del pregiudizio derivante da infortunio o da malattia professionale, senza considerare che sono state utilizzate applicando voci di danno (voci nn. 184 e 185) neppure riscontrate nei congiunti della vittima.
4.3. Stante il rinnovo della CTU, effettuata da un Collegio composto, stavolta, da un Prof. di medicina legale e da una psichiatra, devono qui riportarsi le conclusioni cui questo è pervenuto, pienamente condivise dalla Corte perché effettuate all'esito della adeguata valutazione delle situazioni presentate dai singoli congiunti della vittima, con applicazione dei corretti parametri delle
19 Tabelle del Tribunale di Milano relative al danno biologico, ed in proposito i
CCTTUU hanno così concluso:
“Sulla base di tutti gli accertamenti effettuati, nonché delle considerazioni medico-legali postulate, tenuto conto delle osservazioni critiche formulate dalle parti, cui si è data puntuale risposta (ut supra), si ritiene di poter così conclusivamente e sinteticamente rispondere ai quesiti posti dal Collegio Giu- dicante circa la vicenda degli eredi della sig.ra ● Persona_7 se ai predetti congiunti siano conseguite, dalla fattispecie per cui è causa, ve- rificatasi il 27/09/2009 (sic!) lesioni all'integrità psicofisica, al di là delle conseguenze del danno parentale “stricto sensu”;..
La risposta a tale quesito è diversa a seconda dei vari congiunti.
Per (madre della de cuius), in seguito Controparte_6 all'evento lesivo (la morte della figlia) si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo depressivo mag- giore grave e, quindi, moderato con successiva stabilizzazione in un disturbo depressivo persistente, con ansia, di grado lieve.
Per (marito della de cuius), in seguito all'evento lesivo CP_4 si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante l'insorgenza di un temporaneo disturbo dell'adattamento complicato, con suc- cessivo miglioramento del quadro fino alla sua completa risoluzione.
Per (sorella della de cuius), in seguito all'evento Controparte_7 lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determi- nante l'insorgenza di un temporaneo disturbo dell'adattamento non complica- to, con successivo miglioramento del quadro fino alla sua completa risoluzio- ne.
Per (padre della de cuius), in seguito all'evento Persona_3 lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determi- nante un temporaneo disturbo depressivo maggiore grave, poi cronicizzato.
20 ● se vi sia stata (tenuto conto delle lesioni eventualmente riscontrate) inabili- tà temporanea assoluta e parziale, con indicazione della durata di entrambe e della misura percentuale della seconda”;..
Per è riconoscibile un periodo di invalidità Controparte_6 temporanea biologica pari complessivamente a giorni 730, graduabile in una invalidità temporanea parziale al 45% della durata di giorni 365 ed in una in- validità temporanea parziale al 35% sempre della durata di giorni 365.
Per è identificabile un periodo di invalidità temporanea CP_4 parziale al 15% per un periodo pari a giorni 142 (centoquarantadue).
Per è identificabile un periodo di invalidità tem- Controparte_7 poranea parziale al 10% per un periodo pari a giorni 150 (centocinquanta).
Per , è identificabile un periodo di invalidità Persona_3 temporanea biologica pari complessivamente a giorni 730, graduabile in una invalidità temporanea parziale al 45% della durata di giorni 365 ed in una in- validità temporanea parziale al 35% sempre della durata di giorni 365.
● se sussistano esiti di carattere permanente e quale sia il loro grado di inci- denza sulla preesistente integrità psicofisica;” …
Per , è attualmente presente e diagnosticabile Controparte_6 un disturbo depressivo persistente, con ansia, di grado lieve. L'incidenza fun- zionale complessiva del disturbo, tenuto conto dei riferimenti valutativi delle linee guida SIMLA, consente di individuare un danno biologico permanente pari al 25%.
Per , allo stato attuale non sono stati identificati esiti di CP_4 carattere permanente riconducibili all'evento lesivo de quo.
Per , allo stato attuale non sono stati identificati Controparte_7 esiti di carattere permanente riconducibili all'evento lesivo de quo.
Per , è documentalmente diagnosticabile un di- Persona_3 sturbo depressivo maggiore, forma grave. L'incidenza funzionale complessiva del disturbo, tenuto conto dei riferimenti valutativi delle linee guida SIMLA,
21 consente di individuare un danno biologico permanente pari al 36%. Ciò, na- turalmente, fino all'evento morte del che, sulla base degli CP_7 atti disponibili, non è in alcun modo correlabile ai fatti per cui è causa ed alla patologia psichica che ne è derivata.”
4.4. In conclusione, i CCTTUU
- alla madre della de cuius, , hanno riconosciuto una invali- Controparte_6 dità temporanea al 45% di giorni 365 e al 35% di ulteriori giorni 365 e un danno da invalidità permanente al 25% per disturbo depressivo persistente;
- al coniuge della de cuius, hanno riconosciuto una invalidi- CP_4 tà temporanea parziale al 15% per 142 giorni, senza alcun danno da invalidità permanente;
- alla sorella della de cuius, , hanno riconosciuto una Controparte_7 inabilità temporanea parziale al 10% per 150 giorni, senza postumi permanen- ti;
- al padre della de cuius, , deceduto il 27 novembre Persona_3
2017, hanno riconosciuto una invalidità temporanea parziale al 45% di giorni
365 e al 35% per ulteriori 365 giorni e una invalidità permanente per disturbo depressivo maggiore al 36% sino al decesso non correlato ai fatti oggetto del giudizio.
Si tratta di valutazioni argomentate in base ai riscontri anche clinici, che il
Collegio fa proprie, dando atto che sia la AS e CA che le han- CP_2 no comunque contrastate con riferimento al riconoscimento di un'invalidità permanente in favore dei genitori della de cuius, e gli attori (per motivi oppo- sti) con riferimento a ciascuno di loro, limitandosi tutti a riportare, in compar- sa conclusionale, le osservazioni dei rispettivi CCTTPP, che, tuttavia, aveva- no trovato compiuta risposta nella relazione di CTU alle pp. 41 e ss, che è stata invece da tutti pretermessa e cui, per brevità, si rimanda.
22 4.5. Debbono a questo punto effettuarsi le liquidazioni del danno biologico, sulla base delle condivisibili conclusioni rassegnate dal Collegio dei CTU
[...]
CP
sulle tabelle più recenti (2024) elaborate dal Tribunale di Milano:
-alla madre della de cuius, (54 anni al 27/07/2009, data del Controparte_6 decesso della figlia) cui hanno riconosciuto una invalidità temporanea al 45% di giorni 365 e al 35% di ulteriori giorni 365 e un danno da invalidità perma- nente al 25% per disturbo depressivo persistente, spettano € 33.580,00 a tito- lo di danno da inabilità temporanea (punto base :115,00, 365 giorni al 45% =
18.888,75 e 365 giorni al 35% = 14.691,25) ed € 114.228,00 a titolo di in- validità permanente, per un totale di € 147.808,00, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto 27/7/2009 e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo;
- al coniuge della de cuius, i CCTTUU hanno riconosciuto CP_4 una invalidità temporanea parziale al 15% (€ 17,25) per 142 giorni, senza al- cun danno da invalidità permanente, sicché gli spettano € 2.449,50, oltre inte- ressi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annual- mente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo;
- alla sorella della de cuius, , hanno riconosciuto una Controparte_7 inabilità temporanea parziale al 10% (€ 1,15) per 150 giorni, senza postumi permanenti, sicché le spettano € 1.725,00, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto 27/7/2009 e annualmente rivalutato sino al depo- sito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo;
4.6. Ferma quindi la valutazione effettuata dal Collegio peritale in tema di danno biologico permanente e temporaneo riconosciuto ai congiunti di
[...]
, e la conseguente liquidazione del danno, vanno delibati gli Parte_10 altri motivi di appello (il secondo, il quarto ed il quinto), proposti da CP_2 in via subordinata, in caso di accertamento, anche in questa sede, dell'operatività della polizza (che ricorre per quanto si dirà nel prosieguo)
23 sempre relativi alla liquidazione del danno effettuato in prime cure, che, per quanto da rivedere alla luce delle risultanze di cui alla rinnovata CTU, atten- gono a principi di carattere generale e dunque comunque rilevano in questa sede. Cont
4.7. Ci si riferisce, innanzitutto, al secondo motivo d'appello, con il quale liance censura
2. “la parziale carenza di legittimazione processuale di CP_4
4.8. La CO ha evidenziato che una delle due figlie del- CP_5 la de cuius, , è divenuta maggiorenne nel corso del Persona_7 primo grado di giudizio e segnatamente il 22 agosto 2020, il che si evince an- che dal certificato di stato di famiglia prodotto da parte attrice. Trattasi pertan- to di circostanza allegata e documentata nel giudizio e, ciononostante, il primo
Giudice ha liquidato in favore “di , in qualità di esercente la CP_4 responsabilità genitoriale sulla figlia minore la somma di € CP_5
452.846,32” benché questi non fosse più legittimato ad avanzare richieste per suo conto, né avrebbe potuto essere beneficiario di liquidazioni, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale.
4.9. Il motivo è infondato.
5. Deve innanzitutto evidenziarsi come la giurisprudenza di vertice (Cass. n.
19308/2012) abbia chiarito che, nel caso in cui un minore diventi maggioren- ne nel corso del giudizio, l'eventuale difetto di legittimazione del genitore venga sanato con efficacia retroattiva se il diretto interessato si costituisce in giudizio manifestando in modo inequivoco la propria volontà di proseguire l'azione: «il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere di- venuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudi- zio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio….. manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria». In ogni caso, basti rilevare che si è for- CP_5
24 malmente costituita in proprio nel presente grado di appello, aderendo inte- gralmente alle argomentazioni e alle difese svolte in primo grado dinanzi al
Tribunale di Pescara dal genitore il quale ha agito in sua rap- CP_4 presentanza, quale genitore esercente la potestà genitoriale;
ella, dunque, ma- nifestando in modo chiaro la volontà di ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dal padre, ha così re- troattivamente sanato il denunciato vizio.
5.1. Va delibato ora il quarto motivo di appello proposto dalla Pt_11 che ha censurato:
il cumulo del danno morale e del danno da perdita del congiunto.
5.2. Sostiene la appellante vi sia stata in prime cure una duplica- Pt_11 zione delle poste risarcitorie avendo il Tribunale attribuito ai danneggiati il ristoro sia del danno morale, quale componente del danno biologico, sia del danno da perdita del rapporto parentale, nel senso che le sofferenze interiori conseguenza dei disturbi psichici asseritamente riportati dai danneggiati coincidono col patema derivante dalla perdita del congiunto, tenuto conto che i danni liquidati ai vari danneggiati riguardano le ripercus- sioni negative che sarebbero derivate dal lutto. Ne consegue che deve ritenersi unica e indistinta la componente morale del danno non patrimoniale costituita dalla sofferenza interiore derivante dalla morte della persona cara.
5.3. Il motivo è infondato.
5.4. La questione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di vertice nel senso della cumulabilità tra le due voci di danno.
5.5. In particolare, nella motivazione dell'ordinanza Cass. n. 9857/2022 si legge: “il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (così come configurato dal riconoscimento della giurisprudenza e dalla conforme rifles- sione dottrinaria) chiede d'essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla defini- tiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare
25 pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patolo- gica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita af- fettiva;
si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimo- niale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico inte- resse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo;
viceversa, il discorso condotto con riguardo al danno biologico de- terminato dall'uccisione di un proprio congiunto non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (in sé considerato), bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico-relazionali, derivano dal- la compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell'integri- tà della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logica- mente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (così come, specularmen- te, del tutto diversi devono ritenersi gli interessi che trovano riferimento nelle previsioni di tutela di cui all'art. 29 Cost. rispetto a quelli considerati nell'art. 32 Cost.); pertanto, una volta liquidato, da parte del giudice di primo grado, il danno derivato agli originari attori dalla morte del figlio sotto il profilo della perdita del rapporto parentale (incidente, tanto sulla conservazione del proprio equilibrio emotivo-soggettivo, quanto sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale valutabile sul terreno della dimensione dinamico- relazionale), l'ulteriore liquidazione, in favore degli attori, di un importo a ti-
26 tolo di risarcimento del danno biologico (necessariamente da intendere come danno alla salute degli stessi, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente all'uccisione del proprio figlio) non costituisce affat- to una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv.
656223 - 03)”
5.6.Alla sentenza Cass. n. 2898/2019 fa riferimento altra giurisprudenza di vertice e, in particolare, Cass. n. 26140/2023, che in proposito rileva: “Tali principi hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a
Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama sua volta quelli già espressi in Cass. nn. 901, 7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. "progetto sanità" della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiun- ta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale)
e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risar- citoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per dan- no da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico- relazionale.”
Il motivo è dunque infondato.
5.7. Deve essere ora delibato il quinto motivo d'appello proposto da CP_2 relativo al: danno liquidato agli eredi di , posto in di- Persona_3
Part scussione anche dalla e da che, nel primo motivo hanno co- CP_1 munque sostenuto l'eccessività del danno biologico a questi liquidato senza prove di sorta (v. supra par. 3.1.5.)
5.8. In proposito, evidenzia l'appellante non avere il primo giudice tenuto conto, nella liquidazione del danno biologico, effettuata nel considerevole im- porto di € 747.589,00, della limitata sopravvivenza (otto anni) del Per_13
, padre della vittima, deceduto il 27/11/2017 per patologia cardiaca,
[...] rispetto a quest'ultima (2009), rilevando come le considerazioni dello stesso
27 primo Giudice confermino che non è stato fornito alcun concreto riscontro in merito alla riconducibilità, secondo il criterio del più probabile che non, del decesso alle conseguenze lesive dell'evento imputato agli originari convenuti.
Ha evidenziato la abnormità della liquidazione, nella quale comunque si do- veva tenere conto della vita effettivamente vissuta, spettando, ove confermata l'invalidità permanente del 55 %, pure contestata, a tal titolo, la minor somma di € 115.131,0 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia.
5.9. Ha quindi insistito per un drastico abbattimento delle somme riconosciute a titolo risarcitorio in favore di e, per esso, dei suoi ere- Persona_3 di anche in ragione della durata della sopravvivenza del danneggiato. In via gradata, nella ipotesi denegata in cui il decesso sia considerato conseguenza dell'evento lesivo di cui è causa, per la liquidazione del solo danno terminale in misura non superiore a € 251.503,00 o comunque nella maggiore o minor somma ritenuta dalla Corte di merito, in ogni caso con abbattimento rispetto a quanto liquidato dal primo Giudice.
6. Il motivo è fondato e, in ogni caso, non si pongono problemi di ammissibi- lità dello stesso ipotizzati dagli attori, ma solo in sede di comparsa conclusio- Part nale, in assenza di omologo appello dell' e di , posto che, come CP_1 si è detto, questi, più radicalmente, hanno sostenuto non spettare alcunché a titolo di danno biologico al (v. infra sub 3.1.5.), avendo conte- CP_7 stato in radice la sua sussistenza.
6.1. Non si discute sulla circostanza che il decesso di quest'ultimo, intervenu- to ben 8 anni dopo i fatti di causa, per patologia cardiaca, non sia correlato causalmente con questi, e tanto del resto hanno affermato con chiarezza i
CCTTUU, sicché deve procedersi alla liquidazione del danno biologico da premorienza.
6.2. Deve darsi atto che gli attori, nel contrastare il motivo, hanno sostenuto che il danno da premorienza non possa trovare applicazione con riferimento al danno morale e anche al danno parentale citando una decisione della Suprema
28 Corte Cass. (Cass.n. 12060/2022), a mente della quale il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, in questa sede ritenendosi che, posto che la sofferenza soggettiva si protrae nel tempo al pari di quella fisica, anch'essa debba essere considerata ai fini del danno da premorienza.
6.3. Orbene, il periodo residuo di vita nel corso del quale l'attore pativa il predetto danno è pari ad anni 8 e mesi 4, ed è, quindi, rispetto ad esso che de- ve essere valutato il danno risarcibile (in tal senso, tra le altre, Cass. 679/2016 secondo la quale << … in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione ri- sentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli ere- di del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabi- lità statistica, ma è un dato noto …>>).
6.4. Ciò posto, in ordine alle modalità di liquidazione del danno in parola, cd. da premorienza, la Suprema Corte ha sancito l'inutilizzabilità, per contrasto con il criterio dell'equità, dei criteri indicati dalle tabelle di Milano, edizione del 2018 (Cass. ord. 41933/2021), ripetuti in quella del 2021, esprimendo la preferenza proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calco- lato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di in- validità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale ci- fra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effet- tiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità>>. In altra pronun-
29 cia, la Suprema Corte ha, peraltro, confermato la decisione di merito che – nell'impossibilità di applicare il valore tabellare relativo all'età del danneggia- to al momento del sinistro e alla sua aspettativa di vita media, dovendosi piut- tosto fare riferimento alla durata reale della vita del soggetto – ha liquidato il risarcimento avendo riguardo al valore monetario tabellare giornaliero previ- sto per l'inabilità temporanea assoluta moltiplicato per il numero di giorni del- la effettiva esistenza in vita del danneggiato (cfr. Cass. 12913/2020).
6.5. Nel caso di specie, non possono, quindi, essere adoperate le tabelle di Mi- lano che, anche nella edizione aggiornata del 2021 e del 2024 tengono ferma la premessa, censurata dalla Suprema Corte, secondo cui <il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzar- si>> facendone, in particolare, discendere che il pregiudizio sofferto nel pri- mo e nel secondo anno abbia una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti.
6.6. Adottando, allora, il criterio suggerito dalla Suprema Corte con la sopra citata recente pronuncia n. 41933/2021 e, quindi, tenuto conto della età del danneggiato (55 anni), del gradiente d'invalidità (36%), dell'aspettativa di vi- ta secondo le tavole di mortalità ISTAT 2018 (per gli uomini, anni 80,9) e della data del decesso (27/11/2017), quando il danneggiato aveva 63 anni, e osservando, infine, il criterio di proporzionalità per il quale il danno da pre- morienza deve essere rapportato a quello che sarebbe spettato al danneggiato se fosse rimasto in vita sino al termine del giudizio per assicurare l'equità del- la liquidazione, il danno non patrimoniale spettante all'attore (danno biologi- co e danno morale con riferimento ai postumi d'invalidità) è pari a comples- sivi € 209.124,00, importo determinato secondo il seguente schema di calco- lo: importo in caso di sopravvivenza post giudizio = € 225.700,00
30 225.700,00: 81 (aspettativa di vita rispetto alle tabelle di mortalità ISTAT) = €
2.786,41
€ 2786,41 x 63 (età al momento della morte) = € 175.544,00
In conseguenza di quanto esposto, la liquidazione del danno non patrimoniale complessivo subito dall'attore deve essere così rettificata:
Età del danneggiato (n. il 20.7.1954) alla data del fatto (27/7/2009) 55 anni;
Percentuale di invalidità permanente 36%;
Danno € 175.544,00
Danno da inabilità temporanea: € 33.580,00 punto base :115,00 (365 giorni al
45% = 18.888,75 e 365 al 35% = 14.691,25).
Totale danno biologico: € 209.124,00.
Dunque, in tale importo deve essere rideterminato il risarcimento dovuto dalle parti appellanti e che va ripartito tra gli eredi del per un terzo CP_7 quanto a moglie e figlia e per un sesto ciascuna per le due nipoti.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sen- tenza e, di seguito, fino al saldo.
6.7. L'appello deve essere, dunque, accolto nei limiti di quanto innanzi espo- sto.
6.8. Per finire, sempre perché è attinente al tema della liquidazione, dopo il quinto e ultimo motivo dell'appello (del quale resta da trattare il CP_2 primo motivo, relativo all'operatività della polizza) è bene delibare il terzo Part motivo dell'appello proposto dalla e dal dott. , relativo alla de- CP_1 benza degli interessi compensativi, anche in difetto di domanda in tale senso dei danneggiati:
“3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1282 e 2043 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., con riferimento alla liquidazione degli interes- si compensativi in favore delle controparti, anche in assenza di esplicita domanda di parte.” (v. pagina 49 della sentenza: “Sugli importi come sopra
31 dovuti, in quanto debiti di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del 'lucro cessante' (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte”.)
6.9. Il motivo è infondato, posto che la richiesta di liquidazione degli interessi era contenuta nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, ed al- tresì ricompresa nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo ed in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 01/07/2022. Ed in- fatti, le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione (punto 1) prevedevano espressamente la richiesta: “oltre interessi e rivalutazione dalla data del sini- stro e danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c. c., come negli importi in premessa specificati”.
Detta domanda veniva ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ove si legge, dopo la richiesta di condanna: “oltre interessi e rivalutazione della data del sinistro e danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., relati- vamente alle voci di danno di cui agli importi sopra specificati;
” la domanda dunque era stata proposta, pur dovendosi dare atto del contrasto giurispruden- ziale sul punto (Cass. n. 2037/2019, Cass. n. 5317/2002 da un lato circa la ri- conoscibilità d'ufficio e Cass. n. 4938/2023 e 10376/2024 circa la necessità della domanda). Part
7. Va ora delibato il secondo motivo d'appello proposto dalla e dal Pt_8
, relativo alla:
[...]
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., nonché omessa pronuncia, in ordine all'individuazione della sussistenza del dan- no patrimoniale presuntivamente subito dal Sig. in pro- CP_4 prio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori
[...]
e per aver perduto l'apporto economico della Per_14 Persona_2
Sig.ra . Errata applicazione dei coefficienti di ca- Persona_7 pitalizzazione della rendita indicati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre
1922, n. 1403.
32 Gli appellanti censurano il capo della sentenza che statuisce relativamente al- la sussistenza del danno patrimoniale asseritamente subito da CP_4 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori
[...]
e per aver perduto l'apporto economico della mo- Per_14 Persona_2 glie (pagine da 46 a 48) “che al momento del decesso prestava attività lavora- tiva come operaia alle dipendenze della . Controparte_20
7.1. Rilevano gli appellanti come, in realtà, trattavasi di un rapporto a tempo determinato, con scadenza al 28 febbraio 2010, sicché non poteva dirsi che i familiari in futuro avrebbero continuato a beneficiare del suo apporto econo- mico, difettando la prova che detto congiunto avrebbe effettivamente contri- buito, in futuro, al mantenimento dei familiari, come da consolidata giurispru- denza di vertice ignorata dal primo giudice, che aveva affermato: “Nel caso di specie possono senz'altro prendersi in considerazione i contributi che la de- funta avrebbe presumibilmente apportato a beneficio del marito in funzione anche degli impegni assunti con il mutuo ed il finanziamento documentati sub
38 del fascicolo di parte, nonché delle figlie ancora in tenera età, sotto il profi- lo delle provvidenze aggiuntive che la madre avrebbe loro destinato, anche nell'eventualità, al raggiungimento dell'età lavorativa, di sufficienza di redditi propri, quale 'beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo (cfr.:
Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003); sì da far ritenere probabile che la se rimasta in vita, avrebbe riservato al marito, a Persona_7
CP_ e ed una percentuale del proprio reddito pari almeno ad un quarto Per_2 ciascuno”, così esprimendosi in termini genericamente presuntivi, in contrasto con i principi giurisprudenziali elaborati in materia.
7.2. Peraltro, il Tribunale non si era pronunciato relativamente alla questione relativa all'effettiva consistenza del valore negativo della c.d. quota sibi, ossia della parte di reddito che la defunta avrebbe destinato alle proprie esigenze, pur rilevante ai fini del riconoscimento del preteso danno, in virtù delle conso- lidate statuizioni giurisprudenziali in argomento, a tenore delle quali: “il red-
33 dito da porre a base del calcolo dovrà comunque...essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato a sé, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito” (v. Cassazione Civile, Sez. III, 7 marzo 2018,
n. 4379).
7.3.Infine, hanno censurato la sentenza anche nella parte in cui ha quantificato tale pregiudizio, aderendo ad un filone giurisprudenziale ormai superato
(“Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186; conforme Cass. civ. Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738”: v. pagina 48, cit.), utilizzando il criterio della capita- lizzazione del danno patrimoniale futuro e adottando i coefficienti di capita- lizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n.
1403.
7.4.Il motivo è infondato.
E' documentato in atti l'apporto patrimoniale fornito dalla de cuius alla pro- pria famiglia, avendo gli attori prodotto (v. docc. 39, 49, 41 fascicolo di parte) la sua dichiarazione dei redditi del 2008, buste paga degli anni 2005, 2006,
2007, 2008 e 2009, Certificazioni dell'Agenzia dell'Entrate, redditi
[...]
redditi 2006, 2007, 2008, Mod. 730/2010 e CUD 2010 Persona_7 [...]
, nonché l'Atto di mutuo del 22 Gennaio 2008 rep. 122186 e Persona_15
l'atto di mutuo del 03/05/2000 rep. n. 122186(doc. 38 ibidem).
7.5. Deve considerarsi che il rapporto lavorativo è documentato e persisteva in via sostanzialmente continuativa sin dal 21 Agosto 2005, essendo state pro- dotte n. 44 buste paga (Doc. 39), dalle quali si evince in primis la natura inde- terminata del contratto sottoscritto, espressamente riportata nelle prime dicias- sette buste (09/09/2005 – 10/10/2007). In seguito, benché il rapporto sia indi- cato come a tempo determinato, le condizioni lavorative e retributive della di- pendente non subivano modifiche, tanto che il contratto veniva formalmente rinnovato alla scadenza di Gennaio 2009 ed era in piena vigenza al momento del decesso (27/07/2009).
34 7.6. Quanto sopra dimostra che l'attività lavorativa prestata da Persona_7 presso la soc. era stabile da circa quattro anni
[...] Controparte_20
e, che, conseguentemente, si configurasse come tale, al di là delle ripetute as- sunzioni a tempo determinato, proprio perché ripetute e continuative nel tem- po, sì da consentire di ritenere configurabile per il futuro una stabile contribu- zione della stessa al ménage familiare nel corso degli anni. E tanto trova con- ferma nella stipula dei due contratti di mutuo, in uno dei quali (il primo, risa- lente al 2000), ella figura come garante dell'intero importo mutuato, mentre l'altro era stato acceso congiuntamente dai due coniugi nel 2008, proprio l'anno precedente il decesso, dovendosi rilevare che anche il coniuge era ope- raio, essendo dunque verosimile che la famiglia contasse anche sull'apporto economico della de cuius, anche in vista del quale erano stati stipulati i mutui, sicché vi erano concrete prospettive di reddito della donna da porre a servizio della famiglia (Cass. n. 3966/2012), configurandosi nella specie proprio quel- lo che la Suprema Corte (Cass. n. 29830/2018) definisce “un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa” (v. Cass.,
20/11/2018, n. 29830), essendosi specificato come i criteri probabilistici ap- plicati trovino ampio fondamento nella documentazione allegata e nel menage della famiglia, che è emerso essere fondato sulla solidarietà reciproca.
7.7. E' infondata, poi, anche la doglianza con cui gli appellanti censurano la determinazione della quota sibi nella misura di ¼, che invece appare congrua, avendo destinato il Tribunale la quota di 1/4 al fabbisogno personale della de- funta , ed i residui 3/4 distribuiti tra il coniuge e le due Persona_7 figlie nella misura di 1/4 ciascuno: tanto anche alla luce della giurisprudenza di settore, dovendo considerarsi che, nella specie, il coniuge era titolare di reddito da un lato e che vi erano due figlie da mantenere dall'altro.
7.8. E' infine inammissibile per difetto di interesse il sub motivo sul quantum CP_ del danno liquidato in favore di e delle figlie e CP_4 Per_2
35 siccome determinato sulla scorta dei coefficienti di capitalizzazione CP_4 approvati con r.d. n. 1403 del 1922, censurato non perché eccessivo, ma per- ché determinato in base a dei “coefficienti fissati nelle tabelle di cui al R.D.
09 Ottobre 1922” benché questi siano stati ritenuti superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, siccome “…a causa dell'innalzamento della du- rata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garanti- scono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.”.
Premesso che il Tribunale, così determinando la capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, in base ai coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, era pervenuto alla determinazione della quota riconoscibile sia al vedovo che a ciascuna delle due figlie nella misura di € 58.410,22 ciascuno, resta il fatto che, è la stessa parte appellante ad evidenziare come i predetti coefficienti fissati nelle tabel- le di cui al R.D. 09 Ottobre 1922 siano stati ritenuti superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, siccome “…a causa dell'innalzamento della du- rata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garanti- scono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.”.
La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 20615/2015), che ha ritenuto superato il metodo di capitalizzazione sulla base del R.D. n. 1403 del 1922, non lo ha certo fatto perché induce a sovrastimare il danno patrimoniale, ma, al contra- rio, perché l'utilizzo di quei coefficienti non consente l'integrale ristoro del Part danno, sicché non era la o il la parte interessata a dolersene, po- CP_1 sto che il ricalcolo del danno secondo criteri diversi ne comporterebbe il rico- noscimento in misura maggiore, con la conseguenza che il sub motivo va di- chiarato inammissibile
7.9. In conclusione, appare evidente il difetto di interesse per il motivo, sol che si consideri che, come sottolineato dagli stessi appellanti, la giurispruden-
36 za di vertice attuale esclude la validità di una siffatta liquidazione in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, proprio in quanto essi, “a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. ” (Cass. n.
18093/2020).
8. Vanno ora delibati i restanti motivi di appello, e, prima di procedere Part all'esame del IV ed ultimo motivo proposto da e da , relativo CP_1 all'esaurimento del limite della franchigia aggregata annua, deve, per motivi di priorità logica, delibarsi il primo motivo d'appello di , che ha reso CP_2 necessario rimettere sul ruolo la causa per sottoporre alle parti la questione del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo non opposto ottenuto dal dott.
[...]
Per_1
ai danni della CO per il pagamento delle provvisionali disposte in sede penale in favore dei congiunti della vittima.
Esso è relativo all':1.Accoglimento della domanda di manleva
8.1. ha censurato la decisione nella parte in cui, travisando il conte- CP_2 nuto della regolamentazione contrattuale, ha respinto l'eccezione da essa sol- levata di integrale inefficacia della polizza 007414012009 sotto il profilo temporale insistendo per la declaratoria di integrale inoperatività della garan- zia CU, non essendosi verificate le condizioni previste, per la polizza attivata, che all'art. 2.1, che disciplina l'“Inizio e termine della garanzia”, prevede che “L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta nel corso del periodo di efficacia Parte_12 dell'assicurazione stessa, purché denunciate alla Società nel periodo di validi- tà del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre che tali richie- ste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30 novembre 1999.”.
8.2. Ha precisato che la polizza ha decorrenza dal 19 giugno 2009 e scadenza al 19 giugno 2010, un massimale di € 6.500.000,00 per sinistro e un massima-
37 le aggregato annuo di € 25.000.000,00. Essa opera in regime di claims made e prevede un periodo di retroattività a far data dal 30 novembre 1999 e, dun- que, di quasi dieci anni antecedente rispetto alla decorrenza della garanzia. In particolare, secondo le “Definizioni” di polizza, per “Sinistro” si intende “la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'Assicurato da
Terzi per i danni per cui è prestata l'assicurazione”.
8.3. Ha quindi censurato la decisione (p. 54 e ss ) con cui il Tribunale, dopo aver rimarcato che la prima richiesta risarcitoria nel caso di specie era stata inoltrata nel luglio 2013 - e dunque successivamente alla scadenza della po- lizza– aveva sostanzialmente equiparato l'avviso di sinistro ex art. 1913 cc, pervenuto tempestivamente, alla richiesta risarcitoria vera e propria (definen- dolo atto idoneo ai fini della “manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità”), che era invece mancata nel periodo di vi- genza della polizza, avendo in proposito rilevato (v. pp 54-55- sentenza) che la CO ha “ricevuto, nel periodo di vigenza del contratto e per fatto avvenuto nel periodo stesso, la richiesta di prendere atto, ancorché a scopo cautelativo, del sinistro oggetto di causa e che tanto dunque, anche se non po- teva necessariamente ancora valere come formulazione della relativa concreta richiesta scritta di risarcimento, poteva però risultare sufficiente per portarla a conoscenza del sinistro oggetto di causa, preannunciandole il possibile eserci- zio dell'azione di risarcimento.”
8.4. Ha poi censurato anche il richiamo, fatto dal primo giudice, all'art.
1.15 in tema di “interpretazione più estensiva e favorevole all'assicurato”, posto che la chiarezza del dato letterale non richiedeva il ricorso a criteri ermeneuti- ci sussidiari, nonché alla scelta della CO, la quale si sarebbe “resa conto che le proprie resistenze erano e sono ingiustificate”, di provvedere al pagamento della provvisionale liquidata nell'ambito del procedimento penale nel quale era imputato il dott. senza proporre opposizione avverso il CP_1 relativo decreto ingiuntivo, trattandosi invece di una mera scelta discrezionale
38 di opportunità, mentre il ricorso al criterio del comportamento successivo del- le parti – di entrambe le parti e non una come nella specie - si giustifica solo ove sia impossibile ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione.
8.5. Nella fattispecie si era realizzata solo una delle due condizioni previste per l'operatività della polizza, ossia il fatto colposo avvenuto nel suo ambito di operatività (30 novembre 1999/19 giugno 2010), ma non si era realizzata l'altra, ossia la richiesta risarcitoria pervenuta dal 19 giugno 2009 al 19 giu- Part gno 2010, tale non potendosi considerare la comunicazione inviata dalla l
29 luglio 2009, costituente una generica informativa sull'intervenuto decesso della paziente, mentre la richiesta risarcitoria era arrivata solo quattro anni dopo, nel luglio 2013, costituendo la prima un avviso ex art. 1913 cc: non po- teva infatti ritenersi, come aveva fatto il giudicante, che la garanzia potesse essere azionata mediante una mera denuncia cautelativa in contraddizione col chiaro testo dell'art.
2.1 delle condizioni di assicurazione sopra riportato, tan- to che la posizione era stata aperta solo “cautelativamente”, proprio per la mancanza di una richiesta risarcitoria (cfr. documento n. 9 della produzione Parte della allegata alla seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.).
8.6. Né si poteva invocare, con riferimento alla clausola claims made in que- stione (ormai sottratta al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 comma
2 cc), la violazione dei limiti imposti dalla legge ex art. 1322 comma 1 cc (
Cass. n. 12981/2022; Cass. Sezioni Unite n. 22437/2018), non potendo il giu- dice di merito, come evidenziato dalla Suprema Corte, modificare il contratto realizzando uno schema non voluto dai contraenti, come era avvenuto nella specie (trasformando la polizza in una garanzia “loss occurrence”). Part
8.7. Va a questo punto sottolineato che l' a stipulato con due po- CP_2 lizze:
a) La polizza n. 007414012009, con decorrenza dal 19 giugno 2009 al 2010 e scadenza al 19 giugno 2010, un massimale di € 6.500.000,00 per sinistro e un
39 massimale aggregato annuo di € 2.500.000,00, che opera in regime di claims made e prevede un periodo di retroattività a far data dal 30 novembre 1999 e dunque di quasi dieci anni antecedente rispetto alla decorrenza della garanzia.
Secondo le “Definizioni” di polizza, per “Sinistro” si intende “la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'Assicurato da Terzi per i danni per cui è prestata l'assicurazione.”;
b) per il periodo successivo, la Polizza n. 007414012010, che opera anch'essa in regime claims made e ha decorrenza dal 19 giugno 2010 al 31 marzo 2013, con una retroattività sempre a far data dal 30 novembre 1999 (con un sotto limite di indennizzo, per i sinistri mortali, pari ad euro 250.000,00).
8.8. Orbene, tornando alla prima polizza, che è quella che è stata attivata, co- me si è visto, l'art.
2.1 disciplina l'“Inizio e termine della garanzia” e prevede che “L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta nel corso del periodo di efficacia Parte_12 dell'assicurazione stessa, purché denunciate alla Società nel periodo di validi- tà del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre che tali richie- ste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30 novembre 1999.”.
L'art.
2.13 regola la “Franchigia di polizza” e dispone che “La copertura è prestata con una franchigia per sinistro non ranking di Euro 20.000,00 e una franchigia aggregata annua di Euro 2.500.000,00).
8.9.Il Tribunale di Pescara ha ritenuto operativa la polizza n. 007414012009 alla stregua del comportamento complessivo tenuto in seguito alla ricezione dell'avviso di sinistro del 29 luglio 2009 dalla CO (che ha equiparato ad una vera e propria richiesta di risarcimento), la quale ha dapprima informa- to la di aver aperto cautelativamente la posizione con telefax inviato il Pt_2
20 ottobre 2009 (v. pagina 54 della sentenza impugnata), per poi negare l'assunzione in copertura del sinistro in data 6 dicembre 2013, anche se poi ha corrisposto al dott. l'importo di € 289.090,80 per il paga- Controparte_1
40 mento delle provvisionali cui era stato condannato in sede penale, a seguito del decreto ingiuntivo da questi ottenuto (in precedenza era stato precettato dalle parti civili) e non opposto dalla compagnia, facendo ricorso, nel ritenere verificatesi le condizioni di polizza, anche all'art.. 1.15 delle condizioni di as- sicurazione, secondo il quale: “Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto con- templato dalle condizioni di polizza. Resta inteso che in tutti i casi dubbi,
l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraen- te/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in rela- zione alle attività dichiarate nella presente polizza”.
9.Pertanto il Tribunale, pur dando atto che solo il 17.7.2013 l' riceveva Pt_2 dall'avv. Nicola Di Bernardo, con missiva del 19 - 6 -2013, formale richiesta di risarcimento del danno per conto di , Persona_3 Parte_13
e e, con altra missiva del 15.7.2013, l'ulteriore
[...] Controparte_7 richiesta risarcitoria da parte dell'avv. Cesare Borgia per conto di CP_4
in proprio quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie mi-
[...]
CP_ nori ed , ha valorizzato la circostanza che la CO avesse Per_2 ricevuto, nel periodo di vigenza del contratto e per fatto avvenuto nel periodo stesso, la richiesta di prendere atto, ancorché a scopo 'cautelativo', del sinistro oggetto di causa e che tanto dunque, anche se non poteva necessariamente an- cora valere come formulazione della relativa concreta richiesta scritta di risar- cimento, poteva però risultare sufficiente per portarla a conoscenza del sini- stro oggetto di causa, preannunciandole il probabile esercizio dell'azione di risarcimento ” (v. pagine 54 e 55).
9.1. In realtà il primo giudice, pur ricordando e sottolineando che l'avvenuto pagamento in precedenza era stato precettato dalle parti civili), da parte del dott. dell'importo di € 289.090,80 per le provvisionali cui Controparte_1
41 era stato condannato in sede penale, era stato effettuato a seguito del decreto ingiuntivo da questi ottenuto nei confronti della compagnia di assicurazioni e da questa non opposto, non ha adeguatamente valorizzato la circostanza.
9.2. Tanto ha fatto questa Corte rimettendo la causa sul ruolo (ord.
11/07/2025) per sottoporre alle parti la questione, rilevabile d'ufficio, relativa agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo in questione, ottenuto nei confronti della CO CU (all'epoca QB RA
IT) e da questa non opposto, con riferimento all'operatività della polizza, aspetto non delibato in prime cure né eccepito dalle parti interessate.
Una volta sollecitato il contraddittorio sul punto, acquisite le note conclusionali delle parti, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
9.3. Deve darsi atto che, preliminarmente, con le proprie note, ha CP_2 evidenziato che l'Alta Corte di Giustizia dell'Inghilterra e del Galles, Sezione
Codice delle Imprese e della Proprietà – Sezione Insolvenza e Società (ChD), all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, ha con sentenza omologato, su domanda da essa all'uopo proposta, lo Scheme of Arrangement, istituto previsto dal Companies Act e finalizzato alla ristrutturazione del capitale e ad attuare accordi tra la società e i suoi membri o creditori, che si applica ai contratti di assicurazione emessi in favore di ospedali pubblici e privati e di altre istituzioni sanitarie in Italia e in Spagna, originariamente stipulati da
QB RA (PE) IT e trasferiti a a far data dal 3 CP_2 novembre 2018. A seguito della sentenza di omologa (prodotta in atti con traduzione giurata autenticata), gli Assicurati non possono avviare o proseguire alcun procedimento o intraprendere qualsiasi altra azione nei confronti della RE in qualsiasi giurisdizione per stabilire l'esistenza o l'importo di una Richiesta di indennizzo sulla base di una polizza italiana. Gli
Assicurati che ne hanno interesse sono tenuti a presentare una Richiesta di indennizzo secondo le indicazioni contenute al paragrafo 4.3 dello Scheme
(obbligo di presentare lo Scheme Claim,) con la precisazione che sono
42 vincolanti soltanto le sentenze emesse prima del 30 aprile 2024.
9.4. ha per l'effetto eccepito il sopravvenuto difetto di giurisdizione CP_2 di questa Corte d'Appello in merito alla domanda di manleva proposta ai suoi danni, dovendo essa essere presentata nell'ambito dello Scheme, dando atto di Part aver tanto comunicato via Pec a tutte le parti interessate, compresa l' d ha chiesto a questa Corte di procedere al riconoscimento della sentenza di omologa dello Scheme anche in applicazione dell'art. 64 l. n. 218/1995, senza alcun pregiudizio dell'esercizio della facoltà di impugnare la sentenza de qua nel merito, come previsto dallo Scheme.
9.5. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano è del tutto infondata e deve essere respinta.
Lo Scheme of Arrangement, istituto societario di diritto inglese, non può, spiegare automaticamente effetti nel nostro ordinamento giuridico, tanto più ove venga a incidere su rapporti assicurativi stipulati in Italia tra soggetti italiani, non superando il vaglio che impone l'art. 64 legge citata, in base al quale le sentenze straniere producono effetti nell'ordinamento italiano solo al ricorrere di specifici presupposti, se non altro, sotto il profilo del contrasto con l'ordine pubblico (lettera g), visto che prevede il blocco di qualsiasi azione giudiziaria degli assicurati dinanzi ai giudici italiani e il trasferimento delle pretese risarcitorie a una procedura estera gestita unilateralmente dalla
CO, con grave limitazione del diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Cost.) e della garanzia di un giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), principi qualificati come cardini dell'ordine pubblico processuale italiano. Peraltro, in materia CU la competenza giurisdizionale è regolata dal diritto UE (Reg. Bruxelles I-bis artt. 11-16), che riconosce al contraente/assicurato la facoltà di agire dinanzi al giudice del proprio domicilio o del luogo dell'evento dannoso, all'evidente scopo di tutelare il contraente debole, ponendosi lo anche in contrasto con la Pt_14 disciplina inderogabile europea in materia di assicurazioni, senza considerare
43 che nei confronti della RE (già QB) è stato emesso un decreto ingiuntivo risalente al 2015 e passato in giudicato, che rimane comunque vincolante con riferimento all'operatività della polizza per quanto va a dirsi, ed è sicuramente escluso dagli effetti dello che prevede l'esclusione Pt_14 delle polizze oggetto di una sentenza vincolante e non impugnabile prima del mese di aprile 2024 e, contraddittoriamente, consente ai contraenti di proseguire le azioni promosse in sede di impugnazione da parte della
CO, come avviene nella specie.
9.6.Deve essere ora delibata la questione sollevata d'ufficio (ordinanza
25.6.2025) con riferimento agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante, dott. , nei confronti della CP_1
CO CU (all'epoca QB RA IT) e da questa non opposto, con riferimento all'operatività della polizza, sulla quale le parti hanno interloquito con le note.
9.7. La difesa della , con le “note conclusive” depositate il 12 CP_2 settembre 2025, ha rilevato che “l'assenza di una motivazione dettagliata e di un pieno contraddittorio” limiterebbe “l'efficacia preclusiva del giudicato da decreto ingiuntivo non opposto”, che non potrebbe “estendersi automaticamente alle questioni di fatto o di diritto relative al rapporto sottostante” e all'uopo ha richiamato alcune sentenze della Suprema Corte (ad es. Cass. 26293/2011), che in realtà sono relative a casi diversi da quello oggetto di causa (giudicati formatisi per effetto di mancate opposizioni a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di crediti aventi carattere di periodicità), ma non affrontano l'argomento relativo alla formazione del giudicato circa l'esistenza e la validità del contratto posto alla base del provvedimento monitorio non opposto.
9.8. Deve innanzitutto riportarsi succintamente il tenore del ricorso per decreto ingiuntivo (v. all. “precetto” alla costituzione di in primo CP_1 grado): con esso il dott. ha fatto riferimento al contratto assicurativo CP_1
44 Part stipulato dalla con QB e alla polizza 007414012009 che ha prodotto, rilevando come questo risulti “operante non solo in favore della
[...]
Part
contraente, ma anche in favore dei dipendenti della medesima ai Parte_1 sensi dell'art.
2.3 delle Condizioni di Garanzia.” Ha rilevato, altresì, che la clausola dispone che: «La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti della contraente per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali». Ha quindi riassunto la triste vicenda sanitaria della de cuius e sottolineato che la società incaricata dell'istruttoria aveva comunicato al broker (Mediass) di aver aperto la posizione “cautelativamente”. Ha evidenziato, quindi, che il
GIP del Tribunale di Pescara lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 113 e 589 cp e lo aveva condannato al pagamento di una provvisionale di € 260.000,00 in favore delle parti civili ( oltre alle spese), dando atto di aver ricevuto la notifica di due atti di precetto per il pagamento dell'importo in questione e, poiché la CO non aveva risposto alle diffide inviatele, si era reso necessario munirsi di un titolo per ottenere il dovuto pagamento, Part configurando il contratto stipulato dalla on la CO come contratto a favore di terzo, sicché egli vantava “un diritto di credito immediatamente ed autonomamente azionabile in via diretta nei confronti della compagnia CU”. Ha dato infine atto dell'inizio di procedure di espropriazione forzata ai suoi danni per importi ingenti che giustificavano la concessione – poi effettuata dal Tribunale di Pescara - della provvisoria esecutorietà del richiesto decreto. Quindi, in data 8 luglio 2015, la QB corrispondeva al Dott.
l'importo complessivo di € 289,090,80, proprio per fare fronte agli CP_1 atti di precetto da lui come sopra ricevuti, riconoscendo, dunque, la sussistenza in suo favore delle condizioni di immediata operatività della polizza e della sottesa garanzia.
9.9. Pertanto, considerato che nel caso di specie il Giudice del monitorio ha accolto il ricorso proposto dal dott. , così da ritenere sussistenti in CP_1
45 suo favore le condizioni di operatività della polizza in questione e della sottesa garanzia, ne consegue che nell'ambito oggettivo del giudicato esterno derivante dal provvedimento monitorio che ha acquistato definitività rientra anche l'efficacia di tale contratto assicurativo, che, per quanto andrà a dirsi nel prosieguo a proposito dell'efficacia riflessa del giudicato, vale anche nei Part confronti dell'azienda che di esso si vuole avvalere.
10. Si è detto dell'appello della , che propugna l'inoperatività della CP_2 polizza n. 007414012009, ma la presenza del giudicato nella specie è deter- minante poiché l'accertamento ivi compiuto e relativo anche alla operatività della polizza, cui la ha dato attuazione provvedendo al pagamento, CP_2 preclude il riesame della questione anche in un successivo giudizio (qual è il nostro) anche se questo “abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. n. 8937/2024) .
Inoltre, com'è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costitui- scono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n.
25745/2017). 10.1. La Suprema Corte ha sottolineato che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia espli- cita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure im- plicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche con ri- ferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudi- cato in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relati- va domanda in altro giudizio (Cass. n. 25180/2024, Cass. n. 17114/2024, Cass
n. 28318/2017; Cass. n. 22465/2018, Cass. n. 31636/2021 secondo cui: “Il de- creto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al
46 pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intima- to la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il dedu- cibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel pro- cesso definito con sentenza irrevocabile.”).
Ed ha aggiunto (Cass. n. 3757/1996) che “Il principio, secondo cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore ma anche a quella, implicita, inerente alla esisten- za e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico de- dotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non op- posto nel termine di legge - che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna - in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benché sommario ed eventuale (in quanto sog- getto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l'esisten- za e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronunzia finale. La questione di costituzionalità delle norme relative, in riferimento agli art. 3 e
24 cost., è manifestamente infondata, in quanto al debitore, dopo l'emanazione di un provvedimento immediato a seguito di una sommaria cognizione, è con- sentita la difesa più completa mediante l'atto di opposizione, che instaura il normale giudizio di cognizione”.
In particolare (Cass. n. 16455/2004), “il giudice, nell'indagine volta ad accer- tare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto in- giuntivo non opposto, deve dare rilievo non unicamente al contenuto precetti- vo del provvedimento monitorio pronunziato, quand'anche agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto su cui era fondata la domanda di ingiunzione.
Questa Corte ha sostenuto, del resto, che il giudice che emette il decreto in- giuntivo, accogliendo le ragioni del ricorrente, ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi - portati a conoscenza dell'ingiunto mediante la notifica-
47 zione sia del ricorso che del decreto, prevista dal secondo comma dell'art. 643
c.p.c. - è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedi- mento, necessaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 641, comma 1, e
135, comma 2, dello stesso codice di rito”.
10.2. In conclusione tra il dott. e si è formato un giudicato CP_1 CP_2
“esterno” in ordine al medesimo rapporto obbligatorio oggetto di causa, rap- presentato dalla polizza n. 007414012009, per effetto della mancata opposi- zione al citato decreto ingiuntivo, sicché non può essere delibato perché pre- cluso dal giudicato, l'argomento della inoperatività della polizza oggetto del primo motivo dell'appello della CO, posto che il decreto ingiuntivo, divenuto inoppugnabile, ha accertato, “a ogni effetto tra le parti” (art. 2909
c.c.), l'efficacia delle relative garanzie di polizza.
10.3. Deve essere ora delibato l'aspetto dell'efficacia riflessa del giudicato come sopra delineato per verificare se l'accertamento con esso effettuato, qua- le affermazione obiettiva di verità, possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al procedimento nel quale quel giudicato si è formato (nello specifico l' , avendo la Suprema Corte sottoli- Parte_5 neato (Cass. n. 8937/2024), richiamando precedenti consolidati (Sez. 3, Ordi- nanza n. 32370 del 21/11/2023, Rv. 669496 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019,
Rv. 652990 - 01) che, ove due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto avviene quando, ad esempio, i terzi rimasti estranei al processo nel quale è
48 stato emesso il provvedimento in questione siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo o comunque subordinati a questa
(Cass. n. 2137/2014), oppure quando (Cass. n. 22908/2012) il giudicato con- tenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto.
10.4. Si tratta di presupposti che sono agevolmente riscontrabili nel rapporto Part contrattuale tra e CO assicuratrice con riferimento alla medesima polizza n. 007414012009, essendo la prima titolare di una situazione giuridica di dipendenza sul piano del diritto sostanziale, originata, per l'appunto, dal medesimo contratto oggetto del provvedimento monitorio non opposto ottenu- to dal dott. , sicché l'accertamento dell'efficacia della polizza, dive- CP_1 nuto ivi inoppugnabile, costituendo un presupposto essenziale del secondo giudizio, si pone come pregiudiziale e non può più essere rimesso in discus- sione (Cass. n. 29301/2023, secondo cui può essere ravvisata l'efficacia rifles- sa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudiziali- tà-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del pro- cesso e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudi- ziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato- condizionato.).
10.5. In conclusione, nella fattispecie in esame sono riscontrabili proprio i presupposti indicati dalla giurisprudenza perché si produca l'efficacia riflessa del giudicato in questione nei confronti della con riferimento Pt_2 all'operatività della polizza n. 007414012009, sussistendo indubbiamente il nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica sopra descritto, e tanto preclude, Part anche nei confronti dell' la delibazione del primo motivo di appello della
CO relativo alla inoperatività della polizza, posto che il decreto in- giuntivo, divenuto inoppugnabile, ha accertato l'efficacia delle relative garan-
49 Part zie di polizza e detto accertamento fa stato anche nei confronti del “terzo” per quanto si è detto. Part 10.6. Deve ora essere delibato il quarto motivo d'appello proposto dall' e dal dott. : CP_1
4. Sull'esaurimento del limite della franchigia aggregata annua di €
2.500.000,00, prevista dall'art.
2.13 delle “Condizioni di garanzia” allega- te alla polizza n. 007414012009, stipulata dall'appellante con la Rappre- sentanza Generale per l'Italia di QB RA (PE) IT (la quale, a far data dal 21 novembre 2018, ha ceduto alla i diritti e CP_2 gli obblighi derivanti da tale polizza), avente efficacia per il periodo dal
16 giugno 2009 al 19 giugno 2010.
10.7.Va all'uopo premesso che, alla luce del giudicato, in ragione dell'avvenuto pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione e della ritenuta immediata operatività della polizza, non essendo stata in quella sede proposta l'eccezione relativa alla franchigia aggregata, dovrebbe ritenersi assorbito an- Part che il 4° motivo di appello della e del dott. , che hanno entrambi CP_1 impugnato la sentenza nella parte in cui, pur ritenendo efficace la polizza, aveva ritenuto che, non avendo la prima provato, com'era suo onere,
l'avvenuta erosione della franchigia aggregata annua di € 2.500.000,00, la
[...]
fosse tenuta a tenerla indenne (in solido col dott. ) da quanto CP_9 CP_1 dovuto alle controparti al netto della franchigia in questione.
10.8. In ogni caso, il motivo in questione è fondato: E' bene ricordare che l'art.
2.13 delle Condizioni di garanzia disciplina la franchigia e prevede che:
“La copertura è prestata con una franchigia per sinistro non-ranking di Euro
20.000,00 e una franchigia aggregata annua di Euro 2.500.000,00, come se- gue: - Tutti i sinistri di importo pari o inferiore alla franchigia per sinistro di
Euro 20.000,00 restano a carico del Contraente;
- La franchigia aggregata an- nua di Euro 2.500.000,00 sarà erosa esclusivamente dal solo importo di cia- scun sinistro eccedente la franchigia per sinistro di Euro 20.000,00; - Una vol-
50 ta erosa l'intera franchigia aggregata annua di Euro 2.500.000,00, per ciascun sinistro successivo, resta a carico del Contraente la franchigia per sinistro di
Euro 20.000,00”, ma sul punto la sentenza deve essere riformata, anche alla Part luce delle produzioni effettuate, sia pure in questa sede, dalla che prova- no che l'Ente è venuto a conoscenza dell'erosione della franchigia solo nel corso dell'anno 2022 e che, in ogni caso, era intervenuta l'erosione della fran- chigia aggregata annua di € 2.5000.000,00 Part 10.9. Come rileva l' essa ha avuto effettiva contezza dell'avvenuto esau- rimento della franchigia in questione soltanto nel corso del 2022, come si ri- cava dall'e-mail inviata in data 22 febbraio 2022 dalla s.r.l. Assigesco, Loss adjuster della , alla S.p.A. Mediass, broker assicurativo della CP_2 CP_8
, a mezzo della quale la prima ha informato la seconda, per l'appunto, del-
[...] lo “stato di erosione della franchigia” (v. doc. n. 4 allegato al presente atto).
Ebbene, solo a seguito di tale comunicazione, preso atto dell'esaurimento del limite della franchigia aggregata, la appellante ha inteso verificare con Pt_2 la l'eventualità di pervenire ad una transazione della controversia in CP_2 esame, all'evidente fine di avvalersi della copertura prevista dalla polizza n.
007414012009. A tal fine, in data 6 luglio 2022, presso la sede legale della si è tenuto un Comitato Valutazione Rischi Aziendale che ha avuto ad Pt_2 oggetto anche il sinistro oggetto della presente lite. Dal relativo verbale, che è Part l'altro documento prodotto in questa sede d'appello dalla (v. doc. n. 5), si ha la conferma dell'acquisita consapevolezza delle parti circa l'erosione della franchigia aggregata (v. l'intestazione del verbale: “Franchigia aggregata ero- sa”, nonché la seguente affermazione ivi annotata: “Il Broker e l'Azienda fan- no notare che il sinistro è stato da sempre gestito appieno dalla CO, che si è regolarmente costituita in giudizio spiegando le opportune difese in nome e per conto dell'Assicurata”, ragione per cui il sinistro doveva “ritenersi assolutamente garantito dalla polizza di riferimento”).
51 Part 11. Deve innanzitutto evidenziarsi come la documentazione prodotta dalla
(doc. nn. 4 e 5) si sia formata dopo lo spirare del termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere richiesti i mezzi di prova (individuabile, nel caso di specie, con la data del 30 novembre 2020, entro la quale occorreva depositare la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.), sicché risulta certamente utiliz- zabile ed ammissibile in grado d'appello senza la necessità di preventive ec- cezioni o allegazioni. Tanto non avrebbe potuto essere effettuato utilmente neppure all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2022” co- me eccepito da , sol che si consideri che l'e-mail del 22 febbraio CP_2
2022, come del resto da questa sostenuto nella comparsa di risposta, “non re- ca alcuna conferma e benché meno ammissione sull'intervenuta erosione della franchigia”, con la conseguenza che all'udienza del 1° luglio 2022 la Pt_2 non avrebbe potuto asserire alcunché in ordine a tale erosione, posto che la contezza della effettiva erosione della franchigia era stata da essa acquisita so- lo in occasione della successiva riunione del Comitato Valutazione Sinistri te- nutasi il 6 luglio 2022 (v. doc. n. 5), il che però è avvenuto successivamente al passaggio in decisione del giudizio di prime cure. Decisamente significativa
è, del resto, la considerazione conclusiva verbalizzata nella seduta del Comi- tato di cui sopra, a tenore della quale: “L fa da ultimo presente che il Pt_1 sinistro insiste su una polizza il cui aggregato annuo è completamente eroso e che quindi ogni eventuale risarcimento è a totale carico della CO evi- denziando la piena operatività della polizza”.
11.1. In conclusione, al di là dell'efficacia assorbente del giudicato, la senten- za va riformata anche nella parte in cui, pur ritenendo operativa la polizza, ha limitato il coinvolgimento della CO alle somme eccedenti l'importo della franchigia aggregata, imponendosi quindi la sua condanna al pagamento dell'intera somma liquidata, fatta salva la franchigia di € 20.000,00, con mo- difica anche del regime delle spese, che vede l CO integralmente soc- Part combente nei confronti della sicché va rimossa anche la decisione sulla
52 compensazione parziale delle stesse tra le predette parti di cui alla sentenza impugnata.
11.2.Non si può in questa sede tener conto della domanda degli attori proposta in sede di note conclusive e volta ad ottenere il rimborso delle spese di CTP stante l'esito della CTU, infausto per gli attori, a carico dei quali vanno poste le relative spese come liquidate con decreto del 9/10.4.2025. Part 11.3.In conclusione, in parziale accoglimento degli appelli proposti da dott. e gli importi da liquidare a titolo di danno biologico CP_1 CP_2 in favore dei congiunti della vittima vanno ridotti nella misura come sopra li- quidata come di seguito: a € 147.808,00, a Controparte_6 [...]
€ 2.449,50, a € 1.725,00, mentre la somma CP_4 Controparte_7 dovuta ad (€ 209.124,00) va ripartita tra gli eredi del Persona_3 [...] per un terzo (€ 69.708,00) quanto a moglie ( CP_7 CP_6 [...]
) e figlia ( e per un sesto ciascuna (€ CP_6 Controparte_7
CP_ 34.854,00) per le due nipoti e Persona_2
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sen- tenza e, di seguito, fino al saldo. Part La dovrà tenere l' e il dott. indenni dalla condanna, an- CP_2 CP_1 che in punto di spese, ferma la franchigia di € 20.000,00, nonché dalle somme già dovute in base alla sentenza impugnata, nella parte non oggetto di riforma
(danno parentale e patrimoniale).
Le spese dell'intero giudizio, riliquidate in base al diminuito valore della cau- sa, , che comunque competono agli attori in ragione della complessiva valuta- Part zione dell'esito del giudizio, vanno poste a carico solidale della e del
, mentre la dovrà da queste tenerli indenni e CP_21 CP_2 quest'ultima dovrà rifondere ai predetti appellanti le spese del primo e del se- condo del grado, in ragione della soccombenza nei loro confronti, spese che
53 si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Tomma- so MA, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU del presente grado (decreto 9/10.4.2025) vanno invece defi- nitivamente poste a carico di tutte le parti in parti uguali (in solido nei rapporti interni tra gli attori) in ragione dell'esito della stessa, che ha comportato il consistente ridimensionamento del risarcimento del danno biologico, il che comporta anche il mancato riconoscimento, a questi ultimi, delle spese di
CTP: va invero richiamato il costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di par- te, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cassazione civile sez. II,
03/12/2021, n. 38241; Cass. 84/2013), evidente apparendone la superfluità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 625/2023 del 3/05/2023, così decide nel contraddittorio delle parti: Part 1) in parziale accoglimento degli appelli ( e ) e in par- CP_1 CP_2 ziale riforma della sentenza impugnata, ferme le liquidazioni del danno paren- tale e di quello patrimoniale, gli importi liquidati ai congiunti di Per_17
a titolo di danno biologico (pp. 38-40 e dispositivo) vanno come di
[...]
Part seguito ridotti e, per l'effetto, condanna i convenuti e , in solido CP_1 tra loro, a corrispondere a tale titolo a:
a € 147.808,00, oltre € 69.708,00 quale erede di Ot- Controparte_6 tavio;
CP_7
a € 2.449,50, oltre € 34.854,00 quale esercente la potestà CP_4 sulla figlia quale erede di;
Persona_2 Persona_3
54 a € 1.725,00, oltre € 69.708,00 quale erede di Controparte_7 [...]
; Persona_3
a € 34.854,00 quale erede di , CP_5 Persona_3 in tutti i predetti casi oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sen- tenza e, di seguito, fino al saldo;
Part
2)condanna e , in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese CP_1 dell'intero giudizio, che liquida in € 1.456,10 quanto al procedimento di me- diazione (di cui € 106,10 per esborsi), in € 37.951,00 quanto al giudizio di primo grado oltre € 1.713,00 per esborsi e in € 26.155,00 quanto al presente grado, in tutti i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Part
3) condanna a tenere indenni e dal pagamento delle CP_2 CP_1 somme predette e dal pagamento di quelle indicate nella sentenza di primo grado non oggetto di riforma (danno parentale e patrimoniale) detratta la sola franchigia di € 20.000,00; Part
4) condanna a rifondere agli appellanti e le spese CP_2 CP_1 dell'intero giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in € 29.154,00 quanto al primo grado e in € 20.119,00 quanto al presente grado, oltre € 2.529,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore del difensore di entrambe le parti, Avv. AS
MA, dichiaratosi antistatario.
5) ) pone le spese di CTU del secondo grado, come liquidate in corso di causa,
a definitivo carico di tutte le parti in parti uguali (in solido nei rapporti interni tra gli attori).
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 /11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
VI RI AB RA S. MO
55
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Fancesco S. MO Presidente
Dott. VI RI AB Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 832/2023 R.G.
TRA di PESCARA Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. AS MA del Foro di Pescara, come da procura unita all'atto di citazione in appello conferita in esecuzione della delibera di incari- co adottata dal Direttore Generale in data 19.7.2023 n. 1168, esecutiva ai sen- si di legge;
APPELLANTE-APPELLATA
E
(C.F.: ), nato il 15 luglio Controparte_1 CodiceFiscale_1
1973 a Chieti, residente in [...], rappre- sentato e difeso dall'Avv. AS MA (C.F.: C.F._2
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni
[...] degli atti processuali al numero di telefax 085/4554209 e/o all'indirizzo di po- sta certificata in virtù di mandato unito Email_1 all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
Controparte_2
(di seguito RE o la CO), con sede legale nel Regno
[...]
Unito, the Minister Building, 21 Mincing AN LO , iscritta al C.F._3 numero 1445992 nel Registro delle Società d'Inghilterra e Galles, in persona del procuratore , giusta procura del 22 giugno 2021 (doc. n. Controparte_3
1), rappresentata e difesa dall'Avv. David Morganti del Foro di Roma, codice fiscale , n. fax 06-8548443, indirizzo pec C.F._4 [...]
, presso il quale il procuratore chiede di rice- Email_2 vere comunicazioni e notificazioni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Paisiello, n. 40, giusta procura notarile generale alle liti per atto Notaio in LO (Regno Unito) del 20 ago- Persona_1 sto 2021 con apostille del 26 agosto 2021 (doc. n. 2)
APPELLANTE-APPELLATA
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_4
, in proprio ed in qualità di genitore esercente la po- C.F._5 testà genitoriale sulla minore , nata a [...] il Persona_2
10.08.2006 (C.F. , nata a [...] C.F._6 CP_5
(PE) il 22.08.2002 (C.F. ) tutti residenti in [...]C.F._7
(PE) alla C.da Cupoli n. 8, , nata a [...] Controparte_6
(PE) il 31/10/1954 (C.F. , residente in [...] C.F._8 alla C.da Cupoli n. 74, , nata a [...] il Controparte_7
26/02/1980 (C.F. , residente in [...] alla C.F._9
C.da Cupoli n. 59, tutti quanti in proprio ed altresì quali eredi del defunto
[...]
, nato a [...] il Persona_3
20/07/1954 (C.F. ) e deceduto in Chieti il 27.11.2017, C.F._10 elettivamente domiciliati in Pescara (PE) alla via Isonzo 40, presso e nello studio dell'avv. Cesare Borgia (C.F. che li rappresenta C.F._11
2 e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Nicola Di Bernardo
(C.F. ) in virtù di procura resa in calce al presente at- C.F._12 to;
APPELLATI
OGGETTO: azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale sanitaria, appello avverso la sentenza n. 625/2023 del 03/05/2023 del Tribuna- le di Pescara
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte L'appellante così conclude: “Giudizio n. 832/2023 R.G.: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello degli Abruzzi adita, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, pronunziare l'annullamento e/o la riforma, per quanto di interesse dell' appellante, come in epigrafe dichia- Parte_1 rato, dell'impugnata sentenza emessa inter partes dal Tribunale Ordinario di
Pescara, in composizione monocratica, pubblicata mediante deposito in Can- celleria in data in data 3 maggio 2023, recante il n. 625/2023, notificata il 27 giugno 2023, con la quale il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 3197/2019 R.G., ha condannato l' Parte_3
appellante, in solido con il Dott. , a risarcire a '
[...] Controparte_1 CP_4 la somma di € 634.119,22; - (nelle more divenuta
[...] Persona_2 maggiorenne) la somma di € 452.846,32; - , in qualità di eser- CP_4 cente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , la somma CP_5 di € 452.846,32; - la somma di € 910.059,89; - Controparte_6 [...] la somma di € 851.434,93”, oltre “gli interessi legali sugli Controparte_7 importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le va- riazioni ISTAT FOI relative al costo della vita sino all'8-8- 2015, nonché su- gli importi risultanti dalla detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ul-
3 tima data fino al soddisfo', condannando altresì la sempre in solido Pt_2 con il Dott. , ' a rifondere agli attori le spese del giudizio', liquidate, CP_1
'quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui €
106,10 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi €
47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”, ponendo “in via definiti- va a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate, nonché nella parte in cui ha condannato 'la terza chiamata in causa a tenere indenni i con- venuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i ti- toli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di €
2.500.000,00', e, per l'effetto, respingere integralmente le domande attoree o, in subordine, pronunciare la condanna della Controparte_2
al netto della sola franchigia “frontale” pari ad €
[...]
20.000,00, già corrisposti. In via incidentale, si chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita voglia sospendere gli effetti della sentenza impugnata o, in via meramente subordinata, sospendere tali effetti quanto meno nella parte in cui la condanna della terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori è disposta al netto della franchigia di € 2.500.000,00, anziché al netto della sola franchigia “frontale” di € 20.000,00, già corrisposti, in modo da consentire alla appellante il recupero nei confronti della Pt_2
CO di quanto sarà costretta a pagare in favore degli attori in conse- guenza dell'azione esecutiva di costoro. Con la condanna delle controparti in solido alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e gli ulteriori ac- cessori di legge e, nel caso di accoglimento del solo quarto motivo di grava- me, con la condanna per l'intero a carico della Controparte_2
. In ogni caso con distrazione in favore del sotto-
[...]
4 scritto procuratore e difensore Avv. AS MA, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Giudizio n. 878/2023 R.G.: “Ribadendo l'adesione alle doglianze di cui ai motivi contrassegnati dai nn. 2, 3, 4 e 5, proposti dalla Parte_4
con l'atto d'appello notificato in data 27
[...] Controparte_2 luglio 2023, si insiste per il rigetto del primo motivo di tale gravame (v. pagi- ne da 10 a 16 dell'impugnazione), perché del tutto infondato, in fatto ed in di- ritto. Con la condanna della controparte alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge, e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. Prof. AS MA, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
L'appellante così conclude: “Giudizio n. 834/2023 R.G.: “Voglia CP_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello degli Abruzzi adita, in accoglimento dell'atto di ci- tazione notificato il 25 luglio 2023, pronunziare l'annullamento e/o la riforma, per quanto di interesse del Dott. , dell'impugnata sentenza Controparte_1 emessa inter partes dal Tribunale Ordinario di Pescara, in composizione mo- nocratica, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 3 maggio 2023, recante il n. 625/2023, notificata il 27 giugno 2023, con la quale il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n.
3197/2019 R.G., ha condannato il Dott. , in solido con la Controparte_1
a risarcire a ' la somma di € Controparte_8 CP_4
634.119,22; - (nelle more divenuta maggiorenne) la somma Persona_2 di € 452.846,32; , in qualità di esercente la responsabilità ge- CP_4 nitoriale sulla figlia minore la somma di € 452.846,32; - CP_5 la somma di € 910.059,89; - la Controparte_6 Controparte_7 somma di € 851.434,93”, oltre “gli interessi legali sugli importi suddetti deva- lutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le variazioni ISTAT FOI re- lative al costo della vita sino all'8-8- 2015, nonché sugli importi risultanti dal-
5 la detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ultima data fino al soddisfo', condannando altresì il Dott. , sempre in solido con la 'a ri- CP_1 Pt_2 fondere agli attori le spese del giudizio', liquidate, 'quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed €
1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf.,
I.V.A. e C.A.P.”, ponendo “in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate', nonché nella parte in cui ha condannato 'la terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di € 2.500.000,00', e, per l'effetto, respingere integral- mente le domande attoree o, in subordine, pronunciare la condanna della
[...]
a tenere indenne il Controparte_9
Dott. da quanto dovuto (in solido con la Controparte_1 Controparte_10
) alle controparti al netto della sola franchigia 'frontale' pari ad €
[...]
20.000,00, già corrisposta. Con la condanna delle controparti in solido alla re- fusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, ol- tre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge e, nel caso di accoglimento del solo quarto motivo di gravame, con la condanna per l'intero a carico della Controparte_2
. In ogni caso con distrazione in favore del sottoscritto pro-
[...] curatore e difensore Avv. AS MA, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Giudizio n. 878/2023 R.G.: “il Dott. , ribadendo l'adesione Controparte_1 alle doglianze di cui ai motivi contrassegnati dai nn. 2, 3, 4 e 5, proposti dalla con l'atto d'appello Controparte_2
6 notificato in data 27 luglio 2023, chiede comunque il rigetto del primo motivo di tale gravame (v. pagine da 10 a 16 dell'impugnazione), perché del tutto in- fondato, in fatto ed in diritto. Con la condanna della controparte alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. Prof.
AS MA, che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
L'appellante così conclude: Giudizi riuniti n. 832/2023: Piaccia CP_2 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 625/2023 del Tribunale di Pescara emessa il 22 aprile 2023, pubblicata il 3 maggio 2023 e notificata il 27 giugno 2023, 1 in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana in rela- zione alla domanda di manleva formulata nei confronti di , in conse- CP_2 guenza della definitiva convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria dell'Inghilterra e del Galles della procedura di Scheme of Arrangement relati- va all'esponente CO;
2 in via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia CU invocata e, conseguentemente, riget- Parte tare la domanda di manleva proposta dagli originari convenuti e Dottor
, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
3 CP_1 in via subordinata, per l'ipotesi non creduta in cui codesta Corte d'Appello dovesse ritenere operativa la garanzia CU azionata ed anche solo par- zialmente fondata la domanda di manleva ex adverso formulata: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande risarcitorie avanzate da
[...]
CP_ per conto della figlia divenuta maggiorenne nel corso del primo CP_4 grado di giudizio;
b) accertarsi con rigore l'entità dei danni risarcibili real- mente subìti dagli originari attori e strettamente riconducibili alla prestazione sanitaria censurata, riducendo drasticamente gli importi liquidati dal primo
Giudice; c) accertare e dichiarare la manleva in base ai limiti di garanzia tutti
7 previsti dalla polizza di riferimento, ivi inclusi, (i) nel caso di riconduzione del sinistro alla polizza n. 007414012010 e senza che ciò implichi accettazio- ne del contraddittorio sul punto, avendo gli originari convenuti azionato esclusivamente la polizza n. 007414012009, il sotto limite di € 250.000,00 per
“Sinistri mortali”; (ii) nel caso di riconduzione del sinistro alla polizza n.
007414012009 la franchigia aggregata di € 2.500.000,00 in conferma della sentenza di primo grado in parte qua, previa declarazione di integrale inam- missibilità e comunque rigetto del quarto motivo di appello formulato dalla Parte e dal Dottor . 4 in via istruttoria: si contesta l'inammissibilità e CP_1
l'irrilevanza dei documenti nn. 4 e 5 prodotti dall' e dei documenti Pt_1 nn. 3 e 4 prodotti dal Dott. nel secondo grado di giudizio. Con vitto- CP_1 ria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Gli appellati così concludono (note 23/1/2025): “Per Controparte_11 gli appellati , , CP_4 Persona_2 CP_5 CP_6
e tutti quanti in proprio ed altresì quali ere-
[...] Controparte_7 di del defunto , gli Avv.ti Cesare Borgia e Nicola Di Persona_3
Bernardo, così precisano le proprie conclusioni: Voglia l'On.le Corte Di Ap- pello di L'Aquila adita rigettare tutte le impugnazioni spiegate poiché inam- missibili, improponibili ed infondate nel merito, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di lite della presente fase processuale. Si ripropongono ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite, come indicate negli atti processuali ed in questa sede da intendersi ritrascritte, ai quali si fa espresso rinvio. In via istruttoria: si impugna e si contesta la CTU resa nel corso del presente giudi- zio chiedendone la rinnovazione ed, in particolare, si contesta la parte relativa alla posizione e quantificazione del danno riguardante i sig.ri CP_4
e per le motivazioni espresse nelle note critiche e/o os- Controparte_7
8 servazioni a firma dei ct di parte dott. e Persona_4 Persona_5 dro che qui abbiansi integralmente trascritte e riportate. Si depositano Per_6 le ricevute di spesa dei ct di parte dott. e Persona_4 Persona_5 dro . Per_6
Note del 23/9/2025“Per gli appellati , , CP_4 Persona_2 [...]
, e tutti quanti in CP_12 Controparte_6 Controparte_7 proprio ed altresì quali eredi del defunto , gli Avv.ti Ce- Persona_3 sare Borgia e Nicola Di Bernardo si riportano a tutti i propri scritti difensivi, alle deduzioni, eccezioni e richieste ivi formulate, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate, così come precisate nelle note rese in data 23/01/2025. Inoltre chiedono che ai fini della liquidazione delle spese vengano poste a carico degli appellanti anche quelle sostenute per i ct di parte come da ricevute depositate e quelle relative alla CTU espletata. Impu- gnano e contestano, per quanto sfavorevole ai propri Assistiti, tutto quanto dagli appellanti de dotto, eccepito e richiesto nei rispettivi scritti difensivi e, ad ultimo, nelle memorie di replica depositate rispettivamente in data
18/09/2025 ( e Dott. ) e 19/09/2025 CP_8 Controparte_1
( ), nonché nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24/09/2025 CP_13
e chiedono, pertanto, che la causa venga trattenuta a decisione”. Con osser- vanza. Pescara/L'Aquila lì Avv. Nicola Di Bernardo Avv. Ce
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e CP_4 quale esercente la responsabilità genitoriale sulle minori e CP_5
e , tutti in Persona_2 Controparte_6 Controparte_7 proprio e in qualità di eredi di , evocavano in giudizio Persona_3 dinanzi al Tribunale di Pescara la e il Dott. , CP_8 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la morte della loro
9 congiunta, , intervenuta dopo un intervento di coleli- Persona_7 tiasi programmato presso l'Ospedale di Penne, eseguito il 24 luglio 2009, a seguito del quale avrebbe riportato uno shock emorragico con conseguente necessità di un secondo intervento d'urgenza, nel corso del quale sarebbe an- data in arresto cardiaco e avrebbe riportato un secondo shock emorragico.
Trasferita nel reparto di Rianimazione, la paziente decedeva il successivo 27 luglio 2009.
1.2. Veniva altresì allegato che la responsabilità del Dott. per il de- CP_1 cesso della , in conseguenza dell'omessa diagnosi della compli- CP_7 canza emorragica verificatasi a seguito del primo intervento, era stata definiti- vamente accertata in sede penale, sia pure ai soli fini civilistici, essendo stato dichiarato estinto il reato ascritto di omicidio colposo per intervenuta prescri- zione.
1.3 Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda attorea e Parte_5 chiedendo e ottenendo di essere autorizzata a integrare il contraddittorio ai fi- ni della manleva in caso di accoglimento della domanda nei confronti della
, quale successore a titolo particolare di QB RA (PE) Li- CP_2 mited, con la quale aveva stipulato la polizza n. 007414012009 a garanzia del- la responsabilità civile.
1.4 Anche il Dott. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda CP_1 attorea e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2 ai fini della manleva in forza della suddetta polizza.
1.5 Si costituiva in giudizio allegando e documentando la sua qualità CP_2 di successore di QB RA (PE) IT e resistendo alla domanda.
1.6 Nello specifico, relativamente alla domanda di manleva, la CO eccepiva l'inoperatività temporale della garanzia CU in forza della clausola claims made di cui all'art.
2.1 delle condizioni di assicurazione della polizza ex adverso azionata n. 007414012009, con decorrenza dal 19 giugno
2009 al 19 giugno 2010, essendo la prima richiesta risarcitoria intervenuta so-
10 lo in data 31 ottobre 2013, ferma l'esistenza di una franchigia aggregata di €
2.500.000,00 (art. 2.13). In via gradata, per il caso in cui fosse ritenuta ope- rante la successiva polizza n. 007414012010, con decorrenza dal 19 giugno
2010 al 30 marzo 2013, comunque non azionata dalle controparti, la Pt_6
, oltre all'inefficacia sotto il profilo temporale anche di questa polizza,
[...] eccepiva altresì l'esistenza di un limite di indennizzo per i sinistri mortali di €
250.000,00 (art. 2.10). La CO resisteva altresì alla domanda attorea, per il caso non creduto in cui fosse ritenuta operativa la garanzia CU, contestando le richieste avversarie sia in punto di an debeatur che di quantum.
1.7 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli assicurati eccepivano la nullità della clausola claims made di cui alla polizza azionata.
1.8 Con ordinanza resa in corso di causa, il Tribunale rilevava che ogni con- testazione della responsabilità del era ormai inammissibile, essendo CP_1 stata accertata definitivamente la sua responsabilità in sede penale e dispone- va una CTU medico-legale ai fini dell'accertamento delle menomazioni ana- tomo funzionali eventualmente riportate dagli attori. Veniva incaricata quale
CTU la psicologa coadiuvata dal dott. Persona_8 Per_9
1.9 Con sentenza n. 625/2023 pubblicata il 3 maggio 2023 e notificata il 27 giugno 2023 (doc. n. 3) il Tribunale di Pescara così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da ( , in proprio e nella qualità di CP_4 C.F._5 esercente la responsabilità genitoriale sulle minori CP_5
( ), nelle more divenuta maggiorenne e C.F._7 Persona_10 sia ( , C.F._6 Controparte_6
( ) e ( , C.F._8 Controparte_7 C.F._9 tutti in proprio ed in qualità di eredi di , attori,
contro
Persona_3
l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara ( , in persona del Di- P.IVA_1 rettore Generale f.f. pro tempore dott. e Controparte_14 Controparte_1
( ), convenuti, con la chiamata in causa della C.F._13 [...]
[...] , quale successore a titolo parti- Controparte_15 colare nel rapporto controverso di QB RA (PE) IT, in per- sona della legale rappresentante pro tempore , ogni con- Controparte_16 traria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna i convenuti in solido a pagare, per i titoli di cui in motivazione, in favore di: la somma di € 634.119,22; (nelle CP_4 Persona_2 more divenuta maggiorenne) la somma di € 452.846,32; , in CP_4 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore CP_5
, la somma di € 452.846,32; la somma di €
[...] Controparte_6
910.059,89; la somma di € 851.434,93; gli interessi le- Controparte_7 gali sugli importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati se- condo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita sino all'8-8-2015, nonché sugli importi risultanti dalla detrazione degli acconti di cui in moti- vazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ultima data fino al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido
a rifondere agli attori le spese del giudizio, che liquida, quanto al procedi- mento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed
€ 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf.,
I.V.A. e C.A.P.; - pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spe- se di c.t.u. già liquidate;
- condanna la terza chiamata in causa a tenere in- denni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono
e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di €
2.500.000,00; - condanna la terza chiamata in causa a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, compensate per la metà e che liquida per l'intero, per ciascuno di loro, in complessivi € 34.212,95, di cui € 1.686,00 per esborsi ed
€ 32.526,95 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.,
12 con distrazione in favore del procuratore antistatario. Sentenza provvisoria- mente esecutiva per legge.”.
1.10 A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure ha così moti- vato:
a) Il Tribunale ha accertato la responsabilità solidale dell' e del sani- Pt_1 tario, in considerazione dell'esito del procedimento penale.
b) Sulla base delle valutazioni della CTU: 1) a ( coniuge del- CP_4 la vittima) sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea assoluta di 60 gior- ni, temporanea parziale al 75% di ulteriori 60 giorni e temporanea parziale al
50% di altri 60 giorni nonché postumi permanenti al 40% per “Disturbo dell'adattamento con umore depresso”; (2) a (sorella) Controparte_7 sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui quattro mesi per inabilità temporanea assoluta, quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi permanenti al 55% da “Disturbo da lutto persistente compli- cato”; 3) a (madre) sono stati riconosciuti Controparte_6 un'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui quattro mesi per inabilità tem- poranea assoluta, quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi perma- nenti al 55% da “Disturbo ansioso-depressivo di grave entità”; (4) a
[...]
(padre deceduto per arresto cardiaco il 27 novembre 2017), sul- Persona_3 la base della documentazione agli atti e delle informazioni fornite dai familiari al CTU, sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di ventiquattro mesi, di cui otto mesi per inabilità temporanea assoluta, otto mesi per inabilità tem- poranea parziale al 75% e altri otto mesi per inabilità temporanea parziale al
50% nonché postumi permanenti al 55% per “Depressione maggiore cronica”.
c) Il corrispettivo monetario dell'inabilità temporanea e invalidità permanente
è stato accertato con l'applicazione delle Tabelle del 2021 del Tribunale di
13 Milano, con riconoscimento della “componente morale” ed esclusione, inve- ce, della personalizzazione.
d) È stato anche riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, quan- tificato, sulla base delle Tabelle milanesi del 2022, in € 336.500,00 ciascuno per l'ex coniuge e per le due figlie;
in € 113.973,60 per la so- CP_4 rella e in € 282.660,00 per ciascuno dei due genitori. Controparte_7
e) A titolo di ristoro del danno patrimoniale per la perdita del contributo della congiunta al menage familiare è stato riconosciuto a e a cia- CP_4 scuna delle due figlie l'importo di € 58.410,22 (importo pari a un quarto della capitalizzazione dell'ultimo reddito annuo percepito dalla de cuius sulla base delle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922).
f) Infine, è stato riconosciuto il rimborso delle spese funerarie per € 3.700,00
e delle spese mediche documentate per € 510,60 in favore di
[...]
; € 115,13 in favore di e € 27,61 in favore di CP_6 Controparte_7
. Persona_3
g) Dalle somme liquidate sono state detratte le somme già corrisposte in ese- cuzione delle provvisionali liquidate in sede penale, pari a € 40.000,00 per
[...]
, € 40.000,00 in favore di € 60.000,00 Parte_7 CP_4 ciascuna in favore di e € 50.000,00 in favore Persona_2 CP_5 di e € 10.000,00 in favore di . Controparte_6 Controparte_7
h) Le somme liquidate in favore di (padre della de Persona_3 cuius) sono state ripartite per un terzo ciascuno in favore delle due eredi, ri- spettivamente figlia e coniuge, e Controparte_7 CP_6
e per un sesto ciascuna in favore delle due nipoti e
[...] Per_2 [...]
per rappresentazione della madre deceduta. CP_5
j) Quanto alla domanda di manleva formulata nei confronti di , il Tri- CP_2 bunale, dopo aver richiamato le condizioni e le definizioni della polizza azio- nata n. 007414012009, ha accertato che già in data 29 luglio 2009 veniva in- viata dalla una denuncia cautelativa di sinistro, comunicazio- CP_8
14 ne ritenuta idonea a determinare l'efficacia della copertura CU, in quanto manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità, tenuto conto anche della significativa circostanza che la compa- gnia non aveva opposto il decreto ingiuntivo ottenuto ai suoi danni dal dott.
per il pagamento delle provvisionali disposte in sede penale in favo- CP_1 re dei congiunti della Stante l'operatività della polizza n. CP_7
007414012009, il giudicante ha ritenuto che non potesse essere applicato il sotto limite di € 250.000,00 per i sinistri mortali previsto dalla polizza succes- siva n. 007414012010, ma ha ritenuto applicabile alla fattispecie la franchigia aggregata annua di € 2,5 milioni, non avendo l' dimostrato la sua ero- Pt_1 sione. Part
2.Avverso la sentenza, ha proposto appello l' articolando motivi attinenti al solo quantum debeatur, che saranno delibati partitamente ed ha concluso come in epigrafe.
2.1. Appello di identico contenuto ha proposto il dott. (proc. Controparte_1
n. 834/2023).
2.2. Un terzo appello (proc. n. 878/2023) è stato proposto da , i cui CP_2 motivi, del pari, saranno delibati nel prosieguo.
2.3 Ciascuno degli appellanti, che si sono costituiti nei procedimenti originati Part dagli altri appelli (tranne la in quello dell'appello del CA, n.
834/23), ha concluso come in epigrafe.
2.4. Si sono costituiti in tutti e tre i procedimenti gli originari attori ed hanno concluso come in epigrafe. Part
2.5. I procedimenti di inibitoria nelle more promossi dagli appellanti e venivano rubricati ai nn. R.G. 832-1/2023 ed 834-2/2023 e, all'esito CP_1 dell'udienza del 31/08/2023, con ordinanze di accoglimento parziale n. cro- nol. 3798/2023 e 3799/2023 del 01/09/2023, questa Corte così disponeva: “1)
Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento alla condanna degli appellanti, in solido, al pagamento di somme superiori ad €
15 180.000,00 in favore di ed € 300.000,00 in favore di Controparte_7 ciascuno degli altri appellati CP_4 CP_5 Persona_2
e , con interessi al saldo legale decorrenti dal Controparte_6
03/05/2023 e sino al saldo;
2) Dichiara inammissibile l'istanza proposta dagli appellanti nei confronti della Controparte_15
”;
[...]
2.6. Con ordinanza del 18.1.2024 è stata disposta la riunione al presente pro- cedimento di quelli recanti i nn. 834/2023 (appello CA) e n. 878/2023
( ) ed è stata disposta CTU medico legale (collegio costituito Controparte_17 dal Prof. , medico legale e dott. , psichiatra) Persona_11 Persona_12 per l'accertamento del danno biologico fatto valere dai congiunti della vittima primaria e ritenuto spropositato dagli appellanti per come determinato in pri- me cure.
2.7. All'esito del deposito della CTU, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza dell'11/07/2025 per sottoporre alle parti la questione relativa agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante dott. Pt_8
nei confronti della e da questa non opposto con riferimento
[...] CP_2 all'operatività della polizza, aspetto non delibato in prime cure né eccepito dalle parti interessate.
All'udienza del 24/09/2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione. Part
3.Il primo motivo d'appello proposto dalla e dal dott. Controparte_1
(totalmente sovrapponibili e quindi da trattarsi congiuntamente tra loro) va trattato congiuntamente al terzo motivo d'appello proposto da (che CP_2 lo ha subordinato alla ritenuta efficacia della copertura, della quale si dirà nel prosieguo) e avente ad oggetto la liquidazione del danno. Part Questo il primo motivo di CA
3.1. Omessa pronuncia in ordine ai rilievi sollevati dalla scrivente difesa con riferimento alla “sintetica valutazione delle osservazioni delle parti”,
16 riportata alle pagine da 65 a 74 della C.T.U. a firma della Dott.ssa
[...]
. Per_8
3. 1.1. Gli appellanti hanno censurato la sentenza per non aver risposto alle osservazioni mosse dalla propria difesa in corso di causa e in sede di conclu- sionale, apoditticamente rilevando che il CTU aveva risposto alle osservazioni dei CTTPP avverso la bozza dell'elaborato peritale.
3.1.2. Segnatamente, con riferimento al coniuge della vittima, CP_18
[.
pur dando atto della positiva elaborazione del lutto (p. 49),i CCTTUU ave- vano riscontrato (p. 62) un “Disturbo dell'adattamento con umore depresso”
(v. pagina 62) benché avesse recuperato una regolare vita di relazione, anche sotto il profilo sentimentale, senza affrontare terapie mediche sicché appariva inspiegabile la valutazione del danno da invalidità permanente nella misura del 40%, peraltro effettuata in base alle Tabelle NA (voce 184: “sindrome dissociativa di media entità”), che fungono notoriamente da riferimento per la valutazione del nocumento derivante da infortunio o da malattia professiona- le, in luogo delle pertinenti Tabelle adottate dal Tribunale di Milano, le prime utilizzate dal coadiuvante del CTU dott. per “eccesso di zelo” in Per_9 quanto più dettagliate, con giustificazione definita “grottesca”. Eccessiva, inoltre, l'inabilità temporanea assoluta, indicata addirittura in mesi otto ben- ché il non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa, non es- CP_4 sendosi in alcun modo assentato dal luogo di lavoro per ragioni di malattia, configurandosi siffatti errori di gravità tale da giustificare anche in prime cure il rinnovo della CTU.
3.1.3. Anche riguardo alla posizione di (sorella della vit- Controparte_7 tima, ), la CTU era erronea e contraddittoria, posto Persona_7 che, pur dando atto dell'assenza di note patologiche sia sul versante psicotico che su quello nevrotico, a fronte di un malessere soggettivo senza implicazio- ni sul funzionamento sociale e lavorativo, aveva accertato un danno biologico pari al 55%, con riferimento alla voce n. 185 delle (inconferenti) Tabelle
17 I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”: v. pa- gina 63 della C.T.U.), in assenza di sintomi in tal senso.
3.1.4. Quanto a , madre della vittima, la C.T.U. ha af- Controparte_6 fermato quanto segue: “presenta un disturbo narcisistico di personalità con la compresenza di tratti schizoidi e ossessivi” (v. pagina 42 della C.T.U.) e “ri- sulta presente una sintomatologia ansioso-depressiva di grave entità” (v. pagi- na 64), per poi contraddirsi asserendo (p. 67) che: “appare oggi sufficiente- mente compensata grazie non solo alla cura farmacologica che riferisce di as- sumere ma anche perché nella vita della donna negli ultimi anni si sono azze- rate le responsabilità familiari, le nipoti stanno crescendo, la figlia è CP_7 andata a vivere altrove” e, nonostante questo, il Dott. dopo aver Per_9 confermato che la Sig.ra presentava un disturbo ansioso- CP_6 depressivo di grave entità, ha inteso riferirsi (ancora una volta) alla voce 185 delle tabelle I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”), con quantificazione nella misura del 55% (v. pagina 64), del tutto estranea alla diagnosi, peraltro senza tener conto del disturbo narcisistico preesistente, che non è certamente in correlazione causale con l'evento ogget- to di causa.
3.1.5. Riguardo, infine, al padre della vittima, , deceduto Persona_3 nel 2017, per cause evidentemente estranee all'evento oggetto di causa, solo in base al racconto dei familiari era stata riconosciuta un'invalidità permanen- te del 55% sempre in base alla voce n. 185 delle Tabelle I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”: v. pagina 64 della C.T.U.) nonostante l'assenza di psicosi e di documentazione sanitaria circa le patolo- gie in questione.
4. Analoghe censure sono state mosse dalla nel suo appello (terzo CP_2 motivo) con riferimento all'accertamento e alla liquidazione del danno non patrimoniale (sempre in via subordinata alla ritenuta operatività della poliz- za).
18 4.1.In proposito, la CO ha rilevato come il giudice abbia liquidato un importo complessivo pari ad oltre € 3.500.000,00, pari quasi al doppio delle pretese degli originari attori in ragione delle spropositate percentuali di inva- lidità riconosciute, perdipiù applicando arbitrariamente le Tabelle NA;
ha contestato la mancata nomina di un Collegio arbitrale con un medico specia- lizzato in medicina legale, evidenziando le numerosi contraddizioni in cui era incorso il primo giudice aderendo alla erronea CTU, laddove, ad esempio, aveva riconosciuto al coniuge della vittima, un'invalidità permanen- CP_4 te addirittura del 40% e alla sorella, , nella misura del Controparte_7
55%, in assenza di patologie psichiche e di documentazione medica di sorta, così come aveva riconosciuto al padre, un'invalidità Persona_3 permanente del 55% basandosi sul racconto dei familiari e senza tener conto della sua sopravvivenza limitata, in violazione dei criteri di accertamento me- dico-legale delle lesioni all'integrità psico-fisica e in assenza di documenta- zione clinica, insistendo per il rinnovo della CTU, da affidarsi ad un collegio medico specializzato in medicina legale.
4.2. Il motivo (primo della AS e CA e terzo di ) è fondato in CP_2 tutte le sue articolazioni, contenendo la CTU gravi errori di valutazione e di applicazione dei parametri di valutazione del danno biologico, essendo le
[...]
NA del tutto inappropriate alla fattispecie, visto che fungono da riferi- Pt_9 mento per la valutazione del pregiudizio derivante da infortunio o da malattia professionale, senza considerare che sono state utilizzate applicando voci di danno (voci nn. 184 e 185) neppure riscontrate nei congiunti della vittima.
4.3. Stante il rinnovo della CTU, effettuata da un Collegio composto, stavolta, da un Prof. di medicina legale e da una psichiatra, devono qui riportarsi le conclusioni cui questo è pervenuto, pienamente condivise dalla Corte perché effettuate all'esito della adeguata valutazione delle situazioni presentate dai singoli congiunti della vittima, con applicazione dei corretti parametri delle
19 Tabelle del Tribunale di Milano relative al danno biologico, ed in proposito i
CCTTUU hanno così concluso:
“Sulla base di tutti gli accertamenti effettuati, nonché delle considerazioni medico-legali postulate, tenuto conto delle osservazioni critiche formulate dalle parti, cui si è data puntuale risposta (ut supra), si ritiene di poter così conclusivamente e sinteticamente rispondere ai quesiti posti dal Collegio Giu- dicante circa la vicenda degli eredi della sig.ra ● Persona_7 se ai predetti congiunti siano conseguite, dalla fattispecie per cui è causa, ve- rificatasi il 27/09/2009 (sic!) lesioni all'integrità psicofisica, al di là delle conseguenze del danno parentale “stricto sensu”;..
La risposta a tale quesito è diversa a seconda dei vari congiunti.
Per (madre della de cuius), in seguito Controparte_6 all'evento lesivo (la morte della figlia) si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo depressivo mag- giore grave e, quindi, moderato con successiva stabilizzazione in un disturbo depressivo persistente, con ansia, di grado lieve.
Per (marito della de cuius), in seguito all'evento lesivo CP_4 si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante l'insorgenza di un temporaneo disturbo dell'adattamento complicato, con suc- cessivo miglioramento del quadro fino alla sua completa risoluzione.
Per (sorella della de cuius), in seguito all'evento Controparte_7 lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determi- nante l'insorgenza di un temporaneo disturbo dell'adattamento non complica- to, con successivo miglioramento del quadro fino alla sua completa risoluzio- ne.
Per (padre della de cuius), in seguito all'evento Persona_3 lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determi- nante un temporaneo disturbo depressivo maggiore grave, poi cronicizzato.
20 ● se vi sia stata (tenuto conto delle lesioni eventualmente riscontrate) inabili- tà temporanea assoluta e parziale, con indicazione della durata di entrambe e della misura percentuale della seconda”;..
Per è riconoscibile un periodo di invalidità Controparte_6 temporanea biologica pari complessivamente a giorni 730, graduabile in una invalidità temporanea parziale al 45% della durata di giorni 365 ed in una in- validità temporanea parziale al 35% sempre della durata di giorni 365.
Per è identificabile un periodo di invalidità temporanea CP_4 parziale al 15% per un periodo pari a giorni 142 (centoquarantadue).
Per è identificabile un periodo di invalidità tem- Controparte_7 poranea parziale al 10% per un periodo pari a giorni 150 (centocinquanta).
Per , è identificabile un periodo di invalidità Persona_3 temporanea biologica pari complessivamente a giorni 730, graduabile in una invalidità temporanea parziale al 45% della durata di giorni 365 ed in una in- validità temporanea parziale al 35% sempre della durata di giorni 365.
● se sussistano esiti di carattere permanente e quale sia il loro grado di inci- denza sulla preesistente integrità psicofisica;” …
Per , è attualmente presente e diagnosticabile Controparte_6 un disturbo depressivo persistente, con ansia, di grado lieve. L'incidenza fun- zionale complessiva del disturbo, tenuto conto dei riferimenti valutativi delle linee guida SIMLA, consente di individuare un danno biologico permanente pari al 25%.
Per , allo stato attuale non sono stati identificati esiti di CP_4 carattere permanente riconducibili all'evento lesivo de quo.
Per , allo stato attuale non sono stati identificati Controparte_7 esiti di carattere permanente riconducibili all'evento lesivo de quo.
Per , è documentalmente diagnosticabile un di- Persona_3 sturbo depressivo maggiore, forma grave. L'incidenza funzionale complessiva del disturbo, tenuto conto dei riferimenti valutativi delle linee guida SIMLA,
21 consente di individuare un danno biologico permanente pari al 36%. Ciò, na- turalmente, fino all'evento morte del che, sulla base degli CP_7 atti disponibili, non è in alcun modo correlabile ai fatti per cui è causa ed alla patologia psichica che ne è derivata.”
4.4. In conclusione, i CCTTUU
- alla madre della de cuius, , hanno riconosciuto una invali- Controparte_6 dità temporanea al 45% di giorni 365 e al 35% di ulteriori giorni 365 e un danno da invalidità permanente al 25% per disturbo depressivo persistente;
- al coniuge della de cuius, hanno riconosciuto una invalidi- CP_4 tà temporanea parziale al 15% per 142 giorni, senza alcun danno da invalidità permanente;
- alla sorella della de cuius, , hanno riconosciuto una Controparte_7 inabilità temporanea parziale al 10% per 150 giorni, senza postumi permanen- ti;
- al padre della de cuius, , deceduto il 27 novembre Persona_3
2017, hanno riconosciuto una invalidità temporanea parziale al 45% di giorni
365 e al 35% per ulteriori 365 giorni e una invalidità permanente per disturbo depressivo maggiore al 36% sino al decesso non correlato ai fatti oggetto del giudizio.
Si tratta di valutazioni argomentate in base ai riscontri anche clinici, che il
Collegio fa proprie, dando atto che sia la AS e CA che le han- CP_2 no comunque contrastate con riferimento al riconoscimento di un'invalidità permanente in favore dei genitori della de cuius, e gli attori (per motivi oppo- sti) con riferimento a ciascuno di loro, limitandosi tutti a riportare, in compar- sa conclusionale, le osservazioni dei rispettivi CCTTPP, che, tuttavia, aveva- no trovato compiuta risposta nella relazione di CTU alle pp. 41 e ss, che è stata invece da tutti pretermessa e cui, per brevità, si rimanda.
22 4.5. Debbono a questo punto effettuarsi le liquidazioni del danno biologico, sulla base delle condivisibili conclusioni rassegnate dal Collegio dei CTU
[...]
CP
sulle tabelle più recenti (2024) elaborate dal Tribunale di Milano:
-alla madre della de cuius, (54 anni al 27/07/2009, data del Controparte_6 decesso della figlia) cui hanno riconosciuto una invalidità temporanea al 45% di giorni 365 e al 35% di ulteriori giorni 365 e un danno da invalidità perma- nente al 25% per disturbo depressivo persistente, spettano € 33.580,00 a tito- lo di danno da inabilità temporanea (punto base :115,00, 365 giorni al 45% =
18.888,75 e 365 giorni al 35% = 14.691,25) ed € 114.228,00 a titolo di in- validità permanente, per un totale di € 147.808,00, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto 27/7/2009 e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo;
- al coniuge della de cuius, i CCTTUU hanno riconosciuto CP_4 una invalidità temporanea parziale al 15% (€ 17,25) per 142 giorni, senza al- cun danno da invalidità permanente, sicché gli spettano € 2.449,50, oltre inte- ressi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annual- mente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo;
- alla sorella della de cuius, , hanno riconosciuto una Controparte_7 inabilità temporanea parziale al 10% (€ 1,15) per 150 giorni, senza postumi permanenti, sicché le spettano € 1.725,00, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto 27/7/2009 e annualmente rivalutato sino al depo- sito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo;
4.6. Ferma quindi la valutazione effettuata dal Collegio peritale in tema di danno biologico permanente e temporaneo riconosciuto ai congiunti di
[...]
, e la conseguente liquidazione del danno, vanno delibati gli Parte_10 altri motivi di appello (il secondo, il quarto ed il quinto), proposti da CP_2 in via subordinata, in caso di accertamento, anche in questa sede, dell'operatività della polizza (che ricorre per quanto si dirà nel prosieguo)
23 sempre relativi alla liquidazione del danno effettuato in prime cure, che, per quanto da rivedere alla luce delle risultanze di cui alla rinnovata CTU, atten- gono a principi di carattere generale e dunque comunque rilevano in questa sede. Cont
4.7. Ci si riferisce, innanzitutto, al secondo motivo d'appello, con il quale liance censura
2. “la parziale carenza di legittimazione processuale di CP_4
4.8. La CO ha evidenziato che una delle due figlie del- CP_5 la de cuius, , è divenuta maggiorenne nel corso del Persona_7 primo grado di giudizio e segnatamente il 22 agosto 2020, il che si evince an- che dal certificato di stato di famiglia prodotto da parte attrice. Trattasi pertan- to di circostanza allegata e documentata nel giudizio e, ciononostante, il primo
Giudice ha liquidato in favore “di , in qualità di esercente la CP_4 responsabilità genitoriale sulla figlia minore la somma di € CP_5
452.846,32” benché questi non fosse più legittimato ad avanzare richieste per suo conto, né avrebbe potuto essere beneficiario di liquidazioni, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale.
4.9. Il motivo è infondato.
5. Deve innanzitutto evidenziarsi come la giurisprudenza di vertice (Cass. n.
19308/2012) abbia chiarito che, nel caso in cui un minore diventi maggioren- ne nel corso del giudizio, l'eventuale difetto di legittimazione del genitore venga sanato con efficacia retroattiva se il diretto interessato si costituisce in giudizio manifestando in modo inequivoco la propria volontà di proseguire l'azione: «il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere di- venuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudi- zio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio….. manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria». In ogni caso, basti rilevare che si è for- CP_5
24 malmente costituita in proprio nel presente grado di appello, aderendo inte- gralmente alle argomentazioni e alle difese svolte in primo grado dinanzi al
Tribunale di Pescara dal genitore il quale ha agito in sua rap- CP_4 presentanza, quale genitore esercente la potestà genitoriale;
ella, dunque, ma- nifestando in modo chiaro la volontà di ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dal padre, ha così re- troattivamente sanato il denunciato vizio.
5.1. Va delibato ora il quarto motivo di appello proposto dalla Pt_11 che ha censurato:
il cumulo del danno morale e del danno da perdita del congiunto.
5.2. Sostiene la appellante vi sia stata in prime cure una duplica- Pt_11 zione delle poste risarcitorie avendo il Tribunale attribuito ai danneggiati il ristoro sia del danno morale, quale componente del danno biologico, sia del danno da perdita del rapporto parentale, nel senso che le sofferenze interiori conseguenza dei disturbi psichici asseritamente riportati dai danneggiati coincidono col patema derivante dalla perdita del congiunto, tenuto conto che i danni liquidati ai vari danneggiati riguardano le ripercus- sioni negative che sarebbero derivate dal lutto. Ne consegue che deve ritenersi unica e indistinta la componente morale del danno non patrimoniale costituita dalla sofferenza interiore derivante dalla morte della persona cara.
5.3. Il motivo è infondato.
5.4. La questione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di vertice nel senso della cumulabilità tra le due voci di danno.
5.5. In particolare, nella motivazione dell'ordinanza Cass. n. 9857/2022 si legge: “il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (così come configurato dal riconoscimento della giurisprudenza e dalla conforme rifles- sione dottrinaria) chiede d'essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla defini- tiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare
25 pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patolo- gica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita af- fettiva;
si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimo- niale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico inte- resse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo;
viceversa, il discorso condotto con riguardo al danno biologico de- terminato dall'uccisione di un proprio congiunto non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (in sé considerato), bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico-relazionali, derivano dal- la compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell'integri- tà della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logica- mente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (così come, specularmen- te, del tutto diversi devono ritenersi gli interessi che trovano riferimento nelle previsioni di tutela di cui all'art. 29 Cost. rispetto a quelli considerati nell'art. 32 Cost.); pertanto, una volta liquidato, da parte del giudice di primo grado, il danno derivato agli originari attori dalla morte del figlio sotto il profilo della perdita del rapporto parentale (incidente, tanto sulla conservazione del proprio equilibrio emotivo-soggettivo, quanto sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale valutabile sul terreno della dimensione dinamico- relazionale), l'ulteriore liquidazione, in favore degli attori, di un importo a ti-
26 tolo di risarcimento del danno biologico (necessariamente da intendere come danno alla salute degli stessi, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente all'uccisione del proprio figlio) non costituisce affat- to una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv.
656223 - 03)”
5.6.Alla sentenza Cass. n. 2898/2019 fa riferimento altra giurisprudenza di vertice e, in particolare, Cass. n. 26140/2023, che in proposito rileva: “Tali principi hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a
Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama sua volta quelli già espressi in Cass. nn. 901, 7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. "progetto sanità" della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiun- ta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale)
e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risar- citoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per dan- no da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico- relazionale.”
Il motivo è dunque infondato.
5.7. Deve essere ora delibato il quinto motivo d'appello proposto da CP_2 relativo al: danno liquidato agli eredi di , posto in di- Persona_3
Part scussione anche dalla e da che, nel primo motivo hanno co- CP_1 munque sostenuto l'eccessività del danno biologico a questi liquidato senza prove di sorta (v. supra par. 3.1.5.)
5.8. In proposito, evidenzia l'appellante non avere il primo giudice tenuto conto, nella liquidazione del danno biologico, effettuata nel considerevole im- porto di € 747.589,00, della limitata sopravvivenza (otto anni) del Per_13
, padre della vittima, deceduto il 27/11/2017 per patologia cardiaca,
[...] rispetto a quest'ultima (2009), rilevando come le considerazioni dello stesso
27 primo Giudice confermino che non è stato fornito alcun concreto riscontro in merito alla riconducibilità, secondo il criterio del più probabile che non, del decesso alle conseguenze lesive dell'evento imputato agli originari convenuti.
Ha evidenziato la abnormità della liquidazione, nella quale comunque si do- veva tenere conto della vita effettivamente vissuta, spettando, ove confermata l'invalidità permanente del 55 %, pure contestata, a tal titolo, la minor somma di € 115.131,0 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia.
5.9. Ha quindi insistito per un drastico abbattimento delle somme riconosciute a titolo risarcitorio in favore di e, per esso, dei suoi ere- Persona_3 di anche in ragione della durata della sopravvivenza del danneggiato. In via gradata, nella ipotesi denegata in cui il decesso sia considerato conseguenza dell'evento lesivo di cui è causa, per la liquidazione del solo danno terminale in misura non superiore a € 251.503,00 o comunque nella maggiore o minor somma ritenuta dalla Corte di merito, in ogni caso con abbattimento rispetto a quanto liquidato dal primo Giudice.
6. Il motivo è fondato e, in ogni caso, non si pongono problemi di ammissibi- lità dello stesso ipotizzati dagli attori, ma solo in sede di comparsa conclusio- Part nale, in assenza di omologo appello dell' e di , posto che, come CP_1 si è detto, questi, più radicalmente, hanno sostenuto non spettare alcunché a titolo di danno biologico al (v. infra sub 3.1.5.), avendo conte- CP_7 stato in radice la sua sussistenza.
6.1. Non si discute sulla circostanza che il decesso di quest'ultimo, intervenu- to ben 8 anni dopo i fatti di causa, per patologia cardiaca, non sia correlato causalmente con questi, e tanto del resto hanno affermato con chiarezza i
CCTTUU, sicché deve procedersi alla liquidazione del danno biologico da premorienza.
6.2. Deve darsi atto che gli attori, nel contrastare il motivo, hanno sostenuto che il danno da premorienza non possa trovare applicazione con riferimento al danno morale e anche al danno parentale citando una decisione della Suprema
28 Corte Cass. (Cass.n. 12060/2022), a mente della quale il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, in questa sede ritenendosi che, posto che la sofferenza soggettiva si protrae nel tempo al pari di quella fisica, anch'essa debba essere considerata ai fini del danno da premorienza.
6.3. Orbene, il periodo residuo di vita nel corso del quale l'attore pativa il predetto danno è pari ad anni 8 e mesi 4, ed è, quindi, rispetto ad esso che de- ve essere valutato il danno risarcibile (in tal senso, tra le altre, Cass. 679/2016 secondo la quale << … in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione ri- sentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli ere- di del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabi- lità statistica, ma è un dato noto …>>).
6.4. Ciò posto, in ordine alle modalità di liquidazione del danno in parola, cd. da premorienza, la Suprema Corte ha sancito l'inutilizzabilità, per contrasto con il criterio dell'equità, dei criteri indicati dalle tabelle di Milano, edizione del 2018 (Cass. ord. 41933/2021), ripetuti in quella del 2021, esprimendo la preferenza proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calco- lato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di in- validità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale ci- fra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effet- tiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità>>. In altra pronun-
29 cia, la Suprema Corte ha, peraltro, confermato la decisione di merito che – nell'impossibilità di applicare il valore tabellare relativo all'età del danneggia- to al momento del sinistro e alla sua aspettativa di vita media, dovendosi piut- tosto fare riferimento alla durata reale della vita del soggetto – ha liquidato il risarcimento avendo riguardo al valore monetario tabellare giornaliero previ- sto per l'inabilità temporanea assoluta moltiplicato per il numero di giorni del- la effettiva esistenza in vita del danneggiato (cfr. Cass. 12913/2020).
6.5. Nel caso di specie, non possono, quindi, essere adoperate le tabelle di Mi- lano che, anche nella edizione aggiornata del 2021 e del 2024 tengono ferma la premessa, censurata dalla Suprema Corte, secondo cui <il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzar- si>> facendone, in particolare, discendere che il pregiudizio sofferto nel pri- mo e nel secondo anno abbia una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti.
6.6. Adottando, allora, il criterio suggerito dalla Suprema Corte con la sopra citata recente pronuncia n. 41933/2021 e, quindi, tenuto conto della età del danneggiato (55 anni), del gradiente d'invalidità (36%), dell'aspettativa di vi- ta secondo le tavole di mortalità ISTAT 2018 (per gli uomini, anni 80,9) e della data del decesso (27/11/2017), quando il danneggiato aveva 63 anni, e osservando, infine, il criterio di proporzionalità per il quale il danno da pre- morienza deve essere rapportato a quello che sarebbe spettato al danneggiato se fosse rimasto in vita sino al termine del giudizio per assicurare l'equità del- la liquidazione, il danno non patrimoniale spettante all'attore (danno biologi- co e danno morale con riferimento ai postumi d'invalidità) è pari a comples- sivi € 209.124,00, importo determinato secondo il seguente schema di calco- lo: importo in caso di sopravvivenza post giudizio = € 225.700,00
30 225.700,00: 81 (aspettativa di vita rispetto alle tabelle di mortalità ISTAT) = €
2.786,41
€ 2786,41 x 63 (età al momento della morte) = € 175.544,00
In conseguenza di quanto esposto, la liquidazione del danno non patrimoniale complessivo subito dall'attore deve essere così rettificata:
Età del danneggiato (n. il 20.7.1954) alla data del fatto (27/7/2009) 55 anni;
Percentuale di invalidità permanente 36%;
Danno € 175.544,00
Danno da inabilità temporanea: € 33.580,00 punto base :115,00 (365 giorni al
45% = 18.888,75 e 365 al 35% = 14.691,25).
Totale danno biologico: € 209.124,00.
Dunque, in tale importo deve essere rideterminato il risarcimento dovuto dalle parti appellanti e che va ripartito tra gli eredi del per un terzo CP_7 quanto a moglie e figlia e per un sesto ciascuna per le due nipoti.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sen- tenza e, di seguito, fino al saldo.
6.7. L'appello deve essere, dunque, accolto nei limiti di quanto innanzi espo- sto.
6.8. Per finire, sempre perché è attinente al tema della liquidazione, dopo il quinto e ultimo motivo dell'appello (del quale resta da trattare il CP_2 primo motivo, relativo all'operatività della polizza) è bene delibare il terzo Part motivo dell'appello proposto dalla e dal dott. , relativo alla de- CP_1 benza degli interessi compensativi, anche in difetto di domanda in tale senso dei danneggiati:
“3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1282 e 2043 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., con riferimento alla liquidazione degli interes- si compensativi in favore delle controparti, anche in assenza di esplicita domanda di parte.” (v. pagina 49 della sentenza: “Sugli importi come sopra
31 dovuti, in quanto debiti di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del 'lucro cessante' (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte”.)
6.9. Il motivo è infondato, posto che la richiesta di liquidazione degli interessi era contenuta nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, ed al- tresì ricompresa nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo ed in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 01/07/2022. Ed in- fatti, le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione (punto 1) prevedevano espressamente la richiesta: “oltre interessi e rivalutazione dalla data del sini- stro e danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c. c., come negli importi in premessa specificati”.
Detta domanda veniva ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ove si legge, dopo la richiesta di condanna: “oltre interessi e rivalutazione della data del sinistro e danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., relati- vamente alle voci di danno di cui agli importi sopra specificati;
” la domanda dunque era stata proposta, pur dovendosi dare atto del contrasto giurispruden- ziale sul punto (Cass. n. 2037/2019, Cass. n. 5317/2002 da un lato circa la ri- conoscibilità d'ufficio e Cass. n. 4938/2023 e 10376/2024 circa la necessità della domanda). Part
7. Va ora delibato il secondo motivo d'appello proposto dalla e dal Pt_8
, relativo alla:
[...]
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., nonché omessa pronuncia, in ordine all'individuazione della sussistenza del dan- no patrimoniale presuntivamente subito dal Sig. in pro- CP_4 prio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori
[...]
e per aver perduto l'apporto economico della Per_14 Persona_2
Sig.ra . Errata applicazione dei coefficienti di ca- Persona_7 pitalizzazione della rendita indicati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre
1922, n. 1403.
32 Gli appellanti censurano il capo della sentenza che statuisce relativamente al- la sussistenza del danno patrimoniale asseritamente subito da CP_4 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori
[...]
e per aver perduto l'apporto economico della mo- Per_14 Persona_2 glie (pagine da 46 a 48) “che al momento del decesso prestava attività lavora- tiva come operaia alle dipendenze della . Controparte_20
7.1. Rilevano gli appellanti come, in realtà, trattavasi di un rapporto a tempo determinato, con scadenza al 28 febbraio 2010, sicché non poteva dirsi che i familiari in futuro avrebbero continuato a beneficiare del suo apporto econo- mico, difettando la prova che detto congiunto avrebbe effettivamente contri- buito, in futuro, al mantenimento dei familiari, come da consolidata giurispru- denza di vertice ignorata dal primo giudice, che aveva affermato: “Nel caso di specie possono senz'altro prendersi in considerazione i contributi che la de- funta avrebbe presumibilmente apportato a beneficio del marito in funzione anche degli impegni assunti con il mutuo ed il finanziamento documentati sub
38 del fascicolo di parte, nonché delle figlie ancora in tenera età, sotto il profi- lo delle provvidenze aggiuntive che la madre avrebbe loro destinato, anche nell'eventualità, al raggiungimento dell'età lavorativa, di sufficienza di redditi propri, quale 'beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo (cfr.:
Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003); sì da far ritenere probabile che la se rimasta in vita, avrebbe riservato al marito, a Persona_7
CP_ e ed una percentuale del proprio reddito pari almeno ad un quarto Per_2 ciascuno”, così esprimendosi in termini genericamente presuntivi, in contrasto con i principi giurisprudenziali elaborati in materia.
7.2. Peraltro, il Tribunale non si era pronunciato relativamente alla questione relativa all'effettiva consistenza del valore negativo della c.d. quota sibi, ossia della parte di reddito che la defunta avrebbe destinato alle proprie esigenze, pur rilevante ai fini del riconoscimento del preteso danno, in virtù delle conso- lidate statuizioni giurisprudenziali in argomento, a tenore delle quali: “il red-
33 dito da porre a base del calcolo dovrà comunque...essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato a sé, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito” (v. Cassazione Civile, Sez. III, 7 marzo 2018,
n. 4379).
7.3.Infine, hanno censurato la sentenza anche nella parte in cui ha quantificato tale pregiudizio, aderendo ad un filone giurisprudenziale ormai superato
(“Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186; conforme Cass. civ. Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738”: v. pagina 48, cit.), utilizzando il criterio della capita- lizzazione del danno patrimoniale futuro e adottando i coefficienti di capita- lizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n.
1403.
7.4.Il motivo è infondato.
E' documentato in atti l'apporto patrimoniale fornito dalla de cuius alla pro- pria famiglia, avendo gli attori prodotto (v. docc. 39, 49, 41 fascicolo di parte) la sua dichiarazione dei redditi del 2008, buste paga degli anni 2005, 2006,
2007, 2008 e 2009, Certificazioni dell'Agenzia dell'Entrate, redditi
[...]
redditi 2006, 2007, 2008, Mod. 730/2010 e CUD 2010 Persona_7 [...]
, nonché l'Atto di mutuo del 22 Gennaio 2008 rep. 122186 e Persona_15
l'atto di mutuo del 03/05/2000 rep. n. 122186(doc. 38 ibidem).
7.5. Deve considerarsi che il rapporto lavorativo è documentato e persisteva in via sostanzialmente continuativa sin dal 21 Agosto 2005, essendo state pro- dotte n. 44 buste paga (Doc. 39), dalle quali si evince in primis la natura inde- terminata del contratto sottoscritto, espressamente riportata nelle prime dicias- sette buste (09/09/2005 – 10/10/2007). In seguito, benché il rapporto sia indi- cato come a tempo determinato, le condizioni lavorative e retributive della di- pendente non subivano modifiche, tanto che il contratto veniva formalmente rinnovato alla scadenza di Gennaio 2009 ed era in piena vigenza al momento del decesso (27/07/2009).
34 7.6. Quanto sopra dimostra che l'attività lavorativa prestata da Persona_7 presso la soc. era stabile da circa quattro anni
[...] Controparte_20
e, che, conseguentemente, si configurasse come tale, al di là delle ripetute as- sunzioni a tempo determinato, proprio perché ripetute e continuative nel tem- po, sì da consentire di ritenere configurabile per il futuro una stabile contribu- zione della stessa al ménage familiare nel corso degli anni. E tanto trova con- ferma nella stipula dei due contratti di mutuo, in uno dei quali (il primo, risa- lente al 2000), ella figura come garante dell'intero importo mutuato, mentre l'altro era stato acceso congiuntamente dai due coniugi nel 2008, proprio l'anno precedente il decesso, dovendosi rilevare che anche il coniuge era ope- raio, essendo dunque verosimile che la famiglia contasse anche sull'apporto economico della de cuius, anche in vista del quale erano stati stipulati i mutui, sicché vi erano concrete prospettive di reddito della donna da porre a servizio della famiglia (Cass. n. 3966/2012), configurandosi nella specie proprio quel- lo che la Suprema Corte (Cass. n. 29830/2018) definisce “un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa” (v. Cass.,
20/11/2018, n. 29830), essendosi specificato come i criteri probabilistici ap- plicati trovino ampio fondamento nella documentazione allegata e nel menage della famiglia, che è emerso essere fondato sulla solidarietà reciproca.
7.7. E' infondata, poi, anche la doglianza con cui gli appellanti censurano la determinazione della quota sibi nella misura di ¼, che invece appare congrua, avendo destinato il Tribunale la quota di 1/4 al fabbisogno personale della de- funta , ed i residui 3/4 distribuiti tra il coniuge e le due Persona_7 figlie nella misura di 1/4 ciascuno: tanto anche alla luce della giurisprudenza di settore, dovendo considerarsi che, nella specie, il coniuge era titolare di reddito da un lato e che vi erano due figlie da mantenere dall'altro.
7.8. E' infine inammissibile per difetto di interesse il sub motivo sul quantum CP_ del danno liquidato in favore di e delle figlie e CP_4 Per_2
35 siccome determinato sulla scorta dei coefficienti di capitalizzazione CP_4 approvati con r.d. n. 1403 del 1922, censurato non perché eccessivo, ma per- ché determinato in base a dei “coefficienti fissati nelle tabelle di cui al R.D.
09 Ottobre 1922” benché questi siano stati ritenuti superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, siccome “…a causa dell'innalzamento della du- rata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garanti- scono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.”.
Premesso che il Tribunale, così determinando la capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, in base ai coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, era pervenuto alla determinazione della quota riconoscibile sia al vedovo che a ciascuna delle due figlie nella misura di € 58.410,22 ciascuno, resta il fatto che, è la stessa parte appellante ad evidenziare come i predetti coefficienti fissati nelle tabel- le di cui al R.D. 09 Ottobre 1922 siano stati ritenuti superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, siccome “…a causa dell'innalzamento della du- rata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garanti- scono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.”.
La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 20615/2015), che ha ritenuto superato il metodo di capitalizzazione sulla base del R.D. n. 1403 del 1922, non lo ha certo fatto perché induce a sovrastimare il danno patrimoniale, ma, al contra- rio, perché l'utilizzo di quei coefficienti non consente l'integrale ristoro del Part danno, sicché non era la o il la parte interessata a dolersene, po- CP_1 sto che il ricalcolo del danno secondo criteri diversi ne comporterebbe il rico- noscimento in misura maggiore, con la conseguenza che il sub motivo va di- chiarato inammissibile
7.9. In conclusione, appare evidente il difetto di interesse per il motivo, sol che si consideri che, come sottolineato dagli stessi appellanti, la giurispruden-
36 za di vertice attuale esclude la validità di una siffatta liquidazione in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, proprio in quanto essi, “a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. ” (Cass. n.
18093/2020).
8. Vanno ora delibati i restanti motivi di appello, e, prima di procedere Part all'esame del IV ed ultimo motivo proposto da e da , relativo CP_1 all'esaurimento del limite della franchigia aggregata annua, deve, per motivi di priorità logica, delibarsi il primo motivo d'appello di , che ha reso CP_2 necessario rimettere sul ruolo la causa per sottoporre alle parti la questione del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo non opposto ottenuto dal dott.
[...]
Per_1
ai danni della CO per il pagamento delle provvisionali disposte in sede penale in favore dei congiunti della vittima.
Esso è relativo all':1.Accoglimento della domanda di manleva
8.1. ha censurato la decisione nella parte in cui, travisando il conte- CP_2 nuto della regolamentazione contrattuale, ha respinto l'eccezione da essa sol- levata di integrale inefficacia della polizza 007414012009 sotto il profilo temporale insistendo per la declaratoria di integrale inoperatività della garan- zia CU, non essendosi verificate le condizioni previste, per la polizza attivata, che all'art. 2.1, che disciplina l'“Inizio e termine della garanzia”, prevede che “L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta nel corso del periodo di efficacia Parte_12 dell'assicurazione stessa, purché denunciate alla Società nel periodo di validi- tà del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre che tali richie- ste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30 novembre 1999.”.
8.2. Ha precisato che la polizza ha decorrenza dal 19 giugno 2009 e scadenza al 19 giugno 2010, un massimale di € 6.500.000,00 per sinistro e un massima-
37 le aggregato annuo di € 25.000.000,00. Essa opera in regime di claims made e prevede un periodo di retroattività a far data dal 30 novembre 1999 e, dun- que, di quasi dieci anni antecedente rispetto alla decorrenza della garanzia. In particolare, secondo le “Definizioni” di polizza, per “Sinistro” si intende “la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'Assicurato da
Terzi per i danni per cui è prestata l'assicurazione”.
8.3. Ha quindi censurato la decisione (p. 54 e ss ) con cui il Tribunale, dopo aver rimarcato che la prima richiesta risarcitoria nel caso di specie era stata inoltrata nel luglio 2013 - e dunque successivamente alla scadenza della po- lizza– aveva sostanzialmente equiparato l'avviso di sinistro ex art. 1913 cc, pervenuto tempestivamente, alla richiesta risarcitoria vera e propria (definen- dolo atto idoneo ai fini della “manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità”), che era invece mancata nel periodo di vi- genza della polizza, avendo in proposito rilevato (v. pp 54-55- sentenza) che la CO ha “ricevuto, nel periodo di vigenza del contratto e per fatto avvenuto nel periodo stesso, la richiesta di prendere atto, ancorché a scopo cautelativo, del sinistro oggetto di causa e che tanto dunque, anche se non po- teva necessariamente ancora valere come formulazione della relativa concreta richiesta scritta di risarcimento, poteva però risultare sufficiente per portarla a conoscenza del sinistro oggetto di causa, preannunciandole il possibile eserci- zio dell'azione di risarcimento.”
8.4. Ha poi censurato anche il richiamo, fatto dal primo giudice, all'art.
1.15 in tema di “interpretazione più estensiva e favorevole all'assicurato”, posto che la chiarezza del dato letterale non richiedeva il ricorso a criteri ermeneuti- ci sussidiari, nonché alla scelta della CO, la quale si sarebbe “resa conto che le proprie resistenze erano e sono ingiustificate”, di provvedere al pagamento della provvisionale liquidata nell'ambito del procedimento penale nel quale era imputato il dott. senza proporre opposizione avverso il CP_1 relativo decreto ingiuntivo, trattandosi invece di una mera scelta discrezionale
38 di opportunità, mentre il ricorso al criterio del comportamento successivo del- le parti – di entrambe le parti e non una come nella specie - si giustifica solo ove sia impossibile ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione.
8.5. Nella fattispecie si era realizzata solo una delle due condizioni previste per l'operatività della polizza, ossia il fatto colposo avvenuto nel suo ambito di operatività (30 novembre 1999/19 giugno 2010), ma non si era realizzata l'altra, ossia la richiesta risarcitoria pervenuta dal 19 giugno 2009 al 19 giu- Part gno 2010, tale non potendosi considerare la comunicazione inviata dalla l
29 luglio 2009, costituente una generica informativa sull'intervenuto decesso della paziente, mentre la richiesta risarcitoria era arrivata solo quattro anni dopo, nel luglio 2013, costituendo la prima un avviso ex art. 1913 cc: non po- teva infatti ritenersi, come aveva fatto il giudicante, che la garanzia potesse essere azionata mediante una mera denuncia cautelativa in contraddizione col chiaro testo dell'art.
2.1 delle condizioni di assicurazione sopra riportato, tan- to che la posizione era stata aperta solo “cautelativamente”, proprio per la mancanza di una richiesta risarcitoria (cfr. documento n. 9 della produzione Parte della allegata alla seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.).
8.6. Né si poteva invocare, con riferimento alla clausola claims made in que- stione (ormai sottratta al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 comma
2 cc), la violazione dei limiti imposti dalla legge ex art. 1322 comma 1 cc (
Cass. n. 12981/2022; Cass. Sezioni Unite n. 22437/2018), non potendo il giu- dice di merito, come evidenziato dalla Suprema Corte, modificare il contratto realizzando uno schema non voluto dai contraenti, come era avvenuto nella specie (trasformando la polizza in una garanzia “loss occurrence”). Part
8.7. Va a questo punto sottolineato che l' a stipulato con due po- CP_2 lizze:
a) La polizza n. 007414012009, con decorrenza dal 19 giugno 2009 al 2010 e scadenza al 19 giugno 2010, un massimale di € 6.500.000,00 per sinistro e un
39 massimale aggregato annuo di € 2.500.000,00, che opera in regime di claims made e prevede un periodo di retroattività a far data dal 30 novembre 1999 e dunque di quasi dieci anni antecedente rispetto alla decorrenza della garanzia.
Secondo le “Definizioni” di polizza, per “Sinistro” si intende “la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'Assicurato da Terzi per i danni per cui è prestata l'assicurazione.”;
b) per il periodo successivo, la Polizza n. 007414012010, che opera anch'essa in regime claims made e ha decorrenza dal 19 giugno 2010 al 31 marzo 2013, con una retroattività sempre a far data dal 30 novembre 1999 (con un sotto limite di indennizzo, per i sinistri mortali, pari ad euro 250.000,00).
8.8. Orbene, tornando alla prima polizza, che è quella che è stata attivata, co- me si è visto, l'art.
2.1 disciplina l'“Inizio e termine della garanzia” e prevede che “L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta nel corso del periodo di efficacia Parte_12 dell'assicurazione stessa, purché denunciate alla Società nel periodo di validi- tà del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre che tali richie- ste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30 novembre 1999.”.
L'art.
2.13 regola la “Franchigia di polizza” e dispone che “La copertura è prestata con una franchigia per sinistro non ranking di Euro 20.000,00 e una franchigia aggregata annua di Euro 2.500.000,00).
8.9.Il Tribunale di Pescara ha ritenuto operativa la polizza n. 007414012009 alla stregua del comportamento complessivo tenuto in seguito alla ricezione dell'avviso di sinistro del 29 luglio 2009 dalla CO (che ha equiparato ad una vera e propria richiesta di risarcimento), la quale ha dapprima informa- to la di aver aperto cautelativamente la posizione con telefax inviato il Pt_2
20 ottobre 2009 (v. pagina 54 della sentenza impugnata), per poi negare l'assunzione in copertura del sinistro in data 6 dicembre 2013, anche se poi ha corrisposto al dott. l'importo di € 289.090,80 per il paga- Controparte_1
40 mento delle provvisionali cui era stato condannato in sede penale, a seguito del decreto ingiuntivo da questi ottenuto (in precedenza era stato precettato dalle parti civili) e non opposto dalla compagnia, facendo ricorso, nel ritenere verificatesi le condizioni di polizza, anche all'art.. 1.15 delle condizioni di as- sicurazione, secondo il quale: “Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto con- templato dalle condizioni di polizza. Resta inteso che in tutti i casi dubbi,
l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraen- te/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in rela- zione alle attività dichiarate nella presente polizza”.
9.Pertanto il Tribunale, pur dando atto che solo il 17.7.2013 l' riceveva Pt_2 dall'avv. Nicola Di Bernardo, con missiva del 19 - 6 -2013, formale richiesta di risarcimento del danno per conto di , Persona_3 Parte_13
e e, con altra missiva del 15.7.2013, l'ulteriore
[...] Controparte_7 richiesta risarcitoria da parte dell'avv. Cesare Borgia per conto di CP_4
in proprio quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie mi-
[...]
CP_ nori ed , ha valorizzato la circostanza che la CO avesse Per_2 ricevuto, nel periodo di vigenza del contratto e per fatto avvenuto nel periodo stesso, la richiesta di prendere atto, ancorché a scopo 'cautelativo', del sinistro oggetto di causa e che tanto dunque, anche se non poteva necessariamente an- cora valere come formulazione della relativa concreta richiesta scritta di risar- cimento, poteva però risultare sufficiente per portarla a conoscenza del sini- stro oggetto di causa, preannunciandole il probabile esercizio dell'azione di risarcimento ” (v. pagine 54 e 55).
9.1. In realtà il primo giudice, pur ricordando e sottolineando che l'avvenuto pagamento in precedenza era stato precettato dalle parti civili), da parte del dott. dell'importo di € 289.090,80 per le provvisionali cui Controparte_1
41 era stato condannato in sede penale, era stato effettuato a seguito del decreto ingiuntivo da questi ottenuto nei confronti della compagnia di assicurazioni e da questa non opposto, non ha adeguatamente valorizzato la circostanza.
9.2. Tanto ha fatto questa Corte rimettendo la causa sul ruolo (ord.
11/07/2025) per sottoporre alle parti la questione, rilevabile d'ufficio, relativa agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo in questione, ottenuto nei confronti della CO CU (all'epoca QB RA
IT) e da questa non opposto, con riferimento all'operatività della polizza, aspetto non delibato in prime cure né eccepito dalle parti interessate.
Una volta sollecitato il contraddittorio sul punto, acquisite le note conclusionali delle parti, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
9.3. Deve darsi atto che, preliminarmente, con le proprie note, ha CP_2 evidenziato che l'Alta Corte di Giustizia dell'Inghilterra e del Galles, Sezione
Codice delle Imprese e della Proprietà – Sezione Insolvenza e Società (ChD), all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, ha con sentenza omologato, su domanda da essa all'uopo proposta, lo Scheme of Arrangement, istituto previsto dal Companies Act e finalizzato alla ristrutturazione del capitale e ad attuare accordi tra la società e i suoi membri o creditori, che si applica ai contratti di assicurazione emessi in favore di ospedali pubblici e privati e di altre istituzioni sanitarie in Italia e in Spagna, originariamente stipulati da
QB RA (PE) IT e trasferiti a a far data dal 3 CP_2 novembre 2018. A seguito della sentenza di omologa (prodotta in atti con traduzione giurata autenticata), gli Assicurati non possono avviare o proseguire alcun procedimento o intraprendere qualsiasi altra azione nei confronti della RE in qualsiasi giurisdizione per stabilire l'esistenza o l'importo di una Richiesta di indennizzo sulla base di una polizza italiana. Gli
Assicurati che ne hanno interesse sono tenuti a presentare una Richiesta di indennizzo secondo le indicazioni contenute al paragrafo 4.3 dello Scheme
(obbligo di presentare lo Scheme Claim,) con la precisazione che sono
42 vincolanti soltanto le sentenze emesse prima del 30 aprile 2024.
9.4. ha per l'effetto eccepito il sopravvenuto difetto di giurisdizione CP_2 di questa Corte d'Appello in merito alla domanda di manleva proposta ai suoi danni, dovendo essa essere presentata nell'ambito dello Scheme, dando atto di Part aver tanto comunicato via Pec a tutte le parti interessate, compresa l' d ha chiesto a questa Corte di procedere al riconoscimento della sentenza di omologa dello Scheme anche in applicazione dell'art. 64 l. n. 218/1995, senza alcun pregiudizio dell'esercizio della facoltà di impugnare la sentenza de qua nel merito, come previsto dallo Scheme.
9.5. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano è del tutto infondata e deve essere respinta.
Lo Scheme of Arrangement, istituto societario di diritto inglese, non può, spiegare automaticamente effetti nel nostro ordinamento giuridico, tanto più ove venga a incidere su rapporti assicurativi stipulati in Italia tra soggetti italiani, non superando il vaglio che impone l'art. 64 legge citata, in base al quale le sentenze straniere producono effetti nell'ordinamento italiano solo al ricorrere di specifici presupposti, se non altro, sotto il profilo del contrasto con l'ordine pubblico (lettera g), visto che prevede il blocco di qualsiasi azione giudiziaria degli assicurati dinanzi ai giudici italiani e il trasferimento delle pretese risarcitorie a una procedura estera gestita unilateralmente dalla
CO, con grave limitazione del diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Cost.) e della garanzia di un giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), principi qualificati come cardini dell'ordine pubblico processuale italiano. Peraltro, in materia CU la competenza giurisdizionale è regolata dal diritto UE (Reg. Bruxelles I-bis artt. 11-16), che riconosce al contraente/assicurato la facoltà di agire dinanzi al giudice del proprio domicilio o del luogo dell'evento dannoso, all'evidente scopo di tutelare il contraente debole, ponendosi lo anche in contrasto con la Pt_14 disciplina inderogabile europea in materia di assicurazioni, senza considerare
43 che nei confronti della RE (già QB) è stato emesso un decreto ingiuntivo risalente al 2015 e passato in giudicato, che rimane comunque vincolante con riferimento all'operatività della polizza per quanto va a dirsi, ed è sicuramente escluso dagli effetti dello che prevede l'esclusione Pt_14 delle polizze oggetto di una sentenza vincolante e non impugnabile prima del mese di aprile 2024 e, contraddittoriamente, consente ai contraenti di proseguire le azioni promosse in sede di impugnazione da parte della
CO, come avviene nella specie.
9.6.Deve essere ora delibata la questione sollevata d'ufficio (ordinanza
25.6.2025) con riferimento agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante, dott. , nei confronti della CP_1
CO CU (all'epoca QB RA IT) e da questa non opposto, con riferimento all'operatività della polizza, sulla quale le parti hanno interloquito con le note.
9.7. La difesa della , con le “note conclusive” depositate il 12 CP_2 settembre 2025, ha rilevato che “l'assenza di una motivazione dettagliata e di un pieno contraddittorio” limiterebbe “l'efficacia preclusiva del giudicato da decreto ingiuntivo non opposto”, che non potrebbe “estendersi automaticamente alle questioni di fatto o di diritto relative al rapporto sottostante” e all'uopo ha richiamato alcune sentenze della Suprema Corte (ad es. Cass. 26293/2011), che in realtà sono relative a casi diversi da quello oggetto di causa (giudicati formatisi per effetto di mancate opposizioni a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di crediti aventi carattere di periodicità), ma non affrontano l'argomento relativo alla formazione del giudicato circa l'esistenza e la validità del contratto posto alla base del provvedimento monitorio non opposto.
9.8. Deve innanzitutto riportarsi succintamente il tenore del ricorso per decreto ingiuntivo (v. all. “precetto” alla costituzione di in primo CP_1 grado): con esso il dott. ha fatto riferimento al contratto assicurativo CP_1
44 Part stipulato dalla con QB e alla polizza 007414012009 che ha prodotto, rilevando come questo risulti “operante non solo in favore della
[...]
Part
contraente, ma anche in favore dei dipendenti della medesima ai Parte_1 sensi dell'art.
2.3 delle Condizioni di Garanzia.” Ha rilevato, altresì, che la clausola dispone che: «La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti della contraente per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali». Ha quindi riassunto la triste vicenda sanitaria della de cuius e sottolineato che la società incaricata dell'istruttoria aveva comunicato al broker (Mediass) di aver aperto la posizione “cautelativamente”. Ha evidenziato, quindi, che il
GIP del Tribunale di Pescara lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 113 e 589 cp e lo aveva condannato al pagamento di una provvisionale di € 260.000,00 in favore delle parti civili ( oltre alle spese), dando atto di aver ricevuto la notifica di due atti di precetto per il pagamento dell'importo in questione e, poiché la CO non aveva risposto alle diffide inviatele, si era reso necessario munirsi di un titolo per ottenere il dovuto pagamento, Part configurando il contratto stipulato dalla on la CO come contratto a favore di terzo, sicché egli vantava “un diritto di credito immediatamente ed autonomamente azionabile in via diretta nei confronti della compagnia CU”. Ha dato infine atto dell'inizio di procedure di espropriazione forzata ai suoi danni per importi ingenti che giustificavano la concessione – poi effettuata dal Tribunale di Pescara - della provvisoria esecutorietà del richiesto decreto. Quindi, in data 8 luglio 2015, la QB corrispondeva al Dott.
l'importo complessivo di € 289,090,80, proprio per fare fronte agli CP_1 atti di precetto da lui come sopra ricevuti, riconoscendo, dunque, la sussistenza in suo favore delle condizioni di immediata operatività della polizza e della sottesa garanzia.
9.9. Pertanto, considerato che nel caso di specie il Giudice del monitorio ha accolto il ricorso proposto dal dott. , così da ritenere sussistenti in CP_1
45 suo favore le condizioni di operatività della polizza in questione e della sottesa garanzia, ne consegue che nell'ambito oggettivo del giudicato esterno derivante dal provvedimento monitorio che ha acquistato definitività rientra anche l'efficacia di tale contratto assicurativo, che, per quanto andrà a dirsi nel prosieguo a proposito dell'efficacia riflessa del giudicato, vale anche nei Part confronti dell'azienda che di esso si vuole avvalere.
10. Si è detto dell'appello della , che propugna l'inoperatività della CP_2 polizza n. 007414012009, ma la presenza del giudicato nella specie è deter- minante poiché l'accertamento ivi compiuto e relativo anche alla operatività della polizza, cui la ha dato attuazione provvedendo al pagamento, CP_2 preclude il riesame della questione anche in un successivo giudizio (qual è il nostro) anche se questo “abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. n. 8937/2024) .
Inoltre, com'è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costitui- scono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n.
25745/2017). 10.1. La Suprema Corte ha sottolineato che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia espli- cita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure im- plicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche con ri- ferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudi- cato in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relati- va domanda in altro giudizio (Cass. n. 25180/2024, Cass. n. 17114/2024, Cass
n. 28318/2017; Cass. n. 22465/2018, Cass. n. 31636/2021 secondo cui: “Il de- creto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al
46 pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intima- to la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il dedu- cibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel pro- cesso definito con sentenza irrevocabile.”).
Ed ha aggiunto (Cass. n. 3757/1996) che “Il principio, secondo cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore ma anche a quella, implicita, inerente alla esisten- za e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico de- dotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non op- posto nel termine di legge - che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna - in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benché sommario ed eventuale (in quanto sog- getto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l'esisten- za e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronunzia finale. La questione di costituzionalità delle norme relative, in riferimento agli art. 3 e
24 cost., è manifestamente infondata, in quanto al debitore, dopo l'emanazione di un provvedimento immediato a seguito di una sommaria cognizione, è con- sentita la difesa più completa mediante l'atto di opposizione, che instaura il normale giudizio di cognizione”.
In particolare (Cass. n. 16455/2004), “il giudice, nell'indagine volta ad accer- tare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto in- giuntivo non opposto, deve dare rilievo non unicamente al contenuto precetti- vo del provvedimento monitorio pronunziato, quand'anche agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto su cui era fondata la domanda di ingiunzione.
Questa Corte ha sostenuto, del resto, che il giudice che emette il decreto in- giuntivo, accogliendo le ragioni del ricorrente, ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi - portati a conoscenza dell'ingiunto mediante la notifica-
47 zione sia del ricorso che del decreto, prevista dal secondo comma dell'art. 643
c.p.c. - è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedi- mento, necessaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 641, comma 1, e
135, comma 2, dello stesso codice di rito”.
10.2. In conclusione tra il dott. e si è formato un giudicato CP_1 CP_2
“esterno” in ordine al medesimo rapporto obbligatorio oggetto di causa, rap- presentato dalla polizza n. 007414012009, per effetto della mancata opposi- zione al citato decreto ingiuntivo, sicché non può essere delibato perché pre- cluso dal giudicato, l'argomento della inoperatività della polizza oggetto del primo motivo dell'appello della CO, posto che il decreto ingiuntivo, divenuto inoppugnabile, ha accertato, “a ogni effetto tra le parti” (art. 2909
c.c.), l'efficacia delle relative garanzie di polizza.
10.3. Deve essere ora delibato l'aspetto dell'efficacia riflessa del giudicato come sopra delineato per verificare se l'accertamento con esso effettuato, qua- le affermazione obiettiva di verità, possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al procedimento nel quale quel giudicato si è formato (nello specifico l' , avendo la Suprema Corte sottoli- Parte_5 neato (Cass. n. 8937/2024), richiamando precedenti consolidati (Sez. 3, Ordi- nanza n. 32370 del 21/11/2023, Rv. 669496 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019,
Rv. 652990 - 01) che, ove due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto avviene quando, ad esempio, i terzi rimasti estranei al processo nel quale è
48 stato emesso il provvedimento in questione siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo o comunque subordinati a questa
(Cass. n. 2137/2014), oppure quando (Cass. n. 22908/2012) il giudicato con- tenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto.
10.4. Si tratta di presupposti che sono agevolmente riscontrabili nel rapporto Part contrattuale tra e CO assicuratrice con riferimento alla medesima polizza n. 007414012009, essendo la prima titolare di una situazione giuridica di dipendenza sul piano del diritto sostanziale, originata, per l'appunto, dal medesimo contratto oggetto del provvedimento monitorio non opposto ottenu- to dal dott. , sicché l'accertamento dell'efficacia della polizza, dive- CP_1 nuto ivi inoppugnabile, costituendo un presupposto essenziale del secondo giudizio, si pone come pregiudiziale e non può più essere rimesso in discus- sione (Cass. n. 29301/2023, secondo cui può essere ravvisata l'efficacia rifles- sa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudiziali- tà-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del pro- cesso e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudi- ziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato- condizionato.).
10.5. In conclusione, nella fattispecie in esame sono riscontrabili proprio i presupposti indicati dalla giurisprudenza perché si produca l'efficacia riflessa del giudicato in questione nei confronti della con riferimento Pt_2 all'operatività della polizza n. 007414012009, sussistendo indubbiamente il nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica sopra descritto, e tanto preclude, Part anche nei confronti dell' la delibazione del primo motivo di appello della
CO relativo alla inoperatività della polizza, posto che il decreto in- giuntivo, divenuto inoppugnabile, ha accertato l'efficacia delle relative garan-
49 Part zie di polizza e detto accertamento fa stato anche nei confronti del “terzo” per quanto si è detto. Part 10.6. Deve ora essere delibato il quarto motivo d'appello proposto dall' e dal dott. : CP_1
4. Sull'esaurimento del limite della franchigia aggregata annua di €
2.500.000,00, prevista dall'art.
2.13 delle “Condizioni di garanzia” allega- te alla polizza n. 007414012009, stipulata dall'appellante con la Rappre- sentanza Generale per l'Italia di QB RA (PE) IT (la quale, a far data dal 21 novembre 2018, ha ceduto alla i diritti e CP_2 gli obblighi derivanti da tale polizza), avente efficacia per il periodo dal
16 giugno 2009 al 19 giugno 2010.
10.7.Va all'uopo premesso che, alla luce del giudicato, in ragione dell'avvenuto pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione e della ritenuta immediata operatività della polizza, non essendo stata in quella sede proposta l'eccezione relativa alla franchigia aggregata, dovrebbe ritenersi assorbito an- Part che il 4° motivo di appello della e del dott. , che hanno entrambi CP_1 impugnato la sentenza nella parte in cui, pur ritenendo efficace la polizza, aveva ritenuto che, non avendo la prima provato, com'era suo onere,
l'avvenuta erosione della franchigia aggregata annua di € 2.500.000,00, la
[...]
fosse tenuta a tenerla indenne (in solido col dott. ) da quanto CP_9 CP_1 dovuto alle controparti al netto della franchigia in questione.
10.8. In ogni caso, il motivo in questione è fondato: E' bene ricordare che l'art.
2.13 delle Condizioni di garanzia disciplina la franchigia e prevede che:
“La copertura è prestata con una franchigia per sinistro non-ranking di Euro
20.000,00 e una franchigia aggregata annua di Euro 2.500.000,00, come se- gue: - Tutti i sinistri di importo pari o inferiore alla franchigia per sinistro di
Euro 20.000,00 restano a carico del Contraente;
- La franchigia aggregata an- nua di Euro 2.500.000,00 sarà erosa esclusivamente dal solo importo di cia- scun sinistro eccedente la franchigia per sinistro di Euro 20.000,00; - Una vol-
50 ta erosa l'intera franchigia aggregata annua di Euro 2.500.000,00, per ciascun sinistro successivo, resta a carico del Contraente la franchigia per sinistro di
Euro 20.000,00”, ma sul punto la sentenza deve essere riformata, anche alla Part luce delle produzioni effettuate, sia pure in questa sede, dalla che prova- no che l'Ente è venuto a conoscenza dell'erosione della franchigia solo nel corso dell'anno 2022 e che, in ogni caso, era intervenuta l'erosione della fran- chigia aggregata annua di € 2.5000.000,00 Part 10.9. Come rileva l' essa ha avuto effettiva contezza dell'avvenuto esau- rimento della franchigia in questione soltanto nel corso del 2022, come si ri- cava dall'e-mail inviata in data 22 febbraio 2022 dalla s.r.l. Assigesco, Loss adjuster della , alla S.p.A. Mediass, broker assicurativo della CP_2 CP_8
, a mezzo della quale la prima ha informato la seconda, per l'appunto, del-
[...] lo “stato di erosione della franchigia” (v. doc. n. 4 allegato al presente atto).
Ebbene, solo a seguito di tale comunicazione, preso atto dell'esaurimento del limite della franchigia aggregata, la appellante ha inteso verificare con Pt_2 la l'eventualità di pervenire ad una transazione della controversia in CP_2 esame, all'evidente fine di avvalersi della copertura prevista dalla polizza n.
007414012009. A tal fine, in data 6 luglio 2022, presso la sede legale della si è tenuto un Comitato Valutazione Rischi Aziendale che ha avuto ad Pt_2 oggetto anche il sinistro oggetto della presente lite. Dal relativo verbale, che è Part l'altro documento prodotto in questa sede d'appello dalla (v. doc. n. 5), si ha la conferma dell'acquisita consapevolezza delle parti circa l'erosione della franchigia aggregata (v. l'intestazione del verbale: “Franchigia aggregata ero- sa”, nonché la seguente affermazione ivi annotata: “Il Broker e l'Azienda fan- no notare che il sinistro è stato da sempre gestito appieno dalla CO, che si è regolarmente costituita in giudizio spiegando le opportune difese in nome e per conto dell'Assicurata”, ragione per cui il sinistro doveva “ritenersi assolutamente garantito dalla polizza di riferimento”).
51 Part 11. Deve innanzitutto evidenziarsi come la documentazione prodotta dalla
(doc. nn. 4 e 5) si sia formata dopo lo spirare del termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere richiesti i mezzi di prova (individuabile, nel caso di specie, con la data del 30 novembre 2020, entro la quale occorreva depositare la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.), sicché risulta certamente utiliz- zabile ed ammissibile in grado d'appello senza la necessità di preventive ec- cezioni o allegazioni. Tanto non avrebbe potuto essere effettuato utilmente neppure all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2022” co- me eccepito da , sol che si consideri che l'e-mail del 22 febbraio CP_2
2022, come del resto da questa sostenuto nella comparsa di risposta, “non re- ca alcuna conferma e benché meno ammissione sull'intervenuta erosione della franchigia”, con la conseguenza che all'udienza del 1° luglio 2022 la Pt_2 non avrebbe potuto asserire alcunché in ordine a tale erosione, posto che la contezza della effettiva erosione della franchigia era stata da essa acquisita so- lo in occasione della successiva riunione del Comitato Valutazione Sinistri te- nutasi il 6 luglio 2022 (v. doc. n. 5), il che però è avvenuto successivamente al passaggio in decisione del giudizio di prime cure. Decisamente significativa
è, del resto, la considerazione conclusiva verbalizzata nella seduta del Comi- tato di cui sopra, a tenore della quale: “L fa da ultimo presente che il Pt_1 sinistro insiste su una polizza il cui aggregato annuo è completamente eroso e che quindi ogni eventuale risarcimento è a totale carico della CO evi- denziando la piena operatività della polizza”.
11.1. In conclusione, al di là dell'efficacia assorbente del giudicato, la senten- za va riformata anche nella parte in cui, pur ritenendo operativa la polizza, ha limitato il coinvolgimento della CO alle somme eccedenti l'importo della franchigia aggregata, imponendosi quindi la sua condanna al pagamento dell'intera somma liquidata, fatta salva la franchigia di € 20.000,00, con mo- difica anche del regime delle spese, che vede l CO integralmente soc- Part combente nei confronti della sicché va rimossa anche la decisione sulla
52 compensazione parziale delle stesse tra le predette parti di cui alla sentenza impugnata.
11.2.Non si può in questa sede tener conto della domanda degli attori proposta in sede di note conclusive e volta ad ottenere il rimborso delle spese di CTP stante l'esito della CTU, infausto per gli attori, a carico dei quali vanno poste le relative spese come liquidate con decreto del 9/10.4.2025. Part 11.3.In conclusione, in parziale accoglimento degli appelli proposti da dott. e gli importi da liquidare a titolo di danno biologico CP_1 CP_2 in favore dei congiunti della vittima vanno ridotti nella misura come sopra li- quidata come di seguito: a € 147.808,00, a Controparte_6 [...]
€ 2.449,50, a € 1.725,00, mentre la somma CP_4 Controparte_7 dovuta ad (€ 209.124,00) va ripartita tra gli eredi del Persona_3 [...] per un terzo (€ 69.708,00) quanto a moglie ( CP_7 CP_6 [...]
) e figlia ( e per un sesto ciascuna (€ CP_6 Controparte_7
CP_ 34.854,00) per le due nipoti e Persona_2
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sen- tenza e, di seguito, fino al saldo. Part La dovrà tenere l' e il dott. indenni dalla condanna, an- CP_2 CP_1 che in punto di spese, ferma la franchigia di € 20.000,00, nonché dalle somme già dovute in base alla sentenza impugnata, nella parte non oggetto di riforma
(danno parentale e patrimoniale).
Le spese dell'intero giudizio, riliquidate in base al diminuito valore della cau- sa, , che comunque competono agli attori in ragione della complessiva valuta- Part zione dell'esito del giudizio, vanno poste a carico solidale della e del
, mentre la dovrà da queste tenerli indenni e CP_21 CP_2 quest'ultima dovrà rifondere ai predetti appellanti le spese del primo e del se- condo del grado, in ragione della soccombenza nei loro confronti, spese che
53 si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Tomma- so MA, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU del presente grado (decreto 9/10.4.2025) vanno invece defi- nitivamente poste a carico di tutte le parti in parti uguali (in solido nei rapporti interni tra gli attori) in ragione dell'esito della stessa, che ha comportato il consistente ridimensionamento del risarcimento del danno biologico, il che comporta anche il mancato riconoscimento, a questi ultimi, delle spese di
CTP: va invero richiamato il costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di par- te, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cassazione civile sez. II,
03/12/2021, n. 38241; Cass. 84/2013), evidente apparendone la superfluità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 625/2023 del 3/05/2023, così decide nel contraddittorio delle parti: Part 1) in parziale accoglimento degli appelli ( e ) e in par- CP_1 CP_2 ziale riforma della sentenza impugnata, ferme le liquidazioni del danno paren- tale e di quello patrimoniale, gli importi liquidati ai congiunti di Per_17
a titolo di danno biologico (pp. 38-40 e dispositivo) vanno come di
[...]
Part seguito ridotti e, per l'effetto, condanna i convenuti e , in solido CP_1 tra loro, a corrispondere a tale titolo a:
a € 147.808,00, oltre € 69.708,00 quale erede di Ot- Controparte_6 tavio;
CP_7
a € 2.449,50, oltre € 34.854,00 quale esercente la potestà CP_4 sulla figlia quale erede di;
Persona_2 Persona_3
54 a € 1.725,00, oltre € 69.708,00 quale erede di Controparte_7 [...]
; Persona_3
a € 34.854,00 quale erede di , CP_5 Persona_3 in tutti i predetti casi oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sen- tenza e, di seguito, fino al saldo;
Part
2)condanna e , in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese CP_1 dell'intero giudizio, che liquida in € 1.456,10 quanto al procedimento di me- diazione (di cui € 106,10 per esborsi), in € 37.951,00 quanto al giudizio di primo grado oltre € 1.713,00 per esborsi e in € 26.155,00 quanto al presente grado, in tutti i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Part
3) condanna a tenere indenni e dal pagamento delle CP_2 CP_1 somme predette e dal pagamento di quelle indicate nella sentenza di primo grado non oggetto di riforma (danno parentale e patrimoniale) detratta la sola franchigia di € 20.000,00; Part
4) condanna a rifondere agli appellanti e le spese CP_2 CP_1 dell'intero giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in € 29.154,00 quanto al primo grado e in € 20.119,00 quanto al presente grado, oltre € 2.529,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore del difensore di entrambe le parti, Avv. AS
MA, dichiaratosi antistatario.
5) ) pone le spese di CTU del secondo grado, come liquidate in corso di causa,
a definitivo carico di tutte le parti in parti uguali (in solido nei rapporti interni tra gli attori).
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 /11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
VI RI AB RA S. MO
55