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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5333/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5333 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Sorrento, alla via Fuorimura, n.20, presso lo studio dell'avvocato Ferdinando Pinto, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giulio Renditiso e Raffaele Balestrieri, in virtù di procura in atti;
opponente E in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Piano di CP_1 Sorrento (NA), alla via Bagnulo, n. 132, presso lo studio dell'avvocato Giacomo Pallotta, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. opposta CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1002/2022, notificato il 01.09.2022, emesso nei propri confronti dal Tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro 8.729,10 oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla la quale assumeva che, a CP_1 partire dal 2008, aveva erogato all' servizi web e servizi di consulenza e di web Parte_1 marketing, ospitando sui propri server i siti internet della medesima (in particolare: https://www.italianwineselection.com; https://www.auroralight.it; https://www.pizzeriaaurora.com). Tale consulenza veniva pagata sempre in misura fissa e sulla base della fatturazione con cadenza mensile sino al febbraio 2022 (data in cui si è concluso il processo di migrazione verso altro fornitore a seguito della decisione consensuale di interrompere il rapporto professionale). A seguito dell'interruzione di tale rapporto risultano, tuttavia, impagate le seguenti fatture (nonostante la diffida inviata in data 28.03.2022 -all.14-): nn. 2940 del 26.11.2021; 3169 del 21.12.2021 e 181 del 26.01.2022 (cfr. all.2,3,4), per un importo complessivo pari ad euro 8.729,10 (importo a cui sarebbe, poi, applicabile la disciplina degli interessi di mora prevista dal D. Lgs. 231/2002, afferente i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). A fondamento dell'opposizione, parte opponente contestava il credito vantato dall'opposta, in quanto questa avrebbe reso una prestazione non conforme a quanto previsto, mentre non avrebbe reso alcuna attività per il periodo novembre 2021 - gennaio 2022. In particolare, uno dei problemi più frequenti riguardava il sito web
“https://italianwineselection.com”.
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Nello specifico, esso aveva riguardo alla mancata comunicazione di sistema tra gli articoli presenti sul sito e quelli in magazzino: i prodotti mostrati sul sito erano, in alcuni casi, indisponibili o, viceversa, indisponibili sul sito, ma in scorta. Inoltre, il sito web non era né efficiente, né in linea con le nuove tecnologie digitali, indicizzato e assistito da un'adeguata attività di web marketing, nonché di controlli periodici inerenti sia l'adeguata promozione del sito web stesso, che l'allineamento con i prodotti effettivamente disponibili per la vendita. A causa tali problematiche, e poiché venivano corrisposti euro 2.385.00 mensili senza ricevere alcun servizio dall'opposta, l'opponente decideva di interrompere il rapporto contrattuale a far data dal 31.10.2021. Tuttavia, nonostante ciò, richiedeva (poiché necessaria al nuovo gestore del sito internet) all'opposta la fornitura di un backup aggiornato del sito per ripristinare i prodotti oggetto delle predette anomalie (quantomeno aggiornato alla data finale delle prestazioni eseguite dalla ovvero il 31.10.2021) CP_1 Il backup in questione, però, veniva solo fornito per l'annualità 2018/2019 (con grave inadempimento dell'opposta stessa). Inoltre, la società opposta avrebbe dovuto provvedere: al costante backup del sito;
a rimuovere i bot (caratterizzati da programmi generatori di finte visite sulla pagina web) ; ad attivare Google Analytics ben prima di quanto fatto (in quanto strumento essenziale per monitorare la crescita del sito) ; a garantire la portabilità del sito favorendo l'accesso degli utenti e la loro permanenza su di esso, nonché la corretta indicizzazione della pagina e dei suoi prodotti. Per tali motivi, la opponente ha svolto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Ciò in quanto le mancanze sopra indicate si traducono in una crescita lenta del sito web della e, quindi, in una minore potenziale affluenza di utenti Pt_1 compratori, con conseguente perdita di occasioni di guadagno. In conclusione, ha chiesto: accertata e dichiarata l'insussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti nel periodo novembre 2021 - gennaio 2022, nonché il mancato espletamento di qualsiasi prestazione da parte dell'opposta in favore dell'opponente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1002/2022 e l'accoglimento della domanda riconvenzionale;
oltre le spese. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale CP_1 contestava la ricostruzione e le conclusioni dell'opponente. In particolare, deduceva che, a partire dal 2009, si era occupata di offrire servizi web e consulenza alla collaborando inizialmente con un'altra agenzia che si era Parte_1 occupata di sviluppare il sito web www.italianwineselection.com, offrendo in una prima fase mera consulenza sui primi approcci al mondo del e-commerce. Successivamente, subentrando all'agenzia precedente, si occupò di rifare il nuovo sito internet e di ospitare sui propri server dedicati i siti web della società (inizialmente il solo sito Parte_1 italianwineselection.com e successivamente anche i siti e ). Email_1 Email_2 Oltre al mantenimento dei siti sui propri server, la manutenzione e al pronto intervento in caso di malfunzionamento o hackeraggi dei siti web, l'opposta offriva consulenza in materia web e di web marketing;
inoltre, sviluppava alcuni software personalizzati per la gestione del magazzino interno. I lavori di cui sopra venivano regolarmente fatturati e pagati dall'opponente. Al contrario, la fatturazione che avveniva su base mensile, riguardava la mera gestione ordinaria dei siti, che comprendeva il servizio di consulenza, la gestione dei server su cui venivano ospitati i siti, l'assistenza e il pronto intervento in caso di hackeraggio dei
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siti stessi e, qualora richiesto, la realizzazione di varie attività legate al web marketing (quali la creazione di newsletter e campagne promozionali). In particolare, in relazione al sito (e-commerce di vini), la Email_3
dopo aver realizzato la nuova versione del sito web, dotava la cliente del CP_1 pannello di controllo per gestire autonomamente tutti i contenuti dello stesso sito. Infatti, era proprio uno dei titolari della a provvedere all'inserimento delle schede, delle Parte_1 descrizioni e dei prezzi dei vini, nonché le disponibilità dei prodotti vendibili sul negozio on- line. Dunque, i compiti della erano sostanzialmente quello di tenere il sito online CP_1 funzionante e raggiungibile dai potenziali visitatori. Oltre alla gestione dei 3 siti internet suddetti, l'opposta aveva poi sviluppato un software personalizzato per la gestione del magazzino raggiungibile all'indirizzo
, per il quale aveva fornito per tutto il periodo in oggetto il Email_4 servizio di hosting sui propri server, assistenza, manutenzione e pronto intervento in caso di necessità (come avvenuto nel gennaio 2022, a seguito di richiesta del pronto intervento;
dunque, ben oltre il mese di ottobre 2022). Per tali servizi, le fatture emesse dall'opposta venivano, però, pagate con estremo ritardo dalla società opponente, tanto da costringere l'opposta ad invitarla a trovare una nuova società che la seguisse in tal senso. Tuttavia, l'attività professionale veniva svolta comunque fino alla data del 14 febbraio 2022 (data di pubblicazione e di effettivo passaggio di tutti i siti a nuovi server - all.3, mail di passaggio credenziali -). A riprova dell'operatività dei servizi, l'opposta deduceva sia che avveniva la ricezione quotidiana degli ordini che il sito ha registrato durante i mesi novembre 2021 – dicembre 2021 (cfr. all. 2), sia che essa si occupava di prestare assistenza al subentrante fornitore di installando per conto della stessa ulteriori software sempre sui propri Pt_1 server, per consentirle un più agevole e veloce trasferimento dei dati (cfr. email allegata in cui la società subentrante richiedeva l'installazione di un software communente detto plugin - all.4). Peraltro, la avrebbe tenuto un comportamento concludente Parte_1 incompatibile con la volontà di contestare l'altrui adempimento, atteso che il pagamento delle fatture avveniva per circa per 12 anni, senza alcuna contestazione sull'operato della stessa opposta fino alla data del presente giudizio. Ciò senza considerare che la cessazione del rapporto al 31.10.2022 non sarebbe stata comunicata all'odierna opposta. Ancora, sulla questione del sito “responsive” parte opposta rilevava che esso era accessibile anche da cellulare. In tal senso, infatti, allegava (all.7) un video simulativo della navigazione con diversi cellulari o tablet, nonché l'all.8 contenente gli screenshots di fonte Google Analytics, da dove emergeva la presenza di circa 26 transazioni effettuate da dispositivi. Inoltre, anche in merito alla cd. percentuale di rimbalzo, alla presunta mancata eliminazione dei cd. bot, e alla mancata indicizzazione del sito internet, l'opposta faceva presente che tali circostanze non erano facilmente controllabili dal gestore del sito web. Infatti, il bot, ad esempio, è un software esterno al sito, che pertanto non può essere rimosso dal web;
né sarebbe possibile impedire l'accesso indiscriminato di qualsiasi bot a prescindere, perché questo, peraltro, comporterebbe non consentire l'indicizzazione del sito stesso e di conseguenza la non visibilità del sito sui motori di ricerca. Quindi, secondo quanto sostenuto dall'opposta, tali contestazioni erano solo un pretesto utilizzato dalla società opponente per sottrarsi al pagamento delle fatture azione dall'opposta.
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In conclusione, chiedeva: dichiararsi la provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, la conferma del D.I. opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale;
oltre le spese, con attribuzione. DIRITTO 1.Preliminarmente, in diritto, va evidenziato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.” In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010). Tanto premesso, per quanto concerne la “genetica” del rapporto contrattuale, va rilevato che non risulta essere in contestazione l'intero rapporto contrattuale, bensì solo parte di esso: in particolare quello inerente le fatture nn. 2940 del 26.11.2021; 3169 del 21.12.2021 e 181 del 26.01.2022 (cfr. all.2,3,4), per un importo complessivo pari ad euro 8.729,10. Infatti, seppur è vero che non risulta essere stato prodotto alcun documento in forma scritta, ciò non ne implica, in generale, l'assenza di una pattuizione negoziale, in ossequio al cd. principio di libertà della forma previsto dall'art. 1325 c.c., il quale prevede che la forma del contratto, come elemento essenziale dello stesso, è libera: le parti, in virtù del principio
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dell'autonomia negoziale, possono scegliere la forma che prediligono per concludere il contratto se la legge non ne impone una particolare. Ciò posto, deve essere chiarita la natura giuridica del rapporto contrattuale in contestazione. Il rapporto contrattuale in esame, stipulato per la gestione del sito web e dei relativi servizi di supporto tecnico, è qualificabile, sotto il profilo giuridico, come contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., trattandosi di attività svolta da un prestatore d'opera senza vincolo di subordinazione e mediante lavoro prevalentemente proprio. Tuttavia, va evidenziato come, secondo un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, qualora la prestazione richiesta implichi l'organizzazione di mezzi e risorse, anche umane e strumentali, e l'assunzione di un rischio economico da parte dell'esecutore, essa possa essere sussunta nell'ambito dell'appalto di servizi, ai sensi dell'art. 1655 c.c. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “la distinzione tra contratto d'opera e appalto non può basarsi unicamente sulla natura dell'attività (manuale o intellettuale), ma piuttosto sull'elemento dell'organizzazione imprenditoriale dei mezzi e sulla rilevanza economica della prestazione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2017, n. 6546). Nel caso di specie, la gestione continuativa e articolata del sito web https://www.italianwineselection.com, comprensiva della manutenzione tecnica, dell'hosting, dell'assistenza continuativa e dell'interfacciamento con il sistema gestionale, configura un'attività che, per la complessità e il livello di organizzazione, oltrepassa i confini della mera prestazione d'opera individuale e si avvicina ai contenuti tipici dell'appalto di servizi, in cui il prestatore organizza mezzi e risorse per fornire un risultato funzionale (nel caso specifico, il mantenimento operativo del sito e dello schema del sistema e-commerce). Per ciò che concerne più precisamente le prestazioni tipiche di gestione tecnica e manutenzione di sistemi informatici, la Cassazione ha stabilito che si tratta di obbligazioni di mezzi, con conseguente esclusione di responsabilità per mancato conseguimento di risultati economici o di mercato, salvo prova di colpa grave o dolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2010, n. 12052; Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2011, n. 23933; Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2018, n. 28812). Siffatta distinzione è rilevante anche alla luce dell'art. 1176, comma 2, c.c., che impone al prestatore d'opera la diligenza del buon professionista e non la garanzia di un risultato. L'onere della prova di aver agito con diligenza spetta, pertanto, al prestatore stesso (Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2018, n. 25352). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sull'opponente l'onere di allegare e provare la fondatezza delle eccezioni dedotte, cioè l'inesatto adempimento o inadempimento del contratto da parte della opposta. In particolare, nel caso de quo, ciò implica che la società opponente debba dimostrare non solo il presunto inadempimento tecnico, ma anche il nesso causale tra tale inadempimento e il danno subito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27 settembre 2018, n. 23189). Nel caso di specie, la ha prodotto una copiosa documentazione (tra cui CP_1 corrispondenza via e-mail, conversazioni di messaggistica istantanea Whatsapp -aventi data successiva al 31.10.2021), atta a dimostrare lo svolgimento delle proprie prestazioni professionali, inerenti la regolare gestione del sito web, l'evasione di richieste di assistenza tecnica da parte della società opponente, nonché la presenza sui propri server dello stesso sito web oggetto di causa. Tali circostanze, oltre ad emergere per tabulas dai documenti prodotti dall'opposta, risultano essere confermate anche da entrambi i legali rappresentanti all'udienza del 7.5.2024. Questi ultimi, infatti, affermano che da fine ottobre 2021 e fino a tutto gennaio 2022 i siti di (e, quindi, a fortiori, non solo quello inerente la vendita del vino) sono Pt_1
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stati ospitati sui server di in vista del passaggio al server del nuovo gestore (che, CP_1 anche in base a quanto emerge dall'all. 3 prodotto dall'opposta, risulta essere avvenuto dal mese di febbraio 2022 e non a far data dal 31.10.2021 (come sostenuto da parte opponente). Ancora, in tal senso, è lo stesso rappresentate legale della società opponente che, sempre all'udienza del 7.5.2024, afferma sia che il nuovo sito “è andato in funzione da febbraio 2022”, sia di non saper precisare se fino al febbraio 2022 il sito “vecchio” fosse ospitato sui server della e sia che “la non era tenuta a farci pubblicità su CP_1 CP_1 Google”. Ciò dimostra, appunto, il crollo delle tesi di parte opponente, in particolare per quanto attiene alla domanda riconvenzionale circa il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato guadagno proveniente dall'e-commerce di vini e la conferma della qualificazione dell'obbligazione in capo all'opposta come obbligazione di mezzi e non di risultato. In tal senso, come confermato dallo stesso rappresentante legale della Parte_1 all'udienza del 7.5.2024, l'aggiornamento dei prodotti da vendere sul sito ed i prezzi avveniva a sua cura (tramite il pannello di controllo predisposto dall'opposta) e non era un compito spettante alla CP_1 Sul punto, va, poi, peraltro, aggiunto che la cessazione del rapporto contrattuale è stata determinata da una decisione unilaterale dell'opponente, che ha confermato di aver conferito incarico ad altra società informatica, tuttavia senza previamente provvedere a comunicarlo formalmente all'opposta, in spregio ai principi di correttezza e buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in ipotesi di recesso anticipato da parte del committente, il prestatore ha comunque diritto all'integrale corrispettivo per l'attività svolta fino alla data del recesso, senza necessità di dimostrare un ulteriore danno, salvo il caso di giusta causa (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11 giugno 2008, n. 15480; Cass. civ., Sez. II, 10 febbraio 2012, n. 1971). Nel caso di specie, non risulta che la società opponente abbia fornito alcuna giustificazione per l'improvvisa interruzione del rapporto, né che abbia contestato formalmente l'inadempimento della opposta e gli asseriti vizi di esecuzione delle prestazioni prima dell'instaurazione del giudizio monitorio da parte della società opposta (maturando, pertanto, anche le preclusioni di legge di cui all'art. 1667 c.c.). Tale circostanza risulta, infatti, essere anomala, in quanto è circostanza pacifica che per circa 10 anni la società opponente abbia pagato (seppur con ritardo) una cifra mensile “senza mai verificare quali fossero le prestazioni professionali rese a fronte del pagamento delle fatture”, né l'adeguatezza delle opere stesse. Al contrario, gli elementi di causa attestano la piena operatività e disponibilità della opposta fino all'ultimo giorno di attività, inclusa la collaborazione alla migrazione dei dati verso il nuovo gestore. Per quanto concerne, poi, la doglianza sollevata dall'opponente circa la mancata indicizzazione del sito internet “https://www.italianwineselection.com” sui motori di ricerca, la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che l'obbligo di indicizzazione o posizionamento nei motori di ricerca configura un'attività di consulenza e marketing digitale distinta dalla mera gestione tecnica del sito e, pertanto, non può essere dedotta implicitamente in un contratto di gestione tecnica, a meno che non sia stato specificatamente pattuito (Cass. civ., Sez. III, 27 settembre 2018, n. 23189; Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2019, n. 7273). Invero, in assenza di un espresso obbligo contrattuale, la mancata indicizzazione non può essere considerata inadempimento da parte della società di gestione del sito web, atteso che il posizionamento del sito stesso è dipendente da molteplici fattori esterni, quali algoritmi di Google, politiche di indicizzazione, contenuti, e strategie di marketing, che sfuggono al
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controllo (seppur diligente) diretto del gestore tecnico (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2018, n. 28812). Infine, sotto il profilo della domanda riconvenzionale, va osservato che la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancanza di ordinativi via web impone alla società opponente un onere probatorio rigoroso, che deve includere la prova non solo del danno patrimoniale effettivamente subito, ma anche del nesso causale diretto tra il comportamento colposo della opposta e la perdita subita (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14 ottobre 2020, n. 22105; Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2015, n. 11742); circostanza che, nel caso di specie, non risulta essere stata debitamente provata. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che la mera perdita di chance di affari o il mancato incremento di fatturato, in assenza di prova certa dell'incidenza causale dell'inadempimento, non può fondare un risarcimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 2785). Nel caso in esame, parte opponente non ha fornito alcun elemento che colleghi in modo univoco la mancata indicizzazione o altri presunti disservizi all'attività della società opposta. Il documento fornito dall'opponente rappresentato dall'estratto di Google Analytics, risulta generico, inconferente e non idoneo a dimostrare l'esistenza di un danno economico o il suo effettivo nesso causale con l'attività della opposta, atteso che sia l'indicizzazione del sito web che le cd. frequenze di rimbalzo (come osservato in precedenza) costituiscono elementi non controllabili da qualsivoglia gestore di siti internet. Pertanto, tale domanda deve essere rigettata. In definitiva, in virtù di quanto sopra esposto, va rigettata l'opposizione e confermato per l'intero il decreto ingiuntivo opposto n. 1002/2022, già dichiarato provvisoriamente esecutivo (per il solo importo di euro 4.000,00 all'udienza del 31.01.2023). Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di in persona
[...] CP_1 del legale rapp.te p.t., così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1002/2022 (già dichiarato provvisoriamente esecutivo per il solo importo di euro 4.000,00 all'udienza del 31.01.2023). Conseguentemente dichiara esecutivo per l'intero il D.I. opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t.;
- condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese di lite, che liquida in euro 2.700,00 oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Giacomo Pallotta.
Così deciso in Torre Annunziata addì 8.10.2025 IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5333 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Sorrento, alla via Fuorimura, n.20, presso lo studio dell'avvocato Ferdinando Pinto, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giulio Renditiso e Raffaele Balestrieri, in virtù di procura in atti;
opponente E in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Piano di CP_1 Sorrento (NA), alla via Bagnulo, n. 132, presso lo studio dell'avvocato Giacomo Pallotta, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. opposta CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1002/2022, notificato il 01.09.2022, emesso nei propri confronti dal Tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro 8.729,10 oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla la quale assumeva che, a CP_1 partire dal 2008, aveva erogato all' servizi web e servizi di consulenza e di web Parte_1 marketing, ospitando sui propri server i siti internet della medesima (in particolare: https://www.italianwineselection.com; https://www.auroralight.it; https://www.pizzeriaaurora.com). Tale consulenza veniva pagata sempre in misura fissa e sulla base della fatturazione con cadenza mensile sino al febbraio 2022 (data in cui si è concluso il processo di migrazione verso altro fornitore a seguito della decisione consensuale di interrompere il rapporto professionale). A seguito dell'interruzione di tale rapporto risultano, tuttavia, impagate le seguenti fatture (nonostante la diffida inviata in data 28.03.2022 -all.14-): nn. 2940 del 26.11.2021; 3169 del 21.12.2021 e 181 del 26.01.2022 (cfr. all.2,3,4), per un importo complessivo pari ad euro 8.729,10 (importo a cui sarebbe, poi, applicabile la disciplina degli interessi di mora prevista dal D. Lgs. 231/2002, afferente i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). A fondamento dell'opposizione, parte opponente contestava il credito vantato dall'opposta, in quanto questa avrebbe reso una prestazione non conforme a quanto previsto, mentre non avrebbe reso alcuna attività per il periodo novembre 2021 - gennaio 2022. In particolare, uno dei problemi più frequenti riguardava il sito web
“https://italianwineselection.com”.
1 R.G.A.C. n. 5333/2022
Nello specifico, esso aveva riguardo alla mancata comunicazione di sistema tra gli articoli presenti sul sito e quelli in magazzino: i prodotti mostrati sul sito erano, in alcuni casi, indisponibili o, viceversa, indisponibili sul sito, ma in scorta. Inoltre, il sito web non era né efficiente, né in linea con le nuove tecnologie digitali, indicizzato e assistito da un'adeguata attività di web marketing, nonché di controlli periodici inerenti sia l'adeguata promozione del sito web stesso, che l'allineamento con i prodotti effettivamente disponibili per la vendita. A causa tali problematiche, e poiché venivano corrisposti euro 2.385.00 mensili senza ricevere alcun servizio dall'opposta, l'opponente decideva di interrompere il rapporto contrattuale a far data dal 31.10.2021. Tuttavia, nonostante ciò, richiedeva (poiché necessaria al nuovo gestore del sito internet) all'opposta la fornitura di un backup aggiornato del sito per ripristinare i prodotti oggetto delle predette anomalie (quantomeno aggiornato alla data finale delle prestazioni eseguite dalla ovvero il 31.10.2021) CP_1 Il backup in questione, però, veniva solo fornito per l'annualità 2018/2019 (con grave inadempimento dell'opposta stessa). Inoltre, la società opposta avrebbe dovuto provvedere: al costante backup del sito;
a rimuovere i bot (caratterizzati da programmi generatori di finte visite sulla pagina web) ; ad attivare Google Analytics ben prima di quanto fatto (in quanto strumento essenziale per monitorare la crescita del sito) ; a garantire la portabilità del sito favorendo l'accesso degli utenti e la loro permanenza su di esso, nonché la corretta indicizzazione della pagina e dei suoi prodotti. Per tali motivi, la opponente ha svolto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti. Ciò in quanto le mancanze sopra indicate si traducono in una crescita lenta del sito web della e, quindi, in una minore potenziale affluenza di utenti Pt_1 compratori, con conseguente perdita di occasioni di guadagno. In conclusione, ha chiesto: accertata e dichiarata l'insussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti nel periodo novembre 2021 - gennaio 2022, nonché il mancato espletamento di qualsiasi prestazione da parte dell'opposta in favore dell'opponente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1002/2022 e l'accoglimento della domanda riconvenzionale;
oltre le spese. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale CP_1 contestava la ricostruzione e le conclusioni dell'opponente. In particolare, deduceva che, a partire dal 2009, si era occupata di offrire servizi web e consulenza alla collaborando inizialmente con un'altra agenzia che si era Parte_1 occupata di sviluppare il sito web www.italianwineselection.com, offrendo in una prima fase mera consulenza sui primi approcci al mondo del e-commerce. Successivamente, subentrando all'agenzia precedente, si occupò di rifare il nuovo sito internet e di ospitare sui propri server dedicati i siti web della società (inizialmente il solo sito Parte_1 italianwineselection.com e successivamente anche i siti e ). Email_1 Email_2 Oltre al mantenimento dei siti sui propri server, la manutenzione e al pronto intervento in caso di malfunzionamento o hackeraggi dei siti web, l'opposta offriva consulenza in materia web e di web marketing;
inoltre, sviluppava alcuni software personalizzati per la gestione del magazzino interno. I lavori di cui sopra venivano regolarmente fatturati e pagati dall'opponente. Al contrario, la fatturazione che avveniva su base mensile, riguardava la mera gestione ordinaria dei siti, che comprendeva il servizio di consulenza, la gestione dei server su cui venivano ospitati i siti, l'assistenza e il pronto intervento in caso di hackeraggio dei
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siti stessi e, qualora richiesto, la realizzazione di varie attività legate al web marketing (quali la creazione di newsletter e campagne promozionali). In particolare, in relazione al sito (e-commerce di vini), la Email_3
dopo aver realizzato la nuova versione del sito web, dotava la cliente del CP_1 pannello di controllo per gestire autonomamente tutti i contenuti dello stesso sito. Infatti, era proprio uno dei titolari della a provvedere all'inserimento delle schede, delle Parte_1 descrizioni e dei prezzi dei vini, nonché le disponibilità dei prodotti vendibili sul negozio on- line. Dunque, i compiti della erano sostanzialmente quello di tenere il sito online CP_1 funzionante e raggiungibile dai potenziali visitatori. Oltre alla gestione dei 3 siti internet suddetti, l'opposta aveva poi sviluppato un software personalizzato per la gestione del magazzino raggiungibile all'indirizzo
, per il quale aveva fornito per tutto il periodo in oggetto il Email_4 servizio di hosting sui propri server, assistenza, manutenzione e pronto intervento in caso di necessità (come avvenuto nel gennaio 2022, a seguito di richiesta del pronto intervento;
dunque, ben oltre il mese di ottobre 2022). Per tali servizi, le fatture emesse dall'opposta venivano, però, pagate con estremo ritardo dalla società opponente, tanto da costringere l'opposta ad invitarla a trovare una nuova società che la seguisse in tal senso. Tuttavia, l'attività professionale veniva svolta comunque fino alla data del 14 febbraio 2022 (data di pubblicazione e di effettivo passaggio di tutti i siti a nuovi server - all.3, mail di passaggio credenziali -). A riprova dell'operatività dei servizi, l'opposta deduceva sia che avveniva la ricezione quotidiana degli ordini che il sito ha registrato durante i mesi novembre 2021 – dicembre 2021 (cfr. all. 2), sia che essa si occupava di prestare assistenza al subentrante fornitore di installando per conto della stessa ulteriori software sempre sui propri Pt_1 server, per consentirle un più agevole e veloce trasferimento dei dati (cfr. email allegata in cui la società subentrante richiedeva l'installazione di un software communente detto plugin - all.4). Peraltro, la avrebbe tenuto un comportamento concludente Parte_1 incompatibile con la volontà di contestare l'altrui adempimento, atteso che il pagamento delle fatture avveniva per circa per 12 anni, senza alcuna contestazione sull'operato della stessa opposta fino alla data del presente giudizio. Ciò senza considerare che la cessazione del rapporto al 31.10.2022 non sarebbe stata comunicata all'odierna opposta. Ancora, sulla questione del sito “responsive” parte opposta rilevava che esso era accessibile anche da cellulare. In tal senso, infatti, allegava (all.7) un video simulativo della navigazione con diversi cellulari o tablet, nonché l'all.8 contenente gli screenshots di fonte Google Analytics, da dove emergeva la presenza di circa 26 transazioni effettuate da dispositivi. Inoltre, anche in merito alla cd. percentuale di rimbalzo, alla presunta mancata eliminazione dei cd. bot, e alla mancata indicizzazione del sito internet, l'opposta faceva presente che tali circostanze non erano facilmente controllabili dal gestore del sito web. Infatti, il bot, ad esempio, è un software esterno al sito, che pertanto non può essere rimosso dal web;
né sarebbe possibile impedire l'accesso indiscriminato di qualsiasi bot a prescindere, perché questo, peraltro, comporterebbe non consentire l'indicizzazione del sito stesso e di conseguenza la non visibilità del sito sui motori di ricerca. Quindi, secondo quanto sostenuto dall'opposta, tali contestazioni erano solo un pretesto utilizzato dalla società opponente per sottrarsi al pagamento delle fatture azione dall'opposta.
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In conclusione, chiedeva: dichiararsi la provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, la conferma del D.I. opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale;
oltre le spese, con attribuzione. DIRITTO 1.Preliminarmente, in diritto, va evidenziato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.” In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010). Tanto premesso, per quanto concerne la “genetica” del rapporto contrattuale, va rilevato che non risulta essere in contestazione l'intero rapporto contrattuale, bensì solo parte di esso: in particolare quello inerente le fatture nn. 2940 del 26.11.2021; 3169 del 21.12.2021 e 181 del 26.01.2022 (cfr. all.2,3,4), per un importo complessivo pari ad euro 8.729,10. Infatti, seppur è vero che non risulta essere stato prodotto alcun documento in forma scritta, ciò non ne implica, in generale, l'assenza di una pattuizione negoziale, in ossequio al cd. principio di libertà della forma previsto dall'art. 1325 c.c., il quale prevede che la forma del contratto, come elemento essenziale dello stesso, è libera: le parti, in virtù del principio
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dell'autonomia negoziale, possono scegliere la forma che prediligono per concludere il contratto se la legge non ne impone una particolare. Ciò posto, deve essere chiarita la natura giuridica del rapporto contrattuale in contestazione. Il rapporto contrattuale in esame, stipulato per la gestione del sito web e dei relativi servizi di supporto tecnico, è qualificabile, sotto il profilo giuridico, come contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2222 c.c., trattandosi di attività svolta da un prestatore d'opera senza vincolo di subordinazione e mediante lavoro prevalentemente proprio. Tuttavia, va evidenziato come, secondo un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, qualora la prestazione richiesta implichi l'organizzazione di mezzi e risorse, anche umane e strumentali, e l'assunzione di un rischio economico da parte dell'esecutore, essa possa essere sussunta nell'ambito dell'appalto di servizi, ai sensi dell'art. 1655 c.c. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “la distinzione tra contratto d'opera e appalto non può basarsi unicamente sulla natura dell'attività (manuale o intellettuale), ma piuttosto sull'elemento dell'organizzazione imprenditoriale dei mezzi e sulla rilevanza economica della prestazione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2017, n. 6546). Nel caso di specie, la gestione continuativa e articolata del sito web https://www.italianwineselection.com, comprensiva della manutenzione tecnica, dell'hosting, dell'assistenza continuativa e dell'interfacciamento con il sistema gestionale, configura un'attività che, per la complessità e il livello di organizzazione, oltrepassa i confini della mera prestazione d'opera individuale e si avvicina ai contenuti tipici dell'appalto di servizi, in cui il prestatore organizza mezzi e risorse per fornire un risultato funzionale (nel caso specifico, il mantenimento operativo del sito e dello schema del sistema e-commerce). Per ciò che concerne più precisamente le prestazioni tipiche di gestione tecnica e manutenzione di sistemi informatici, la Cassazione ha stabilito che si tratta di obbligazioni di mezzi, con conseguente esclusione di responsabilità per mancato conseguimento di risultati economici o di mercato, salvo prova di colpa grave o dolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2010, n. 12052; Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2011, n. 23933; Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2018, n. 28812). Siffatta distinzione è rilevante anche alla luce dell'art. 1176, comma 2, c.c., che impone al prestatore d'opera la diligenza del buon professionista e non la garanzia di un risultato. L'onere della prova di aver agito con diligenza spetta, pertanto, al prestatore stesso (Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2018, n. 25352). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sull'opponente l'onere di allegare e provare la fondatezza delle eccezioni dedotte, cioè l'inesatto adempimento o inadempimento del contratto da parte della opposta. In particolare, nel caso de quo, ciò implica che la società opponente debba dimostrare non solo il presunto inadempimento tecnico, ma anche il nesso causale tra tale inadempimento e il danno subito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27 settembre 2018, n. 23189). Nel caso di specie, la ha prodotto una copiosa documentazione (tra cui CP_1 corrispondenza via e-mail, conversazioni di messaggistica istantanea Whatsapp -aventi data successiva al 31.10.2021), atta a dimostrare lo svolgimento delle proprie prestazioni professionali, inerenti la regolare gestione del sito web, l'evasione di richieste di assistenza tecnica da parte della società opponente, nonché la presenza sui propri server dello stesso sito web oggetto di causa. Tali circostanze, oltre ad emergere per tabulas dai documenti prodotti dall'opposta, risultano essere confermate anche da entrambi i legali rappresentanti all'udienza del 7.5.2024. Questi ultimi, infatti, affermano che da fine ottobre 2021 e fino a tutto gennaio 2022 i siti di (e, quindi, a fortiori, non solo quello inerente la vendita del vino) sono Pt_1
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stati ospitati sui server di in vista del passaggio al server del nuovo gestore (che, CP_1 anche in base a quanto emerge dall'all. 3 prodotto dall'opposta, risulta essere avvenuto dal mese di febbraio 2022 e non a far data dal 31.10.2021 (come sostenuto da parte opponente). Ancora, in tal senso, è lo stesso rappresentate legale della società opponente che, sempre all'udienza del 7.5.2024, afferma sia che il nuovo sito “è andato in funzione da febbraio 2022”, sia di non saper precisare se fino al febbraio 2022 il sito “vecchio” fosse ospitato sui server della e sia che “la non era tenuta a farci pubblicità su CP_1 CP_1 Google”. Ciò dimostra, appunto, il crollo delle tesi di parte opponente, in particolare per quanto attiene alla domanda riconvenzionale circa il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato guadagno proveniente dall'e-commerce di vini e la conferma della qualificazione dell'obbligazione in capo all'opposta come obbligazione di mezzi e non di risultato. In tal senso, come confermato dallo stesso rappresentante legale della Parte_1 all'udienza del 7.5.2024, l'aggiornamento dei prodotti da vendere sul sito ed i prezzi avveniva a sua cura (tramite il pannello di controllo predisposto dall'opposta) e non era un compito spettante alla CP_1 Sul punto, va, poi, peraltro, aggiunto che la cessazione del rapporto contrattuale è stata determinata da una decisione unilaterale dell'opponente, che ha confermato di aver conferito incarico ad altra società informatica, tuttavia senza previamente provvedere a comunicarlo formalmente all'opposta, in spregio ai principi di correttezza e buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in ipotesi di recesso anticipato da parte del committente, il prestatore ha comunque diritto all'integrale corrispettivo per l'attività svolta fino alla data del recesso, senza necessità di dimostrare un ulteriore danno, salvo il caso di giusta causa (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11 giugno 2008, n. 15480; Cass. civ., Sez. II, 10 febbraio 2012, n. 1971). Nel caso di specie, non risulta che la società opponente abbia fornito alcuna giustificazione per l'improvvisa interruzione del rapporto, né che abbia contestato formalmente l'inadempimento della opposta e gli asseriti vizi di esecuzione delle prestazioni prima dell'instaurazione del giudizio monitorio da parte della società opposta (maturando, pertanto, anche le preclusioni di legge di cui all'art. 1667 c.c.). Tale circostanza risulta, infatti, essere anomala, in quanto è circostanza pacifica che per circa 10 anni la società opponente abbia pagato (seppur con ritardo) una cifra mensile “senza mai verificare quali fossero le prestazioni professionali rese a fronte del pagamento delle fatture”, né l'adeguatezza delle opere stesse. Al contrario, gli elementi di causa attestano la piena operatività e disponibilità della opposta fino all'ultimo giorno di attività, inclusa la collaborazione alla migrazione dei dati verso il nuovo gestore. Per quanto concerne, poi, la doglianza sollevata dall'opponente circa la mancata indicizzazione del sito internet “https://www.italianwineselection.com” sui motori di ricerca, la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che l'obbligo di indicizzazione o posizionamento nei motori di ricerca configura un'attività di consulenza e marketing digitale distinta dalla mera gestione tecnica del sito e, pertanto, non può essere dedotta implicitamente in un contratto di gestione tecnica, a meno che non sia stato specificatamente pattuito (Cass. civ., Sez. III, 27 settembre 2018, n. 23189; Cass. civ., Sez. III, 12 marzo 2019, n. 7273). Invero, in assenza di un espresso obbligo contrattuale, la mancata indicizzazione non può essere considerata inadempimento da parte della società di gestione del sito web, atteso che il posizionamento del sito stesso è dipendente da molteplici fattori esterni, quali algoritmi di Google, politiche di indicizzazione, contenuti, e strategie di marketing, che sfuggono al
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controllo (seppur diligente) diretto del gestore tecnico (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2018, n. 28812). Infine, sotto il profilo della domanda riconvenzionale, va osservato che la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancanza di ordinativi via web impone alla società opponente un onere probatorio rigoroso, che deve includere la prova non solo del danno patrimoniale effettivamente subito, ma anche del nesso causale diretto tra il comportamento colposo della opposta e la perdita subita (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14 ottobre 2020, n. 22105; Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2015, n. 11742); circostanza che, nel caso di specie, non risulta essere stata debitamente provata. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che la mera perdita di chance di affari o il mancato incremento di fatturato, in assenza di prova certa dell'incidenza causale dell'inadempimento, non può fondare un risarcimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 2785). Nel caso in esame, parte opponente non ha fornito alcun elemento che colleghi in modo univoco la mancata indicizzazione o altri presunti disservizi all'attività della società opposta. Il documento fornito dall'opponente rappresentato dall'estratto di Google Analytics, risulta generico, inconferente e non idoneo a dimostrare l'esistenza di un danno economico o il suo effettivo nesso causale con l'attività della opposta, atteso che sia l'indicizzazione del sito web che le cd. frequenze di rimbalzo (come osservato in precedenza) costituiscono elementi non controllabili da qualsivoglia gestore di siti internet. Pertanto, tale domanda deve essere rigettata. In definitiva, in virtù di quanto sopra esposto, va rigettata l'opposizione e confermato per l'intero il decreto ingiuntivo opposto n. 1002/2022, già dichiarato provvisoriamente esecutivo (per il solo importo di euro 4.000,00 all'udienza del 31.01.2023). Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di in persona
[...] CP_1 del legale rapp.te p.t., così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1002/2022 (già dichiarato provvisoriamente esecutivo per il solo importo di euro 4.000,00 all'udienza del 31.01.2023). Conseguentemente dichiara esecutivo per l'intero il D.I. opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t.;
- condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese di lite, che liquida in euro 2.700,00 oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Giacomo Pallotta.
Così deciso in Torre Annunziata addì 8.10.2025 IL GIUDICE
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