CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIAMINGO FILIPPO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
IA Delle RA-Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00159 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 520/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il Signor Ricorrente_1
contro
IA RA , direzione provinciale di Bergamo, avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso PE per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal fondo Associazione_1 presentata il 04 febbraio 2025.
Il Ricorrente premette che :
- è legittima la domanda collettiva di rimborso presentata tramite delegato munito di procura speciale;
- è ammissibile il ricorso collettivo laddove , come nella fattispecie, le controversie abbiano lo stesso oggetto .
Motivi del ricorso :
- l'Ufficio doveva dimostrare la non spettanza del rimborso richiesto , avendo il Contribuente fornito gli elementi utili per identificare la pretesa;
- violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 19 , comma 2-bis , del tuir ,dovuta all'applicazione da parte del sostituto d'imposta della circolare del ministero delle finanze del 5 febbraio 1986 n. 2 , con conseguente effettuazione di ritenute PE in eccesso sull'indennità aggiuntiva di buonuscita in questione
;
- violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 38 del d.p.r. 602/1973, in quanto è pur vero che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso è di 48 mesi e decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, tuttavia si ritiene che detto termine decorra nel caso di specie dalla risposta n. 91/24 di IA
RA ad interpello , con la quale è stato recepito l'orientamento della Corte di Cassazione relativamente al trattamento più favorevole previsto dal suindicato comma 2-bis dell'articolo 19 (detrazione di euro
309,87 per ogni anno di servizio);
- violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 21, comma 2, del d.l.s. n. 546/1992 , che indica espressamente che il termine per proporre l'istanza di rimborso decorre dal verificarsi del presupposto per la restituzione , che può derivare anche da un atto amministrativo che fornisca un'interpretazione autentica della normativa , con effetti vincolanti per l'Amministrazione ;
- per applicabilità del termine decennale di prescrizione;
- per applicabilità dell'affidamento e buona fede del Contribuente.
In conclusione si chiede di accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso PE , ordinando all'Ufficio di procedere all'immediata liquidazione del dovuto rimborso, previo ricomputo delle ritenute PE effettuate sull'indennità de qua .
Con condanna di IA RA alle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato.
Si costituisce IA RA che , eccepisce innanzitutto che non si tratta di un ricorso insieme collettivo e cumulativo , dato che la controversia è relativa soltanto alla richiesta di rimborso del solo
Ricorrente_1 , quale istanza di rimborso autonoma e non cumulativa;
controdeduce poi quanto segue : 1. è inconferente il motivo di ricorso sull'onere probatorio , in quanto le attività pretese dal Contribuente non erano necessarie e neppure obbligatorie;
2. il Contribuente ha percepito l'indennità in esame nell'anno 2019 (si acclude CU) mentre ha presentato l'istanza di rimborso in data 04.02.2025 , ben oltre il termine di 48 mesi previsto dall'articolo 38 del dpr
602/1973 ( per il termine di decadenza si veda proprio pagina 13 della risposta ad interpello n. 91/2024) ;
a nulla valgono le argomentazioni di parte ricorrente con le quali si cerca di identificare un diverso dies a quo per la decorrenza del succitato termine di 48 mesi , considerando peraltro che l'emanazione di documenti di prassi favorevoli al contribuente non costituisce presupposto idoneo a posticipare il sunnominato momento iniziale di decorrenza (Cass. , sentenza n. 16617/2015);
3. parimenti infondata la tesi dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale , essendo già decorso al momento dell'istanza il termine decadenziale di cui sopra;
4. l'asserita lesione dell'affidamento invocata dal Contribuente trova un limite nei cosiddetti rapporti esauriti (si veda Cassazione, ordinanza del 29 novembre 2023 n. 33616) , senza considerare che , ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente , detto affidamento comporterebbe la sola esclusione delle sanzioni e degli interessi .
Si chiede pertanto di rigettare il ricorso e per l'effetto di accertare la non debenza degli importi richiesti a rimborso , con condanna alle spese di giudizio (all. nota).
In data 05.12.2025 parte ricorrente deposita una memoria nella quale ribadisce la propria posizione.
In data odierna in udienza è comparso il funzionario delegato di IA RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento , in quanto l'istanza di rimborso è stata presentata oltre il termine decadenziale prescritto dal secondo comma dell'articolo 38 del d.p.r. 602/1973.
L'articolo 38 di detto dpr prevede il rimborso di versamenti diretti nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, anche con istanza del percepiente delle somme assoggettate a ritenuta , come nella fattispecie in esame, ma la domanda deve essere presentata all'IA delle RA (in origine all'Intendente di Finanza) "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui è stata operata " , e dunque nel caso del Ricorrente entro il 31 dicembre 2023.
Il Signor Ricorrente_1 ha presentato l'istanza di rimborso il 04 febbraio 2025 , dopo che era spirato da oltre un anno il termine decadenziale , per cui il ricorso è palesemente infondato , per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ( si veda Cassazione SS.UU. n. 13676/2014).
Priva di rilievo nel caso in esame è la prescrizione decennale del credito , atteso che il termine decorre dalla data della domanda del Contribuente , che è stata presentata a decadenza avvenuta .
Quanto all'affidamento del Contribuente ad indicazioni dell'Amministrazione finanziaria , risultate erronee,
o all'attesa del medesimo di pubblicazione di giurisprudenza della Suprema Corte in materia a lui favorevole , nessuna norma prevede che da ciò possa conseguire il differimento del succitato termine di decadenza.
Il ricorso viene pertanto rigettato, a spese integralmente compensate, vista la complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di lite integralmente compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIAMINGO FILIPPO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
IA Delle RA-Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00159 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 520/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il Signor Ricorrente_1
contro
IA RA , direzione provinciale di Bergamo, avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso PE per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal fondo Associazione_1 presentata il 04 febbraio 2025.
Il Ricorrente premette che :
- è legittima la domanda collettiva di rimborso presentata tramite delegato munito di procura speciale;
- è ammissibile il ricorso collettivo laddove , come nella fattispecie, le controversie abbiano lo stesso oggetto .
Motivi del ricorso :
- l'Ufficio doveva dimostrare la non spettanza del rimborso richiesto , avendo il Contribuente fornito gli elementi utili per identificare la pretesa;
- violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 19 , comma 2-bis , del tuir ,dovuta all'applicazione da parte del sostituto d'imposta della circolare del ministero delle finanze del 5 febbraio 1986 n. 2 , con conseguente effettuazione di ritenute PE in eccesso sull'indennità aggiuntiva di buonuscita in questione
;
- violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 38 del d.p.r. 602/1973, in quanto è pur vero che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso è di 48 mesi e decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, tuttavia si ritiene che detto termine decorra nel caso di specie dalla risposta n. 91/24 di IA
RA ad interpello , con la quale è stato recepito l'orientamento della Corte di Cassazione relativamente al trattamento più favorevole previsto dal suindicato comma 2-bis dell'articolo 19 (detrazione di euro
309,87 per ogni anno di servizio);
- violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 21, comma 2, del d.l.s. n. 546/1992 , che indica espressamente che il termine per proporre l'istanza di rimborso decorre dal verificarsi del presupposto per la restituzione , che può derivare anche da un atto amministrativo che fornisca un'interpretazione autentica della normativa , con effetti vincolanti per l'Amministrazione ;
- per applicabilità del termine decennale di prescrizione;
- per applicabilità dell'affidamento e buona fede del Contribuente.
In conclusione si chiede di accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso PE , ordinando all'Ufficio di procedere all'immediata liquidazione del dovuto rimborso, previo ricomputo delle ritenute PE effettuate sull'indennità de qua .
Con condanna di IA RA alle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato.
Si costituisce IA RA che , eccepisce innanzitutto che non si tratta di un ricorso insieme collettivo e cumulativo , dato che la controversia è relativa soltanto alla richiesta di rimborso del solo
Ricorrente_1 , quale istanza di rimborso autonoma e non cumulativa;
controdeduce poi quanto segue : 1. è inconferente il motivo di ricorso sull'onere probatorio , in quanto le attività pretese dal Contribuente non erano necessarie e neppure obbligatorie;
2. il Contribuente ha percepito l'indennità in esame nell'anno 2019 (si acclude CU) mentre ha presentato l'istanza di rimborso in data 04.02.2025 , ben oltre il termine di 48 mesi previsto dall'articolo 38 del dpr
602/1973 ( per il termine di decadenza si veda proprio pagina 13 della risposta ad interpello n. 91/2024) ;
a nulla valgono le argomentazioni di parte ricorrente con le quali si cerca di identificare un diverso dies a quo per la decorrenza del succitato termine di 48 mesi , considerando peraltro che l'emanazione di documenti di prassi favorevoli al contribuente non costituisce presupposto idoneo a posticipare il sunnominato momento iniziale di decorrenza (Cass. , sentenza n. 16617/2015);
3. parimenti infondata la tesi dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale , essendo già decorso al momento dell'istanza il termine decadenziale di cui sopra;
4. l'asserita lesione dell'affidamento invocata dal Contribuente trova un limite nei cosiddetti rapporti esauriti (si veda Cassazione, ordinanza del 29 novembre 2023 n. 33616) , senza considerare che , ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente , detto affidamento comporterebbe la sola esclusione delle sanzioni e degli interessi .
Si chiede pertanto di rigettare il ricorso e per l'effetto di accertare la non debenza degli importi richiesti a rimborso , con condanna alle spese di giudizio (all. nota).
In data 05.12.2025 parte ricorrente deposita una memoria nella quale ribadisce la propria posizione.
In data odierna in udienza è comparso il funzionario delegato di IA RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento , in quanto l'istanza di rimborso è stata presentata oltre il termine decadenziale prescritto dal secondo comma dell'articolo 38 del d.p.r. 602/1973.
L'articolo 38 di detto dpr prevede il rimborso di versamenti diretti nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, anche con istanza del percepiente delle somme assoggettate a ritenuta , come nella fattispecie in esame, ma la domanda deve essere presentata all'IA delle RA (in origine all'Intendente di Finanza) "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui è stata operata " , e dunque nel caso del Ricorrente entro il 31 dicembre 2023.
Il Signor Ricorrente_1 ha presentato l'istanza di rimborso il 04 febbraio 2025 , dopo che era spirato da oltre un anno il termine decadenziale , per cui il ricorso è palesemente infondato , per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ( si veda Cassazione SS.UU. n. 13676/2014).
Priva di rilievo nel caso in esame è la prescrizione decennale del credito , atteso che il termine decorre dalla data della domanda del Contribuente , che è stata presentata a decadenza avvenuta .
Quanto all'affidamento del Contribuente ad indicazioni dell'Amministrazione finanziaria , risultate erronee,
o all'attesa del medesimo di pubblicazione di giurisprudenza della Suprema Corte in materia a lui favorevole , nessuna norma prevede che da ciò possa conseguire il differimento del succitato termine di decadenza.
Il ricorso viene pertanto rigettato, a spese integralmente compensate, vista la complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di lite integralmente compensate.