Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Silenzio rifiuto su istanza di rimborso

    L'istanza di rimborso è stata presentata oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dalla legge.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 19, comma 2-bis, del tuir

    La questione relativa all'errata applicazione della normativa fiscale è assorbita dal rigetto dell'istanza per tardività.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 38 del d.p.r. 602/1973

    La Corte ha ritenuto che l'emanazione di documenti di prassi favorevoli al contribuente non costituisce presupposto idoneo a posticipare il termine iniziale di decorrenza della decadenza.

  • Rigettato
    Applicabilità del termine decennale di prescrizione

    La prescrizione decennale è irrilevante poiché il termine decadenziale è già spirato.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'affidamento e buona fede del Contribuente

    L'affidamento invocato dal contribuente trova un limite nei rapporti esauriti e, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente, comporterebbe la sola esclusione delle sanzioni e degli interessi, non il differimento del termine di decadenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 7
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo