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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/07/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. SCHIANO PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
17/09/1980;
convenuto contumace con il Curatore speciale per la figlia minore avv. FRANCESCA PLEBANI, del Foro Per_1 di Bergamo, e con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1 Conclusioni
Per come da verbale d'udienza del 15 maggio 2025; Parte_1
per il CURATORE SPECIALE: come da verbale d'udienza del 15 maggio 2025;
Per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2023, premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con da agosto 1999 fino ad aprile 2023, dalla quale CP_1
relazione nascevano le due figlie il 4.05.2007 ed il 3.09.2016, si rivolgeva all'intestato Per_2 Per_1
Tribunale domandando di disporre l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocamento presso la madre e con divieto delle visite padre-figlie; di porre a carico di l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento ordinario delle figlie mediante il versamento dell'importo mensile di euro
600,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
domandava altresì di disporre che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla madre.
A fondamento delle domande formulate con il ricorso introduttivo, l'attrice esponeva: che l'ex- compagno era solito fare uso di sostanze stupefacenti e che, frequentemente, poneva in essere condotte di aggressione fisica e verbale nei confronti dell'attrice; che, su richiesta dell'ex-compagno, durante il periodo di convivenza, ogni giorno, l'attrice consegnava al medesimo circa 50-100 euro per l'acquisto di stupefacenti;
che, il 13 febbraio 2023, sporgeva denuncia-querela nei confronti dell' Parte_2
per il delitto di maltrattamenti in famiglia (cui seguivano diverse integrazioni); che, a fronte della predetta denuncia, veniva instaurato il procedimento penale n. 1508/2023 R.G.N.R. mod. 21; che, il
28 novembre 2023, veniva disposta a carico di la misura cautelare del divieto di CP_1
avvicinamento alla persona offesa;
che successivamente, veniva emesso decreto di fissazione dell'udienza preliminare in data 18 giugno 2024; che, da quando aveva lasciato la casa famigliare, aveva versato, per il mantenimento delle figlie, la somma di euro 500,00 a giugno 2023, CP_1
la somma di euro 400,00 a luglio 2023 e, infine, ulteriori euro 400,00 a ottobre 2023 per un totale di euro 1.300,00; che l'attrice era assunta a tempo indeterminato presso CLC S.r.l. di Pedrengo (BG), con stipendio mensile di euro 1.400,00; che, come oneri mensili, l'attrice sosteneva il pagamento di euro
440,00 a titolo di rata mutuo, oltre al pagamento delle utenze.
All'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 3 aprile.2024, il Giudice relatore, rilevata la rituale notificazione del ricorso-decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio
2 del convenuto, dichiarava la contumacia di e sentiva la parte attrice, che confermava il CP_1
contenuto del ricorso, precisando: che era seguita dalla dottoressa Roncalli dei Servizi Sociali del
Comune di Seriate;
che anche le figlie avevano avuto un colloquio con una psicologa del Servizio e che, dopo la pronuncia dell'ordinanza GIP di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, la stessa e le figlie non avevano più avuto contatti con il convenuto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione, con ordinanza del 4 aprile 2024, il
Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c.,
e disponeva l'affido c.d. super-esclusivo delle minori alla madre, poneva a carico di CP_1
l'obbligo di versare alla madre un contributo per il mantenimento delle figlie minori di euro 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, incaricava il SERD per la presa in carico di disponeva l'intervento dei CP_1
Servizi Sociali del territorio, nonché disponeva un'indagine tramite la Guardia di Finanza sulle condizioni economiche e reddituali di rinviando la causa all'udienza del 9 ottobre 2024, CP_1
da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 ottobre 2024, il Giudice relatore rinviava la causa all'udienza del 30 ottobre 2024, disponendo la prosecuzione del monitoraggio tramite i Servizi Sociali
e il SERD.
Con riservata ordinanza del 31 ottobre 2024, il Giudice relatore disponeva la prosecuzione dell'intervento dei Servizi Sociali e rinviava la causa all'udienza del 19 febbraio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21 febbraio 2025, il Giudice relatore, rilevato che, con le note scritte, la parte attrice formulava domanda di decadenza ai sensi dell'art. 330 c.c., nominava un
Curatore speciale per le minori nella persona dell'avv. Francesca Plebani, assegnava all'attrice termine per la notifica al convenuto della domanda di decadenza e rinviava la causa all'udienza del 15 maggio
2025.
All'udienza del 15 maggio 2025, le parti presenti domandavano che la causa fosse immediatamente trattenuta in decisione e rinunciavano ai termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c.; il Giudice relatore invitava pertanto la parte attrice e il Curatore speciale a precisare le conclusioni e, ordinata la discussione orale della causa in udienza, tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
ha domandato la pronuncia della decadenza di sull'assunto che, anche Parte_1 CP_1 all'esito degli accertamenti disposti tramite i Servizi Sociali del territorio, la madre rappresenti l'unica
3 figura genitoriale di riferimento e di rilevanza per le minori, mentre il padre sarebbe inaffidabile e un elemento di pregiudizio per le figlie;
ha proseguito richiamando le osservazioni dei Servizi Sociali, i quali hanno dato atto del clima famigliare più sereno ed equilibrato da quando il padre non abita più nella casa famigliare.
Il Curatore speciale ha aderito alla domanda di decadenza, osservando che ha attuato un CP_1
grave inadempimento dei doveri genitoriali, come si evince dalla denuncia-querela sporta dalla parte attrice in data 13 febbraio 2023 e dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo del 28 novembre 2023.
Preliminarmente, si osserva che, nelle more del processo, in data 4 maggio 2025, la figlia ha Per_2
raggiunto la maggiore età, non dovendo pertanto il Collegio pronunciarsi in merito ai provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale su . Per_2
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore all'esito del giudizio, risulti del tutto fondata e provata e, Per_1
pertanto, meritevole di accoglimento.
In primo luogo, ritiene il Collegio che, a fronte della completezza del quadro probatorio, l'ascolto della figlia minore non sia necessario, né rispondente all'interesse della medesima, tenuto conto che la stessa
è stata sentita esaustivamente dai Servizi Sociali e dal Curatore speciale, che peraltro non ha formulato istanza per l'audizione della minore anche in sede giudiziale.
In proposito, premessa la competenza dell'Ufficio a statuire in ordine alla stessa, poiché promossa nell'ambito di un procedimento per la regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, giova ricordare come la recisione definitiva del legame familiare tra genitore e figlio costituisca certamente una extrema ratio, trattandosi di un intervento rimediale, sussidiario e residuale che, però, in presenza di determinati presupposti, si rivela l'unico a soddisfare in modo adeguato il preminente interesse del minore.
Come noto ai sensi dell'art. 330 c.c. “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
In tutti i casi, pertanto, nei quali i genitori non esercitino i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli medesimi, il Codice civile prevede forme di intervento da parte del giudice, graduate a seconda della maggiore o minore gravità
4 dell'inadempimento: dalla decadenza della responsabilità genitoriale all'assunzione dei provvedimenti atipici ex art. 333 c.c. ritenuti più opportuni “secondo le circostanze”.
Assume quindi rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità genitoriale, senza che possa riconoscersi alcun rilievo significativo alla natura dolosa o colposa del comportamento. I provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non hanno infatti natura propriamente sanzionatoria, per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Essi mirano non già a punire i genitori per gli inadempimenti, bensì ad evitare che, per l'avvenire, si ripetano altri atti dannosi da parte del genitore, ovvero che possano protrarsi ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti, nella prospettiva di assicurare la tutela del superiore interesse del minore.
Tuttavia, la natura colposa, o dolosa, dell'inadempimento potrebbe portare l'organo giudicante a prediligere la misura più drastica della decadenza, o piuttosto verso provvedimenti meno severi, a seconda del maggiore o minore grado di consapevolezza del genitore inadempiente;
carattere sanzionatorio assume invece la decadenza dalla responsabilità genitoriale, pronunciata in sede penale, quale pena accessoria ex art. 34 c.p.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “La responsabilità genitoriale
è funzionale all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità; quindi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza”, tenuto conto che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo
a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti
5 lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145)”
(v. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24708).
Dunque, la pronuncia di decadenza comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
di contro, il genitore decaduto continua ad essere gravato di tutti i compiti (primo fra tutti quello di mantenimento). Il genitore dichiarato decaduto può comunque richiedere la reintegrazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale, purché dimostri che siano venute meno le ragioni per le quali la decadenza era stata pronunciata.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia della decadenza.
In data 13 febbraio 2023, ha sporto denuncia-querela nei confronti di Parte_1 CP_1 per il delitto di maltrattamenti contro famigliari o conviventi ai sensi dell'art. 572 c.p., esponendo in particolare: che la maltrattava sin dagli inizi della relazione di convivenza, circa una CP_1
volta ogni due o tre mesi;
che, dal punto di vista delle aggressioni fisiche, lo stesso la prendeva più volte per il collo e in un'occasione con una sberla;
che dal punto di vista delle aggressioni verbali, lo stesso la apostrofava con epiteti “troia, sei una merda, puttana, bastarda”; che quando l'ex-compagno diventava violento a causa dell'astinenza da cocaina, spaccava “ogni cosa che gli capita sottomano”; che da quando si erano trasferiti nella nuova abitazione, ovverossia dal 3 gennaio 2023, CP_1
continuava ad avere un atteggiamento offensivo nei confronti della medesima;
che in alcune occasioni erano presenti anche le figlie;
che il 12 febbraio 2023, la figlia registrava con il cellulare Per_1 dell'attrice Michele Bolis dire, con riguardo al padre dell'attrice, che “o sta inca o fa il carcere in quanto in macchina ha una pistola e di avvisarlo di prepararsi”; che le lanciava diversi CP_1
oggetti che gli capitavano in mano, pur precisando che in tali occasioni la stessa non riportava ferite, per cui non era in possesso di referti medici;
che la prendeva più volte per il collo;
che CP_1 le due figlie assistevano agli episodi di violenza;
che la stessa “essendo meno forte fisicamente, desisto per paura e cerco rifugio in altra stanza e gli do il denaro che lui cerca per comparsi la cocaina”; che le figlie erano state vittime o testimoni degli agiti del padre;
che a volte, la minacciava CP_1
di morte (v. doc. 7, . Pt_1
In data 31 marzo 2023, ha presentato integrazione di denuncia-querela, precisando: Parte_1 che continuava ad abitare nella casa famigliare e continuava a chiedere “costantemente CP_1 tutti i giorni somme di denaro tra 50 e 60 euro giornaliere, con ogni scusa”; che “per paura ho sempre acconsentito alle sue richieste e gli consegno le somme di denaro, che utilizza CP_1
6 sicuramente per l'acquisto di sostanze stupefacenti”; che non accettava la fine della CP_1
relazione, tanto che dichiarava di non volersene andare dalla casa famigliare e che “preferisce andare in prigione e continua a ripetermi che devo ritirare la denuncia per maltrattamenti che io stessa gli ho detto di aver presentato” (v. doc. 7, . Pt_1
In data 26 aprile 2023, ha presentato integrazione di denuncia-querela, esponendo: Parte_1
che il 3 aprile 2023 lasciava la casa famigliare;
che, da allora, tutti i giorni CP_1 CP_1 le telefonava o le scriveva messaggi “chiedendo di perdonarlo e mi prega di ritornare insieme a lui”, precisando che “qualora io non risponda alle sue chiamate o ai suoi messaggi, si presenta CP_1 sotto casa”; che ogniqualvolta si rifiutava di consegnare denaro a Parte_1 CP_1 questi reagiva “prendendomi per il collo e cercando di strozzarmi”, precisando che, a un episodio, era presente anche la figlia;
che in tali circostanze, distruggeva mobili e suppellettili Per_2 CP_1
e insultava dicendo “troia, puttana, faccia di merda dammi i soldi”, strattonandola e Parte_1 prendendola a calci;
che la stessa e le figlie vivevano nell'angoscia (v. doc. 7, . Pt_1
In data 3 giugno 2023, ha presentato integrazione di denuncia-querela, e, in Parte_1
particolare, esponeva: che il 26 maggio 2023 citofonava chiedendo di parlare della loro CP_1 relazione;
che poco dopo la stessa usciva di casa per recarsi a lavoro in auto e trovava “un uovo fresco rotto sul tettuccio della vettura”; che il 27 maggio 2023, verso le ore 23.00, citofonava CP_1
con insistenza e, preso atto del rifiuto di di aprigli, lo stesso le mandava svariati Parte_1 messaggi e telefonate, cui l'attrice non rispondeva (v. doc. 7, . Pt_1
Il 12 agosto 2023, ha presentato integrazione di denuncia-querela, deducendo: che il Parte_1
6 agosto 2023, l'ex-compagno si presentava nella piscina dell'hotel Bravo e Condor di Cesenatico e,
a seguito di una discussione, veniva allontanato dal bagnino;
che ,dopo essere tornata per da un giro insieme al padre, raccontava alla madre che “il papà ha rotto la maniglia della porta della Per_1
taverna di casa dei suoi genitori, poi ha rotto il portachiavi appeso al muro e poi mi riferiva che le sembrava un mostro e quindi fingeva il mal di pancia per farsi portare indietro” (v. doc. 7, . Pt_1
Il 18 novembre 2023, ha presentato integrazione di denuncia-querela, deducendo: che, Parte_1
dopo le attività di indagine da parte della Procura di Bergamo, il 1° settembre 2023, CP_1 continuava a tempestarla di telefonate e messaggi “denigranti e talvolta anche minatori”; che questi, dato che la stessa lo bloccava sul telefono, iniziava anche a inviarle delle email che “contengono dichiarazioni, scuse ed ammissioni di colpe ed in sostanza si vittimizza chiedendomi di CP_1 chiudere questa faccenda”; che l'atteggiamento di era “petulante, ossessivo, ingiurioso CP_1
e nevrotico nonché verbalmente violento. I suoi continui ed ossessivi messaggi inviati sulle chat degli
7 applicativi social con particolare riferimento a quando denota che sono “online” determinano in me un perdurante e grave stato di ansia e timore per la mia incolumità”; che le molestie avvenivano con cadenza giornaliera e che “nel corso dell'ultima settimana la situazione è peggiorata per la gravità di quanto riferitomi nella chat WhatsApp, fra cui diverse minacce, e per l'intensificarsi delle ingiurie e delle aggressioni verbali sia scritte che nel corso delle telefonate” (v. doc. 7, . Pt_1
ha depositato altresì verbale di Pronto Soccorso del 13 agosto 2023, da cui emergeva Parte_1 che l'attrice riferiva al personale sanitario che il convenuto la minacciava di morte mettendole le mani al collo e che, per la seconda volta in un mese, le figlie assistevano ad un'aggressione fisica in danno della madre. In particolare, all'esame obiettivo, il personale sanitario attestava “a livello di arto sup destro, avambraccio – piccolo graffio nella regione di contusione del capo, esita tumefazione senza fic non sopo nausea o vomito e deficit di lato” e formulava la diagnosi di “aggressione fisica” (v. doc.
7, . Pt_1
A ciò si aggiunga che, in data 28 novembre 2023, il Giudice per le Indagini preliminari di Bergamo ha applicato a la misura cautelare del divieto di avvicinarsi alla persona offesa e ai suoi CP_1 famigliari, ritenendo sussistente “un grave quadro indiziario in capo a in ordine alle plurime CP_1
condotte maltrattanti poste in essere per oltre quindici anni ai danni della moglie anche alla presenza delle figlie minorenni, comprensibilmente spaventate”, ravvisando gli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti, ritenendo provate le lesioni in virtù dei certificati medici agli atti, aggiungendo che il “comportamento ossessivo” tenuto da a seguito della cessazione della convivenza CP_1 integrava il delitto di atti persecutori, concludendo che “deve ritenersi, altresì, configurabile il pericolo di reiterazione dei reati, considerata l'ossessività e la frequenza quotidiana delle condotte in esame e Cont lo stato di tossicodipendenza, del quale non ha consapevolezza, avendo contattato lo soltanto nella speranza di riprendere la relazione la e recandovisi una sola volta. I messaggi inviati Pt_1
ultimamente alla stessa, peraltro, sono piuttosto inquietanti. L'indagato inoltre ha natura manipolativa, come si evince dai messaggi inviati alla compagna spacciandosi per i CC. Quanto esposto dimostra l'assoluta incapacità di controllo sui suoi impulsi dell'indagato che potrebbe compiere gesti ancora più gravi di quelli in esame” e che “stimasi, pertanto, che la spiccata pericolosità sociale dell'imputato possa essere adeguatamente tutelata con la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai suoi famigliari, in particolare alla sua abitazione sia ad
Albano Sant'Alessandro, via Brasi n. 21, a quella dei suoi genitori, ai loro luoghi di lavori ed ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi, dai quali dovrà mantenere una distanza non inferiore ai 500 mt.
Si fa divieto, altresì, di comunicare con la e con i suoi famigliari con qualsiasi mezzo, anche Pt_1 informatico” (v. doc. 12, . Pt_1
8 Peraltro, dalla denuncia del 13 febbraio 2023 (e successive integrazioni) e dall'ordinanza Giudice per le indagini preliminari del 28 novembre 2023, per come sopra riportate nelle linee essenziali, emerge che le figlie hanno assistito alle aggressioni fisiche e verbali perpetrate dal convenuto nei confronti della (v. denuncia del 13.02.2023 nella parte in cui, dopo aver riportato che l'ex- Parte_2 compagno continuava ad avere un atteggiamento offensivo nei confronti della stessa, l'attrice precisava “in alcune occasioni erano presenti entrambe le nostre figlie”; v. integrazione alla denuncia del 26.04.2023, con cui l'attrice dava atto del fatto che il convenuto “in un paio di occasioni ha reagito prendendomi per il collo e cercando di strozzarmi e a un episodio, era anche presente mia figlia
”; v. integrazione alla denuncia del 12.08.2023 con cui l'attrice riportava che, dopo che la figlia Per_2 su insistenza del convenuto, aveva trascorso un'ora con il medesimo, la stessa le riferiva che il Per_1
padre le sembrava un mostro tanto che fingeva un mal di pancia per farsi portare indietro) e che sono state destinatarie anch'esse degli agiti del padre (v. p. 10 ordinanza Gip nella parte in cui “nell'ultimo periodo, però, per una lite tra le sorelle aveva sferrato dei pugni sulla spalla ad , dimostrando Per_2 ancora una volta la sua indole violenta e la totale incapacità di autocontrollo”; v. integrazione del
3.06.2023 nella parte in cui l'attrice riferiva “tutti i giorni il mi messaggia (…) solo CP_1
qualche volta gli rispondo per forza in quanto lui telefona a nostra figlia di anni 16, Per_2 tormentandola”).
Ne consegue che dalla denuncia del 13 febbraio 2023 (e successive integrazioni) e dall'ordinanza
Giudice per le indagini preliminari del 28 novembre 2023 si evince la violazione dei doveri genitoriali da parte di con grave pregiudizio per le figlie, avendo il Giudice per le indagini CP_1 preliminari ritenuto che “le lineari dichiarazioni rese dalla querelante trovavano pieno riscontro nelle deposizioni fornite dai testi escussi. La persona offesa invero, ha sminuito la gravità dei maltrattamenti di cui era vittima, ove si consideri che dalle dichiarazioni di si comprende che le aggressioni Per_2 fisiche erano state almeno venti” e che le dichiarazioni rese dalla figlia dovevano ritenersi Per_2
genuine in quanto i servizi sociali avevano attestato che la stessa provava affetto nei confronti del padre e che, avendo l'attrice chiesto supporto al datore di lavoro per sporgere denuncia, doveva escludersi qualsivoglia intento calunniatorio, con la conseguenza che le gravi condotte di violenza domestica (sia fisica, che psicologica) ascritte a devono ritenersi sufficientemente suffragate a livello CP_1
probatorio.
Peraltro, oltre ai gravi fatti sopra riportati, anche la circostanza che non provveda al CP_1 mantenimento delle figlie, come si evince anche dall'atto di precetto del 19 aprile 2024 e dall'atto di pignoramento presso terzi del 5 giugno 2024 (v. doc. 57-58, , risalendo l'ultimo versamento Pt_1
alla mensilità di ottobre 2023 (v. verbale udienza 3 aprile 2024), e che a giugno 2024 veniva formulata
9 la diagnosi di “Disturbo da uso di cocaina di grado moderato (DSM5)” (v. relazione SERD del 19 giugno 2024), depongono nel senso della grave violazione dei doveri genitoriali con pregiudizio per la prole.
Dalla relazione depositata dai Servizi Sociali in data 2 novembre 2024, emerge che “rispetto alla Per_2
sua situazione familiare, racconta che da quando il padre è uscito di casa stanno bene, sono tranquilli,
rassicurati anche dal fatto che è in detenzione domiciliare e quindi “ sappiamo che da lì non può uscire”. Il timore si sposta a quando verrà rilasciato, ciò che la allarma è la sua imprevedibilità, come accadeva quando viveva a casa. E' dispiaciuta per la madre che dice si meritava un uomo diverso.
La madre rappresenta il suo punto di riferimento, si sente accolta ,ascoltata e protetta, è sempre disponibile. A lei racconta tutto, “ non ho niente da nascondere..” (…) appare protettiva verso Per_2
la madre, dalla quale sente di ricevere affetto e sostegno. Mentre con il padre è arrabbiata, racconta che ha pochi ricordi del tempo trascorso insieme, ricorda che andavano qualche volta a pescare ma sempre con la mamma presente”; i Servizi Sociali concludevano che “Elemento di pregiudizio è il padre che se non adeguatamente curato potrebbe essere un di rischio per la sana crescita delle minori”
(v. relazione depositata il 2 novembre 2024).
Dalla relazione depositata dai Servizi Sociali in data 4 febbraio 2025, emerge altresì che riportava Per_2 che “il padre abbia scritto solo per “lavarsi la coscienza”, non crede che sia né pentito , né consapevole del danno che ha fatto a tutti loro. E' dispiaciuta per la madre che per anni lo ha tollerato nel tentativo di dare loro un padre. ha riconoscenza solo per la madre che le sta garantendo la Per_2
continuità degli studi ed una vita dignitosa. La sua preoccupazione si riattiverà quando il padre verrà scarcerato dicendo “ non si sa mai quello che gli passa per la testa..”, il suo timore è che possa fare del male alla madre. è stata informata della possibilità di fare un percorso di sostegno Per_2
psicologico, al fine di elaborare vicende passate in relazioni alle condotte paterne. La ragazza ha declinato la proposta spiegando di non sentirne il bisogno e sottolineando che l'unica persona che la potrebbe aiutare in caso di difficoltà è sua madre, “ lei per me è tutto.. se ho un problema vado d lei…”; quanto ad i Servizi Sociali hanno riferito che “La mamma le ha spiegato che il padre è Per_1 in carcere “perché è si è comportato male”. Lei ha deciso di mandargli un disegno in risposta alla lettera che lui ha scritto. Dice che il padre un po' le manca, ad esempio quando va al parco e vede gli altri padri giocare con i bambini. Allo stesso tempo racconta che da quando sono sole con la mamma
è “più felice”. appare una bambina molto dotata, si esprime con proprietà di linguaggio e ha Per_1 idee chiare su ciò che le interessa. Le piace la paleontologia e l'archeologia, spiegando la differenza tra le due discipline. Per questo a Natale le è stato regalato un microscopio. è particolarmente Per_1
10 brillante in materie come scienze, geografia e storia etc. Ha una curiosità intellettuale che la sprona ad andare oltre la didattica ed il programma scolastico. La madre sta cogliendo questa dote e risponde in maniera adeguata a questa inclinazione” e che la madre “non esclude che il padre possa riprendere contatti con le figlie ma solo all'esito positivo di un percorso riabilitativo dalla dipendenza” (v. relazione depositata il 4 febbraio 2025).
Per quanto riguarda l'idoneità genitoriale di devono essere confermate le valutazioni Parte_1 espresse dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 4 aprile 2024, e ciò anche in considerazione degli accertamenti condotti tramite i Servizi Sociali, atteso che i Servizi Sociali di
Seriate concludevano che “non vi sono elementi di pregiudizio per le due minori, la madre provvede alle figlie in toto, ella è dotata di buone capacità genitoriali rispondendo adeguatamente ai bisogni di cura delle ragazzine” (v. relazione depositata il 2 novembre 2024) e che “la relazione madre e figlie è caratterizzata da protezione e calore affettivo. La sig.ra con semplicità e trasparenza ha motivato alle figlie l'assenza del padre accettando le loro scelte riguardo a mantenere con lui un contatto. La madre rappresenta per le figlie un fattore protettivo e la sua capacità genitoriale è più che adeguata e non necessita dell'ausilio di educatori” (v. relazione depositata il 4 febbraio 2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto della gravità delle condotte di violenza domestica ascritte a così come si evincono dalle plurime denunce sporte dal CP_1 [...]
dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Bergamo di applicazione della Pt_1
misura cautelare e dal referto di pronto soccorso del 13 agosto 2023, tenuto conto delle condizioni delle minori rappresentate dai Servizi Social (soprattutto con riguardo alla figlia divenuta maggiorenne nelle more del processo, la quale, in ragione dell'età, ha risentito maggiormente della condotta pregiudizievole del padre, avendo potuto assistere direttamente agli agiti del padre con maggiore consapevolezza rispetto alla sorella minore), tenuto conto della persistenza della condotta inadempiente del padre, che, anche nel more del presente procedimento, non ha manifestato alcuna forma di interesse per le figlie, omettendo di provvedere al mantenimento delle stesse, come testimoniato dagli atti di precetto e di pignoramento prodotti dall'attrice, nonché dalla circostanza che, pur a seguito della notifica della domanda di decadenza (notifica perfezionatasi a mani proprie del convenuto), lo stesso ha deciso di non prendere parte al processo, tenuto conto del fatto che la diagnosi del Serd rappresenta un elemento ulteriore che corrobora la tesi della parte attrice relativa alla dipendenza di (condizione di dipendenza che portava lo stesso a chiedere CP_1
insistentemente denaro a a minacciarla e ad assumere atteggiamenti fortemente Parte_1 aggressivi), ritiene il Collegio di non poter esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte di non essendovi le condizioni per ritenere CP_1
11 che lo stesso sia in grado di elaborare un progetto futuro di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, neppure con l'aiuto di soggetti terzi.
Dunque, i gravissimi comportamenti, in violazione dei più basilari doveri di un genitore e abusando dei relativi poteri, posti in essere da che hanno stravolto completamente la vita delle CP_1 figlie e l'equilibrio familiare, inducano a ritenere sussistenti i presupposti per disporre la più grave misura della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Segnatamente, a tal fine, rilevano oltre alle condotte di violenza domestica, anche la mancanza di consapevolezza circa la drammaticità di tali comportamenti, la perdurante condotta omissiva del convenuto, la sua assoluta noncuranza e la mancanza di ogni attenzione agli stati emotivi delle figlie, esponendole a situazioni di grave pregiudizio, non avendo egli dimostrando alcun interesse per le figlie.
In accoglimento pertanto della domanda della parte attrice, per evitare anche che le già gravi conseguenze traumatiche subite dalle figlie si protraggano ulteriormente, il padre deve essere dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
In virtù della pronuncia di decadenza, resta l'unico genitore titolare della Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
deve pertanto essere confermato il collocamento della minore presso la madre, la quale ha la facoltà di compiere, in via esclusiva, ogni attività concernente la responsabilità genitoriale, e ha il potere di assumere, in via esclusiva, tutte le decisioni per la figlia, comprese quelle di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, alla residenza e all'espatrio.
Venendo, infine, alle frequentazioni padre-figlia, ritiene il Collegio che, tenuto conto dei rilievi sopra esposti, il padre potrà incontrare la minore unicamente in modalità protetta, alla necessaria presenza di un educatore professionale dei Servizi Sociali, previa valutazione da parte del Servizio delle capacità
ì del padre e la presa in carico del medesimo presso il SERD, tenuto conto della tutela del superiore interesse della minore e secondo la volontà e le esigenze della minore stessa.
Sul mantenimento della prole
Venendo ora alle statuizioni economiche, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (v. Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass.
Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio agli atti. In relazione alla
12 determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del 24.04.2007, n. 9915).
A ciò si aggiunga che la pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c., pur privando il padre della responsabilità genitoriale, non esime il genitore dall'assolvimento degli obblighi economici.
Ciò premesso, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di porre a Parte_1 carico di l'obbligo di versare alla madre un contributo per il mantenimento delle figlie CP_1
“nella misura che sarà ritenuta di Giustizia”, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie, mentre il Curatore speciale ha domandato un contributo di euro 200,00 al mese per ciascuna figlia.
Con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 del 4 aprile 2024, il Giudice relatore, tenuto conto della dichiarazione di contumacia di e della conseguente assenza di informazioni riguardanti CP_1 le condizioni economiche e reddituali del medesimo, ha posto a carico del padre un contributo per il manteniamo delle minori di euro 500,00 al mese (euro 250,00 al mese per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie coma da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, e ha disposto un'indagine tramite la competenze Guardia di Finanza.
Dalla relazione della guardia di finanza è emerso che, per l'anno di imposta 2021, ha CP_1 maturato un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.543,91 (v. MOD 730/2022), per l'anno di imposta 2022, un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.813,16 (v. CU 2023) e, per l'anno di imposta 2023, un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.464,16 (v. CU 2024).
13 nell'anno di imposta 2022 ha maturato un reddito mensile netto per dodici mensilità Parte_1 di euro 1.577,33 (v. MOD 730/2023) e nell'anno di imposta 2021 un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.195,41 (v. MOD 730/2022); la stessa risulta altresì tenuta al pagamento mensile della rata del mutuo gravante sull'immobile di proprietà in cui abita insieme alle figlie di euro circa
440,00 al mese (v. doc. 15, . Pt_1
Ritiene il Collegio che, nonostante l'indagine disposta dal Giudice relatore tramite la competente
Guardia di Finanza sulle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali di debbano CP_1 essere confermati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 4 aprile 2024, e ciò anche in considerazione delle conclusioni rassegnate da e dal Curatore speciale. Parte_1
Dunque, ritiene il Collegio che deve essere confermato l'obbligo, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, in capo al convenuto di corrispondere all'attrice la somma mensile euro 500,00 al mese (euro 250,00 al mese per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie, come specificate in dispositivo.
A fronte della pronuncia di decadenza, tenuto conto che resta l'unico genitoriale Parte_1
titolare della responsabilità genitoriale e collocatario delle figlie, la madre deve essere autorizzata a percepire per intero l'assegno unico universale, e ciò in quanto l'art. 6, comma quarto, D. Lgs.
230/2021, circa l'assegno unico universale, dispone che “L'assegno è corrisposto dall ed è CP_3 erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”: essendo quindi la madre il solo genitore, di fatto, chiamato a far fronte a tutte le esigenze della prole della vita quotidiana, ne consegue che, sostenendo la madre direttamente i costi vivi derivanti dal rapporto di convivenza con le figlie, la tutela del superiore interesse della prole impone che sia la madre a dover percepire per intero il sussidio statale, e ciò sul presupposto che l'assegno unico universale non può che essere utilizzato in via esclusiva per far fronte alle esigenze della prole.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del
14 valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, nell'importo di euro 3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Il convenuto deve essere altresì condannato a rifondere le spese di lite del Curatore speciale, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nell'importo di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta: tenuto conto del fatto che la minore è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la predetta condanna deve essere disposta in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia CP_1 minore resta pertanto l'unico genitore titolare della responsabilità Per_1 Parte_1
genitoriale sulla figlia minore e ha la facoltà di compiere, in via esclusiva, ogni attività concernente la responsabilità genitoriale, ha il potere di assumere, in via esclusiva, tutte le decisioni per la figlia, comprese quelle di maggiore interesse, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla residenza e all'espatrio e intrattiene in via esclusiva tutti i rapporti relativi alla minore con le istituzioni sanitarie, educative, scolastiche e con le Pubbliche Amministrazioni;
dispone che il padre potrà incontrare la minore unicamente in modalità protetta, alla necessaria presenza di un educatore professionale dei Servizi Sociali, previa valutazione da parte del Servizio della capacità genitoriale del padre e la presa in carico del medesimo presso il SERD;
pone a carico di con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, economicamente non indipendente, mediante il versamento a entro il 5 di ogni mese, a mezzo di Parte_1
bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro al mese per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
15 Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
16 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
dà atto che l'Assegno Unico e Universale spetta ex lege a unico genitore titolare Parte_1
della responsabilità genitoriale;
condanna a rifondere le spese di lite di liquidate CP_1 Parte_1 nell'importo di euro 3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta;
condanna a rifondere le spese di lite del Curatore speciale, liquidate, nell'importo CP_1
di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, mediante versamento all'erario.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15 maggio 2025, promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. SCHIANO PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
17/09/1980;
convenuto contumace con il Curatore speciale per la figlia minore avv. FRANCESCA PLEBANI, del Foro Per_1 di Bergamo, e con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1 Conclusioni
Per come da verbale d'udienza del 15 maggio 2025; Parte_1
per il CURATORE SPECIALE: come da verbale d'udienza del 15 maggio 2025;
Per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2023, premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con da agosto 1999 fino ad aprile 2023, dalla quale CP_1
relazione nascevano le due figlie il 4.05.2007 ed il 3.09.2016, si rivolgeva all'intestato Per_2 Per_1
Tribunale domandando di disporre l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, con collocamento presso la madre e con divieto delle visite padre-figlie; di porre a carico di l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento ordinario delle figlie mediante il versamento dell'importo mensile di euro
600,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
domandava altresì di disporre che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla madre.
A fondamento delle domande formulate con il ricorso introduttivo, l'attrice esponeva: che l'ex- compagno era solito fare uso di sostanze stupefacenti e che, frequentemente, poneva in essere condotte di aggressione fisica e verbale nei confronti dell'attrice; che, su richiesta dell'ex-compagno, durante il periodo di convivenza, ogni giorno, l'attrice consegnava al medesimo circa 50-100 euro per l'acquisto di stupefacenti;
che, il 13 febbraio 2023, sporgeva denuncia-querela nei confronti dell' Parte_2
per il delitto di maltrattamenti in famiglia (cui seguivano diverse integrazioni); che, a fronte della predetta denuncia, veniva instaurato il procedimento penale n. 1508/2023 R.G.N.R. mod. 21; che, il
28 novembre 2023, veniva disposta a carico di la misura cautelare del divieto di CP_1
avvicinamento alla persona offesa;
che successivamente, veniva emesso decreto di fissazione dell'udienza preliminare in data 18 giugno 2024; che, da quando aveva lasciato la casa famigliare, aveva versato, per il mantenimento delle figlie, la somma di euro 500,00 a giugno 2023, CP_1
la somma di euro 400,00 a luglio 2023 e, infine, ulteriori euro 400,00 a ottobre 2023 per un totale di euro 1.300,00; che l'attrice era assunta a tempo indeterminato presso CLC S.r.l. di Pedrengo (BG), con stipendio mensile di euro 1.400,00; che, come oneri mensili, l'attrice sosteneva il pagamento di euro
440,00 a titolo di rata mutuo, oltre al pagamento delle utenze.
All'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 3 aprile.2024, il Giudice relatore, rilevata la rituale notificazione del ricorso-decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio
2 del convenuto, dichiarava la contumacia di e sentiva la parte attrice, che confermava il CP_1
contenuto del ricorso, precisando: che era seguita dalla dottoressa Roncalli dei Servizi Sociali del
Comune di Seriate;
che anche le figlie avevano avuto un colloquio con una psicologa del Servizio e che, dopo la pronuncia dell'ordinanza GIP di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, la stessa e le figlie non avevano più avuto contatti con il convenuto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione, con ordinanza del 4 aprile 2024, il
Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c.,
e disponeva l'affido c.d. super-esclusivo delle minori alla madre, poneva a carico di CP_1
l'obbligo di versare alla madre un contributo per il mantenimento delle figlie minori di euro 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, incaricava il SERD per la presa in carico di disponeva l'intervento dei CP_1
Servizi Sociali del territorio, nonché disponeva un'indagine tramite la Guardia di Finanza sulle condizioni economiche e reddituali di rinviando la causa all'udienza del 9 ottobre 2024, CP_1
da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 ottobre 2024, il Giudice relatore rinviava la causa all'udienza del 30 ottobre 2024, disponendo la prosecuzione del monitoraggio tramite i Servizi Sociali
e il SERD.
Con riservata ordinanza del 31 ottobre 2024, il Giudice relatore disponeva la prosecuzione dell'intervento dei Servizi Sociali e rinviava la causa all'udienza del 19 febbraio 2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 21 febbraio 2025, il Giudice relatore, rilevato che, con le note scritte, la parte attrice formulava domanda di decadenza ai sensi dell'art. 330 c.c., nominava un
Curatore speciale per le minori nella persona dell'avv. Francesca Plebani, assegnava all'attrice termine per la notifica al convenuto della domanda di decadenza e rinviava la causa all'udienza del 15 maggio
2025.
All'udienza del 15 maggio 2025, le parti presenti domandavano che la causa fosse immediatamente trattenuta in decisione e rinunciavano ai termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c.; il Giudice relatore invitava pertanto la parte attrice e il Curatore speciale a precisare le conclusioni e, ordinata la discussione orale della causa in udienza, tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sui provvedimenti inerenti alla responsabilità genitoriale
ha domandato la pronuncia della decadenza di sull'assunto che, anche Parte_1 CP_1 all'esito degli accertamenti disposti tramite i Servizi Sociali del territorio, la madre rappresenti l'unica
3 figura genitoriale di riferimento e di rilevanza per le minori, mentre il padre sarebbe inaffidabile e un elemento di pregiudizio per le figlie;
ha proseguito richiamando le osservazioni dei Servizi Sociali, i quali hanno dato atto del clima famigliare più sereno ed equilibrato da quando il padre non abita più nella casa famigliare.
Il Curatore speciale ha aderito alla domanda di decadenza, osservando che ha attuato un CP_1
grave inadempimento dei doveri genitoriali, come si evince dalla denuncia-querela sporta dalla parte attrice in data 13 febbraio 2023 e dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo del 28 novembre 2023.
Preliminarmente, si osserva che, nelle more del processo, in data 4 maggio 2025, la figlia ha Per_2
raggiunto la maggiore età, non dovendo pertanto il Collegio pronunciarsi in merito ai provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale su . Per_2
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore all'esito del giudizio, risulti del tutto fondata e provata e, Per_1
pertanto, meritevole di accoglimento.
In primo luogo, ritiene il Collegio che, a fronte della completezza del quadro probatorio, l'ascolto della figlia minore non sia necessario, né rispondente all'interesse della medesima, tenuto conto che la stessa
è stata sentita esaustivamente dai Servizi Sociali e dal Curatore speciale, che peraltro non ha formulato istanza per l'audizione della minore anche in sede giudiziale.
In proposito, premessa la competenza dell'Ufficio a statuire in ordine alla stessa, poiché promossa nell'ambito di un procedimento per la regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, giova ricordare come la recisione definitiva del legame familiare tra genitore e figlio costituisca certamente una extrema ratio, trattandosi di un intervento rimediale, sussidiario e residuale che, però, in presenza di determinati presupposti, si rivela l'unico a soddisfare in modo adeguato il preminente interesse del minore.
Come noto ai sensi dell'art. 330 c.c. “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
In tutti i casi, pertanto, nei quali i genitori non esercitino i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli medesimi, il Codice civile prevede forme di intervento da parte del giudice, graduate a seconda della maggiore o minore gravità
4 dell'inadempimento: dalla decadenza della responsabilità genitoriale all'assunzione dei provvedimenti atipici ex art. 333 c.c. ritenuti più opportuni “secondo le circostanze”.
Assume quindi rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità genitoriale, senza che possa riconoscersi alcun rilievo significativo alla natura dolosa o colposa del comportamento. I provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non hanno infatti natura propriamente sanzionatoria, per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Essi mirano non già a punire i genitori per gli inadempimenti, bensì ad evitare che, per l'avvenire, si ripetano altri atti dannosi da parte del genitore, ovvero che possano protrarsi ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti, nella prospettiva di assicurare la tutela del superiore interesse del minore.
Tuttavia, la natura colposa, o dolosa, dell'inadempimento potrebbe portare l'organo giudicante a prediligere la misura più drastica della decadenza, o piuttosto verso provvedimenti meno severi, a seconda del maggiore o minore grado di consapevolezza del genitore inadempiente;
carattere sanzionatorio assume invece la decadenza dalla responsabilità genitoriale, pronunciata in sede penale, quale pena accessoria ex art. 34 c.p.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “La responsabilità genitoriale
è funzionale all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità; quindi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza”, tenuto conto che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo
a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti
5 lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145)”
(v. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24708).
Dunque, la pronuncia di decadenza comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
di contro, il genitore decaduto continua ad essere gravato di tutti i compiti (primo fra tutti quello di mantenimento). Il genitore dichiarato decaduto può comunque richiedere la reintegrazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale, purché dimostri che siano venute meno le ragioni per le quali la decadenza era stata pronunciata.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia della decadenza.
In data 13 febbraio 2023, ha sporto denuncia-querela nei confronti di Parte_1 CP_1 per il delitto di maltrattamenti contro famigliari o conviventi ai sensi dell'art. 572 c.p., esponendo in particolare: che la maltrattava sin dagli inizi della relazione di convivenza, circa una CP_1
volta ogni due o tre mesi;
che, dal punto di vista delle aggressioni fisiche, lo stesso la prendeva più volte per il collo e in un'occasione con una sberla;
che dal punto di vista delle aggressioni verbali, lo stesso la apostrofava con epiteti “troia, sei una merda, puttana, bastarda”; che quando l'ex-compagno diventava violento a causa dell'astinenza da cocaina, spaccava “ogni cosa che gli capita sottomano”; che da quando si erano trasferiti nella nuova abitazione, ovverossia dal 3 gennaio 2023, CP_1
continuava ad avere un atteggiamento offensivo nei confronti della medesima;
che in alcune occasioni erano presenti anche le figlie;
che il 12 febbraio 2023, la figlia registrava con il cellulare Per_1 dell'attrice Michele Bolis dire, con riguardo al padre dell'attrice, che “o sta inca o fa il carcere in quanto in macchina ha una pistola e di avvisarlo di prepararsi”; che le lanciava diversi CP_1
oggetti che gli capitavano in mano, pur precisando che in tali occasioni la stessa non riportava ferite, per cui non era in possesso di referti medici;
che la prendeva più volte per il collo;
che CP_1 le due figlie assistevano agli episodi di violenza;
che la stessa “essendo meno forte fisicamente, desisto per paura e cerco rifugio in altra stanza e gli do il denaro che lui cerca per comparsi la cocaina”; che le figlie erano state vittime o testimoni degli agiti del padre;
che a volte, la minacciava CP_1
di morte (v. doc. 7, . Pt_1
In data 31 marzo 2023, ha presentato integrazione di denuncia-querela, precisando: Parte_1 che continuava ad abitare nella casa famigliare e continuava a chiedere “costantemente CP_1 tutti i giorni somme di denaro tra 50 e 60 euro giornaliere, con ogni scusa”; che “per paura ho sempre acconsentito alle sue richieste e gli consegno le somme di denaro, che utilizza CP_1
6 sicuramente per l'acquisto di sostanze stupefacenti”; che non accettava la fine della CP_1
relazione, tanto che dichiarava di non volersene andare dalla casa famigliare e che “preferisce andare in prigione e continua a ripetermi che devo ritirare la denuncia per maltrattamenti che io stessa gli ho detto di aver presentato” (v. doc. 7, . Pt_1
In data 26 aprile 2023, ha presentato integrazione di denuncia-querela, esponendo: Parte_1
che il 3 aprile 2023 lasciava la casa famigliare;
che, da allora, tutti i giorni CP_1 CP_1 le telefonava o le scriveva messaggi “chiedendo di perdonarlo e mi prega di ritornare insieme a lui”, precisando che “qualora io non risponda alle sue chiamate o ai suoi messaggi, si presenta CP_1 sotto casa”; che ogniqualvolta si rifiutava di consegnare denaro a Parte_1 CP_1 questi reagiva “prendendomi per il collo e cercando di strozzarmi”, precisando che, a un episodio, era presente anche la figlia;
che in tali circostanze, distruggeva mobili e suppellettili Per_2 CP_1
e insultava dicendo “troia, puttana, faccia di merda dammi i soldi”, strattonandola e Parte_1 prendendola a calci;
che la stessa e le figlie vivevano nell'angoscia (v. doc. 7, . Pt_1
In data 3 giugno 2023, ha presentato integrazione di denuncia-querela, e, in Parte_1
particolare, esponeva: che il 26 maggio 2023 citofonava chiedendo di parlare della loro CP_1 relazione;
che poco dopo la stessa usciva di casa per recarsi a lavoro in auto e trovava “un uovo fresco rotto sul tettuccio della vettura”; che il 27 maggio 2023, verso le ore 23.00, citofonava CP_1
con insistenza e, preso atto del rifiuto di di aprigli, lo stesso le mandava svariati Parte_1 messaggi e telefonate, cui l'attrice non rispondeva (v. doc. 7, . Pt_1
Il 12 agosto 2023, ha presentato integrazione di denuncia-querela, deducendo: che il Parte_1
6 agosto 2023, l'ex-compagno si presentava nella piscina dell'hotel Bravo e Condor di Cesenatico e,
a seguito di una discussione, veniva allontanato dal bagnino;
che ,dopo essere tornata per da un giro insieme al padre, raccontava alla madre che “il papà ha rotto la maniglia della porta della Per_1
taverna di casa dei suoi genitori, poi ha rotto il portachiavi appeso al muro e poi mi riferiva che le sembrava un mostro e quindi fingeva il mal di pancia per farsi portare indietro” (v. doc. 7, . Pt_1
Il 18 novembre 2023, ha presentato integrazione di denuncia-querela, deducendo: che, Parte_1
dopo le attività di indagine da parte della Procura di Bergamo, il 1° settembre 2023, CP_1 continuava a tempestarla di telefonate e messaggi “denigranti e talvolta anche minatori”; che questi, dato che la stessa lo bloccava sul telefono, iniziava anche a inviarle delle email che “contengono dichiarazioni, scuse ed ammissioni di colpe ed in sostanza si vittimizza chiedendomi di CP_1 chiudere questa faccenda”; che l'atteggiamento di era “petulante, ossessivo, ingiurioso CP_1
e nevrotico nonché verbalmente violento. I suoi continui ed ossessivi messaggi inviati sulle chat degli
7 applicativi social con particolare riferimento a quando denota che sono “online” determinano in me un perdurante e grave stato di ansia e timore per la mia incolumità”; che le molestie avvenivano con cadenza giornaliera e che “nel corso dell'ultima settimana la situazione è peggiorata per la gravità di quanto riferitomi nella chat WhatsApp, fra cui diverse minacce, e per l'intensificarsi delle ingiurie e delle aggressioni verbali sia scritte che nel corso delle telefonate” (v. doc. 7, . Pt_1
ha depositato altresì verbale di Pronto Soccorso del 13 agosto 2023, da cui emergeva Parte_1 che l'attrice riferiva al personale sanitario che il convenuto la minacciava di morte mettendole le mani al collo e che, per la seconda volta in un mese, le figlie assistevano ad un'aggressione fisica in danno della madre. In particolare, all'esame obiettivo, il personale sanitario attestava “a livello di arto sup destro, avambraccio – piccolo graffio nella regione di contusione del capo, esita tumefazione senza fic non sopo nausea o vomito e deficit di lato” e formulava la diagnosi di “aggressione fisica” (v. doc.
7, . Pt_1
A ciò si aggiunga che, in data 28 novembre 2023, il Giudice per le Indagini preliminari di Bergamo ha applicato a la misura cautelare del divieto di avvicinarsi alla persona offesa e ai suoi CP_1 famigliari, ritenendo sussistente “un grave quadro indiziario in capo a in ordine alle plurime CP_1
condotte maltrattanti poste in essere per oltre quindici anni ai danni della moglie anche alla presenza delle figlie minorenni, comprensibilmente spaventate”, ravvisando gli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti, ritenendo provate le lesioni in virtù dei certificati medici agli atti, aggiungendo che il “comportamento ossessivo” tenuto da a seguito della cessazione della convivenza CP_1 integrava il delitto di atti persecutori, concludendo che “deve ritenersi, altresì, configurabile il pericolo di reiterazione dei reati, considerata l'ossessività e la frequenza quotidiana delle condotte in esame e Cont lo stato di tossicodipendenza, del quale non ha consapevolezza, avendo contattato lo soltanto nella speranza di riprendere la relazione la e recandovisi una sola volta. I messaggi inviati Pt_1
ultimamente alla stessa, peraltro, sono piuttosto inquietanti. L'indagato inoltre ha natura manipolativa, come si evince dai messaggi inviati alla compagna spacciandosi per i CC. Quanto esposto dimostra l'assoluta incapacità di controllo sui suoi impulsi dell'indagato che potrebbe compiere gesti ancora più gravi di quelli in esame” e che “stimasi, pertanto, che la spiccata pericolosità sociale dell'imputato possa essere adeguatamente tutelata con la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai suoi famigliari, in particolare alla sua abitazione sia ad
Albano Sant'Alessandro, via Brasi n. 21, a quella dei suoi genitori, ai loro luoghi di lavori ed ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi, dai quali dovrà mantenere una distanza non inferiore ai 500 mt.
Si fa divieto, altresì, di comunicare con la e con i suoi famigliari con qualsiasi mezzo, anche Pt_1 informatico” (v. doc. 12, . Pt_1
8 Peraltro, dalla denuncia del 13 febbraio 2023 (e successive integrazioni) e dall'ordinanza Giudice per le indagini preliminari del 28 novembre 2023, per come sopra riportate nelle linee essenziali, emerge che le figlie hanno assistito alle aggressioni fisiche e verbali perpetrate dal convenuto nei confronti della (v. denuncia del 13.02.2023 nella parte in cui, dopo aver riportato che l'ex- Parte_2 compagno continuava ad avere un atteggiamento offensivo nei confronti della stessa, l'attrice precisava “in alcune occasioni erano presenti entrambe le nostre figlie”; v. integrazione alla denuncia del 26.04.2023, con cui l'attrice dava atto del fatto che il convenuto “in un paio di occasioni ha reagito prendendomi per il collo e cercando di strozzarmi e a un episodio, era anche presente mia figlia
”; v. integrazione alla denuncia del 12.08.2023 con cui l'attrice riportava che, dopo che la figlia Per_2 su insistenza del convenuto, aveva trascorso un'ora con il medesimo, la stessa le riferiva che il Per_1
padre le sembrava un mostro tanto che fingeva un mal di pancia per farsi portare indietro) e che sono state destinatarie anch'esse degli agiti del padre (v. p. 10 ordinanza Gip nella parte in cui “nell'ultimo periodo, però, per una lite tra le sorelle aveva sferrato dei pugni sulla spalla ad , dimostrando Per_2 ancora una volta la sua indole violenta e la totale incapacità di autocontrollo”; v. integrazione del
3.06.2023 nella parte in cui l'attrice riferiva “tutti i giorni il mi messaggia (…) solo CP_1
qualche volta gli rispondo per forza in quanto lui telefona a nostra figlia di anni 16, Per_2 tormentandola”).
Ne consegue che dalla denuncia del 13 febbraio 2023 (e successive integrazioni) e dall'ordinanza
Giudice per le indagini preliminari del 28 novembre 2023 si evince la violazione dei doveri genitoriali da parte di con grave pregiudizio per le figlie, avendo il Giudice per le indagini CP_1 preliminari ritenuto che “le lineari dichiarazioni rese dalla querelante trovavano pieno riscontro nelle deposizioni fornite dai testi escussi. La persona offesa invero, ha sminuito la gravità dei maltrattamenti di cui era vittima, ove si consideri che dalle dichiarazioni di si comprende che le aggressioni Per_2 fisiche erano state almeno venti” e che le dichiarazioni rese dalla figlia dovevano ritenersi Per_2
genuine in quanto i servizi sociali avevano attestato che la stessa provava affetto nei confronti del padre e che, avendo l'attrice chiesto supporto al datore di lavoro per sporgere denuncia, doveva escludersi qualsivoglia intento calunniatorio, con la conseguenza che le gravi condotte di violenza domestica (sia fisica, che psicologica) ascritte a devono ritenersi sufficientemente suffragate a livello CP_1
probatorio.
Peraltro, oltre ai gravi fatti sopra riportati, anche la circostanza che non provveda al CP_1 mantenimento delle figlie, come si evince anche dall'atto di precetto del 19 aprile 2024 e dall'atto di pignoramento presso terzi del 5 giugno 2024 (v. doc. 57-58, , risalendo l'ultimo versamento Pt_1
alla mensilità di ottobre 2023 (v. verbale udienza 3 aprile 2024), e che a giugno 2024 veniva formulata
9 la diagnosi di “Disturbo da uso di cocaina di grado moderato (DSM5)” (v. relazione SERD del 19 giugno 2024), depongono nel senso della grave violazione dei doveri genitoriali con pregiudizio per la prole.
Dalla relazione depositata dai Servizi Sociali in data 2 novembre 2024, emerge che “rispetto alla Per_2
sua situazione familiare, racconta che da quando il padre è uscito di casa stanno bene, sono tranquilli,
rassicurati anche dal fatto che è in detenzione domiciliare e quindi “ sappiamo che da lì non può uscire”. Il timore si sposta a quando verrà rilasciato, ciò che la allarma è la sua imprevedibilità, come accadeva quando viveva a casa. E' dispiaciuta per la madre che dice si meritava un uomo diverso.
La madre rappresenta il suo punto di riferimento, si sente accolta ,ascoltata e protetta, è sempre disponibile. A lei racconta tutto, “ non ho niente da nascondere..” (…) appare protettiva verso Per_2
la madre, dalla quale sente di ricevere affetto e sostegno. Mentre con il padre è arrabbiata, racconta che ha pochi ricordi del tempo trascorso insieme, ricorda che andavano qualche volta a pescare ma sempre con la mamma presente”; i Servizi Sociali concludevano che “Elemento di pregiudizio è il padre che se non adeguatamente curato potrebbe essere un di rischio per la sana crescita delle minori”
(v. relazione depositata il 2 novembre 2024).
Dalla relazione depositata dai Servizi Sociali in data 4 febbraio 2025, emerge altresì che riportava Per_2 che “il padre abbia scritto solo per “lavarsi la coscienza”, non crede che sia né pentito , né consapevole del danno che ha fatto a tutti loro. E' dispiaciuta per la madre che per anni lo ha tollerato nel tentativo di dare loro un padre. ha riconoscenza solo per la madre che le sta garantendo la Per_2
continuità degli studi ed una vita dignitosa. La sua preoccupazione si riattiverà quando il padre verrà scarcerato dicendo “ non si sa mai quello che gli passa per la testa..”, il suo timore è che possa fare del male alla madre. è stata informata della possibilità di fare un percorso di sostegno Per_2
psicologico, al fine di elaborare vicende passate in relazioni alle condotte paterne. La ragazza ha declinato la proposta spiegando di non sentirne il bisogno e sottolineando che l'unica persona che la potrebbe aiutare in caso di difficoltà è sua madre, “ lei per me è tutto.. se ho un problema vado d lei…”; quanto ad i Servizi Sociali hanno riferito che “La mamma le ha spiegato che il padre è Per_1 in carcere “perché è si è comportato male”. Lei ha deciso di mandargli un disegno in risposta alla lettera che lui ha scritto. Dice che il padre un po' le manca, ad esempio quando va al parco e vede gli altri padri giocare con i bambini. Allo stesso tempo racconta che da quando sono sole con la mamma
è “più felice”. appare una bambina molto dotata, si esprime con proprietà di linguaggio e ha Per_1 idee chiare su ciò che le interessa. Le piace la paleontologia e l'archeologia, spiegando la differenza tra le due discipline. Per questo a Natale le è stato regalato un microscopio. è particolarmente Per_1
10 brillante in materie come scienze, geografia e storia etc. Ha una curiosità intellettuale che la sprona ad andare oltre la didattica ed il programma scolastico. La madre sta cogliendo questa dote e risponde in maniera adeguata a questa inclinazione” e che la madre “non esclude che il padre possa riprendere contatti con le figlie ma solo all'esito positivo di un percorso riabilitativo dalla dipendenza” (v. relazione depositata il 4 febbraio 2025).
Per quanto riguarda l'idoneità genitoriale di devono essere confermate le valutazioni Parte_1 espresse dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 4 aprile 2024, e ciò anche in considerazione degli accertamenti condotti tramite i Servizi Sociali, atteso che i Servizi Sociali di
Seriate concludevano che “non vi sono elementi di pregiudizio per le due minori, la madre provvede alle figlie in toto, ella è dotata di buone capacità genitoriali rispondendo adeguatamente ai bisogni di cura delle ragazzine” (v. relazione depositata il 2 novembre 2024) e che “la relazione madre e figlie è caratterizzata da protezione e calore affettivo. La sig.ra con semplicità e trasparenza ha motivato alle figlie l'assenza del padre accettando le loro scelte riguardo a mantenere con lui un contatto. La madre rappresenta per le figlie un fattore protettivo e la sua capacità genitoriale è più che adeguata e non necessita dell'ausilio di educatori” (v. relazione depositata il 4 febbraio 2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto della gravità delle condotte di violenza domestica ascritte a così come si evincono dalle plurime denunce sporte dal CP_1 [...]
dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Bergamo di applicazione della Pt_1
misura cautelare e dal referto di pronto soccorso del 13 agosto 2023, tenuto conto delle condizioni delle minori rappresentate dai Servizi Social (soprattutto con riguardo alla figlia divenuta maggiorenne nelle more del processo, la quale, in ragione dell'età, ha risentito maggiormente della condotta pregiudizievole del padre, avendo potuto assistere direttamente agli agiti del padre con maggiore consapevolezza rispetto alla sorella minore), tenuto conto della persistenza della condotta inadempiente del padre, che, anche nel more del presente procedimento, non ha manifestato alcuna forma di interesse per le figlie, omettendo di provvedere al mantenimento delle stesse, come testimoniato dagli atti di precetto e di pignoramento prodotti dall'attrice, nonché dalla circostanza che, pur a seguito della notifica della domanda di decadenza (notifica perfezionatasi a mani proprie del convenuto), lo stesso ha deciso di non prendere parte al processo, tenuto conto del fatto che la diagnosi del Serd rappresenta un elemento ulteriore che corrobora la tesi della parte attrice relativa alla dipendenza di (condizione di dipendenza che portava lo stesso a chiedere CP_1
insistentemente denaro a a minacciarla e ad assumere atteggiamenti fortemente Parte_1 aggressivi), ritiene il Collegio di non poter esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte di non essendovi le condizioni per ritenere CP_1
11 che lo stesso sia in grado di elaborare un progetto futuro di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, neppure con l'aiuto di soggetti terzi.
Dunque, i gravissimi comportamenti, in violazione dei più basilari doveri di un genitore e abusando dei relativi poteri, posti in essere da che hanno stravolto completamente la vita delle CP_1 figlie e l'equilibrio familiare, inducano a ritenere sussistenti i presupposti per disporre la più grave misura della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Segnatamente, a tal fine, rilevano oltre alle condotte di violenza domestica, anche la mancanza di consapevolezza circa la drammaticità di tali comportamenti, la perdurante condotta omissiva del convenuto, la sua assoluta noncuranza e la mancanza di ogni attenzione agli stati emotivi delle figlie, esponendole a situazioni di grave pregiudizio, non avendo egli dimostrando alcun interesse per le figlie.
In accoglimento pertanto della domanda della parte attrice, per evitare anche che le già gravi conseguenze traumatiche subite dalle figlie si protraggano ulteriormente, il padre deve essere dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
In virtù della pronuncia di decadenza, resta l'unico genitore titolare della Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
deve pertanto essere confermato il collocamento della minore presso la madre, la quale ha la facoltà di compiere, in via esclusiva, ogni attività concernente la responsabilità genitoriale, e ha il potere di assumere, in via esclusiva, tutte le decisioni per la figlia, comprese quelle di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione, alla residenza e all'espatrio.
Venendo, infine, alle frequentazioni padre-figlia, ritiene il Collegio che, tenuto conto dei rilievi sopra esposti, il padre potrà incontrare la minore unicamente in modalità protetta, alla necessaria presenza di un educatore professionale dei Servizi Sociali, previa valutazione da parte del Servizio delle capacità
ì del padre e la presa in carico del medesimo presso il SERD, tenuto conto della tutela del superiore interesse della minore e secondo la volontà e le esigenze della minore stessa.
Sul mantenimento della prole
Venendo ora alle statuizioni economiche, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (v. Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass.
Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio agli atti. In relazione alla
12 determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del 24.04.2007, n. 9915).
A ciò si aggiunga che la pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c., pur privando il padre della responsabilità genitoriale, non esime il genitore dall'assolvimento degli obblighi economici.
Ciò premesso, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di porre a Parte_1 carico di l'obbligo di versare alla madre un contributo per il mantenimento delle figlie CP_1
“nella misura che sarà ritenuta di Giustizia”, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie, mentre il Curatore speciale ha domandato un contributo di euro 200,00 al mese per ciascuna figlia.
Con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 del 4 aprile 2024, il Giudice relatore, tenuto conto della dichiarazione di contumacia di e della conseguente assenza di informazioni riguardanti CP_1 le condizioni economiche e reddituali del medesimo, ha posto a carico del padre un contributo per il manteniamo delle minori di euro 500,00 al mese (euro 250,00 al mese per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie coma da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, e ha disposto un'indagine tramite la competenze Guardia di Finanza.
Dalla relazione della guardia di finanza è emerso che, per l'anno di imposta 2021, ha CP_1 maturato un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.543,91 (v. MOD 730/2022), per l'anno di imposta 2022, un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.813,16 (v. CU 2023) e, per l'anno di imposta 2023, un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.464,16 (v. CU 2024).
13 nell'anno di imposta 2022 ha maturato un reddito mensile netto per dodici mensilità Parte_1 di euro 1.577,33 (v. MOD 730/2023) e nell'anno di imposta 2021 un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.195,41 (v. MOD 730/2022); la stessa risulta altresì tenuta al pagamento mensile della rata del mutuo gravante sull'immobile di proprietà in cui abita insieme alle figlie di euro circa
440,00 al mese (v. doc. 15, . Pt_1
Ritiene il Collegio che, nonostante l'indagine disposta dal Giudice relatore tramite la competente
Guardia di Finanza sulle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali di debbano CP_1 essere confermati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 4 aprile 2024, e ciò anche in considerazione delle conclusioni rassegnate da e dal Curatore speciale. Parte_1
Dunque, ritiene il Collegio che deve essere confermato l'obbligo, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, in capo al convenuto di corrispondere all'attrice la somma mensile euro 500,00 al mese (euro 250,00 al mese per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie, come specificate in dispositivo.
A fronte della pronuncia di decadenza, tenuto conto che resta l'unico genitoriale Parte_1
titolare della responsabilità genitoriale e collocatario delle figlie, la madre deve essere autorizzata a percepire per intero l'assegno unico universale, e ciò in quanto l'art. 6, comma quarto, D. Lgs.
230/2021, circa l'assegno unico universale, dispone che “L'assegno è corrisposto dall ed è CP_3 erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”: essendo quindi la madre il solo genitore, di fatto, chiamato a far fronte a tutte le esigenze della prole della vita quotidiana, ne consegue che, sostenendo la madre direttamente i costi vivi derivanti dal rapporto di convivenza con le figlie, la tutela del superiore interesse della prole impone che sia la madre a dover percepire per intero il sussidio statale, e ciò sul presupposto che l'assegno unico universale non può che essere utilizzato in via esclusiva per far fronte alle esigenze della prole.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del
14 valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, nell'importo di euro 3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Il convenuto deve essere altresì condannato a rifondere le spese di lite del Curatore speciale, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nell'importo di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta: tenuto conto del fatto che la minore è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la predetta condanna deve essere disposta in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia CP_1 minore resta pertanto l'unico genitore titolare della responsabilità Per_1 Parte_1
genitoriale sulla figlia minore e ha la facoltà di compiere, in via esclusiva, ogni attività concernente la responsabilità genitoriale, ha il potere di assumere, in via esclusiva, tutte le decisioni per la figlia, comprese quelle di maggiore interesse, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla residenza e all'espatrio e intrattiene in via esclusiva tutti i rapporti relativi alla minore con le istituzioni sanitarie, educative, scolastiche e con le Pubbliche Amministrazioni;
dispone che il padre potrà incontrare la minore unicamente in modalità protetta, alla necessaria presenza di un educatore professionale dei Servizi Sociali, previa valutazione da parte del Servizio della capacità genitoriale del padre e la presa in carico del medesimo presso il SERD;
pone a carico di con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne, economicamente non indipendente, mediante il versamento a entro il 5 di ogni mese, a mezzo di Parte_1
bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 500,00 (250,00 euro al mese per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
15 Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
16 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
dà atto che l'Assegno Unico e Universale spetta ex lege a unico genitore titolare Parte_1
della responsabilità genitoriale;
condanna a rifondere le spese di lite di liquidate CP_1 Parte_1 nell'importo di euro 3.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta;
condanna a rifondere le spese di lite del Curatore speciale, liquidate, nell'importo CP_1
di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta, mediante versamento all'erario.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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