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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/10/2025, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18657/2019 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
03.06.1976 ( ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Anna SC, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
13.03.1975 ( rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Maria Arena, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio
1 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 23/05/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2019 Parte_1
ha proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile
[...]
contratto a San Pietro Clarenza in data 2.7.2005 con Controparte_1
.
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli Persona_1
il 01.12.2005 e il 10.06.2008 e che a causa di insanabili Persona_2
dissidi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 4431 depositata il 23.10.2017.
Ha concluso chiedendo la conferma delle disposizioni stabilite in sede di separazione in favore della prole, disponendo l'aumento ad €
700,00 del contributo di mantenimento per i figli posto a carico del resistente ed ordinandone il versamento diretto in suo favore da parte del datore di lavoro del medesimo.
Ha, infine, chiesto, in comparsa conclusionale, risarcimento del danno esistenziale.
Con separato ricorso depositato in data 9.6.2020, iscritto al n.
6034/2020 R.G. ha introdotto autonomo Controparte_1
giudizio avente il medesimo oggetto.
Con comparsa del 5.12.2020 il resistente si è costituito nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e rendendosi disponibile al mantenimento dei figli con un assegno di € 350,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 9.12.2020, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 6034/2020 R.G. al presente giudizio.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 In data 23/05/2025 è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e
da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla
data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data
dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 4431 depositata il 23.10.2017.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi
3 in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 02.7.2005 e trascritto nel Registro di Stato Civile del
Comune di San Pietro Clarenza al n. 4, Parte I, anno 2005.
In relazione alle altre domande valgano le seguenti considerazioni.
Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità
(al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Occorre, quindi, “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua
condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole
per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del
genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore”
(v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per la minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso di ad Persona_2
entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con la quale vive sin dall'epoca della separazione dei coniugi.
Quanto al diritto-dovere di visita del resistente con , Persona_2 in considerazione dell'età (prossima al compimento del diciottesimo anno) e del grado di maturità da costei raggiunto, ritiene il Collegio che
4 tempi e modalità di incontro con il padre debbano essere rimessi al gradimento della minore.
Nulla, invece, va disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , divenuto maggiorenne nelle more Persona_1
del giudizio.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, il resistente è
tenuto a contribuire non solo al mantenimento della figlia minorenne
, ma anche di , maggiorenne ma non Per_2 Persona_1
economicamente autonomo.
Infatti, considerato che , convivente con la Persona_1 madre, non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica in quanto divenuto da poco tempo maggiorenne, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o
5 per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337- septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n.8892). A ciò consegue, come si legge in altro pronunciamento della Suprema Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età,
all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, posta l'assenza di deduzioni ed allegazioni in ordine ad un'eventuale attività lavorativa svolta da , Persona_1
si può ragionevolmente presumere che questi, in ragione della giovanissima età (essendo egli divenuto maggiorenne da meno di due anni) non abbia ancora ultimato il proprio percorso di studi, ovvero, che non abbia fruito di un sufficiente arco temporale per reperire un'attività lavorativa e, pertanto, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non può essere a lui addebitato.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico del resistente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo nella misura complessiva di € 450,00 mensili (€ 225,00 per figlio) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in assenza di ulteriori elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica di ciascuna parte, non avendo la ricorrente prodotto alcuna documentazione reddituale, viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la
ricorrente ha allegato di non svolgere alcuna attività lavorativa;
6 mentre, il resistente, lavoratore autonomo, ha prodotto Modello Unico
–2023 con reddito lordo di € 5.582,00 e Modello Unico -2024 attestante reddito lordo di € 11.052,00, redditi, peraltro, sensibilmente inferiori rispetto a quelli percepiti precedentemente, fino al 2022, in qualità di
lavoratore dipendente presso Scordino S.p.A.: cfr. Cud 2022 e Cud
2023).
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Con riguardo alla richiesta di pagamento diretto ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. del contribuito di mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, invece, va osservato che la fattispecie è adesso disciplinata dall'art. 473bis.37 c.p.c. - in forza del quale “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per
un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o
l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura
dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.” -
e che, pertanto, alla data della presente decisione non può più trovare applicazione la disciplina contenuta nell'ormai abrogato comma 6 dell'art. 156 cc.
Si rammenta, al riguardo, che tale istituto, disciplinato dall'art. 156
comma 6 c.c., è stato abrogato per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, e che, in ogni caso, non trovava applicazione nei giudizi di divorzio, per i quali, già prima del richiamato intervento legislativo, era prevista dalla legge n. 898/1970 autonoma e diversa disciplina di carattere stragiudiziale, oggi recepita dall'art. 473 -bis. 37 c.p.c..
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno esistenziale giacché tardiva;
in ogni caso, tale domanda esula
7 dall'oggetto del presente giudizio sicché non può potrebbe essere sottoposta al cumulo nello stesso processo di cui all'art. 40 c.p.c., che risulta possibile soltanto nelle ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31 -36 c.p.c., così escludendo la possibilità di proporre più
domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (cfr. da ultimo, Cass. n. 18870/2014; in senso conforme Cass. n.
11828/2009; Cass. n. 20638/2004).
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della prevalenza della domanda di status.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
18657/2019 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di San Pietro Clarenza
al N. 4, Parte 1, Anno 2005;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti la figlia , con collocazione Persona_2
presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare Controparte_1
entro giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, un assegno dell'importo di € 450,00, da rivalutarsi secondo indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibili le altre domande;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18657/2019 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
03.06.1976 ( ) rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Anna SC, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
13.03.1975 ( rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Maria Arena, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio
1 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 23/05/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2019 Parte_1
ha proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile
[...]
contratto a San Pietro Clarenza in data 2.7.2005 con Controparte_1
.
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli Persona_1
il 01.12.2005 e il 10.06.2008 e che a causa di insanabili Persona_2
dissidi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 4431 depositata il 23.10.2017.
Ha concluso chiedendo la conferma delle disposizioni stabilite in sede di separazione in favore della prole, disponendo l'aumento ad €
700,00 del contributo di mantenimento per i figli posto a carico del resistente ed ordinandone il versamento diretto in suo favore da parte del datore di lavoro del medesimo.
Ha, infine, chiesto, in comparsa conclusionale, risarcimento del danno esistenziale.
Con separato ricorso depositato in data 9.6.2020, iscritto al n.
6034/2020 R.G. ha introdotto autonomo Controparte_1
giudizio avente il medesimo oggetto.
Con comparsa del 5.12.2020 il resistente si è costituito nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e rendendosi disponibile al mantenimento dei figli con un assegno di € 350,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 9.12.2020, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 6034/2020 R.G. al presente giudizio.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 In data 23/05/2025 è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c..
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e
da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla
data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data
dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 4431 depositata il 23.10.2017.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi
3 in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 02.7.2005 e trascritto nel Registro di Stato Civile del
Comune di San Pietro Clarenza al n. 4, Parte I, anno 2005.
In relazione alle altre domande valgano le seguenti considerazioni.
Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità
(al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Occorre, quindi, “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua
condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole
per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del
genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore”
(v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per la minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso di ad Persona_2
entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con la quale vive sin dall'epoca della separazione dei coniugi.
Quanto al diritto-dovere di visita del resistente con , Persona_2 in considerazione dell'età (prossima al compimento del diciottesimo anno) e del grado di maturità da costei raggiunto, ritiene il Collegio che
4 tempi e modalità di incontro con il padre debbano essere rimessi al gradimento della minore.
Nulla, invece, va disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , divenuto maggiorenne nelle more Persona_1
del giudizio.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, il resistente è
tenuto a contribuire non solo al mantenimento della figlia minorenne
, ma anche di , maggiorenne ma non Per_2 Persona_1
economicamente autonomo.
Infatti, considerato che , convivente con la Persona_1 madre, non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica in quanto divenuto da poco tempo maggiorenne, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al suo mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ. n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio: “L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o
5 per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337- septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n.8892). A ciò consegue, come si legge in altro pronunciamento della Suprema Corte, che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età,
all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, posta l'assenza di deduzioni ed allegazioni in ordine ad un'eventuale attività lavorativa svolta da , Persona_1
si può ragionevolmente presumere che questi, in ragione della giovanissima età (essendo egli divenuto maggiorenne da meno di due anni) non abbia ancora ultimato il proprio percorso di studi, ovvero, che non abbia fruito di un sufficiente arco temporale per reperire un'attività lavorativa e, pertanto, il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non può essere a lui addebitato.
In relazione al quantum del mantenimento da porre a carico del resistente, ritiene il Collegio che sia congruo determinarlo nella misura complessiva di € 450,00 mensili (€ 225,00 per figlio) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in assenza di ulteriori elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica di ciascuna parte, non avendo la ricorrente prodotto alcuna documentazione reddituale, viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la
ricorrente ha allegato di non svolgere alcuna attività lavorativa;
6 mentre, il resistente, lavoratore autonomo, ha prodotto Modello Unico
–2023 con reddito lordo di € 5.582,00 e Modello Unico -2024 attestante reddito lordo di € 11.052,00, redditi, peraltro, sensibilmente inferiori rispetto a quelli percepiti precedentemente, fino al 2022, in qualità di
lavoratore dipendente presso Scordino S.p.A.: cfr. Cud 2022 e Cud
2023).
Del resto, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Con riguardo alla richiesta di pagamento diretto ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. del contribuito di mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, invece, va osservato che la fattispecie è adesso disciplinata dall'art. 473bis.37 c.p.c. - in forza del quale “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per
un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o
l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura
dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.” -
e che, pertanto, alla data della presente decisione non può più trovare applicazione la disciplina contenuta nell'ormai abrogato comma 6 dell'art. 156 cc.
Si rammenta, al riguardo, che tale istituto, disciplinato dall'art. 156
comma 6 c.c., è stato abrogato per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, e che, in ogni caso, non trovava applicazione nei giudizi di divorzio, per i quali, già prima del richiamato intervento legislativo, era prevista dalla legge n. 898/1970 autonoma e diversa disciplina di carattere stragiudiziale, oggi recepita dall'art. 473 -bis. 37 c.p.c..
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno esistenziale giacché tardiva;
in ogni caso, tale domanda esula
7 dall'oggetto del presente giudizio sicché non può potrebbe essere sottoposta al cumulo nello stesso processo di cui all'art. 40 c.p.c., che risulta possibile soltanto nelle ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31 -36 c.p.c., così escludendo la possibilità di proporre più
domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi (cfr. da ultimo, Cass. n. 18870/2014; in senso conforme Cass. n.
11828/2009; Cass. n. 20638/2004).
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della prevalenza della domanda di status.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
18657/2019 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di San Pietro Clarenza
al N. 4, Parte 1, Anno 2005;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti la figlia , con collocazione Persona_2
presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare Controparte_1
entro giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, un assegno dell'importo di € 450,00, da rivalutarsi secondo indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibili le altre domande;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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