Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE MARCO ADA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e _1 C.F._2 difesa dall'avv. D'AMARIO SONIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni: per , come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni congiunte;
Parte_1
per , come da note scritte depositate telematicamente contenti conclusioni congiunte;
_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 3 febbraio 2025, il Giudice relatore, letta l'istanza depositata congiuntamente dalle parti perché
l'udienza dell'1.04.2025 fosse sostituita dal deposito di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, per avere le parti raggiunto un accordo a definizione della presente controversia, rilevato che unitamente all'istanza, le parti depositavano l'accordo sottoscritto, disponeva che l'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. dell'1.04.2025 si svolgesse in modalità “cartolare” ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 2 maggio 2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno contratto matrimonio Parte_1 _1 concordatario, in CERVINARA, in data 10 agosto 2002 (anno 2002, atto n. 25, reg. CERVINARA, parte II, serie A).
Dall'unione delle parti è nata la figlia in 31.07.2005. R_
I coniugi si sono separati consensualmente, con accordo congiunto per la separazione personale ex art. 6, L. n.
162/2014, a seguito di Convenzione di Negoziazione Assistita del 18 marzo 2024, autorizzato con nulla osta del
Pubblico Ministero in data 20 marzo 2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia maggiorenne, economicamente non indipendente, condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da _1
e , in CERVINARA, in data 10 agosto 2002 (anno 2002, atto n. 25, reg. Parte_1
CERVINARA, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente con reciproco rispetto:
2) la casa coniugale sita in Bergamo alla Via Giuseppe Ungaretti, 17 – in comproprietà fra i coniugi ed acquistata in costanza di matrimonio- continuerà ad essere assegnata alla GN che l'abiterà _1 con la figlia e ne sarà custode fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia R_ quando, concordemente, i coniugi decideranno il da farsi in merito. Le spese di manutenzione ordinaria saranno interamente a carico della GN , mentre le spese di straordinaria manutenzione _1 verranno ripartite al 50% fra i coniugi, come per legge;
3) il padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro, parteciperà attivamente alla vita, anche scolastica, della figlia;
4) Il sig. continuerà a corrispondere direttamente alla figlia l'assegno mensile di Parte_1 R_ mantenimento di € 250,00, oltre rivalutazione annuale Istat. L'assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito direttamente dalla figlia mentre la detrazione fiscale per la figlia sarà ripartita al 50% R_ ciascuno in favore dei genitori;
5) Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia verranno divise al 50% fra i sig.ri Pt_1
e come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, ossia:
[...] _1 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Si precisa, quanto alle spese da concordare preventivamente, che ciascun genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta, dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa;
in difetto di risposta e/o riscontro, il silenzio varrà quale assenso alla relativa spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
6) stante l'indipendenza economica delle parti (la Sig.ra è insegnante di ruolo mentre il Sig. _1
è assistente amministrativo e funzionario scolastico), nessun assegno divorzile è previsto;
Parte_1
7) ciascun coniuge assumerà a proprio carico le spese di assistenza legale del proprio difensore, con rinuncia dei legali ad alcun vincolo di solidarietà.
8) Le parti, congiuntamente, dichiarano di non volersi riconciliare e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte”; compensa tra le parti le spese di lite. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di CERVINARA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano