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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3307 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Roberto Guglielmo
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dalle avv. Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 16 novembre 2023, chiedeva che venisse accertato Parte_1
il suo diritto di percepire l'assegno unico e universale per i due figli disabili a carico a decorrere dal mese di
CP_ marzo 2022, con condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno maturati e non riscossi e degli ulteriori ratei maturandi in corso di causa oltre accessori di legge.
CP_ 2. Con sentenza del 20 giugno 2024, il Tribunale di Latina – rilevato che l' aveva disposto la liquidazione del dovuto in favore della parte ricorrente già a partire dal 17.11.2023 – dichiarava cessata la materia del contendere.
Il Tribunale compensava per metà le spese di lite (sul rilievo che la liquidazione della prestazione, seppur in
CP_ ritardo, era stata eseguita prima della notifica del ricorso giudiziario) e condannava l' al pagamento, in favore del difensore distrattario della ricorrente, <
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge>>.
3. Con ricorso del 2 dicembre 2024 la interponeva appello. Parte_1
CP_ L' resisteva.
4. Con un unico articolato motivo, l'appellante censura la statuizione del Tribunale relativamente alla regolamentazione delle spese.
Si duole la della compensazione parziale delle spese nonché della misura delle spese Parte_1
(asseritamente inferiori ai minimi tariffari), dell'omessa liquidazione del compenso per la fase della trattazione e dell'aumento del 30% previsto per predisposizione dei collegamenti ipertestuali.
5. Premette la Corte che, come emerge evidente dalla lettura dell'impugnata sentenza, il Tribunale la liquidato sulla base dello scaglione tariffario da €.5.200,00 a €.26.000,00, e, previa compensazione per metà,
ha liquidato le spese in €.853,00.
6. Orbene, le doglianze dell'appellante sono solo in parte fondate.
CP_ Il fatto che l' abbia provveduto alla liquidazione della prestazione senza attendere la notifica del ricorso,
ma pur sempre dopo il deposito del ricorso non giustifica la compensazione parziale delle spese, giacché il pagamento è intervenuto molto tempo dopo la presentazione, in data 21.6.2022, della domanda amministrativa, così costringendo la parte a rivolgersi a un legale per ottenere il soddisfacimento dei propri diritti.
E non appare equo che l'assistita si faccia carico di metà delle spese processuali del proprio difensore, atteso
CP_ che l'azione giudiziaria è stata intrapresa a seguito del ritardo con cui l' ha provveduto ad erogare la prestazione.
Per quanto concerne il quantum, le spese di primo grado possono essere liquidate nel minimo, in considerazione della semplicità dell'unica questione trattata.
Pertanto, in base allo scaglione da €.5.200,00 a €.26.000,00 concernente le cause previdenziali, spettano all'appellante, €.1.865,00 (di cui €.465,00 per la fase di “studio”, €.389,00 per la fase introduttiva e €.1.011,00
per la fase decisionale.
7. Le restanti doglianze sono infondate.
Nel corso del presente grado del giudizio non è stata svolta alcuna attività istruttoria e/o di trattazione
Va precisato che sebbene il compenso per la trattazione va riconosciuto anche in mancanza di istruttoria, è
necessario che un minimo di attività di trattazione (distinta dalle istanze, difese, memorie che attengono specificamente alla fase introduttiva e decisoria) sia stata svolta (cfr. Cass. 10206/2021).
Che il compenso per la trattazione non spetti in ogni caso è comprovato dal fatto che per i giudizi dinanzi alla
S.C. (ove sono previste soltanto le fasi di introduzione e discussione) un tale compenso non è contemplato dalle tabelle.
Non ha diritto l'appellante alla maggiorazione dell'art. 4 del DM 55/2014 comma 1 bis, poiché, poggiando la sentenza impugnata sulla sola presa d'atto dell'intervenuto pagamento della prestazione, non si coglie l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti allegati dalla ricorrente (cfr. Cass. 37692/2022). Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza
CP_ l' va condannato a pagare, per intero, le spese di primo grado, liquidate nella predetta misura, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ Secondo la regola della soccombenza, a carico dell' vanno poste le spese del presente grado, liquidate,
in favore del difensore anticipatario dell'appellante, sulla base del valore della controversia (che in questa sede è pari alla differenza tra l'importo dovuto alla ricorrente per spese di primo grado e quanto, invece,
liquidato dal Tribunale) e al pregio dell'opera prestata, con riferimento alla relativa semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024, da
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina in Parte_1
data 20 giugno 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto, condanna
CP_ l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante delle spese processuali di primo grado, liquidate in €.1.865,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ Condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante delle spese processuali del presente grado, liquidate in €.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3307 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Roberto Guglielmo
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dalle avv. Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 16 novembre 2023, chiedeva che venisse accertato Parte_1
il suo diritto di percepire l'assegno unico e universale per i due figli disabili a carico a decorrere dal mese di
CP_ marzo 2022, con condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno maturati e non riscossi e degli ulteriori ratei maturandi in corso di causa oltre accessori di legge.
CP_ 2. Con sentenza del 20 giugno 2024, il Tribunale di Latina – rilevato che l' aveva disposto la liquidazione del dovuto in favore della parte ricorrente già a partire dal 17.11.2023 – dichiarava cessata la materia del contendere.
Il Tribunale compensava per metà le spese di lite (sul rilievo che la liquidazione della prestazione, seppur in
CP_ ritardo, era stata eseguita prima della notifica del ricorso giudiziario) e condannava l' al pagamento, in favore del difensore distrattario della ricorrente, <
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge>>.
3. Con ricorso del 2 dicembre 2024 la interponeva appello. Parte_1
CP_ L' resisteva.
4. Con un unico articolato motivo, l'appellante censura la statuizione del Tribunale relativamente alla regolamentazione delle spese.
Si duole la della compensazione parziale delle spese nonché della misura delle spese Parte_1
(asseritamente inferiori ai minimi tariffari), dell'omessa liquidazione del compenso per la fase della trattazione e dell'aumento del 30% previsto per predisposizione dei collegamenti ipertestuali.
5. Premette la Corte che, come emerge evidente dalla lettura dell'impugnata sentenza, il Tribunale la liquidato sulla base dello scaglione tariffario da €.5.200,00 a €.26.000,00, e, previa compensazione per metà,
ha liquidato le spese in €.853,00.
6. Orbene, le doglianze dell'appellante sono solo in parte fondate.
CP_ Il fatto che l' abbia provveduto alla liquidazione della prestazione senza attendere la notifica del ricorso,
ma pur sempre dopo il deposito del ricorso non giustifica la compensazione parziale delle spese, giacché il pagamento è intervenuto molto tempo dopo la presentazione, in data 21.6.2022, della domanda amministrativa, così costringendo la parte a rivolgersi a un legale per ottenere il soddisfacimento dei propri diritti.
E non appare equo che l'assistita si faccia carico di metà delle spese processuali del proprio difensore, atteso
CP_ che l'azione giudiziaria è stata intrapresa a seguito del ritardo con cui l' ha provveduto ad erogare la prestazione.
Per quanto concerne il quantum, le spese di primo grado possono essere liquidate nel minimo, in considerazione della semplicità dell'unica questione trattata.
Pertanto, in base allo scaglione da €.5.200,00 a €.26.000,00 concernente le cause previdenziali, spettano all'appellante, €.1.865,00 (di cui €.465,00 per la fase di “studio”, €.389,00 per la fase introduttiva e €.1.011,00
per la fase decisionale.
7. Le restanti doglianze sono infondate.
Nel corso del presente grado del giudizio non è stata svolta alcuna attività istruttoria e/o di trattazione
Va precisato che sebbene il compenso per la trattazione va riconosciuto anche in mancanza di istruttoria, è
necessario che un minimo di attività di trattazione (distinta dalle istanze, difese, memorie che attengono specificamente alla fase introduttiva e decisoria) sia stata svolta (cfr. Cass. 10206/2021).
Che il compenso per la trattazione non spetti in ogni caso è comprovato dal fatto che per i giudizi dinanzi alla
S.C. (ove sono previste soltanto le fasi di introduzione e discussione) un tale compenso non è contemplato dalle tabelle.
Non ha diritto l'appellante alla maggiorazione dell'art. 4 del DM 55/2014 comma 1 bis, poiché, poggiando la sentenza impugnata sulla sola presa d'atto dell'intervenuto pagamento della prestazione, non si coglie l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti allegati dalla ricorrente (cfr. Cass. 37692/2022). Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza
CP_ l' va condannato a pagare, per intero, le spese di primo grado, liquidate nella predetta misura, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ Secondo la regola della soccombenza, a carico dell' vanno poste le spese del presente grado, liquidate,
in favore del difensore anticipatario dell'appellante, sulla base del valore della controversia (che in questa sede è pari alla differenza tra l'importo dovuto alla ricorrente per spese di primo grado e quanto, invece,
liquidato dal Tribunale) e al pregio dell'opera prestata, con riferimento alla relativa semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 2 dicembre 2024, da
CP_
nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina in Parte_1
data 20 giugno 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto, condanna
CP_ l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante delle spese processuali di primo grado, liquidate in €.1.865,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ Condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellante delle spese processuali del presente grado, liquidate in €.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis