Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00511/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella Gobbi, Matteo Zanoni, Marco Scramoncin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, S. Marco 63;
nei confronti
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, notificata a mezzo p.e.c. in data 24 maggio 2022, con la quale è stato intimato alla ricorrente il pagamento della somma di €.53.888,63, comprensiva degli interessi e degli oneri di riscossione;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque collegato, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. OL RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La -OMISSIS-, attiva dal 1995 nel settore lattiero-caseario, impugna l’intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il 24 maggio 2022, per un importo di €53.888,63, di cui in epigrafe.
Tale somma è relativa a crediti maturati nel 2004 per il prelievo supplementare previsto dal sistema delle quote latte. La Società espone di avere già impugnato precedenti intimazioni di pagamento relative ad altre annualità, ottenendo la sospensione degli atti impugnati con ordinanze cautelari del TAR Veneto.
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente formula i seguenti motivi:
(1) nullità dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 21septies della Legge n. 241/1990 per violazione e/o elusione del giudicato cautelare costituito dall’ordinanza n. 203/2022 pronunciata dal T.A.R. per il Veneto nel procedimento R.G. n. 1703/2021.
La ricorrente sostiene che l'intimazione di pagamento impugnata violi il giudicato cautelare costituito dall'ordinanza n. 203/2022, che aveva sospeso l'efficacia di una precedente intimazione di pagamento relativa alla stessa annualità (2004). Secondo la ricorrente, l'emissione di un nuovo atto per la medesima annualità rappresenta una violazione del giudicato cautelare, che preclude ulteriori iniziative da parte dell'Amministrazione fino alla definizione del giudizio.
(2) Illegittimità dell’atto impugnato per violazione degli artt. 1, 3 e 21bis Legge n. 241/1990, degli artt. 1 e 7 Legge n. 212/2000, dell’art. 50 D.P.R. n. 602/1973 e del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data 28 agosto 2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Viene contestata la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, che costituiscono il fondamento dell'intimazione di pagamento. Inoltre, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto impugnato, che non specifica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, né fornisce dettagli sui criteri di calcolo degli interessi.
(3) Illegittimità dell’atto impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti in relazione ai quali è stato intimato il pagamento.
La Società sostiene che i crediti relativi all'annualità 2004 siano prescritti, considerando i termini quadriennali, quinquennali o decennali previsti dalla normativa applicabile. La pretesa dell'Amministrazione, risalente a circa diciotto anni fa, sarebbe quindi decaduta.
(4) Inesistenza e/o nullità e/o illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 2, paragrafo 1, comma 2, e paragrafo 4, del Reg. (CEE) n. 3950/92, dell’artt. 3 e 5 Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 9 Reg. (CE) n. 1392/2001 e dell’art. 10 Reg. (CE) n. 1788/2003.
Viene contestata la legittimità dell'intimazione di pagamento, sostenendo che il sistema di compensazione-riassegnazione delle quote latte applicato dallo Stato italiano sia incompatibile con la normativa comunitaria. In particolare, le riassegnazioni delle quote inutilizzate sarebbero state effettuate secondo criteri nazionali non conformi al principio di proporzionalità previsto dal diritto europeo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha resistito nel merito.
All’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita parziale accoglimento nei sensi di seguito precisati.
Infondato è il primo motivo di ricorso. Come già precisato in sede cautelare (ordinanza n. -OMISSIS-) la somma di cui è chiesto il pagamento con l’impugnata intimazione trova il proprio fondamento nella cartella di pagamento del 6 ottobre 2012 e, quindi, in un’imputazione di prelievo diversa da quella che ha condotto all’intimazione di pagamento del 2021 sospesa da questo Tribunale: non può, quindi, profilarsi una violazione del giudicato.
Per quanto attiene ai restanti motivi, si deve osservare:
- in primo luogo, che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato, mercé la produzione documentale del 31 agosto 2022, l’avvenuta notificazione, della cartella di pagamento in 18 aprile 2012. Detta notifica risulta rinnovata ex art. 140 c.p.c. il 6 ottobre 2012, mediante deposito del relativo avviso di ricevimento dell’inoltro mediante raccomandata e della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN); sulla sufficienza del deposito della ricevuta di avvenuta consegna per dimostrare la notificazione della cartella di pagamento, cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 21 giugno 2023, n.17841 secondo cui “ in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima ”);
-in secondo luogo, che non vi è prova che tale cartella sia mai stata impugnata, con la conseguenza che l’ordine di pagamento ivi indicato deve ritenersi divenuto definitivo.
Ciò posto, è noto che l’intimazione di pagamento ha natura di invito a pagare una somma a debito, il cui importo è stato in precedenza determinato da almeno un atto presupposto (nel caso di specie, la cartella di pagamento e, prima ancora, dal c.d. atto di prelievo supplementare, previa constatazione dell’inosservanza del limite quantitativo imposto alla produzione del latte in riferimento alla specifica annata lattiero-casearia), prodromico all'esecuzione forzata. Essa, dunque, non ha natura di atto impositivo e, qualora l’atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per omessa impugnazione oppure perché l’impugnazione avverso di essa è stata respinta o è stata dichiarata irricevibile o inammissibile o improcedibile, può essere gravata - e, correlativamente, la sua legittimità può essere scrutinata - solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito (cfr., ex multis , Cass. civ., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704).
La mancata o infruttuosa impugnazione dell'atto presupposto (cioè, nel caso di specie, della presupposta cartella esattoriale) impedisce di contestarne (nuovamente) in questa sede i profili di invalidità e gli effetti sostanziali: le relative doglianze, anche se proposte quali azioni di accertamento negativo della debenza delle somme richieste, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili.
Il rilievo appena formulato è in linea con il tradizionale inquadramento della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente nelle controversie quale quella di cui è causa, come individuata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: “ tutte le questioni implicanti una contestazione dell'an o del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (Cass., Sez. Un., ordinanze nn. 31370 e 31371 del 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). (...) Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata ” (Cons. Stato, III, 7 febbraio 2023 n. 1318).
Ne consegue che la definitività del prelievo (conseguente alla impossibilità di ulteriormente contestare in sede giurisdizionale la cartella di pagamento assunta a presupposto dell’intimazione impugnata) priva la parte ricorrente della facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell'inoppugnabilità dell’atto (TAR Veneto, IV, 16 ottobre 2023, n. 1455; Cons. Stato, III, 17 maggio 2022, n. 3910).
Né può valere, in questo caso, la disapplicazione, in quanto l'incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27 giugno 2019 -causa C-348/2018; 13 gennaio 2022 -causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l'esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull'imputazione del prelievo).
Pertanto, la domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, ove evincibile dall'azione impugnatoria, non può che risolversi alla luce dei medesimi parametri, onde non vanificare le statuizioni in ultimo richiamate sulla base di una prospettazione della domanda giudiziale comunque rivolta, sul piano sostanziale, all'annullamento della pretesa di pagamento contenuta negli atti impugnati in epigrafe.
Anche secondo un recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale espresso dal giudice amministrativo di primo grado:
- “ se la cartella di pagamento è divenuta definitiva, la successiva intimazione di pagamento può essere censurata solo per vizi propri e non per questioni imputabili all'atto presupposto, oramai divenuto insindacabile ” (v. TAR Piemonte, sez. II, 18 aprile 2023 n. 335); tanto in linea con l'orientamento generale per cui l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta (v. Cons. Stato, sez. III, 17 maggio 2022 n. 3910);
- “ a fronte di cartella di pagamento divenuta definitiva, non si può eccepire l'intervenuta prescrizione del credito dell'Autorità pubblica allorché si impugni la successiva intimazione di pagamento. Né, evidentemente, una prescrizione del credito di AGEA può nella fattispecie dirsi intervenuta dopo la notificazione della cartella di pagamento, giacché le due intimazioni qui impugnate risultano posteriori di meno di tre anni rispetto alla prima ” (TAR Emilia Romagna, Parma, I, 19 luglio 2023, n. 233)
Devono, perciò, ritenersi inammissibili tutte le censure promosse in sede di gravame avverso l’intimazione di pagamento che attengono, però, in via generale al contrasto tra la normativa nazionale con quella euro-unitaria in materia, e, più in particolare, alla formazione del ruolo, al contenuto della presupposta cartella di pagamento, alla determinazione dell’importo dovuto, ad eventuali meccanismi di compensazione la cui applicazione – secondo la prospettazione difensiva attorea - sia stata pretermessa o non correttamente eseguita dall’Amministrazione (ovvero le censure articolate con i motivi quarto e quinto del ricorso) e ciò in ragione della definitività del titolo determinativo del debito e, quindi, del credito azionato a cagione della rilevata inammissibilità del relativo gravame.
In definitiva, residuano da scrutinare solo i profili attinenti alla prescrizione del credito intimato.
L’eccezione è in parte fondata, con particolare riguardo alla parte del credito dovuta a titolo di interessi.
Gli interessi maturati sulla somma capitale oggetto del prelievo latte sono, infatti, soggetti, a differenza della parte di credito dovuta a titolo di sorta capitale, alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 n. 4, c. c. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301 e T.A.R. Veneto, sez. IV, 23 febbraio 2024, n. 327) e, agli atti del giudizio non sono depositati atti interruttivi trasmessi al debitore nel quinquennio successivo alla notificazione della cartella di pagamento alla data del giorno 6 ottobre 2012.
In difetto di tale prova, tenuto conto che l’intimazione di pagamento è stata notificata in data 24 maggio 2022, va dichiarata prescritta la pretesa al pagamento degli interessi.
In conclusione, il ricorso va accolto nella sola parte in cui mira all’annullamento della richiesta di pagamento degli interessi, mentre va respinto nel resto.
In considerazione della complessità delle questioni esaminate e decise, nonché delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione;
b) rigetta nel resto;
c) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
OL RD, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL RD | Ida OL |
IL SEGRETARIO