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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3763/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 20/05/2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to RAUCCI PASQUALE, come Parte_1
da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...] CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nel ricorso;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in cancelleria in data 12/06/2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19/06/2009 con parte resistente, dal quale non sono nati figli. Deduceva che dalla separazione la convivenza tra i coniugi non è stata più ripresa.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, senza formulare istanze accessorie.
All'udienza del 20/05/2025, il giudice delegato rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte resistente, in quanto, sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
Nel merito, deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data
04/12/2023, previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento processuale di parte resistente, contumace nel presente giudizio, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
L'assenza di ulteriori richieste accessorie esime il Tribunale da ulteriori valutazioni.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'assenza di una vera e propria soccombenza, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 3763/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Marcellino (CE) il 19/06/2009 da nato il [...] in [...] e da Parte_1 [...]
, nata il [...] in [...] (atto n°3, parte I, registro atti matrimonio CP_1
anno 2009);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marcellino (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 20/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio