TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1827 / 2025
Il giudice NT Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1827/2025
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
ASSUNTA MA SI ALAIMO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. LUCIA BORSELLINO,
-resistente- Oggetto: buoni pasto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16.05.2025, l'odierno ricorrente, quale dipendente presso
[...]
, e più precisamente presso il P.O. di Canicattì, con le mansioni di Coadiutore CP_1
Amm.Vo, oramai in pensione, chiede dichiararsi il proprio diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo che ecceda le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra dal 01.01.2015
fino al 31.05.2019 e per l'effetto, chiede condannarsi l' convenuta all'erogazione dei CP_1
buoni pasto per ogni turno lavorativo che ecceda le sei ore e al pagamento, in suo favore,
dell'importo pari a euro 2.230,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di risarcimento del danno. Con condanna alle spese.
Si costituiva l' la quale eccepiva la nullità del ricorso e, nel merito, Controparte_1
argomentava variamente l'infondatezza dello stesso chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata da parte resistente;
sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Non sussiste, invero,
la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414, n. 2, cod.
proc. civ. qualora il nome dell'attore non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto, ma sia
solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna
incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti
nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento
delle sue difese” (cfr. Cass. sent. n. 31879 del 2018).
Nel caso di specie, tutta la documentazione allegata al ricorso è senza alcun dubbio riferibile all'effettivo ricorrente (come la dichiarazione ex art. 152 c.p.c., i cedolini delle presenze mensili, la data di nascita, il luogo di residenza indicati in atti); per cui sussistono chiari elementi che hanno consentito, sin da principio, a parte resistente di identificare l'istante, in linea con il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto e della salvaguardia del diritto di difesa. Peraltro parte ricorrente, rilevato l'errore materiale commesso, ha provveduto in data 24.11.25 a correggere il nome erroneamente indicato (cfr. note del
24.11.25), notificando la correzione a controparte.
Nel merito, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di merito,
nonché di questo stesso Tribunale con sentenza n. 879 del 2025, alle cui condivisibili motivazioni, per analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. C.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato (cfr conformi Tribunale di Agrigento sent. n. 841/2025; Tribunale
di Agrigento sent. n. 847/2024)
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Tribunale “Va premesso che, secondo
pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1 marzo 2021, n. 5547; Cass. 4 giugno 2021, n.
15629), “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto
agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è
diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di
garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario
giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è
condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale,
solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un
intervallo non lavorato”.
Tanto premesso, occorre rilevare che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è
espressamente riconosciuto dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.04.1999 come
modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a tenore del quale “le aziende, in relazione al proprio
assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio
o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende,
mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e
all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva
presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al
di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali
mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di
rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di
riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle
risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente
finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive,
queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il
dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non
è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è stato poi ribadito dall'art. 43, comma 4,
del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, il quale – richiamando quanto già previsto dall'art. 27,
comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 - prevede che “Qualora la prestazione di lavoro
giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di
almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del
pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL
del 31/7/2009 ( . La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in Per_1
funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla
disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città,
alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a
quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi
nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
Ancora, con precipuo riguardo al diritto del dipendente alla pausa, va ricordato che, ai sensi dell'art.
8 del d.lgs. n. 66/2003, “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore
deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del
pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in
difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo
giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle
esigenze tecniche del processo lavorativo. VO diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono
non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui
all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4
del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Orbene, in ragione delle richiamate disposizioni in materia e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell' , la quale non ha dato prova di aver istituito Controparte_1
il servizio di mensa, né ha contestato l'ammontare richiesto, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra il 01.01.2015 fino al 31.05.2019, con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari a Controparte_1
Cont 2.230,20 euro tenuto conto della generica contestazione operata dall' sul quantum e dell'assenza di prove documentali a supporto di quanto dedotto;
trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra il 01.01.2015 fino al 31.12.2019
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in Controparte_1
favore di parte ricorrente, dell'importo pari a 2.230,20 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
NT Di VO
SEZIONE LAVORO
R.G. 1827 / 2025
Il giudice NT Di VO,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1827/2025
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
ASSUNTA MA SI ALAIMO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. LUCIA BORSELLINO,
-resistente- Oggetto: buoni pasto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16.05.2025, l'odierno ricorrente, quale dipendente presso
[...]
, e più precisamente presso il P.O. di Canicattì, con le mansioni di Coadiutore CP_1
Amm.Vo, oramai in pensione, chiede dichiararsi il proprio diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo che ecceda le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra dal 01.01.2015
fino al 31.05.2019 e per l'effetto, chiede condannarsi l' convenuta all'erogazione dei CP_1
buoni pasto per ogni turno lavorativo che ecceda le sei ore e al pagamento, in suo favore,
dell'importo pari a euro 2.230,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di risarcimento del danno. Con condanna alle spese.
Si costituiva l' la quale eccepiva la nullità del ricorso e, nel merito, Controparte_1
argomentava variamente l'infondatezza dello stesso chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata da parte resistente;
sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Non sussiste, invero,
la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414, n. 2, cod.
proc. civ. qualora il nome dell'attore non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto, ma sia
solo non correttamente indicato, per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna
incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti
nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento
delle sue difese” (cfr. Cass. sent. n. 31879 del 2018).
Nel caso di specie, tutta la documentazione allegata al ricorso è senza alcun dubbio riferibile all'effettivo ricorrente (come la dichiarazione ex art. 152 c.p.c., i cedolini delle presenze mensili, la data di nascita, il luogo di residenza indicati in atti); per cui sussistono chiari elementi che hanno consentito, sin da principio, a parte resistente di identificare l'istante, in linea con il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto e della salvaguardia del diritto di difesa. Peraltro parte ricorrente, rilevato l'errore materiale commesso, ha provveduto in data 24.11.25 a correggere il nome erroneamente indicato (cfr. note del
24.11.25), notificando la correzione a controparte.
Nel merito, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di merito,
nonché di questo stesso Tribunale con sentenza n. 879 del 2025, alle cui condivisibili motivazioni, per analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. C.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato (cfr conformi Tribunale di Agrigento sent. n. 841/2025; Tribunale
di Agrigento sent. n. 847/2024)
Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Tribunale “Va premesso che, secondo
pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1 marzo 2021, n. 5547; Cass. 4 giugno 2021, n.
15629), “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto
agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è
diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di
garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario
giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è
condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale,
solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un
intervallo non lavorato”.
Tanto premesso, occorre rilevare che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è
espressamente riconosciuto dall'art. 29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 7.04.1999 come
modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a tenore del quale “le aziende, in relazione al proprio
assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio
o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende,
mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e
all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva
presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al
di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali
mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di
rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di
riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle
risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente
finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive,
queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il
dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non
è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è stato poi ribadito dall'art. 43, comma 4,
del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, il quale – richiamando quanto già previsto dall'art. 27,
comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 - prevede che “Qualora la prestazione di lavoro
giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di
almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del
pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL
del 31/7/2009 ( . La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in Per_1
funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla
disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città,
alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a
quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi
nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
Ancora, con precipuo riguardo al diritto del dipendente alla pausa, va ricordato che, ai sensi dell'art.
8 del d.lgs. n. 66/2003, “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore
deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del
pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in
difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo
giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle
esigenze tecniche del processo lavorativo. VO diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono
non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui
all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4
del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Orbene, in ragione delle richiamate disposizioni in materia e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell' , la quale non ha dato prova di aver istituito Controparte_1
il servizio di mensa, né ha contestato l'ammontare richiesto, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra il 01.01.2015 fino al 31.05.2019, con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo pari a Controparte_1
Cont 2.230,20 euro tenuto conto della generica contestazione operata dall' sul quantum e dell'assenza di prove documentali a supporto di quanto dedotto;
trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto, Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nonché al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto non erogati nel periodo compreso tra il 01.01.2015 fino al 31.12.2019
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in Controparte_1
favore di parte ricorrente, dell'importo pari a 2.230,20 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
condanna altresì parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
NT Di VO