Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 21063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21063 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12498/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12498 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno, Consolato generale d'Italia a Shangai (Cina) e Questura di Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 17/08/2022 emesso dal Consolato d’Italia a Shanghai e notificato in data 26.08.2022, con il quale veniva respinta la domanda di rilascio del visto per il reingresso in Italia e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 novembre 2025 il dott. NN IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) del 17 agosto 2022 emesso dal Consolato d'Italia a Shanghai, con il quale è stata respinta la sua domanda di rilascio del visto per il reingresso in Italia.
Nel ricorso si sono ripercorsi gli spostamenti della famiglia della Sig.ra -OMISSIS-, che era vissuto in Italia a partire dal 9 luglio 2012.
Al marito della ricorrente, dopo che quest’ultimo si era ritrasferito in Cina alla fine dell’anno 2016, venivano diagnosticati alcuni problemi di salute (tra cui l’Alzheimer), poi aggravatisi nel corso del 2019, circostanza quest’ultima che determinava il suo rientro nel Paese di origine.
A seguito del decesso del marito, la Sig.ra -OMISSIS- presentava una richiesta per un visto di reingresso in Italia il 15 giugno 2022, allegandovi il certificato di morte e i permessi di soggiorno dei figli.
Seguiva il preavviso di rigetto del 29 giugno 2022 e il provvedimento di diniego ora impugnato, con i quali il Consolato generale d’Italia a Shanghai ha rilevato l’avvenuto decorso del termine massimo di sei mesi, entro i quali e in applicazione dell’art. 8, comma 3, del DPR n. 394/1999 è possibile richiedere il visto di reingresso a seguito della scadenza del permesso di soggiorno.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere, la violazione dell'art. 3, 10 e 10- bis della legge n. 241/1990, nonché degli art. 97, 111 comma 6, della Costituzione, in quanto l’Amministrazione non avrebbe esplicitato e nel preavviso di rigetto i motivi alla base del non accoglimento dell’istanza di visto;
2. la violazione dell’art. 8, commi 3, del d.p.r. n. 394 del 1999, nonché del decreto interministeriale n. 850/2011, in quanto l’Amministrazione non avrebbe effettuato un’indagine in concreto sulle condizioni della ricorrente che chiedeva il ricongiungimento della famiglia dopo aver adempiuto ai propri doveri di assistenza del proprio coniuge;
3. la violazione degli artt. 3 e 21- septies , comma 1, della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata ad affermare l’assenza dei requisiti previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 8 del DPR. 394/1999 e l’esistenza di un parere negativo della Questura di Arezzo, senza entrare nel merito della problematica dell’odierna ricorrente.
Si è costituito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, unitamente al Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 25 gennaio 2023 e con l’ordinanza n. 514/2023 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 7 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in discussione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono infondate tutte e tre le censure del ricorso la cui sostanziale identità di contenuti consente una trattazione unitaria.
1.2 A tal fine è necessario premettere che l’art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999 stabilisce che “lo straniero privo del documento di soggiorno, […] è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del Questore concernente il soggiorno”.
Inoltre l’art. 13, comma 4 del menzionato D.P.R. recita: “il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale”.
1.3 Ciò premesso, risulta evidente che, sulla base di quanto comunicato dalla Questura circa l’avvenuta scadenza del permesso di soggiorno per un periodo superiore a sei mesi, l’Ambasciata d’Italia non ha potuto far altro che notificare il provvedimento di diniego che, risultando motivato in ragione dell’assenza di un presupposto essenziale, assume la natura di un atto vincolato, escludendo ogni discrezionalità della Rappresentanza diplomatica nel relativo procedimento (T.A.R. Lazio Sezione I-Quater nn. 3616/2012 e 3289/2012).
1.4 Anche più recenti pronunce hanno affermato che “è legittimamente emesso il provvedimento di diniego del visto d'ingresso in Italia, nonché di ogni altro prodromico e/o ulteriore atto o provvedimento amministrativo, connessi per causa di presupposizione e/o pregiudizialità, quando l'istante abbia presentato domanda per il suo rilascio ben oltre 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, così superando i termini previsti dall'art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 394 del 1999, anche per il caso di "gravi motivi"” (T.A.R. Lazio, Sez. IV, 25/2/2022, n. 2234).
1.5 L’Amministrazione ha inoltre evidenziato come la ricorrente, a seguito del preavviso di rigetto del 29 giugno 2022, ha partecipato al procedimento amministrativo, presentando la documentazione relativa a dimostrare l’avvenuto decesso del marito, documentazione quest’ultima che era stata poi inoltrata alla Questura di Prato.
1.6 La stessa Questura di Arezzo, con la nota (-OMISSIS-) del 12 agosto 2022, aveva confermato il parere contrario al rilascio del visto di reingresso in Italia e, ciò, per gli stessi motivi espressi nel parere precedente, in quanto il termine di richiesta di reingresso aveva superato anche il periodo massimo di proroga di 6 mesi dovuto a comprovati motivi di salute del coniuge.
1.7 Nemmeno possono essere condivise le argomentazioni dirette a sostenere che l’assenza di una tempestiva presentazione della domanda di visto di reingresso sarebbe giustificabile in considerazione della difficoltà della ricorrente di reperire un volo aereo in periodo COVID, che dalla Cina la riportasse in Italia, stante lo stato emergenziale globale e la necessità di dover prestare assistenza al marito.
1.8 Sul punto e come evidenziato dall’Amministrazione, va rilevato che il decreto-legge del 16 maggio 2020 n. 33, pur vietando gli spostamenti da e per l'estero con mezzi di trasporto pubblici e privati, prevedeva un’eccezione per comprovate esigenze lavorative (art. 1, comma 4).
1.9 In senso analogo era il DPCM del 7 agosto 2020 che, nell’introdurre misure sanitarie differenti per diversi gruppi di Paesi (tra i quali la Repubblica popolare cinese), prevedeva eccezioni per gli spostamenti tra gli Stati per esigenze lavorative (art. 4, comma 1, lett. a)).
1.9 Anche le disposizioni adottate dalle Autorità della Repubblica popolare cinese consentivano comunque gli spostamenti tra Stati, seppur con la limitazione di dover effettuare frequenti test al COVID-19, prima e dopo la partenza per la Cina, nonché periodi di quarantena all’arrivo nel Paese.
2. In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU AD, Presidente
NN IU, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IU | IU AD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.