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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I TA L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I TA L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 5829 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Palmira Parte_1 C.F._1
Nigro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grottolella (AV) alla via Nazionale n. 17;
OPPONENETE
E
già denominata (C.F. ) in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dagli avv.ti Patrizia Dioguardi
e dall'Avv . Laura Golini presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Fontana n.30
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'17.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 06.06.2023, ha proposto opposizione al Parte_1 precetto notificatogli il 17.05.2023 da (già ) per € 112.545,28 oltre spese Controparte_1 Controparte_2 di notifica ed interessi legali, deducendo: 1) l'inesistenza del titolo esecutivo;
2) la carenza di legittimazione attiva della società ; 3) la propria aarenza di legittimazione passiva;
4) l'intervenuta prescrizione CP_1 del credito azionato.
Si costituiva in giudizio l (già eccependo l'infondatezza dell'opposizione Controparte_1 Controparte_2 di cui chiedeva l'integrale rigetto. In via preliminare si osserva che le doglianze sollevate integrano motivi di opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto alla prima doglianza si rileva che la minacciata esecuzione si fonda sul decreto ingiuntivo n. 4411 del
30.4/03.05.2010 del Tribunale Ordinario di Torino, concesso con la formula della provvisoria esecutorietà siccome sorretto dalla dichiarazione del debitore – odierno opponente di riconoscimento del debito, dichiarato definitivamente esecutivo l'11.05.2010.
Il credito dallo stesso portato non può ritenersi prescritto atteso che la l'opposta ha più volte minacciato di intraprendere l'esecuzione mediante notifica degli atti di precetto (cfr. docc. H, I, M,N allegati alla comparsa di costituzione).
La III sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15157 del 20/06/2017 ha sancito il seguente principio in materia di decorrenza della prescrizione del decreto ingiuntivo: "l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione".
Il ricorso per D.I. 4411/2010, è stato notificato in data 18.05.2010, prescrizione interrotta, in data 29.01.2018 con atto di precetto del complessivo importo di Euro 99.442,71, ordinanza del GE in data 21.02.2019 - RGE n.
2123/2018, e ulteriori atti di precetto aventi data successiva.
L'opponente lamenta la propria carenza di legittimazione passiva.
L'assunto è infondato.
Lo stesso, infatti, da documentazione depositata in atti (visura camerale) risulta essere il titolare firmatario della ditta “Lucky Play di RO NI il cui debito nei confronti di nasce a seguito di assolvimento Controparte_1 da parte della predetta società del debito maturato da , con polizza fideiussoria n. M0988490012 Parte_1 per € 150.000,00, in favore di Lottomatica Videolot Rete.
Quanto alla dedotta carenza di legittimazione attiva si rileva che, come emerge dai documenti allegati, la ha incorporato per fusione ed Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...] per poi assumere la nuova denominazione di con nuova Controparte_5 Controparte_6 sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, per cui il soggetto titolare del credito di cui si controverte è lo stesso, avendo solo cambiato il proprio nome e la propria sede legale. Sull'ulteriore doglianza attinente all'incongruità della somma richiesta, è documentalmente provato che ad ogni atto di precetto intimato, veniva decurtato la somma in acconto di € 66.546,55.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014 e s.m.i.
Va poi rigettata per assoluto difetto di allegazione e di prova la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la quale presuppone, oltre all'esistenza dell'elemento soggettivo - consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi - quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente;
a tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
P Q M
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 5829 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento, in favore della delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 9.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 10.7.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo