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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2150/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2150/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Tinchelli Giorgio presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Mirandola, Via Foscherini n. 5, in virtù di procura allegata a memoria costitutiva di nuovo procuratore
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paradisi Monica CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo via A. Marescotti n. 8, in virtù di procura allegata ala comparsa di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per :in via principale nel merito, disporsi l'affidamento del figlio minore Parte_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, provvedersi, in Persona_1
concerto con il servizio Sociale territorialmente competente, alla predisposizione di un percorso genitoriale in favore del padre per il graduale nonché completo recupero del rapporto con il figlio
pagina 1 di 9 in attesa della modifica della misura cautelare attualmente in corso che impedisce un contatto diretto fra padre e figlio, ordinarsi l'immediata ripresa delle videochiamte fra padre e figlio con l'ausilio di un mediatore linguistico sotto l'osservazione e vigilanza del Servizio Sociale, disporsi, a seguito della conclusione del percorso genitoriale sopra indicato, una calendarizzazione delle giornate in cui il padre potrà tenere con se il figlio in totale autonomia, escludersi a carico del ricorrente qualsivoglia contributo alimentare a favore della resistente data la sua piena capacità lavorativa, stabilirsi a carico del padre, dal momento in cui potrà riprendere stabile e regolare attività lavorativa, e compatibilmente con il reddito che andrà a percepire, un assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie sostenute dalla madre previa presentazione di regolari pezze d'appoggio; con vittoria di spese ed onorari di entrambe le fasi di giudizio.”
Per “Pronunciare l'addebito della separazione dei coniugi in capo la marito;
- Disporre CP_1
che il figlio minore , nato a [...] il [...] venga affidato in via esclusiva alla Persona_1 madre, con collocamento presso il domicilio di quest'ultima, sussistendone i presupposti di legge;
-
Disporre e regolamentare che il padre ogni 15 giorni effettui videochiamate con il figlio, in ambito protetto
alla presenza del Servizi Sociali Territorialmente competenti e di un mediatore culturale. - Disporre che,
previo esercizio del diritto di autodeterminazione (artt. 13 e 32 Cost.) di , lo stesso Parte_1 frequenti un corso di sostegno alla genitorialità con l'assistenza del Servizi Sociali territorialmente competenti. - Disporre che il SI. verserà alla SI.ra , entro e non Parte_1 CP_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00, o la somma che sarà ritenuta di giustizia, a Per_ titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del medesimo, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna da intendersi qui integralmente
richiamato. Disporre che il SI. verserà alla SI.ra , entro e non oltre Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00, o la somma che sarà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento.-Disporre che
l'assegno unico e universale venga percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . Con CP_1 vittoria di spese anche generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e compensi professionali, come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dalla coniuge con la quale contrasse matrimonio in Casablanca (Marocco), il CP_1
pagina 2 di 9 23.08.2016, non risultante trascritto in Italia, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque in data 3.06.2019 il figlio Persona_1
Ha allegato in particolare il ricorrente che la moglie nel febbraio 2022 assieme al figlio minore aveva abbandonato la casa coniugale per trovare rifugio in domicilio protetto tramite il Servizio Sociale impedendogli da quella data ogni contatto con il figlio.
Si è costituita in giudizio in data 17.11.2022 non opponendosi alla domanda di CP_1
separazione personale dei coniugi e chiedendone l'addebito al marito con pronunce accessorie diverse da quelle di parte ricorrente.
Ha addotto in particolare la resistente come il marito facesse uso di sostanze alcoliche e di stupefacenti determinanti violente alterazioni comportamentali (violenze fisiche, violenze verbali, violenze sessuali e minacce) di cui la stessa era più volte stata vittima unitamente al figlio minore.
Ha allegato la resistente di essere stata costretta per tutelare sé ed il figlio ad abbandonare la casa coniugale, sporgere denuncia e trovare rifugio in un alloggio messo a disposizione dalla Associazione
Demetra Donne in aiuto.
Ha rilevato la resistente come in seguito alla denuncia il ricorrente sia stato ristretto in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Bologna in quanto imputato dei reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.
All'esito dell'udienza presidenziale, a cui comparivano entrambe le parti, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M.
e, successivamente, le parti hanno depositato una memoria integrativa.
Con sentenza non definitiva n. 401/23 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ed ha rimesso la causa in istruttoria per la pronuncia sulle statuizioni accessorie.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escusso il teste ammesso ed acquisita documentazione varia, all'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 20.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
In via preliminare va affermata, in presenza di elementi di estraneità nella fattispecie sub iudice
(cittadinanza straniera di entrambi i coniugi e celebrazione del matrimonio all'estero), la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda di separazione giudiziale avanzata dalla moglie, in virtù dell'art. 3 Regolamento CE n. 2201/2003, per essere l'ultima residenza abituale dei coniugi sita in Massa Lombarda (Ravenna) via Ilaria Alpi n. 51.
pagina 3 di 9 Sussiste, ancora, la giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda di affidamento del figlio minore in virtù dell'art. 8 del reg. 2201/2003, per essere il minore residente abitualmente all'interno del circondario dell'intestato Tribunale.
Infine, in relazione alla domanda di mantenimento del figlio e del coniuge, la giurisdizione di questo
Tribunale si fonda sull'art. 3 del reg. n. 4/2009, lett. b), per essere il creditore residente abitualmente all'interno del circondario di questo Tribunale.
In merito alla legge applicabile alle predette domande, poi, deve osservarsi che per la domanda di separazione giudiziale, con addebito al marito, in virtù dell'art. 8, lett. d), del reg. UE 1259/2010, trova applicazione la legislazione italiana, quale legge dello Stato in cui, in ogni caso, è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Alla domanda di affidamento del figlio minore, invece, si applica la legge italiana in virtù dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 1996, per essere la legge dell'autorità giurisdizionale adita.
Infine, in relazione alle domande di mantenimento dei figli e del coniuge trova ancora applicazione la legge italiana, in virtù dell'art. 3 del reg. 4/2009, per essere la legge dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente.
Ciò premesso, circa la domanda di addebito della separazione al ricorrente proposta dalla parte resistente va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona pagina 4 di 9 (Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Nel caso di specie è stato condannato, con sentenza n. 603/2024, depositata il Parte_1
3.07.2024, per il reato di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia (per il reato di cui all'art. 572 cp perché dal 2019 sino a marzo 2022 in stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze stupefacenti e/o bevande alcoliche, maltrattava la moglie anche alla presenza del figlio minore esponendola a continue aggressioni fisiche, verbali e psicologiche in particolare percuotendola ripetutamente con calci, schiaffi e pugni su varie parti del corpo, ovvero afferrandola per il collo esclamando “hai il collo talmente piccolo che si fa subito a romperlo” minacciandola in molte circostanze con un coltello da cucina e minacciandola con frasi quali “ti ammazzo, ti faccio a pezzi, ti butto nel fiume” e “ti metto la testa dentro il forno” accendendo il fornello apostrofandola ripetutamente con epiteti volgari quali “puttana” inoltre brandendo in molte occasioni un coltello nelle mani al fine di intimorire ed assoggettare a sé la moglie, ovvero chiudendola a chiave all'interno dell'abitazione quando questi usciva per recarsi al lavoro, al fine di impedire alla moglie di uscire dalla casa coniugale e costringendola, quando fuori casa in sua compagnia a camminare mantenendo lo sguardo basso sull'asfalto al fine di evitare l'incrocio di sguardi altrui, controllandole il telefono, cancellando alcune utenze memorizzate nella rubrica e strappandoglielo dalle amni per impedirle di utilizzarlo rendendo quindi intollerabile la comunione domestica al punto da ridurla ad uno stato di costante soggezione e per il reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter n. 5 quater cp perché in più occasioni dal 2019 al marzo 2022 con violenza e minaccia costringeva la moglie a subire rapporti sessuali forzati brandendo un coltello nelle mani ovvero mostrandoglielo al fine di assoggettarla, afferrandola per i capelli tirandoli con forza durante il sonno della donna bloccandola al letto al fine di costringerla a sottostare alla sua volontà) alla pena di 7 anni di reclusione.
Gli episodi di violenza accertati in sede penale – sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche in ragione delle dichiarazioni dei testi , e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Persona_2
tutti testimoni de relato delle violenze fisiche e morali patite dall'odierna ricorrente ad opera
[...]
del marito – sono stati provati anche nel presente giudizio mediante l'escussione della testimone Tes_2
della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare.
[...]
La teste in sede penale ha dichiarato che la resistente le aveva riferito di avere paura del Tes_1
marito confermando che in una occasione la stessa era giunta all'improvviso presso la di lei abitazione in piena notte con i vestiti strappati e bagnati dalla pioggia con il figlio in braccio chiedendole ospitalità
e che in altra occasione in cui le aveva nuovamente chiesto aiuto la stessa si era recata presso la sua abitazione dove oltre alla casa in disordine aveva trovato il figlio piangente e con del gonfiore alla pagina 5 di 9 fronte in quanto a dire della resistente il marito ubriaco aveva messo a soqquadro la casa e lanciando un oggetto aveva attinto il bambino alla testa.
La teste ha confermato di avere visto lividi sulle braccia della resistente che la stessa confidava piangendo esserle stati procurati dal marito.
L'abuso di alcol da parte del ricorrente e le conseguenti violenze ai danni della moglie sono stati confermati in sede penale dai testi e Tes_2 Tes_3
Il testimone ha, narrato (cfr. verbale d'udienza) in sede civile, per quanto qui interessa, Tes_2
che la resistente gli aveva raccontato che il marito abusava di alcol e che quando accadeva era violento nei suoi confronti e che la stessa aveva subito maltrattamenti e minacce da parte del marito confermando che una sera aveva trovato rifugio presso la sua abitazione con il figlio in quanto il marito era ubriaco e lei aveva paura a rientrare in casa.
Il Collegio osserva, quindi, che giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato le accertate violenze inferte alla moglie da parte del marito comportano l'addebito della separazione a questi, costituendo quelle violenze comportamenti idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
Quanto all'affidamento del figlio minore va, invece, premesso in diritto che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affidamento dei figli in caso di frattura dell'unione familiare (cfr. art. 337 ter c.c.), derogabile per il caso in cui tale regime sia contrario all'interesse dei figli stessi (art. 337 quater c.c.).
In tal caso, l'eventuale affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori dovrà essere sorretto da una motivazione non solo, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie il Collegio osserva che al comportamento violento del padre, gravemente lesivo
(oltre che dei diritti della moglie anche) dei diritti del figlio stesso deve conseguire l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, dovendosi desumere dal comportamento paterno l'incapacità di lui di relazionarsi con il figlio e con la moglie con modalità adeguate al ruolo genitoriale, essendo impossibile tra i coniugi la condivisione ordinaria della responsabilità genitoriale.
La madre, dal canto suo, ha dato prova di saper provvedere ai bisogni materiali e morali del figlio e, giusta quanto emerge dalla relazione dei servizi sociali in atti (cfr. relazione in atti). Pertanto è formulabile un giudizio positivo sulla sua capacità genitoriale.
In questa sede deve, quindi, disporsi l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre, presso cui il minore va collocato, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 1, c.c. Il padre avrà il diritto ed il dovere pagina 6 di 9 di vigilare sull'istruzione ed educazione del minore, potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse della minore e concorrerà nelle decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Circa la frequentazione tra il padre ed il figlio minore, il Collegio ritiene, tenuto, conto delle valutazioni conclusive della relazione dei Servizi Sociali, di dover incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore di favorire la ripresa della frequentazione tra il padre ed il figlio, inizialmente in forma protetta tramite videochiamata con cadenza di almeno 1 una volta a settimana con facoltà di disporre, compatibilmente con le misure restrittive penali cui è sottoposto il ricorrente, incontri protetti in presenza o di sospenderli se per il minore disturbanti, previa adesione del padre ad un percorso per persone maltrattanti e di recupero degli elementi di criticità nonché di sostegno alla genitorialità.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore da porsi a carico del padre va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eIGenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell 'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, per quanto concerne le condizioni economiche e patrimoniali dell'odierno resistente sottoposto a misure restrittive penali lo stesso non risulta svolgere alcuna attività lavorativa.
Anteriormente alla restrizione lo stesso svolgeva attività lavorativa come operaio presso la ditta For
Service con stipendio medio di € 1.200,00 mensili (doc.
9-12 fasc. ricorrente).
Quanto, invece, alle condizioni economiche e patrimoniali della resistente, anteriormente alla separazione priva di occupazione, la stessa svolge ad oggi attività lavorativa con contratto a tempo determinato nel settore agricolo con reddito molto limitato soprattutto in periodo invernale (€ 200,00 mensili).
Pertanto, tenuto conto delle descritte condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori, delle presumibili
(art. 2729 c.c.) attuali eIGenze di vita del figlio minorenne, della sua collocazione pressoché esclusiva pagina 7 di 9 presso la madre e dei conseguenti oneri economici ed incombenze ricadenti sulla madre nell'interesse del figlio minore, delle condizioni del mercato di riferimento dei lavori svolti dai genitori e della presumibile potenziale maggiore capacità reddituale del padre, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla moglie, Parte_1
entro il giorno 10 del mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale con assegno unico per i figli interamente a favore della madre.
Circa la domanda dell'assegno di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente in suo favore è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017).
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha provato e neppure allegato che i suoi redditi attuali non siano sufficienti a consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto del normale impoverimento dei coniugi conseguente alla separazione ed alla mancata condivisione delle spese fisse.
La domanda va, pertanto, rigettata perché infondata.
Le spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza del resistente, vanno poste a carico dello stesso e liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 (scaglione indeterminabile a complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2150/2022 R.G., così provvede:
a) dichiara l'addebito della separazione personale dei coniugi al marito;
Parte_1
b) dispone l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre, presso cui il minore va collocato, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 1, c.c. Il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del minore, potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse della minore e concorrerà nelle decisioni di maggiore interesse per il figlio;
pagina 8 di 9 c) incarica i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore di favorire la ripresa della frequentazione tra il padre ed il figlio, inizialmente in forma protetta tramite videochiamata con cadenza di almeno 1 una volta a settimana con facoltà di disporre, compatibilmente con le misure restrittive penali cui è sottoposto il ricorrente, incontri protetti in presenza o di sospenderli se per il minore disturbanti, previa adesione del padre ad un percorso per persone maltrattanti e di recupero degli elementi di criticità nonché di sostegno alla genitorialità;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1
versando alla moglie, entro il giorno 10 del mese, la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale, con assegno unico per i figli interamente a favore della madre;
e) con condanna di alla rifusione in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1
che vengono liquidate, in euro 125,00 per spese vive ed euro 6.164,00 per onorario, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, se dovuta, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione della resistente a patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conIGlio del 16 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2150/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Tinchelli Giorgio presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Mirandola, Via Foscherini n. 5, in virtù di procura allegata a memoria costitutiva di nuovo procuratore
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paradisi Monica CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo via A. Marescotti n. 8, in virtù di procura allegata ala comparsa di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per :in via principale nel merito, disporsi l'affidamento del figlio minore Parte_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, provvedersi, in Persona_1
concerto con il servizio Sociale territorialmente competente, alla predisposizione di un percorso genitoriale in favore del padre per il graduale nonché completo recupero del rapporto con il figlio
pagina 1 di 9 in attesa della modifica della misura cautelare attualmente in corso che impedisce un contatto diretto fra padre e figlio, ordinarsi l'immediata ripresa delle videochiamte fra padre e figlio con l'ausilio di un mediatore linguistico sotto l'osservazione e vigilanza del Servizio Sociale, disporsi, a seguito della conclusione del percorso genitoriale sopra indicato, una calendarizzazione delle giornate in cui il padre potrà tenere con se il figlio in totale autonomia, escludersi a carico del ricorrente qualsivoglia contributo alimentare a favore della resistente data la sua piena capacità lavorativa, stabilirsi a carico del padre, dal momento in cui potrà riprendere stabile e regolare attività lavorativa, e compatibilmente con il reddito che andrà a percepire, un assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie sostenute dalla madre previa presentazione di regolari pezze d'appoggio; con vittoria di spese ed onorari di entrambe le fasi di giudizio.”
Per “Pronunciare l'addebito della separazione dei coniugi in capo la marito;
- Disporre CP_1
che il figlio minore , nato a [...] il [...] venga affidato in via esclusiva alla Persona_1 madre, con collocamento presso il domicilio di quest'ultima, sussistendone i presupposti di legge;
-
Disporre e regolamentare che il padre ogni 15 giorni effettui videochiamate con il figlio, in ambito protetto
alla presenza del Servizi Sociali Territorialmente competenti e di un mediatore culturale. - Disporre che,
previo esercizio del diritto di autodeterminazione (artt. 13 e 32 Cost.) di , lo stesso Parte_1 frequenti un corso di sostegno alla genitorialità con l'assistenza del Servizi Sociali territorialmente competenti. - Disporre che il SI. verserà alla SI.ra , entro e non Parte_1 CP_1 oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00, o la somma che sarà ritenuta di giustizia, a Per_ titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del medesimo, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna da intendersi qui integralmente
richiamato. Disporre che il SI. verserà alla SI.ra , entro e non oltre Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00, o la somma che sarà ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento.-Disporre che
l'assegno unico e universale venga percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . Con CP_1 vittoria di spese anche generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e compensi professionali, come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dalla coniuge con la quale contrasse matrimonio in Casablanca (Marocco), il CP_1
pagina 2 di 9 23.08.2016, non risultante trascritto in Italia, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque in data 3.06.2019 il figlio Persona_1
Ha allegato in particolare il ricorrente che la moglie nel febbraio 2022 assieme al figlio minore aveva abbandonato la casa coniugale per trovare rifugio in domicilio protetto tramite il Servizio Sociale impedendogli da quella data ogni contatto con il figlio.
Si è costituita in giudizio in data 17.11.2022 non opponendosi alla domanda di CP_1
separazione personale dei coniugi e chiedendone l'addebito al marito con pronunce accessorie diverse da quelle di parte ricorrente.
Ha addotto in particolare la resistente come il marito facesse uso di sostanze alcoliche e di stupefacenti determinanti violente alterazioni comportamentali (violenze fisiche, violenze verbali, violenze sessuali e minacce) di cui la stessa era più volte stata vittima unitamente al figlio minore.
Ha allegato la resistente di essere stata costretta per tutelare sé ed il figlio ad abbandonare la casa coniugale, sporgere denuncia e trovare rifugio in un alloggio messo a disposizione dalla Associazione
Demetra Donne in aiuto.
Ha rilevato la resistente come in seguito alla denuncia il ricorrente sia stato ristretto in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Bologna in quanto imputato dei reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.
All'esito dell'udienza presidenziale, a cui comparivano entrambe le parti, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M.
e, successivamente, le parti hanno depositato una memoria integrativa.
Con sentenza non definitiva n. 401/23 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ed ha rimesso la causa in istruttoria per la pronuncia sulle statuizioni accessorie.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escusso il teste ammesso ed acquisita documentazione varia, all'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 20.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
In via preliminare va affermata, in presenza di elementi di estraneità nella fattispecie sub iudice
(cittadinanza straniera di entrambi i coniugi e celebrazione del matrimonio all'estero), la sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda di separazione giudiziale avanzata dalla moglie, in virtù dell'art. 3 Regolamento CE n. 2201/2003, per essere l'ultima residenza abituale dei coniugi sita in Massa Lombarda (Ravenna) via Ilaria Alpi n. 51.
pagina 3 di 9 Sussiste, ancora, la giurisdizione del Tribunale adito in relazione alla domanda di affidamento del figlio minore in virtù dell'art. 8 del reg. 2201/2003, per essere il minore residente abitualmente all'interno del circondario dell'intestato Tribunale.
Infine, in relazione alla domanda di mantenimento del figlio e del coniuge, la giurisdizione di questo
Tribunale si fonda sull'art. 3 del reg. n. 4/2009, lett. b), per essere il creditore residente abitualmente all'interno del circondario di questo Tribunale.
In merito alla legge applicabile alle predette domande, poi, deve osservarsi che per la domanda di separazione giudiziale, con addebito al marito, in virtù dell'art. 8, lett. d), del reg. UE 1259/2010, trova applicazione la legislazione italiana, quale legge dello Stato in cui, in ogni caso, è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Alla domanda di affidamento del figlio minore, invece, si applica la legge italiana in virtù dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 1996, per essere la legge dell'autorità giurisdizionale adita.
Infine, in relazione alle domande di mantenimento dei figli e del coniuge trova ancora applicazione la legge italiana, in virtù dell'art. 3 del reg. 4/2009, per essere la legge dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente.
Ciò premesso, circa la domanda di addebito della separazione al ricorrente proposta dalla parte resistente va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona pagina 4 di 9 (Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Nel caso di specie è stato condannato, con sentenza n. 603/2024, depositata il Parte_1
3.07.2024, per il reato di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia (per il reato di cui all'art. 572 cp perché dal 2019 sino a marzo 2022 in stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze stupefacenti e/o bevande alcoliche, maltrattava la moglie anche alla presenza del figlio minore esponendola a continue aggressioni fisiche, verbali e psicologiche in particolare percuotendola ripetutamente con calci, schiaffi e pugni su varie parti del corpo, ovvero afferrandola per il collo esclamando “hai il collo talmente piccolo che si fa subito a romperlo” minacciandola in molte circostanze con un coltello da cucina e minacciandola con frasi quali “ti ammazzo, ti faccio a pezzi, ti butto nel fiume” e “ti metto la testa dentro il forno” accendendo il fornello apostrofandola ripetutamente con epiteti volgari quali “puttana” inoltre brandendo in molte occasioni un coltello nelle mani al fine di intimorire ed assoggettare a sé la moglie, ovvero chiudendola a chiave all'interno dell'abitazione quando questi usciva per recarsi al lavoro, al fine di impedire alla moglie di uscire dalla casa coniugale e costringendola, quando fuori casa in sua compagnia a camminare mantenendo lo sguardo basso sull'asfalto al fine di evitare l'incrocio di sguardi altrui, controllandole il telefono, cancellando alcune utenze memorizzate nella rubrica e strappandoglielo dalle amni per impedirle di utilizzarlo rendendo quindi intollerabile la comunione domestica al punto da ridurla ad uno stato di costante soggezione e per il reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter n. 5 quater cp perché in più occasioni dal 2019 al marzo 2022 con violenza e minaccia costringeva la moglie a subire rapporti sessuali forzati brandendo un coltello nelle mani ovvero mostrandoglielo al fine di assoggettarla, afferrandola per i capelli tirandoli con forza durante il sonno della donna bloccandola al letto al fine di costringerla a sottostare alla sua volontà) alla pena di 7 anni di reclusione.
Gli episodi di violenza accertati in sede penale – sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche in ragione delle dichiarazioni dei testi , e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Persona_2
tutti testimoni de relato delle violenze fisiche e morali patite dall'odierna ricorrente ad opera
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del marito – sono stati provati anche nel presente giudizio mediante l'escussione della testimone Tes_2
della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare.
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La teste in sede penale ha dichiarato che la resistente le aveva riferito di avere paura del Tes_1
marito confermando che in una occasione la stessa era giunta all'improvviso presso la di lei abitazione in piena notte con i vestiti strappati e bagnati dalla pioggia con il figlio in braccio chiedendole ospitalità
e che in altra occasione in cui le aveva nuovamente chiesto aiuto la stessa si era recata presso la sua abitazione dove oltre alla casa in disordine aveva trovato il figlio piangente e con del gonfiore alla pagina 5 di 9 fronte in quanto a dire della resistente il marito ubriaco aveva messo a soqquadro la casa e lanciando un oggetto aveva attinto il bambino alla testa.
La teste ha confermato di avere visto lividi sulle braccia della resistente che la stessa confidava piangendo esserle stati procurati dal marito.
L'abuso di alcol da parte del ricorrente e le conseguenti violenze ai danni della moglie sono stati confermati in sede penale dai testi e Tes_2 Tes_3
Il testimone ha, narrato (cfr. verbale d'udienza) in sede civile, per quanto qui interessa, Tes_2
che la resistente gli aveva raccontato che il marito abusava di alcol e che quando accadeva era violento nei suoi confronti e che la stessa aveva subito maltrattamenti e minacce da parte del marito confermando che una sera aveva trovato rifugio presso la sua abitazione con il figlio in quanto il marito era ubriaco e lei aveva paura a rientrare in casa.
Il Collegio osserva, quindi, che giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato le accertate violenze inferte alla moglie da parte del marito comportano l'addebito della separazione a questi, costituendo quelle violenze comportamenti idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
Quanto all'affidamento del figlio minore va, invece, premesso in diritto che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affidamento dei figli in caso di frattura dell'unione familiare (cfr. art. 337 ter c.c.), derogabile per il caso in cui tale regime sia contrario all'interesse dei figli stessi (art. 337 quater c.c.).
In tal caso, l'eventuale affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori dovrà essere sorretto da una motivazione non solo, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie il Collegio osserva che al comportamento violento del padre, gravemente lesivo
(oltre che dei diritti della moglie anche) dei diritti del figlio stesso deve conseguire l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, dovendosi desumere dal comportamento paterno l'incapacità di lui di relazionarsi con il figlio e con la moglie con modalità adeguate al ruolo genitoriale, essendo impossibile tra i coniugi la condivisione ordinaria della responsabilità genitoriale.
La madre, dal canto suo, ha dato prova di saper provvedere ai bisogni materiali e morali del figlio e, giusta quanto emerge dalla relazione dei servizi sociali in atti (cfr. relazione in atti). Pertanto è formulabile un giudizio positivo sulla sua capacità genitoriale.
In questa sede deve, quindi, disporsi l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre, presso cui il minore va collocato, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 1, c.c. Il padre avrà il diritto ed il dovere pagina 6 di 9 di vigilare sull'istruzione ed educazione del minore, potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse della minore e concorrerà nelle decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Circa la frequentazione tra il padre ed il figlio minore, il Collegio ritiene, tenuto, conto delle valutazioni conclusive della relazione dei Servizi Sociali, di dover incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore di favorire la ripresa della frequentazione tra il padre ed il figlio, inizialmente in forma protetta tramite videochiamata con cadenza di almeno 1 una volta a settimana con facoltà di disporre, compatibilmente con le misure restrittive penali cui è sottoposto il ricorrente, incontri protetti in presenza o di sospenderli se per il minore disturbanti, previa adesione del padre ad un percorso per persone maltrattanti e di recupero degli elementi di criticità nonché di sostegno alla genitorialità.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore da porsi a carico del padre va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eIGenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell 'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, per quanto concerne le condizioni economiche e patrimoniali dell'odierno resistente sottoposto a misure restrittive penali lo stesso non risulta svolgere alcuna attività lavorativa.
Anteriormente alla restrizione lo stesso svolgeva attività lavorativa come operaio presso la ditta For
Service con stipendio medio di € 1.200,00 mensili (doc.
9-12 fasc. ricorrente).
Quanto, invece, alle condizioni economiche e patrimoniali della resistente, anteriormente alla separazione priva di occupazione, la stessa svolge ad oggi attività lavorativa con contratto a tempo determinato nel settore agricolo con reddito molto limitato soprattutto in periodo invernale (€ 200,00 mensili).
Pertanto, tenuto conto delle descritte condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori, delle presumibili
(art. 2729 c.c.) attuali eIGenze di vita del figlio minorenne, della sua collocazione pressoché esclusiva pagina 7 di 9 presso la madre e dei conseguenti oneri economici ed incombenze ricadenti sulla madre nell'interesse del figlio minore, delle condizioni del mercato di riferimento dei lavori svolti dai genitori e della presumibile potenziale maggiore capacità reddituale del padre, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla moglie, Parte_1
entro il giorno 10 del mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale con assegno unico per i figli interamente a favore della madre.
Circa la domanda dell'assegno di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente in suo favore è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017).
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha provato e neppure allegato che i suoi redditi attuali non siano sufficienti a consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto del normale impoverimento dei coniugi conseguente alla separazione ed alla mancata condivisione delle spese fisse.
La domanda va, pertanto, rigettata perché infondata.
Le spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza del resistente, vanno poste a carico dello stesso e liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 (scaglione indeterminabile a complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2150/2022 R.G., così provvede:
a) dichiara l'addebito della separazione personale dei coniugi al marito;
Parte_1
b) dispone l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre, presso cui il minore va collocato, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 1, c.c. Il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del minore, potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse della minore e concorrerà nelle decisioni di maggiore interesse per il figlio;
pagina 8 di 9 c) incarica i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore di favorire la ripresa della frequentazione tra il padre ed il figlio, inizialmente in forma protetta tramite videochiamata con cadenza di almeno 1 una volta a settimana con facoltà di disporre, compatibilmente con le misure restrittive penali cui è sottoposto il ricorrente, incontri protetti in presenza o di sospenderli se per il minore disturbanti, previa adesione del padre ad un percorso per persone maltrattanti e di recupero degli elementi di criticità nonché di sostegno alla genitorialità;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1
versando alla moglie, entro il giorno 10 del mese, la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale, con assegno unico per i figli interamente a favore della madre;
e) con condanna di alla rifusione in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1
che vengono liquidate, in euro 125,00 per spese vive ed euro 6.164,00 per onorario, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, se dovuta, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione della resistente a patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conIGlio del 16 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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