Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 5185/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Simona Rotondaro (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_2 studio in Catanzaro via Della Quercia, 49 come da procura redatta su foglio separato ma da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione
- parte opponente -
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – per procura generale alle liti per notar del 05/05/2010 n. Persona_1
73574 Rep. – dall'avv. Mariateresa Bonofiglio ( C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Rotella in Catanzaro alla via Tagliamento, 70
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo n. 762/2017
Conclusioni delle parti
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
Il signor ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 762/2017 con cui il Parte_1
Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto di pagare, in favore di la Controparte_1 somma di € 19.246,26 oltre interessi e spese della procedura, sulla scorta del saldo debitore del contratto di credito al consumo stipulato in data 24.09.2010. Alla procedura monitoria venivano allegati, tra gli altri, il contratto di finanziamento e l'estratto conto.
A sostegno dell'opposizione parte opponente che pregiudizialmente chiedeva la sospensione del giudizio ed esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio eccepiva (i) la nullità della notifica ed inesistenza dell'atto ( ii) la insussistenza dei presupposti ex articolo 633 c.p.c. sull'assunto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base del mero riepilogo contabile e non 1
R.G. n. 5185/2017
[...] calcolate ( in particolare contestando l'usura originaria del prestito personale concesso, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e previsioni di assicurazioni facoltative, di penali ed indennità illegittime )
Chiedeva conclusivamente che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta dell'accertamento della non dovutezza di tutte le somme pretese sia a titolo di capitale che a titolo di interessi e che venisse rideterminato l'esatto dare/avere in forza di una ctu contabile. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto, il quale contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati in particolare attesa la genericità delle contestazioni ( assumendo che il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto sulla base del contratto di finanziamento, di un dettagliato ed analitico estratto conto e nel rispetto della normativa vigente in materia di credito al consumo ) - tutti gli assunti dell'opponente chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante, con provvedimento del 19 febbraio 2018 rigettava allo stato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto considerato che l'opponente deduceva con indicazione di specifici dati contabili l'applicazione di tassi di interesse usurari di previsione pattizia, assegnava a parte opponente il termine per la presentazione della domanda di mediazione fissando l'udienza del 5 luglio 2018 per la verifica dell'esito della mediazione ovvero per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
All'udienza del 5 luglio 2018 il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando per i provvedimenti immissivi.
Quindi con provvedimento del 18 aprile 2019, il diverso giudicante ritenutane la necessità disponeva Ctu contabile nominando quale perito il dott. Persona_2
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti e l'espletata Ctu la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Quindi dopo una serie di differimenti e rinvii anche a causa dell'emergenza epidemiologica da ultimo all'udienza del 12 settembre 2024 disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare
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R.G. n. 5185/2017 singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ., Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. " ( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, la domanda di parte opponente è infondata e non può trovare accoglimento, secondo le precisazioni che seguono e per quanto di ragione.
Il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, fornendo quale prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, nella fase monitoria, tra gli altri, il contratto di prestito finanziario, e la certificazione ex articolo 50 TULB.
Ebbene il corredo probatorio in uno con le risultanze della espletata Ctu e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità di recente espressa sulla questione dirimente ha consentito al giudicante di fondare il proprio convincimento anche in ordine alla dimostrazione dell'esatto ammontare del credito indicato nel ricorso monitorio.
Al riguardo, si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria
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R.G. n. 5185/2017 effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n 20891/2019).
Nel caso di specie questo giudice riscontra che è ancora dibattuta in giurisprudenza l'inclusione o meno della penale di estinzione anticipata nel TAEG ma richiama, condividendolo, il principio di diritto ( che è l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ) enunciato da ultimo dalla Suprema
Corte nell'Ordinanza n. 4597 del 14 febbraio 2023 - dirimente ai fini della decisione - secondo cui
“ in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi” ( cfr. anche Cass. 7352/2022; Cass. 23866/2022). In senso sempre conforme si richiama ancora la sentenza della Suprema Corte del 15 maggio 2023 n. 13228 nella quale si legge “ E' ben vero che, a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644
c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le
"remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa, come bene hanno detto entrambi
i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte
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R.G. n. 5185/2017 mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento “
Condiviso dunque il principio sopra enunciato si richiama l'elaborato peritale dal quale questo giudice si discosta in ordine alla determinazione del TAEG ai fini dell'usura, atteso il mancato superamento del tasso soglia come derivante dal calcolo, detratta la percentuale a titolo di penale per l'estinzione anticipata, costituendo la stessa, si ribadisce, un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni connessi al finanziamento erogato.
Alla luce di quanto sopra questo giudice - confermando quanto già accertato nella fase monitoria - rigetta la spiegata opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 762/2017.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese processuali, l'assenza di un principio consolidato di giurisprudenza rispetto ad una questione dirimente ne giustifica la integrale compensazione.
Le spese della espletata Ctu già liquidate con separato provvedimento vengono compensate interamente tra le parti (cfr. Cass. 24645/2021)
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 762/2017 opposto;
Compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese le spese di ctu già liquidate con separato provvedimento dal diverso giudicante.
Catanzaro, 23 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
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R.G. n. 5185/2017