Sentenza 7 dicembre 2025
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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 7 dicembre 2025, n. 31910. Massima redazionale La Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto: «In tema di applicazione del disposto di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” […]
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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 7 dicembre 2025, n. 31910. Massima redazionale La Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima ordinanza in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto: «In tema di applicazione del disposto di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” […]
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/12/2025, n. 31910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31910 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
-ricorrente- contro ROMANO LUIGI SRL, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTIA CARTA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificato è domiciliata per legge;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 31910 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 07/12/2025 2 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE n. 1008/2023 depositata il 16/05/2023; udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
udito il Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa ANNA MARIA SOLDI, che, richiamata la propria requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso;
uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive richieste. FATTI DI CAUSA 1. La AN IG s.r.l. intratteneva rapporti di conto corrente con il Banco di Napoli, nell’ambito dei quali la banca applicava condizioni ritenute illegittime, quali l’anatocismo con capitalizzazione trimestrale, la commissione di massimo scoperto e tassi usurari. A seguito della risoluzione del rapporto, la società agì in giudizio per ottenere la restituzione delle somme lamentate come indebitamente trattenute, instaurando un procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore. Il Tribunale di Nocera Inferiore, istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, con ordinanza n. 2781/2018, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca, accoglieva il ricorso della società nei termini che seguono: a) riteneva decorso il termine decennale di prescrizione soltanto in relazione ad un conto corrente azionato (ma non rispetto agli altri, sussistendo tra questi un rapporto di continuità); b) riteneva che in relazione a tutti i conti correnti, oggetto di giudizio, vi fosse un affidamento di fatto, ragion per cui le relative rimesse, in difetto di prova contraria, dovevano essere ritenute ripristinatorie (e doveva essere considerato come dies a quo per il decorso della prescrizione il 9 maggio 2006, data di chiusura del conto corrente principale); c) rideterminava il saldo finale dei vari rapporti di conto corrente, stabilendo che <<la banca è 3 (era) tenuta a corrispondere all’attore, titolo di ripetizione dell’indebito, la somma euro 785.842,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi debito valuta>>; d) poneva a carico della banca le spese processuali, nonché quelle per a.t.p. e di c.t.u. In forza di tale ordinanza, la AN IG s.r.l. notificava atto di precetto, con cui intimava il pagamento della complessiva somma di euro 976.501,85, oltre alle spese di imposta di registro (di cui, per quanto qui rileva, euro 785.842,50 per capitale ed euro 165.137,25 per interessi legali ex art. 1284 comma 4 dal 18 settembre 2015 al 2 maggio 2018). Su istanza della società, l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Nocera Inferiore procedeva a pignoramento mobiliare in danno alla banca. 2. Instaurata la procedura esecutiva (R.G.E. n. 959/18) dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la creditrice procedente domandava l’assegnazione delle somme pignorate, comprensive degli interessi calcolati secondo il saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. Si costitutiva la banca per contestare il computo degli interessi effettuato, sostenendo che il titolo esecutivo prevedeva solo interessi legali generici. In data 20 dicembre 2018 il G.E. pronunciava due distinte ordinanze, che, nella sostanza costituivano un unico provvedimento decisorio: - con la prima, determinava i criteri per la quantificazione delle somme da assegnare ad esito di un percorso argomentativo nel quale: a) dava atto che l’esecutata aveva contestato la misura degli interessi indicati nell’atto di precetto, mentre la società creditrice aveva eccepito di aver calcolato gli interessi in base al trasso previsto nell’art. 1284 c.c. (che rinvia all’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2002 per i casi in cui non sia determinata la misura degli interessi a titolo giudiziale); b) richiamando Cass. n. 10295/2009 e Cass. n. 22457/2017, riteneva che 4 la contestazione dovesse integrare una opposizione all’esecuzione e che, a prescindere dalla carenza di una sua formale proposizione, incombesse al giudice dell’esecuzione la verifica anche ufficiosa della correttezza del calcolo anche degli interessi richiesti;
c) pertanto, argomentava nel senso che, facendo il titolo esecutivo generico riferimento agli interessi, gli stessi dovevano essere calcolati (non alla stregua di quanto previsto nell’art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 sui ritardi nei pagamenti commerciali, ma) al saggio legale;
d) in recepimento delle allegazioni dell’esecutata, concludeva che il titolo esecutivo conteneva la condanna agli interessi legali generici, da intendersi quelli di cui all’art. 1284 comma primo, poiché nel titolo esecutivo non vi era alcun riferimento alla normativa speciale di derivazione comunitaria, che avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di liquidazione degli interessi ai sensi dell’art. 1284 comma 4 c.c.; e) concludeva pure che nulla doveva essere assegnato a titolo di onorari di c.t.u., non avendo il creditore procedente dimostrato di aver sostenuto gli esborsi indicati;
- con la seconda, attribuiva al creditore procedente la somma di <
b) l’opposizione di controparte era inammissibile e infondata nel merito. 6 Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1008/2023, accoglieva l’opposizione e dichiarava che la somma dovuta dall’Istituto di credito alla AN IG srl, in conformità a quella riportata nell’atto di precetto notificato, ammontava ad euro 976.501,85. Nella parte motiva il giudice dell’opposizione affrontava esclusivamente la questione relativa alla portata generale dell’art. 1284 comma 4 c.p.c. (che prevede l’applicazione del tasso maggiorato previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale ed avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche di natura restitutoria): riguardo alla quale, dopo aver rilevato che il titolo esecutivo prevedeva la condanna al pagamento degli interessi dalla domanda al soddisfo e dopo aver verificato che la domanda aveva carattere restitutorio, derivante da più rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società con la banca, accoglieva per l’appunto l’opposizione richiamando il principio affermato da Cass. n. 61/2023. 5. Avverso tale ultima sentenza, IN AO S.p.A. ha proposto ricorso articolandolo in tre motivi. Ha resistito con controricorso la AN IG s.r.l. Per l’odierna pubblica udienza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria. Alla pubblica udienza tutte le parti hanno discusso la causa, concludendo come in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le eccezioni preliminari, sollevate dalla società resistente in sede di controricorso, non sono fondate. 1.1. Non fondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione entro il termine di legge. Secondo la società resistente, in sintesi, la sentenza impugnata sarebbe stata notificata in data 7 giugno 2023 in allegato a missiva con 7 cui la banca veniva messa in mora rispetto all’adempimento del disposto della sentenza di secondo grado;
la banca avrebbe riscontrato tale comunicazione, con richiesta alla correntista di quantificare le somme da corrispondere;
la trasmissione della sentenza, pertanto, avrebbe raggiunto il suo scopo legale;
in virtù dell’avvenuta notifica, la banca avrebbe dovuto notificare il ricorso entro il termine breve di 60 giorni (decorrenti dal 7 giugno 2023) e, quindi, entro il termine del 6 settembre 2023, mentre l’incombente è stato espletato in data 3 novembre 2023. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, ormai da anni (cfr. sent. n. 20866/2020), hanno altresì statuito che <<a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria notifica in ragione competenza tecnica destinatario nella valutazione dell’opportunità condotta processuale più conveniente da porre essere ed relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza termine breve impugnazione, la sentenza finalizzata alla decorrenza quest’ultimo, ove legge non ne fissi diversamente o solo dalla comunicazione a cura cancelleria, deve modo univoco rivolta tale fine acceleratorio e percepibile come dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti procuratore presso il suo procuratore, nel domicilio eletto residenza dichiarata;
conseguenza, parte, senza espressa menzione - relata notificazione quale anche quella è eseguita, idonea far decorrere neppure se luogo che sia al contempo sede una pubblica amministrazione, sua avvocatura interna per giudizio, potendo surrogarsi l’omessa indicazione direzione difensore con circostanza nominativo risulti dall’epigrafe notificata, carattere neutro significativo sola>>. 8 Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza di legittimità a sezione semplice (Cass. n. 23396/2023) ha precisato che: <<in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico percepire solo provvedimento, anche, modo chiaro, l’intenzione notificante sollecitargliene valutazione tecnica un’eventuale sua impugnazione>>. In applicazione di tale principio è stata cassata con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l’appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con la quale il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado. Orbene, dall’esame degli atti emerge che l’Avvocato Rosita AN, costituita nelle fasi di merito per la AN IG s.r.l., con messaggio trasmesso a mezzo PEC, sia ad IN AO s.p.a che al suo legale, ha chiesto l’adempimento bonario del debito residuo dichiarando di voler mettere in mora la controparte. Detto messaggio, pur recando espresso riferimento alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, non esplicita, però, che l’incombente espletato avrebbe potuto assumere la valenza di una notificazione eseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 326 c.p.c.: invero, non contiene alcun riferimento alla decorrenza del termine breve, né indicazioni idonee a far percepire univocamente al destinatario la specifica finalità acceleratoria processuale rilevante. Ne consegue che, nel caso di specie (nel quale manca una relazione di notificazione e l’attestazione di conformità della copia della sentenza all’originale), la trasmissione della sentenza a mezzo pec non è stata eseguita con modalità idonee a produrre gli effetti previsti 9 dall’art. 326 c.p.c., rappresentando in tal caso la sentenza soltanto l’allegato di una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento e, comunque, la costituzione in mora del debitore. Pertanto, la banca ricorrente ha correttamente e tempestivamente proposto il ricorso, nel termine ordinario o “lungo” ex art. 327 c.p.c. In senso contrario non vale invocare, come fa la società ricorrente: né Cass. n. 7665/2016, che riguarda la regolarità della consegna telematica (nella specie, file in formato ".doc", anziché ".pdf"), sempre in relazione al raggiungimento dello scopo;
né Cass. n. 23620/2018, che attiene alla validità della notifica via PEC all’indirizzo tratto dall’albo professionale, anche in presenza di irregolarità formali (quale la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di PEC della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”), purché sia raggiunto lo scopo;
né Cass. 24568/2018, che ha correlato la decorrenza del termine breve alla notificazione della sentenza in fattispecie nella quale le parti non avevano provveduto ad attestare la conformità dei documenti informatici prodotti;
né Cass. n. 16929/2021, che ha ribadito la decorrenza del termine breve solo dalla notificazione della sentenza (e non da altre forme di conoscenza). Infatti, in tutti tali casi vi era stata una comunicazione univocamente connotata come notificazione della sentenza: cosa che, per quanto detto, non si verifica nell’odierna fattispecie. In definitiva, l’eccezione viene decisa sulla base del seguente principio di diritto: <<la banca è 3 (era) tenuta a corrispondere all’attore, titolo di ripetizione dell’indebito, la somma euro 785.842,50, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi debito valuta>>. 1.2. Infondata è anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in via preliminare della società resistente per sopravvenuta carenza di interesse della banca all’impugnativa. Secondo la AN IG, in sede di bonarie trattative, IN AO: dapprima, avrebbe richiesto di corrispondere un importo inferiore, rispetto a quello da essa società richiesto, in cambio della rinuncia all’impugnativa della sentenza;
poi, avrebbe versato l’importo richiesto;
infine, avrebbe comunque proposto il ricorso, introduttivo del presente giudizio di legittimità, con conseguente aggravio di costi per essa società, già deprivata per oltre venti anni di un importo pari a circa un milione di euro, recuperato unicamente incardinando una procedura esecutiva. Senonché, dagli atti di causa emerge che la banca con nota del 19 giugno 2023 aveva espressamente dichiarato di aver bonariamente riscontrato la richiesta di pagamento di controparte al solo fine di evitare l’esecuzione ed aveva precisato che il pagamento era avvenuto con esplicito diniego di ogni forma di acquiescenza al decisum e con espressa riserva di ripetizione. In definitiva, tali essendo i contatti intercorsi tra le parti, deve escludersi che IN AO, in data anteriore alla notifica del ricorso, abbia rinunciato all’impugnazione e prestato acquiescenza alla sentenza. Ne consegue che non è affatto venuto meno l’interesse della odierna ricorrente alla definizione nel merito della questione sollevata dalla controparte con l’opposizione agli atti esecutivi. 2. Passando al merito cassatorio, IN AO S.p.A. articola il ricorso in tre motivi, gli ultimi due dei quali in tema di corretta 11 applicazione del tasso di interesse previsto nel titolo esecutivo giudiziale, costituito dall’ordinanza, emessa ex art. 702-bis c.p.c. in data 23 marzo 2018, dal Tribunale di Nocera Inferiore. Precisamente, la banca ricorrente: - con il primo motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione degli artt. 112 132 n. 4 c.p.c. l’art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, per l’omessa pronuncia merito all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi>>, nella parte in cui il giudice dell’opposizione avrebbe omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione di inammissibilità, da esso formulata in relazione all’opposizione agli atti esecutivi (che era stata proposta ex art. 617 c.p.c. dalla società avverso l’ordinanza del G.E. del 20.12.2018). Sottolinea che il G.E., in detta ordinanza, aveva espressamente qualificato detta eccezione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2, richiamando Cass. n. 10295/2009. Osserva che dalla predetta situazione sarebbe conseguito l’obbligo di introdurre il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c. e, poiché ciò non era avvenuto, l’opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla società, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Da qui la sua eccezione di inammissibilità, sulla quale il giudice dell’opposizione avrebbe omesso di decidere;
- con il secondo motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione degli artt. 112 132 n. 4 c.p.c. l’art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, per l’omessa pronuncia merito all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi>>, nella parte in cui il giudice dell’opposizione, dopo aver omesso ogni decisione sulla preliminare eccezione di inammissibilità di cui al motivo che precede, ha ritenuto applicabile il tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali, nonostante il titolo esecutivo contenesse solo un generico riferimento agli “interessi dalla domanda al saldo”. Deduce che il titolo esecutivo non conteneva alcuna indicazione espressa e riguardava esclusivamente gli interessi legali ordinari. Sottolinea che l’art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle sole obbligazioni pecuniarie di 12 fonte contrattuale, mentre nel caso di specie si trattava di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., con interessi di natura compensativa e non corrispettiva;
- con il terzo motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione degli artt. 112 132 n. 4 c.p.c. l’art. 118 disp att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, per l’omessa pronuncia merito all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi>>, nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha riconosciuto al creditore procedente il diritto agli interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., in difformità rispetto a quanto stabilito nel titolo esecutivo e, peraltro, perfino in assenza di specifica domanda (di condanna al pagamento di tali interessi) nel giudizio di merito, nel cui ambito si era formato il titolo esecutivo. Deduce che il titolo esecutivo prevedeva solo una condanna al pagamento degli interessi “dalla domanda al saldo”, senza indicare il saggio maggiorato. In sintesi, secondo il ricorrente, il giudice dell’opposizione - omettendo di espletare ogni occorrente verifica per accertare preliminarmente se il diritto agli interessi (previsto dall’art. 1284 comma 4 c.c.) fosse espressamente riconosciuto nel titolo esecutivo a favore della società procedente - avrebbe illegittimamente integrato o corretto il titolo esecutivo di formazione giudiziale. 3. Il primo motivo coglie nel segno quando rileva l’omissione di pronuncia su specifica eccezione, ma tanto non conduce alla cassazione della gravata sentenza, poiché quell’eccezione era infondata: e, in tali casi, può procedersi alla correzione della relativa motivazione, opportunamente adeguata e integrata con quella sull’infondatezza della questione pretermessa (Cass. Sez. U., n. 11933/2019). Vero è, infatti, che il giudice dell’opposizione nella sentenza qui impugnata non ha esaminato l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., basata sul fatto che il merito della questione (sul tasso degli interessi) avrebbe dovuto essere devoluto al giudice della cognizione ex art. 616 c.p.c. con l’instaurazione del 13 giudizio di merito di quella che, a detta dell’odierna ricorrente, sarebbe stata una rituale opposizione ad esecuzione da essa stessa dispiegata. Al riguardo, per principio generale, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 12690/2022 e n. 15822/2023), l’ordinanza di assegnazione può essere opposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. solo per far valere la sussistenza di vizi formali o sostanziali, ma non per contestare il diritto a procedere esecutivamente del creditore. Ed è inoltre vero che, in linea di principio, sempre secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22033/2011; n. 15015/2016; n. 7402/2017; n. 22210 e n. 13530/2023) l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione definisce la fase sommaria della opposizione all’esecuzione risolvendo una contesa intercorsa tra le parti sulla portata del titolo esecutivo non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, né, almeno di regola, con la opposizione agli atti esecutivi, poiché la parte interessata può tutelarsi invocando la correzione dell’ordinanza nella parte in cui non fissa il termine per instaurare il giudizio di merito, o, in alternativa, direttamente introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. Tuttavia, è stato precisato (Cfr. Cass. n. 13108/2017; n. 29025/2021; n. 13530 e n. 22010 del 2023) che, quando il giudice dell’esecuzione, nel definire detta fase sommaria, accolga la contestazione del debitore e disponga, in tutto o in parte, la liberazione dei beni pignorati dal relativo vincolo, il provvedimento, pur definendo la fase sommaria della opposizione, può essere eccezionalmente impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi, poiché si traduce in una chiusura anticipata del processo foriero di effetti non più reversibili. In questa prospettiva è stato affermato (cfr. Cass. 11241/2022 e n. 15605/2017, con enfasi aggiunta) che: <<nei casi in cui il giudice dell’esecuzione, esercitando potere officioso, dichiari l’improcedibilità (o l’estinzione cd. atipica, o 14 comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva base al rilievo mancanza originaria sopravvenuta del titolo esecutivo sua inefficacia, adottato via né sommaria provvisoria, a definitiva chiusura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; diversamente, se seguito contestazioni debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione 615 c.p.c., relazione alla quale abbia dichiarato volersi pronunziare, sommario provvisorio arresto corso processo esecutivo, che resta perciò pendente, reclamo 624 c.p.c. fine distinguere tra le due ipotesi, deve ritenersi decisivo indice natura la circostanza che, esso, sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) liberazione dei beni pignorati». orbene, nel caso specie, come sopra rilevato, avviata l’esecuzione mobiliare dalla romano luigi s.r.l., banca debitrice aveva contestato calcolo degli interessi ed accogliendo tale contestazione espressamente premettendo farlo virtù suoi poteri ufficiosi determinazione dovuto assenza dell’esecutata, assegnato somme pignorate escludendo i “super interessi” e svincolando residuo. tanto disponendo, dell’esecuzione non ha affatto inteso pronunciarsi su all’esecuzione. semplicemente fronte ad mera comparsa costituzione note udienza debitrice, questa sostanza lo sollecitato considerare questione tasso interessi, presupposto essere stata proposta alcuna opposizione, evidentemente reputato egli, ciò nonostante, dovesse porsi d’ufficio sulla 15 corretta applicazione interesse precettato, essendo sempre tenuto quantificare credito fini dell’assegnazione, anche fuori qualunque opposizione. ha, infatti, affermato: <
b) gli interessi maggiorati non sono dovuti ope legis per il solo fatto della mora, ma richiedono un accertamento del giudice;
c) ergo, in mancanza di una pronuncia ad hoc nel titolo esecutivo giudiziale quegli interessi non possono essere pretesi. L’affermazione secondo cui gli interessi maggiorati ex art. 1284, quarto comma, c.c., non sono un effetto automatico della mora, ma richiedono pur sempre un accertamento del giudice, è desunta dalle SS.UU. da tre rilievi: a) gli interessi maggiorati dipendono dalla natura dell’obbligazione, dal momento che per alcuni tipi di obbligazione la 17 loro spettanza “è controvertibile”; spetta dunque al giudice accertare se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati;
b) gli interessi maggiorati sono dovuti “se le parti non ne hanno stabilito la misura”: spetta dunque al giudice, prima di condannare al relativo pagamento, accertare se vi sia o meno inter partes un valido patto di interessi;
c) gli interessi maggiorati sono dovuti “dalla domanda”, ma l’identificazione del momento della domanda può essere anch’essa oggetto d’un accertamento giudiziale, ad esempio nel caso in cui il giudizio di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un A.T.P.. Sulla base dei suddetti rilievi le Sezioni Unite sono pervenute, in progressione logica, alle seguenti conclusioni: a) gli interessi al saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, c.c., richiedono un accertamento;
b) se richiedono un accertamento, non sono un effetto legale della fattispecie;
c) se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi, in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc. È manifestamente errato sostenere che l’interpretazione di cui sopra viola il principio di separazione dei poteri, in quanto la norma riserva al legislatore la fissazione del saggio degli interessi di mora, mentre le Sezioni Unite con la sentenza 12449/24 hanno affidato al giudice il compito di “indicare il saggio degli interessi legali liquidati in sentenza”. Invero, a prescindere dal rilievo che nel caso di specie oggetto del contendere non è a chi spetti stabilire il saggio degli interessi di mora, ma è stabilire se il credito messo in esecuzione fosse o no contemplato nel titolo esecutivo, le Sezioni Unite, nella sentenza in esame, non hanno affatto affermato che spetta al giudice scegliere la misura del saggio di mora applicabile in concreto. Hanno affermato, invece, un principio ben diverso e, cioè, che spetta al giudice accertare 18 i presupposti di fatto per l’applicabilità dell’art. 1284, quarto comma, c.p.c.. Sicché, se manca quell’accertamento, non possono invocarsi quegli interessi. In definitiva, le Sezioni Unite si sono limitate a stabilire se la condanna ex art. 1284, quarto comma, c.p.c., sia un effetto automatico o richieda una pronuncia espressa, in esito all’estrinsecazione della funzione giurisdizionale al giudice riservata. Hanno in tal modo interpretato la legge e delimitato l’ambito dell’accertamento del giudice del merito, sicché nessuna violazione del principio di separazione dei poteri è ravvisabile in tale attività. 4.2. Nel caso di specie il dispositivo della ordinanza, messa in esecuzione dalla società, non conteneva alcuna statuizione espressa di condanna al pagamento degli interessi maggiorati di cui all’art. 1284, comma quarto, c.c. Invero, il Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa in data 23 marzo 2018, passata in giudicato, in accoglimento del ricorso ex art. 702-bis c.p.c., che era stato proposto dalla AN IG S.r.l. a seguito di precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo - ha condannato la Banca alla restituzione alla AN IG S.r.l. dell’importo di euro 785.842,50 «oltre interessi dalla domanda al saldo», in quanto ritenuto illegittimamente trattenuto/addebitato dalla stessa Banca a titolo di anatocismo, commissioni e spese non dovuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la suddetta società ed infine chiusi tra il 1992 ed il 2003. Né può sostenersi che l’accertamento della spettanza del tasso “superlegale” sia in qualche modo avvenuta nel corso del relativo procedimento e che, soprattutto, quello traspaia dai riferimenti del titolo esecutivo giudiziale: la cui eterointegrazione è sì consentita, ma pur sempre entro i limiti disegnati dalla giurisprudenza a sezioni semplici di questa Corte (a partire da Cass. 1027/2013, via via fino a Cass. 14160/2025, anche in esito a Cass. Sez. U. 5633/2022); i quali, 19 nella specie, non ricorrono con l’univocità necessaria ad escludere un’opera di integrazione motivazionale invece non consentita. 4.3. In estrema sintesi, il motivo viene deciso sulla base del seguente principio di diritto: <<in caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico percepire solo provvedimento, anche, modo chiaro, l’intenzione notificante sollecitargliene valutazione tecnica un’eventuale sua impugnazione>>. Pertanto, nel caso di specie, il giudice dell’opposizione, in accoglimento dell’opposizione all’ordinanza di assegnazione, ha erroneamente dichiarato che la somma dovuta da IN AO PA alla AN IG SR era conforme a quella riportata nell’atto di precetto notificato. 5. La ritenuta erroneità della sentenza ne impone la cassazione, con assorbimento del secondo motivo: essendo irrilevante stabilire l’ambito di applicazione di una norma (e, in particolare, se gli interessi superlegali spettino anche sui crediti da ripetizione), quando la stessa sussistenza dei presupposti per la sua applicazione è stata esclusa. Per la natura meramente rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi, poi, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, sicché non è necessario il rinvio al giudice di merito, ma è possibile decidere la causa nel merito, rigettando l’opposizione proposta dalla società AN IG s.r.l. avverso l’ordinanza che aveva dichiarato spettanti gli interessi al tasso di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. La decisione nella causa nel merito impone a questa Corte di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e della fase di merito: 20 le quali possono essere compensate, in considerazione dell’incertezza della materia oggetto del contendere nel merito, che ha determinato l’intervento delle Sezioni Unite, sopravvenuto in corso di causa.
P. Q. M.
La Corte: - rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il terzo, assorbito il secondo;
- cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione resa il 20 dicembre 2018 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nocera Inferiore in procedimento R.G.E. n. 959/18; - compensa integralmente tra le parti le spese del grado di merito e quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Consigliere estensore Il Presidente QU NI NC De ST