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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/2/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MARCO Parte_1 C.F._1
BOCCELLA ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto avvocato giusta procura in atti Email_1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_2 C.F._2
BERTANI ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato giusta procura in atti Email_2
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_3 C.F._3
BERTANI ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto avvocato giusta procura in atti Email_2 con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- revocare l'obbligo a carico del sig. di versare l'assegno di contributo al Parte_1 mantenimento dell'importo mensile di € 737,50 (oltre aggiornamento ISTAT) in favore del figlio
Parte_3
- revocare l'obbligo a carico del sig. di versare il 100% delle spese straordinarie in Parte_1 favore del figlio Parte_3
Ferme e confermate le altre condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.2123/2015, pubblicata il
09.12.2015, passata in giudicato in data 03.06.2016, non modificate con la successiva sentenza
1 n.224/2024, le parti concordano ulteriormente che qualora il figlio da oggi e sino Parte_3 al 31.12.2029 si ritrovasse, non per sua volontà, inoccupato, il sig. si impegna a versare Parte_1 un contributo per aiutare il figlio nella ricerca di nuova attività lavorativa pari a € 500,00 mensili per un termine massimo mesi 12 anche non continuativi. Tale eventuale contributo economico verrà corrisposto dal sig. nelle mani della sig.ra nel caso in cui figlio Parte_1 Parte_2
conviva ancora con la madre, oppure direttamente nelle mani di in caso di suo Pt_3 Pt_3 trasferimento presso altra residenza. Il 31 dicembre 2029, il presente accordo perderà incondizionatamente ogni sua efficacia giuridica, senza necessità di avvisi, comunicazioni o modiche ulteriori delle condizioni di divorzio.
Con spese e compensi professionali integralmente compensati».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/2/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MARCO Parte_1 C.F._1
BOCCELLA ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto avvocato giusta procura in atti Email_1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_2 C.F._2
BERTANI ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato giusta procura in atti Email_2
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_3 C.F._3
BERTANI ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto avvocato giusta procura in atti Email_2 con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- revocare l'obbligo a carico del sig. di versare l'assegno di contributo al Parte_1 mantenimento dell'importo mensile di € 737,50 (oltre aggiornamento ISTAT) in favore del figlio
Parte_3
- revocare l'obbligo a carico del sig. di versare il 100% delle spese straordinarie in Parte_1 favore del figlio Parte_3
Ferme e confermate le altre condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.2123/2015, pubblicata il
09.12.2015, passata in giudicato in data 03.06.2016, non modificate con la successiva sentenza
1 n.224/2024, le parti concordano ulteriormente che qualora il figlio da oggi e sino Parte_3 al 31.12.2029 si ritrovasse, non per sua volontà, inoccupato, il sig. si impegna a versare Parte_1 un contributo per aiutare il figlio nella ricerca di nuova attività lavorativa pari a € 500,00 mensili per un termine massimo mesi 12 anche non continuativi. Tale eventuale contributo economico verrà corrisposto dal sig. nelle mani della sig.ra nel caso in cui figlio Parte_1 Parte_2
conviva ancora con la madre, oppure direttamente nelle mani di in caso di suo Pt_3 Pt_3 trasferimento presso altra residenza. Il 31 dicembre 2029, il presente accordo perderà incondizionatamente ogni sua efficacia giuridica, senza necessità di avvisi, comunicazioni o modiche ulteriori delle condizioni di divorzio.
Con spese e compensi professionali integralmente compensati».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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