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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 199/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 15 aprile 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 199/2023 R.G.
promossa da (avv. C. Guidotto) elett. domic. in Leonforte via Leopardi Parte_1
n.17, contro (avv. S. Dolce e F. Gramuglia ), avente ad oggetto: opposizione ad CP_1 CP_2
avviso di addebito, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato in data 04.02.2023 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione
CP_ avverso l' avviso di addebito n. 5942022000660084000, ricevuto in data 30.12.2022 con cui l'
aveva richiesto il pagamento dei contributi asseritamente dovuti a titolo di gestione commercianti,
per l'anno 2021, pari ad euro 3.175,44.
Eccepiva di non esercitare più alcuna attività avendo appunto il , titolare dell'omonima ditta Pt_1
“Pasticceria di Sua Maestà” P.IV , provveduto a cancellarla già dal 31.10.2020, per P.IV_1
come ravvisabile dalla visura camerale aggiornata.
Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'opposizione.
CP_ Si costituiva l'
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva definita come da sentenza.
********
L'opposizione è fondata e deve essere, pertanto accolta.
L'avviso di addebito oggetto di impugnazione fa riferimento ad omessi contributi relativi all'anno
2021.
A quella data il ricorrente da tempo aveva cessato la Partita Iva (segnatamente già il 31/10/2020)
motivo per cui mancava il presupposto per pretendere il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno oggetto dell'avviso opposto. A tal fine il ricorrente ha allegato il certificato di cessazione della Partita Iva e visura camerale.
Il ha pertanto provato di aver cessato la propria attività. Pt_1
L' nulla ha opposto alla superiore contestazione. Ha anzi dedotto in seno alla propria memoria CP_1
di costituzione che ha provveduto allo sgravio dell'avviso opposto.
Deve essere, pertanto dichiarata cessata la materia del contendere Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l' provveduto ad effettuare lo CP_1
sgravio azzerando il carico relativo all'avviso di addebito impugnato.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
CP_ Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell' volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto l'errore imputabile all'ente previdenziale emerge ex actis.
Tuttavia, alla luce del corretto comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l' alla loro rifusione nella misura indicata in parte CP_1
dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 421,5 oltre a spese generali IV e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 15.04.2025. .