Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 361/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 361/2025 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data 24.02.2025, congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26.03.1985, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federica Pagni, presso lo studio della quale elegge domicilio in Buggiano (PT), Piazza del Popolo, n.
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e
, (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(RC), il 05.04.1982, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Sala, presso lo studio della quale elegge domicilio in Bologna (BO), Viale A. Aldini, 3,
1
PM in sede
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 24.02.2025 i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
18.08.2019 in Reggio Calabria (RC), precisavano che dall'unione era nato il figlio (nato il [...]), minorenne. Per_1
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Bologna (r. g. n. 11709/2020), con decreto di omologa n. 672/2021 del 17.02.2021, omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) affidare il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà; disporre, infine, che la NO
, in ragione della distanza e del collocamento del minore Parte_1
presso di lei, dando comunicazione preventiva e puntuale informazione al padre
o via messaggio o via e mail, possa assumere autonomamente in via esclusiva le decisioni inerenti: le iscrizioni del figlio agli istituti scolastici pubblici (salvo non si tratti di scelte che comportino valutazioni d'iscrizione a plessi privati), le autorizzazioni per uscite e gite (salvo non si tratti di gite al di fuori del territorio
Italiano, che dovranno invece essere previamente concordate), nonché in generale tutte le autorizzazioni richieste dagli istituti scolastici anche per
l'uscita da scuola, nonché, infine, possa assumere decisioni inerenti visite e/o ricoveri del figlio presso strutture ospedaliere pubbliche (salvo quelle private che dovranno essere concordate) limitatamente a visite di controllo di routine
2 e/o per piccoli interventi di routine, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo tonsille e adenoidi, sottoscrivendo anche per conto del padre eventuali documentazioni e/o autorizzazioni occorrenti;
2. collocare anagraficamente e in via preferenziale il figlio in Ponte Per_1
Buggianese (PT), Via Bologna, n. 10 presso la madre e disporre che il padre
possa frequentare il figlio presso l'abitazione della madre per i Parte_2
primi quattro mesi alla presenza della madre stessa dopo di ché, laddove la frequenza sia costante per 4 mesi consecutivi con le modalità concordate, anche senza la presenza della madre a sabati alterni dalle ore 12.30 fino alle ore
17.30, anche portandolo fuori, prevedendo altresì che, con le stesse modalità, il padre possa raggiungere il figlio, anche con maggiore frequenza e anche alla presenza degli altri due fratelli consanguinei, sempre previo accordo con la madre;
durante la vacanze natalizie, pasquali e durante l'estate prevedere che il figlio con le modalità e gli orari di cui sopra possa trascorrere oltre al sabato più giorni, anche consecutivi o non, insieme al padre, che potrà accordarsi con la madre almeno due settimane prima;
3. per le motivazioni di cui in atti porre a carico del padre con decorrenza dal
Per_ deposito del presente ricorso, l'obbligo di contribuire al mantenimento di cardo, versando alla madre l'importo di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% nei termini e nei modi del protocollo del
Tribunale di Pistoia, qui allegato che i coniugi dichiarano di conoscere;
Fermo il diritto della madre a percepire integralmente l'assegno unico, avendo per la maggior parte del tempo il figlio minore con lei e presso di lei Per_1
contribuendo direttamente e maggiormente alle sue necessità;
4. I coniugi autorizzano reciprocamente e sin da ora l'inserimento del minore nei documenti validi per l'espatrio di ciascuno sia per il rinnovo che per il rilascio ex novo;
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di conseguenza di non prevedere assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.
6. Spese legali compensate.”
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.3.2025 ed acquisito il parere del PM in data
04.03.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3 2. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, idonee a preservare l'interesse della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.08.2019 in
Reggio Calabria (RC), dai coniugi nata a [...], il Parte_1
26.03.1985, e , nato a [...], il [...], Parte_2
alle condizioni da essi concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Reggio Calabria (RC), per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 253 P. II, s. C. u. 1, Anno 2019).
3. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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