Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24500/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
Lidia Manfredini, Aurora Nocerino ed Antonio Scarpato con elezione di domicilio in via
Cefalù, 3 MILANO presso lo studio dell'avv. Lidia Manfredini;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Giovanni Carlo Volante, con elezione di domicilio in corso Venezia,
40 Milano, presso lo studio dell'avv. Giovanni Carlo Volante;
CONVENUTA
e contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Giovanni Controparte_2 P.IVA_2
Bottazzoli e Mariachiara Brunetti, con elezione di domicilio in viale Brianza, 30 Milano, presso lo studio degli avv. Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti;
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 12
Le parti hanno concluso come da fogli verbale d'udienza, conclusioni che qui si riportano
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere : ritenuta l'ammissibilità della presente azione, accogliere la presente domanda e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto del Rag. a ricevere quanto di Parte_1
sua competenza per tutta l'attività espletata in favore della convenuta;
per l'effetto, condannare la convenuta “ al Controparte_1
pagamento, in favore del Rag. della somma di euro 10.114,47, oltre Parte_1
interessi di mora dalla data delle singole scadenze di pagamento e sino al soddisfo.
Condannare “al pagamento di spese, diritti Controparte_1
ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.
In via istruttoria si depositano gli allegati di cui all'indice ed in via gradata sin da ora, in caso di contestazione, si chiede di fare ordine alla convenuta di esibire il LUL (libro
Unico Lavoro) per gli anni in questione, nonché tutto quanto riguardante la gestione periodica dei dipendenti nonché i moduli di fine anno, il tutto come elencato a pag. 2 della nota datata 14/04/ 2013 che si allega;
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, eccepire, produrre ed istruire anche in ordine alla condotta processuale di parte convenuta, nonché sulla scorta di quanto, eventualmente, l'adito Tribunale riterrà opportuno.
Per parte convenuta
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI
[...]
UDIENZA 23.07.2024” Controparte_1
pagina 2 di 12 Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
GIUDICARE
- In via principale e nel merito: previo ogni opportuno accertamento ed istruttoria, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi per gli effetti di cui all'art. 2956
c.c dei compensi professionali richiesti dall'odierno Ricorrente relativi agli anni 2015 e
2016, azionati con le fatture pro-forma del 31.12.2015 per un importo pari ad Euro
3.142,27, del 31.5.2016 per un importo pari ad Euro 1.015,36, del 31.12.2016 per un importo pari ad Euro 3.965,25 e, così, per complessivi Euro 8.122,88 e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda di pagamento così come formulata dall'odierno Ricorrente,
Rag. nei confronti dell'odierna Resistente, Parte_1 [...]
con l'adozione di ogni conseguente ed opportuno Controparte_1
provvedimento di Legge;
- Sempre nel merito: in forza di tutto quanto argomentato e documentato nel presente atto, nonché per le ulteriori ed eventuali ragioni che verranno esposte in corso di causa, rigettare le domande di pagamento dei compensi professionali formulate nel presente
Giudizio dall'odierno Ricorrente, Rag. nei confronti dell'odierna Parte_1
Resistente, poiché del tutto Controparte_1
infondata, in fatto ed in diritto, con l'adozione di ogni conseguente ed opportuno provvedimento di Legge;
pagina 3 di 12 - In subordine e nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in principalità, dichiarare tenuta l'odierna Resistente, Controparte_1
a corrispondere in favore del Rag. per i fatti ed i crediti
[...] Parte_1
di cui in narrativa quella diversa minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa, previa verifica ed accertamento dell'effettivo svolgimento con perizia e diligenza dell'attività professionale di cui il medesimo pretende il pagamento, la natura e l'impegno quantitativo e qualitativo di tale attività, nonché la quantificazione dei compensi per tali prestazioni professionali, comunque accertate, sulla base dei criteri tariffari vigenti per i Consulenti del Lavoro al momento dello svolgimento di tali attività o in via equitativa, con l'adozione di ogni conseguente ed opportuno provvedimento di Legge;
In via riconvenzionale: previo ogni opportuno accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'odierno Ricorrente, Rag. nei Parte_1
confronti di condannare il medesimo Controparte_1
in favore dell'odierna Resistente al risarcimento di tutti i danni cagionatile in conseguenza dell'illegittima, negligente ed imperita attività professionale posta in essere dallo stesso per la somma complessiva di Euro 5.863,70 a titolo di sanzioni ed interessi relativi ai ritardati/omessi adempimenti di cui in narrativa, nonché per maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle attività indicate nelle relazioni prodotte sub Docc. 4 e
5 in allegato al presente atto o nella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio o liquidata in via equitativa, il tutto oltre interessi e con l'adozione di ogni conseguente ed opportuno provvedimento di Legge;
- In via istruttoria: si chiede, qualora ritenuto opportuno, che Codesto Ill.mo Giudice disponga una C.T.U. atta a determinare
(I) l'effettiva esecuzione, con perizia e diligenza, dell'attività professionale resa dall'odierno Ricorrente in favore della Resistente e di cui lo stesso pretende il pagamento pagina 4 di 12 (II) la corrispondenza tra l'attività professionale svolta e di cui il professionista chiede il compenso con quella indicata nel contratto prodotto sub Doc. 1 da controparte
(III) la natura e l'impegno quantitativo e qualitativo di tale attività, nonché
(IV) la quantificazione dei compensi per tali prestazioni professionali, comunque accertate, sulla base dei criteri tariffari vigenti per i Consulenti del Lavoro al momento dello svolgimento di tali attività.
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per la terza chiamata
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o improvate in fatto ed in diritto per le motivazione esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. e conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa in virtù della polizza prodotta e pertanto, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta dal Rag. tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi Pt_1
compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 5 di 12 In via istruttoria: senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova, l'esponente insisste affinché sia ammessa prova per interpello dell'assicurata sui seguenti capitoli di prova: a- Vero che la polizza in essere è quella che mi viene rammostrata quale Cont documenti 1, 2, 3 e 4 del fascicolo di parte b- Vero che le condizioni applicabili sono esattamente quelle che risultano dai documenti 1, 2, 3 e 4 che mi vengono rammostrati dal fascicolo di parte Aig. Anche riguardo massimali, franchigie e/o scoperti di polizza;
c- Vero che ho omesso di denunciare il sinistro contestatomi dalla Cont attendendo di fare la chiamata in causa per notiziare la compagnia Controparte_1
rispetto all'addebito mossomi.
Si chiede ammettersi ordine di esibizione nei confronti delle altre parti del giudizio, ex art. 210 cpc, della prima richiesta danni avanzata nei confronti del Rag. Pt_1
documento che non è certamente nella disponibilità della parte esponente e che non ha altro mezzo per provare la data di effettiva conoscenza, da parte dell'assicurato, dei fatti di causa al fine di comprendere se sia stata sottaciuta la circostanza al momento della stipula o dei rinnovi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
pagina 6 di 12 In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione “delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più anche “dello svolgimento del processo”.
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma,
n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Con ricorso ex art. 702 bis cpc il Rag. adiva il Tribunale di Milano Parte_1
convenendo al fine di vedersi riconosciuto, il Controparte_1
credito derivante quale Consulente del Lavoro da prestazioni professionali svolte dal
2015 al 2018 e non riscosse per l'importo di € 10.114,47, oltre interessi di mora dalla data delle singole scadenze di pagamento e fino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la resistente la quale chiedeva - in via preliminare - la declaratoria di prescrizione ex art. 2956 c.c. dei compensi professionali per gli anni 2015
– 2016; nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto;
in subordine e nel merito: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale, dichiarare la resistente tenuta al pagamento in favore del Rag. per la diversa e Pt_1
minor somma da accertare in corso di giudizio o da liquidare in via equitativa;
veniva altresì svolta domanda riconvenzionale con la richiesta di condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 5.863,70, a titolo di risarcimento per i danni cagionati.
pagina 7 di 12 A seguito della domanda riconvenzionale della resistente - previo mutamento del rito – parte attrice veniva autorizzata ex art 269 c.p.c. alla chiamata in causa del terzo,
[...]
la quale si costituiva in giudizio eccependo che la domanda risarcitoria CP_2
svolta da nei confronti del rag. riguardasse danni relativi a Controparte_1 Pt_1
mancanze ed errori relativi agli anni 2018/2019 e che in fase dei rinnovi assicurativi l'assicurato non li avrebbe menzionati;
in via subordinata s'associava alla contestazione sulla fondatezza della domanda riconvenzionale, riservandosi ulteriori contestazioni in corso di causa.
Previo deposito di autorizzate memorie ex art. 183 c.p.c., la causa istruita documentalmente, con interrogatorio formale del rag. e con prova Parte_1
testimoniale.
All'esito dell'assunzione delle prove costituende la causa veniva rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni a seguito della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
e non contestata risulta la circostanza che nell'ambito della propria attività di CP_3
parrucchiere la società , sin dalla sua costituzione, affidava al rag. Controparte_1
l'incarico della gestione delle paghe e contributi, l'elaborazione e Parte_1
l'invio del Modello 770, nonché tutti gli adempimenti fiscali, contabili e tributari presso i competenti Enti , , ) relativi ai propri dipendenti;
in particolare, CP_4 CP_5 CP_6
l'attore - per conto e su incarico della convenuta - provvedeva all'elaborazione e predisposizione delle retribuzioni dei dipendenti della convenuta, all'elaborazione sposizione dei relativi modelli F24, alla predisposizione ed invio dei modelli DM10/2 e
770, alla denuncia all' delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti CP_4
ed alla gestione dei rapporti con i dipendenti dell'odierna Resistente (pag. 3 e 4 della memoria di costituzione della ). CP_1
pagina 8 di 12 Ciò che invece risulta esser oggetto di controversia è l'asserito inadempimento del rag. nell'attività resa nonché la mancata sottoscrizione da parte del legale Pt_1
rappresentante della convenuta del tariffario prodotto in giudizio, risultando questo sottoscritto solo dal rag. (doc. 2). Pt_1
Oggetto della domanda riconvenzionale è l'asserito inadempimento contrattuale.
Preliminarmente sull'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. dei crediti vantati relativi agli anni 2015-2016.
Tale eccezione, sollevata da parte convenuta, deve essere rigettata.
La fattispecie giuridica prevista dall'art. 2956 c.c., ai sensi dell'art. 2959 c.c., si fonda sulla circostanza che il debito sia stato pagato e non può esser accolta, se - come nel caso di specie - parte convenuta abbia dedotto di non aver estinto l'obbligazione ed abbia contestato l'insorgenza della stessa. Nel caso de quo parte convenuta ha anche contestato l'inadempimento contrattuale a causa di imperizia e non diligenza del professionista nello svolgimento della propria attività
Nel merito.
Le fatture oggetto della domanda del rag. concernono attività svolte nel 2015, Pt_1
2016 e 2017.
Da un'attenta lettura del contenuto delle fatture emerge che le attività delle quali ne è stato richiesto il pagamento concernono servizi riconducibili alla consulenza del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere gravante su parte attrice è quello della prova dell'elemento costitutivo della propria pretesa creditoria.
A tal proposito occorre dar atto che non risulta contestato l'accordo di prestazione dell'attività del rag. quale consulente del lavoro a favore della società Pt_1 CP_1
.
[...]
pagina 9 di 12 Inoltre, la testimonianza del signor , escussa in data 21.5.2024, Testimone_1
conferma lo svolgimento di tale attività svolte nell'anno 2015.
Ai sensi del 2° comma del citato articolo su parte convenuta grava il contrario onere probatorio dell'elemento estintivo e/o modificativo della pretesa avversaria.
Ad avviso di questo Giudicante tale onere non risulta né documentalmente né testimonialmente assolto: le attività indicate nelle fatture oggetto di causa non sono state specificatamente contestate né tantomeno provate nel loro inadempimento.
In ordine al quantum della pretesa creditoria. Se è pur vero che il doc. 2, datato il 14 maggio 2013, relativo al costo del servizio non risulta sottoscritto dalla società convenuta è pur vero che i prezzi dei servizi ivi preventivati risultano congrui.
Ciò posto, questo Giudicante ritiene accertato il credito richiesto dal rag. nei Pt_1
confronti della società convenuta.
In ordine alla domanda riconvenzionale de nei confronti del rag. Controparte_1
per il risarcimento dei danni cagionati dall'attività del professionista per un Pt_1
importo pari ad € 5.863,70, relativo agli esborsi asseritamente corrisposti dalla società -
a titolo di maggiorazioni, interessi e sanzioni - per procedere alle regolarizzazioni amministrative causate dall'inadempimento del rag. Pt_1
La allega a tal proposito a supporto probatorio della propria domanda le CP_1
relazioni (doc. n.n. 5 e 6) a firma dalle quali emergerebbe il danno Persona_1
subito.
Ad avviso di questo Giudicante tali relazioni non risultano idonee e sufficienti ad assolvere l'onere probatorio in ordine all'an. Lamentato il danno per pagamenti eseguiti a titolo di sanzioni la società avrebbe dovuto provare l'esecuzione del pagamento e non l'asserita e potenziale esposizione debitoria.
pagina 10 di 12 Inidonea anche ai fini probatori risulta la prova testimoniale del signor le Per_1
circostanze ed i fatti da Egli riferiti non sono di conoscenza diretti ma de relato dalla stessa titolare della società.
Pertanto, questo Giudicante ritiene dover rigettare la domanda riconvenzionale.
In ordine alla chiamata del terzo. A seguito del rigetto della domanda riconvenzionale non sussistono ragioni per svolgere accertamenti e decidere su una condanna della terza chiamata.
In ordine gli interessi richiesti da parte attrice a decorrere dalla data di emissione delle fatture pro forma. Alla luce dell'eccezione avversaria di mancato invio ai tempi della loro emissione ed anche in considerazione della mancata prova dell'asserita data di invio questo Giudicante ritiene che gli interessi debbano esser conteggiati a decorrere dal
24.9.2020, primo documento utile attestante la ricezione (doc. 1 parte attrice).
Le spese del giudizio tra e seguono la soccombenza Parte_1 Controparte_1
e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto svolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra il rag. Parte_2
e la terza chiamata.
[...]
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Accogliendo la domanda di parte attrice, accerta e dichiara Controparte_1
debitrice nei confronti di per l'importo di € 10.114,47, oltre Parte_1
interessi;
pagina 11 di 12 2. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento a favore di della somma di € 10.114,47, Parte_1
oltre interessi ai sensi del 1° comma dell'art. 1284, 1° comma, dal 24.9.2020 alla domanda, ed ai sensi del 4° comma dalla domanda al saldo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti Controparte_1
di Parte_1
4. Non luogo a procedere nei confronti della domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
5. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
al pagamento per la spese del giudizio a favore di della somma Parte_1
di € 4.000,00 (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva, €
1.250 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre
IVA, cpa e spese generali;
6. Dispone la compensazione delle spese del giudizio tra e Parte_1 [...]
CP_2
Cosi' deciso in data 10 gennaio 2025. il Giudice
Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro
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