Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1168/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 20/01/2025, alle ore 10.15, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. MENICHETTI FRANCESCO, per l'attore l'avv. Accardi per la parte opposta.
In via preliminare si dà atto che non viene esperito il tentativo di conciliazione stante la assenza delle parti ed i difensori presenti danno atto dell'insussistenza dei presupposti.
A questo punto il Giudice invita le parti a formulare le proprie deduzioni.
L'avv. Menichetti si riporta agli atti ed in particolare all'eccezione di incompetenza e chiede fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione.
L'avv. Accardi si riporta agli scritti difensivi in atti, contestando quanto dedotto.
Chiede la concessione della provvisoria esecuzione ed insiste per le prove articolate in via cautelativa ed in subordine chiede fissarsi udienza per la discussione.
Il GIUDICE
Dato atto di quanto sopra
Ritenuta la superfluità delle richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Contesta la qualificazione della fideiussione come contratto autonomo di garanzia rilevando che in ipotesi lo stesso sarebbe nullo difettando la sottoscrizione della banca.
l'Avv. ACCARDI ALESSANDRO richiama i propri atti;
contesta l'eccezione di incompetenza per le ragioni dedotte, invocando l'art. 32 e 33 c.p.c.
Contesta l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. come già dedotto in atti.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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TRIBUNALE DI PERUGIA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 1168/2024 tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Menichetti (indirizzo pec:
ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 del difensore, sito in Gubbio, C.so Garibaldi, n. 69, giusta delega in atti;
Attore in opposizione
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Accardi (indirizzo pec:
, ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2 studio del difensore, sito in Spoleto, C.so Garibaldi, n. 11, giusta delega in atti;
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: fideiussione – polizza fideiussoria
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'istituto di credito (d'ora innanzi, per comodità, Controparte_1 CP_1
) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia il decreto ingiuntivo n. 39/2024 con
[...] il quale è stato ingiunto alla società ed all'odierno opponente (il solo attore Parte_2
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nel presente procedimento) il pagamento dell'importo di € 107.821,79, quale importo residuo ancora dovuto a fronte del mancato pagamento del debito derivante dal contratto di mutuo chirografario n. 06/763/259756, assistito da fondo di garanzia ex art. 2, comma
100, lett. a) della L. n. 662/96, stipulato in data 15.10.2020, in forza del quale la CP_3 aveva erogato alla mutuataria la somma di € 150.000,00 da rimborsare tramite n. 6 rate di preammortamento e n. 66 rate mensili.
1.1. Per quel che qui rileva, ha opposto il decreto ingiuntivo il sig. Parte_1 il quale, premessa l'origine della pretesa creditoria, ha sollevato (pag. 2 dell'atto di opposizione) in via preliminare l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice che aveva adottato il decreto ingiuntivo, con conseguente nullità di quest'ultimo, sull'assunto che l'art. 17 co. 2 del contratto di fideiussione stipulato in data 15.10.2020 tra l'istituto di credito e l'odierno opponente “per ogni controversia derivante dalla Garanzia insorta con contraenti non qualificabili come “Consumatori” ai sensi del Codice del
Consumo, è competente in via esclusiva il Tribunale di Monza” (grassetto nell'atto di opposizione).
Ha, in particolare, dedotto l'opponente che, contrariamente a quanto peraltro riportato nella lettera fideiussoria, lo stesso non hai rivestito la predetta qualità che, dunque, non poteva essere spesa nella sottoscrizione del contratto e che l'attestazione ivi contenuta “è palesemente erronea ed inefficace” oltre che inattendibile, giacché l'opponente ha agito per scopi professionali, tanto che in data 15.10.2020 ha contestualmente concluso sia il contratto di fideiussione sia il contratto di mutuo nella qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della società Parte_3
, deducendo di non poter essere qualificato come consumatore, bensì come
[...] professionista, ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo previa, se del caso, declaratoria di inefficacia/annullamento della dichiarazione in calce al contratto di fideiussione.
1.2. In via subordinata rispetto al motivo di opposizione che precede, l'opponente ha contestato la nullità della deroga di cui all'art. 1957 c.c. “laddove si reputasse viceversa applicabile al fideiussore (odierno opponente) la qualifica di consumatore” (pag. 5 dell'atto di opposizione).
Ha, invero, lamentato il carattere vessatorio di tale clausola ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t) del Cod. Cons. in quanto “pone a carico del contraente nei cui confronti la stessa clausola produce effetti decadenze e/o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”, nonché ex art. 36, lettera b) del Codice del Consumo in quanto implicante rinuncia del Consumatore a far valere l'inadempimento del professionista ai propri obblighi, segnatamente di buona fede e diligenza nel recupero del credito.
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Sicché, muovendo dall'applicazione del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.,
l'opponente ha osservato che la fideiussione è oramai scaduta posto che la prima obbligazione inadempiuta è la rata del 10.1.2023, laddove il decreto ingiuntivo è stato depositato a gennaio 2024, a nulla valendo la raccomandata dell'agosto del 2023, non contenendo la garanzia neppure una clausola a prima richiesta, essendo, pertanto, necessario, a fini del rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., il ricorso ad un mezzo di tutela processuale con istanza che, dunque, deve assumere le forme dell'iniziativa giudiziale.
Da qui, dunque, le conclusioni di cui alla comparsa.
1.3. Si è costituito in giudizio l'istituto di credito, contestando la fondatezza dell'opposizione e concludendo per il suo rigetto.
1.3.1. Quanto al primo motivo di opposizione, ha osservato che, anche CP_1 laddove non si applicasse la disciplina consumeristica – che radicherebbe la competenza dinanzi al Tribunale di Perugia – il provvedimento monitorio è stato richiesto anche nei confronti della società debitrice principale (nei cui confronti il decreto ingiuntivo è definitivo per mancata opposizione) che ha la propria sede in Loc. Sant'Anna di Sigillo, dunque, nel circondario di Perugia, mentre il contratto di mutuo è stato stipulato in
Gubbio, rendendo competente il Tribunale di Perugia, ai sensi dei fori di cui agli artt. 18 e
20 c.p.c.
1.3.2. Quanto, invece, al secondo motivo di opposizione, l'opposta ha osservato che l'assunto, oltre che contraddittorio con quanto sostenuto nel primo motivo di opposizione, sarebbe comunque infondato giacché la clausola in esame è stata oggetto di specifica trattativa e anche di doppia sottoscrizione da parte del garante tramite approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., come indicato alla pag. 4 del contratto ove è richiamato il contenuto dell'art. 7 in tema di “durata della garanzia”.
Ha, ancora, argomentato, come il contratto debba essere qualificata come contratto autonomo di garanzia giacché lo stesso contiene la previsione dell'obbligazione di pagamento a mera richiesta scritta e la previsione della inopponibilità delle eccezioni in capo al garante quali elementi sufficienti ai fini della qualificazione del rapporto.
Ha, di poi, osservato che nella specie non sarebbero comunque decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c. in quanto, trattandosi di contratto di mutuo, essendo l'obbligazione di pagamento unica e la suddivisione in rate costituendo solo modalità di rientro periodico in favore del mutuatario, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata o della risoluzione del contratto, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorrerà da tale ultimo termine e, nella specie, il contratto di mutuo è stato risolto solo in seguito al mancato pagamento dello scaduto intimato con messa in
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mora del 9.8.2023 a fronte del ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Perugia in data 9.1.2024 dunque ben prima del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Da ultimo, ha evidenziato, quanto al debitore principale, che la società Parte_2 aveva dapprima avviato una procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del
D.L. n. 118 del 24.8.2021 e, quindi, presentato domanda di concordato preventivo in data
6.10.2023, iscritta al P.U. n. 143/2023, ciò che ha precluso ogni azione di recupero e comportato la necessità della banca e dei creditori finanziari tutti di partecipare alle negoziazioni con il debitore e l'Esperto, secondo le scadenze previste dalla normativa e, poi, di attendere gli esiti della procedura concorsuale, rendendo sostanzialmente inoperante la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
2. Compiute le verifiche preliminari, la causa è stata trattata con lo scambio delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.; all'esito le parti sono comparse all'udienza odierna ove, non esperito il tentativo di conciliazione oggi previsto dall'art. 183 c.p.c., non essendo le parti neanche comparse in udienza, i difensori sono stati invitati a concludere, non ritenendosi necessari i mezzi di prova articolati nell'interesse della parte opposta, ed a precisare le conclusioni e discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3. L'opposizione è destituita di ogni fondamento e, come tale, deve essere rigettata.
3.1. Infondato è il motivo di opposizione concernente la competenza territoriale di questo Ufficio.
3.2. Si premette in punto di diritto che il tradizionale orientamento della S.C., secondo cui, in presenza di un negozio di fideiussione e in considerazione dell'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, dovrebbe aversi riguardo, per l'applicazione della speciale competenza territoriale dettata dal D. Lgs. n.206/2005 (art. 33), all'obbligazione garantita, così senz'altro escludendosi l'applicazione del foro speciale qualora il debitore principale sia pacificamente un imprenditore (in tal senso, Cass.
13/06/2006, n. 13643; Cass. 29/11/2011, n.25212; Cass. 05/12/2016, n.24846) - è stato superato dal nuovo indirizzo affermatosi a partire da Cass. 13/12/2018, n. 32225, consolidatosi nella successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici (Cass. 16/01/2020, n.
742; Cass. 24/01/2020, n. 1666; Cass. 03/12/2020, n. 27618) e definitivamente suggellato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27/02/2023, n. 5868), il quale, tenuto conto della giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_1 settembre 2016, in causa C-534/15, , reputa che nel contratto di fideiussione i Per_2
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requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, cosicché deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), abbia stipulato il negozio di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non abbia costituito atto espressivo di tale attività, né sia stata strettamente funzionale al suo svolgimento.
In altre parole, per escludere la qualità di consumatore del fideiubente non è sufficiente che egli svolga un'attività professionale ma occorre che la fideiussione sia stipulata per ragioni e finalità ad essa inerenti, ascrivendosi o alla categoria degli atti espressivi dell'attività (cioè gli atti posti in essere nell'esercizio dell'attività professionale) oppure nella categoria degli atti strumentali in senso proprio (ovverosia, degli atti funzionali allo svolgimento dell'attività stessa).
3.3. Se così è, risulta condivisibile l'assunto dell'opponente nell'escludere la qualità di consumatore, essendo del tutto evidente, contrariamente a quanto affermato nella lettera fideiussoria, ove l'opponente ha dichiarato di rivestire la qualità di consumatore, che al sig. non possa applicarsi il relativo statuto Parte_1
Ed infatti, il sig. lo stesso giorni in cui dichiarava di rivestire la Parte_1 qualità di consumatore nel costituirsi garante della relazione al Parte_4 contratto di finanziamento, ha sottoscritto quest'ultimo intervenendo quale legale rappresentate della predetta società, così inevitabilmente escludendo la qualità di consumatore.
3.3.1. A tal riguardo, non sfugge al Tribunale l'anomalia di tale situazione in cui l'odierno opponente ha affermato la qualità di consumatore nell'atto con cui ha assunto l'impegno di garanzia, ma l'escluda con il primo motivo di opposizione (salvo, in qualche misura, tornare a paventarla con il secondo).
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, già richiamata, deve essere considerato consumatore la persona fisica che stipuli un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società di talché spetta quindi al giudice nazionale stabilire se la persona fisica-garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, come, per esempio,
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l'amministrazione della società o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata (Corte giustizia UE, sez. VI, 19.11.2015, n. 7).
Nello stesso senso si è espressa la Corte giustizia UE, sez. X, 14.9.2016, n. 534, che ha avuto cura di puntualizzare che nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione, la qualità in cui ha agito il garante deve essere valutata in capo a lui stesso, in quanto il contratto di garanzia o di fideiussione, se stipulato da persone diverse, è un contratto distinto da quello di credito.
Secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, che si è adeguato alle indicazioni rivenienti dalla ricordata giurisprudenza Europea, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Sez. 3, n. 32225 del
13.12.2018; Sez. 6 - 1, n. 1666 del 24.1.2020; Sez. 6 - 1, n. 742 del 16.1.2020; Sez. 6 - 3, n.
27618 del 3.12.2020).
La nozione di consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera b), della Direttiva 93/13, ha carattere oggettivo e deve pertanto essere valutata alla stregua di un criterio funzionale per verificare se il rapporto contrattuale rientri o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione e spetta appunto al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva verificare, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova se il contraente possa o meno essere qualificato come consumatore (Corte di
Giustizia UE, Sez. IV, 3.9.2015, C-110/14, p. 21, 22, 23).
L'identificazione di un contraente come persona fisica come consumatore o meno va, dunque, condotta, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 3, comma 1, lett. a), con riferimento agli scopi avuti di mira dall'agente al momento della stipulazione del contratto.
3.3.2. Tali considerazioni, unitamente a quanto sopra rilevato circa la qualità spesa dall'opponente al momento della stipula del finanziamento, portano certamente ad escludere in capo al sig. la qualità di consumatore. Parte_1
3.4. Esclusa la qualità di consumatore dell'opponente – la quale avrebbe ex se giustificato la competenza di questo Tribunale in forza della vis actractiva del foro del
Consumatore – si osserva che effettivamente l'art. 17 del contratto di garanzia ospita una clausola che individua con chiarezza la comune volontà delle parti di derogare convenzionalmente, in via esclusiva, optando per un foro convenzionale, laddove prevede
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che per ogni controversia in sorta con contraenti non qualificabili quali consumatori la competenza “in via esclusiva” del Tribunale di Perugia.
Come noto, secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Sez. 6 - 3, n. 21362 del 6.10.2020; Sez. 6 - 3, n.
21010 del 2.10.2020; Sez. 3, n. 4757 del 4.3.2005).
E tuttavia, anche l'esistenza di un foro esclusivo non esclude la competenza di questo
Tribunale.
3.5. L'art. 33 c.p.c., in tema di cumulo soggettivo, consente all'attore di proporre le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19, dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, ma che sono connesse per l'oggetto o per il titolo, davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.
La S.C. insegna altresì che in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33
c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c., ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (Cass. Civ. sez. I, 23 marzo 2023, n. 8284Sez. 6 - 3, n. 26910 del 26.11.2020;
Sez. 6 - 3, n. 33150 del 21.12.2018; Sez. 6 - 3, n. 20310 del 10.10.2016).
3.6. La competenza per la causa accessoria, inerente al rapporto fideiussorio di garanzia, può, dunque, subire ex art. 31 c.p.c., l'effetto attrattivo esercitato dalla causa principale, quella inerente alle domande dirette verso il debitore principale.
Infatti, in una situazione in cui il foro convenzionale era contenuto nel contratto relativo al rapporto principale, secondo la giurisprudenza di legittimità la clausola derogatoria della competenza per territorio contenuta nel contratto di conto corrente per il quale è sorta controversia può determinare l'estensione del foro convenzionale anche alla lite concernente la relativa garanzia fideiussoria;
ciò in ragione del disposto dell'art. 31
c.p.c., e nonostante la coincidenza solo parziale dei soggetti processuali, tenuto conto dello stretto legame esistente tra i due rapporti e del rischio che, in caso di separazione dei
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procedimenti, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico. (Sez. 6 - 3, n. 21362 del 6.10.2020).
In tale ottica, dunque, l'opponente, convenuto sostanziale e attore in senso formale, aveva l'onere di formulare con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la contestazione della competenza territoriale adita sotto tutti i possibili profili di collegamento.
Secondo giurisprudenza pienamente consolidata di legittimità, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito. (Sez. 6 - 3, n. 14096 del 7.7.2020; Sez. 6 - 2, n. 20597 del 7.8.2018; Sez. 6 - 2,
n. 17311 del 3.7.2018, Sez. 6 - 3, n. 15996 del 21.7.2011).
Ovviamente tale regola vale anche per le opposizioni a decreto ingiuntivo e grava sull'attore opponente tenuto alla contestazione con l'atto di opposizione (Sez. 6 - 3, n.
14096 del 7.7.2020; Sez. 3, n. 2201 del 9.4.1982).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da uno dei coobbligati,
l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo, sollevata dal medesimo, deve essere dichiarata inammissibile laddove questi non abbia contestato l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c., ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (Sez. 6 - 3, n. 33150 del 21.12.2018).
3.7. Ne consegue, alla luce di quanto sopra esposto, che la competenza è stata correttamente radicata.
4. Parimenti infondato è il motivo di opposizione concernente la deroga all'art.
1957 c.c.
E ciò per un duplice ordine di ragioni.
Invero, detto motivo di opposizione risulta, nell'atto, formulato in via subordinata proprio all'ipotesi, contestata dall'opponente, in cui venga riconosciuta qualità di consumatore che, qui invece, condividendone la prospettazione viene negata, sicché non è ben chiaro se tale motivo debba essere o meno scrutinato (soluzione, quest'ultima, che appare maggiormente persuasiva).
Nondimeno, per ragioni di completezza argomentativa, si osserva quanto segue.
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4.1. In primo luogo, esclusa la qualità di consumatore, e con essa la necessità di specifica trattativa individuale (richiesta in caso di consumatore e che non sarebbe stata soddisfatta dalla semplice doppia sottoscrizione) torna ad avere applicazione il principio secondo cui la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957
c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ. 21867/2013).
4.2. In secondo luogo, anche applicando il termine semestrale, le conclusioni non muterebbero.
4.2.1. Giova, anzitutto, precisare che il contratto stipulato è un prestito obbligazionario il cui rimborso è stato garantito dall'opponente secondo un piano di ammortamento rateale.
Pur peculiare nella sua struttura, il rapporto di che trattasi è riconducibile certamente ai finanziamenti, nella specie, a pagamento rateale, ed in cui le singole scadenze non sono dotate di autonomia e distinta esigibilità indipendentemente dalla prestazione complessiva.
4.2.2. Ora, è oramai noto l'orientamento per cui nel contratto di finanziamento (cui è riconducibile quello concluso nel caso in esame) il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3,
06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n.
17798).
Si è, in particolare, spiegato che “la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cass., n. 2301/04, cit.).
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L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L,
11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4, c.c. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3,
08/08/2013, n. 18915).
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n. 1546).
4.2.3. Corollario di ciò è che rispetto a tale obbligazione, la giurisprudenza di legittimità
è stata chiara nell'affermare che la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia
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stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (Cass.
2301/2004).
4.2.4. Ciò vale, beninteso, laddove non sia intervenuto un atto implicante decadenza dal beneficio del termine, giacché in tal caso, ricorrendone i presupposti, è da tale momento che potrà considerarsi scaduta l'obbligazione.
4.3. Ebbene, nella specie l'atto di decadenza dal beneficio si ha con la raccomandata del 9.8.2023, sicché il deposito del ricorso monitorio del 9.1.2024 è certamente tempestivo, anche senza considerare gli effetti dell'apertura di procedure concorsuali.
5. Per il resto, non risultano sollevate contestazioni in ordine all'an ed al quantum del rapporto principale.
Invero, è opportuno ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori;
e ciò in quanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n.
3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è indubbio che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte
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(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Vige, infatti, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass.
N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio
2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
5.1. Più in particolare, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass.
n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf.
Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente
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adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
A riguardo, di poi, è bene notare che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova, nei sensi di cui si è prima detto, degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale.
Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché p arte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Tanto premesso non è nella specie in discussione né l'esistenza del prestito obbligazionario né l'assunzione della garanzia.
6. Occorre, però, evidenziare che, come correttamente dato atto dall'opposta, nelle more, il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma
100, lett. a), Legge 662/96 ha provveduto a versare al l'importo di € 86.257,43 nei CP_1
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limiti della garanzia prestata sul mutuo n. 06/763/259756, con conseguente diritto di surroga e/o di rivalsa nei confronti dei debitori nei limiti della percentuale garantita.
Ciò comporta, inevitabilmente, la riduzione dell'importo ingiunto alla minor somma di
€ 21.564,36, importo a cui deve essere riparametrato, previa revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, la somma dovuta per effetto del parziale pagamento.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e sono poste a carico dell'opponente.
A tal riguardo, si impone una precisazione.
7.1. In verità, giova precisare che, a fronte della revoca del provvedimento monitorio, è possibile procedere ad una autonoma liquidazione, in questa sede, delle relative competenze.
Ed infatti, la S.C. insegna che anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n.
17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587; sul punto, di recente, Cass. Civ. sez. I,
26/02/2024, n. 4982).
Più in particolare, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. cass. 24482/2022).
Detto altrimenti, la legittimità della revoca del decreto ingiuntivo conseguente ai pagamenti avvenuti in corso di giudizio non esclude la circostanza che il creditore opposto abbia visto riconosciuto il proprio credito sicché lo stesso non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità.
È consolidato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma
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dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta, con gli artt. 91 e 92 c.p.c., la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” e ricorrono, dunque, i presupposti della soccombenza reciproca che consentono la compensazione parziale o totale delle spese processuali (cfr., tra le tante, Cass. n. 2217 del 01/02/2007).
Dunque, il giudizio monitorio e quello di opposizione costituiscono un solo processo, che, anche per i relativi oneri, va considerato unitariamente: l'attore sostanziale è il creditore opposto e il convenuto sostanziale è il debitore opponente ed è dunque avendo riferimento a tali posizioni processuali che si deve operare la regolamentazione delle spese processuali
(cfr. Cass. Civ. sez. III, 15/03/2023, n. 7485)
7.2. Facendo, dunque, applicazione dei sopra richiamati principi al creditore opposto competeranno, altresì, le spese del procedimento monitorio.
Quanto al giudizio di opposizione, le spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi per lo scaglione di valore di riferimento del procedimento caratterizzato dall'assenza di attività istruttoria e dalla non particolare complessità delle questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ revoca il decreto ingiuntivo n. 39/2024 e lo dichiara esecutivo;
➢ condanna parte opponente al pagamento di € 21.564,36, oltre interessi convenzionali dal 9.8.2023 al saldo;
➢ condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in
5.077,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge;
➢ condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite del procedimento monitorio liquidate in € 2242,00 per compenso ed in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed rimborso forfetario (15%).
Perugia, li 20 gennaio 2025
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Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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