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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
14.7.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9761/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Napoli Valeria Mariangela;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/10/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “ di anni 69, è Parte_1 possibile affermare che allo stato risulta affetta da: Insufficienza renale cronica con episodi infettivi recidivanti in soggetto con poliartropatia a sfumata incidenza funzionale ed esiti di isteroannessiectomia e linfoadenectomia per carcinoma endometriale già chemio-radiotrattato ed in attuale follow-up negativo per ripresa di malattia;
2. Quanto diagnosticato NON determina il diritto al riconoscimento del beneficio collegato all'indennità di accompagnamento;
3. Quanto diagnosticato costituisce il requisito necessario per il riconoscimento dello status di Portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 Legge 104/92; 4. In ordine alla decorrenza, limitatamente ai benefici di cui alla L. 104/92, è possibile affermare che sia da far risalire all'epoca della visita di revisione del 15.12.2023”.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oltre alla conferma dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità come già riconosciuto nella fase di ATP, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 14.7.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche, dovendo ritenersi accertate le sole condizioni per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, siccome già accertato in sede di ATP e non specificamente contestato nella presente fase.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto
2 all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che la ricorrente è affetta da “Spondilogonartrosi a modesta incidenza funzionale, insufficienza renale cronica di grado moderato con cistiti ricorrenti, isteroannessiectomia totale con linfoadenectomia pelvica per neoplasia già chemio e radiotrattata, ipoacusia percettiva bilaterale”, condizioni che “nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 100% (cento per cento), non rendendo la perizianda non autosufficiente e bisognevole di assistenza continua negli atti quotidiani della vita”, il che esclude la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 2191/2024,
a firma del dott. . Persona_1
4. Le spese di lite di lite per la fase di ATP possono essere compensate tra le parti stante l'accertamento parziale delle condizioni fatte valere in giudizio.
Quanto alla fase di merito, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese, sicché le stesse, nonostante la soccombenza in giudizio, vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU nella CTU depositata nel giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 2191/2024, a firma del dott.
; Persona_1
compensa le spese di lite della fase di ATP;
3 CP_ dichiara irripetibili le spese sostenute dall' con riguardo alla presente fase;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 16/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
14.7.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9761/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Napoli Valeria Mariangela;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/10/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “ di anni 69, è Parte_1 possibile affermare che allo stato risulta affetta da: Insufficienza renale cronica con episodi infettivi recidivanti in soggetto con poliartropatia a sfumata incidenza funzionale ed esiti di isteroannessiectomia e linfoadenectomia per carcinoma endometriale già chemio-radiotrattato ed in attuale follow-up negativo per ripresa di malattia;
2. Quanto diagnosticato NON determina il diritto al riconoscimento del beneficio collegato all'indennità di accompagnamento;
3. Quanto diagnosticato costituisce il requisito necessario per il riconoscimento dello status di Portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 Legge 104/92; 4. In ordine alla decorrenza, limitatamente ai benefici di cui alla L. 104/92, è possibile affermare che sia da far risalire all'epoca della visita di revisione del 15.12.2023”.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oltre alla conferma dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità come già riconosciuto nella fase di ATP, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 14.7.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche, dovendo ritenersi accertate le sole condizioni per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, siccome già accertato in sede di ATP e non specificamente contestato nella presente fase.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto
2 all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che la ricorrente è affetta da “Spondilogonartrosi a modesta incidenza funzionale, insufficienza renale cronica di grado moderato con cistiti ricorrenti, isteroannessiectomia totale con linfoadenectomia pelvica per neoplasia già chemio e radiotrattata, ipoacusia percettiva bilaterale”, condizioni che “nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 100% (cento per cento), non rendendo la perizianda non autosufficiente e bisognevole di assistenza continua negli atti quotidiani della vita”, il che esclude la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nel giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 2191/2024,
a firma del dott. . Persona_1
4. Le spese di lite di lite per la fase di ATP possono essere compensate tra le parti stante l'accertamento parziale delle condizioni fatte valere in giudizio.
Quanto alla fase di merito, l'odierna parte ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese, sicché le stesse, nonostante la soccombenza in giudizio, vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU nella CTU depositata nel giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 2191/2024, a firma del dott.
; Persona_1
compensa le spese di lite della fase di ATP;
3 CP_ dichiara irripetibili le spese sostenute dall' con riguardo alla presente fase;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 16/07/2025
La giudice del lavoro
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