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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6332/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6332/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POLI PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. POLI PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTELLI MARIA Controparte_1 C.F._2 ER, elettivamente domiciliato in VIA MENGOLI N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. BETTELLI MARIA ER
CONVENUTO/I
P.M INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.5.2025, nato a [...] il [...], Parte_1 ricorreva contro nata a [...] il [...], per chiedere la Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ter e seguenti cc. Si premette che le parti hanno avuto una relazione sentimentale con una convivenza more uxorio dal 2018, dalla quale cui sono nati due figli: nato il [...] a [...], oggi ha 6 anni, Per_1 e , nata a [...] il [...], oggi ha 5 anni. Per_2 Si rimanda per le originarie domande delle parti – di cui di seguito sinteticamente le conclusioni – rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione in quanto, nel prosieguo le stesse parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve pronunciarsi.
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha chiesto: l'affido condiviso dei minori con permanenza paritetica presso entrambi i genitori, l'assegnazione della casa familiare alla la regolamentazione dettagliata del CP_1 calendario di visite genitori-figli; il mantenimento a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese extrascolastiche per sport e/o attività ludiche che saranno sostenute integralmente dal padre, di disporsi l'assegno unico universale interamente nella disponibilità della nonché la divisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, secondo quanto previsto CP_1 dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
Si è costituita in giudizio la che, contestando tutte le pretese del ricorrente, ha chiesto: di CP_1 disporsi l'affido condiviso con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione alla stessa della casa familiare, la regolamentazione dettagliata del calendario di visite genitori-figli, di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli di 300,00 € ciascuno, la percezione dell'assegno unico universale integralmente alla madre, nonché la divisione delle spese straordinarie al 50 % ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna. Alla prima udienza del 21.10.2025, il Giudice ha ascoltato le parti presenti personalmente. Ha invitato le stesse a trovare un accordo per la composizione della controversia. Alle ore 10.09, l'udienza è stata sospesa per consentire alle parti di accordarsi. Alle ore 11.10, sono rientrate in aula le procuratrici delle parti, che hanno dato atto di aver raggiunto un accordo. Queste le condizioni delle parti: in punto di frequentazione ordinaria Prima settimana:
- Dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina al rientro a scuola con un genitore;
- Dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina al rientro a scuola con l'altro genitore;
- Dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro con l'altro genitore;
La settimana successiva si ripete a parte invertite. In punto di festività:
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari,
- ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- estate 3 settimane anche non consecutive.
Economicamente le parti intendono mantenere il sistema in atto:
- 250 euro versati dal padre, oltre al 50 % delle spese straordinarie
- Il padre si fa carico interamente delle spese sportive.
Spese di lite compensate. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*******
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente provvedimento camerale. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli, e , alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di Per_1 Per_2 reddito dei genitori. Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido dei minori (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli, e , ovvero Per_1 Per_2 l'affidamento paritetico e la collocazione prevalente presso la madre.
pagina 2 di 4 Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con i figli, nonché in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi- genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita di figli, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.). Nel caso di specie, le parti si sono premurate di predisporre un dettagliatissimo calendario di visite che tiene conto degli impegni lavorativi dei genitori, garantendo, comunque, una frequentazione idonea e regolare con i figli. Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). Appare condivisibile e adeguata alle esigenze dei minori, e , la scelta di porre a carico Per_1 Per_2 del padre, l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando un assegno mensile complessivo di 250,00 €, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché interamente delle spese sportive. In merito alle spese straordinarie, le parti si sono riportate per la loro individuazione al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna. Si precisa, inoltre, che la sig.ra manterrà la percezione, quale unica beneficiaria, dell'assegno CP_1 unico universale. Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento condiviso paritetico ad entrambi i genitori dei figli minori Per_3 e con collocazione prevalente presso la madre;
[...] Persona_4 dà atto e dispone l'assegnazione alla signora della casa familiare;
CP_1 dà atto e dispone che i genitori, salvi diversi accordi tra loro, tengano con sé i figli con le seguenti modalità: in punto di frequentazione ordinaria Prima settimana:
- Dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina al rientro a scuola con un genitore;
- Dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina al rientro a scuola con l'altro genitore;
- Dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro con l'altro genitore;
La settimana successiva si ripete a parte invertite. In punto di festività:
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari,
- ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- estate 3 settimane anche non consecutive. dà atto e dispone che il signor versi alla signora , con decorrenza Parte_1 Controparte_1 della data della domanda (gennaio 2025 compreso) e successivamente, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile complessiva di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
pagina 3 di 4 dà atto e dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli siano ripartite al 50% tra ciascun genitore, con applicazione integrale del Protocollo del Tribunale di Bologna del 2017, ad esclusione delle spese sportive che saranno interamente sostenute dal signor Parte_1 dà atto e dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla signora
CP_1
Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 22.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6332/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POLI PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. POLI PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BETTELLI MARIA Controparte_1 C.F._2 ER, elettivamente domiciliato in VIA MENGOLI N. 1 BOLOGNA presso il difensore avv. BETTELLI MARIA ER
CONVENUTO/I
P.M INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.5.2025, nato a [...] il [...], Parte_1 ricorreva contro nata a [...] il [...], per chiedere la Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ter e seguenti cc. Si premette che le parti hanno avuto una relazione sentimentale con una convivenza more uxorio dal 2018, dalla quale cui sono nati due figli: nato il [...] a [...], oggi ha 6 anni, Per_1 e , nata a [...] il [...], oggi ha 5 anni. Per_2 Si rimanda per le originarie domande delle parti – di cui di seguito sinteticamente le conclusioni – rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione in quanto, nel prosieguo le stesse parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il collegio deve pronunciarsi.
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha chiesto: l'affido condiviso dei minori con permanenza paritetica presso entrambi i genitori, l'assegnazione della casa familiare alla la regolamentazione dettagliata del CP_1 calendario di visite genitori-figli; il mantenimento a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese extrascolastiche per sport e/o attività ludiche che saranno sostenute integralmente dal padre, di disporsi l'assegno unico universale interamente nella disponibilità della nonché la divisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, secondo quanto previsto CP_1 dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
Si è costituita in giudizio la che, contestando tutte le pretese del ricorrente, ha chiesto: di CP_1 disporsi l'affido condiviso con collocazione prevalente presso di sé, l'assegnazione alla stessa della casa familiare, la regolamentazione dettagliata del calendario di visite genitori-figli, di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli di 300,00 € ciascuno, la percezione dell'assegno unico universale integralmente alla madre, nonché la divisione delle spese straordinarie al 50 % ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna. Alla prima udienza del 21.10.2025, il Giudice ha ascoltato le parti presenti personalmente. Ha invitato le stesse a trovare un accordo per la composizione della controversia. Alle ore 10.09, l'udienza è stata sospesa per consentire alle parti di accordarsi. Alle ore 11.10, sono rientrate in aula le procuratrici delle parti, che hanno dato atto di aver raggiunto un accordo. Queste le condizioni delle parti: in punto di frequentazione ordinaria Prima settimana:
- Dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina al rientro a scuola con un genitore;
- Dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina al rientro a scuola con l'altro genitore;
- Dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro con l'altro genitore;
La settimana successiva si ripete a parte invertite. In punto di festività:
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari,
- ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- estate 3 settimane anche non consecutive.
Economicamente le parti intendono mantenere il sistema in atto:
- 250 euro versati dal padre, oltre al 50 % delle spese straordinarie
- Il padre si fa carico interamente delle spese sportive.
Spese di lite compensate. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*******
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente provvedimento camerale. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli, e , alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di Per_1 Per_2 reddito dei genitori. Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido dei minori (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli, e , ovvero Per_1 Per_2 l'affidamento paritetico e la collocazione prevalente presso la madre.
pagina 2 di 4 Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione del padre (non collocatario) con i figli, nonché in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi- genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita di figli, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.). Nel caso di specie, le parti si sono premurate di predisporre un dettagliatissimo calendario di visite che tiene conto degli impegni lavorativi dei genitori, garantendo, comunque, una frequentazione idonea e regolare con i figli. Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). Appare condivisibile e adeguata alle esigenze dei minori, e , la scelta di porre a carico Per_1 Per_2 del padre, l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando un assegno mensile complessivo di 250,00 €, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché interamente delle spese sportive. In merito alle spese straordinarie, le parti si sono riportate per la loro individuazione al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna. Si precisa, inoltre, che la sig.ra manterrà la percezione, quale unica beneficiaria, dell'assegno CP_1 unico universale. Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone l'affidamento condiviso paritetico ad entrambi i genitori dei figli minori Per_3 e con collocazione prevalente presso la madre;
[...] Persona_4 dà atto e dispone l'assegnazione alla signora della casa familiare;
CP_1 dà atto e dispone che i genitori, salvi diversi accordi tra loro, tengano con sé i figli con le seguenti modalità: in punto di frequentazione ordinaria Prima settimana:
- Dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina al rientro a scuola con un genitore;
- Dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina al rientro a scuola con l'altro genitore;
- Dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro con l'altro genitore;
La settimana successiva si ripete a parte invertite. In punto di festività:
- per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari,
- ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- estate 3 settimane anche non consecutive. dà atto e dispone che il signor versi alla signora , con decorrenza Parte_1 Controparte_1 della data della domanda (gennaio 2025 compreso) e successivamente, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile complessiva di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
pagina 3 di 4 dà atto e dispone che le spese straordinarie necessarie per i figli siano ripartite al 50% tra ciascun genitore, con applicazione integrale del Protocollo del Tribunale di Bologna del 2017, ad esclusione delle spese sportive che saranno interamente sostenute dal signor Parte_1 dà atto e dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla signora
CP_1
Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 22.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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