Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2444/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 17 ottobre 2024, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. Antonino Pantina, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
sito in Polizzi Generosa, c.da S. Venera, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo Sindaco (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. US Ribaudo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, via
Mariano Stabile n. 241, per procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 20/5/2019, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da Pt_1
nei confronti del e compensava tra le parti le spese di lite.
[...] Controparte_1
Esponeva il primo giudice che si doveva escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisse principio generale il diritto incondizionato ed assoluto del dipendente al rimborso delle spese legali sostenute per procedimenti di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio, occorrendo tenere conto della specificità e della diversità delle normative tra i vari settori lavorativi.
Nel caso di specie trovava applicazione la disciplina dettata dall'art. 67 del d.p.r. n. 268 del 1987, a mente del quale «L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave,
l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio».
La disposizione dettata dall'art. 67 del d.p.r. n. 268 del 1987 era strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro aveva ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, e sempre che non fosse ipotizzabile un conflitto di interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato, occorrendo la necessaria previa valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che doveva essere messa in condizione di valutare la sussistenza (o meno) del conflitto di interessi e, ove questo fosse escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo doveva essere espresso il gradimento da parte del dipendente,
con la conseguenza che, in difetto della previa comunicazione, non era configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che aveva unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia e parimenti,
detto obbligo non ricorreva nei casi in cui il dipendente, dopo avere provveduto alla nomina, si limitava a comunicarla all'Ente, poiché la disposizione poneva a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore 4
nel processo doveva farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi pubblici dell'ente.
Non poteva, dunque, seguirsi il contrario orientamento espresso dalla Corte dei Conti in alcuni suoi arresti, la quale aveva ritenuto di ammettere il c.d. “rimborso a posteriori” delle spese legali affrontate dal funzionario pubblico che aveva scelto unilateralmente il difensore da cui essere assistito (Corte
dei Conti del Veneto n. 245 del 5 aprile e n. 184 del 12 marzo 2015, Corte dei conti, Sez. II Giur.
Centrale d'Appello, sent. n. 522 del 9 dicembre 2010), ponendosi tale impostazione in stridente contrasto - oltre che con la lettera dell'art. 67 d.P.R. n. 268 del 1987 - con l'esigenza ad essa sottesa che la scelta del difensore venga effettuata di comune accordo e a tutela (anche) degli interessi anche della p.a. .
Nel caso di specie il diritto al rimborso doveva senz'altro essere escluso giacché il ricorrente, se in relazione al procedimento RG n. 1817/09 aveva effettuato unilateralmente la nomina del difensore,
provvedendo solamente alla successiva comunicazione all'ente comunale con nota prot. 1242 del
12/11/13, con riguardo al diverso procedimento RG n. 18057/11 aveva omesso del tutto di dare detto avviso.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello esponendo che la valutazione dei Parte_1
fatti operata dal Giudice di prime cure era palesemente inesatta in quanto l'aver affermato l'unilateralità della nomina del difensore in ordine al proc. pen. n. r.g.n.r. 1817/2009 e addirittura l'omessa comunicazione in relazione al proc. pen. n. r.g.n.r. 18057/2011 - per i quali si chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute - era del tutto errata anche alla luce della produzione di parte ricorrente, segnatamente dell'atto di bonaria transazione predisposto dal Parte_2 CP_1
a firma della dirigente, signora , agli atti versato. CP_2
Il predetto atto evidenziava la perfetta conoscenza del S. US JA della nomina del CP_1
legale dell'odierno ricorrente e quindi, del suo “contestato” gradimento, tanto che il medesimo non contestava affatto la detta nomina ma, per converso, la riconosceva espressamente CP_1
proponendo una transazione bonaria a stralcio e saldo ove venivano decurtate le somme vantate limitatamente a quelle ritenute non rimborsabili per il procedimento penale conclusosi con assoluzione per intervenuta prescrizione, non rispettando successivamente la formulata proposta sebbene la stessa fosse stata dallo stesso accettata.
Diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, la comunicazione in ordine ai detti procedimenti era stata dallo stesso tempestivamente inoltrata al . Bastava Parte_3 5
confrontare la data di comunicazione della scelta del legale di fiducia, 12.11.2013, afferente il proc.
pen. n. 18057/2011 e non già, come erroneamente indicato dal I Giudice, quello rubricato al n.
1807/2009. Infatti, la notifica del decreto di rinvio a giudizio per quest'ultimo procedimento era stata effettuata solo in data 20.05.2014 con data di I udienza, logicamente, successiva alla medesima notifica (cfr, notifica decreto citazione a giudizio produzione attorea proc. n. 1807/2019).
La comunicazione di nomina del legale di fiducia effettuata al Comune di S. US JA in data
12.11.2013, in stretta osservanza alle statuizione dell'art. 24 L.R. n. 30/2000, risultava assolutamente irriferibile al proc. n. 1807/2019.
Per il procedimento penale n. r.g.n.r. 1807/2019, afferente identiche ipotesi di reato contestate con il proc. pen. n r.g.n.r 18757/2019, segnatamente presunte irregolarità formali sussistenti in un cantiere edile, lavori attivati dal di S. US JA n.q. di datore di lavoro, avuto riguardo alla palese CP_1
illegittimità ed infondatezza del verbale di contestazione redatto dagli ispettori del lavoro, aveva proposto tempestivo ricorso amministrativo eccependo l'irregolarità e l'infondatezza dello stesso, nonché della comminata sanzione amministrativa pari € 20.000,00 (cfr. prod. attorea e allegato verbale di contestazione), poi ridotta ad € 2.000,00 nell'opposto decreto penale n. 3314/2010 in ragione della natura del fatto contestato.
Con il conferimento dell'incarico difensivo al proprio legale di fiducia aveva tutelato, sebbene indirettamente, anche gli interessi del in ordine alla comminata sanzione. Parte_3
In ragione della proposta attività difensiva il medesimo Ente era a conoscenza del legale incaricato della predisposizione della relativa opposizione alla comminata sanzione amministrativa, tanto che non aveva provveduto al pagamento di alcuna somma a titolo di sanzione amministrativa, peraltro definitivamente annullata a seguito della sentenza di assoluzione per intervenuta prescrizione nei suoi confronti.
Degli esiti del proposto ricorso amministrativo, per il quale tra l'altro al Parte_3
non aveva richiesto alcun rimborso spese, non aveva mai avuto alcuna notizia sino alla notifica del decreto penale di condanna n. 3314/2010, prontamente opposto e soltanto in data 20.05.2014 e cioè,
a far stato dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva avuto notizia dell'effettivo avvio del procedimento penale a suo carico, cosicchè si era limitato a formalizzare la nomina del legale di fiducia già conosciuta dal . Parte_3
In definitiva la sua condotta non era stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro. 6
Inoltre il preteso rimborso afferenti le spese legali dallo stesso sostenute era specificamente normato per i dipendenti degli Enti Locali della Regione Sicilia dalla L.R. n. 145 del 1980, modificata dalla
L.R. n. 30 del 2000, che, all' art. 24 aveva esteso agli amministratori degli enti locali quanto già la precedente legge disponeva riguardo ai dipendenti che all'art. 39, rubricato "Patrocinio legale",
prevedeva: "Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa,
è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.
Pertanto, i dipendenti della Regione avevano diritto al rimborso delle spese legali sostenute per i giudizi (penali) per responsabilità per atti e comportamenti connessi all'espletamento del servizio, a condizione che detti giudizi si concludessero con una pronuncia di esenzione da qualsiasi responsabilità e che l'attività di assistenza legale fosse in diretta connessione con il fine pubblico.
Tale norma aveva carattere innovativo rispetto al D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 art. 67, a tenore del quale l'Ente assume a proprio carico ogni onere di difesa del dipendente facendolo assistete da un legale di comune gradimento .
La l. reg. Sicilia n. 30/2000, applicabile solo ai pubblici dipendenti della stessa, assicurava ai medesimi il rimborso delle spese legali sostenute per l'assistenza legale in procedimenti penali ove risultavano coinvolti per ragioni di ufficio a prescindere da qualsiasi forma di gradimento del legale di fiducia nominato e con il solo vincolo dell'esclusione della responsabilità dl dipendente. Pertanto la mancata comunicazione preventiva della scelta del legale non costituiva una ragione per la esclusione di tale rimborso, fermo restando che l'Ente si doveva ritenere vincolato alla liquidazione in base a principi di contenimento della spesa, quindi nell'ambito dei minimi tariffari fino a che gli stessi erano stati previsti da parte del legislatore
L'insussistenza della necessaria preventiva comunicazione del difensore all'Ente e per l'effetto, della mancata comunicazione del relativo gradimento ai fine del chiesto rimborso era stata cristallizzata dal Comune di S. US JA con delibera di Giunta Municipale con la quale il medesimo Comune,
addirittura, in epoca posteriore la celebrazione di un giudizio penale, aveva espressamente riconosciuto la sussistenza del diritto al rimborso spese sostenute per il relativo procedimento pur non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione in ordine al nominativo del difensore di fiducia. 7
In particolare, a mezzo la delibera della Giunta Municipale n. 149 del 16.12.2015, il Parte_2
aveva deliberato il rimborso a posteriori delle spese legali richieste da un proprio CP_1
dipendente richiamando a supporto del chiesto rimborso il parere ANCI 2012 in virtù del quale era possibile procedere al rimborso delle spese legali in assenza del previo giudizio di gradimento del
La Corte di Conti Sez. di controllo per il Veneto con deliberazioni n. 184/2012 e 245/2012 CP_1
aveva chiarito che il rimborso delle spese legali al dipendente prosciolto per fatti relativi ad atti di ufficio spetta anche nel caso in cui non vi sia stato preventivo coinvolgimento dell'ente sulla scelta dell'avvocato .
Pertanto era legittima la pretesa azionata afferente il chiesto rimborso, peraltro espressamente riconosciuta del con la formulata proposta di transazione, nonché Parte_2 CP_1
debitamente prevista ed acclarata dalla specifica norma regionale in materia vigente.
Quanto poi al mancato rimborso delle spese legali del proc. pen. n. r.g.n..r 1817/2009 concluso con assoluzione per intervenuta prescrizione, peraltro, intervenuta a seguito di ricorso amministrativo e successiva opposizione a decreto penale di condanna, osservava che l'art.
7-bis del Decreto Legge
19.06.2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2015, n.125, nel sostituire l'art. 86, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, aveva disciplinato il rimborso delle spese legali degli amministratori, stabilendo che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali era ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.
La superiore argomentazioni comprovavano il suo diritto ad ottenere il rimborso delle spese legali anche per il procedimento penale conclusosi con la sentenza con la quale era stata dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, atteso che non risultava agli atti del giudizio alcun conflitto d'interesse ravvisabile nel comportamento posto in essere dal ricorrente in esecuzione dei propri doveri di Ufficio, peraltro adottati in ossequioso rispetto dell'attività e degli interessi del
. Parte_3 8
In definitiva affermava che gli competeva il rimborso delle spese sostenute per la difesa nei procedimenti penali n. 1857/2011 r.g.n.r. e n. 1817/2009.
Il si costituiva in giudizio esponendo che correttamente era stato Controparte_1
rigettato il ricorso proposto nel primo grado di giudizio sulla scorta della insussistenza del diritto azionato dall'appellante principale volto ad ottenere la condanna dell'ente al pagamento della somma di € 6.392,62 in suo favore relativa alle spese legali sopportate per la difesa nei procedimenti penali nn. 18057/11 R.G.N.R. e 1817/09 R.G.N.R., nei quali lo stesso era stato imputato per fatti attinenti all'attività lavorativa prestata alle dipendenze del in costanza Controparte_1
Pa dell'espletamento dell'incarico di responsabile del servizio di .PP e, successivamente, di responsabile del III LL.PP presso il relativo U.T.C.
Correttamente, infatti, il primo giudice aveva affermato che il diritto al rimborso per le spese legali sostenute non sorgeva per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardava attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio.” e ciò in conformità al dettato normativo di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, in relazione ai predetti procedimenti penali nn.
18057/11R.G.N.R. e 1817/09 R.G.N.R..
Il Giudice di prime cure aveva correttamente e legittimamente rilevato che non sussisteva alcun obbligo automatico in capo all'ente di rimborso delle spese legali sostenute in quanto non sorgeva per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardava attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio.”, motivando adeguatamente ed esaustivamente il conseguente rigetto della pretesa in conformità al predetto dettato normativo di cui all'art. 67 del
D.P.R. n.268/1987.
Il Geom. intenderebbe fondare il proprio diritto richiamando la L.R. Siciliana n. 145/1980, Pt_1
modificata dalla L.R. Siciliana n. 30/2000, sostenendo che debbano essergli rimborsate le somme sostenute a titolo di spese legali per i procedimenti penali già specificati e conclusi, adducendo quale motivazione che comunque avrebbe comunicato preventivamente all'ente la nomina del legale ed indicando taluni arresti giurisprudenziali travisandone palesemente il contenuto. Infatti, il conflitto di interessi non doveva sussistere soltanto formalmente in quanto il dipendente avrebbe scelto un legale non in conflitto di interessi con l'ente, bensì tale presupposto doveva essere attenzionato proprio dall'ente preventivamente in sede di scelta congiunta del legale.
L'appellante sosteneva che gli spetterebbe “sempre e comunque” il rimborso delle spese legali “a condizione che detti giudizi si concludessero con una pronuncia di esenzione da qualsiasi 9
responsabilità e che l'attività di assistenza legale fosse in diretta connessione con il fine pubblico”,
assumendo nel caso concreto che i procedimenti penali si sarebbero conclusi entrambi con l'assoluzione, ma uno solo di questi con formula piena.
La pretesa avanzata dall'appellante, anche sotto tale profilo, era palesemente infondata in fatto ed in diritto.
Ed infatti, non poteva subordinarsi il diritto del dipendente ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nei procedimenti penali a taluni presupposti quali, ad esempio, l'esito del procedimento penale, e ciò sulla scorta del fatto che mancava – come correttamente rilevato dal
Giudice di prime cure - l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento da parte dell'ente, con la nomina di un difensore di comune gradimento .
Diversamente opinando, si ammetterebbe – come intenderebbe fare l'appellante – il rimborso c.d.“postumo” che risultava a ben vedere illegittimo perché privo del presupposto di scelta congiunta tra l'ente ed il dipendente sottoposto a procedimento giudiziario.
Invero, pur ammettendo la tesi dell'appellante, doveva rilevarsi che nel procedimento penale n.
1817/09 R.G.N.R. il Giudice penale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere i reati allo stesso ascritti estinti per intervenuta prescrizione.
Al riguardo giovava rammentare che la normativa vigente escludeva la possibilità di rimborso delle spese legali sostenute nel caso in cui il giudizio (nel caso di specie penale) si concludeva con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
L'art. 18 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, rubricato “rimborso delle spese di patrocinio legale”, al primo comma sanciva che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa,promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
Era dunque da escludere che detto rimborso fosse dovuto nel caso in cui il procedimento penale a carico dello stesso dipendente si concludeva con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e dunque non in grado di escludere totalmente una responsabilità penale. 10
La giurisprudenza, oltretutto, era ferma nel sostenere che il comportamento del dipendente che viene giudicato per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni doveva essere considerato avendo riguardo all'accertamento dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave. Infatti i
Giudici Contabili avevano affermato che “è condizione necessaria, per ottenere il rimborso delle spese legali, che il procedimento giudiziario si concluda con una sentenza di assoluzione, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e che consenta di ritenere esclusa ogni ipotesi di responsabilità del dipendente, non solo penale, ma anche amministrativa e/o contabile”
Pertanto non era da ritenersi ammessa la rimborsabilità al dipendente delle spese di lite di procedimenti penali conclusi con formule diverse dell'assoluzione con formula liberatoria, o comunque non idonee ad escludere la ricorrenza di ipotesi di responsabilità per assenza di dolo o colpa grave e, anche sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata risultava meritevole di conferma.
Infine, in ordine all'intenzione di parte appellante di porre a fondamento del proprio diritto l'accordo transattivo predisposto ed accettato da entrambe le parti, ovvero gli eventuali atti deliberativi dello stesso ente, rilevava che trovava comunque applicazione tutto quanto sopra argomentato e sostenuto in quanto non vi era la legittima nomina del legale da parte del dipendente odierno appellante,
rimanendo pacifico che in assenza di accordo sulla nomina del legale non sussisteva il diritto del
Geom. a vedersi riconoscere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nei Pt_1
procedimenti penali subiti in ragione del suo servizio.
Infine, rilevava che con riguardo al secondo dei procedimenti penali nei quali il Geom. era Pt_1
stato imputato, in particolare relativamente al proc. n. 18057/11 R.G.N.R., lo stesso adduceva il rimborso delle spese legali sostenute quantificate in € 4.078,36.
Ebbene allo stesso non era dovuto nessun rimborso per spese legali da parte dell' Controparte_3
stante che con Ordinanza dell'01.12.2016 del Tribunale di Palermo, nell'ambito del
[...]
procedimento n. 11928/2015, era stato condannato al pagamento delle spese legali in favore del per € 1.800,00, oltre spese generali e accessori come per legge e che Controparte_1
lo stesso era stato condannato dalla Corte dei Conti, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 62985
(registro di segreteria), promosso dal Procuratore Regionale, con sentenza n. 74/2017, al pagamento in favore del della somma di € 3.935,96 oltre interessi legali ed altresì al pagamento delle CP_1
spese di giudizio pari ad € 297,72.
Il Geom. era debitore del per la somma di € 1.955,32. Pt_1 Controparte_1 11
E, pertanto, nulla era dovuto da parte del al Geom. ed anzi quest'ultimo risultava CP_1 Pt_1
debitore della somma di € 1.955,32.
Il 16 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Si osserva, in punto di fatto, che la pretesa dell'appellante al rimborso delle spese sostenute per la difesa nei procedimenti penali 18057/2011 e 1817/2009 nasce dal fatto che le imputazioni nei predetti procedimenti sono attinenti all'attività lavorativa prestata alle dipendenze del Comune di
[...]
. Il primo procedimento si è concluso con assoluzione per non aver commesso il fatto CP_1
e il secondo per estinzione per intervenuta prescrizione,
La Regione siciliana ha emesso specifica normativa in materia di rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti e funzionari a causa di procedimenti penali connessi all'espletamento del servizio.
L'art. 39 della L.R. 29/12/1980, n. 145 ( nel testo applicabile ratione temporis) prevede che “ Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali,
di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità.».
L'art. 24 della L.R. n. 30/2000 prevede che “L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n.
145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità ”.
L'interpretazione della suddetta disposizione, così come data dall'art. 24 della l.r. n. 30 del 2000, è stata inserita nell'ambito di una legge intitolata “Norme sull'ordinamento degli enti locali”, estendendosi il suo campo di applicazione dai dipendenti regionali, per i quali originariamente era nata, a soggetti nuovi individuati nei pubblici amministratori.
La Regione siciliana dispone, in ordine al regime e all'ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni, di potesta' legislativa esclusiva (art. 14, lett. o, e 15, ultimo comma, dello Statuto).
Consegue, quindi, che nella regione siciliana potevano trovare esclusivamente applicazione all'epoca dei fatti in questione le disposizioni legislative in precedenza citate e con esclusione, quindi, dell'applicabilità della disposizione legislativa statale di cui all'art. 67 D.P.R. 13/05/1987, n. 268 che espressamente prevedeva che “L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi 12
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio,
assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
Da quanto suesposto consegue che l'istante poteva nominare un proprio difensore di fiducia per la difesa nei procedimenti penali – non occorrendo , quindi, la sua scelta congiunta con l'Amministrazione - e che è irrilevante sia la circostanza che l'appellante non abbia informato l'Amministrazione dell'apertura dei procedimenti ( informativa che la più recente giurisprudenza ritiene necessaria in base alle disposizioni di cui all'art. 67 P.R. 13/05/1987, n. 268) e sia che per il reato di cui al proc. pen. 1817/2009 non sia stata pronunciata sentenza assolutoria con formula piena,
bensì sentenza di estinzione del reato per prescrizione, che indubbiamente importa esenzione da responsabilità, giusto il disposto dell'art. 24 della L.R. n. 30/2000.
L'appellante ha pure provato il contenuto delle prestazioni professionali espletate a suo favore e gli esborsi effettuati, elencati nelle fatture prodotte, debitamente quietanzate, ed ha dedotto che l'onorario corrisposto è pari ai mini tariffari per le prestazioni espletate, circostanza queste ultime non contestate dall'Amministrazione, per cui è da ritenere che abbia il dritto al rimborso richiesto.
Infine è da rilevare che l'eccezione di compensazione proposta dal appellato con crediti CP_1
vantati nei confronti del è inammissibile, a norma dell'art. 345 c.p.c., essendo stata formulata Pt_1
soltanto in soltanto in questo grado del giudizio.
E' pacifico, infatti, che l'eccezione di compensazione è rilevabile solo su eccezione di parte, a norma dell'art. 1242 , primo comma , c.c., ragion per cui è inammissibile se Controparte_4
proposta per la prima volta in appello ( Cass. 22 giugno 2022).
L'appello proposto va pertanto accolto con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 6.392,62, oltre interessi legali dalla data della messa in mora ( 2 marzo 2015 ) a mezzo lettera del difensore ( non se ne contesta la ricezione da parte del ) e fino al soddisfo. CP_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., e si liquidano, per il primo grado del giudizio, in applicazione del D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in euro 2.645,50, di cui euro 2.500,00, per compenso professionale di avvocato,ed euro 145,50 per spese vive, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura 13
legalmente dovuta , e per questo grado del giudizio, in applicazione del D.M. n. 147/2022 e succ.
mod. in euro 2.000,00, per compenso professionale di avvocato,oltre euro 382,50 per spese vive di
Contributo Unificato ( se effettivamente corrisposto ) ed oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. nella misura legalmente dovuta .
P.Q.M.
La Corte , in riforma della sentenza resa in data 20/5/2019 dal Tribunale di Palermo, appellata da Pt_1
nei confronti del , condanna l'appellato al pagamento in favore
[...] Controparte_1
dell'appellante dell'importo di euro 6.392,62, oltre interessi legali dalla data della messa in mora ( 2 marzo 2015 ) e fino al soddisfo.
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado del giudizio, in euro 2.645,50, di cui euro 2.500,00, per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, e, per questo grado del giudizio in euro 2.000,00, per compenso professionale di avvocato,
oltre euro 382,50 per spese vive di Contributo Unificato ( se effettivamente corrisposto ) ed oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta .
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello
il 15 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente