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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5157/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.4.2025 da
1) Parte_1
Nata a Gardanne (Francia) il 19.02.1966
Cittadina francese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sofia Lorenzetti e l'avv. Carlotta Ballarè presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Cernusco Sul Naviglio il 4.02.1967
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sofia Lorenzetti e l'avv. Carlotta Ballarè presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in IL (Francia) il giorno 25.07.1998, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Pozzuolo Martesana (MI) al n. 1, Serie C, Parte II, anno 1999 in comunione dei beni. pagina 1 di 4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
[...]
• ordinare al Comune di Pozzuolo Martesana (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• prendere atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti;
• prendere atto che i figli sono maggiorenni e indipendenti dal punto di vista economico e pertanto nessun mantenimento viene disposto in loro favore;
• prendere atto che il signor si impegna a trasferire in favore della signora a Pt_2 Pt_1 titolo gratuito, con separato atto notarile beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 Legge n. 74/87, la propria quota di proprietà degli immobili siti in Pozzuolo Martesana (MI)
– via Firenze n. 11/Grosseto n. 20 – distinti al NCEU di detto comune al Foglio 7 – mappale 3
– sub 21 – piano 2-3 – cat A/2 – cl 3 – vani 5, costituente la casa coniugale e del box distinto al Foglio 7 – mappale 3 – sub 6 – cat. C/6 – cl 2, entro il 30.09.2025;
• le rate ad oggi residue relative alla conversione del pignoramento immobiliare di cui alla procedura RGE 991/2022, come meglio specificata in premessa, pari ad € 1.865,10 mensili ciascuna verranno integralmente pagate dal signor Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 2 di 4 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in IL (Francia) il giorno 25.07.1998, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pozzuolo Martesana (MI) al n. 1, Serie C, Parte II, in data
3.02.1999
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuolo Martesana perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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