Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 164
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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    Nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 L. n. 212/2000

    Non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Altro
    Contestazione della regolarità della notifica della cartella

    Non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Altro
    Errata determinazione delle sanzioni

    Non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Altro
    Incompetenza territoriale ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs n. 546/1992

    La Corte dichiara la propria competenza territoriale, ma dichiara il ricorso inammissibile per altri motivi.

  • Accolto
    Violazione dell'Art. 22 D. Lgs n. 546/1992

    La mancata produzione della prova della notifica del ricorso all'effettivo ente resistente (Agenzia delle Entrate di Bologna) costituisce un vizio insanabile che impedisce la costituzione di un valido contraddittorio e impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 164
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 164
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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