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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO CE, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 891/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031527004 REGISTRO 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820250031527004; la condanna della parte resistente alle spese di giudizio Resistente/Appellato: in via pregiudiziale dichiarare la propria incompetenza territoriale ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs n. 546/1992 a favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena;
dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'Art. 22 D. Lgs n. 546/1992 avendo depositato altro e diverso atto introduttivo rispetto a quello notificato;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio;
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato presso questa Corte, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 028 2025 00338815 20/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, per un importo totale di € 439,79, a titolo di IRPEF, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2021, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Il ricorrente ha eccepito, in sintesi, la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, lamentando la mancata notifica della comunicazione dell'esito del controllo formale, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio e difetto di motivazione. Ha altresì contestato la regolarità della notifica della cartella e l'errata determinazione delle sanzioni, non avendo potuto beneficiare della definizione agevolata. Nel costituirsi in giudizio il ricorrente depositava il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2025 00338815 20/000 relativa all'iscrizione a ruolo operata dalla DPE di Bologna ma, in sede di costituzione in giudizio, depositava e indicava nella nota di deposito quale atto impugnato la cartella di pagamento n. 02820250031527004 relativa ad una diversa iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Modena per imposta di registro e oggetto di altro giudizio pendente innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena.
In data 16/12/2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena, eccependo in via pregiudiziale la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena.
Nel merito, ha rilevava l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, rilevando come il ricorso depositato presso questa Corte (avente ad oggetto la cartella n. 028 2025 00338815 20/000 emessa su ruolo della D.P. di Bologna) fosse diverso da quello asseritamente notificato al proprio Ufficio (avente ad oggetto la cartella n. 028 2025 00315270 04 emessa su ruolo della D.P. di Modena).
Ha quindi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'atto effettivamente impugnato nel presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, rituale parte resistente, non si è costituita in giudizio.
La parte ricorrente non ha depositato memorie di replica.
All'udienza del 30 gennaio 2026, il Collegio, ravvisata la sussistenza dei presupposti per una decisione in forma semplificata, ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una serie di motivi.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato [...] unitamente a copia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale universale”.
La norma impone, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che il ricorrente depositi, unitamente al proprio atto introduttivo, anche la prova dell'avvenuta notifica dello stesso alla controparte. Tale adempimento è essenziale per la valida instaurazione del rapporto processuale.
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo processuale non risulta depositata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso, così come depositato presso questa Corte, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, che è l'ente impositore titolare della pretesa tributaria e, pertanto, l'unica parte legittimata passiva nel presente giudizio.
La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena è irrilevante ai fini della sanatoria di tale vizio, in quanto tale Ufficio è palesemente estraneo alla controversia, come dallo stesso correttamente eccepito. L'intervento volontario della D.P. di Modena è stato infatti determinato dalla notifica, ad opera del ricorrente, di un atto diverso da quello poi effettivamente depositato per l'iscrizione a ruolo della presente causa, ingenerando una confusione procedurale imputabile unicamente alla parte ricorrente.
La mancata produzione della prova della notifica del ricorso all'effettivo ente resistente (Agenzia delle Entrate di Bologna) costituisce un vizio insanabile che impedisce la costituzione di un valido contraddittorio e impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza che il Collegio possa scendere all'esame del merito delle questioni sollevate.
Le spese di giudizio, stante la peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dall'erronea costituzione di un ufficio diverso da quello legittimato passivo, indotta dal comportamento processuale del ricorrente, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, Sezione 1^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO CE, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 891/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250031527004 REGISTRO 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820250031527004; la condanna della parte resistente alle spese di giudizio Resistente/Appellato: in via pregiudiziale dichiarare la propria incompetenza territoriale ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs n. 546/1992 a favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena;
dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'Art. 22 D. Lgs n. 546/1992 avendo depositato altro e diverso atto introduttivo rispetto a quello notificato;
la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio;
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato presso questa Corte, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 028 2025 00338815 20/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, per un importo totale di € 439,79, a titolo di IRPEF, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2021, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Il ricorrente ha eccepito, in sintesi, la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, lamentando la mancata notifica della comunicazione dell'esito del controllo formale, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio e difetto di motivazione. Ha altresì contestato la regolarità della notifica della cartella e l'errata determinazione delle sanzioni, non avendo potuto beneficiare della definizione agevolata. Nel costituirsi in giudizio il ricorrente depositava il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 028 2025 00338815 20/000 relativa all'iscrizione a ruolo operata dalla DPE di Bologna ma, in sede di costituzione in giudizio, depositava e indicava nella nota di deposito quale atto impugnato la cartella di pagamento n. 02820250031527004 relativa ad una diversa iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Modena per imposta di registro e oggetto di altro giudizio pendente innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena.
In data 16/12/2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena, eccependo in via pregiudiziale la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena.
Nel merito, ha rilevava l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, rilevando come il ricorso depositato presso questa Corte (avente ad oggetto la cartella n. 028 2025 00338815 20/000 emessa su ruolo della D.P. di Bologna) fosse diverso da quello asseritamente notificato al proprio Ufficio (avente ad oggetto la cartella n. 028 2025 00315270 04 emessa su ruolo della D.P. di Modena).
Ha quindi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'atto effettivamente impugnato nel presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, rituale parte resistente, non si è costituita in giudizio.
La parte ricorrente non ha depositato memorie di replica.
All'udienza del 30 gennaio 2026, il Collegio, ravvisata la sussistenza dei presupposti per una decisione in forma semplificata, ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una serie di motivi.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato [...] unitamente a copia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale universale”.
La norma impone, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, che il ricorrente depositi, unitamente al proprio atto introduttivo, anche la prova dell'avvenuta notifica dello stesso alla controparte. Tale adempimento è essenziale per la valida instaurazione del rapporto processuale.
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo processuale non risulta depositata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso, così come depositato presso questa Corte, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, che è l'ente impositore titolare della pretesa tributaria e, pertanto, l'unica parte legittimata passiva nel presente giudizio.
La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena è irrilevante ai fini della sanatoria di tale vizio, in quanto tale Ufficio è palesemente estraneo alla controversia, come dallo stesso correttamente eccepito. L'intervento volontario della D.P. di Modena è stato infatti determinato dalla notifica, ad opera del ricorrente, di un atto diverso da quello poi effettivamente depositato per l'iscrizione a ruolo della presente causa, ingenerando una confusione procedurale imputabile unicamente alla parte ricorrente.
La mancata produzione della prova della notifica del ricorso all'effettivo ente resistente (Agenzia delle Entrate di Bologna) costituisce un vizio insanabile che impedisce la costituzione di un valido contraddittorio e impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza che il Collegio possa scendere all'esame del merito delle questioni sollevate.
Le spese di giudizio, stante la peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dall'erronea costituzione di un ufficio diverso da quello legittimato passivo, indotta dal comportamento processuale del ricorrente, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, Sezione 1^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.